<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0101</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0079/2025 - Relatore: Borys Budka)</STRING></HIDDEN><TXTLST><OTTXT><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 maggio 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale (COM(2025)0099 – C10-0041/2025 – 2025/0051(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0079/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE><STRING BOLD="on">(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</STRING></NOTE><TI><STRING BOLD="on">[Emendamento		1 salvo dove altrimenti indicato]</STRING></TI><TI>EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE></TI><TI>alla proposta della Commissione</TI><TI>---------------------------------------------------------</TI></OTTXT></TXTLST><TXTLST><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).</FIELD></FOOTNOTE> è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati dall'escalation dell'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuale guerra di </STRING></STRING>aggressione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ingiustificata e non provocata mossa dalla Russia</STRING></STRING> nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione dell'attuale guerra della Russia contro l'Ucraina e in linea con l'impegno strategico dell'Unione di porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi, gli Stati membri dovrebbero astenersi dallo stoccaggio di gas di origine russa. In tale contesto, l'Unione dovrebbe comminare sanzioni coordinate e immediate sull'importazione e l'acquisto di tutto il gas russo, compreso il gas naturale liquefatto (GNL). Le prospettive di approvvigionamento invernale 2024-2025 secondo l'ENTSO-G confermano che l'Unione può conseguire i suoi obiettivi di stoccaggio e mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento senza fare affidamento sul gas russo, attuando una combinazione di misure, tra cui la costante riduzione della domanda. Un embargo totale sul gas russo è pertanto necessario e fattibile e la sua rapida attuazione contribuirebbe a rafforzare la sovranità energetica e la resilienza geopolitica dell'Unione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il regolamento (UE) 2022/1032 ha modificato il regolamento (UE) 2017/1938 introducendo un quadro giuridico temporaneo con misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli impianti di stoccaggio forniscono il 30 % del gas consumato nell'Unione durante i mesi invernali, e quelli sotterranei, se ben riempiti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insieme a una riduzione della domanda,</STRING></STRING> contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell'approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di forte domanda o interruzione delle forniture.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Nel contesto della crisi energetica innescata dalla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dalla</STRING></STRING> strumentalizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte della Russia delle sue</STRING></STRING> forniture di gas, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la situazione geopolitica rimane poco chiara</STRING></STRING>. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. ▌In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>In applicazione del regolamento (UE) 2017/1938, l'obbligo in capo agli Stati membri di seguire una traiettoria annuale di riempimento e garantire che l'obiettivo di riempimento sia raggiunto entro il 1º novembre di ogni anno scade il 31 dicembre 2025.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dal 2022 l'Unione è sostanzialmente riuscita a rendere più sicure le forniture di gas aumentando le importazioni di GNL da partner globali affidabili e ambisce ora a eliminare completamente la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, sulla base dei progressi di REPowerEU. L'Unione ha sviluppato nuovi impianti di rigassificazione e terminali portuali, instaurando un mercato del gas liquido che garantisce una forte resilienza contro potenziali interruzioni delle restanti forniture di gasdotti russi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il mutato contesto politico mondiale deve essere preso in considerazione in relazione all'affidabilità dei fornitori di gas e dei paesi fornitori di gas.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce del successo europeo in termini di riduzione dei rischi della sua struttura di importazione di gas,</STRING></STRING> il quadro normativo generale per conseguire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fabbisogno di gas naturale dell'Unione deve trovare un equilibrio tra la sicurezza energetica e il ritorno ai principi del mercato. Pertanto</STRING></STRING> deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di abbassare i prezzi del gas in Europa</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obiettivo di riempimento dovrebbe pertanto essere ridotto all'83 %.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la stabilità del mercato e attenuare il rischio di un'indebita volatilità dei prezzi potenzialmente innescata da</STRING></STRING> obiettivi intermedi di riempimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità per il riempimento degli impianti di stoccaggio.