<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0056</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0041/2025 - Relatore: Malik Azmani)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2025 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024)0316 – C10-0112/2024 – 2024/0187(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2024)0316),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 77, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10‑0112/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 84 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0041/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, compresi i requisiti di necessità e proporzionalità</STRING></STRING>. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Come ricordato dal Garante europeo della protezione dei dati nel parere 21/2024, la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri o, analogamente, la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione, unitamente al potenziale utilizzo di tali dati per altri scopi, dovrebbe soddisfare una rigorosa verifica della necessità e della proporzionalità ai sensi della Carta, secondo l'interpretazione della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati</STRING></STRING> nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data la firma elettronica sul supporto di memorizzazione delle carte d'identità, l'identificazione del titolare mediante il supporto di memorizzazione, che contiene gli stessi dati anagrafici stampati sul documento, è più affidabile di un controllo visivo del documento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cittadini dell'Unione dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare i dati conservati nel supporto di memorizzazione della loro carta d'identità per identificarsi nei confronti di enti privati. Tuttavia la verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto elettronico di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le immagini dei volti conservate</STRING></STRING> nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell'Unione e degli enti privati</STRING></STRING> ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale accesso dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Le immagini dei volti non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per tali finalità, dovrebbero essere cancellate non appena tali finalità sono conseguite e non dovrebbero essere trasferite a paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia consentito dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tali garanzie mirano ad assicurare un'adeguata protezione dell'immagine del volto senza vietarne l'utilizzo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione e unicamente quando il diritto dell'Unione o nazionale prevede che sia necessario il documento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, ECLI:EU:C:2024:845.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al genere e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al genere e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione sulle migliori pratiche per l'acquisizione degli identificatori biometrici dei minori e delle persone vulnerabili, mostrando sensibilità alle esigenze specifiche legate al genere e all'età nel rispetto della dignità di tutti gli individui.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per accedere alle informazioni contenute sul supporto di memorizzazione protetto nonché per autenticarle e verificarle. I formati utilizzati per il supporto di memorizzazione protetto dovrebbero essere interoperabili, anche per quanto riguarda i valichi di frontiera automatizzati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per accedere alle informazioni contenute sul supporto di memorizzazione protetto nonché per autenticarle e verificarle. I formati utilizzati per il supporto di memorizzazione protetto dovrebbero essere interoperabili, anche per quanto riguarda i valichi di frontiera automatizzati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione dovrebbe promuovere la cooperazione tra gli Stati membri a sostegno di tali obiettivi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non prima di</STRING></STRING> sei anni dopo la data di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicazione</STRING></STRING> del presente regolamento la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe riferire sull'applicazione del presente regolamento due anni dopo e 11 anni dopo la data di entrata in vigore, pronunciandosi anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza, tenendo conto dell'impatto sui diritti fondamentali e sui principi in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING> In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>, sei anni dopo la data di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrata in vigore</STRING></STRING> del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e in seguito ogni sei anni,</STRING></STRING> la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.</P></OLD><NEW><P>In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se uno Stato membro include il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento, sono utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro, a seconda dei casi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli</STRING></STRING> identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di questi due tipi di</STRING></STRING> identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale,</STRING></STRING> gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il trattamento di tali dati per altre finalità è soggetto alle limitazioni e alle condizioni previste dal diritto nazionale o dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori esterni rispettino il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati, e sono adottate misure adeguate per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato ai dati personali o qualsiasi uso improprio degli stessi durante i processi esternalizzati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dati biometrici conservati</STRING></STRING> nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">usati</STRING></STRING> esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e della legislazione nazionale</STRING></STRING> allo scopo di verificare:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'immagine del volto del titolare conservata</STRING></STRING> nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accessibile</STRING></STRING> esclusivamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell'Unione e degli enti privati</STRING></STRING> in conformità del diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di protezione dei dati</STRING></STRING> allo scopo di verificare:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per l'accesso all'immagine del volto da parte di enti privati è richiesto anche il consenso del titolare, a meno che l'accesso, indipendentemente dal consenso, sia strettamente necessario per le finalità di cui al primo comma e previste dal diritto dell'Unione o nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le due impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>Le due impronte digitali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del titolare</STRING></STRING> conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le finalità di cui al primo comma in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Valutazione</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Relazione e</STRING></STRING> valutazione</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ed entro [11 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito alla sua attuazione, in particolare in merito alla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima di</STRING></STRING> [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oltre</STRING></STRING> [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e successivamente ogni sei anni,</STRING></STRING> la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla necessità di introdurre elementi di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria ai fini di un migliore riconoscimento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla necessità di armonizzare ulteriormente le caratteristiche di sicurezza dei titoli di soggiorno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>