<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0129</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0100/2025 - Relatrice: Ana Catarina Mendes)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2025 sulla relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione (2024/2078(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2024, dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2024)0800), e il relativo allegato, recante le raccomandazioni per gli Stati membri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2024 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2024)0690) e i documenti di lavoro che la accompagnano (pacchetto sull'allargamento),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento recante disposizioni comuni),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRDP), la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, le raccomandazioni formulate nel quadro del forum delle Nazioni Unite sulle questioni relative alle minoranze, le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i Diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2024 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2025-2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 riguardante la decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), pubblicata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia<FOOTNOTE><FIELD> GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale<FOOTNOTE><FIELD> GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità<FOOTNOTE><FIELD> GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi<FOOTNOTE><FIELD> GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)<FOOTNOTE><FIELD> GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU C 125 del 5.4.2023, pag. 80.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 125 del 5.4.2023, pag. 463.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia<FOOTNOTE><FIELD> GU C 149 del 28.4.2023, pag. 15.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia<FOOTNOTE><FIELD> GU C 149 del 28.4.2023, pag. 22.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 161 del 5.5.2023, pag. 10.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese<FOOTNOTE><FIELD> GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 74.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 341 del 27.9.2023, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 aprile 2023 sulle relazioni istituzionali tra l'UE e il Consiglio d'Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/442, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/442/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2024 sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6743, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6743/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 29 febbraio 2024 sull'approfondimento dell'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6746, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6746/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 1º giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (PEGA) e la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2023 sulla legge elettorale, la commissione d'inchiesta e lo Stato di diritto in Polonia<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/3995, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3995/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/2656, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2656/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2023, dal titolo "Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia" (JOIN(2023)0051),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2022 e 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5739, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5739/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 dal titolo "Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5733, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5733/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 aprile 2024 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e sulle relative implicazioni di bilancio<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2024)0367.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la conclusione della procedura di cui all'articolo 7 TUE relativa alla Polonia, annunciata dalla Commissione il 29 maggio 2024, a seguito delle misure adottate dalla Polonia per ripristinare il rispetto delle norme dell'UE in materia di Stato di diritto;</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la risoluzione 2262 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 24 gennaio 2019, sulla promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la cooperazione tra l'UE e l'OSCE in materia di democratizzazione, rafforzamento delle istituzioni e diritti umani, nonché la relazione annuale dell'OSCE sui reati generati dall'odio, nella quale gli Stati partecipanti si sono impegnati ad adottare una normativa che preveda sanzioni che tengano conto della gravità dei reati generati dall'odio, ad adoperarsi per affrontare la scarsa segnalazione e a introdurre o sviluppare ulteriormente attività di creazione delle capacità per le autorità di contrasto, i pubblici ministeri e i funzionari giudiziari volte a prevenire, indagare e perseguire i reati generati dall'odio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni speciali della Corte dei conti europea del 17 dicembre 2024, dal titolo "Dare esecuzione al diritto dell'UE" (28/2024), del 22 febbraio 2024, dal titolo "Lo Stato di diritto nell'UE" (03/2024), e del 10 gennaio 2022, dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali" (01/2022), e la sua revisione del 28 febbraio 2024, dal titolo "La relazione della Commissione sullo Stato di diritto" (02/2024), nonché le rispettive raccomandazioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, presentati al Parlamento il 18 luglio 2024 da Ursula von der Leyen, candidata alla carica di Presidente della Commissione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le indagini Eurobarometro 2024 sulla corruzione, da cui risulta che la corruzione continua a essere una grave fonte di preoccupazione per cittadini e imprese nell'Unione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni di feedback, le relazioni di missione, le interrogazioni scritte e le risposte del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG)<FOOTNOTE><FIELD> Per tutte le attività di monitoraggio del DRFMG, consultare la pagina https://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per gli affari esteri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione giuridica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0100/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione si fonda sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri dell'UE, sono enunciati nella Carta e nei trattati internazionali sui diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che la loro compromissione rappresenta una minaccia sistemica per i diritti e le libertà delle persone che vivono nell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, come sancito dall'articolo 49 TUE, secondo cui ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'Unione europea, quest'ultima è composta da Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e si impegnano a promuoverli; che il diritto dell'UE poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori; che questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua<FOOTNOTE><FIELD> Parere della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014, 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punto 168.</FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on">,</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019, <STRING ITALIC="on">Commissione europea contro Repubblica di Polonia</STRING>, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punto 42.</FIELD></FOOTNOTE>; che gli Stati membri sono tenuti a garantire che sia impedito qualunque regresso nella protezione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che le organizzazioni della società civile, la comunità giuridica, le associazioni, i media indipendenti e i movimenti di base rimangono un pilastro dello Stato di diritto grazie alla promozione della trasparenza, della responsabilità e della partecipazione dei cittadini ai processi democratici; che tali attori sono stati determinanti nel salvaguardare l'indipendenza giudiziaria, la libertà di espressione e altri valori costituzionali, operando spesso sotto crescenti vincoli politici e giuridici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, e impone agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione; che gli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il 74 % dei partecipanti a una recente indagine Eurobarometro ritiene che l'UE svolga un ruolo importante nel difendere lo Stato di diritto e l'89 % considera importante che tutti gli Stati membri rispettino i valori fondamentali dell'UE; che, nell'attuale contesto economico e politico globale, è fondamentale rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto e la resilienza delle democrazie a livello dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'adesione all'UE deve sempre essere una procedura meritocratica con cui valutare se il richiedente soddisfa i criteri di Copenaghen, in particolare quelli volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, al fine di garantire che l'allargamento dell'UE rafforzi, anziché indebolire, l'UE e il suo mercato unico; che il ruolo fondamentale dello strumento di assistenza preadesione quale strumento dell'UE è quello di sostenere lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani nei paesi candidati e potenziali candidati, compreso il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle organizzazioni della società civile, nonché i progressi in materia di buon governo e lotta alla corruzione, la promozione e la tutela della non discriminazione e della parità di genere e il potenziamento delle capacità di prevenzione e risoluzione dei conflitti;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indipendenza del sistema giudiziario</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che una giustizia equa e accessibile è un principio fondamentale dello Stato di diritto che richiede un sistema giudiziario indipendente; ribadisce che l'accesso alla giustizia è essenziale affinché i cittadini possano esercitare i loro diritti, contrastare le discriminazioni e chiamare i responsabili delle politiche a rispondere delle proprie decisioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ricorda che sistemi giuridici nazionali solidi sono indispensabili negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati, dal momento che la Commissione si affida alle autorità giudiziarie nazionali per far rispettare il diritto dell'UE, e che tali sistemi sono fondamentali per la cooperazione giudiziaria in tutta l'UE e per promuovere la fiducia reciproca; osserva con preoccupazione che talvolta la solidità di alcuni sistemi giudiziari sulla carta non corrisponde alla realtà;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea che è necessario che i giudici siano imparziali; ricorda che le nomine e le promozioni dei giudici devono essere determinate unicamente dalle loro qualifiche e non devono essere influenzate da considerazioni politiche o personali, dal momento che i giudici sono essenziali per la salvaguardia dell'indipendenza del sistema giudiziario; ricorda che i criteri per nomine e incarichi a posizioni giudiziarie di alto livello devono essere pienamente trasparenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea l'importante ruolo dei consigli di giustizia nazionali nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura; ritiene necessario valutare le riforme che sono in fase di adozione in diversi Stati membri e invita ad adeguare la composizione