<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0116</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0097/2025 - Relatore: Jeroen Lenaers)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0097/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I minori sono sempre più attivi online già dalla giovane età e i dati disponibili indicano che i ragazzi e le ragazze sembrano essere esposti a vulnerabilità di tipo differente. Mentre le ragazze sono sproporzionatamente vulnerabili alla violenza online, in particolare alle molestie online, all'estorsione sessuale, ai danni di natura sessuale e allo sfruttamento, i ragazzi hanno maggiori probabilità di subire coercizione sessuale di carattere finanziario e sono meno esposti ai rischi online rispetto alle ragazze. Gli studi dimostrano che una donna su dieci ha subito violenza di genere online a partire dall'età di 15 anni e il 58 % delle ragazze riferisce di aver subito molestie online. I minori LGBTIQ+ sono esposti a rischi ancora più elevati. La distribuzione non consensuale di immagini e il commercio di materiale pedopornografico rafforzano ulteriormente le disuguaglianze e gli stereotipi di genere dannosi. Almeno due terzi delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale di minori sono ragazze. Pertanto, anziché utilizzare indiscriminatamente gli stessi provvedimenti nei confronti di tutti i minori, occorrerebbe sviluppare interventi mirati e sensibili alla dimensione di genere allo scopo di prevenire e combattere gli abusi sessuali perpetrati sui minori online, garantendo che le piattaforme digitali introducano solide misure di tutela in linea con i diritti fondamentali e la recente legislazione in materia di violenza contro le donne, compresa la violenza online.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organi sessuali</STRING></STRING>, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per pedofili</STRING></STRING>".</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Il materiale pedopornografico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a prescindere dal metodo di creazione utilizzato, incluso il ricorso all'intelligenza artificiale,</STRING></STRING> comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parti intime</STRING></STRING>, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di istruzioni</STRING></STRING>" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">destinati a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico e su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si prevede una crescita esponenziale dello</STRING></STRING> sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> del numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei cosiddetti</STRING></STRING> video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con lo</STRING></STRING> sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, si prevede una crescita esponenziale</STRING></STRING> del numero di immagini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pseudo-fotografie</STRING></STRING> e video <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cosiddetti</STRING></STRING> "deepfake" generati dall'intelligenza artificiale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o creati mediante qualsiasi altro mezzo informatico</STRING></STRING> che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle rappresentazioni generate "mediante qualsiasi mezzo" e di un riferimento</STRING></STRING> a "riproduzioni o rappresentazioni" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a prescindere dal metodo di creazione o manipolazione utilizzato" dovrebbero</STRING></STRING> far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cosiddetti "manuali per pedofili"</STRING></STRING>. Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manuali</STRING></STRING>. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le istruzioni su come commettere abuso sessuale di minori, a prescindere dalla forma in cui tali istruzioni vengono fornite</STRING></STRING>. Tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istruzioni, anche sotto forma di</STRING></STRING> manuali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o offrono orientamenti su come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Anche i modelli o i suggerimenti digitali che consentono la creazione di materiale pedopornografico generato dall'IA dovrebbero essere considerati istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori e rientrano pertanto nella definizione di materiale pedopornografico.</STRING></STRING> Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istruzioni</STRING></STRING>. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'assenza di consenso rientra tra gli elementi costitutivi di alcuni dei reati di cui alla presente direttiva. Pertanto, l'introduzione di una definizione di consenso è ritenuta indispensabile per garantire la corretta attuazione della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine "autore del reato" si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva dovrebbe garantire che i reati commessi con l'ausilio della tecnologia siano soggetti alle stesse pene previste per gli altri reati, in quanto la gravità e il trauma che ne derivano sono equivalenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, al fine di promuovere l'attuazione efficiente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero armonizzare e modernizzare il linguaggio utilizzato nel loro diritto nazionale per allinearlo a quello utilizzato nella presente direttiva. Una prima misura fondamentale è costituita dalla sostituzione del termine "pornografia minorile" con "materiale pedopornografico".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di conseguire una maggiore protezione dei minori online e rafforzare le misure preventive, dovrebbe essere considerata reato anche l'esposizione intenzionale di minori a contenuti pornografici per scopi sessuali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze. .</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze.</STRING></STRING> Consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come le linee telefoniche dirette,</STRING></STRING> che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un quadro giuridico perché tali organizzazioni possano svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tale quadro giuridico risulta necessario in quanto aumenta la certezza del diritto, massimizza le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difende i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o "sextortion" (ossia</STRING></STRING> la minaccia di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divulgare</STRING></STRING> materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri vantaggi)</STRING></STRING> ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti .</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sia nel mondo reale che in quello virtuale</STRING></STRING>. