<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0046</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0019/2025 - Relatore: Dimitris Tsiodras)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1º aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0019/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Nella comunicazione "Il Green Deal europeo" <STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in "una sostanza - una valutazione", invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili" <STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Nella comunicazione "Il Green Deal europeo"<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in "una sostanza - una valutazione", invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili" <STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si prevede inoltre che tale approccio favorisca l'efficacia dei costi e la competitività poiché semplifica le procedure normative e riduce gli oneri amministrativi, garantendo che le imprese possano adattarsi efficacemente all'evoluzione del quadro normativo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio "una sostanza - una valutazione" che s'intende applicare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio "una sostanza - una valutazione" che s'intende applicare. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La digitalizzazione e la razionalizzazione dei processi ridurranno inoltre la duplicazione del lavoro e i ritardi amministrativi, consentendo notevoli risparmi sui costi e un incremento dell'efficienza sia per gli Stati membri che per gli operatori economici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui alla direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere riesaminato periodicamente per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza dei consumatori. È opportuno fissare un periodo di riesame di almeno 36 mesi tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici, nonché del fatto che gli Stati membri possono presentare i fascicoli di restrizione in qualsiasi momento e che le misure restrittive orizzontali possono essere avviate e adottate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (UE) 2019/1021 o altri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può respingere</STRING></STRING> la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.</P></OLD><NEW><P>L'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">respinge</STRING></STRING> la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 – lettera b </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 4 bis – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso.</P></OLD><NEW><P>L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese eventuali richieste fatte in conformità alla lettera c) del secondo comma</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.</P></OLD><NEW><P>"5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dal ricevimento dei pareri dell'Agenzia. </STRING></STRING>L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;</P></OLD><NEW><P>Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno ogni 36 mesi</STRING></STRING>, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.</P></OLD><NEW><P>Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un gruppo di sostanze</STRING></STRING> con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei rischi</STRING></STRING> pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.</P></OLD><NEW><P>L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi parte del</STRING></STRING> ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identità della sostanza;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una formulazione chiara e precisa della voce relativa alla proposta di restrizione d’uso nell'allegato II;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sulle eventuali alternative, sulla loro disponibilità e idoneità;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione socioeconomica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1 bis.	Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/65/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 bis.	La Commissione monitora la situazione delle risorse dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e presenta, se necessario, una proposta legislativa che tenga conto di eventuali esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dai compiti introdotti dal presente regolamento e che migliori la governance dei suoi comitati scientifici. "</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].</P></OLD><NEW><P>Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>