e il funzionamento di tali organi alle norme stabilite dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa e che sono state avallate dalla CGUE; chiede alla Commissione di dedicare, nelle future relazioni sullo Stato di diritto, un'attenzione particolare ai ruoli, alle strutture e al funzionamento dei consigli giudiziari nazionali degli Stati membri nell'ambito della valutazione dell'indipendenza della magistratura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che le procure sono fondamentali per permettere agli Stati membri di contrastare la criminalità e la corruzione; deplora qualsiasi interferenza governativa o politica nelle indagini sulla corruzione e ricorda che nessuno è al di sopra della legge; condanna l'uso improprio del sistema giudiziario a fini politici, compresa la persecuzione degli oppositori politici e l'ingerenza nelle indagini sulla corruzione; sottolinea che sia i procedimenti giudiziari per motivi politici che le leggi di amnistia e le procedure di grazia guidate da interessi politici compromettono la fiducia dei cittadini nei principi costituzionali e nelle norme dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia e l'indipendenza della procura, prevenendo in tal modo qualsiasi interferenza politica nel suo lavoro, soprattutto da parte del governo; evidenzia che processi di nomina trasparenti dei pubblici ministeri sono un fattore determinante per mantenere la fiducia dei cittadini nella giustizia penale; manifesta preoccupazione per i ripetuti attacchi contro i giudici e i pubblici ministeri che svolgono indagini politiche di alto profilo in connessione a casi di corruzione e abuso di potere ai danni di oppositori politici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>chiede che le procedure disciplinari a carico dei giudici e dei pubblici ministeri siano gestite da organismi indipendenti liberi da influenze politiche e, ove necessario, che il sistema delle procedure disciplinari sia riformato per evitare che le autorità politiche utilizzino tali procedure per controllare la magistratura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione a esercitare un controllo costante, assicurando che i giudici e i pubblici ministeri rimangano indipendenti dalle autorità incaricate di nominarli o rinominarli; invita la Commissione a monitorare in maniera propositiva i rischi di arretramento dello Stato di diritto nei settori dell'indipendenza della magistratura e dell'accesso alla giustizia e a fronteggiarli rapidamente, in linea con il principio di non regressione come chiarito dalla recente giurisprudenza della CGUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che la Commissione ha riscontrato problemi strutturali legati al miglioramento dell'efficienza, dell'accessibilità e della qualità del sistema giudiziario di alcuni Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> COM(2024)0800, allegato con raccomandazioni, pagg. 1, 9, 11, 19 e 24.</FIELD></FOOTNOTE> e di quello dei paesi candidati e potenziali candidati; osserva che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, diversi Stati membri hanno stanziato risorse aggiuntive per rafforzare la resilienza dei sistemi giudiziari al fine di garantire la tempestiva risoluzione delle cause e ridurre gli arretrati, mentre in altri Stati membri i livelli retributivi continuano a essere problematici, risultando spesso in carenze di personale e posti vacanti; osserva che la carenza di finanziamenti e di personale può compromettere l'accessibilità e l'efficacia dei sistemi giudiziari, erodendo così la fiducia nello Stato di diritto; sottolinea che una remunerazione adeguata è essenziale per attrarre e trattenere personale giudiziario qualificato; è fermamente convinto che la formazione è un elemento fondamentale che garantisce l'indipendenza dei giudici, ma anche la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario; afferma che condurre i procedimenti giudiziari in tempi ragionevoli è un elemento importante dello Stato di diritto e dell'equità procedurale; osserva, in tale contesto, che il quadro di valutazione della giustizia indica notevoli discrepanze nello spazio giuridico dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a garantire opportunità di formazione per i giudici; è fermamente convinto che la formazione deve essere multidisciplinare, con particolare attenzione alla parità di genere; ribadisce che risorse adeguate, tra cui finanziamenti, infrastrutture e personale qualificato, sono fondamentali per l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi giudiziari; riconosce il ruolo del personale giudiziario, compresi i notai, in numerosi Stati membri; invita tutti gli Stati membri a dare seguito ai casi di corruzione entro un termine ragionevole, in modo da non alimentare un sentimento di impunità tra i cittadini; invita gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per semplificare le procedure e i processi, migliorare l'efficienza e l'accessibilità, risparmiare tempo e ridurre i costi di archiviazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea l'importanza di sistemi giudiziari indipendenti e dell'accesso al gratuito patrocinio per garantire la parità di accesso alla giustizia; ribadisce che risorse adeguate, tra cui infrastrutture e personale, sono fondamentali per migliorare i sistemi giudiziari; raccomanda agli Stati membri di adottare misure concrete per migliorare l'accesso alla giustizia per i gruppi emarginati e vulnerabili, come sistemi di gratuito patrocinio rafforzati e adeguatamente finanziati e misure per affrontare il problema delle barriere linguistiche e del divario digitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>ricorda che la relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione indica che in Ungheria persistono gravi preoccupazioni in merito all'indipendenza della magistratura, permane l'influenza politica sulla procura, con il rischio di indebite interferenze nelle singole cause, continuano le pressioni cui è soggetta la libertà di espressione dei giudici e proseguono le campagne diffamatorie contro i giudici nei media;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>accoglie con favore il ruolo centrale della CGUE nel salvaguardare lo Stato di diritto in tutta l'UE; è favorevole a iniziative supplementari volte a potenziare le risorse e le capacità della CGUE per affrontare efficacemente le ulteriori sfide allo Stato di diritto; ribadisce che, conformemente all'articolo 19 TUE e all'articolo 267 TFUE, agli organi giurisdizionali nazionali non può essere impedito di avvalersi della facoltà di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla CGUE; invita la Commissione a effettuare un controllo sistematico nell'ambito della sua relazione annuale sullo Stato di diritto e ad avviare procedure di infrazione nei casi in cui i giudici nazionali incontrino impedimenti od ostacoli in tal senso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>si rammarica della tendenza di alcuni Stati membri a ritardare, non attuare o attuare in maniera selettiva le sentenze della CGUE e della CEDU, e chiede che vengano attuate in maniera tempestiva ed efficace; sottolinea che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono integrare e attuare sistematicamente la più recente giurisprudenza della CGUE per difendere lo Stato di diritto e garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'UE; chiede il rapido adeguamento della legislazione e dei sistemi istituzionali nazionali per rispettare le sentenze dei tribunali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ribadisce il forte sostegno alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale quali istituzioni giurisdizionali essenziali, indipendenti e imparziali in un momento particolarmente difficile per la giustizia internazionale; ricorda la necessità di dare piena attuazione alle ordinanze della Corte internazionale di giustizia, che sono giuridicamente vincolanti; invita l'Unione, i suoi Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a continuare a sostenere la Corte penale internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>esorta la Commissione, quale custode dei trattati, ad assumersi la propria responsabilità in merito all'applicazione dei valori fondanti dell'Unione, compresi quelli sanciti dall'articolo 2 TUE e dal diritto primario dell'UE, e a non affidarsi soltanto alle iniziative di privati cittadini che propongono azioni legali per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione; sottolinea che la mancata attuazione delle sentenze nazionali e internazionali costituisce una violazione dello Stato di diritto, rischia di privare le persone della possibilità di un ricorso giudiziario e può creare nell'opinione pubblica la percezione che le sentenze possono essere ignorate, il che mina la fiducia generale nella possibilità di ottenere sentenze eque; sottolinea il ruolo fondamentale della CGUE e della CEDU nell'assicurare il rispetto della legge e garantire l'uniformità nell'applicazione del diritto; propone di stabilire scadenze chiare per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali e un piano di monitoraggio dettagliato per l'esecuzione delle sentenze pendenti; esorta la Commissione ad avviare, se necessario, procedure di infrazione, unitamente a proposte di misure provvisorie; invita gli Stati membri ad attuare tempestivamente le sentenze pendenti della CGUE e della CEDU e suggerisce di istituire un'unità preposta al monitoraggio dell'attuazione delle sentenze della CGUE e della CEDU relative alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali nei paesi dell'UE, nonché a integrare pienamente i risultati di tale unità di monitoraggio nella relazione annuale sullo Stato di diritto; raccomanda alla Commissione, in particolare, di intervenire riguardo alla mancata esecuzione delle sentenze della CGUE a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE e di applicare il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei casi di inosservanza delle sentenze della CGUE e della CEDU qualora l'infrazione identificata incida o rischi di incidere in maniera grave sugli interessi finanziari o di bilancio dell'UE; sottolinea che l'inosservanza sistematica del diritto dell'UE deve comportare sanzioni finanziarie concrete per garantire un'autentica deterrenza; invita la Commissione a valutare se i ritardi o l'inosservanza di tali sentenze giustifichino ricorsi per carenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE; invita la Commissione ad analizzare sistematicamente i dati sull'inosservanza dei pareri specifici per paese degli organi delle Nazioni Unite preposti al monitoraggio dei trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>accoglie con favore la revisione della direttiva sui diritti delle vittime<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).