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Per "estorsione sessuale nei confronti di minori" si intende l'atto di minacciare di distribuire</STRING></STRING> materiale intimo che ritrae <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> vittima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minorenne</STRING></STRING> al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre forme di guadagno, dietro la minaccia di condividere tale materiale senza il consenso della persona ritratta</STRING></STRING> ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'intelligenza artificiale e</STRING></STRING> di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">urge contrastare in modo più efficace l'adescamento di minori ed effettuare valutazioni periodiche del quadro giuridico:</STRING></STRING> la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti, scambi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o incontri che hanno luogo nel mondo reale o virtuale, incluso</STRING></STRING> nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I sistemi di intelligenza artificiale vengono adoperati a fini di abuso sessuale di minori in diversi modi, ad esempio impiegando immagini di minori reali per creare materiale pedopornografico o inserendo le voci di minori reali in tale materiale. Ciò comporta la vittimizzazione di minori reali, tra i quali possono anche trovarsi sopravvissuti a precedenti abusi sessuali su minori. L'uso della tecnologia permette inoltre agli autori dei reati di dissimulare la propria identità e di commettere più efficacemente adescamento e abuso di minori online, ad esempio ricorrendo a tecniche di automatizzazione dell'adescamento. Nell'ottica di contrastare tali fenomeni, l'acquisizione o il possesso, la distribuzione, la diffusione o la trasmissione, la creazione o l'adattamento di tali strumenti progettati o adeguati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico dovrebbero essere considerati reato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei siano tutelati dall'azione penale in caso di atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei. </STRING></STRING>Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere in nessun modo interpretate come limitazioni alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a un abuso sessuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avvalersene</STRING></STRING> all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'età della vittima, i trattamenti volti a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona (le cosiddette "terapie di conversione") e il fatto che il reato sia stato perpetrato sulla base di uno o più dei motivi tutelati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere presi in considerazione in quanto circostanze aggravanti.</STRING></STRING> Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avvalersi di tali circostanze aggravanti</STRING></STRING> all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> medicinali</STRING></STRING> e alcool <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi sostanza capace di alterare il libero arbitrio</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le persone in stato di incapacità non possono fornire il proprio consenso informato e volontario, il che rende qualsiasi atto sessuale in tali circostanze intrinsecamente non consensuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A causa delle vulnerabilità specifiche e dei limiti di sviluppo dei minori, questi ultimi potrebbero non comprendere appieno di aver subito un abuso, soprattutto se l'abuso è stato commesso da un adulto in cui ripongono fiducia. È possibile che le persone sopravvissute a un abuso debbano raggiungere l'età adulta prima di sviluppare la maturità emotiva necessaria per riconoscere l'abuso per quello che è stato e comprenderne gli effetti a lungo termine. Il trauma può indurre le vittime a reprimere o bloccare per anni i ricordi come meccanismo di protezione.</STRING></STRING> A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aboliti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e attraverso le piattaforme di comunicazione maggiormente utilizzate dai più giovani</STRING></STRING>. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti i professionisti, siano essi membri del personale permanente o a contratto, e i volontari a stretto contatto con minori dovrebbero seguire una formazione obbligatoria che consenta loro di riconoscere gli abusi e le misure da adottare per garantire la sicurezza di un minore. Tale formazione dovrebbe essere incentrata su ciò che costituisce abuso sessuale su minori online e offline e aiutare a riconoscere gli indicatori di abuso, quali lesioni fisiche, disagio emotivo e cambiamenti comportamentali, e ad individuare le procedure di segnalazione disponibili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero garantire che i meccanismi di segnalazione nuovi ed esistenti, anche quelli che sfruttano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, siano facilmente accessibili, sicuri, adeguati ai minori, riservati e gratuiti. La segnalazione da parte di terzi dovrebbe essere offerta come opzione alle vittime al fine di facilitarne l'accesso alla giustizia, in particolare qualora temano ripercussioni nel caso denunciassero il reato di persona o incontrino altri ostacoli nel contattare direttamente le autorità competenti. Dovrebbero essere messi a disposizione risorse e personale adeguati per garantire un sostegno e un'assistenza appropriati e nelle strutture interagenzie specializzate dovrebbero essere integrati meccanismi di segnalazione al fine di combattere gli abusi sessuali sui minori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il turismo sessuale</STRING></STRING>. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e partecipano a reati descritti nella presente direttiva</STRING></STRING>. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo sfruttamento sessuale di minori all'estero</STRING></STRING>. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguire</STRING></STRING> il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">orientati alla vittima e istituiscano sistemi di protezione dei minori adeguati all'età e multidisciplinari per fornire un'assistenza e un sostegno giuridico efficaci alle vittime minorenni</STRING></STRING>, anche senza imporre loro di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuare</STRING></STRING> il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o i testimoni minorenni</STRING></STRING> partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe essere data priorità al diritto del minore di essere ascoltato e di partecipare in modo significativo, garantendo che le sue opinioni siano ascoltate e rispettate durante l'intero processo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È fondamentale che gli Stati membri istituiscano strutture multidisciplinari che consentano di integrare le competenze delle autorità di contrasto, delle agenzie per la protezione dei minori, degli operatori sanitari, degli educatori e degli specialisti della salute mentale. Tali strutture dovrebbero essere concepite far fronte alle complessità dello sfruttamento online e prevedere risposte rapide e coordinate per identificare, sottoporre a indagini e perseguire gli autori dei reati, salvaguardando al contempo il benessere delle vittime. Tali strutture, che dovrebbero basarsi sul modello Barnahus, dovrebbero essere sostenute da una formazione, da un'istruzione e da uno sviluppo professionale approfonditi del personale e dovrebbero facilitare la creazione di centri di sostegno fisici. Dovrebbero consentire alle vittime di ricevere cure e partecipare ai procedimenti penali nello stesso luogo senza il rischio di subire ulteriori traumi. Tali strutture rappresentano l'approccio più efficace per sostenere i minori vittime di abuso in virtù della loro natura olistica, incentrata sul minore e multidisciplinare. La promozione delle norme del modello Barnahus è fondamentale per garantire il benessere e i diritti delle vittime minorenni. Al fine di assicurare una migliore segnalazione dei reati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a diversificare i meccanismi a disposizione, tenendo in considerazione la varietà e l'evoluzione delle manifestazioni dei reati e i bisogni e le vulnerabilità specifiche del minore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ai sopravvissuti, a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per "sopravvissuto" si intende una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dal suo status giuridico e dal suo riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico.</STRING></STRING> Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di qualsiasi organizzazione responsabile di abusi e sfruttamento sessuale nei confronti di minori</STRING></STRING>. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il diritto delle vittime al risarcimento non dovrebbe essere soggetto a un termine di prescrizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P>Il Centro dell'UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui</STRING></STRING> minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(40)</NO.P>Il Centro dell'UE per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la protezione dei</STRING></STRING> minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La definizione di tali norme e l'istituzione del Centro dell'UE senza indebito ritardo sono di fondamentale importanza per razionalizzare e intensificare i molteplici sforzi volti a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori in tutta l'Unione.</STRING></STRING> Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché il Centro dell'UE è istituito dal regolamento [../../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori], tutte le disposizioni della presente direttiva che vi fanno riferimento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai volontari,</STRING></STRING> ai prestatori di assistenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, agli insegnanti, agli educatori, a coloro che operano nel settore della protezione dei minori, dei servizi sociali e dell'affidamento, ai formatori, agli allenatori, agli operatori del diritto, ai giudici dei tribunali per la famiglia, ai funzionari di polizia in prima linea, agli operatori sanitari, ai capi di comunità religiose</STRING></STRING> e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'educazione sessuale</STRING></STRING>. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i minori particolarmente vulnerabili, tra cui i minori con disabilità mentali, intellettuali, sensoriali o fisiche, i minori in contesti migratori, accompagnati o meno, o i minori che non si conformano alle norme convenzionali relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere o alle caratteristiche sessuali</STRING></STRING>. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I minori dovrebbero poter ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter attraverso tali canali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(43 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano effettivamente indirizzati ai servizi di sostegno pertinenti affinché ricevano assistenza e protezione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 45</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(45)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e volontarie</STRING></STRING> che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 52</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(52)</NO.P>Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in</STRING></STRING> ECRIS, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(52)</NO.P>Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (</STRING></STRING>ECRIS<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.</P></OLD><NEW><P>La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche qualora tali reati siano commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione</STRING></STRING>. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"consenso": qualsiasi indicazione di accordo rispetto a un'attività sessuale data volontariamente e chiaramente, in modo informato e inequivocabile, da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale, come risultato della sua libera volontà, valutata nel contesto delle circostanze esistenti; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>il materiale che ritrae <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visivamente</STRING></STRING> un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>il materiale che ritrae un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la rappresentazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli organi sessuali</STRING></STRING> di un minore per scopi prevalentemente sessuali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi</STRING></STRING> rappresentazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con qualsiasi mezzo,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle parti intime</STRING></STRING> di un minore per scopi prevalentemente sessuali;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>il materiale che ritrae <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visivamente</STRING></STRING> una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli organi sessuali</STRING></STRING> di una persona che sembra un minore;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>il materiale che ritrae una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle parti intime</STRING></STRING> di una persona che sembra un minore;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli organi sessuali</STRING></STRING> di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le</STRING></STRING> immagini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pseudo-fotografie</STRING></STRING>, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle parti intime</STRING></STRING> di un minore, per scopi prevalentemente sessuali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a prescindere dal metodo di creazione o manipolazione utilizzato, anche mediante l'impiego dell'intelligenza artificiale, di tecnologie deepfake o di ambienti di realtà aumentata, estesa o virtuale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter, comprese le istruzioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>"sfruttamento di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>"sfruttamento sessuale di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">guadagni, profitti, benefici,</STRING></STRING> vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i guadagni, i profitti, i benefici</STRING></STRING> o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>"spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>"spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una o più persone</STRING></STRING>, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>un minore in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atti o</STRING></STRING> atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organi sessuali</STRING></STRING> di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parti intime</STRING></STRING> di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>"coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> maturità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>"coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> maturità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Reati di abuso sessuale</P></OLD><NEW><P>Reati di abuso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sui minori</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intenzionali </STRING></STRING>di cui ai paragrafi da 2 a 8.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente</STRING></STRING> ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'esposizione del minore a contenuti pornografici</STRING></STRING>, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La diffusione di contenuti pornografici online senza predisporre strumenti solidi ed efficaci di verifica dell'età per impedire efficacemente ai minori di accedere a contenuti pornografici online è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente</STRING></STRING> ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto</STRING></STRING> anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o su di sé </STRING></STRING>è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dieci</STRING></STRING> anni.