<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0105</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Unione bancaria – relazione annuale 2024</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0044/2025 - Relatore: Ralf Seekatz)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2025 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024 (2024/2055(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2024 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5706, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5706/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2024 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento della Banca centrale europea (BCE) del 25 marzo 2024 dal titolo "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union 2023" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria 2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2023, pubblicata nel marzo 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale 2023 del Comitato di risoluzione unico (SRB) pubblicata il 28 giugno 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste l'adozione della direttiva antiriciclaggio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento antiriciclaggio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio (AMLA)<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'attuazione delle norme di Basilea III, in particolare l'adozione di modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (direttiva sui requisiti patrimoniali) (GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e al regolamento sui requisiti patrimoniali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'adozione del regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/2795 del 24 luglio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2024)0326.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2024)0327.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2024)0328.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, presentata dalla Commissione il 14 marzo 2018 (COM(2018)0135),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta del 10 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e la prosperità a tutti i cittadini dell'UE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "Il futuro della competitività europea",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la dichiarazione dell'Eurogruppo dell'11 marzo 2024 sul futuro dell'Unione dei mercati dei capitali e la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria e il seguito dato dall'Eurogruppo il 28 aprile 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il quadro di informativa del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle esposizioni delle banche in materia di cripto-attività e le modifiche mirate alla sua norma prudenziale sulle esposizioni delle banche in materia di cripto-attività, entrambi pubblicati il 17 luglio 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i principi fondamentali del Comitato di Basilea per un'efficace vigilanza bancaria, pubblicati il 25 aprile 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del maggio 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'Occasional Paper della BCE n. 328 del 2023 dal titolo "The Road to Paris: stress testing the transition towards a net-zero economy" (Il percorso per Parigi: stress test della transizione verso un'economia a zero emissioni),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la pubblicazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 9 novembre 2015 dal titolo "Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution" (Principi sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento nella risoluzione),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 10 ottobre 2023 dal titolo "Bank Failures – Preliminary lessons learnt for resolution" (Fallimenti bancari: insegnamenti preliminari appresi per la risoluzione),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro n. 24-15 del Peterson Institute for International Economics, del 25 giugno 2024, dal titolo "Europe's banking union at ten: unfinished yet transformative"<FOOTNOTE><FIELD> Véron, N., "Europe’s banking union at ten: uncompleted yet transformative" (L'Unione bancaria europea dopo dieci anni: non ancora completata eppure trasformativa), Peterson Institute for International Economics documento di lavoro n. 24-15, giugno 2024.</FIELD></FOOTNOTE> (L'Unione bancaria europea dopo dieci anni: non ancora completata eppure trasformativa),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le priorità di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico per il periodo 2024-2026, pubblicate nel dicembre 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione semestrale dell'SRB all'Eurogruppo, del 13 maggio 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'esito dell'esercizio sulla trasparenza a livello dell'UE condotto dall'Autorità bancaria europea nel 2023, pubblicato il 28 luglio 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale 12/2023 della Corte dei conti europea del 12 maggio 2023 dal titolo "Vigilanza UE sul rischio di credito bancario – La BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori garanzie che il rischio di credito sia gestito e coperto in modo adeguato",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le dichiarazioni di Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 21 marzo 2024 e il 2 settembre 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le dichiarazioni di Dominique Laboureix, presidente dell'SRB, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 21 marzo 2024 e il 23 settembre 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni di valutazione dei rischi dell'Autorità bancaria europea del luglio 2024 e del dicembre 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro<FOOTNOTE><FIELD> GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 118.