</FIELD></FOOTNOTE> al fine di colmare le lacune giuridiche, garantendo che le vittime possano accedere alla giustizia e ricevere sostegno; invita il Consiglio a includere quanti più elementi possibili del mandato del Parlamento, comprese disposizioni che garantiscano il diritto delle vittime di riesaminare le decisioni nei procedimenti penali, l'accesso ai mezzi di ricorso e a un equo risarcimento, nonché servizi di sostegno completi, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità; sottolinea l'importanza di un'efficace raccolta di dati, del miglioramento dell'assegnazione delle risorse per l'assistenza alle vittime e della salvaguardia della vita privata e dei dati personali delle vittime, al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire che le vittime, compresi i migranti privi di documenti e i richiedenti asilo, possano denunciare i reati in condizioni di sicurezza; si aspetta che i colegislatori adottino soluzioni incentrate sulle vittime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>riconosce il ruolo essenziale delle autorità di contrasto nel difendere lo Stato di diritto e tutelare i diritti fondamentali; invita gli Stati membri a garantire che la polizia e le autorità di contrasto ricevano finanziamenti, formazione e risorse in misura adeguata; invita gli Stati membri a tenere conto, a tal riguardo, del Codice europeo di etica della polizia del Consiglio d'Europa; evidenzia che qualsiasi uso della forza deve essere strettamente necessario, proporzionato e soggetto a chiare garanzie; invita gli Stati membri a introdurre orientamenti per un processo di selezione, test e sperimentazione trasparente, indipendente e coerente delle armi utilizzate dagli agenti di contrasto sulla base delle norme, delle raccomandazioni e dei principi guida delle Nazioni Unite; osserva che tale valutazione dovrebbe stabilire che tali armi sono conformi al diritto e alle norme internazionali in materia di diritti umani prima della selezione e dell'impiego; invita gli Stati membri a indagare in maniera approfondita sugli eventuali casi di uso eccessivo della forza o di trattamento discriminatorio da parte delle autorità di contrasto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a includere, come motivo di preoccupazione per lo Stato di diritto, le condizioni nelle carceri nelle future relazioni sullo Stato di diritto, alla luce delle gravi e crescenti preoccupazioni in tutta Europa per quanto riguarda il sovraffollamento, le condizioni di vita inadeguate e i tassi allarmanti di suicidio al loro interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'analisi della giustizia procedurale al fine di individuare i punti di forza, le lacune, le discrepanze e le migliori prassi in materia di trasparenza, efficienza e trattamento equo ai fini del potenziamento della giustizia amministrativa nell'intera UE, onde garantire che le autorità pubbliche siano chiamate a rispondere del loro operato;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quadro anticorruzione </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che lo Stato di diritto richiede che le persone che ricoprono cariche pubbliche non possano agire arbitrariamente o abusare del loro potere a fini di lucro personale; evidenzia che i governi dovrebbero adottare leggi nell'interesse del pubblico e non nell'interesse di individui specifici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>ribadisce che la corruzione è una grave minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto negli Stati membri, nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati; evidenzia che la corruzione erode la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche; deplora il fatto che l'Eurobarometro sulla corruzione del 2024 mostra che la corruzione rimane una delle principali preoccupazioni per i cittadini e le imprese dell'UE, dato che il 68 % degli europei ritiene che la corruzione sia diffusa nel proprio paese, il 65 % che i casi di corruzione ad alto livello non siano sufficientemente perseguiti e il 41 % che il livello di corruzione sia aumentato; ritiene che si tratti di un invito rivolto all'UE a intensificare gli sforzi per combattere la corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>ribadisce il suo invito alla Commissione a concludere immediatamente i negoziati sull'adesione dell'UE al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa; rileva che tale adesione garantirà una maggiore trasparenza, rendicontabilità ed efficienza nella gestione dei fondi dell'Unione, nel processo legislativo e nel lavoro delle istituzioni dell'UE, e chiede che la relazione annuale sullo Stato di diritto includa le istituzioni dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri ad adottare un codice di condotta per i giudici che segua le raccomandazioni del GRECO e tenga conto dei codici applicabili presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e la CGUE; invita gli Stati membri a creare meccanismi indipendenti per indagare sulle presunte violazioni del codice di condotta e di altre leggi, per migliorare la diffusione delle informazioni e la trasparenza sui conflitti di interesse e sui doni ricevuti dalla magistratura e per affrontare la questione delle "porte girevoli";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita gli Stati membri, i paesi candidati e potenziali candidati e le istituzioni dell'UE a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nelle istituzioni pubbliche rafforzando i quadri giuridici anticorruzione e in materia di conflitti di competenza, nonché i processi di segnalazione, per garantire l'efficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi di corruzione, compresi quelli ad alto livello (tra cui quelli connessi alle procedure di appalto pubblico e quelli relativi alle zone ad alto rischio come i porti o le frontiere terrestri), rafforzando i meccanismi e gli organismi di controllo e l'indipendenza e il corretto funzionamento delle agenzie esistenti, promuovendo la protezione degli informatori, migliorando i quadri di integrità e le attività di lobbying per la legislazione; deplora la mancanza di progressi pertinenti e sottolinea che sono necessarie condanne definitive e sanzioni dissuasive per dimostrare un reale impegno nella lotta alla corruzione; invita gli Stati membri a garantire la trasparenza e la responsabilità delle attività di lobbying, compresa l'istituzione o il miglioramento di registri obbligatori delle attività di lobbying e di meccanismi di "impronta legislativa" per monitorare l'influenza delle attività di lobbying sui processi legislativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella salvaguardia dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione all'interno dell'UE; incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO; sostiene il rafforzamento dei poteri di monitoraggio e coordinamento dell'EPPO al fine di rafforzarne la capacità di combattere la corruzione negli Stati membri; invita la Commissione a proporre, a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, TFUE, un ampliamento del mandato dell'EPPO per evitare l'elusione delle misure restrittive dell'UE e dei reati ambientali transfrontalieri, nonché ad accelerare la revisione del regolamento EPPO<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di salvaguardare e chiarire la competenza primaria dell'EPPO per quanto riguarda i reati di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell'UE o commessi da funzionari dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>esorta tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO al fine di rafforzare l'efficacia della lotta contro la corruzione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei fondi dell'UE; invita tutti i paesi candidati e potenziali candidati a istituire un quadro per una cooperazione efficace con l'EPPO;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>invita gli organismi europei quali Europol, Eurojust, la Corte dei conti europea, l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a rafforzare la cooperazione nella lotta contro la corruzione e le frodi che danneggiano le finanze dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare la trasparenza e la responsabilità in tutte le sue comunicazioni, visite e riunioni, in particolare con gli attori nazionali di alto livello;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla lotta contro la corruzione, che armonizza la definizione dei reati di corruzione nel settore pubblico e privato e le relative sanzioni; accoglie con favore l'inclusione di misure preventive, anche in materia di finanziamento politico illecito e di formazione, nella direttiva sulla lotta contro la corruzione, quali norme efficaci per la divulgazione e la gestione dei conflitti di interesse, il libero accesso alle informazioni e la regolamentazione dell'interazione tra il settore privato e quello pubblico; invita gli Stati membri a mettere in atto anche norme efficaci per affrontare il fenomeno delle "porte girevoli", stabilire codici di condotta per i funzionari pubblici, istituire un'impronta legislativa pubblica e garantire la trasparenza nel finanziamento delle candidature per i funzionari pubblici eletti e i partiti politici; apprezza il fatto che quasi tutti gli Stati membri dispongano ora di strategie anticorruzione; deplora al tempo stesso che l'attuazione e l'efficacia non siano uniformi; invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a sviluppare e attuare strategie anticorruzione solide ed efficaci con il coinvolgimento della società civile; sottolinea l'importanza dell'individuazione, della notifica, della rappresentanza e del coordinamento delle vittime della corruzione; invita gli Stati membri a proteggere le vittime della corruzione e a consentire loro di esporre le loro opinioni e preoccupazioni, che devono essere tenute in considerazione nelle fasi appropriate del procedimento penale; invita gli Stati membri a garantire che le vittime della corruzione abbiano diritto a un risarcimento adeguato e proporzionato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a rafforzare le proprie misure anticorruzione per quanto riguarda la divulgazione e la gestione dei conflitti di interesse, il libero accesso alle informazioni, le norme che disciplinano l'interazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE con il settore privato, il fenomeno delle "porte girevoli" e il codice di condotta per i funzionari pubblici; ritiene che, durante il loro mandato, i deputati al Parlamento europeo non dovrebbero intraprendere attività collaterali retribuite con organizzazioni a scopo di lucro o imprese che cercano di influenzare l'elaborazione delle politiche dell'UE;;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>riconosce il ruolo cruciale svolto dagli informatori nel denunciare la corruzione e nel promuovere la trasparenza in tutti i settori pubblici e privati; sottolinea la necessità di proteggere gli informatori da ritorsioni e molestie; che le autorità indipendenti e autonome per la protezione degli informatori siano ulteriormente rafforzate e integrate in quadri nazionali anticorruzione più ampi, garantendo un approccio unificato e solido alla lotta contro la corruzione in tutti gli Stati membri;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Libertà e pluralismo dei media</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>accoglie con favore iniziative volte a promuovere media liberi, indipendenti e pluralistici e un ambiente sicuro e favorevole per i giornalisti, come il regolamento europeo sulla libertà dei media<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, e ne chiede la rapida attuazione; invita gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a migliorare la trasparenza nell'assegnazione della pubblicità statale online e offline e a seguire le raccomandazioni contenute nella raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea; invita la Commissione a fornire agli Stati membri l'assistenza necessaria per il recepimento del regolamento europeo sulla libertà dei media e a monitorarne l'attuazione, soprattutto negli Stati membri che si posizionano agli ultimi posti nelle classifiche sulla libertà dei media; sottolinea che tale regolamento rappresenta una pietra miliare nella salvaguardia dell'indipendenza, del pluralismo e dell'integrità del panorama mediatico in tutta l'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per l'aumento degli attacchi nei confronti di giornalisti ed editori, con un impatto sproporzionato sulle donne; invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti, compresi i giornalisti d'inchiesta e i verificatori di fatti che sono particolarmente esposti; evidenzia che le forme più comuni di minacce includono gli attacchi verbali, le molestie online, le intimidazioni attraverso i social media e la posta elettronica e le minacce di azioni legali, compresi i casi contemplati dalla direttiva anti-SLAPP<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).