<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0102</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Controllo degli investimenti esteri nell'Unione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0061/2025 - Relatore: Raphaël Glucksmann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 maggio 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0061/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli investimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione</STRING></STRING> contribuiscono alla crescita dell'UE migliorandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala ed apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione accoglie con favore</STRING></STRING> gli investimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esteri, in quanto</STRING></STRING> contribuiscono alla crescita dell'UE migliorandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala ed apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel quadro degli</STRING></STRING> impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'</STRING></STRING>Unione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono tuttavia</STRING></STRING> adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive degli investimenti esteri diretti (IED), purché siano rispettate alcune condizioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, l'articolo 21, paragrafo 2, TUE stabilisce che le politiche e le azioni dell'Unione mirano a preservarne i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità. Tali principi e obiettivi sono alla base della politica commerciale comune dell'Unione di cui all'articolo 207 TFUE, anche in relazione agli investimenti esteri. In tale contesto, gli</STRING></STRING> impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> permettono all'</STRING></STRING>Unione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive degli investimenti esteri diretti (IED), purché siano rispettate alcune condizioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> è stato istituito un quadro per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione. Tale regolamento ha stabilito in particolare un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED e sollevare motivi di preoccupazione in merito a rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Tale meccanismo di cooperazione imponeva allo Stato membro in cui l'IED era in programma o era stato realizzato di tenere in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione nella sua decisione di controllo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> è stato istituito un quadro per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione. Tale regolamento ha stabilito in particolare un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED e sollevare motivi di preoccupazione in merito a rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Tale meccanismo di cooperazione imponeva allo Stato membro in cui l'IED era in programma o era stato realizzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Stato membro ospitante) </STRING></STRING>di tenere in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione nella sua decisione di controllo.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, dato il carattere evolutivo dei flussi di investimento, si impone un nuovo strumento legislativo. L'integrazione delle economie mondiali, unitamente alla guerra e alle tensioni geopolitiche, ha comportato l'insorgere di nuovi rischi cui devono far fronte l'Unione e gli Stati membri. Il 20 giugno 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio una comunicazione sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", che individua nella revisione del regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri (IDE) uno strumento per tutelare l'Unione dai rischi per la sicurezza economica. La strategia sottolinea la necessità di affrontare i rischi legati alla resilienza delle catene di approvvigionamento, alla sicurezza fisica e cibernetica delle infrastrutture critiche, alla sicurezza tecnologica e alla fuga di tecnologia, nonché alla strumentalizzazione delle dipendenze economiche a fini bellici o alla coercizione economica. Tali rischi per la sicurezza economica sono pertinenti anche nel contesto del controllo degli investimenti esteri, in quanto potrebbero incidere negativamente su interessi fondamentali della società, quali la prosperità, la sovranità, la sicurezza e il funzionamento dell'economia sociale di mercato, e quindi sull'ordine pubblico degli Stati membri e dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le acquisizioni realizzate mediante strumenti di risoluzione in conformità dei rispettivi quadri di risoluzione (per le banche, le controparti centrali o le compagnie di assicurazione o riassicurazione) dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel contesto di una risoluzione il tempo è un fattore fondamentale e spesso le decisioni vengono adottate letteralmente da un giorno all'altro. Le procedure di controllo approfondite previste dal presente regolamento non sono compatibili con la necessità di una risposta tempestiva. Onde evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno pertanto escludere le operazioni di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto per quanto possibile del presente regolamento nell'attuazione di misure di risoluzione con il coinvolgimento di un investitore estero, in particolare allorché sono implicate attività strategiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intendono</STRING></STRING> notificare operazioni in più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uno Stato membro</STRING></STRING>. Il presente regolamento contribuisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a ridurre le divergenze relative a</STRING></STRING> elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> livello di integrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un altro Stato membro</STRING></STRING>, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali incongruenze </STRING></STRING>creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono</STRING></STRING> notificare operazioni in più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stati membri</STRING></STRING>. Il presente regolamento contribuisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad armonizzare gli</STRING></STRING> elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'elevato</STRING></STRING> livello di integrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel</STRING></STRING> mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri Stati membri</STRING></STRING>, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minima comprende</STRING></STRING> la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe includere altresì</STRING></STRING> la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui tempistiche coerenti per le procedure di controllo</STRING></STRING>. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È indispensabile stabilire un approccio armonizzato e razionalizzato in tutti gli Stati membri, che garantisca che gli investimenti esteri suscettibili di avere implicazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico siano soggetti a un controllo coerente e a un processo decisionale efficiente. A tal fine, i meccanismi di controllo dovrebbero ridurre al minimo la complessità amministrativa, evitare inutili ritardi e tenere conto del fatto, quando si applicano alle piccole e medie imprese (PMI), che queste ultime dispongono di risorse limitate. È inoltre auspicabile che la Commissione svolga un ruolo di coordinamento per garantire una maggiore sicurezza per l'Unione, riducendo nel contempo al minimo le inefficienze e gli approcci frammentati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">funzionante, </STRING></STRING>aperto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, resiliente</STRING></STRING> e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o nelle decisioni </STRING></STRING>adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>È necessario inoltre che lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>È necessario inoltre che lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli Stati membri</STRING></STRING> per quanto concerne la tutela della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro</STRING></STRING> sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della loro </STRING></STRING>sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di ciascuno Stato membro</STRING></STRING> per quanto concerne la tutela della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sua</STRING></STRING> sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di </STRING></STRING>sicurezza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli Stati membri</STRING></STRING> a norma dell'articolo 346 TFUE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese</STRING></STRING>. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> pertanto incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per lo svolgimento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una nuova attività economica</STRING></STRING>. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> pertanto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> essere</STRING></STRING> incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la capacità delle autorità di controllo di affrontare efficacemente i casi di mancata conformità o di elusione</STRING></STRING>. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procedura per la presentazione di una richiesta di autorizzazione dovrebbe garantire che i requisiti di conformità siano ridotti al minimo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Il meccanismo di cooperazione stabilito dal regolamento (UE) 2019/452 consente agli Stati membri di collaborare e assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri o su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Poiché finora si è dimostrato molto utile, tale meccanismo dovrebbe essere mantenuto e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzato</STRING></STRING> con il presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Il meccanismo di cooperazione stabilito dal regolamento (UE) 2019/452 consente agli Stati membri di collaborare e assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione oppure </STRING></STRING>su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Poiché finora si è dimostrato molto utile, tale meccanismo dovrebbe essere mantenuto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rafforzato</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ampliato</STRING></STRING> con il presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al fine di garantire un approccio maggiormente unificato agli investimenti esteri nell'intera Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materiali, </STRING></STRING>attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È inoltre auspicabile che gli Stati membri controllino gli investimenti esteri "greenfield" in tali programmi o settori sensibili allorché un rischio specifico deriva dalle caratteristiche dell'investitore e dalle dimensioni dell'operazione</STRING></STRING>. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, lo Stato membro dovrebbe valutare se l'investitore estero sia controllato o influenzato dal governo di un paese terzo. Il controllo o l'influenza possono essere determinati sulla base di criteri quali soglie di proprietà diretta o indiretta, la natura e la misura dei finanziamenti pubblici di paesi terzi e specifici meccanismi di governance quali le "golden share". I casi di assetti proprietari opachi o poco chiari o i casi in cui il beneficiario finale risulta ignoto dovrebbero essere inclusi come siffatta condizione.</STRING></STRING> Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri sia adeguatamente individuata, gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni indirizzate allo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero essere notificate contestualmente alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri sia adeguatamente individuata, gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni indirizzate allo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero essere notificate contestualmente alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> onde garantire la trasparenza per l'intero processo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione dovrebbe poter formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero</STRING></STRING>, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione dovrebbe poter formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING>, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire la trasparenza e la prevedibilità, i pareri della Commissione dovrebbero basarsi su rischi specifici e documentati, tra cui i rischi di sicurezza documentati o gli aspetti transfrontalieri, e dovrebbero seguire determinati criteri di emissione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Inoltre, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di</STRING></STRING> tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui la probabile incidenza derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo complesso, è opportuno che la Commissione possa formulare un parere. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione. I pareri con cui la Commissione individua la probabile incidenza su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbero essere notificati a tutti gli Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Inoltre, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">onde garantire la</STRING></STRING> tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui la probabile incidenza derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo complesso, è opportuno che la Commissione possa formulare un parere. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione. I pareri con cui la Commissione individua la probabile incidenza su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbero essere notificati a tutti gli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare un parere indirizzato a tutti gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, nel loro insieme, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare un parere indirizzato a tutti gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, nel loro insieme, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'Unione</STRING></STRING>, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo un approccio coordinato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino a</STRING></STRING> 15 mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo la</STRING></STRING> loro realizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro</STRING></STRING> 15 mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla</STRING></STRING> loro realizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">così come la loro natura intrinsecamente transfrontaliera e il loro carattere di rete, </STRING></STRING>gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La </STRING></STRING>decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finale sugli investimenti esteri</STRING></STRING> dovrebbe rimanere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il suo progetto di decisione, corredato di </STRING></STRING>un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il progetto di </STRING></STRING>decisione dovrebbe rimanere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificabile allo scopo di tener conto delle opinioni espresse dagli Stati membri interessati e dalla Commissione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(28 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In alcuni casi possono sorgere disaccordi tra lo Stato membro ospitante e un altro Stato membro o la Commissione riguardo alla possibilità che l'investimento incida sulla sicurezza e sull'ordine pubblico di uno Stato membro o dell'Unione. Lasciare </STRING></STRING>la<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> risoluzione di tali disaccordi al solo Stato membro ospitante rischia di avere ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione nel suo insieme e di compromettere il funzionamento del meccanismo di cooperazione. Pertanto, in casi di questo tipo, il potere di adottare una decisione dovrebbe essere conferito alla Commissione che, per valutare la probabilità che l'investimento incida sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, si baserebbe sulle informazioni fornite dallo Stato membro ospitante come pure sulle proprie risultanze ove abbia condotto un'indagine. In tutti gli altri casi, la decisione finale dovrebbe spettare allo Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(28 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito della suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione prevista dal presente regolamento, le autorità nazionali di controllo si trovano ad affrontare limitazioni nelle indagini sulle operazioni di investimento estero al di là delle loro frontiere geografiche, limitazioni che possono incidere sull'efficacia della loro analisi. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi allorché i clienti della società destinataria sono ubicati in un altro Stato membro mentre il loro punto di vista potrebbe essere essenziale per valutare la sensibilità della società destinataria ai rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico, come la disponibilità di fornitori alternativi per i beni o i servizi della società destinataria. Data la sua prospettiva transfrontaliera, la Commissione è nella posizione ideale per ovviare a tali limitazioni e contribuire alla valutazione dell'impatto delle operazioni di investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. A tal fine, essa dovrebbe disporre di adeguati poteri di indagine per raccogliere le informazioni necessarie. La Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere informazioni a soggetti di un altro Stato membro qualora tali informazioni non possano essere ottenute in modo efficace attraverso il meccanismo di cooperazione. Il potere della Commissione di chiedere informazioni dovrebbe basarsi su una richiesta motivata di uno Stato membro. Tuttavia, quando le autorità nazionali si trovano di fronte a vincoli giuridici o procedurali, ad esempio termini procedurali brevi, la Commissione dovrebbe poter agire in modo indipendente, a condizione che sia stato notificato lo Stato membro ospitante. Tale facoltà dovrebbe essere limitata alle informazioni necessarie per valutare l'impatto di un'operazione su più di uno Stato membro, compresi gli effetti negativi sui programmi e i progetti dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>Per garantire il funzionamento efficace del meccanismo di cooperazione, è importante che lo Stato membro che notifica l'investimento estero al meccanismo di cooperazione sia tenuto a fornire un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">livello</STRING></STRING> minimo di informazioni in un formato standardizzato. Se la cooperazione riguarda un investimento estero non notificato al meccanismo di cooperazione, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> dovrebbe essere in grado di fornire almeno lo stesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">livello</STRING></STRING> minimo di informazioni. La Commissione e gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Tale richiesta di informazioni supplementari dovrebbe essere debitamente giustificata, limitarsi alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, proporzionata alla finalità della richiesta e non indebitamente onerosa per lo Stato membro notificante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>Per garantire il funzionamento efficace del meccanismo di cooperazione, è importante che lo Stato membro che notifica l'investimento estero al meccanismo di cooperazione sia tenuto a fornire un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insieme</STRING></STRING> minimo di informazioni in un formato standardizzato. Se la cooperazione riguarda un investimento estero non notificato al meccanismo di cooperazione, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> dovrebbe essere in grado di fornire almeno lo stesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insieme</STRING></STRING> minimo di informazioni. La Commissione e gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Tale richiesta di informazioni supplementari dovrebbe essere debitamente giustificata, limitarsi alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, proporzionata alla finalità della richiesta e non indebitamente onerosa per lo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le imprese interessate</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, la Commissione può chiedere informazioni ad altri organismi dell'Unione, quali l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, il Meccanismo di vigilanza unico o la Banca centrale europea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Per garantire che la cooperazione si basi su informazioni complete ed esatte, l'impresa o l'investitore estero dovrebbero fornire qualsiasi informazione rilevante richiesta dallo Stato membro in cui sono stabiliti o dallo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING>. Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere le informazioni richieste da un altro Stato membro o dalla Commissione, dovrebbe darne loro notifica senza ritardo. In tal caso, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dovrebbero basarsi sulle informazioni a loro disposizione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Per garantire che la cooperazione si basi su informazioni complete ed esatte, l'impresa o l'investitore estero dovrebbero fornire qualsiasi informazione rilevante richiesta dallo Stato membro in cui sono stabiliti o dallo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING>. Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere le informazioni richieste da un altro Stato membro o dalla Commissione, dovrebbe darne loro notifica senza ritardo. In tal caso, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dovrebbero basarsi sulle informazioni a loro disposizione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Per garantire che il meccanismo di cooperazione sia utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero debitamente giustificare qualsiasi richiesta di informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su</STRING></STRING> uno specifico investimento estero in un altro Stato membro e qualunque osservazione indirizzata a tale Stato membro. Gli stessi obblighi si applicano quando la Commissione chiede informazioni su un determinato investimento estero o emette un parere indirizzato a uno Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Per garantire che il meccanismo di cooperazione sia utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> debitamente giustificare qualsiasi richiesta di informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inerenti a</STRING></STRING> uno specifico investimento estero in un altro Stato membro e qualunque osservazione indirizzata a tale Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò è essenziale per prevenire l'abuso del meccanismo e garantire che esso si concentri esclusivamente sulle preoccupazioni in materia di sicurezza e ordine pubblico</STRING></STRING>. Gli stessi obblighi si applicano quando la Commissione chiede informazioni su un determinato investimento estero o emette un parere indirizzato a uno Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(31 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il meccanismo di cooperazione, è necessaria una maggiore sensibilizzazione circa la partecipazione o il contributo di imprese di paesi terzi a progetti di interesse comune o a infrastrutture critiche strategiche per l'Unione, al fine di consentire un intervento delle autorità pubbliche qualora tale partecipazione o contributo possa compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico nell'Unione e non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono presentare osservazioni ad altri Stati membri nonché alla Commissione. La Commissione può, se del caso, richiedere informazioni supplementari e seguire l'evolversi della situazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero che può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero che può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali informazioni dovrebbero essere valutate in modo approfondito e possono comportare l'avvio di una procedura di accertamento da parte dello Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero</STRING></STRING> può informarne altri Stati membri o la Commissione, se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">desidera che approfondiscano uno o più aspetti di un investimento estero in corso di valutazione nel quadro del meccanismo di cooperazione, oppure se </STRING></STRING>viene a conoscenza di nuove circostanze o nuove informazioni che possono incidere sulla valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>investimento estero. In tal caso agli altri Stati membri e alla Commissione può essere concesso un periodo supplementare per integrare la loro valutazione dell'investimento estero.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> può informarne altri Stati membri o la Commissione, se viene a conoscenza di nuove circostanze o nuove informazioni che possono incidere sulla valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un </STRING></STRING>investimento estero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> notificato</STRING></STRING>. In tal caso agli altri Stati membri e alla Commissione può essere concesso un periodo supplementare per integrare la loro valutazione dell'investimento estero. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tali casi l'eventuale proroga del periodo di valutazione dovrebbe essere ridotta al minimo e non dovrebbe ritardare indebitamente la procedura di accertamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contemporaneamente </STRING></STRING>le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. Tali Stati membri dovrebbero inoltre notificare le richieste<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> contemporaneamente</STRING></STRING> al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando dovrebbero essere notificati</STRING></STRING>. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla</STRING></STRING> decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare a tale coordinamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro un termine limitato</STRING></STRING>. Tali Stati membri dovrebbero inoltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adoperarsi per </STRING></STRING>notificare le richieste al meccanismo di cooperazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro un termine limitato</STRING></STRING>. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trovare un accordo sull'allineamento dei loro termini procedurali</STRING></STRING>. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul contenuto della loro</STRING></STRING> decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pienamente</STRING></STRING> a tale coordinamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire uno scambio efficiente e sicuro di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione nel quadro del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ponga in essere e mantenga un sistema digitale criptato sicuro che sia conforme ai più rigorosi standard di protezione e sicurezza dei dati. Per preservare la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni, tutti gli scambi nel quadro del presente regolamento dovrebbero avvenire esclusivamente attraverso tale sistema e il sistema dovrebbe prevedere capacità di monitoraggio e revisione intese a garantire la conformità con gli standard di sicurezza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde garantire la sicurezza e l'efficacia della presentazione e del trattamento dei fascicoli connessi al controllo degli investimenti esteri e alleviare gli oneri amministrativi a carico sia dei richiedenti che delle autorità, dovrebbe essere creato un portale elettronico unico a livello dell'Unione. Esso dovrebbe costituire un meccanismo unificato che consenta ai richiedenti e ai loro rappresentanti di presentare per via digitale le operazioni alle autorità nazionali di controllo. Il sistema dovrebbe essere concepito dalla Commissione in modo tale da essere di facile impiego e garantire la conformità con le normative sulla protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia controllato direttamente o indirettamente</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o</STRING></STRING> sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per</STRING></STRING> promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> sul funzionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla resilienza </STRING></STRING>delle infrastrutture critiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e del mercato interno</STRING></STRING>, la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'adozione </STRING></STRING>di tecnologie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e conoscenze</STRING></STRING> critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla sicurezza delle strutture militari e di altre strutture pubbliche sensibili nonché sulla capacità di affrontare le dipendenze strategiche</STRING></STRING>. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbia intrapreso attività illecite</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra cui la reiterata inosservanza delle norme giuridiche dell'Unione, se</STRING></STRING> sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o se intenda</STRING></STRING> promuoverne le capacità militari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o in violazioni del diritto internazionale. Il perseguimento degli obiettivi strategici di un paese terzo può implicare che il suo governo eserciti un'influenza sulle imprese, con conseguenti distorsioni significative del mercato</STRING></STRING>. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero</STRING></STRING> ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e aggiornare i suoi compiti, in linea con il presente regolamento</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(37 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini di una maggiore trasparenza e per facilitare il processo per gli investitori, è auspicabile che gli Stati membri pubblichino e aggiornino periodicamente orientamenti sulle procedure di controllo, sui termini e sui criteri di valutazione del rischio. Al fine di garantire la trasparenza e un'applicazione coerente del presente regolamento in tutti gli Stati membri, la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente orientamenti sui requisiti a livello dell'Unione, sui concetti chiave e sui criteri di valutazione stabiliti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe altresì tenere un elenco pubblico di tutti i meccanismi di controllo istituiti dagli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>Per garantire l'efficacia del meccanismo di coordinamento, è opportuno che i punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione siano opportunamente inquadrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nelle</STRING></STRING> rispettive amministrazioni. I punti di contatto dovrebbero disporre del personale qualificato e dei poteri necessari per svolgere il loro lavoro nell'ambito del meccanismo di coordinamento e garantire un trattamento adeguato delle informazioni riservate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>Per garantire l'efficacia del meccanismo di coordinamento, è opportuno che i punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione siano opportunamente inquadrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in maniera strategica in seno alle</STRING></STRING> rispettive amministrazioni. I punti di contatto dovrebbero disporre del personale qualificato e dei poteri necessari per svolgere il loro lavoro nell'ambito del meccanismo di coordinamento e garantire un trattamento adeguato delle informazioni riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con i vigenti quadri giuridici</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe essere tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 40 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(40 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento dovrebbe essere considerato nel più ampio contesto del pacchetto di strumenti difensivi dell'Unione volti ad affrontare i rischi per la sicurezza, in cui rientrano anche il regolamento sulle sovvenzioni estere e lo strumento per gli appalti internazionali, ed è opportuno garantire che l'ambito di applicazione sia definito in linea con le misure in oggetto onde evitare duplicazioni e assicurare un approccio mirato e proporzionato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Gli Stati membri e la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono la</STRING></STRING> riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni dovrebbe classificarle in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si coordinano</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono</STRING></STRING> come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutelare lo scopo</STRING></STRING> delle inchieste. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> e (UE, Euratom) 2015/444<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> classificate</STRING></STRING> senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Gli Stati membri e la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero garantire il massimo grado di</STRING></STRING> riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni dovrebbe classificarle in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero coordinarsi</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire</STRING></STRING> come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preservare l'integrità</STRING></STRING> delle inchieste. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> e (UE, Euratom) 2015/444<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenere la riservatezza delle informazioni classificate e di </STRING></STRING>non declassare o declassificare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali </STRING></STRING>informazioni senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>La Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Per maggiore trasparenza, tale relazione dovrebbe essere resa pubblica. La relazione dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle relazioni presentate alla Commissione in via riservata da tutti gli Stati membri nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di talune informazioni, in particolare qualora la pubblicazione di dati possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione o compromettere la riservatezza commerciale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>La Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Per maggiore trasparenza, tale relazione dovrebbe essere resa pubblica. La relazione dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle relazioni presentate alla Commissione in via riservata da tutti gli Stati membri nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di talune informazioni, in particolare qualora la pubblicazione di dati possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione o compromettere la riservatezza commerciale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che la relazione includa informazioni sulle tendenze emergenti e sui fattori di rischio, nonché aggiornamenti sui pertinenti sviluppi legislativi negli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentare</STRING></STRING> una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P>La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta</STRING></STRING> una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe includere, in particolare, una valutazione del contributo del presente regolamento alla sicurezza economica dell'Unione. Essa</STRING></STRING> dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(46)</NO.P>Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> del Consiglio, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> del presente regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera coerente, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(46)</NO.P>Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> del Consiglio, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING> del presente regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera coerente, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 49</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(49)</NO.P>Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(49)</NO.P>Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materiali, </STRING></STRING>attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare alla luce delle valutazioni dei rischi da condurre nell'ambito della strategia europea per la sicurezza economica, </STRING></STRING>è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, materiali</STRING></STRING>, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione dovrebbe in particolare aggiornare l'allegato I nel caso in cui siano posti in essere nuovi progetti o programmi di interesse per l'Unione nel contesto di futuri quadri finanziari pluriennali.</STRING></STRING> È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il modulo</STRING></STRING> da utilizzare per fornire informazioni minime sugli investimenti esteri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i moduli</STRING></STRING> da utilizzare per fornire informazioni minime sugli investimenti esteri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per inoltrare richieste di autorizzazione</STRING></STRING>. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 51</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(51)</NO.P>Il regolamento (UE) 2019/452 dovrebbe essere abrogato. Affinché gli Stati membri e i soggetti interessati dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal [aggiungere data: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore]. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe continuare ad applicarsi il regolamento (UE) 2019/452,</P></OLD><NEW><P><NO.P>(51)</NO.P>Il regolamento (UE) 2019/452 dovrebbe essere abrogato. Affinché gli Stati membri e i soggetti interessati dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal [aggiungere data: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Dovrebbe essere applicabile a prescindere dalla creazione del portale unico per la presentazione delle domande di autorizzazione</STRING></STRING>. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe continuare ad applicarsi il regolamento (UE) 2019/452,</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ivi compresa la sicurezza economica</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> individuare i potenziali motivi di preoccupazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti </STRING></STRING>sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING> individuare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e affrontare</STRING></STRING> i potenziali motivi di preoccupazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordinati</STRING></STRING> dal presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coperti</STRING></STRING> dal presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché tali disposizioni non ne pregiudichino gli obiettivi e siano coerenti con il medesimo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, in particolare degli articoli 49 e 63 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi misura adottata nel quadro del presente regolamento sia conforme a tali obblighi. Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, in particolare degli articoli 49 e 63 TFUE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il loro diritto di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 65 TFUE</STRING></STRING>. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi misura adottata nel quadro del presente regolamento sia conforme a tali obblighi. Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli investimenti in virtù di uno strumento di risoluzione e le ristrutturazioni interne non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>"investimento estero": un investimento estero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diretto</STRING></STRING> o un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">investimento nell'Unione con controllo</STRING></STRING> estero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che consente</STRING></STRING> una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> destinatario dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>"investimento estero": un investimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di qualsiasi tipo effettuato da un investitore </STRING></STRING>estero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in prima persona o attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e </STRING></STRING>un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">destinatario dell'Unione al quale l'investitore</STRING></STRING> estero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, consentendo</STRING></STRING> una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> destinatario dell'Unione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"investimento greenfield": un investimento estero effettuato mediante la creazione di nuovi impianti o di una nuova impresa per lo svolgimento di una nuova attività economica nell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"strumento di risoluzione": qualsiasi strumento di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014, del regolamento (UE) 2021/23, del regolamento (UE) n. 1093/2010 o del regolamento (UE) n. 648/2012;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ristrutturazione interna": cambiamenti nella partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione che intervengono all'interno di una catena di proprietà e che, in ultima analisi, non comportano alcuna variazione di proprietà o di controllo dell'impresa oggetto del destinatario;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>"impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione": un'impresa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">economicamente attiva </STRING></STRING>costituita secondo le leggi di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, e controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>"impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, e controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero;</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"titolare effettivo": una persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico o un istituto giuridico affine;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"assetto proprietario opaco": un accordo in cui la proprietà o il controllo di un'entità risulta poco chiaro, celato o difficile da accertare, anche in ragione dell'uso di strutture giuridiche complesse, di molteplici livelli di proprietà, di azionisti fiduciari, di trust o di altri meccanismi che occultano l'identità del titolare effettivo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>"destinatario dell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>"destinatario dell'Unione": un'impresa costituita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o da costituire </STRING></STRING>secondo le leggi di uno Stato membro;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>"destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in settori concernenti</STRING></STRING> tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di particolare importanza per gli interessi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione</STRING></STRING> elencati nell'allegato II, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>"destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella progettazione</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello sviluppo</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'estrazione</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel trattamento</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella produzione, nel riciclaggio o nella fornitura di</STRING></STRING> tecnologie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materiali, </STRING></STRING>attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche elencati nell'allegato II;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>"progetti e programmi di interesse per l'Unione": progetti o programmi contemplati dal diritto dell'Unione, che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico e che figurano nell'allegato I;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>"progetti e programmi di interesse per l'Unione": progetti o programmi contemplati dal diritto dell'Unione, che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, servizi</STRING></STRING> o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico e che figurano nell'allegato I;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un investimento estero è in programma o è stato realizzato;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"infrastruttura critica": un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un'attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo</STRING></STRING> 4.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi</STRING></STRING> 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 4 bis</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data: 15</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo l'</STRING></STRING>entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data di</STRING></STRING> entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data: 21</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'</STRING></STRING>entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data di</STRING></STRING> entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per effettuare</STRING></STRING> un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>l'autorità di controllo dispone di procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e risorse</STRING></STRING> adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il controllo comprende</STRING></STRING> un esame iniziale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della durata massima di 35 giorni di calendario in seguito al ricevimento della richiesta di autorizzazione completa,</STRING></STRING> seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto come minimo dei criteri di cui all'articolo 13</STRING></STRING>. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità di controllo è conferito il potere di controllare gli investimenti "greenfield";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure adeguate per individuare e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e risorse</STRING></STRING> adeguate per individuare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, affrontare</STRING></STRING> e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per almeno</STRING></STRING> 15 mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro</STRING></STRING> 15 mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla</STRING></STRING> realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>le informazioni riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le informazioni commerciali sensibili,</STRING></STRING> messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>le informazioni riservate messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le informazioni commerciali sensibili e le informazioni designate come riservate dalle imprese interessate,</STRING></STRING> sono protette;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo tempestivo ed efficace</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>è resa pubblica una relazione annuale contenente informazioni sugli sviluppi legislativi in materia nello Stato membro e dati aggregati e anonimizzati sugli investimenti sottoposti a controllo, anche per quanto concerne l'esito delle decisioni di controllo, la nazionalità o il paese di stabilimento, a seconda dei casi, delle parti degli investimenti notificati all'autorità di controllo e i settori economici interessati da tali operazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>è resa pubblica una relazione annuale contenente informazioni sugli sviluppi legislativi in materia nello Stato membro e dati aggregati e anonimizzati sugli investimenti sottoposti a controllo, anche per quanto concerne l'esito delle decisioni di controllo, la nazionalità o il paese di stabilimento, a seconda dei casi, delle parti degli investimenti notificati all'autorità di controllo e i settori economici interessati da tali operazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come anche, se del caso, i progetti o programmi di interesse per l'Unione in questione</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(g)</NO.P>gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo </STRING></STRING>4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P>gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 4 bis</STRING></STRING> sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri attuano tappe procedurali standardizzate e punti di comunicazione strutturati con i richiedenti durante l'intero processo, compresi la conferma formale della presentazione della richiesta completa entro 5 giorni lavorativi e l'informazione delle imprese interessate qualora l'autorità di controllo decida di avviare un'indagine approfondita;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(h)</NO.P>all'autorità di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 4 che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione e, se del caso, di affrontare in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P>all'autorità di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o 4 bis</STRING></STRING> che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione e, se del caso, di affrontare in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle autorità di controllo è conferito il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli investitori stranieri che non richiedono un'autorizzazione ove necessario, che non rispettano le misure di mitigazione o che cercano di eludere in altro modo il meccanismo di controllo o le decisioni di controllo. Le sanzioni riflettono l'entità e la natura della violazione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità di controllo predispone procedure adeguate e canali sicuri per ricevere informazioni sugli investimenti esteri dalle organizzazioni della società civile, dagli operatori economici e dalle parti sociali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendere tale</STRING></STRING> decisione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tengono conto del suo contributo</STRING></STRING> prima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasmettere il progetto di</STRING></STRING> decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma dell'articolo 7, paragrafo 8</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>sia parte di uno dei progetti o programmi di interesse per l'Unione elencati nell'allegato I, o vi partecipi, anche in qualità di destinatario di fondi come definito all'articolo 2, punto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">53</STRING></STRING>), del regolamento (UE, Euratom) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2018/1046</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>, o</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>sia parte di uno dei progetti o programmi di interesse per l'Unione elencati nell'allegato I, o vi partecipi, anche in qualità di destinatario di fondi come definito all'articolo 2, punto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">59</STRING></STRING>), del regolamento (UE, Euratom) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/2509</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on"> bis</STRING></STRING></STRING>, o</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i loro meccanismi di controllo impongano un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri "greenfield" se:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sussistono le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), del presente articolo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'investitore soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii); e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il valore dell'operazione è di almeno 250 milioni di EUR.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il meccanismo di cooperazione, qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilito</STRING></STRING> nel loro territorio che:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il meccanismo di cooperazione, qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione nel loro territorio che:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a); o</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o paragrafo 4 bis</STRING></STRING>; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>l'investitore estero o l'impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione sono controllati direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo, anche in virtù dell'assetto proprietario, di finanziamenti consistenti o diritti speciali oppure attraverso amministratori o dirigenti nominati dallo Stato;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>l'investitore estero o l'impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione sono controllati direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo, anche in virtù dell'assetto proprietario, di finanziamenti consistenti o diritti speciali oppure attraverso amministratori o dirigenti nominati dallo Stato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o altre caratteristiche intese a influenzare le decisioni di gestione</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione sono soggetti a misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione sono soggetti a misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>l'investitore estero o una delle sue imprese figlie ha partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine lo Stato membro notificante si basa sulle informazioni a sua disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo 7, paragrafo 10 e le informazioni fornite dall'investitore estero in materia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>l'investitore estero o una delle sue imprese figlie ha partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine lo Stato membro notificante si basa sulle informazioni a sua disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo 7, paragrafo 10 e le informazioni fornite dall'investitore estero in materia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; o</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>iii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'assetto proprietario dell'investitore è poco trasparente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi investimento estero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un destinatario dell'Unione stabilito</STRING></STRING> nel loro territorio in relazione al quale avviano un'indagine approfondita in base alle rispettive procedure di controllo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In casi eccezionali gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio in relazione al quale intendono imporre una misura di mitigazione o vietare l'operazione senza effettuare un'indagine approfondita.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi investimento estero nel loro territorio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che non sia stato notificato a norma del paragrafo 1,</STRING></STRING> in relazione al quale avviano un'indagine approfondita in base alle rispettive procedure di controllo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, nel più breve tempo possibile, qualsiasi investimento estero nel loro territorio in relazione al quale, in casi eccezionali, intendono imporre una misura di mitigazione o vietare l'operazione senza effettuare un'indagine approfondita.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono notificare</STRING></STRING> investimenti esteri che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui è stabilito il destinatario dell'Unione</STRING></STRING> ritiene che un investimento estero possa essere di interesse per gli altri Stati membri e la Commissione da un punto di vista della sicurezza o dell'ordine pubblico, come nel caso in cui il destinatario dell'Unione svolga attività consistenti in altri Stati membri o appartenga a un gruppo che possiede diverse società in vari Stati membri che sono economicamente attive in uno dei settori elencati nell'allegato II.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notificano</STRING></STRING> investimenti esteri che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> ritiene che un investimento estero possa essere di interesse per gli altri Stati membri e la Commissione da un punto di vista della sicurezza o dell'ordine pubblico, come nel caso in cui il destinatario dell'Unione svolga attività consistenti in altri Stati membri o appartenga a un gruppo che possiede diverse società in vari Stati membri che sono economicamente attive in uno dei settori elencati nell'allegato II.