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le tipologia di condotte di cui al primo comma sono punite con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e se non acconsente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei </STRING></STRING>anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dodici </STRING></STRING>anni; oppure</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei </STRING></STRING>anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>; oppure</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intellettuale, sensoriale</STRING></STRING> o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dodici </STRING></STRING>anni; oppure</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>fa uso di coercizione, forza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o minacce</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>fa uso di coercizione, forza, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">violenza fisica o psicologica, ricatti o altre minacce</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è punito</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quattordici anni;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è punito</STRING></STRING> con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una pena detentiva massima di almeno dodici anni, </STRING></STRING>se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sette anni, se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> con se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stesso è punito</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quattordici anni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 7 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Sono punite con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dodici</STRING></STRING> anni le condotte intenzionali seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Sono punite con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sedici</STRING></STRING> anni le condotte intenzionali seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta</STRING></STRING> di cui al paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è punita</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dieci</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le tipologie di condotte</STRING></STRING> di cui al paragrafo 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono punite</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sedici</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del paragrafo</STRING></STRING> 8, gli Stati membri provvedono affinché:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei paragrafi 2, 3, 4 e</STRING></STRING> 8, gli Stati membri provvedono affinché:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minore esprima volontariamente il suo </STRING></STRING>consenso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e</STRING></STRING> del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contesto,</STRING></STRING> o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il consenso del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minore</STRING></STRING> o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di sonno,</STRING></STRING> di ebbrezza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di sorpresa</STRING></STRING>, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> del suo comportamento sessuale passato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> del suo comportamento sessuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presente o </STRING></STRING>passato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Reati di sfruttamento sessuale</P></OLD><NEW><P>Reati di sfruttamento sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei minori</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>di abusi sessuali su minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nove</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Chiunque induce un minore a partecipare allo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dodici</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dieci</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattordici</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se il minore ha raggiunto tale età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dodici</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché condivida materiale che ne mostra le parti intime senza il consenso del minore al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o qualsiasi altro guadagno è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato</STRING></STRING> è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'acquisto o il possesso di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico sono puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>La produzione di materiale pedopornografico è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punita</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>La produzione di materiale pedopornografico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punito</STRING></STRING> con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto</STRING></STRING> anni.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La creazione o l'adattamento di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 7 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.</P></OLD><NEW><P>Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> 3 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la trasmissione di cui al paragrafo </STRING></STRING>4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> come una linea telefonica di emergenza</STRING></STRING> stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tra tali condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può figurare</STRING></STRING> l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.</P></OLD><NEW><P>Tra tali condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figura</STRING></STRING> l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agisce</STRING></STRING> nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentano tutte</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attività seguenti o alcune</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esse</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono un quadro giuridico per le organizzazioni</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agiscono</STRING></STRING> nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e assicurano che</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzazioni ricevute da tali organizzazioni dalle autorità competenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno Stato membro consentano tutte le attività seguenti</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a.</NO.P>ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b.</NO.P>riferire prontamente il contenuto illegale segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c.</NO.P>collaborare con organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che sono autorizzate a ricevere segnalazioni di presunto materiale pedopornografico conformemente alla lettera a) nello Stato membro o nel paese terzo in cui il materiale è ospitato;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d.</NO.P>ispezionare il materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – punto 8 – lettera d bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cooperare direttamente con i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nello Stato membro in cui sono stabilite le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, nell'ambito di meccanismi di notifica e azione, compresa la rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi e nelle notifiche di sospetti di reati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'autorizzazione dell'autorità nazionale di contrasto competente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>proporre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>proporre,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> anche</STRING></STRING> a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'articolo 4</STRING></STRING> e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che potrebbero essere</STRING></STRING> finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – punto 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei mesi</STRING></STRING> il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING> il tentativo,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> anche</STRING></STRING> per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – punto 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING> se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.