</FIELD></FOOTNOTE> ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), nonché i casi di stalking e molestie personali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva anti-SLAPP e la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi<FOOTNOTE><FIELD> GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e ad adottare misure nazionali complete anti-SLAPP per proteggere i giornalisti e fornire sostegno a coloro che sono esposti a intimidazioni, diffamazioni e limitazioni nell'esercizio della loro professione; raccomanda agli Stati membri, in sede di recepimento della direttiva, di estenderne l'applicazione anche ai casi nazionali, dal momento che la maggior parte dei casi di SLAPP avviene a livello nazionale; invita la Commissione a presentare proposte per affrontare i casi di SLAPP non contemplati dall'attuale direttiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>chiede l'introduzione di specifiche circostanze aggravanti nel diritto penale per i reati commessi contro giornalisti quando tali atti sono motivati dalla loro attività professionale o ad essa connessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>esorta gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a proteggere e promuovere la libertà e il pluralismo dei media, a garantire un'assegnazione trasparente dei fondi pubblici, a prevenire la concentrazione della proprietà dei media, a tutelare l'indipendenza editoriale e a combattere la disinformazione, in particolare attraverso leggi solide, comprese disposizioni specifiche sulla trasparenza della proprietà dei media, e autorità di regolamentazione indipendenti; sottolinea l'importante ruolo dei media del servizio pubblico; accoglie con favore le iniziative a livello nazionale volte a creare un registro dei media contenente informazioni pubbliche sulla proprietà e sugli investimenti pubblicitari, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e verificabilità; invita inoltre gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati, sostenibili e prevedibili e la stabilità di bilancio sulla base di criteri trasparenti e oggettivi per i media del servizio pubblico; raccomanda la creazione di un apposito fondo dell'UE per la libertà dei media a sostegno del giornalismo indipendente e dei mezzi di informazione locali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>condanna la diffusione dell'incitamento all'odio, anche nei media tradizionali e nei social media, in quanto rappresenta una grave minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto; chiede un'applicazione più rigorosa della normativa sui media per contrastare l'incitamento all'odio e salvaguardare un panorama mediatico diversificato e inclusivo, conformemente alla sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; sottolinea che personalità pubbliche e politici di spicco devono dare l'esempio e garantire un dibattito rispettoso; ricorda che la libertà di espressione è un valore fondamentale delle società democratiche e non dovrebbe essere limitata in modo ingiustificato; ricorda, inoltre, che qualsiasi legislazione sul discorso d'odio e sui reati generati dall'odio dovrebbe basarsi sui principi di necessità e proporzionalità; sottolinea che la libertà di espressione deve essere esercitata nell'ambito della legge e in linea con l'articolo 11 della Carta, e non dovrebbe essere utilizzata come scudo per l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>riconosce che i cittadini percepiscono segnali di un indebolimento della democrazia alimentato dalla misinformazione e dalla disinformazione e che la diffusione di false informazioni attraverso i social media potrebbe portare all'erosione del rispetto generale dello Stato di diritto; invita le piattaforme digitali ad adottare misure immediate garantendo il rispetto delle norme della propria comunità e delle leggi europee, fra cui il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e le norme sulla concorrenza; invita la Commissione a valutare periodicamente tale rispetto e ad adottare misure ove necessario; raccomanda agli Stati membri e ai paesi candidati e potenziali candidati di elaborare strategie globali per combattere la disinformazione e le ingerenze straniere nei processi democratici, salvaguardando al contempo la libertà di espressione e il pluralismo dei media;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>condanna fermamente il controllo statale e l'ingerenza politica nelle operazioni dei media; sottolinea che le autorità di regolamentazione dei media devono essere adeguatamente protette da garanzie giuridiche per garantire la loro indipendenza e la loro libertà da pressioni politiche, con sufficienti risorse di bilancio a loro disposizione; sottolinea l'importanza democratica di autorità di regolamentazione dei media indipendenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per l'abuso di spyware e per la mancanza di garanzie sufficienti contro la sorveglianza illegale dei giornalisti; invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni della commissione d'inchiesta PEGA del Parlamento europeo sul divieto di sorveglianza di matrice politica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>esorta gli Stati membri a garantire che il recepimento della direttiva (UE) 2016/343<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sulla presunzione di innocenza non introduca restrizioni al diritto di segnalare e informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, comprese le indagini giudiziarie, che non sono previste dalla direttiva; invita gli Stati membri a rivedere e, se necessario, modificare le disposizioni nazionali esistenti che potrebbero limitare le libertà giornalistiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che i coordinatori nazionali istituiti nel quadro della legge sui servizi digitali siano pienamente autorizzati a svolgere il loro ruolo nell'agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello europeo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Organizzazioni della società civile (OSC)</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>concorda con la valutazione della Commissione secondo cui le organizzazioni della società civile, comprese quelle che sostengono lo Stato di diritto e la democrazia, la protezione dei gruppi emarginati, la protezione dell'ambiente e la giustizia sociale, e i difensori dei diritti umani sono essenziali per il bilanciamento dei poteri e per la protezione dei valori fondamentali e del diritto dell'Unione, che sono una pietra angolare dell'UE; apprezza il fatto che le organizzazioni della società civile e le associazioni professionali che rappresentano gruppi quali giudici, pubblici ministeri o giornalisti sostengano lo Stato di diritto; sottolinea, in particolare, l'importanza di società civili locali e dinamiche nei paesi candidati e potenziali candidati, che svolgono un ruolo costruttivo nei processi di adesione all'UE; ne riconosce il ruolo di vigilanza contro le violazioni dello Stato di diritto e il loro contributo alla promozione e alla salvaguardia dei principi democratici; ricorda la necessità di un ambiente sicuro, solidale e favorevole per il loro lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>pone l'accento sul ruolo della società civile e degli organismi di vigilanza indipendenti nel monitoraggio, nella verifica e nel sostegno all'attuazione delle raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto 2024; chiede un quadro strutturato di dialogo civile per integrare i contributi della società civile nel ciclo annuale dello Stato di diritto, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo (CESE)<FOOTNOTE><FIELD> Parere del CESE del 14 febbraio 2024 dal titolo "Rafforzare il dialogo civile e la democrazia partecipativa nell'UE: la strada da seguire".</FIELD></FOOTNOTE> e dalle reti della società civile<FOOTNOTE><FIELD> Civil Society Europe, "Joint Civil Society Contribution on Civic Space to the 2024 Annual Rule of Law Report" (Contributo congiunto della società civile sullo spazio civico alla relazione sullo Stato di diritto 2024), giugno 2024.</FIELD></FOOTNOTE>; ribadisce l'importanza di un'ampia consultazione in sede di elaborazione della relazione; sostiene il piano della Commissione di elaborare una strategia in materia di spazio e protezione della società civile e dei difensori dei diritti umani; raccomanda la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; invita la Commissione a condurre, per quanto possibile, visite in loco anziché visite virtuali negli Stati membri, dato che potrebbero fornire un'immagine più completa e contestualizzata della situazione locale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani sono sempre più esposti a ulteriori restrizioni giuridiche, alla mancanza di finanziamenti e ad attacchi, che hanno un impatto sulla libertà di associazione, di riunione e di espressione; osserva con preoccupazione che diversi Stati membri e paesi candidati e potenziali candidati hanno imposto misure sproporzionate, tra cui l'uso eccessivo della forza e la detenzione di manifestanti, per impedire alle persone di partecipare alle proteste in alcuni Stati membri, nonché divieti preventivi di raduno pubblico in nome di vaghi motivi relativi alla sicurezza; sottolinea che tali divieti sono stati annullati dai tribunali in molteplici casi; condanna fermamente il ricorso alle "leggi sugli agenti stranieri", che soffocano il dissenso, vessano le organizzazioni della società civile e ne limitano le attività, creando un effetto dissuasivo sulla società civile e sui difensori dei diritti umani; deplora che le restrizioni alla libertà di riunione, espressione e associazione e l'uso eccessivo della forza spesso incidano in modo sproporzionato su cause o gruppi specifici<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, <STRING ITALIC="on">Addressing racism in policing</STRING> (Affrontare il razzismo nelle attività di contrasto), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>sottolinea che la riunione pacifica, la libertà di associazione e di espressione e la libertà delle arti e delle scienze sono diritti fondamentali tutelati dal diritto internazionale e sono essenziali per la democrazia; condanna l'aumento della pressione su tali diritti, laddove comprovati e prende atto della tendenza a limitarli; condanna, altresì, in questo contesto, episodi di violenza contro le forze dell'ordine; invita la Commissione a tenere conto di tali libertà nella relazione annuale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio civico e la crescente persecuzione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nell'UE, in particolare di coloro che si occupano di lotta al razzismo, giustizia climatica, diritti delle persone LGBTIQ, diritti delle donne e sostegno dei migranti; osserva che tali gruppi sono esposti a una serie di minacce, tra cui restrizioni giuridiche e finanziarie, sospensioni dei finanziamenti, campagne diffamatorie, intimidazioni e criminalizzazione; condanna, in particolare, la crescente repressione dell'attivismo climatico in diversi Stati membri, tra cui l'uso improprio delle leggi antiterrorismo e contro la criminalità organizzata e la classificazione degli attivisti pacifici per il clima quali membri di "organizzazioni criminali"; invita gli Stati membri ad astenersi da azioni legali sproporzionate contro tali attivisti; esorta la Commissione a monitorare sistematicamente la situazione di tali organizzazioni nelle sue relazioni sullo Stato di diritto e ad ampliare i finanziamenti specifici dell'UE destinati agli attori della società civile impegnati nella lotta al razzismo e nella promozione di altri diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>invita la Commissione ad affrontare tali violazioni in un apposito pilastro delle relazioni annuali sullo Stato di diritto; invita la Commissione a rafforzare la protezione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, istituendo