<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0014</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mais geneticamente modificato DP910521</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0061/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D102174/03 – 2024/3010(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D102174/03),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 22 novembre 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 17 dicembre 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 19 giugno 2024 e pubblicato il 1º agosto 2024<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DP910521 (domanda GMFF-2021-2473), EFSA Journal 2024;22(8):e8887, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8887.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0038);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0039);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0040);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (P10_TA(2024)0041);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0042);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0043);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0044);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0045).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 27 giugno 2022 Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 ("granturco GM");</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il granturco GM produce la tossina Cry1B.34 ed è resistente all'erbicida glufosinato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Cry1B.34 è una proteina di fusione sintetica che combina Cry1B, Cry1Ca1 e Cry9Db1, progettata per conferire resistenza contro i parassiti dell'ordine dei lepidotteri, senza una specificità comprovata per le specie bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la modificazione genetica prevede un processo in due fasi che utilizza il sistema CRISPR/Cas9 per introdurre una "piattaforma di atterraggio", seguito da un bombardamento con microparticelle per l'inserimento della cassetta di espressione genica;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> impone di valutare se le pratiche agricole previste incidano sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento di esecuzione, ciò è particolarmente rilevante per le piante tolleranti agli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura GM senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non tollerante agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture GM tolleranti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. ad esempio Schulz, R., Bub, S., Petschick, L. L., Stehle, S., Wolfram, J. (2021), "Applied pesticide toxicity shifts toward plants and invertebrates, even in GM crops" (La tossicità dei pesticidi applicati colpisce le piante e gli invertebrati, anche nelle colture GM), Science 372(6537), pagg. 81-84, https://doi.org/10.1126/science.abe1148; Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e impatto), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738; e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – The first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti – I primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, vol. 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le colture GM tolleranti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi GM che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano colture GM accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, il che spinge le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora superiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi";</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea e comporteranno una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e che pertanto tale valutazione non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questioni in sospeso relative alle tossine Bt</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti<FOOTNOTE><FIELD> Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in mammals" (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che uno studio scientifico ha rilevato che la tossicità delle tossine Bt può essere rafforzata anche attraverso l'interazione con i residui dell'irrorazione con erbicidi e che sono necessari ulteriori studi sugli effetti combinatori degli eventi "combinati" (colture GM che sono state modificate per essere tolleranti agli erbicidi e per produrre insetticidi sotto forma di tossine Bt)<FOOTNOTE><FIELD> Bøhn, T., Macagnan Rover, C., Semenchuk, P. R., "<STRING ITALIC="on">Daphnia magna</STRING> negatively affected by chronic exposure to purified Cry-toxins" (Effetti negativi dell'esposizione cronica alle tossine Cry purificate sul <STRING ITALIC="on">Daphnia magna</STRING>), Food and Chemical Toxicology, maggio 2016, volume 91, pagg. 130-140, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516300722.</FIELD></FOOTNOTE>; che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula, tuttavia, dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Colture Bt: effetti sugli organismi non bersaglio</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che l'ipotesi secondo cui le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio; che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%2Fj.‌efsa.2024.8716&amp;file=efs28716-sup-0012-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, affermando tra l'altro che l'elenco degli studi pertinenti, individuati nell'esame della letteratura del richiedente, non includeva studi relativi al destino ambientale delle proteine Bt, né ai potenziali effetti dei residui delle colture Bt sugli organismi non bersaglio, sebbene tali studi esistano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che le prove sul campo condotte per l'analisi composizionale e fenotipica del granturco GM non hanno tenuto conto delle diverse condizioni ambientali e dei contesti genotipici pertinenti per la sua coltivazione, in particolare in paesi come il Brasile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che la valutazione della tossicità di Cry1B.34 non tiene conto degli effetti combinatori con costituenti vegetali né con i residui delle applicazioni degli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che il glufosinato, l'erbicida complementare, è associato a rischi significativi per la biodiversità, la qualità del suolo e dell'acqua e la salute degli ecosistemi a lungo termine;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che il rischio di flusso di geni verso parenti selvatici quali il teosinte, segnalato in Spagna e in Francia, solleva preoccupazioni in merito alla persistenza transgenica e agli impatti ambientali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 non sono adeguatamente osservate e che non è stata fornita alcuna verifica indipendente dei dati;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire condizioni di parità a livello mondiale e rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che nelle conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture – A shared perspective for agriculture and food in Europe" (Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE – Una prospettiva condivisa per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa), settembre 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-dialogue-report-2024_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> si invita la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, tenuto conto della sfida posta dalla divergenza di norme tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3448-report-special-rapporteur-right-food.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo<FOOTNOTE><FIELD> https://indicators.report/targets/3-9/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che l'accordo commerciale tra l'UE e il Mercosur incentiverà le importazioni nell'Unione di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da organismi geneticamente modificati, e che il Brasile e l'Argentina sono tra i principali produttori e utilizzatori di pesticidi al mondo, compresi gli OGM e i pesticidi vietati nell'Unione per ragioni sanitarie o ambientali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, concordato nel dicembre 2022 in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio dovuto ai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030<FOOTNOTE><FIELD> Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha approvato 38 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM e che, nell'attuale decima legislatura, ha già approvato altre 8 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di carenze democratiche, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che non è necessaria una modifica legislativa per consentire alla Commissione di rifiutarsi di autorizzare OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che il 22 novembre 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 17 dicembre 2024 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, al fine di adempiere le norme di sicurezza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare il granturco GM, a causa dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori, in linea con l'approccio One Health;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>si attende che la Commissione mantenga, con urgenza, il suo impegno<FOOTNOTE><FIELD> Come indicato nell'allegato della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020)0667), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN#document2.</FIELD></FOOTNOTE> a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione ha infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>