<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0031</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0119/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 novembre 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo in vigore</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 68</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il considerando 68 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(68)</NO.P>Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettano dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che tali paesi siano attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto in termini di deforestazione. In tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Il sistema di valutazione comparativa dovrebbe basarsi su un sistema di classificazione dei paesi in base a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> livelli di rischio: basso, standard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> alto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rischio</STRING></STRING>. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una dovuta diligenza semplificata. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la compilazione dell'elenco di paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>(68) 	Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettano dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che tali paesi siano attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto in termini di deforestazione. In tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Il sistema di valutazione comparativa dovrebbe basarsi su un sistema di classificazione dei paesi in base a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> livelli di rischio: basso, standard<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> alto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o inesistente</STRING></STRING>. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una dovuta diligenza semplificata. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti interessati provenienti da paesi e da parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente non dovrebbero essere soggetti a tali condizioni. </STRING></STRING>È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la compilazione dell'elenco di paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 86</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il considerando 86 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(86)</NO.P>Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un termine ragionevole per prepararsi al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento,</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>(86) 	Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un termine ragionevole per prepararsi al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel periodo precedente la data di applicazione e al fine di evitare ritardi, è opportuno che la Commissione dia priorità all'ottimizzazione della piattaforma per lo scambio di informazioni tra i portatori di interessi pertinenti e le autorità competenti. La Commissione si impegna inoltre a pubblicare la classificazione di rischio in modo che i portatori di interessi pertinenti possano prepararsi all'ambito di applicazione obbligatorio definito nel presente regolamento. È opportuno che la piattaforma per lo scambio di informazioni e la classificazione di rischio siano disponibili e pienamente operative almeno sei mesi prima della data di applicazione. In caso di ulteriori ritardi, la data di applicazione dovrebbe essere posticipata di conseguenza."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING> 	Le materie prime interessate e i prodotti interessati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provenienti da paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso, standard o alto conformemente all'articolo 29</STRING></STRING> non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1 bis. 	Le materie prime interessate e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soddisfano le prescrizioni in materia di documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis;"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"10 bis. 	In deroga ai paragrafi da 1 a 10 del presente articolo, gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano le materie prime interessate e i prodotti interessati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 sono tenuti unicamente a soddisfare le prescrizioni in materia di documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis. Per i prodotti interessati e le parti di prodotti interessati che sono stati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29, gli operatori esercitano la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1 bis. 	Gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano le materie prime interessate e i prodotti interessati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 sono tenuti a soddisfare le prescrizioni in materia di documentazione mettendo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, i seguenti documenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">denominazione commerciale e tipo dei prodotti interessati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quantità dei prodotti interessati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati non contribuiscono al degrado forestale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"10 bis.	Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno lo 0,1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a rischio inesistente in conformità dell'articolo 29."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce un sistema a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>1.	Il presente regolamento istituisce un sistema a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:</P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>paesi "ad alto rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>paesi "ad alto rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a);</P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>paesi "a basso rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>paesi "a basso rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;</P></NEW><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>paesi a "rischio standard": paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria "ad alto rischio" né in quella "a basso rischio"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>paesi a "rischio standard": paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria "ad alto rischio" né in quella "a basso rischio"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> né in quella "a rischio inesistente";</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paesi a "rischio inesistente": paesi, o parti di paesi, che soddisfano i seguenti criteri di valutazione: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo sviluppo delle aree forestali è rimasto stabile o è aumentato rispetto al 1990;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali paesi, o parti di paesi, hanno firmato l'accordo di Parigi e le convenzioni internazionali sui diritti umani e sulla prevenzione della deforestazione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i regolamenti sulla prevenzione della deforestazione e sulla conservazione delle foreste a livello nazionale sono attuati rigorosamente e vengono applicati in piena trasparenza e monitorati."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>