meccanismi di allarme rapido, aumentando la trasparenza dei finanziamenti per tutti gli attori iscritti nel registro per la trasparenza dell'UE e ampliando i finanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile affinché possano operare liberamente e in modo indipendente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>esorta gli Stati membri a creare un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, ad adottare la direttiva anti-SLAPP e ad attuare la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione per proteggere le organizzazioni della società civile dalle persecuzioni giudiziarie; chiede una maggiore indipendenza degli organismi nazionali di vigilanza, dotandoli di risorse sufficiente e garanzie contro le ingerenze politiche; invita a sostenere le organizzazioni della società civile nello sviluppo e nella diffusione di iniziative in materia di istruzione per garantire un'ampia portata e accessibilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano migliorare i meccanismi di finanziamento delle organizzazioni della società civile e le iniziative che rafforzano il sistema giudiziario e sostengono l'indipendenza della magistratura, in particolare attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia; accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda elaborare una strategia per la protezione della società civile e ricorda, al contempo, la necessità di prestare particolare attenzione ai difensori dei diritti umani; invita la Commissione a includere un meccanismo di risposta rapida per sostenere le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani minacciati all'interno dell'Unione, ispirandosi al modello del meccanismo di protezione dei difensori, finanziato dall'UE, che attualmente si concentra solo sui paesi terzi; sottolinea che tale meccanismo potrebbe fornire risorse per le attività di sensibilizzazione, il gratuito patrocinio e le campagne di sensibilizzazione, garantendo al contempo che tali organizzazioni possano operare senza indebite restrizioni o vessazioni; chiede una piena e coerente applicazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani nei paesi candidati e potenziali candidati; esprime tuttavia preoccupazione per la crescente tendenza in alcuni Stati membri che vede le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani confrontarsi con sfide, nuove restrizioni giuridiche, mancanza di finanziamenti o attacchi fisici o verbali, e per la deplorevole accettazione di tali pratiche e il loro effetto dissuasivo, anche sulla loro libertà di parola all'interno degli Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, <STRING ITALIC="on">Drozd / Polonia</STRING>, ricorso 15158/19 del 6 aprile 2023, e <STRING ITALIC="on">Mándli e altri / Ungheria</STRING>, ricorso 63164/16 del 26 maggio 2020.</FIELD></FOOTNOTE> e delle istituzioni dell'UE; ritiene che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani svolgano un ruolo di supporto essenziale nel monitoraggio dell'osservanza, da parte degli Stati membri, dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uguaglianza e non discriminazione davanti alla legge</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>ricorda che i quadri giuridici degli Stati membri devono sancire la parità di trattamento giuridico e promuovere l'uguaglianza e il diritto degli individui di non essere discriminati nei procedimenti giudiziari; sottolinea che lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono interconnessi e che le violazioni dello Stato di diritto hanno un impatto immediato sui diritti fondamentali e colpiscono in modo sproporzionato le donne, le minoranze e i gruppi vulnerabili; invita la Commissione a monitorare l'effetto di qualsiasi violazione dello Stato di diritto sui diritti fondamentali e a garantire che l'uguaglianza e la non discriminazione davanti alla legge per tutte le persone siano protette mediante l'uso di tutti gli strumenti pertinenti, comprese, se del caso, le procedure di infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>sottolinea la necessità di combattere ogni forma di discriminazione davanti alla legge; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione delle leggi in materia di uguaglianza e antidiscriminazione in alcuni Stati membri; deplora che, nonostante l'esistenza di normative dell'UE come la direttiva 2000/78/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sulla parità di trattamento, permangano lacune nel quadro giuridico e nell'attuazione, lasciando le vittime senza la possibilità di intraprendere adeguate azioni legali di ricorso; ricorda che i quadri giuridici degli Stati membri devono sancire la parità di trattamento giuridico e promuovere l'uguaglianza e il diritto degli individui di non essere discriminati nei ricorsi legali; invita la Commissione ad agire in caso di inosservanza di tali principi; deplora l'intenzione della Commissione di ritirare la proposta di direttiva orizzontale sulla parità di trattamento<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).</FIELD></FOOTNOTE> ed esorta il Consiglio ad adottare la direttiva senza ulteriori ritardi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la relazione 2024 della Commissione sullo Stato di diritto abbia rilevato che alcuni Stati membri non hanno perseguito efficacemente i reati generati dall'odio o non hanno fornito un sostegno sufficiente alle vittime di tali reati, minando la fiducia nei sistemi giudiziari e perpetuando la diseguaglianza dinanzi alla legge; invita il Consiglio ad ampliare l'attuale elenco dei "reati riconosciuti dall'UE" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE per includervi i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sui reati generati dall'odio e sull'incitamento all'odio; chiede alla Commissione di concentrarsi sui reati generati dall'odio nelle sue relazioni sullo Stato di diritto e, a tale riguardo, di monitorare e registrare attentamente i reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>sottolinea che la violenza di genere, online e offline, è un reato grave e pervasivo e una grave violazione dei diritti fondamentali, che infrange il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure contro la violenza di genere, sia online che offline, compresa la violenza commessa attraverso l'uso di piattaforme digitali; chiede che la violenza di genere sia aggiunta all'elenco dei reati riconosciuti dall'UE e che sia presentata una proposta legislativa dell'UE sulla lotta allo stupro basata sulla mancanza di consenso, anche nei paesi candidati e potenziali candidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>ricorda la necessità di garantire l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e chiede che l'accesso all'aborto sicuro e legale sia sancito dalla Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>invita tutti gli Stati membri a tutelare i diritti delle persone LGBTIQ in conformità del diritto dell'Unione, della Carta e della giurisprudenza della CGUE e della CEDU; ricorda che in diversi Stati membri persistono ostacoli giuridici al riconoscimento transfrontaliero delle unioni o della genitorialità di persone dello stesso sesso; avverte che tali pratiche non solo ostacolano la libera circolazione delle famiglie LGBTIQ all'interno dell'UE, ma violano anche il principio dello Stato di diritto di non discriminazione dinanzi alla legge, evidenziando la mancanza di una tutela uniforme per le persone per le persone LGBTIQ in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a introdurre il riconoscimento giuridico delle unioni fra persone dello stesso sesso; invita la Commissione a procedere alla rifusione della direttiva 2004/38/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).</FIELD></FOOTNOTE> al fine di includere un esplicito riconoscimento transfrontaliero dei diritti in materia di rispetto della vita privata e familiare, compresa la genitorialità per i genitori dello stesso sesso, alla luce delle ultime sentenze<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 giugno 2018 nella causa C-673/16, <STRING ITALIC="on">Relu Adrian Coman e altri/Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne,</STRING> ECLI:EU:C:2018:385.</FIELD></FOOTNOTE> della CGUE; sottolinea che tutti i bambini sono uguali dinanzi alla legge e che gli Stati membri sono tenuti ad agire nell'interesse superiore del minore, ad accrescere la certezza del diritto e a ridurre la discriminazione nei confronti dei figli di genitori dello stesso sesso; ricorda la propria posizione a sostegno del riconoscimento della genitorialità nell'intera UE, a prescindere dal modo in cui un figlio è stato concepito o è nato o dal tipo di famiglia che ha; esorta la Commissione a presentare una strategia LGBTIQ rinnovata che affronti pienamente le sfide in tutta Europa; invita la Commissione e il Consiglio a fare dei diritti delle persone LGBTQ una priorità trasversale in tutti i settori di intervento; esorta la Commissione a proporre idonee misure legislative per garantire il rispetto di tali principi, nonché ad avvalersi di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri; esorta la Commissione a presentare proposte legislative per combattere i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio sulla base dell'identità di genere, dei caratteri sessuali e dell'orientamento sessuale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le misure discriminatorie introdotte in alcuni Stati membri con il pretesto di combattere la "propaganda LGBTIQ" e "l'ideologia gender", che stanno contribuendo a un aumento allarmante dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTIQ in diversi Stati membri e che si ripercuotono negativamente sui minori, sulle famiglie e sui lavoratori; accoglie con favore il parere della CGUE del 5 giugno 2025, in cui si afferma che, vietando o limitando l'accesso ai contenuti LGBTIQ+, l'Ungheria sta violando il diritto dell'UE; sottolinea l'impatto negativo di tali misure sulla libertà di espressione e di riunione per i gruppi LGBTIQ e non solo; evidenzia che tali azioni incoraggiano la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ e violano il diritto dell'UE; esorta la Commissione a presentare una proposta di divieto vincolante dell'UE relativo alle pratiche di conversione in tutti gli Stati membri; osserva che nel 2024 sia la Commissione che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno rilevato un aumento allarmante dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTIQ e di altre minoranze in diversi Stati membri; sottolinea l'importanza del diritto all'autodeterminazione delle persone LGBTIQ e ricorda agli Stati membri che, conformemente alla giurisprudenza, il diritto all'autodeterminazione è un diritto fondamentale; esorta, pertanto, tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a garantire che le persone LGBTIQ abbiano accesso al riconoscimento giuridico del genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per i crescenti livelli di antisemitismo in tutta l'UE e li condanna con fermezza; esprime profonda preoccupazione anche per i crescenti livelli di islamofobia e tutte le altre forme di discriminazione in tutta l'UE, compresi gli atti di violenza, le intimidazioni, l'incitamento all'odio e l'esposizione di simboli di odio negli spazi pubblici, e li condanna con altrettanta fermezza; invita gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a garantire che i membri di tutte le minoranze siano uguali dinanzi alla legge; invita gli Stati membri a rivedere le leggi e le politiche in modo da garantire che queste non discriminino le minoranze, direttamente o indirettamente, e a rivedere le eventuali disposizioni di legge o regolamentari considerate discriminatorie; chiede sforzi costanti, a livello sia dell’Unione che nazionale, per monitorare, prevenire e perseguire i reati generati dall'odio e per proteggere le comunità ebraiche