</P></OLD><NEW><P>la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni</STRING></STRING> se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – punto 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di minori a fini</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prostituzione</STRING></STRING> sia punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei mesi</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche </STRING></STRING>a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sessuale</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minori</STRING></STRING> sia punito con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre anni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – punto 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING> se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.</P></OLD><NEW><P>la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei anni</STRING></STRING> se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Adescamento a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fini di abuso</STRING></STRING> sessuale</P></OLD><NEW><P>Adescamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volto </STRING></STRING>a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">commettere abusi sessuali o sfruttamento</STRING></STRING> sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso lo streaming in diretta </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la diretta streaming, </STRING></STRING>sia punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dieci anni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 8 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Viaggi a fini di abuso e sfruttamento sessuale di minori</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tali Stati membri al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 8 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Altri reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori comprendano i seguenti atti intenzionali: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis; b) l'estorsione con lo scopo di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8; e c) la redazione o l'utilizzo di documenti amministrativi falsi al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 .</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING> .</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rientra nella discrezionalità degli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decidere se l'</STRING></STRING>articolo 3, paragrafi 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applichi agli</STRING></STRING> atti sessuali consensuali tra coetanei, purché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali atti non comportino abusi</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli </STRING></STRING>Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> provvedono affinché, nel contesto dell'</STRING></STRING>articolo 3, paragrafi 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 7</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia prevista la non configurazione come reato per gli</STRING></STRING> atti sessuali consensuali tra coetanei, purché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rientra nella discrezionalità degli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decidere se l'</STRING></STRING>articolo 4, paragrafo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applichi agli</STRING></STRING> spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché, nel contesto dell'</STRING></STRING>articolo 4, paragrafo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia prevista la non configurazione come reato per gli</STRING></STRING> spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rientra nella discrezionalità degli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decidere se l'</STRING></STRING>articolo 5, paragrafi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, 3, 4 e 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applichi alla</STRING></STRING> produzione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>acquisto o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> possesso di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>accesso a, materiale in cui sono coinvolti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>esclusivamente:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché, nel contesto dell'</STRING></STRING>articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia prevista la non configurazione come reato per la</STRING></STRING> produzione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>acquisto o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> possesso di, o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>dei minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>coinvolti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'atto </STRING></STRING>non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">implichi alcun</STRING></STRING> abuso.</P></OLD><NEW><P>nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vi sia un</STRING></STRING> abuso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di fiducia o dipendenza tra coetanei</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rientra nella discrezionalità degli </STRING></STRING>Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decidere se l'</STRING></STRING>articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 6 si applichi a</STRING></STRING> proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli </STRING></STRING>Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> provvedono affinché, nel contesto dell'</STRING></STRING>articolo 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sia prevista la non configurazione come reato per</STRING></STRING> proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra coetanei</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sua </STRING></STRING>volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.</P></OLD><NEW><P>Ai fini dei paragrafi da 1 a 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo</STRING></STRING>, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiaramente e in modo informato e inequivocabile, </STRING></STRING>quale libera manifestazione della volontà <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del minore</STRING></STRING>, valutata tenendo conto della situazione e del contesto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quali definiti all'articolo 2, punto 2 bis.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza, il sonno, lo stato di ebbrezza o di sorpresa, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 5 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> del suo comportamento passato.</P></OLD><NEW><P>L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> del suo comportamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sessuale </STRING></STRING>passato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> degli stessi video.