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero pertanto presentare annualmente piani di riempimento</STRING></STRING> indicativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che potrebbero includere, se del caso, una traiettoria di riempimento indicativa</STRING></STRING> e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo conto della</STRING></STRING> raccomandazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2025)1481</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi di massimo quattro punti percentuali dall'obiettivo di riempimento in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, correlate, tra l'altro, a fattori quali l'offerta e la domanda e la concorrenza, o in caso di attività commerciali che ostacolano un riempimento degli impianti di stoccaggio efficiente sotto il profilo dei costi, che limitano in modo significativo la capacità di assicurare che gli impianti di stoccaggio del gas siano riempiti conformemente al presente regolamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il livello dello scostamento consentito di quattro punti percentuali per una stagione di riempimento, aumentandolo di massimo quattro ulteriori punti percentuali, in caso di persistenza di condizioni di mercato sfavorevoli.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli effetti cumulativi delle flessibilità e delle deroghe di cui al presente regolamento non dovrebbero ridurre gli obblighi complessivi di riempimento degli impianti di stoccaggio al di sotto del 75 %.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'estensione di tali misure non solo contribuirebbe a mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento, ma costituirebbe altresì uno strumento fondamentale nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti a eliminare la sua dipendenza dalle importazioni di gas proveniente dalla Federazione russa.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allo stesso tempo il presente regolamento dovrebbe rispondere ai cambiamenti attuali e futuri nei mercati del gas naturale e contribuire all'obiettivo strategico di ridurre i prezzi dell'energia e agevolare il graduale ritorno a meccanismi di riempimento degli impianti di stoccaggio basati sul mercato.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento e un livello adeguato di riempimento, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il mercato ed esaminare le modalità che potrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riempimento, ad esempio utilizzando meccanismi di aggregazione della domanda e di acquisto in comune.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>È pertanto necessario prorogare di due anni le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, introducendo nel contempo una certa flessibilità nel presente regolamento</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea con l'impegno della Commissione volto al miglioramento e alla semplificazione e tenendo conto del miglioramento generale del quadro di sicurezza energetica dell'Unione, il monitoraggio del rispetto del presente regolamento dovrebbe riporre maggiore fiducia nelle capacità amministrative degli Stati membri. L'onere di vigilanza che grava sulla Commissione dovrebbe essere conseguentemente ridotto, passando a obblighi di comunicazione meno onerosi e a procedure semplificate. Tale approccio rafforza il principio di sussidiarietà, evita inutili complessità amministrative ed è coerente con gli sforzi di semplificazione della Commissione delineati nel suo programma di lavoro per il 2025.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al momento opportuno e prima del 2027 la Commissione dovrebbe rivedere il regolamento (UE) 2017/1938 per adattarlo all'evoluzione del panorama energetico e tenere conto delle future esigenze in materia di stoccaggio del gas. Tra le altre questioni, eventuali modifiche dovrebbero riguardare i limiti dell'attuale definizione di "clienti protetti", la prevenzione della speculazione sui mercati del gas e le attività speculative che gonfiano artificialmente i prezzi, il ruolo delle misure di efficienza energetica che portano a una riduzione verificabile della domanda di gas e il modo in cui ciò potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per ottenere ulteriore flessibilità, e tali modifiche dovrebbero tenere conto del quadro normativo alla luce dell'evoluzione del mix energetico, nel quale le fonti alternative al gas, come le fonti di energia rinnovabili e l'idrogeno, svolgeranno un ruolo più significativo, unitamente all'efficienza energetica.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifica del regolamento (UE) 2017/1938</STRING></STI.ART><PARAG>▌Il regolamento (UE) 2017/1938 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato</STRING></STRING>:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 2, il punto 27 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 bis è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il titolo è sostituito dal seguente: "Obiettivo di riempimento";</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, in qualsiasi momento compreso tra il 1º ottobre e il 1º dicembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono l'obiettivo di riempimento dell'83 % per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2.	Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 32,28</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">% del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis. 	Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi di massimo quattro punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro qualora le condizioni di mercato siano sfavorevoli per il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In casi debitamente giustificati di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che non sia compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare il presente regolamento aumentando di massimo quattro punti percentuali lo scostamento consentito agli Stati membri a norma del paragrafo 5 bis.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell'approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell'ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Può inoltre tenere conto di misure adottate dagli Stati membri, come l'introduzione di misure di riduzione della domanda di gas che conseguano riduzioni di gas equivalenti durante il successivo periodo di prelievo.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri di cui al paragrafo 2 possono decidere, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 5 bis, di discostarsi al massimo dell'1,55 % dal volume di cui al paragrafo 2.