e musulmane dalle molestie e dalla violenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>sottolinea che la mancanza di responsabilità incide in modo sproporzionato sulle comunità minoritarie, su un'equa rappresentanza politica e sulle opportunità economiche; chiede una maggiore trasparenza nei processi decisionali pubblici per garantire una governance inclusiva ed equa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva (UE) 2024/1500<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2024/1499<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, che stabiliscono norme minime riguardanti gli organismi per la parità; sollecita l'adozione di misure concrete per garantire l'indipendenza di tali organismi e assicurare la loro efficacia nel promuovere la parità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>sottolinea che i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di nascita, devono essere trattati in modo non discriminatorio e godere di un trattamento equo e paritario nei settori specificati dalla legislazione vigente; evidenzia che i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro luogo di nascita o dal loro status di soggiorno, hanno il diritto di chiedere protezione internazionale nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE, di cui il principio di non respingimento è parte integrante; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella difesa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e nell'attuazione della legislazione adottata dai colegislatori; sottolinea il carattere vincolante delle sentenze della CGUE e della CEDU;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>esorta la Commissione a garantire che la libertà di circolazione delle persone all'interno dell'UE, il diritto di soggiornare liberamente e il ricongiungimento familiare siano pienamente rispettati nel territorio dell'UE e che ogni cittadino possa godere di pari diritti ed esercitare pienamente i propri diritti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>esorta la Commissione a insistere maggiormente, nella relazione annuale sullo Stato di diritto, sul rafforzamento della lotta contro tutte le forme di discriminazione nell'accesso alla giustizia; invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulla lingua, sulla disabilità, sull'età, sul genere, compresa l'identità e l'espressione di genere, e sull'orientamento sessuale; esorta il Consiglio a raggiungere un accordo sulla direttiva 2008/0140(CNS)<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).</FIELD></FOOTNOTE>; esorta la Commissione a introdurre nella relazione annuale sullo Stato di diritto nuovi pilastri incentrati sulla lotta contro tutte le forme di odio e discriminazione quali sancite nell'articolo 21 della Carta, con particolare riferimento ai reati che prendono di mira i gruppi minoritari e i membri delle minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose, come pure sulle condizioni della società civile negli Stati membri; invita la Commissione a esigere dagli Stati membri la raccolta di dati disaggregati comparabili e solidi sull'uguaglianza, per poter valutare appieno l'impatto della discriminazione strutturale sullo Stato di diritto; invita la Commissione a riconsiderare la propria posizione sull'iniziativa "Minority SafePack" e a presentare iniziative legislative per salvaguardare la promozione dei diritti delle minoranze e dei diritti linguistici; chiede nuovamente che l'UE aderisca alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; chiede che siano rafforzati i legami tra l'UE e il Consiglio d'Europa in materia di diritti delle minoranze, anche in vista del processo di allargamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>sottolinea la necessità che gli Stati membri affrontino la questione del divario di genere nel sistema giudiziario e in altre istituzioni democratiche fondamentali; raccomanda l'attuazione di misure mirate per aumentare la rappresentanza delle donne nelle alte cariche giudiziarie e della pubblica amministrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>invita gli Stati membri a creare istituzioni nazionali per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi delle Nazioni Unite, per garantire la loro indipendenza e assicurare che abbiano la capacità di svolgere efficacemente i loro compiti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mercato unico e Stato di diritto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>sottolinea l'importanza dello Stato di diritto nel garantire il funzionamento regolare ed efficiente del mercato unico e ribadisce che sistemi giudiziari indipendenti e ben funzionanti, quadri anticorruzione efficaci e la tutela rigorosa della libertà dei media sono fondamentali per mantenere una concorrenza leale, difendere la certezza del diritto e alimentare la fiducia tra gli operatori economici; sottolinea che l'inosservanza e l'elusione delle normative europee comportano enormi distorsioni della concorrenza nel mercato interno; sottolinea che strutture dello Stato di diritto affidabili e solide costituiscono pilastri fondamentali per gli investimenti e il commercio, che sono essenziali per la competitività e quindi per la capacità del sistema di protezione sociale e del mercato del lavoro nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>evidenzia che il corretto funzionamento del mercato unico dipende dall'efficace applicazione del principio della fiducia e del riconoscimento reciproci nella cooperazione giudiziaria e amministrativa; ricorda che tale fiducia può essere mantenuta solo se lo Stato di diritto – come raccomandato anche dalla Commissione di Venezia nella lista di controllo dello Stato di diritto – sia pienamente rispettato; indica che il principio di riconoscimento reciproco dovrebbe essere sospeso nei casi di violazione sistemica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>sottolinea l'impatto economico negativo che la corruzione e la debolezza dei sistemi giudiziari esercitano sulla fiducia degli investitori e sulla cooperazione transfrontaliera; teme che i governi e le istituzioni nazionali che non difendono lo Stato di diritto possano consentire lo sviluppo di comportamenti anticoncorrenziali o addirittura promuoverli attivamente per ottenere vantaggi politici o economici, danneggiando così potenzialmente l'economia dell'UE e compromettendo l'equità del suo mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>ricorda che, nell'ambito di applicazione dei trattati, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata conformemente alla Carta, e che la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali sono fondamentali per il mercato unico; sottolinea che le norme in materia di parità di trattamento vietano la discriminazione, palese o dissimulata, fondata sulla nazionalità o, nel caso di una società, sulla sua sede; ricorda la propria condanna delle pratiche discriminatorie sistemiche, non trasparenti e sleali nei confronti di imprese denunciate in alcuni Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>condanna le pratiche discriminatorie sistemiche attuate in Ungheria, tra cui l'uso improprio dei fondi dell'UE a vantaggio di alleati politici, le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e la concentrazione di imprese nelle mani di oligarchi legati al governo; deplora l'erogazione di fondi dell'UE al governo ungherese nonostante le persistenti carenze per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e i quadri anticorruzione; raccomanda di sospendere gli esborsi fino a quando non saranno soddisfatti tutti i parametri di riferimento relativi allo Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che i fondi dell'UE raggiungano la popolazione ungherese, anche attraverso meccanismi di finanziamento diretti e indiretti a favore di beneficiari indipendenti dal governo ungherese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>sottolinea l'importanza di affrontare la disuguaglianza economica e l'esclusione sociale come minacce alla partecipazione democratica e allo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>invita la Commissione a integrare più esplicitamente nei suoi meccanismi di monitoraggio la dimensione dello Stato di diritto relativa al mercato unico, insistendo maggiormente su un'applicazione, un'attuazione e un'esecuzione uniformi e rapide della legislazione vigente, garantendo che il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri sia valutato non solo dal punto di vista democratico e giudiziario, ma anche in termini di impatto economico sul mercato unico e sulla stabilità finanziaria; chiede alla Commissione di includere nella sua relazione 2025 sullo Stato di diritto un capitolo dedicato alla dimensione del mercato unico; esorta la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti giuridici disponibili per affrontare le carenze dello Stato di diritto, anche avviando procedure di infrazione ed esercitando poteri di applicazione delle normative in materia di concorrenza ove necessario, al fine di preservare il funzionamento del mercato interno;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>sottolinea l'importanza di integrare i traguardi dello Stato di diritto negli strumenti di finanziamento quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); deplora l'erogazione di fondi dell'UE al governo ungherese nonostante le persistenti carenze per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e i quadri anticorruzione; raccomanda di sospendere gli esborsi fino a quando non saranno soddisfatti tutti i parametri di riferimento relativi allo Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che i fondi dell'UE raggiungano la popolazione ungherese, anche attraverso meccanismi di finanziamento diretto e indiretto per i beneficiari indipendenti dal governo ungherese, mantenendo al contempo il pieno impatto delle misure adottate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>critica l'inerzia del Consiglio nel portare avanti i procedimenti in corso ai sensi dell'articolo 7 TUE, inerzia che indebolisce la credibilità dell'UE nel difendere lo Stato di diritto; esorta il Consiglio a sbloccare le prossime fasi della procedura di cui all'articolo 7 TUE nei confronti dell'Ungheria, alla luce delle persistenti violazioni dell'indipendenza della magistratura e della libertà dei media e della società civile, che richiedono un'azione immediata e decisiva; raccomanda al Consiglio di garantire che si svolgano audizioni almeno una volta per presidenza durante le procedure in corso ai sensi dell'articolo 7 e che vengano affrontati i nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, sulla democrazia e sui diritti fondamentali; sottolinea che non occorre l'unanimità in seno al Consiglio per constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, o per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova il proprio invito al Consiglio a procedere in questo senso, sottolineando che qualsiasi ulteriore ritardo in tale azione costituirebbe una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso; insiste affinché il Parlamento svolga un ruolo più attivo nei procedimenti di cui all'articolo 7 TUE, compresa la possibilità di presentare proposte motivate al Consiglio, partecipare alle audizioni del Consiglio ed essere pienamente informato in ogni fase della procedura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>accoglie con favore gli strumenti preventivi nel pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, quali il ciclo annuale dello Stato di diritto, il quadro di valutazione dell'UE in materia di giustizia, il semestre europeo, i fondi dell'UE a sostegno della società civile, delle reti giudiziarie e della libertà dei media, nonché i traguardi relativi allo Stato di diritto nel dispositivo per la ripresa e la resilienza; insiste affinché sia introdotto un legame più stretto tra le conclusioni della relazione sullo Stato di diritto e l'assegnazione del sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione, in termini di traguardi, garantendo che i fondi dell'UE siano vincolati alla realizzazione delle riforme necessarie; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente un legame diretto tra gli strumenti preventivi e reattivi e quindi, sulla base delle conclusioni delle relazioni annuali sullo Stato di diritto, ad avviare tempestivamente e in modo coordinato le procedure di infrazione, a stabilire ulteriori misure nell'applicazione della procedura di cui all'articolo 7 TUE e ad applicare il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e le condizioni abilitanti orizzontali relative alla Carta, nonché le disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione a valutare i potenziali rischi per il bilancio dell'Unione posti dalle carenze individuate nei sistemi fondati sullo Stato di diritto e a riferire in proposito nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto a partire dalla relazione 2025; sottolinea che sia l'attivazione degli strumenti reattivi sia la chiusura di procedure pertinenti devono basarsi sul criterio oggettivo di conformità allo Stato di diritto, al diritto dell'UE e al diritto internazionale quale interpretato dalle corti internazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>invita la Commissione a ricorrere sistematicamente a procedimenti accelerati e richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE nei casi di infrazione; invita la Commissione a rivedere il proprio approccio, delineato nella sua comunicazione del 2022 sull'applicazione del diritto dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2022 dal titolo "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati" (COM(2022)0518).