<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0068</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Petras Gražulis</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0078/2025 - Relatrice: Pascale Piera)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Petras Gražulis (2024/2089(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta della procuratrice generale della Repubblica di Lituania, del 16 settembre 2024, relativa alla revoca dell'immunità di Petras Gražulis nel quadro di un procedimento penale a suo carico e comunicata in Aula il 24 ottobre 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Petras Gražulis il 18 marzo 2025, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013, 19 dicembre 2019 e 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115. sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, <STRING ITALIC="on">Carles Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento</STRING>, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0078/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, con lettera del 16 settembre 2024, la procuratrice generale della Repubblica di Lituania ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Petras Gražulis in relazione alla presunta violazione dell'articolo 170, paragrafo 2, del codice penale della Repubblica di Lituania, per aver pubblicamente schernito un gruppo di persone e aver espresso il proprio disprezzo nei loro confronti in ragione del loro orientamento sessuale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, secondo quanto indicato nella richiesta, Petras Gražulis è accusato di aver espresso pubblicamente parole volte a schernire, denigrare e umiliare un gruppo di persone e di aver espresso il proprio disprezzo nei loro confronti in ragione del loro orientamento sessuale mentre si trovava nei corridoi del parlamento della Repubblica di Lituania, il Seimas, il 26 maggio 2022, al termine della seduta del Seimas sulla registrazione delle unioni civili, nel corso di una discussione con un cameraman che è stata ripresa e diffusa dai media; che il presunto reato contestato a Petras Gražulis, allora membro del Seimas, risale al 2022; considerando che le indagini preliminari si sono svolte nel 2022 e nel 2023 e che il caso è stato deferito al tribunale regionale di Vilnius nel gennaio 2024; che all'epoca Petras Gražulis godeva dell'immunità in qualità di membro del Seimas, ma che il 16 novembre 2023 il Seimas aveva dato la sua approvazione all'avvio di un procedimento penale a suo carico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che Petras Gražulis è stato eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee del giugno 2024 e che non era deputato al Parlamento europeo all’epoca dei presunti reati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a un'opinione o a un voto espressi da Petras Gražulis nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, "Un membro del Seimas, nella sua persona, è inviolabile. Un membro del Seimas non può, senza il consenso del Seimas, né essere perseguito penalmente, né essere arrestato o subire altrimenti una limitazione della propria libertà. Un membro del Seimas non può essere perseguitato per i voti espressi o i discorsi pronunciati al Seimas. Può tuttavia essere perseguito, secondo il diritto comune, per ingiuria o diffamazione";</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l’esistenza di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire di elementi di fatto dai quali si evinca l’intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di recare pregiudizio all'attività politica del deputato in quanto membro del Parlamento europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, da un lato, il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro lato, il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois/Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di revocare l'immunità di Petras Gražulis;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica di Lituania e a Petras Gražulis.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>