<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0106</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Obiezione a norma dell'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata MON 87705×MON 87708×MON 89788</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0244/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, (D105678/03 – 2025/2647(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D105678/03),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la votazione tenutasi il 28 febbraio 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 2 aprile 2020 e pubblicato il 18 maggio 2020<FOOTNOTE><FIELD> Parere scientifico gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2015-126), EFSA Journal 2020;18(5):e06111, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6111.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>—</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2024/1828 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0014).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0015).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'11 settembre 2015 Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda ("domanda") relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788 ("soia GM"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata, o da essa costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 2 aprile 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole sulla soia GM, pubblicato il 18 maggio 2020; che l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri durante la consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>che, tuttavia, l'EFSA non ha potuto completare la valutazione dei rischi e di trarre conclusioni sulla sicurezza della soia geneticamente modificata a causa dell'assenza di uno studio di 90 giorni sulla soia geneticamente modificata e dell'assenza di un piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio che tenga conto del profilo modificato degli acidi grassi della soia GM contenente eventi multipli;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il 3 ottobre 2024 l'EFSA ha adottato una dichiarazione, pubblicata il 28 ottobre 2024, a integrazione del suo parere scientifico del 2 aprile 2020, basata sui dati supplementari forniti dal richiedente<FOOTNOTE><FIELD> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM, "Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2015-126) for authorisation of food and feed containing, consisting of or produced from genetically modified soybean MON 87705 × MON 89788” (Dichiarazione che integra il parere scientifico dell’EFSA sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-85) di autorizzazione di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788), EFSA Journal 2024;22(10):e9061, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9061.</FIELD></FOOTNOTE>, nella quale l'EFSA conclude che la soia GM, quale descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i suoi potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente; che l'EFSA ha inoltre concluso che il consumo di soia GM non rappresenta una preoccupazione sul piano nutrizionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la soia geneticamente modificata è stata modificata per essere tollerante agli erbicidi a base di glifosato e dicamba e per alterarne il profilo in acidi grassi;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidano sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento di esecuzione, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari" che possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura GM senza uccidere le colture, come invece avverrebbe per una coltura non tollerante agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture GM tolleranti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli Stati Uniti – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in larga misura o interamente dagli erbicidi; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano colture GM accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi";</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi porteranno a un deterioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea e comporteranno una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il dicamba è altamente volatile, il che significa che, una volta applicato, è soggetto a disperdersi nell'aria, per poi essere trasportato dal vento e cadere al suolo, esponendo persone e piante, viti, alberi e arbusti non bersaglio a gravi danni potenziali, in particolare quando l'esposizione avviene nell'arco di diversi anni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che uno studio del 2020 condotto da scienziati del governo degli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista specializzata International Journal of Epidemiology ha rilevato che l'uso del dicamba può aumentare il rischio di sviluppo di cancro al fegato e ai dotti biliari intraepatici tra coloro che lo somministrano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>che lo studio del 2020 afferma che si prevede che l'approvazione di colture geneticamente modificate resistenti al dicamba porterà a un aumento dell'uso in ambito agricolo nei prossimi anni<FOOTNOTE><FIELD> Lerro, C.C., Hofmann, J.N., Andreotti, G., Koutros, S., Parks, C.G., Blair, A., Albert, P.S., Lubin, J.H., Sandler, D.P., Beane Freeman, L.E., ‘Dicamba use and cancer incidence in the agricultural health study: an updated analysis " (Uso del dicamba e incidenza dei tumori nello studio sulla salute nel settore dell'agricoltura: un'analisi aggiornata), International Journal of Epidemiology, agosto 2020; 49(4), pagg. 1326-1337, https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext.</FIELD></FOOTNOTE> e che il sistema di dati sull'uso dei pesticidi dell'Heartland Health Research Alliance conferma tale teoria, indicando che l'uso del dicamba è aumentato di 10 volte nel Midwest degli Stati Uniti rispetto a dieci anni fa<FOOTNOTE><FIELD> https://hh-ra.org/projects/measuring-pesticide-use/interactive-herbicide-use-tables/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla giustificava la sua classificazione come tale; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato<FOOTNOTE><FIELD> Si veda, ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 	https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 	https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 e 	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che uno studio sottoposto a valutazione inter pares ha rilevato che il glifosato si accumula nella soia geneticamente modificata, con un corrispondente impatto negativo sulla composizione nutrizionale rispetto alla soia non geneticamente modificata<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722.