</FIELD></FOOTNOTE>, che consiste nel non utilizzare le procedure d'infrazione per casi "individuali", poiché tale approccio ha causato gravi violazioni dei diritti dei cittadini in tutta l'UE, soprattutto quando i loro governi si rifiutano di rispettare il diritto dell'UE o le sentenze della CGUE, dato che la maggior parte di questi casi non sono meramente individuali, ma riguardano questioni strategiche e fondamentali; chiede alla Commissione di riferire annualmente in merito all'applicazione e all'efficacia degli strumenti utilizzati contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>sottolinea la necessità di un pacchetto di strumenti sempre più completo che garantisca la conformità, al di là della sua dimensione di bilancio, ai valori dell'UE in tutto il diritto dell'Unione, compresi gli strumenti finanziari, al fine di evitare regressioni; esorta la Commissione a individuare le lacune e a presentare proposte pertinenti che estendano l'ambito di applicazione di tale pacchetto di strumenti; è favorevole a una più rigorosa applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, con condizionalità trasversali nei programmi di finanziamento dell'UE; mantiene la sua posizione secondo cui i fondi dell'UE congelati dovrebbero essere svincolati solo una volta che siano state pienamente attuate riforme significative e sia stato verificato il conseguimento della conformità allo Stato di diritto nella pratica; sottolinea la necessità di coerenza e trasparenza nell'applicazione del pacchetto di strumenti per proteggere i valori dell'Unione, senza considerazioni politiche e utilizzando criteri oggettivi per attivare strumenti di reazione; evidenzia che tale condizionalità dovrebbe applicarsi allo stesso modo ai paesi candidati e potenziali candidati; insiste sull'importanza del ruolo del Parlamento nella supervisione dell'utilizzo di tali strumenti; esorta la Commissione a effettuare audit sistematici della distribuzione dei fondi dell'UE per prevenire conflitti di interessi, strumentalizzazione politica o opacità nell'assegnazione dei fondi a livello nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>insiste sull'introduzione di uno strumento basato sui risultati nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per rafforzare l'allineamento tra i fondi dell'UE e il rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, quali la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede che il futuro QFP preveda solide salvaguardie dello Stato di diritto applicabili a tutti i fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la sospensione dei fondi dell'UE potrebbe essere utilizzata impropriamente come arma politica contro la società civile e le autorità locali; ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto assicura che i destinatari finali non dovrebbero perdere l'accesso ai finanziamenti dell'UE in caso di applicazione di sanzioni ai loro governi; richiede una "condizionalità intelligente" che permetta di aggirare i governi nazionali che minano lo Stato di diritto, assegnando i fondi UE disimpegnati direttamente alle autorità locali e regionali e alle organizzazioni non governative e alle imprese che rispettano la legislazione UE, nonché semplificando la riassegnazione dei fondi destinati allo Stato membro in questione ad altri programmi UE; propone l'istituzione di un sistema trasparente che consenta alle autorità locali di fare richiesta di fondi dell'UE quando i governi nazionali bloccano tali fondi o li utilizzano impropriamente; sottolinea l'importanza di applicare rigorosamente i meccanismi di condizionalità sanciti dallo strumento di assistenza preadesione e dallo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali in modo trasparente;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema di bilanciamento dei poteri</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>sottolinea l'importanza di salvaguardare la separazione dei poteri e un quadro istituzionale stabile in ogni Stato membro; invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi riforma costituzionale o legislativa riguardante la separazione dei poteri sia pienamente conforme ai valori fondamentali e ai principi giuridici dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>invita gli Stati membri ad astenersi dal ricorso eccessivo a procedure accelerate che aggirano la consultazione dei portatori di interessi e della società civile, compresi il controllo parlamentare o i poteri di emergenza, poiché queste incidono negativamente sulla stabilità e sulla qualità della legiferazione e della democrazia; invita gli Stati membri a istituire processi legislativi trasparenti, previa consultazione sistematica e pubblica di vari portatori di interessi e organi consultivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>incoraggia i governi e i parlamenti nazionali a pubblicare valutazioni d'impatto e risultanze di consultazioni accessibili al pubblico per tutte le principali proposte legislative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>sottolinea la raccomandazione della Commissione di Venezia di dare un seguito efficace ai reclami e ai ricorsi concernenti le irregolarità elettorali, in particolare il voto di scambio, il deposito di schede illegali nell'urna e l'errato conteggio dei voti; ricorda l'importanza della normativa dell'UE al riguardo, in particolare il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento europeo sulla libertà dei media; invita la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione a tali atti normativi e a stanziare sufficienti risorse pubbliche per le misure previste;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>invita gli Stati membri a rafforzare l'indipendenza degli organismi nazionali di vigilanza al fine di garantire la disponibilità di risorse e l'assenza di interferenze politiche; sottolinea l'importanza della società civile e dei difensori dei diritti umani nel promuovere la responsabilità e proteggere i diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per l'ascesa dell'estremismo e per il suo effetto corrosivo sulle norme democratiche e sullo Stato di diritto in diversi Stati membri; osserva con preoccupazione che i gruppi estremisti prendono attivamente di mira le minoranze e contribuiscono a creare un clima di paura, discriminazione e polarizzazione; invita la Commissione a identificare esplicitamente, nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto, tali gruppi come una minaccia per la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa l'indipendenza accademica e dei media; esorta gli Stati membri ad adottare azioni decisive per contrastarne l'influenza attraverso solidi quadri giuridici, un'istruzione che promuova i valori democratici e il sostegno alle organizzazioni della società civile che combattono l'estremismo; chiede un'azione coordinata dell'UE per contrastare tale minaccia, anche mediante l'istruzione, programmi di inclusione sociale e, ove necessario, misure giuridiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>esprime preoccupazione per i casi segnalati di utilizzo di tecnologie di sorveglianza da parte dei governi degli Stati membri nei confronti di giornalisti, attivisti, esponenti dell'opposizione e personale delle istituzioni dell'UE; ricorda che l'uso di spyware deve essere strettamente proporzionato e necessario ed esorta la Commissione a presentare senza indebito ritardo un piano di misure per prevenirne l'abuso, avvalendosi appieno di tutti i mezzi legislativi disponibili previsti dai trattati, come raccomandato dalla commissione PEGA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>prende atto con preoccupazione del crescente ricorso all'intelligenza artificiale per fini di sicurezza nazionale e di contrasto in tutta l'UE, sottolineando i rischi che ciò comporta per i diritti e le libertà fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> Europol, "AI and policing – The benefits and challenges of artificial intelligence for law enforcement" (Intelligenza artificiale e attività di polizia – I vantaggi e le sfide dell'intelligenza artificiale per l'applicazione della legge), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.</FIELD></FOOTNOTE>; ricorda la necessità di garantire solide misure di protezione dei dati quando gli Stati membri o le autorità nazionali utilizzano software di sorveglianza; chiede un rafforzamento della legislazione dell'UE per prevenire la sorveglianza di massa e la discriminazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>esprime preoccupazione per le ingerenze straniere negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati, comprese la manipolazione dei social media e la disinformazione operate da forze sia all'interno che all'esterno dell'Unione per manipolare l'opinione pubblica e distorcere il dibattito democratico; sottolinea l'importanza che rivestono la trasparenza degli algoritmi delle piattaforme, le verifiche indipendenti e meccanismi solidi di verifica dei fatti per combattere la disinformazione e salvaguardare la democrazia; invita le principali piattaforme digitali a cooperare con le autorità di contrasto nazionali per sostenere le indagini sulle attività online illegali; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la situazione e ad applicare rapidamente il regolamento sui servizi digitali e il regolamento sui mercati digitali, in particolare per quanto riguarda le piattaforme online di grandi dimensioni; invita la Commissione a includere nel pilastro 3 (pluralismo e libertà dei media) della sua relazione sullo Stato di diritto un maggiore controllo della disinformazione sulle piattaforme online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>sottolinea l'importanza della libertà accademica quale aspetto integrante dello Stato di diritto ed esorta gli Stati membri a proteggere le università dalle ingerenze politiche e a garantire l'autonomia istituzionale; incoraggia gli Stati membri a favorire una cultura dello Stato di diritto attraverso campagne informative, iniziative di sensibilizzazione e azioni intese a promuovere i valori e i principi