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0044/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione bancaria comprende un meccanismo di vigilanza unico, un meccanismo di risoluzione unico e un sistema europeo di assicurazione dei depositi che ancora manca;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'obiettivo principale dell'Unione bancaria è tutelare la stabilità del settore bancario in Europa ed evitare che occorra salvare le banche a rischio di fallimento con il denaro dei contribuenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che un'Unione bancaria completa rappresenterebbe uno sviluppo positivo per i cittadini e l'economia dell'Unione, poiché potenzierebbe la competitività e la stabilità del settore bancario, ridurrebbe il rischio sistemico, migliorerebbe l'offerta e la scelta dei consumatori e offrirebbe maggiori opportunità per le attività bancarie transfrontaliere in grado di aumentare l'accesso ai finanziamenti per famiglie e imprese, riducendo i costi per la clientela bancaria e garantendo nel contempo che i fondi pubblici non siano utilizzati per salvare il settore bancario; che il rischio del "troppo grande per fallire" non è ancora stato affrontato appieno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la conclusione della riforma dei quadri dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi, con particolare attenzione alle banche di piccole e medie dimensioni, è fondamentale per garantire al settore bancario europeo sicurezza, stabilità e resilienza; che un'Unione bancaria completa con un vero sistema europeo di assicurazione dei depositi è una condizione fondamentale per garantire che i cittadini ripongano fiducia nelle banche europee;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la frammentazione e la mancanza di consolidamento transfrontaliero del settore bancario dell'UE incidono sulla sua competitività globale; che il divario di redditività tra le banche dell'UE e degli Stati Uniti si è ampliato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che un settore bancario forte e diversificato è fondamentale per assicurare la crescita economica, aumentare la possibilità di possedere una casa, promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, il finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up e garantire la transizione verso un'economia verde e digitale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che circa l'80 % dei finanziamenti esterni alle imprese europee proviene dalle banche, rispetto ad appena il 20 % proveniente dai mercati dei capitali; considerando che negli Stati Uniti solo il 30 % del credito alle imprese proviene dalle banche, mentre il 70 % è finanziato attraverso i mercati dei capitali come l'emissione di obbligazioni societarie o azioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i 356,1 miliardi di EUR di prestiti in sofferenza registrati presso i 110 istituti vigilati nel 2024, rispetto ai 988,9 miliardi di EUR di prestiti in sofferenza registrati presso i 102 istituti vigilati nel secondo trimestre del 2015, riflettono una significativa traiettoria discendente, con uno stock totale di prestiti in sofferenza che si attesta al 36 % del livello del 2015; che sono necessari ulteriori sforzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nell'aprile 2024, ha adottato la sua posizione sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, nell'aprile 2024, la sua commissione per i problemi economici e monetari ha approvato una relazione sulla proposta della Commissione di istituire un sistema europeo di garanzia dei depositi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che gli istituti finanziari si affidano con maggiore frequenza alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); che la digitalizzazione della finanza offre opportunità fondamentali per il settore bancario e ha prodotto significativi progressi tecnologici nel settore bancario dell'UE grazie a una maggiore efficienza nella prestazione dei servizi bancari e a una maggiore propensione all'innovazione; che essa pone altresì sfide, anche per quanto riguarda la protezione dei dati, i rischi reputazionali, l'antiriciclaggio e le preoccupazioni in termini di protezione dei consumatori; che il settore bancario europeo deve accrescere la propria resilienza informatica per garantire che i sistemi TIC siano in grado di contrastare diversi tipi di minaccia alla sicurezza informatica; che la BCE sta attualmente valutando la creazione di un euro digitale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che le banche dell'UE hanno resistito all'impatto dell'aggressione russa; che tali banche svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'attuale attuazione e il rispetto delle sanzioni imposte dall'UE contro la Russia in risposta all'invasione; che è necessario un ulteriore coordinamento per evitare l'elusione delle sanzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono fattori di cui tenere conto nella valutazione dei rischi per i bilanci delle banche, in quanto rappresentano una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerazioni generali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>riconosce i progressi compiuti negli ultimi dieci anni attraverso l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM); osserva che l'Unione bancaria non sarà completata senza l'istituzione del suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di garantire che il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali rimanga una priorità fondamentale; sottolinea che tali progetti offrono alle famiglie e alle PMI l'accesso a finanziamenti più ampi, riducono la forte dipendenza dai prestiti bancari per promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, aumentano la stabilità finanziaria, riducono l'impatto delle recessioni economiche, sostengono la competitività, offrono ulteriori opportunità di investimento, finanziano la transizione verso un'economia verde e digitale e sbloccano il potenziale di crescita dell'UE; osserva che la Commissione è invitata a tenere conto delle specificità dei diversi modelli bancari, preservando nel contempo condizioni di parità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva la necessità di essere preparati a episodi di stress bancario che potrebbero potenzialmente comportare fallimenti bancari come quelli verificatisi nel marzo 2023 in alcune giurisdizioni al di fuori dell'UE e la necessità di garantire la stabilità dei depositi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>	sottolinea che la ciberresilienza è un elemento chiave per la competitività del settore bancario dell'UE, in particolare tenendo conto della situazione geopolitica e della necessità di preservare la stabilità finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che un'Unione bancaria più integrata contribuirebbe a rendere il settore bancario dell'UE più resiliente, migliorare l'accesso al credito e ridurre i costi; osserva che una migliore integrazione transfrontaliera delle attività bancarie aumenterebbe il potenziale di condivisione del rischio privato e garantirebbe la diversificazione del mercato bancario dell'UE; sottolinea che un'Unione bancaria più integrata non equivale necessariamente a un mercato bancario più consolidato e che un mercato bancario diversificato presenta vantaggi per la concorrenza; sottolinea che un'Unione bancaria pienamente sviluppata consentirà alle banche europee di crescere e di occupare una posizione migliore per competere sulla scena internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>deplora che la capacità delle banche dell'UE di finanziare investimenti importanti sia limitata da una minore redditività, che non è sufficiente a garantirne la competitività; osserva che il divario di redditività rispetto ad altre giurisdizioni è dovuto a fattori sia strutturali che normativi e chiede una revisione per razionalizzare il quadro normativo; osserva che il carattere specifico del sistema bancario dell'UE, caratterizzato da un gran numero di banche di piccole dimensioni, richiede soluzioni proporzionate che ne tengano conto e che siano adattate alle sue caratteristiche, senza minare la stabilità finanziaria; è consapevole del rischio "troppo grande per fallire";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare quadri mirati all'interno dell'Unione bancaria per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le start-up, riconoscendone il ruolo di colonna portante dell'economia dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>si rammarica che l'attività transfrontaliera delle banche dell'UE sia ancora piuttosto limitata, in particolare per quanto riguarda la concessione di prestiti; ritiene pertanto che sia importante completare l'Unione bancaria per sostenere la libera circolazione dei capitali in un mercato interno pienamente integrato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita le banche dell'UE ancora operanti in Russia a uscire dal mercato russo il prima possibile; invita le istituzioni di vigilanza a garantire che tali banche portino avanti rapidamente l'uscita dal mercato russo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invita la Commissione a valutare ulteriormente se la creazione di una giurisdizione distinta per le banche dell'UE con importanti operazioni transfrontaliere<FOOTNOTE><FIELD> Relazione Draghi, pag. 61.</FIELD></FOOTNOTE> possa contribuire a completare l'Unione bancaria o se ciò possa aumentare la frammentazione del settore bancario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che si potrebbe valutare una revisione del quadro della cartolarizzazione per rafforzare i mercati europei e l'introduzione dei titoli garantiti europei come strumento di finanziamento a doppia rivalsa per le PMI per i finanziamenti a lungo termine, tenendo conto dei rischi per la stabilità finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che l'alfabetizzazione finanziaria è essenziale all'interno delle economie moderne, in quanto contribuisce alla resilienza dei sistemi bancari degli Stati membri e incoraggia l'attività finanziaria transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che un elevato livello di protezione dei consumatori renderà l'Unione bancaria più resiliente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ritiene che la Commissione dovrebbe concentrarsi sugli aspetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di digitalizzazione, modernizzazione, semplificazione, razionalizzazione e maggiore competitività; sostiene che la certezza del diritto, la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità sono essenziali affinché le banche dell'UE possano operare in condizioni favorevoli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>osserva che, oltre ai prestiti tradizionali, diverse fonti di finanziamento possono essere utili per la crescita e la competitività dell'UE e riconosce la natura a basso rischio delle anticipazioni su cessioni di crediti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>	prende atto dei progressi compiuti dalla BCE in merito all'euro digitale e del dialogo parlamentare in corso con la BCE in materia; comprende le riserve esistenti, ad esempio per quanto riguarda la sua funzionalità offline, dato che le transazioni offline riducono la visibilità e compromettono la prevenzione della criminalità finanziaria; ricorda che l'euro digitale dovrebbe integrare e non sostituire il contante; ritiene che la decisione di introdurre o meno l'euro digitale sia, in ultima analisi, una decisione politica che deve essere adottata dai colegislatori dell'UE, dato il profondo impatto potenziale di tale decisione su un'ampia gamma di settori dell'UE, tra cui la vita privata, la protezione dei consumatori, la stabilità finanziaria, la politica finanziaria e altri settori che esulano dallo stretto ambito di competenze della politica monetaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>deplora l'incapacità di alcuni istituti finanziari di assicurare l'equilibrio di genere, in particolare negli organi di amministrazione; sottolinea che l'equilibrio di genere in seno ai consigli di amministrazione e negli organici comporta vantaggi sociali ed economici; invita gli enti finanziari ad aggiornare con cadenza regolare le proprie politiche in materia di diversità e inclusione e a favorire lo sviluppo di sane culture del lavoro che diano priorità all'inclusività; invita gli enti pubblici e privati a far fronte alla mancanza di diversità e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione degli istituti finanziari;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Vigilanza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>accoglie con favore l'adozione da parte dei colegislatori del nuovo pacchetto bancario che attua le norme di Basilea III nell'UE; osserva l'attuale mancanza di chiarezza in merito all'attuazione delle norme di Basilea III in alcune altre giurisdizioni e il rischio potenziale per la parità di trattamento a livello internazionale; sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare se cambiamenti mirati potrebbero contribuire a mantenere la competitività internazionale delle banche dell'UE senza indebolirne la resilienza; ricorda che l'atto delegato sulla data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ha posticipato di un anno, al 1º gennaio 2026, la data di applicazione del nuovo quadro per il rischio di mercato; invita la Commissione a valutare se le decisioni di equivalenza adottate con le giurisdizioni che non attuano i principi di Basilea III debbano essere riviste al fine di preservare la stabilità finanziaria del settore finanziario dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>riconosce il crescente fenomeno della chiusura delle filiali bancarie, che contribuisce al rischio di "desertificazione bancaria" in alcune regioni, con un impatto particolarmente negativo sui cittadini vulnerabili privi di accesso digitale; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle banche più piccole nel garantire l'accesso ai servizi bancari essenziali, in particolare nelle zone rurali e remote, sostenendo in tal modo le famiglie, le PMI e le economie locali; osserva che gli elevati costi di vigilanza e gli oneri normativi possono comportare sfide significative per le banche più piccole; sottolinea la necessità di applicare il principio di proporzionalità nella vigilanza bancaria, garantendo che l'intensità della regolamentazione sia adeguata alle dimensioni, al profilo di rischio e al modello di business degli istituti, tenendo conto nel contempo del ruolo territoriale essenziale svolto dalle banche più piccole e delle loro caratteristiche specifiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>rammenta che il pacchetto bancario contiene un elevato numero di mandati all'Autorità bancaria europea; invita l'Autorità bancaria europea a rispettare tali mandati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>osserva che, anche all'interno del quadro normativo esistente, il settore bancario ha dimostrato la sua capacità di resilienza durante gli eventi di mercato degli ultimi anni e che il coefficiente medio di capitale di base di classe 1 è rimasto a livelli elevati, attestandosi al 15,81 %;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>osserva che l'incidenza dei crediti deteriorati è rimasta stabile al 2,30 % e il coefficiente di copertura della liquidità al 159,39 %;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>osserva i diversi livelli di esposizione ai prestiti in sofferenza e ricorda che ci sono Stati membri con livelli di esposizione dell'ordine dell'1 % o addirittura inferiori, mentre altri Stati membri hanno livelli di esposizione superiori al 4 %; ritiene che gli sforzi volti a ridurre