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di ricorrere a uno degli scostamenti di cui ai paragrafi 5 bis e 5 quater, ciascuno Stato membro consulta la Commissione e fornisce senza indebito ritardo una motivazione per la propria decisione. La Commissione informa prontamente il GCG degli effetti cumulativi di tutti gli scostamenti ai sensi dei paragrafi 5 bis e 5 quater e qualsiasi Stato membro direttamente interessato.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di conseguire l'obiettivo di riempimento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e si adoperano per seguire il piano di riempimento definito conformemente al paragrafo 7.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presentano al momento opportuno alla Commissione un piano di riempimento indicativo per l'intero anno civile volto al conseguimento dell'obiettivo annuale di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas di cui al paragrafo 1. Il piano comprende informazioni tecniche per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel loro territorio ed è direttamente interconnesso alla loro area di mercato in forma aggregata.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 8 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"10.	L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto dell'obiettivo di riempimento stabilito nel piano di riempimento e riferisce regolarmente e almeno una volta al mese alla Commissione e al GCG. Se si prevede che l'obiettivo non possa essere raggiunto, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per raggiungerlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>11.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di scostamento sostanziale e persistente dal piano di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, se del caso, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure volte a rimediare allo scostamento o a ridurre al minimo l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento, tenuto conto, tra l'altro, di eventuali condizioni di mercato sfavorevoli e delle specificità degli Stati membri, quali le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, il declino dell'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'esistenza di eventuali capacità di stoccaggio di GNL.</STRING></STRING></P><P><NO.P>11 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora uno Stato membro non raggiunga l'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un piano di riempimento per tale Stato membro per l'anno successivo, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Si basa su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 ter è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il titolo è sostituito dal seguente: "Attuazione dell'obiettivo di riempimento";</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING ITALIC="on">"</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conseguire l'obiettivo di riempimento stabilito a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento dell'obiettivo di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas, non aumentano indebitamente i costi dell'energia né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito a tali misure.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 quater è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1º dicembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciononostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 5, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'(a)	provvedono affinché entro il 1º dicembre i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6.	Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 quinquies è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), come stabilito a norma dell'articolo 6 bis.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascuno Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati mensilmente alla Commissione senza alcun ritardo. L'autorità competente include inoltre informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Federazione russa stoccata in tale Stato membro, ove disponibili.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4.	Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio dell'obiettivo di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire un migliore allineamento nel caso in cui i tassi di riempimento degli Stati membri compromettano il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento o non garantiscano il rispetto dell'obiettivo di riempimento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, la Commissione attua misure che aiutano gli Stati membri a conseguire l'obiettivo di riempimento, comprese misure volte a incoraggiare la partecipazione ai meccanismi di aggregazione della domanda e di acquisto in comune istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2576 ("Aggregate EU")</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e, se del caso, la Commissione adottano le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio. Tali misure possono includere sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive, ad esempio adeguate sanzioni pecuniarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">___________________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 17 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"(d bis)	le informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Federazione russa stoccato negli impianti di stoccaggio dell'UE, fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 2.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'allegato I bis è soppresso.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e si applica</STRING></STRING> il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a Bruxelles, il</P><P>Per il Parlamento europeo</P><P>La presidente</P><P>Per il Consiglio</P><P>Il presidente</P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>