<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0039</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Cotone geneticamente modificato COT102</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0145/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2024/2835(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2627, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2627/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi l'8 luglio 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 3 settembre 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 10 maggio 2023 e pubblicato il 26 giugno 2023<FOOTNOTE><FIELD> Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla sulla valutazione del cotone geneticamente modificato COT102 per l'uso negli alimenti e nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2017-141), EFSA Journal, 2023; 21 (6): 8031, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8031.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD> Nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento ha adottato 36 risoluzioni e, nella sua nona legislatura, 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione degli OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 31 marzo 2017 Syngenta Crop Protection NV/SA, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente della Germania, per conto di Syngenta Crop Protection AG, con sede in Svizzera, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda ("domanda") relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 ("cotone GM"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 10 maggio 2023 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 26 giugno 2023, concludendo che il cotone geneticamente modificato è sicuro quanto il suo comparatore non geneticamente modificato e le varietà di cotone non geneticamente modificate testate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il cotone geneticamente modificato contiene geni che producono proteine insetticide ("tossine Bt") e un gene marcatore di resistenza agli antibiotici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'olio di semi di cotone può essere utilizzato per la produzione di un'ampia gamma di prodotti alimentari quali condimenti, maionese, prodotti da forno fini, paste da spalmare contenenti cioccolato e patatine; che il consumo di farina di semi di cotone è il modo più probabile in cui gli esseri umani potrebbero essere esposti alle due proteine derivanti dalla modificazione genetica; che il cotone è comunemente utilizzato nell'alimentazione animale sotto forma di semi con la filaccia e farina;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questioni in sospeso relative alle tossine Bt</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la tossicità delle tossine Bt è stata valutata sulla base di studi sull'alimentazione, utilizzando solo proteine Bt isolate prodotte dai batteri; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture GM, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi (PI) presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, tra cui uno condotto per Monsanto, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte<FOOTNOTE><FIELD> MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., "Potentiation of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> insecticidal activity by serine protease inhibitors" (Potenziamento dell'attività insetticida del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> da parte di inibitori della proteasi serinica), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990,38, 4, pagg. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che tale maggiore tossicità non è presa in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardi tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che, pertanto, non possono essere esclusi rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt e che derivano da questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra le tossine Bt e PI;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti<FOOTNOTE><FIELD> Per un'analisi, cfr. N. Rubio-Infante, L. Moreno-Fierros, "An overview of the safety and biological effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in mammals" (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(36,5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Colture Bt: effetti sugli organismi non bersaglio</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. ad esempio A. Hilbeck, M. Otto, "Specificity and combinatorial effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment" (Specificità ed effetti combinatori delle tossine Cry del Bacillus thuringiensis nel contesto della valutazione del rischio ambientale degli OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che una rassegna recente menziona 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio"<FOOTNOTE><FIELD> Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., "Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio mal concepito dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM), RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2023/12/RAGES_report-Insecticidal-Bt-plants.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inclusione di geni marcatori di resistenza agli antibiotici</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il cotone geneticamente modificato produce la proteina APH4 che è utilizzata come gene marcatore di resistenza agli antibiotici e disattiva l'attività dell'antibiotico igromicina B;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce che "gli OGM che contengono geni che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti medici o veterinari siano presi in particolare considerazione, al momento della valutazione del rischio ambientale per individuare ed eliminare gradualmente negli OGM i marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente" e fissa al 2004 il termine oltre il quale non dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione afferma che "oggi è inoltre possibile sviluppare OGM senza l’uso di geni marcatori della resistenza agli antibiotici" e che "il richiedente deve quindi mirare a sviluppare OGM senza usare geni marcatori della resistenza agli antibiotici";</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che diversi Stati membri hanno formulato osservazioni critiche in merito all'uso di geni marcatori di resistenza agli antibiotici, tra cui il fatto che, di fronte all'attuale crisi relativa alla resistenza agli antibiotici, sarebbe opportuno attuare il principio di precauzione, in particolare nel caso di specie in cui l'applicazione del gene marcatore di resistenza agli antibiotici è del tutto superflua e l'eliminazione di questo gene dal genoma vegetale è possibile; che l'autorità competente di uno Stato membro ha dato l'autorizzazione a un parere negativo basato sulla presenza del gene marcatore di resistenza agli antibiotici nel genoma del cotone geneticamente modificato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che l'Agenzia europea per i medicinali ha confermato che non esistono prodotti contenenti igromicina B autorizzati per uso terapeutico, profilattico o per qualsiasi altro uso medico nell'uomo o negli animali negli Stati membri e che non esistono autorizzazioni centrali per uso umano o veterinario per i medicinali contenenti igromicina B11; che, secondo il parere dell'EFSA, il gruppo di esperti sugli OGM ritiene che la valutazione del rischio possa dover essere aggiornata nel caso in cui i prodotti contenenti igromicina B o altri substrati dell'enzima APH4 ottengano la futura approvazione all'immissione in commercio nell'UE; che, tuttavia, l'igromicina B è utilizzata nei prodotti veterinari venduti al di fuori dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che il Parlamento, almeno in una precedente occasione, si è opposto all'importazione di colture geneticamente modificate che contenevano geni marcatori di resistenza agli antibiotici<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15);</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che la resistenza antimicrobica rappresenta una minaccia per la salute globale, la sicurezza alimentare e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 e che le infezioni resistenti ai farmaci non conoscono frontiere<FOOTNOTE><FIELD> https://www.who.int/campaigns/world-amr-awareness-week/2024/amr-is-invisible-i-am-not</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri e dei portatori di interessi</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che gli Stati membri hanno presentato all'EFSA numerose osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?‌doi=10.2903%2Fj.efsa.2023.8031&amp;file=efs28031-sup-0008-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, tra cui il fatto che la coltivazione del cotone geneticamente modificato nei campi agricoli deve essere considerata una contaminazione deliberata degli ambienti naturali con geni di resistenza agli antibiotici, nonché che le informazioni fornite sulla caratterizzazione molecolare, sulla composizione e sulla tossicologia sono insufficienti e che pertanto le conclusioni dell'EFSA sull'equivalenza del cotone geneticamente modificato con il cotone convenzionale in termini di sicurezza degli alimenti e dei mangimi sono premature;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli impegni dell'Unione per affrontare la resistenza antimicrobica;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che l’8 luglio 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che l'3 settembre 2024 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>reputa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi alcuna pianta geneticamente modificata che contenga geni che conferiscono la resistenza antimicrobica; osserva che tale autorizzazione violerebbe l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE che chiede un'eliminazione graduale dei geni marcatori della resistenza antibiotica modificati che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere”<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>