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro che intenda notificare un investimento estero nel proprio territorio rientrante in un'operazione multinazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, si coordina con gli altri Stati membri che hanno ricevuto la richiesta di autorizzazione. Gli Stati membri interessati notificano l'operazione multinazionale e si adoperano per trasmettere le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la notifica a norma dell'articolo 5 contenga le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e sia inviata alla Commissione e agli altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la notifica a norma dell'articolo 5 contenga le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e sia inviata alla Commissione e agli altri Stati membri:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corrispondente</STRING></STRING> richiesta di autorizzazione per gli investimenti esteri che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di autorizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">completa</STRING></STRING> per gli investimenti esteri che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 2 bis</STRING></STRING> o 3;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> giorni di calendario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal ricevimento della richiesta di autorizzazione</STRING></STRING> per gli investimenti esteri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> giorni di calendario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'avvio di un'indagine approfondita</STRING></STRING> per gli investimenti esteri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alle operazioni multinazionali si applicano le procedure seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i richiedenti l'autorizzazione presentano le rispettive richieste in tutti gli Stati membri interessati nello stesso giorno, e provvedono affinché ciascuna richiesta di autorizzazione faccia riferimento alle altre richieste;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo Stato membro che riceva una richiesta di autorizzazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) si coordina con gli altri Stati membri interessati per stabilire, tra l'altro, se sia applicabile la lettera c) o la lettera d) del presente paragrafo; la Commissione può partecipare a tale coordinamento su richiesta di uno o più Stati membri;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri interessati inviano le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno ed entro la scadenza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri interessati si adoperano per inviare le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme specifiche applicabili alle operazioni multinazionali</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I richiedenti l'autorizzazione per un investimento in vari Stati membri presentano le rispettive richieste in tutti gli Stati membri interessati entro 3 giorni di calendario dalla prima richiesta di autorizzazione e provvedono affinché ciascuna richiesta di autorizzazione faccia riferimento alle altre richieste.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si coordina con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione per stabilire, tra l'altro, se l'investimento sia notificabile.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri interessati inviano le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione entro 3 giorni di calendario dalla prima richiesta di autorizzazione ed entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri interessati si impegnano a inviare le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione entro un arco di tempo limitato ed entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri interessati operano in stretto coordinamento durante l'intera procedura. In particolare, si adoperano per allineare i calendari delle rispettive procedure di controllo e per garantire che le rispettive decisioni di controllo siano compatibili tra loro. Se del caso, si adoperano per adottare la rispettiva decisione finale di controllo nello stesso giorno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Osservazioni degli Stati membri e pareri della Commissione sugli investimenti esteri notificati</P></OLD><NEW><P>Osservazioni degli Stati membri e pareri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e decisioni</STRING></STRING> della Commissione sugli investimenti esteri notificati</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ogni Stato membro può trasmettere osservazioni debitamente motivate allo Stato membro notificante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>. Gli Stati membri possono formulare tali osservazioni se:</P></OLD><NEW><P>Ogni Stato membro può trasmettere osservazioni debitamente motivate allo Stato membro notificante. Gli Stati membri possono formulare tali osservazioni se:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione può emettere un parere debitamente motivato indirizzato allo Stato membro notificante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può emettere</STRING></STRING> detto parere se:</P></OLD><NEW><P>La Commissione può emettere un parere debitamente motivato indirizzato allo Stato membro notificante. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emette</STRING></STRING> detto parere se:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, il parere della Commissione può proporre misure volte ad attenuare i probabili effetti negativi dell'investimento sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può emettere</STRING></STRING> un parere debitamente motivato indirizzato a tutti gli Stati membri se ritiene che diversi investimenti esteri o altri investimenti analoghi, considerati nel loro insieme e tenendo conto delle rispettive caratteristiche, se portati a termine potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Dopo aver emesso un parere, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può</STRING></STRING>, se del caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">discutere</STRING></STRING> con gli Stati membri sulle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modalità</STRING></STRING> per far fronte ai rischi individuati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emette</STRING></STRING> un parere debitamente motivato indirizzato a tutti gli Stati membri se ritiene che diversi investimenti esteri o altri investimenti analoghi, considerati nel loro insieme e tenendo conto delle rispettive caratteristiche, se portati a termine potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Dopo aver emesso un parere, la Commissione, se del caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">discute</STRING></STRING> con gli Stati membri sulle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure</STRING></STRING> per far fronte ai rischi individuati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), a tutti gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e informa gli altri Stati membri che ha emesso un parere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), a tutti gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e informa gli altri Stati membri che ha emesso un parere;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro notificante può invitare la Commissione a formulare un parere o altri Stati membri a formulare osservazioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> riceve un'osservazione da un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, o un parere della Commissione a norma del paragrafo 2 o 3, tale Stato membro tiene nella massima considerazione l'osservazione o il parere ricevuto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> riceve un'osservazione da un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, o un parere della Commissione a norma del paragrafo 2 o 3, tale Stato membro tiene nella massima considerazione l'osservazione o il parere ricevuto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Dopo aver ricevuto osservazioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro convoca una riunione con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli</STRING></STRING> Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che hanno formulato le osservazioni</STRING></STRING> per discutere sulle modalità per affrontare al meglio i rischi individuati. Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> non concorda con i rischi individuati o, se del caso, con la misura proposta nell'osservazione, gli Stati membri si adoperano per individuare soluzioni alternative. Se le osservazioni riguardano un'operazione multinazionale, anche gli altri Stati membri che hanno notificato l'investimento estero sono invitati per discutere se i risultati attesi siano compatibili tra loro e, ove opportuno, se le condizioni previste siano in grado di rispondere adeguatamente ai rischi transfrontalieri individuati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Dopo aver ricevuto osservazioni a norma del paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o un parere a norma del paragrafo 2</STRING></STRING>, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante consulta gli Stati membri che hanno formulato le osservazioni, se del caso, e la Commissione. Nell'ambito di tale consultazione, lo Stato membro ospitante </STRING></STRING>convoca una riunione con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali</STRING></STRING> Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso, e con la Commissione</STRING></STRING> per discutere sulle modalità per affrontare al meglio i rischi individuati. Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> non concorda con i rischi individuati o, se del caso, con la misura proposta nell'osservazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o nel parere</STRING></STRING>, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la Commissione </STRING></STRING>si adoperano per individuare soluzioni alternative. Se le osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o il parere </STRING></STRING>riguardano un'operazione multinazionale, anche gli altri Stati membri che hanno notificato l'investimento estero sono invitati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alla suddetta riunione</STRING></STRING> per discutere se i risultati attesi siano compatibili tra loro e, ove opportuno, se le condizioni previste siano in grado di rispondere adeguatamente ai rischi transfrontalieri individuati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In seguito al ricevimento di un parere a norma del paragrafo 2 o 3, si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 6.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 8 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Dopo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aver ricevuto un parere a norma del</STRING></STRING> paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 o 3</STRING></STRING>, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Dopo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la riunione di cui al</STRING></STRING> paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING>, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante trasmette ai rispettivi Stati membri e alla Commissione il progetto di decisione di controllo e fornisce una spiegazione scritta in merito</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifica la propria decisione di controllo agli Stati membri interessati e alla Commissione tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 3 giorni di calendario dall'invio di tale decisione alle parti dell'investimento estero;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in che misura ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione; e</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, al motivo del suo disaccordo con le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornisce una spiegazione scritta agli Stati membri interessati e alla Commissione tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 7 giorni di calendario dalla notifica della decisione di controllo di cui alla lettera a), in merito a quanto segue:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in che misura ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione; o</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il motivo del suo disaccordo con le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora gli Stati membri</STRING></STRING> o la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indichino</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> decisione di controllo di cui al paragrafo 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lettera a),</STRING></STRING> del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non tiene nella massima considerazione le loro osservazioni formulate</STRING></STRING> a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o il parere fornito</STRING></STRING> a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> norma del</STRING></STRING> paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o 3, lo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato convoca una riunione per spiegare gli ostacoli incontrati o i motivi di disaccordo e si adopera per individuare soluzioni nel caso in cui in futuro si ripresenti una situazione analoga.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decisione</STRING></STRING> di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguarda una notifica multinazionale, sono invitati anche gli altri Stati membri che hanno notificato l'investimento estero al meccanismo di cooperazione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è invitata alle riunioni organizzate a norma del presente paragrafo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se uno Stato membro</STRING></STRING> o la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ritiene</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un progetto di</STRING></STRING> decisione di controllo di cui al paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>8 del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che autorizza un investimento estero</STRING></STRING> a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 14,</STRING></STRING> paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera</STRING></STRING> a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">), o dell'articolo 14,</STRING></STRING> paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non affronti o non attenui adeguatamente i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, può sollevare un'obiezione debitamente giustificata. L'obiezione è notificata allo Stato membro ospitante e, se del caso, agli altri Stati membri che hanno formulato osservazioni e alla Commissione. Lo Stato membro ospitante sospende</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura</STRING></STRING> di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finché la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 9 ter e 9 quater del presente articolo.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro ospitante informa l'investitore estero della sospensione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se uno Stato membro o la Commissione ha sollevato un'obiezione a norma del paragrafo 9 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, lo Stato membro ospitante trasmette alla Commissione tutti i documenti e le informazioni su cui si basa il suo progetto di decisione. Lo Stato membro che ha sollevato un'obiezione a norma del paragrafo 9 del presente articolo trasmette tutti i documenti e le informazioni su cui si basa la sua obiezione. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, dei documenti e delle informazioni ricevuti a norma del paragrafo 9 bis del presente articolo, nonché, se del caso, delle osservazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 7, conclude che il progetto di decisione di controllo, modificato se del caso dallo Stato membro ospitante, affronta efficacemente il potenziale effetto dell'investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, la Commissione decide di non sollevare obiezioni all'adozione del progetto di decisione di controllo da parte dello Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 9 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se ritiene che il progetto di decisione di controllo dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 8 non attenua adeguatamente i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, la Commissione adotta una decisione con cui: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizza l'investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vieta l'investimento estero qualora constati che i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione non possono essere adeguatamente affrontati mediante misure di mitigazione. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione di cui al primo comma è conforme al principio di proporzionalità, si basa su rischi documentati e tiene conto di tutte le circostanze dell'investimento estero.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 9 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le decisioni adottate a norma del paragrafo 9 ter sono indirizzate allo Stato membro ospitante. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro ospitante e informa gli Stati membri che hanno formulato osservazioni a norma del paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le decisioni adottate a norma del paragrafo 9 quater sono indirizzate all'investitore estero. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro ospitante e agli Stati membri che hanno formulato osservazioni a norma del paragrafo 1 e informa il destinatario dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la Commissione adotta una decisione a norma del paragrafo 9 quater, lo Stato membro ospitante pone fine alla procedura di controllo e ne informa l'investitore estero.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 septies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 9 quater, la Commissione dà all'investitore estero la possibilità di comunicare efficacemente il proprio punto di vista.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 9 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 octies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia stata formulata un'osservazione a norma del paragrafo 1 o un parere a norma del paragrafo 2 o 3 e la Commissione non abbia emesso una decisione a norma del paragrafo 9 quater, lo Stato membro ospitante notifica la sua decisione di controllo agli Stati membri che hanno formulato osservazioni, se del caso, e alla Commissione, e la trasmette alle rispettive parti dell'investimento estero.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce una banca dati sicura che mette a disposizione di tutti gli Stati membri, contenente informazioni sugli investimenti esteri valutati dal meccanismo di cooperazione e sull'esito delle valutazioni nel quadro dei meccanismi di controllo nazionali, comprese informazioni sulle corrispondenti decisioni di controllo. La Commissione inserisce in tale banca dati le informazioni a sua disposizione dal 12 ottobre 2020. Entro [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri inseriscono in tale banca dati le informazioni a loro disposizione circa l'esito delle procedure nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo. Possono anche fornire spiegazioni supplementari.