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>La condivisione consensuale di immagini o video intimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di materiale analogo </STRING></STRING>non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> degli stessi video<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di materiale analogo, anche in versione manipolata o alterata</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualsiasi successiva condivisione o diffusione da parte del destinatario originario o di qualsiasi altra parte richiede il consenso esplicito e informato della persona rappresentata.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di giovane età,</STRING></STRING> con una disabilità psichica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intellettuale, sensoriale</STRING></STRING> o fisica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in uno stato di privazione o limitazione della libertà</STRING></STRING> o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – lettera h bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autore del reato ha finto di essere un minore o un coetaneo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – lettera j bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e attività di volontariato organizzate </STRING></STRING>che comportano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o agevolano</STRING></STRING> contatti diretti e regolari con minori.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o stipulano contratti con </STRING></STRING>personale,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> consulenti e volontari, </STRING></STRING>siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle autorità alla parte richiedente </STRING></STRING>sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sanzioni applicabili alle persone giuridiche</P></OLD><NEW><P>Sanzioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pecuniarie</STRING></STRING> applicabili alle persone giuridiche</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pecuniarie</STRING></STRING> effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pecuniarie</STRING></STRING> quali:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – punto 1 – lettera f bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o</STRING></STRING> nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o a un importo pari a 8 000 000 EUR, se superiore</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o</STRING></STRING> nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o a un importo pari a 40 000 000 EUR, se superiore</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – punto 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Indagini e azione penale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e termini di prescrizione</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Indagini e azione penale</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura, il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot"), l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie in conformità del diritto nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>competenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed efficaci strumenti investigativi</STRING></STRING> sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e </STRING></STRING>competenze sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 16 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Termini di prescrizione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che non si applichi alcun termine di prescrizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti, fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING> e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…<STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING> [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING> Regolamento (UE)</P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> siano </STRING></STRING>tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti </STRING></STRING>i professionisti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i volontari </STRING></STRING>che lavorano a stretto contatto con i minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche</STRING></STRING> nei settori della protezione, dell'istruzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dello sport</STRING></STRING> e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia in prima linea, siano informati e formati a riconoscere gli abusi sessuali sui minori.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I professionisti e i volontari di cui al primo comma sono </STRING></STRING>tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che lavorano nei settori sanitari</STRING></STRING> nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attivi</STRING></STRING> nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gratuito, protetto, </STRING></STRING>facile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, riservato</STRING></STRING> e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la possibilità di segnalazione da parte di terzi, anche avvalendosi del meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle procedure di segnalazione e ai servizi di assistenza</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per contrastare gli abusi sessuali sui minori, anche laddove tali abusi siano agevolati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, compreso, tra l'altro, il numero "116 000";</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la nomina di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico a ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di segnalazione di cui al secondo comma siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori e dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali strutture non pregiudicano i sistemi esistenti negli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno fino al completamento della prima valutazione individuale</STRING></STRING> delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specifiche esigenze</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché utilizzarli ai fini dell'esecuzione</STRING></STRING> delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedure</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tutte le autorità nazionali competenti sono informate di conseguenza al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – punto 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano, se del caso, una cooperazione efficiente con Eurojust ed Europol per quanto riguarda i procedimenti e le indagini penali relativi a reati di abuso sessuale su minori e il trasferimento di tali procedimenti, in particolare nei casi che coinvolgono più Stati membri. Tale cooperazione facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni, le indagini congiunte e l'assistenza nell'azione penale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevono</STRING></STRING> assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché</STRING></STRING> le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevano</STRING></STRING> assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale l'erogazione di servizi sanitari facilmente accessibili, gratuiti e completi, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurano che le</STRING></STRING> vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano accesso a servizi</STRING></STRING> di assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mirati e integrati per i minori</STRING></STRING> conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettono a disposizione delle</STRING></STRING> vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">centri </STRING></STRING>di assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un sostegno efficace alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e per assicurare la gestione clinica della violenza sessuale, compresa l'assistenza nella custodia e nella documentazione delle prove,</STRING></STRING> conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali centri forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza post-traumatici specializzati per le vittime minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali, che possono essere forniti in tali centri o tramite rinvio verso centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Tutti i servizi di cui al presente articolo sono forniti con modalità consone ai minori. Gli Stati membri possono provvedere affinché tali centri siano collegati ai centri istituiti a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.