<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0015</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mais geneticamente modificato MON 95275</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0060/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D102172/03 – 2024/3011(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 95275, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D102172/03),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 22 novembre 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 17 dicembre 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 19 giugno 2024 e pubblicato il 1° agosto 2024<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 95275 (domanda GMFF-2022-5890), EFSA Journal 2024; 22(8):e8886, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8886.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0038).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0039).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0040).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (P10_TA(2024)0041).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0042).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0043).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0044).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2024)0045).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 29 aprile 2022 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 ("granturco geneticamente modificato");</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato produce due proteine insetticide (Mpp75Aa1 e Vpb4Da2) ed esprime il dsRNA DvSnf7 per la lotta contro la diabrotica del mais; che la modificazione genetica comporta un processo in due fasi che comprende una trasformazione mediata da un agrobacterium tumefaciens e un sistema di ricombinazione Cre/lox per rimuovere i marcatori selezionabili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il 19 giugno 2024 l'EFSA ha adottato un parere favorevole sul granturco MON 95275, pubblicato il 1° agosto 2024; che il parere dell'EFSA non fornisce dati sufficienti per valutare gli effetti genetici indesiderati, l'attività biologica delle sequenze ininterrotte e i potenziali impatti off-target sugli organismi non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le prove sul campo condotte dal richiedente non hanno tenuto conto delle diverse condizioni di stress ambientale o delle diverse pratiche agricole, limitando la pertinenza dei risultati agli ambienti di coltivazione europei;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che gli effetti su organismi non bersaglio del dsRNA DvSnf7 basato su un meccanismo RNAi sollevano preoccupazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le proteine insetticide Mpp75Aa1 e Vpb4Da2 presentano analogie strutturali con tossine note e la loro specificità, le risposte immunitarie e gli effetti combinatori non sono stati valutati in modo sufficiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la possibilità che il materiale genetico vada verso specie selvatiche imparentate, comprese le popolazioni europee di teosinte, comporta il rischio di una persistenza transgenica e di uno squilibrio ecologico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 503/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> non sono adeguatamente osservate, in particolare per quanto riguarda una verifica indipendente dei dati e gli effetti ambientali a lungo termine;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la valutazione dell'EFSA non ha affrontato in misura sufficiente il ruolo delle interazioni microbiche o degli impatti cumulativi di tossicità sugli organismi non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso di colture insetticide geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%2Fj.efsa.2024.8716‌&amp;file=efs28716-sup-0012-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, affermando tra l'altro che l'elenco degli studi pertinenti, individuati nell'esame della letteratura del richiedente, non includeva studi relativi al destino ambientale delle proteine insetticide, né ai potenziali effetti dei residui delle colture sugli organismi non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha approvato 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM e ha approvato altre 8 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM già nell'attuale decima legislatura;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la Commissione continua ad autorizzare OGM, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che l'accordo commerciale tra l'UE e il Mercosur incentiverà le importazioni nell'Unione di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da organismi geneticamente modificati, e che il Brasile e l'Argentina sono tra i principali produttori e utilizzatori di pesticidi al mondo, compresi gli OGM e i pesticidi vietati nell'Unione per ragioni sanitarie o ambientali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, al fine di adempiere alle norme di sicurezza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare le colture geneticamente modificate a causa dei rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori, in linea con l'approccio One Health;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione ha infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>