<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0044</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato DP202216</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0152/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/2837(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP202216 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2618, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2618/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi l'8 luglio 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 3 settembre 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 7 febbraio 2024 e pubblicato il 20 marzo 2024<FOOTNOTE><FIELD> Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla sulla valutazione del granturco geneticamente modificato DP202216 per l'uso negli alimenti e nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2019-159), EFSA Journal, 2024; 22 (3): 8655, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8655.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD> Nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento ha adottato 36 risoluzioni e, nella sua nona legislatura, 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione degli OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 1° luglio 2019 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 ("granturco GM"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco GM, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 7 febbraio 2024 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 20 marzo 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato contiene geni che conferiscono resistenza al glufosinato e dovrebbe avere un potenziale di resa maggiore;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura GM senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; considerando che una serie di studi dimostra che le colture GM resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. ad esempio Schulz, R., Bub, S., Petschick, L. L., Stehle, S., Wolfram, J. (2021), "Applied pesticide toxicity shifts toward plants and invertebrates, even in GM crops", Science 372(6537), pagg. 81-84, https://doi.org/10.1126/science.abe1148; Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738; e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – The first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti – I primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le colture GM resistenti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi GM che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano colture geneticamente modificate accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "the herbicide treadmill" (corsa agli erbicidi);</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante GM è ritenuta esulare dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri e dei portatori di interessi</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che gli Stati membri hanno presentato all'EFSA numerose osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%‌2Fj.efsa.2024.8655&amp;file=efs28655-sup-0008-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, tra cui il fatto che il piano di monitoraggio in questione non garantisce la raccolta di informazioni pertinenti per il monitoraggio del prodotto e pertanto non può essere considerato adeguato, che dovrebbero essere presentate ulteriori informazioni prima che la valutazione del rischio possa essere completata e che, sebbene l'OGM non sia destinato alla coltivazione, il richiedente dovrebbe fornire informazioni dettagliate sul teosinite, pianta selvatica antenata e più volte riscontrata nei campi dell'Unione, e che occorre prevedere la possibile fuoriuscita di sementi di granturco durante il trasporto;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire condizioni di parità a livello mondiale e rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture — A shared perspective for agriculture and food in Europe" (Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE – Una prospettiva condivisa per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa), settembre 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-dialogue-report-2024_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> invitano la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, viste le difficoltà che derivano dalle norme divergenti tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che relazioni commerciali più eque, a livello globale, coerenti con gli obiettivi per un ambiente sano sono state una delle principali richieste degli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3448-report-special-rapporteur-right-food.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo<FOOTNOTE><FIELD> https://indicators.report/targets/3-9/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità ("quadro di Kunming-Montreal"), concordato nel dicembre 2022 in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio dovuto ai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030<FOOTNOTE><FIELD> Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario delegato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che l'8 luglio 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 3 settembre 2024 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>reputa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, al fine di adempiere le norme di sicurezza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (EU) 2024/2618 e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, a causa dell'associato aumento dell'uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori, in linea con l'approccio One Health;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa tollerante agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incoerente con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, compreso il quadro Kunming-Montreal di recente adozione<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>si attende che la Commissione mantenga, con urgenza, il suo impegno<FOOTNOTE><FIELD> Come indicato nell'allegato della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili" (COM(2020)0667), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN#document2.</FIELD></FOOTNOTE> a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e senza alcuna maggioranza qualificata degli Stati membri a favore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>