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Termini e procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per fornire osservazioni e pareri sugli investimenti esteri notificati</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Termini e procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili al meccanismo di cooperazione e alle decisioni dell'Unione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>gli Stati membri informano lo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> che si riservano il diritto di formulare osservazioni entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>gli Stati membri informano lo Stato membro notificante che si riservano il diritto di formulare osservazioni entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la Commissione informa lo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> che si riserva il diritto di emettere un parere entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>la Commissione informa lo Stato membro notificante che si riserva il diritto di emettere un parere entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> entro 35 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante entro 35 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> entro 20 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante entro 20 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> entro 30 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante entro 30 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro notificante prende la decisione di controllo solo dopo la scadenza dei termini di cui alle lettere da a) a d).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione e agli altri Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> qualsiasi nuova informazione o circostanza essenziale pertinente per la valutazione di un investimento estero già notificato a norma dell'articolo 5. Se tali informazioni sono rese disponibili prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, lo Stato membro notificante, la Commissione e gli altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adoperano per concordare</STRING></STRING> una proroga reciprocamente accettabile della scadenza. Se sono scaduti, i termini per la valutazione della notifica iniziale di cui al paragrafo 3 riprendono a decorrere conformemente ai termini di cui al paragrafo 3, lettere c) e d).</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi nuova informazione o circostanza essenziale pertinente per la valutazione di un investimento estero già notificato a norma dell'articolo 5. Se tali informazioni sono rese disponibili prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, lo Stato membro notificante, la Commissione e gli altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concordano</STRING></STRING> una proroga reciprocamente accettabile della scadenza. Se sono scaduti, i termini per la valutazione della notifica iniziale di cui al paragrafo 3 riprendono a decorrere conformemente ai termini di cui al paragrafo 3, lettere c) e d).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lo Stato membro notificante fornisce le informazioni supplementari complete richieste dalla Commissione o dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 2 senza indebito ritardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>. Le informazioni supplementari fornite a uno Stato membro dallo Stato membro notificante sono inviate contestualmente alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lo Stato membro notificante fornisce le informazioni supplementari complete richieste dalla Commissione o dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 2 senza indebito ritardo. Le informazioni supplementari fornite a uno Stato membro dallo Stato membro notificante sono inviate contestualmente alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alle consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafi da 6 a 9, si applicano i seguenti termini:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la riunione di cui all'articolo 7, paragrafo 6, si svolge entro 20 giorni di calendario dal ricevimento, da parte dello Stato membro ospitante, dell'ultima osservazione o, se posteriore, dell'ultimo parere a norma dell'articolo 7;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo Stato membro ospitante trasmette il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, entro 10 giorni di calendario dalla riunione di cui all'articolo 7, paragrafo 6;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obiezione di uno Stato membro o della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, è sollevata entro 10 giorni di calendario dal ricevimento del progetto di decisione di controllo a norma dell'articolo 7, paragrafo 8.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'adozione e alla notifica delle decisioni di controllo relative agli investimenti esteri notificati si applicano i seguenti termini:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo Stato membro notificante adotta la decisione di controllo solo dopo la scadenza dei termini di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 3 del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se né gli Stati membri né la Commissione si sono riservati il diritto di formulare, rispettivamente, osservazioni o un parere entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro notificante adotta la sua decisione di controllo entro 60 giorni di calendario dalla data della notifica;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a seguito di un'obiezione sollevata a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro che ha sollevato l'obiezione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 9 bis, entro 5 giorni di calendario;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a seguito della decisione della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 ter, lo Stato membro ospitante adotta la sua decisione di controllo entro 15 giorni di calendario dalla notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 9 quater;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notifica della decisione di controllo a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 septies, ha luogo entro 3 giorni di calendario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 7 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'adozione e alla notifica di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafi 9 ter e 9 quater:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta la sua decisione entro 20 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 7, paragrafo 9 bis;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 quinquies, ha luogo entro 3 giorni di calendario.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I termini di cui al paragrafo 7 bis, lettere a) e b), al paragrafo 7 ter, lettera b), e al paragrafo 7 quater, lettera a), del presente articolo sono prorogati, se del caso, fino a un massimo di 30 giorni di calendario in totale per consentire allo Stato membro ospitante o, a seconda dei casi, alla Commissione e all'investitore estero di concordare misure di attenuazione. La negoziazione delle misure di attenuazione da parte della Commissione e dell'investitore estero è condotta in cooperazione con lo Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Se, a causa di circostanze eccezionali, lo Stato membro notificante ritiene che, per motivi legati alla propria sicurezza o al proprio ordine pubblico, sia necessario adottare una decisione di controllo prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, tale Stato membro notifica la sua intenzione agli altri Stati membri e alla Commissione motivando debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione provvedono a formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi. Tale procedura non può essere invocata con l'unico scopo di favorire gli interessi commerciali del richiedente l'autorizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Se, a causa di circostanze eccezionali, lo Stato membro notificante ritiene che, per motivi legati alla propria sicurezza o al proprio ordine pubblico, sia necessario adottare una decisione di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, </STRING></STRING>prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, tale Stato membro notifica la sua intenzione agli altri Stati membri e alla Commissione motivando debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione provvedono a formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi. Tale procedura non può essere invocata con l'unico scopo di favorire gli interessi commerciali del richiedente l'autorizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se uno Stato membro ritiene che un investimento estero nel territorio di un altro Stato membro che non è stato notificato al meccanismo di cooperazione possa incidere negativamente sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, tale Stato membro può avviare d'ufficio una procedura in relazione a tale investimento. Prima di avviare tale procedura, detto Stato membro verifica che lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> non intenda notificarlo al meccanismo di cooperazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se uno Stato membro ritiene che un investimento estero nel territorio di un altro Stato membro che non è stato notificato al meccanismo di cooperazione possa incidere negativamente sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o se la Commissione ritiene che tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o l'ordine pubblico di più di uno Stato membro o su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza e ordine pubblico</STRING></STRING>, tale Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la Commissione</STRING></STRING> può avviare d'ufficio una procedura in relazione a tale investimento. Prima di avviare tale procedura, detto Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la Commissione </STRING></STRING>verifica che lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> non intenda notificarlo al meccanismo di cooperazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri dispongono di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno</STRING></STRING> 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per esercitare il diritto di avviare la procedura di cui al paragrafo 1, purché nel frattempo l'investimento estero in questione non sia stato notificato al meccanismo di cooperazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la Commissione </STRING></STRING>dispongono di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un massimo di</STRING></STRING> 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per esercitare il diritto di avviare la procedura di cui al paragrafo 1, purché nel frattempo l'investimento estero in questione non sia stato notificato al meccanismo di cooperazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può avviare una procedura d'ufficio se ritiene che un investimento estero nel territorio di uno Stato membro che non è stato notificato al meccanismo di cooperazione rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Prima di avviare la procedura, la Commissione verifica che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato non intenda notificarlo al meccanismo di cooperazione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dispone di almeno 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per avviare la procedura di cui al paragrafo 3, purché nel frattempo l'investimento estero in questione non sia stato notificato al meccanismo di cooperazione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri o la Commissione avviano la procedura d'ufficio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 </STRING></STRING>inviando una richiesta di informazioni debitamente motivata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4,</STRING></STRING> allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING>. Le eventuali richieste di informazioni a norma del presente paragrafo sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notificante</STRING></STRING>. Lo Stato membro che presenta la richiesta di informazioni la invia contestualmente alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri o la Commissione avviano la procedura d'ufficio inviando una richiesta di informazioni debitamente motivata allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING>. Le eventuali richieste di informazioni a norma del presente paragrafo sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING>. Lo Stato membro che presenta la richiesta di informazioni la invia contestualmente alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> fornisce le informazioni complete richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione a norma del paragrafo 5 senza indebito ritardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4</STRING></STRING>. Le informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> supplementari</STRING></STRING> fornite a uno Stato membro dallo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notificante</STRING></STRING> sono inviate contestualmente alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> fornisce le informazioni complete richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione a norma del paragrafo 5 senza indebito ritardo. Le informazioni fornite a uno Stato membro dallo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> sono inviate contestualmente alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 6, gli Stati membri possono formulare osservazioni e la Commissione può emettere un parere indirizzato allo Stato membro in cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'investimento estero</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in programma o è</STRING></STRING> stato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">realizzato. Le norme e le procedure di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui agli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 6, gli Stati membri possono formulare osservazioni e la Commissione può emettere un parere indirizzato allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante entro 30 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 5. Nei casi in cui la procedura è stata avviata da uno Stato membro, alla Commissione sono concessi 15 giorni di calendario supplementari per emettere il proprio parere. Lo Stato membro ospitante presta la massima considerazione a tale osservazione o parere.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione sono inviati entro 35 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 5;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le procedure avviate a norma del paragrafo 1, la Commissione dispone di 15 giorni di calendario supplementari per emettere un parere a decorrere dalla scadenza del termine per lo Stato membro di cui alla lettera a) del presente paragrafo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo aver ricevuto osservazioni o un parere a norma del paragrafo 7, lo Stato membro ospitante convoca una riunione con gli Stati membri che hanno formulato le osservazioni, se del caso, e con la Commissione per discutere sulle modalità per affrontare efficacemente i rischi individuati. Se lo Stato membro ospitante non concorda con i rischi individuati o, se del caso, con le misure proposte nell'osservazione o nel parere, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per individuare soluzioni alternative e concordare una linea d'azione adeguata per gestire i rischi in questione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo la riunione di cui al paragrafo 7 bis, lo Stato membro ospitante comunica alla Commissione e, se del caso, agli Stati membri che hanno formulato le osservazioni, se intende controllare l'investimento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora decida di non controllare l'investimento estero, lo Stato membro ospitante fornisce una spiegazione scritta agli Stati membri interessati e alla Commissione che illustri i motivi del suo disaccordo con le osservazioni di tali Stati membri o con il parere della Commissione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 9 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poteri di accertamento della Commissione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, e purché lo Stato membro ospitante sia stato informato, la Commissione può chiedere informazioni a norma del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può chiedere alle parti coinvolte in un investimento estero di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare se l'investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Può chiedere informazioni a qualsiasi altro soggetto o persona, compresi fornitori, contraenti, clienti ed esperti, che possa essere in possesso di informazioni pertinenti per valutare se un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa lo Stato membro prima di raccogliere tali informazioni sul suo territorio.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La richiesta di informazioni a norma del paragrafo 2:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indica la base giuridica e la finalità, specifica le informazioni richieste e fissa un termine adeguato per la loro fornitura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è debitamente giustificata e limitata alle informazioni strettamente necessarie per valutare il potenziale impatto di un'operazione sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">include una dichiarazione attestante che, se le informazioni fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, possono essere inflitte le penalità di mora di cui al paragrafo 6;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> include una dichiarazione attestante che la mancanza di cooperazione può consentire alla Commissione di adottare una decisione sulla base dei dati di cui dispone.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I termini di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, lettere da a) a c), all'articolo 8, paragrafo 7 ter, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 7 quater, lettera a), possono essere sospesi per il tempo richiesto dalla Commissione per ottenere le informazioni richieste. La sospensione ha effetto a decorrere dalla data della richiesta di informazioni della Commissione e resta in vigore fino al completo ricevimento delle informazioni richieste. La sospensione non supera i 30 giorni di calendario. La Commissione informa tempestivamente gli Stati membri interessati della sospensione e della sua revoca.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di inosservanza ingiustificata delle richieste di informazioni della Commissione, quest'ultima può imporre, mediante decisione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ammende non superiori all'1 % del fatturato totale realizzato dalla parte o dal soggetto interessato nell'esercizio finanziario precedente; o </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">penalità di mora, se sono fornite informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti o se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine specificato. Tali penalità di mora non superano il 5 % del fatturato medio giornaliero aggregato della parte o del soggetto interessato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione fino al raggiungimento della conformità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di imporre penalità di mora, alla parte o al soggetto interessato è data la possibilità di essere ascoltati. Nello stabilire l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'inosservanza, come pure dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>8.