l'esposizione delle banche europee a questo tipo di prestiti debbano continuare come buone pratiche di gestione dei rischi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>sottolinea che condizioni macroeconomiche avverse, difficoltà geopolitiche e il rapido sviluppo dei servizi di pagamento differito possono portare a un deterioramento della qualità delle attività e incidere sul livello dei crediti deteriorati in futuro; evidenzia pertanto l'importanza di una gestione prudente dei rischi e di adeguati accantonamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>osserva che gli attuali livelli di redditività del settore bancario possono offrire l'opportunità di un aumento delle riserve macroprudenziali e contribuire a preservare la resilienza del settore bancario; invita la Commissione a esaminare ulteriormente tale opzione e a valutare attentamente come rivedere il quadro macroprudenziale, tenendo conto del potenziale impatto sui requisiti patrimoniali e della parità di condizioni con altre giurisdizioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>	osserva che il settore bancario svolge un ruolo nel sostenere la transizione verso un'economia digitalizzata e neutra in termini di emissioni di carbonio, nell'orientare i fondi verso le fonti energetiche rinnovabili e nel sostenere il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva che la BCE tiene conto dei rischi finanziari legati al clima e alla natura nelle sue pratiche di vigilanza e monitora attentamente i crescenti rischi fisici e di transizione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>accoglie con favore l'idea di aumentare il capitale di rischio e sbloccare capitali per finanziare le imprese in rapida crescita nell'UE; prende atto dell'impegno della presidente Ursula von der Leyen di introdurre misure di assorbimento del rischio per facilitare il finanziamento delle imprese a forte crescita da parte delle banche commerciali, degli investitori e del capitale di rischio<FOOTNOTE><FIELD> Ursula von der Leyen, <STRING ITALIC="on">La scelta dell'Europa: orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029</STRING>, pag. 11.</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che ciò deve avvenire in modo da non comportare un rischio sistemico o un azzardo morale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>accoglie con favore l'istituzione della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che consentirà una più efficace lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tramite la supervisione diretta di alcuni enti finanziari e una migliore cooperazione, un migliore flusso di informazioni tra le autorità nazionali e un migliore coordinamento tra le autorità preposte all'applicazione delle sanzioni negli Stati membri per colmare i divari nell'attuazione di sanzioni mirate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea la necessità di consolidare la resilienza degli intermediari finanziari non bancari, anche elaborando strumenti normativi e di vigilanza specifici; sottolinea che suddette misure devono garantire la sicurezza del sistema finanziario ed essere nell'interesse del cliente; accoglie con favore la consultazione della Commissione sulle politiche macroprudenziali per gli intermediari finanziari non bancari; sostiene la raccomandazione dell'Eurosistema di introdurre prove di stress a livello di sistema per identificare e quantificare i rischi per la resilienza dei principali mercati; invita la Commissione a verificare se vi siano lacune negli strumenti di vigilanza, anche in relazione a potenziali crisi di liquidità e alle implicazioni per il rischio sistemico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>osserva che le cripto-attività creano nuove sfide e opportunità per il sistema finanziario, ma comportano anche dei rischi, che richiedono attenzione da parte delle autorità di vigilanza nazionali, del meccanismo di vigilanza unico e del Comitato europeo per il rischio sistemico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Risoluzione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>ricorda che la posizione approvata dal Parlamento nell'aprile 2024 su un quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi garantisce un approccio più coerente in tutti gli Stati membri all'applicazione degli strumenti di risoluzione e alla protezione dei depositi, al fine di rafforzare la stabilità finanziaria, la protezione dei contribuenti e la fiducia dei depositanti; osserva che le piccole banche presentano alcune specificità che possono giustificare un approccio proporzionato; sottolinea che le autorità europee e nazionali competenti dovrebbero disporre di strumenti adeguati e sufficienti per rispondere efficacemente ai fallimenti bancari e salvaguardare la stabilità finanziaria, e che le banche devono operare in un contesto normativo efficace che ne promuova lo sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>sottolinea l'importanza di preservare la responsabilità primaria degli azionisti e dei creditori di sostenere le perdite in caso di fallimento di una banca; sottolinea che il ricorso al denaro dei contribuenti deve essere evitato, il che è ancora un insegnamento fondamentale appreso dalla crisi finanziaria; sottolinea che il bail-in degli azionisti e dei creditori deve rimanere la principale fonte di finanziamento della risoluzione prima di ricorrere a fonti finanziate dal