</STRING></STRING> Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'interesse superiore del minore</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Alla vittima sono erogate cure mediche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché </STRING></STRING>alla vittima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alla sua famiglia siano</STRING></STRING> erogate cure mediche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso l'accesso a servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING> un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, legale,</STRING></STRING> educativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e amministrativo accessibili, a misura di minore, completi, specializzati,</STRING></STRING> coordinati e consoni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle esigenze e </STRING></STRING>all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, prestando particolare attenzione al recupero a lungo termine della vittima</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale sostegno è disponibile in un unico luogo, sulla base del modello "Barnahus".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili a titolo gratuito e sono accessibili ogni giorno della settimana, fatti salvi i servizi forniti nel quadro del sistema sanitario nazionale. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 su tutto il loro territorio. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia </STRING></STRING>necessario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> prevedere</STRING></STRING> una sistemazione temporanea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Qualora necessario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli Stati membri assicurano che al minore sia fornita</STRING></STRING> una sistemazione temporanea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tenendo conto del suo interesse superiore,</STRING></STRING> in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28</STRING></STRING> della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri fanno sì che </STRING></STRING>le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano</STRING></STRING> accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">26</STRING></STRING> della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> COM(2022) 105 dell'8.3.2022.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> COM(2022) 105 dell'8.3.2022.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] .</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – punto 9 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente </STRING></STRING>le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri nei modi seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> saranno sostenute proattivamente dal Centro dell'UE, una volta istituito,</STRING></STRING> nei modi seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tutela <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle vittime minorenni</STRING></STRING> nelle indagini e nei procedimenti penali</P></OLD><NEW><P>Tutela <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei minori</STRING></STRING> nelle indagini e nei procedimenti penali</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti ricevono una formazione in materia di giustizia a misura di minore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>l'audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>l'audizione della vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, di un testimone minorenne </STRING></STRING>abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>l'audizione della vittima minorenne si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>l'audizione della vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, di un testimone minorenne</STRING></STRING> si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>la vittima minorenne sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltata</STRING></STRING> da o mediante operatori formati a tale scopo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>la vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, un testimone minorenne </STRING></STRING>sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltato</STRING></STRING> da o mediante operatori formati a tale scopo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltata</STRING></STRING> sempre dalle stesse persone;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>ove possibile e opportuno, la vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, un testimone minorenne </STRING></STRING>sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltato</STRING></STRING> sempre dalle stesse persone;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 3 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>la vittima minorenne sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accompagnata</STRING></STRING> dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;</P></OLD><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>la vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, un testimone minorenne </STRING></STRING>sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accompagnato</STRING></STRING> dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opportuno</STRING></STRING>, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabile</STRING></STRING>, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la vittima minorenne sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltata</STRING></STRING> in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, un testimone minorenne </STRING></STRING>sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ascoltato</STRING></STRING> in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, laddove applicabile, di un testimone minorenne </STRING></STRING>e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di un testimone minorenne</STRING></STRING> e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'età e della maturità</STRING></STRING> del minore nell'ambito di tali procedimenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle vulnerabilità</STRING></STRING> del minore nell'ambito di tali procedimenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese quelle relative all'età, alla maturità e al benessere psicofisico del minore.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli indagati, accusati o condannati per un reato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Gli Stati membri garantiscono che non si applichi alcun termine di prescrizione al diritto della vittima al risarcimento</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I periodi di cui al primo comma sono i seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri istituiscono autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri istituiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o designano </STRING></STRING>autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.</P></OLD><NEW><P>In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono sostenuti dal Centro dell'UE, una volta istituito.