</NO.P> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello stabilire l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'inosservanza, come pure dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché</STRING></STRING> le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornite</STRING></STRING> nella notifica di cui all'articolo 5 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in</STRING></STRING> risposta alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprendano quanto segue</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono, come minimo,</STRING></STRING> le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguenti</STRING></STRING> nella notifica di cui all'articolo 5 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella</STRING></STRING> risposta alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>le attività dell'investitore estero, il suo nome e indirizzo; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>le attività dell'investitore estero, il suo nome e indirizzo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i motivi che giustificano la notifica, compresa l'eventuale sussistenza di una delle condizioni per la notifica di un investimento estero di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii); </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che il destinatario dell'Unione sia un destinatario di fondi come definito all'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o di qualsiasi fondo o strumento finanziario istituito o gestito dall'Unione; nonché</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la Commissione o gli Stati membri chiedono informazioni supplementari a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 5, allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato, tale Stato membro si adopera per fornire dette informazioni, se disponibili, agli Stati membri richiedenti e alla Commissione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Ove necessario, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> può chiedere al richiedente l'autorizzazione o a qualsiasi altra impresa interessata di fornire le informazioni di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 1 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>. La richiesta di informazioni può riguardare informazioni necessarie allo Stato membro per stabilire se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1. L'impresa interessata fornisce le informazioni richieste allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato entro 15 giorni di calendario dalla richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Ove necessario, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> può chiedere al richiedente l'autorizzazione o a qualsiasi altra impresa interessata di fornire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra l'altro,</STRING></STRING> le informazioni di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo </STRING></STRING>e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 8, paragrafo 2</STRING></STRING>. La richiesta di informazioni può riguardare informazioni necessarie allo Stato membro per stabilire se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1. L'impresa interessata fornisce le informazioni richieste allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato entro 15 giorni di calendario dalla richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> e la Commissione possono chiedere agli altri Stati membri di ottenere informazioni da imprese ubicate nel rispettivo territorio, purché tali informazioni siano pertinenti e strettamente necessarie per valutare un investimento estero a norma dell'articolo 13. Lo Stato membro che riceve la richiesta di acquisire informazioni chiede senza ritardo all'impresa di fornire tali informazioni e le notifica allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> e alla Commissione, secondo la procedura di cui all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 8, paragrafo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, e all'articolo 9, paragrafo 6, a seconda dei casi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> e la Commissione possono chiedere agli altri Stati membri di ottenere informazioni da imprese ubicate nel rispettivo territorio, purché tali informazioni siano pertinenti e strettamente necessarie per valutare un investimento estero a norma dell'articolo 13. Lo Stato membro che riceve la richiesta di acquisire informazioni chiede senza ritardo all'impresa di fornire tali informazioni e le notifica allo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> e alla Commissione, secondo la procedura di cui all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 8, paragrafo 5</STRING></STRING>, e all'articolo 9, paragrafo 6, a seconda dei casi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di fornire le informazioni di cui ai paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, </STRING></STRING>4 o 5 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati. Tale Stato membro spiega chiaramente i motivi per cui non è in grado di fornire le informazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 4 o 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 9, paragrafo 5,</STRING></STRING> ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati. Tale Stato membro spiega chiaramente i motivi per cui non è in grado di fornire le informazioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri predispongono le risorse e gli strumenti giuridici e amministrativi necessari per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partecipare</STRING></STRING> in modo efficiente ed efficace al meccanismo di cooperazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri predispongono le risorse e gli strumenti giuridici e amministrativi necessari per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eseguire,</STRING></STRING> in modo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> efficiente ed efficace, i compiti loro assegnati al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, compresa la loro partecipazione</STRING></STRING> efficiente ed efficace al meccanismo di cooperazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono che i</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettivi </STRING></STRING>meccanismi di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevedano termini e</STRING></STRING> mezzi sufficienti per valutare e tenere nella massima considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e i pareri della Commissione prima dell'adozione di una decisione di controllo. Ciò include la disponibilità di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per tenere conto, nella propria decisione di controllo o in qualsiasi altro strumento a loro disposizione, delle preoccupazioni espresse o dei probabili effetti individuati da un altro Stato membro o dalla Commissione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di notifica di un investimento estero alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell'articolo 5, i meccanismi di controllo non consentono agli Stati membri di adottare la propria decisione di controllo fino a che non siano scaduti i termini per la formulazione di osservazioni da parte degli Stati membri e l'emissione di pareri da parte della Commissione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>I meccanismi di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli Stati membri prevedono</STRING></STRING> mezzi sufficienti per valutare e tenere nella massima considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e i pareri della Commissione prima dell'adozione di una decisione di controllo. Ciò include la disponibilità di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per tenere conto, nella propria decisione di controllo o in qualsiasi altro strumento a loro disposizione, delle preoccupazioni espresse o dei probabili effetti individuati da un altro Stato membro o dalla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che le rispettive legislazioni nazionali consentano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafi da 5 a 9</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che le rispettive legislazioni nazionali consentano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Qualora le misure di mitigazione stabilite in una decisione di controllo debbano essere rispettate da imprese stabilite in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri Stati membri</STRING></STRING>, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno adottato la decisione di controllo</STRING></STRING> collaborano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con gli altri Stati membri interessati</STRING></STRING> per il monitoraggio e l'applicazione della decisione di controllo. Gli Stati membri garantiscono di disporre di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per affrontare con efficacia le conseguenze della mancata conformità alle misure di mitigazione previste in una decisione di controllo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Qualora le misure di mitigazione stabilite in una decisione di controllo debbano essere rispettate da imprese stabilite in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più di uno Stato membro</STRING></STRING>, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati</STRING></STRING> collaborano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra loro</STRING></STRING> per il monitoraggio e l'applicazione della decisione di controllo. Gli Stati membri garantiscono di disporre di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per affrontare con efficacia le conseguenze della mancata conformità alle misure di mitigazione previste in una decisione di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un altro Stato membro o della Commissione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, a seguito dell'adozione di una decisione di controllo, uno Stato membro ospitante imponga sanzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera h bis), esso ne dà notifica alla Commissione e agli Stati membri che hanno formulato osservazioni sull'operazione entro un termine ragionevole.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le informazioni ricevute conformemente alle procedure di cui agli articoli 5, 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 9</STRING></STRING> sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, a meno che:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le informazioni ricevute conformemente alle procedure di cui agli articoli 5, 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 9</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 9 ter</STRING></STRING> sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, a meno che:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la Corte di giustizia dell'Unione europea o un organo giurisdizionale dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> richieda tali informazioni ai fini di un procedimento giudiziario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>la Corte di giustizia dell'Unione europea o un organo giurisdizionale dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> richieda tali informazioni ai fini di un procedimento giudiziario.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione predispone un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 12 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema sicuro e criptato e portale unico</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione predispone e gestisce un sistema sicuro e criptato per facilitare lo scambio di informazioni tra i punti di contatto. Tutte le comunicazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento, comprese le notifiche a norma dell'articolo 5 e le osservazioni e i pareri a norma dell'articolo 7, sono trasmesse esclusivamente attraverso tale sistema sicuro e criptato.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito del sistema sicuro e criptato, la Commissione istituisce un portale unico online per la presentazione elettronica degli investimenti esteri presso le autorità di controllo. Tale portale unico è operativo entro [sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento]. Esso funge da punto di ingresso per il controllo degli investimenti esteri. Gli Stati membri utilizzano il portale unico per ricevere fascicoli e per altre comunicazioni con i richiedenti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I richiedenti e i loro rappresentanti legali presentano fascicoli mediante un modulo online disponibile sul portale unico istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il modulo contiene le informazioni richieste a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando presentano un fascicolo, i richiedenti selezionano gli Stati membri ai quali il fascicolo deve essere trasmesso. Le comunicazioni successive tra lo Stato membro destinatario e i richiedenti avvengono attraverso il portale unico fino al completamento della richiesta di autorizzazione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le informazioni trasmesse attraverso il portale unico sono messe a disposizione solo del destinatario designato.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento] la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 21, misure che stabiliscono le modalità di funzionamento del portale unico e del sistema sicuro e criptato di cui al presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito del sistema sicuro e criptato, la Commissione istituisce una banca dati sicura che mette a disposizione di tutti gli Stati membri, contenente informazioni scambiate sugli investimenti esteri valutati dal meccanismo di cooperazione, comprese le parti coinvolte e i commenti e i pareri espressi, e sull'esito delle valutazioni nel quadro dei meccanismi di controllo nazionali, comprese informazioni sulle corrispondenti decisioni di controllo. La Commissione istituisce tale banca dati sicura entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e inserisce in tale banca dati le informazioni a sua disposizione dal 12 ottobre 2020. Entro [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri inseriscono in tale banca dati le informazioni a loro disposizione circa l'esito delle procedure nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo. Gli Stati membri e la Commissione possono inoltre fornire informazioni o spiegazioni supplementari, comprese le pertinenti informazioni commerciali acquisite e verificate da fornitori commerciali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 12 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capacità di intelligence aziendale</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione sviluppa una capacità di intelligence aziendale per fornire sostegno alle autorità di controllo degli Stati membri nell'individuare i rischi potenziali alla sicurezza e all'ordine pubblico relativi agli investimenti esteri, nell'elaborare valutazioni coordinate dei rischi e, in consultazione con il gruppo di esperti della Commissione sul controllo degli investimenti esteri, nel sostenere un programma dell'Unione per lo sviluppo di capacità nell'ambito degli IED per individuare e promuovere le migliori pratiche e gli insegnamenti appresi e offrire programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Al fine di emettere un parere debitamente motivato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, la Commissione stabilisce se ritiene che un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Al fine di emettere un parere debitamente motivato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 ter o 9 quater, </STRING></STRING>la Commissione stabilisce se ritiene che un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Nel determinare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri o la Commissione valutano in particolare se l'investimento interessato possa incidere negativamente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Nel determinare se un investimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">estero</STRING></STRING> possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri o la Commissione valutano in particolare se l'investimento interessato possa incidere negativamente:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>sulla sicurezza, sull'integrità e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul funzionamento</STRING></STRING> delle infrastrutture critiche, fisiche o virtuali; in tale contesto, sulla base delle informazioni disponibili, valutano anche se l'investimento estero possa incidere negativamente sulla resilienza dei soggetti critici da essi individuati in virtù della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> nonché dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING>. Sono tenuti in considerazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche </STRING></STRING>i risultati delle valutazioni coordinate a livello di Unione dei rischi per la sicurezza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle</STRING></STRING> catene di approvvigionamento critiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ;</STRING></STRING> ;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>sulla sicurezza, sull'integrità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sul funzionamento</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla resilienza</STRING></STRING> delle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> infrastrutture critiche, compresi i terreni e le proprietà essenziali per l'uso di tali</STRING></STRING> infrastrutture critiche, fisiche o virtuali; in tale contesto, sulla base delle informazioni disponibili, valutano anche se l'investimento estero possa incidere negativamente sulla resilienza dei soggetti critici da essi individuati in virtù della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> nonché dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING>. Sono tenuti in considerazione i risultati delle valutazioni coordinate a livello di Unione dei rischi per la sicurezza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi quelli relativi alle</STRING></STRING> catene di approvvigionamento critiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che coprono i fattori di rischio sia tecnico che non tecnico;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla sicurezza delle strutture militari e di altre strutture pubbliche sensibili nelle immediate vicinanze geografiche dell'obiettivo dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla sicurezza, sull'integrità, sul funzionamento, sulla stabilità operativa e sulla resilienza del mercato interno;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>sulla disponibilità delle tecnologie critiche;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>sulla disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sull'adozione </STRING></STRING>delle tecnologie critiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla sicurezza tecnologica e sulla fuga di tecnologie</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuità dell'</STRING></STRING>approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei</STRING></STRING> fattori produttivi critici;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sicurezza e la resilienza delle catene di </STRING></STRING>approvvigionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i</STRING></STRING> fattori produttivi critici;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla sicurezza alimentare:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla capacità di evitare e affrontare le dipendenze strategiche;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla tutela della stabilità finanziaria ed economica dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla fornitura di servizi essenziali e di servizi di interesse generale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>sulla protezione di informazioni sensibili, tra cui i dati personali, in particolare per quanto riguarda la capacità dell'investitore estero di accedere, controllare e comunque trattare tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dati personali, o (e)</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>sulla protezione di informazioni sensibili, tra cui i dati personali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING>, in particolare per quanto riguarda la capacità dell'investitore estero di accedere, controllare e comunque trattare tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla protezione della proprietà intellettuale, delle conoscenze o di altri beni immateriali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>sulla libertà e sul pluralismo dei media, comprese le piattaforme online che possono essere utilizzate per attività di disinformazione su larga scala o attività criminali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>sulla libertà e sul pluralismo dei media, comprese le piattaforme online <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di social media </STRING></STRING>che possono essere utilizzate per attività di disinformazione su larga scala o attività criminali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sui diritti fondamentali, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla neutralità, l'obiettività e il pluralismo dell'istruzione; o</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla probabilità di coercizione economica da parte di un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2675</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che l'investitore estero o l'impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione siano controllati direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo, anche in virtù dell'assetto proprietario, di finanziamenti consistenti o diritti speciali oppure attraverso amministratori o dirigenti nominati dallo Stato, o altre caratteristiche intese a influenzare le decisioni di gestione, come le golden share;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione abbia partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine gli Stati membri e la Commissione si basano sulle informazioni a loro disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione abbia partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> oppure, ove disponibile, da un paese terzo con un meccanismo consolidato di controllo degli investimenti esteri diretti, con cui l'Unione collabora in materia di controllo degli investimenti</STRING></STRING>, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine gli Stati membri e la Commissione si basano sulle informazioni a loro disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12 bis</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>il fatto che l'investitore estero o una sua impresa figlia abbiano intrapreso attività illecite o criminali, tra cui l'elusione di misure restrittive dell'Unione previste dall'articolo 215 TFUE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>il fatto che l'investitore estero o una sua impresa figlia abbiano intrapreso attività illecite o criminali, tra cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il riciclaggio di denaro e </STRING></STRING>l'elusione di misure restrittive dell'Unione previste dall'articolo 215 TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questo controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione possa perseguire gli obiettivi politici di un paese terzo o agevolare lo sviluppo delle capacità militari di un paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questo controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione possa perseguire gli obiettivi politici di un paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, contribuire ai rischi di violazione del diritto internazionale da parte di un paese terzo</STRING></STRING> o agevolare lo sviluppo delle capacità militari di un paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che l'investitore estero sia stabilito in un paese terzo soggetto a misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in una giurisdizione identificata come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale AML/CFT conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, o in un paese che persegue una strategia aggressiva di fusione civile-militare;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che l'investitore estero o una sua impresa figlia siano stabiliti in un paese terzo la cui legislazione consente l'accesso arbitrario ad attività o dati aziendali, comprese informazioni commercialmente sensibili, e impone alle aziende obblighi in materia di condivisione delle informazioni a fini di intelligence senza un sistema democratico di bilanciamento dei poteri, meccanismi di controllo, un giusto processo o il diritto di appellarsi a un organo giurisdizionale indipendente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione mette a disposizione un modulo per la valutazione dei rischi che può essere utilizzato dagli Stati membri per valutare gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 4.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può effettuare una valutazione dei rischi relativa a un settore, a una tecnologia critica, a investitori esteri o a imprese dell'Unione specifici per orientare le decisioni di controllo degli Stati membri. Tale valutazione dei rischi è resa disponibile nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 6 bis, ed è tenuta in considerazione dagli Stati membri per determinare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Decisioni di controllo sugli investimenti esteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Decisioni di controllo sugli investimenti esteri</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 13 e, se del caso, alla luce delle osservazioni fornite da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 7, o di un parere fornito dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, lo Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato</STRING></STRING> conclude che quest'ultimo può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, anche per quanto riguarda un progetto o un programma di interesse per l'Unione, tale Stato membro emette una decisione di controllo con cui:</P></OLD><NEW><P>Se, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 13 e, se del caso, alla luce delle osservazioni fornite da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 7, o di un parere fornito dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatta salva la facoltà della Commissione di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 quater,</STRING></STRING> lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante</STRING></STRING> conclude che quest'ultimo può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, anche per quanto riguarda un progetto o un programma di interesse per l'Unione, tale Stato membro emette una decisione di controllo con cui:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La decisione di controllo deve essere conforme al principio di proporzionalità e tenere conto di tutte le circostanze dell'investimento estero.</P></OLD><NEW><P>La decisione di controllo deve essere conforme al principio di proporzionalità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, basarsi su rischi documentati</STRING></STRING> e tenere conto di tutte le circostanze dell'investimento estero.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui è previsto o è stato realizzato</STRING></STRING> l'investimento estero ritiene che, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, siano disponibili altre misure idonee a far fronte agli effetti dell'investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, tale investimento estero è autorizzato senza condizioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Se lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ospitante conclude che</STRING></STRING> l'investimento estero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico o </STRING></STRING>ritiene che, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, siano disponibili altre misure idonee a far fronte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficacemente</STRING></STRING> agli effetti dell'investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> salvo laddove la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9 quater, </STRING></STRING>tale investimento estero è autorizzato senza condizioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di attenuazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono sufficienti per far fronte agli effetti dell'investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e rispettano il principio di proporzionalità. Tali misure possono comprendere:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche alla struttura di governance proposta del destinatario;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche dei diritti di voto conferiti all'investitore;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenzione dell'accesso non autorizzato a tecnologie o informazioni sensibili;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impegno dell'investitore ad assicurare una fornitura specifica e/o una fornitura a un cliente specifico;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impegno dell'investitore a mantenere o creare valore aggiunto locale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impegno dell'investitore ad affrontare il rischio di dipendenza, compreso il trasferimento di tecnologie e know-how;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure volte a garantire il proseguimento delle attività dell'impresa;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">requisiti per l'approvvigionamento di componenti critici da fornitori sicuri e affidabili;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'attuazione di protocolli di cibersicurezza per proteggere da potenziali minacce;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(j)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo per l'investitore estero di costituire un'impresa comune con un'impresa dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(k)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo di conservare e trattare dati specifici all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 14 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che fornisce consulenza e competenze alla Commissione, continua a portare avanti discussioni sul controllo degli investimenti esteri diretti. Esso condivide le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti e procede a uno scambio di opinioni sulle tendenze emergenti e sulle questioni di interesse comune relative agli investimenti esteri diretti. La Commissione chiede inoltre la consulenza di tale gruppo su questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento. Tale gruppo si riunisce regolarmente per garantire un dialogo costante e l'apprendimento reciproco.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le discussioni all'interno del gruppo sono tenute riservate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 14 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti di trasparenza pubblica</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica orientamenti concernenti l'applicazione dei seguenti criteri:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per stabilire se un investimento consente una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di un obiettivo dell'Unione a norma dell'articolo 2, punto 1);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per stabilire se un'impresa fa parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipa a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per stabilire se un'impresa è economicamente attiva in una delle aree elencate nell'allegato II a norma dell'articolo 2, punto 9);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per valutare i potenziali rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, compresi i rischi transfrontalieri e quelli posti dagli investimenti "greenfield", di cui all'articolo 13.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di emanare gli orientamenti di cui al primo comma, la Commissione effettua adeguate consultazioni con le parti interessate. La Commissione aggiorna periodicamente tali orientamenti alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione pubblica l'elenco di tutti i meccanismi di controllo istituiti dagli Stati membri. Tale elenco contiene informazioni sintetiche sul rispettivo ambito di applicazione e sulle pertinenti norme procedurali di ciascun meccanismo di controllo. Esso contiene inoltre un link agli orientamenti delle autorità di controllo di cui al paragrafo 3 e ai recapiti del punto di contatto interessato. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità, gli Stati membri pubblicano e aggiornano periodicamente orientamenti dettagliati sull'ambito di applicazione del loro meccanismo di controllo, sulle soglie e sui fattori di attivazione degli obblighi di notifica, sui criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, sui criteri per avviare un'indagine approfondita, nonché sui termini e le norme procedurali applicabili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri e la Commissione possono collaborare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri e la Commissione possono collaborare con le autorità responsabili dei paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dialogare attraverso piattaforme bilaterali e multilaterali</STRING></STRING> su questioni riguardanti il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale collaborazione può comportare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, nonché assistenza tecnica e un sostegno allo sviluppo delle capacità. Nel contesto di tale collaborazione la Commissione incoraggia l'istituzione di meccanismi di controllo degli investimenti da parte dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati all'adesione all'Unione e dei paesi del vicinato dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 marzo di ogni anno a partire da [aggiungere data: primo anno di applicazione], gli Stati membri riferiscono alla Commissione, in via riservata, in merito alle loro attività nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo e del meccanismo di cooperazione per l'anno civile precedente. La relazione contiene <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni sui seguenti elementi</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 marzo di ogni anno a partire da [aggiungere data: primo anno di applicazione], gli Stati membri riferiscono alla Commissione, in via riservata, in merito alle loro attività nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo e del meccanismo di cooperazione per l'anno civile precedente. La relazione contiene:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>il numero di investimenti esteri vietati, il numero di investimenti esteri per i quali la richiesta di autorizzazione è stata ritirata;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>il numero di investimenti esteri vietati, il numero di investimenti esteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">liquidati o</STRING></STRING> per i quali la richiesta di autorizzazione è stata ritirata;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>informazioni sull'origine degli investitori esteri e sul settore di attività dei destinatari degli investimenti esteri sottoposti a controllo, autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> vietati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>informazioni sull'origine degli investitori esteri e sul settore di attività dei destinatari degli investimenti esteri sottoposti a controllo, autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con e senza condizioni e</STRING></STRING> vietati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dei casi</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durata media delle procedure di controllo degli investimenti;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentazione aggregata</STRING></STRING> dei rischi e delle vulnerabilità individuati negli investimenti esteri che hanno portato a una decisione di controllo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">descrizione</STRING></STRING> dei rischi e delle vulnerabilità individuati negli investimenti esteri che hanno portato a una decisione di controllo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di procedure d'ufficio avviate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e il numero di casi in cui tali procedure hanno portato all'avvio di una procedura di controllo da parte dello Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [1° gennaio del primo anno di applicazione], la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 21 che definisce il modulo da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Sulla base delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 e della sua valutazione delle tendenze e degli sviluppi, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Sulla base delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, della sua prassi di attuazione </STRING></STRING>e della sua valutazione delle tendenze e degli sviluppi, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal [primo anno di applicazione del presente regolamento]</STRING></STRING>. La relazione è resa pubblica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione annuale della Commissione include una panoramica delle informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro, una valutazione delle tendenze e dei dati relativi agli investimenti esteri nell'Unione, i pertinenti sviluppi legislativi negli Stati membri, gli sforzi di cooperazione internazionale, gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche a sostegno dell'attuazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quest'esercizio</STRING></STRING> e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questo processo di valutazione</STRING></STRING> e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale relazione include un'analisi dell'evoluzione degli investimenti esteri nell'Unione nonché una valutazione del contributo del presente regolamento alla sicurezza economica dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre valutare se le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 4 bis, dovrebbero essere modificate per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, compresa la sicurezza delle strutture militari e di altre strutture pubbliche sensibili. La relazione valuta inoltre i costi di conformità sostenuti dalle imprese.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 20 allo scopo di modificare, ove necessario, l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione che figura nell'allegato II, per tenere conto di cambiamenti nelle circostanze rilevanti per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In particolare, tali considerazioni comprendono quanto segue:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 20 allo scopo di modificare, ove necessario, l'elenco di tecnologie,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> materiali, </STRING></STRING>attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione che figura nell'allegato II, per tenere conto di cambiamenti nelle circostanze rilevanti per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In particolare, tali considerazioni comprendono quanto segue:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i risultati delle pertinenti valutazioni dei rischi effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito della strategia di sicurezza economica dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo degli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo è adottato entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] al fine di modificare l'allegato II per specificare ulteriormente l'elenco di tecnologie, materiali, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indeterminato</STRING></STRING> a decorrere da [data di entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'atto legislativo di base</STRING></STRING>].