settore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>ricorda che un requisito minimo sufficiente per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) è fondamentale per un quadro di risoluzione credibile e per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di sufficiente flessibilità per applicare efficacemente le strategie di risoluzione necessarie in una specifica situazione di crisi; sottolinea che tale requisito minimo dovrebbe essere sufficiente per attuare efficacemente una qualsiasi delle strategie di risoluzione incluse nel piano di risoluzione di una banca; ricorda che il quadro di risoluzione dovrebbe evitare un aumento indebito della calibrazione del MREL e contributi sproporzionati al Fondo di risoluzione unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea che, se le passività ammissibili di una banca fossero emesse a favore di investitori non appartenenti all'UE, la svalutazione o la conversione di tali passività dovrebbe essere applicabile con piena certezza, al fine di salvaguardare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>osserva che occorre evitare qualsiasi dipendenza dal denaro dei contribuenti per la risoluzione delle banche, anche per il sostegno di liquidità, rispettando la responsabilità fiscale e sociale e la disciplina di mercato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>ricorda che le banche devono continuare ad adempiere ai loro obblighi e svolgere le proprie funzioni fondamentali dopo l'attuazione di una decisione di risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>ricorda l'importanza di chiarire il ruolo della BCE quale fornitore di liquidità nella risoluzione, prestando la dovuta attenzione alle garanzie adeguate e al mandato della BCE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea l'annuncio dell'SRB che intende potenziare le proprie capacità di avviare azioni esecutive per rimuovere gli ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione; chiede che al termine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione sia pubblicato un elenco anonimo degli ostacoli individuati alla possibilità di risoluzione e delle azioni adottate per affrontarli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>accoglie con favore la revisione strategica "SRM Vision 2028" avviata dall'SRB per fissare i suoi obiettivi a lungo termine, affrontare le nuove sfide e rafforzare ulteriormente la cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e altre parti interessate; nota, in particolare, l'intenzione dell'SRB di individuare le aree in cui la sostenibilità può essere ulteriormente integrata nelle operazioni quotidiane e nell'attività principale; sottolinea la necessità di garantire l'efficienza e la redditività nell'attuazione della nuova strategia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>accoglie con favore il piano dell'SRB di razionalizzare il ciclo annuale di pianificazione della risoluzione per garantire che sia sempre più efficiente e si concentri maggiormente sulla verifica della possibilità di risoluzione delle banche e sull'operatività delle strategie di risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>accoglie con favore il fatto che sia stato creato il Fondo di risoluzione unico; chiede che l'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità sia ratificato in tutte le sue parti da tutti gli Stati membri, compresa l'istituzione di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>sottolinea la necessità di ulteriori sforzi per garantire la piena possibilità di risoluzione per tutte le banche che rientrano nell'ambito di applicazione della risoluzione; ricorda che il conseguimento della possibilità di risoluzione non può essere considerato un "obiettivo mobile" e chiede pertanto una maggiore standardizzazione e armonizzazione della valutazione della possibilità di risoluzione; ricorda tuttavia l'importante ruolo svolto dalle autorità nazionali di risoluzione nella valutazione della risoluzione;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garanzia dei depositi</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>sottolinea che la proposta della Commissione di istituire un sistema europeo di garanzia dei depositi è stata pubblicata nel 2015 e che da allora il panorama è notevolmente cambiato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>ricorda che la posizione della commissione per i problemi economici e monetari su un sistema europeo di assicurazione dei depositi è stata approvata nell'aprile 2024; osserva che tale posizione si discosta dalla proposta della Commissione del 2015 e adotta un nuovo approccio; attende e incoraggia il Consiglio a portare avanti i negoziati su un sistema europeo di assicurazione dei depositi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>osserva che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi sono stati introdotti con successo e hanno dimostrato la loro funzionalità in diversi casi; sottolinea la necessità di tenere conto di determinate specificità nazionali e di preservare i sistemi ben funzionanti per le banche più piccole già in vigore in alcuni Stati membri, come i sistemi di tutela istituzionale, in modo da garantire condizioni di parità nell'Unione bancaria;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°     °</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico e all'Autorità bancaria europea.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>