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese quelle che gestiscono linee telefoniche dirette e linee di assistenza telefonica, </STRING></STRING>i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra Stati membri, </STRING></STRING>con il Centro dell'UE e la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e altri organismi e agenzie dell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 25 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione internazionale</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust e il Centro dell'UE, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti di paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 26</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8; e</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo facile e anonimo </STRING></STRING>ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché a canali accessibili, facili da usare, sicuri e prontamente disponibili, come linee di assistenza telefonica e chat online, gestiti da personale adeguatamente formato</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano disponibili risorse e gruppi di sostegno per le persone che temono che un loro familiare possa commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e affinché tali programmi dispongano costantemente di risorse adeguate</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sviluppano una strategia di comunicazione e piani d'azione nazionali e promuovono il dialogo e la cooperazione con organizzazioni della società civile, linee telefoniche dirette, linee di assistenza telefonica, autorità pubbliche e pertinenti servizi della società dell'informazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di cui al paragrafo 1 mirano inoltre a diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è un reato e a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tali misure sono adattate alle capacità in evoluzione delle persone cui sono destinate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche sull'alfabetizzazione digitale, sull'educazione sessuale adeguata all'età incentrata sul concetto di consenso, su pratiche sicure online e offline, nonché sull'uso corretto di internet e delle nuove tecnologie, </STRING></STRING>ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promuovono la</STRING></STRING> formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> professionisti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> giudici e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insegnanti</STRING></STRING> e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurano che venga promossa o offerta una</STRING></STRING> formazione regolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e specializzata</STRING></STRING>, anche in materia di giustizia a misura di minore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i</STRING></STRING> professionisti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> giudici e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il personale docente nelle strutture per l'infanzia, i professionisti della sanità, </STRING></STRING>gli educatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i volontari</STRING></STRING> e gli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allenatori</STRING></STRING>, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di rilevare i primi segni di abuso o potenziale abuso o sfruttamento sessuale,</STRING></STRING> di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzare</STRING></STRING> la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurare</STRING></STRING> la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strutture di affidamento, centri di assistenza diurna, </STRING></STRING>circoli sportivi e comunità religiose<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dotando bambini e adulti, compresi genitori ed educatori, di competenze adeguate per rilevare potenziali comportamenti malevoli</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure comprendono:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavora in tali strutture</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i consulenti e i volontari</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavorano a stretto contatto con i minori, anche sulle modalità per prevenire e individuare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e fornire una risposta che sia adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere e tenga conto dei traumi subiti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">politiche obbligatorie di protezione dei minori, </STRING></STRING>apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>la creazione di spazi sicuri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e accessibili</STRING></STRING>, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la creazione di linee di assistenza telefonica, chat online o altri canali prontamente disponibili gestiti da personale adeguatamente formato, dove i minori possano ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 4 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.</P></OLD><NEW><P>Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intellettive, sensoriali</STRING></STRING> o fisiche.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 5 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una volta istituito, il </STRING></STRING>Centro dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri</STRING></STRING> come segue:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri sono sostenuti proattivamente dal </STRING></STRING>Centro dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, una volta istituito,</STRING></STRING> come segue:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>agevolando lo scambio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>agevolando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la generazione e </STRING></STRING>lo scambio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di conoscenze, orientamenti per i professionisti in prima linea,</STRING></STRING> migliori pratiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e competenze </STRING></STRING>tra Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, istituzioni, organi e organismi dell'Unione</STRING></STRING> e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 5 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenendo lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione, programmi educativi e di intervento, strumenti e materiali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – punto 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono che le azioni elencate al paragrafo 5 siano basate su dati concreti e tengano conto dell'evoluzione delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – punto 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acconsentano a</STRING></STRING> partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accettino di</STRING></STRING> partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immediatamente </STRING></STRING>l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono un sistema per la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccolta, l'elaborazione</STRING></STRING>, la produzione e la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diffusione</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">statistiche pubbliche sui</STRING></STRING> reati di cui agli articoli da 3 a 9.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono un sistema per la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrazione</STRING></STRING>, la produzione e la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornitura</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i</STRING></STRING> reati di cui agli articoli da 3 a 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – punto 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">genere, </STRING></STRING>età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>numero annuo di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>numero annuo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reati denunciati e </STRING></STRING>di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>