<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0041</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato MON 810</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0146/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (2024/2840(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1828, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1828/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 26 aprile 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 29 maggio 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 30 novembre 2023 e pubblicato il 19 gennaio 2024<FOOTNOTE><FIELD> Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 810 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (fascicolo GMFF-2022-9450), EFSA Journal, 2024;22(1):8489, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8489.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD> Nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento ha adottato 36 risoluzioni e, nella sua nona legislatura, 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione degli OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 6 ottobre 2022 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, una domanda di rinnovo delle decisioni di esecuzione 2013/649/UE<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione 2013/649/EU della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/649/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2017/1207<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1207/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione; che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il periodo di autorizzazione del polline geneticamente modificato prodotto a partire da granturco geneticamente modificato MON 810 (GM) per gli usi alimentari di cui alla decisione di esecuzione 2013/649/UE è stato automaticamente esteso fino al momento in cui viene presa una decisione sulla domanda di rinnovo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 30 novembre 2023 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 19 gennaio 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il granturco GM è stato modificato in modo tale da produrre insetticidi ("tossine Bt");</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questioni in sospeso relative alle tossine Bt</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario umano in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti<FOOTNOTE><FIELD> Per un'analisi, cfr. N. Rubio-Infante, L. Moreno-Fierros, "An overview of the safety and biological effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in mammals" (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(36,5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Colture Bt: effetti sugli organismi non bersaglio</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio; che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che una rassegna recente<FOOTNOTE><FIELD> Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., "Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio mal concepito dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM), RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2023/12/RAGES_report-Insecticidal-Bt-plants.pdf; Cfr. ad esempio A. Hilbeck, M. Otto, "Specificity and Combinatorial Effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry Toxins in the Context of GMO Environmental Risk Assessment" (Specificità ed effetti combinatori delle tossine Cry del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> nel contesto della valutazione del rischio ambientale degli OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.</FIELD></FOOTNOTE> menziona 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione <STRING ITALIC="on">inter pares</STRING> che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio";</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni degli Stati membri</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che gli Stati membri hanno presentato all'EFSA numerose osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%‌2Fj.efsa.2024.8489&amp;file=efs28489-sup-0008-Annex_8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, evidenziando in particolare la necessità che i dati sulla composizione del granturco GM siano verificati e rianalizzati e che l'analisi sia conforme ai requisiti attuali dell'EFSA, compresi i test di equivalenza, nonché il fatto che la revisione della letteratura non ha incluso studi sul destino della Cry1Ab nell'ambiente o sui potenziali effetti dei residui delle colture Bt su organismi non bersaglio, il che risulta problematico in quanto le pubblicazioni indicano che un riporto dal mangime a base di granturco GM al letame può comportare l'esposizione degli organismi del suolo alla Cry1Ab e che ciò può provocare effetti negativi su tali organismi con conseguenze per la biodiversità e i servizi ecosistemici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il 26 aprile 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 29 maggio 2024 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il 2 luglio 2024 la Commissione ha rinnovato l'autorizzazione all'immissione in commercio del granturco GM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>reputa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1828;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>