</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 19</STRING></STRING> è conferito alla Commissione per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cinque anni</STRING></STRING> a decorrere da [data di entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>].<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono i moduli da utilizzare per fornire le informazioni specificate all'articolo 10, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli atti di esecuzione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING> sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli atti di esecuzione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10,</STRING></STRING> paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, all'articolo 12 bis, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 16, paragrafo 1 bis,</STRING></STRING> sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il regolamento (UE) 2019/452 è abrogato a decorrere dal [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data: 15</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo l'</STRING></STRING>entrata in vigore].</P></OLD><NEW><P>Il regolamento (UE) 2019/452 è abrogato a decorrere dal [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data di </STRING></STRING>entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Esso si applica a decorrere dal [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data: 15</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo l'</STRING></STRING>entrata in vigore].</P></OLD><NEW><P>Esso si applica a decorrere dal [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data di </STRING></STRING>entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, l'articolo 19, paragrafi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento si applica indipendentemente dal fatto che il portale unico di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, sia operativo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		220</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 1315/2013</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'11 dicembre 2013</STRING></STRING>, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la decisione n. 661/2010/UE</STRING></STRING> (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1315/oj</STRING></STRING>).</P></OLD><NEW><P>Regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1679</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio, del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 giugno 2024</STRING></STRING>, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010</STRING></STRING> e che abroga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il regolamento (UE) n 1315/2013</STRING></STRING> (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 2024/1679 del 28.6.2024</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj</STRING></STRING>).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 17 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>17 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Programma per l'industria europea della difesa (EDIP)</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Riferimento da aggiungere dopo l'adozione del regolamento.]</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>20 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento delegato (UE) 2024/1041 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco (GU L, 2024/1041, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1041/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – titolo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione</P></OLD><NEW><P>Elenco di tecnologie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materiali,</STRING></STRING> attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a.</NO.P>Tecnologie di semiconduttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avanzati</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>a.</NO.P>Tecnologie di semiconduttori:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">microelettronica, compresi i processori</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">progettazione di "circuiti integrati e altri semiconduttori", inclusi microprocessori, processori grafici, microcontrollori, chip logici, chip di memoria, chip a radiofrequenza, chip fotonici, chip analogici, chip quantistici, semiconduttori ottici, semiconduttori di potenza, semiconduttori discreti e sensori/microsistemi, nonché relativo blocco di proprietà intellettuale di semiconduttori</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologie fotoniche (compreso il laser ad alta energia)</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">software per l'automazione della progettazione elettronica per la progettazione di circuiti integrati e altri semiconduttori, o per la progettazione di imballaggi avanzati</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chip ad alta frequenza</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fabbricazione iniziale (front-end) di circuiti integrati e di altri semiconduttori</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assemblaggio, collaudo e imballaggio di circuiti integrati e di altri semiconduttori, compresi i circuiti stampati e gli imballaggi avanzati</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, per la fabbricazione sia iniziale che finale (back-end) di circuiti integrati e altri semiconduttori, comprese le apparecchiature per l'incisione, la deposizione, l'epitassia, la litografia, gli imballaggi avanzati e il collaudo o gli strumenti metrologici</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">componenti essenziali o software di apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 4 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materiali utilizzati nella fabbricazione di circuiti integrati e di altri semiconduttori, in particolare prodotti chimici speciali, gas rari, materiali semiconduttori, substrati o wafer</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attrezzature e strutture per l'archiviazione e l'elaborazione di dati</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera b – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b.</NO.P>Tecnologie di intelligenza artificiale:</P></OLD><NEW><P><NO.P>b.</NO.P>Tecnologie di intelligenza artificiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ossia qualsiasi tecnologia o know-how riguardante un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali ("sistema di IA"), utilizzate per le applicazioni seguenti</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">calcolo ad alte prestazioni</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sistemi di IA generativa addestrati utilizzando più di 10^25 FLOPS (operazioni in virgola mobile)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cloud computing ed edge computing</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sistemi di IA generativa addestrati in misura significativa su dati biologici/genomici, o progettati per essere utilizzati in un contesto biotecnologico, spaziale o di difesa</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologie di analisi dei dati</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera e – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (Radio Access Network, rete di accesso radio), Open RAN e 6G</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (Radio Access Network, rete di accesso radio), Open RAN<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 5G</STRING></STRING> e 6G<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comunicazione laser e ottiche</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera e – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intrusione</STRING></STRING>, la scienza forense digitale</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la cifratura,</STRING></STRING> i sistemi di sicurezza e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di prevenzione e rilevazione delle intrusioni</STRING></STRING>, la scienza forense digitale</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera e – trattino 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cavi in fibra ottica sottomarini</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera g – trattino 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologie operative per tutti i modi di trasporto, quali sistemi di segnalamento, sistemi di gestione del traffico e tecnologie connesse alla sicurezza</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera h – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>h.</NO.P>Tecnologie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">energetiche</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>h.</NO.P>Tecnologie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, servizi e infrastrutture energetici</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		243</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera h – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di fusione nucleare</STRING></STRING>, reattori e produzione di energia, tecnologie di riciclaggio/arricchimento/conversione in ambito radiologico</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nucleari</STRING></STRING>, reattori e produzione di energia, tecnologie di riciclaggio/arricchimento/conversione in ambito radiologico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, stoccaggio nucleare e smaltimento di rifiuti radioattivi</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		244</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera h – trattino 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie a zero emissioni nette, compreso il fotovoltaico</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>tecnologie a zero emissioni nette, compreso il fotovoltaico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le infrastrutture per l'energia termica solare, nonché tecnologie per le energie rinnovabili terrestri e offshore</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		245</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera h – trattino 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gestori di rete (TSO e DSO)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		246</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 3 – lettera h – trattino 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>reti intelligenti e stoccaggio dell'energia, batterie</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reti europee e transfrontaliere, comprese soluzioni di</STRING></STRING> reti intelligenti e stoccaggio dell'energia, batterie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tecnologie per batterie per applicazioni di rete e integrazione di energie rinnovabili</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		247</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le attività e i soggetti critici nel sistema finanziario dell'Unione indicati di seguito: controparti centrali<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> sistemi di pagamento e istituti di pagamento<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> istituti di moneta elettronica<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gestori del mercato e imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> depositari centrali di titoli<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> emittenti importanti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica e prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione di cripto-attività<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> grandi enti<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fornitori globali di servizi specializzati di messaggistica finanziaria e fornitori terzi critici di servizi TIC designati<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le attività e i soggetti critici nel sistema finanziario dell'Unione indicati di seguito:</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>controparti centrali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P> 	sistemi di pagamento e istituti di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 4, rispettivamente punti 7) e 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P> 	istituti di moneta elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P> 	gestori del mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING> e imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P> 	depositari centrali di titoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P> 	emittenti importanti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica e prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione di cripto-attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, punti 10), 6), 7), 15) e 18) del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P> 	grandi enti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P> 	fornitori globali di servizi specializzati di messaggistica finanziaria e fornitori terzi critici di servizi TIC designati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definiti all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sistemi di pagamento di importanza sistemica in virtù di una decisione della BCE basata sull'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(j)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13, punti 1) e 4), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con incasso di premi lordi contabilizzati superiore a 25 000 000 000 EUR in media nei tre anni civili precedenti l'anno in cui l'investimento estero è stato notificato</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, punto 1), del</STRING></STRING> regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4, punti 4) e 7), della </STRING></STRING>direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, punto 1), della</STRING></STRING> direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della</STRING></STRING> direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del</STRING></STRING> regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 3, paragrafo 1, punti 6), 7), 10), 15) e 18), del</STRING></STRING> regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del</STRING></STRING> regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 3, punto 23), del</STRING></STRING> regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		248</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Industrie dei trasporti, tecnologie e componenti infrastrutturali di importanza critica:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industria aerospaziale, compresi la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili, nonché dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industria delle tecnologie marittime, compresi la costruzione, la riparazione e la trasformazione di tutti i tipi di navi</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed equipaggiamenti</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quater</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industria ferroviaria, compresi tutti gli aspetti della progettazione, della fabbricazione, della manutenzione e della ristrutturazione dei sistemi di trasporto ferroviario, dei sottosistemi e delle relative apparecchiature</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quinquies</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industria automobilistica, compresi i fornitori dell'industria automobilistica</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 sexies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le infrastrutture di rifornimento, comprese le infrastrutture di ricarica elettrica</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 septies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS)</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 octies</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING>  <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Punto 12, lettere a), b) e c), della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quater</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quinquies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 secxies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Industrie responsabili della produzione di tutte le categorie di veicoli stradali semoventi (compresi autovetture, autobus, motocicli, furgoni, autocarri), nonché dei loro accessori e parti, che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87, 90 e 94 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (SA 2017).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 septies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2, paragrafi 17, 21, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 59, del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 octies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		249</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Servizi di media, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media), che contribuiscono a formare l'opinione pubblica e si caratterizzano per la loro particolare attualità e il loro ampio impatto</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		250</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Infrastruttura elettorale: i sistemi, i processi e le strutture fisici e digitali necessari per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, compresi i sistemi di voto, le banche dati di registrazione degli elettori e altri sistemi tecnologici che garantiscono l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza dei processi elettorali</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		251</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Materie prime critiche elencate agli allegati I e II del regolamento (UE) 2024/1252</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">estrazione e raffinazione di materie prime critiche</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologie di riciclaggio e di recupero per materie prime critiche, in particolare dalle batterie e dai rifiuti elettronici</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strutture per l'accumulo e lo stoccaggio di scorte strategiche per materie prime critiche</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infrastrutture di catene di approvvigionamento per il trasporto e la distribuzione sicuri di materie prime critiche</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricerca e sviluppo nella sostituzione di materiali, innovazioni di processo e metodi avanzati di riciclaggio</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING>  <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (</STRING></STRING>GU<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L 2024/1252,</STRING></STRING> 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		252</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 5 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Agricoltura, quando il destinatario dell'Unione possiede o gestisce più di 10 000 ettari di terreni agricoli</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>