</FIELD></FOOTNOTE>; che un progetto pilota realizzato in Argentina ha rivelato livelli sorprendentemente elevati di residui di glifosato nella soia geneticamente modificata<FOOTNOTE><FIELD> https://www.testbiotech.org/en/resource/high-levels-residues-spraying-glyphosate-found-soybeans-argentina/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta, nonché la composizione, e quindi la tossicità, dei prodotti di degradazione ("metaboliti")<FOOTNOTE><FIELD> Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):e05263, pag. 12, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2018.5263.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi tale valutazione non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire condizioni di parità a livello mondiale e rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che la coltivazione della soia geneticamente modificata non è consentita nell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture – A shared prospect for farming and food in Europe" (Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE – Una prospettiva condivisa per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa), settembre 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-dialogue-report-2024_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> invitano la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, viste le difficoltà che derivano dalle norme divergenti tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un'alimentazione sana e a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute<FOOTNOTE><FIELD> A/HRC/34/48: Relazione della relatrice speciale sul diritto all'alimentazione, https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3448-report-special-rapporteur-right-food.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo<FOOTNOTE><FIELD> https://indicators.report/targets/3-9/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità ("quadro di Kunming-Montreal"), concordato in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica nel dicembre 2022, comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030<FOOTNOTE><FIELD> Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che l'autorizzazione da parte dell'Unione della soia geneticamente modificata non sarebbe coerente con gli impegni internazionali in materia di riduzione dei pesticidi<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio di pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>, alla luce della maggiore esposizione umana e ambientale agli erbicidi nei paesi che coltivano colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, nonché dei potenziali effetti gravi associati sulla salute;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che la deforestazione è una delle principali cause del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'utilizzo e dai cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", (COM(2019)0352), pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché attività di protezione e di ripristino forestale sostenibili<FOOTNOTE><FIELD> Ibidem, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite mira in particolare ad arrestare la deforestazione entro il 2020<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. obiettivo n. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/.</FIELD></FOOTNOTE>; che le foreste svolgono un ruolo multifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che gli incendi boschivi in Amazzonia sono causati dai livelli elevati di deforestazione; che in una comunicazione del 2019 la Commissione ha dichiarato l'ambizione di proteggere e ripristinare le foreste del pianeta<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione europea dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EIT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&amp;from=IT.</FIELD></FOOTNOTE>; che la protezione globale della biodiversità, incluse le foreste, è un obiettivo fondamentale della strategia dell'UE sulla biodiversità<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" COM(2020)0380.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % della soia coltivata in Brasile e il 100 % della soia coltivata in Argentina è soia geneticamente modificata<FOOTNOTE><FIELD> International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years" (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che, in base ai risultati di un'analisi condotta dalla Commissione, il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> Relazione tecnica della Commissione europea 2013 - 063 dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d3ef3e-d07e-4229-91e5-41001b47dba8/language-en,, pagg. 23-24: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74 000 km<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> (82 %) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52 000 km<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che gli accordi commerciali incentivano le importazioni nell'Unione di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da OGM; che il Brasile e l'Argentina sono tra i principali produttori di OGM e utilizzatori di pesticidi al mondo, compresi gli OGM e i pesticidi vietati nell'Unione per motivi sanitari o ambientali;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM e ha approvato altre 10 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM già nell'attuale decima legislatura;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di carenze democratiche, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che non è necessaria una modifica legislativa per consentire alla Commissione di rifiutarsi di autorizzare OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che il 28 febbraio 2025 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso alcun parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, poiché è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione, in linea con l'approccio "One Health", a non autorizzare le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, poiché ciò determinerebbe un maggiore ricorso agli erbicidi complementari e quindi maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente agli erbicidi è incoerente con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, compreso il quadro Kunming-Montreal di recente adozione<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>si attende che la Commissione mantenga, con urgenza, il suo impegno a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione, come pure il suo impegno a garantire la reciprocità mediante un migliore allineamento delle nostre norme di produzione interne a quelle applicate alle importazioni, in particolare per quanto riguarda i pesticidi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, in modo da soddisfare le norme di sicurezza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione ha infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime, tuttavia, un profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario di una maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>