democratici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione l'avvio di un processo incentrato sul miglioramento delle procedure e delle pratiche amministrative che incidono sul funzionamento dei processi democratici fondamentali e sull'applicazione del sistema di bilanciamento dei poteri, in linea con i principi consolidati e condivisi dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni orizzontali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>riconosce che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto è uno strumento preventivo fondamentale per monitorare le condizioni dello Stato di diritto in tutta l'UE, agevolare il dialogo tra gli Stati membri e orientare le riforme in settori quali l'indipendenza della magistratura, la lotta alla corruzione, la libertà dei media e altri elementi del sistema di bilanciamento dei poteri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>riconosce che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto è diventata più completa dalla sua prima edizione del 2020; deplora tuttavia il fatto che alcuni elementi essenziali della risoluzione del Parlamento del 2016 non siano ancora stati attuati e che la Commissione non abbia dato pienamente seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni; ritiene che tali raccomandazioni siano tuttora valide e le ribadisce; chiede di integrare nella relazione annuale gli importanti aspetti mancanti che figurano nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione; ribadisce la propria posizione secondo cui la relazione dovrebbe riguardare l'intero ambito di applicazione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in quanto tali valori non possono essere considerati separatamente; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di pubblicare all'incirca allo stesso momento tutte le relazioni concernenti lo Stato di diritto o i diritti fondamentali, come le relazioni annuali sul rispetto della Carta o la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al fine di consentire un dibattito globale simultaneo su tali questioni; deplora tuttavia che, malgrado i crescenti rischi di disinformazione, propaganda e manipolazione delle informazioni a danno della democrazia europea, non sia ancora stata presa in considerazione un'analoga revisione paritetica tra gli Stati membri a sostegno degli sforzi dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione della relazione per il prossimo anno; insiste che la relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione dovrebbe riguardare l'intero ambito di applicazione dell'articolo 2 TUE e includere indicatori più ampi, quali l'indipendenza dei media, il ruolo della società civile, i diritti fondamentali, la libertà accademica e artistica, la parità di genere, la protezione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, il rispetto del diritto internazionale, elezioni libere e regolari e il funzionamento delle istituzioni democratiche, al fine di fornire un quadro più completo delle norme in materia di Stato di diritto in tutta l'UE come pure nei paesi candidati e potenziali candidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>94.</NO.P>chiede alla Commissione di pubblicare i criteri da essa utilizzati per selezionare le informazioni fornite dalla società civile, dagli organismi internazionali, dalle autorità nazionali e da altri portatori di interessi nell'ambito del processo di comunicazione in materia di Stato di diritto; chiede nuovamente alla Commissione di invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa in modo da aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, in considerazione dei legami intrinseci esistenti fra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>95.</NO.P>incoraggia la Commissione a utilizzare un linguaggio più chiaro e norme di valutazione trasparenti per valutare il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ribadisce l'invito alla Commissione a operare una distinzione chiara tra violazioni sistematiche e isolate dello Stato di diritto negli Stati membri, onde evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto, e a chiarire che, in presenza di violazioni sistematiche, deliberate e gravi dei valori sanciti all'articolo 2 TUE per un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; indica che le raccomandazioni dovrebbero rispecchiare meglio le risultanze negative della relazione ed essere più dettagliate; ritiene che la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni precedenti dovrebbe essere più precisa e qualitativa e non dovrebbe tenere soltanto conto delle modifiche legislative, ma anche di prove concrete e indipendenti della loro attuazione nella pratica; invita la Commissione a effettuare visite sul campo e a fornire valutazioni basate su prove concrete e indipendenti dell'attuazione pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>96.</NO.P>avverte che il mancato collegamento del monitoraggio alle conseguenze reali rischia di ridurre la rilevanza della relazione negli Stati membri; invita a prestare maggiore attenzione all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, con tempistiche e parametri di riferimento misurabili, compreso, se del caso, il riferimento ai pareri esistenti degli organismi internazionali (ad esempio la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e i relatori speciali delle Nazioni Unite) o alle pertinenti sentenze dei tribunali (anche della Corte europea dei diritti dell'uomo); invita la Commissione a indicare in modo chiaro le possibili conseguenze in caso di inosservanza, tra l'altro facendo riferimento a strumenti specifici del pacchetto di strumenti, inclusi gli strumenti di bilancio e condizionalità dei finanziamenti; ritiene che talune violazioni dei valori meritino misure di esecuzione immediate e che altre violazioni richiedano l'attuazione urgente di raccomandazioni; esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni figuranti nelle precedenti relazioni ed elogia quelli che non solo le hanno attuate, ma hanno anche ottenuto risultati migliori rispetto alle norme stabilite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>97.</NO.P>osserva che la data di pubblicazione della relazione annuale sullo Stato di diritto in luglio non favorisce una visibilità sufficiente ed è in contrasto con la finalità prevista della relazione di generare un autentico dibattito pubblico sulle sue conclusioni; esorta la Commissione a riconsiderare la data di pubblicazione e ad adoperarsi ulteriormente per rendere ampiamente note le sue conclusioni in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>98.</NO.P>ricorda che le decisioni adottate o non adottate dalle istituzioni dell'UE spesso influenzano la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; critica il fatto che la situazione dello Stato di diritto in seno alle istituzioni dell'UE rimanga al di fuori dell'ambito di applicazione della relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione; chiede che nella relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione sia incluso un capitolo sull'osservanza, da parte dell'UE, delle norme in materia di Stato di diritto, sulla base di un meccanismo di revisione indipendente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>99.</NO.P>propone un meccanismo interistituzionale globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali che riguardi tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE e includa tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i paesi candidati, al fine di promuovere l'uniformità; sottolinea la necessità di garantire la piena indipendenza e obiettività nella composizione e nel funzionamento di tale organo, adattando al contempo il suo mandato in modo specifico per affrontare le sfide relative allo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>100.</NO.P>ritiene che occorra rafforzare il dialogo e la cooperazione interistituzionali a livello di UE in merito allo Stato di diritto; deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo; invita, nel frattempo, le altre istituzioni a valutare almeno un'ulteriore cooperazione nel contesto della proposta di progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il che contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra le istituzioni in modo pratico, in particolare attraverso la condivisione delle pratiche in materia di monitoraggio, dialogo e riunione; sollecita il Consiglio a rendere più inclusivo il suo dialogo sullo Stato di diritto invitando alle sessioni altre istituzioni, come la Commissione di Venezia, il commissario per i diritti umani e rappresentanti del Parlamento; ritiene che il dialogo del Consiglio sullo Stato di diritto dovrebbe diventare più interattivo e fornire riscontri sistematici; invita gli Stati membri a investire in un'adeguata preparazione per tale dialogo; sottolinea che una maggiore trasparenza migliorerebbe il dialogo sullo Stato di diritto in seno all'Unione e invita pertanto il Consiglio a mettere a disposizione conclusioni pubbliche dettagliate; esorta il Consiglio a dialogare con i parlamenti nazionali per rafforzare il controllo democratico del rispetto, da parte degli Stati membri, delle norme dell'UE in materia di Stato di diritto; sottolinea che la relazione sullo Stato di diritto dovrebbe essere obiettiva e basata su dati concreti, dovrebbe riguardare gli Stati membri e le istituzioni dell'UE e dovrebbe includere misure preventive e correttive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>101.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che le misure di emergenza adottate in risposta alle crisi (quali pandemie o minacce alla sicurezza) siano soggette a un controllo parlamentare e a un controllo giurisdizionale periodici e che siano rigorosamente limitate nel tempo e proporzionate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>102.</NO.P>ritiene che la cooperazione tra l'UE e organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE e le Nazioni Unite ai fini della promozione e della difesa della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dovrebbe essere ulteriormente rafforzata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>103.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a mettere a punto e attuare programmi globali di educazione civica che promuovano la comprensione delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali tra i cittadini di tutte le età;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>104.</NO.P>deplora che la Commissione non abbia recepito molte delle ripetute richieste del Parlamento in merito alle relazioni sullo Stato di diritto della Commissione; chiede che la Commissione pubblichi, entro il 31 dicembre 2025, una comunicazione in cui specifichi quali delle richieste adottate dal Parlamento dal 2021 in merito alle relazioni sullo Stato di diritto della Commissione saranno attuate dalla Commissione e quali non saranno attuate, nonché i relativi motivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>105.</NO.P>accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione della relazione sullo Stato di diritto della Commissione ai paesi candidati, in particolare Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, a conferma del fatto che i valori fondamentali dell'UE devono essere rispettati non solo dagli attuali Stati membri, ma anche dai futuri membri durante il processo di adesione; sollecita una valutazione approfondita dello Stato di diritto in tutti i paesi coinvolti in un processo di adesione; incoraggia la Commissione a fornire raccomandazioni concrete ai paesi in via di adesione sulla situazione dello Stato di diritto e a garantire l'allineamento con la relazione sull'allargamento; si aspetta che la Commissione includa tutti i paesi candidati nella sua relazione sullo Stato di diritto 2025;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>106.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>