<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0135</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0104/2025 - Relatrice: Veronika Vrecionová)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0104/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È </STRING></STRING>pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti nell'</STRING></STRING>Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fanno parte della politica agricola comune dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il loro benessere dovrebbe essere tutelato</STRING></STRING>. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. Pertanto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in considerazione delle scoperte sugli animali, che riconoscono la loro capacità di provare emozioni e dolore, nonché di interagire socialmente, è</STRING></STRING> necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono </STRING></STRING>allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul mercato dell'</STRING></STRING>Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti, e la divergenza delle norme nazionali, laddove presenti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">molto spesso</STRING></STRING> hanno fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati e venduti o adottati gratuitamente in circostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dannose</STRING></STRING> per il loro benessere. La concorrenza tra allevatori commerciali di cani e gatti in diversi Stati membri non avviene in condizioni di parità, in quanto le condizioni di benessere degli animali sono uno degli elementi principali della competitività di tali operatori e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza la concorrenza è falsata, in particolare per gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato, che non riescono a monetizzare i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma per esercitare pressione concorrenziale, far scendere i prezzi e abbassare gli standard.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cani e i gatti, con le loro esigenze biologiche e comportamentali uniche, sono commercializzati e detenuti come animali da compagnia nell'Unione.</STRING></STRING> L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti, e la divergenza delle norme nazionali, laddove presenti, hanno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a volte</STRING></STRING> fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati e venduti o adottati gratuitamente in circostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che potrebbero avere gravi conseguenze </STRING></STRING>per il loro benessere. La concorrenza tra allevatori commerciali di cani e gatti in diversi Stati membri non avviene in condizioni di parità, in quanto le condizioni di benessere degli animali sono uno degli elementi principali della competitività di tali operatori e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza la concorrenza è falsata, in particolare per gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato, che non riescono a monetizzare i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma per esercitare pressione concorrenziale, far scendere i prezzi e abbassare gli standard.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per sostenere scelte informate da parte dei consumatori e promuovere il rispetto delle norme dell'Unione, è essenziale informare il pubblico e sensibilizzare in merito alla differenza tra pratiche di allevamento responsabili e pratiche non conformi o illegali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		280 e 307</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Benché numerosi Stati membri abbiano già introdotto elenchi positivi su scala nazionale allo scopo di regolamentare la proprietà privata di animali, l'assenza di un quadro comune a livello dell'Unione che definisca le disposizioni in materia di benessere per quanto concerne l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di specie di animali da compagnia diverse da cani e gatti, unitamente alle divergenze esistenti tra le norme nazionali, genera incoerenze, lacune nell'attuazione e confusione per i consumatori e spesso provoca gravi conseguenze per il benessere delle specie che non risultano adatte a essere tenute come animali da compagnia, oltre che rischi per la biodiversità, la salute e la sicurezza umana e la conservazione della natura.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		308</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In più occasioni è già stata richiesta l'introduzione a livello dell'Unione di un elenco, fondato su dati scientifici, di animali che si ritiene siano idonei a essere tenuti come animali da compagnia, in condizioni di benessere adeguate, senza danneggiare le popolazioni di specie selvatiche, e quindi la biodiversità europea, né la salute e la sicurezza umane. In tal senso, è essenziale garantire una valutazione dell'impatto sugli animali, che comprenda il loro benessere, il loro comportamento, le esigenze alimentari e le cure veterinarie, al fine di evitare situazioni che potrebbero comportare sofferenze inutili, condizioni di vita inadeguate o pericoli per le specie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bisognerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di individuare gli stabilimenti di allevamento illegali, smantellare le reti associate e garantire l'efficace applicazione delle norme applicabili. Il rafforzamento della collaborazione transfrontaliera, dello scambio di informazioni e delle ispezioni coordinate è essenziale per affrontare la natura transnazionale di talune attività illegali e proteggere il benessere degli animali e gli interessi dei consumatori in tutta l'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il numero di animali da compagnia nell'Unione è aumentato notevolmente negli ultimi anni, il che riflette il forte sentimento dei cittadini dell'Unione a favore del benessere di cani e gatti. Alla luce degli sviluppi scientifici in materia di benessere degli animali, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere un approccio giuridico che rifletta non solo lo status degli animali come proprietà, ma anche la responsabilità etica degli esseri umani rispetto al loro benessere e alla loro protezione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura</STRING></STRING> di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti</STRING></STRING> per la prima volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'</STRING></STRING>Unione, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché per via dell'entusiasmo dei consumatori nei confronti di tali animali, il tutto facilitato dallo sviluppo degli acquisti online</STRING></STRING>. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'immissione sul mercato</STRING></STRING> di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi</STRING></STRING> per la prima volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul mercato dell'</STRING></STRING>Unione, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		309</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento introduce la registrazione obbligatoria, un rafforzamento dei controlli delle vendite online e una migliore tracciabilità di cani e gatti e prevede periodi di transizione fino a 10 anni, così da permettere alle autorità competenti di prepararsi. Sottolinea inoltre l'importanza dell'introduzione a livello dell'Unione di norme in materia di allevamento responsabile, allo scopo di prevenire ripercussioni negative sulla salute e sul benessere di cani e gatti. Il presente regolamento affronta tali questioni stabilendo requisiti chiari in materia di benessere e garantendo che le pratiche di allevamento rispettino le norme più rigorose.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le persone responsabili </STRING></STRING>di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica), conformemente all'approccio "One Health".</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e altre che si trasmettono alla fauna selvatica</STRING></STRING>), conformemente all'approccio "One Health".</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le malattie animali trasmissibili al fine di evitare la diffusione di tali malattie nell'Unione. La salute degli animali rappresenta uno dei cinque domini del benessere degli animali ed è pertanto oggetto del presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non tratta le malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429, ma piuttosto lo stato di salute di cani e gatti quale determinato da malattie non trasmissibili (ad esempio lesioni) o da malattie non presenti nell'elenco (ad esempio determinati parassiti). Le norme stabilite nel presente regolamento integrano pertanto il regolamento (UE) 2016/429 e non si sovrappongono alle norme stabilite in detto regolamento, né le duplicano.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti</STRING></STRING> sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi</STRING></STRING> sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fornitura</STRING></STRING> di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei negozi</STRING></STRING> di animali da compagnia o nei rifugi per animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'immissione sul mercato</STRING></STRING> di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di vendita</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nelle case affidatarie</STRING></STRING> di animali da compagnia o nei rifugi per animali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I servizi militari, di polizia o doganali che allevano o detengono cani ad uso dei servizi stessi non rientrano in tale situazione in quanto non svolgono le loro attività di allevamento o detenzione per il mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fornitura occasionale di cuccioli di cane e di gatto da parte dei loro proprietari, che detengono cani o gatti per piacere personale o familiare e per compagnia, senza alcun intento o scopo commerciale, non ha un impatto significativo sul mercato interno e l'esclusione di tali attività di fornitura dall'ambito di applicazione del presente regolamento è pertanto giustificata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le sperimentazioni cliniche dei medicinali veterinari che prevedono l'utilizzo di animali, compresi cani e gatti.</STRING></STRING> Cani e gatti destinati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o utilizzati </STRING></STRING>a fini scientifici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e cani e gatti utilizzati in sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari</STRING></STRING> dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da determinati obblighi</STRING></STRING> i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano utilizzati a fini agricoli, come la pastorizia, la guardia del bestiame e la protezione delle aziende agricole, o </STRING></STRING>per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gatti randagi che vivono in libertà e tengono sotto controllo le popolazioni di roditori sono da tempo parte di questo equilibrio rurale e svolgono un ruolo funzionale e simbiotico per le aziende agricole. È opportuno tenere debitamente conto delle zone rurali e remote, in cui l'accesso ai servizi veterinari e alle infrastrutture di conformità può essere limitato, nonché della necessità di evitare di imporre un onere sproporzionato agli agricoltori e ai piccoli allevatori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> forniti </STRING></STRING>da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING> che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i negozi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING> sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul mercato </STRING></STRING>da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING> che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli stabilimenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING> sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dai negozi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING>, da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un negozio</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING> o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento commerciale, in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un negozio</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING> o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un negozio</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING>. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti al</STRING></STRING> mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> animali a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendano animali</STRING></STRING> a titolo oneroso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o forniscano animali solo</STRING></STRING> gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dagli stabilimenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING>, da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono</STRING></STRING> cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno stabilimento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING> o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento commerciale, in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno stabilimento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING> o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno stabilimento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita. Tali informazioni potrebbero aiutare gli acquirenti a compiere scelte informate e responsabili</STRING></STRING>. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul</STRING></STRING> mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono sul mercato</STRING></STRING> animali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">destinati </STRING></STRING>a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettano cani o gatti sul mercato dell'Unione </STRING></STRING>a titolo oneroso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri hanno osservato il crescente ricorso alle case affidatarie da parte degli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati. Dato che il numero di cani e gatti tenuti nelle case affidatarie può avere un impatto sul mercato degli stessi, è opportuno che tali case rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In questi casi gli operatori che collocano i cani o i gatti nelle case affidatarie dovrebbero essere responsabili di garantire che queste si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato, tra l'altro, attraverso la definizione di un rapporto contrattuale tra l'operatore e la famiglia affidataria.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Inoltre, dato il numero significativo di animali che i rifugi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono nell'</STRING></STRING>Unione e la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la tracciabilità e la prevenzione del commercio illegale, anche i rifugi dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, indipendentemente dal fatto che la loro attività possa essere considerata di natura economica o meno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Inoltre, dato il numero significativo di animali che i rifugi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono sul mercato dell'</STRING></STRING>Unione e la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la tracciabilità e la prevenzione del commercio illegale, anche i rifugi dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, indipendentemente dal fatto che la loro attività possa essere considerata di natura economica o meno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori responsabili dei rifugi dovrebbero essere incoraggiati ad adottare misure adeguate per impedire la riproduzione dei cani o dei gatti ivi detenuti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che queste ultime mantengano un registro aggiornato di tali stabilimenti.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare a tal fine le informazioni o i dati raccolti nel registro degli stabilimenti per cani e gatti a norma del regolamento (UE) 2016/429.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		278</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali. Le competenze in materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'angoscia e la sofferenza di cani e gatti durante le attività di addestramento da parte di conduttori non formati o poco qualificati possono avere effetti dannosi sui modelli comportamentali di cani e gatti con possibili rischi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente. Pertanto,</STRING></STRING> la presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche quando si allevano, detengono e manipolano cani destinati ai servizi militari, di polizia e doganali</STRING></STRING>. Le competenze in materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli addetti alla custodia degli animali e le autorità competenti, comprese le agenzie governative, dovrebbero aggiornare regolarmente le loro competenze attraverso programmi di formazione che promuovano metodi di formazione quali il "condizionamento operante", dando priorità al rinforzo positivo invece che a metodi basati sulla punizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visite regolari volte</STRING></STRING> a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un numero di </STRING></STRING>cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superiore a una determinata soglia </STRING></STRING>dovrebbero pertanto ricevere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una visita volta</STRING></STRING> a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro il primo anno di applicazione del presente regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento; successivamente, le visite da parte di un veterinario hanno luogo quando opportuno, sulla base di un'analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire un elevato livello di benessere degli animali, i veterinari mantengono un adeguato grado di indipendenza professionale rispetto all'operatore, nonché un'istruzione completa, e si sottopongono a una formazione continua per restare al passo con i progressi scientifici e professionali. Tale formazione può comprendere, se del caso, anche elementi relativi al riconoscimento dei casi di violenza e maltrattamento degli animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, durante le visite volte a verificare la salute e il benessere degli animali, i veterinari riscontrino circostanze che potrebbero compromettere gravemente il benessere di cani o gatti, gli stessi sono incoraggiati, se del caso, a informare le autorità competenti o a prendere in considerazione la possibilità di effettuare una visita di follow-up per valutare la situazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fine della vita di cani e gatti dovrebbe preferibilmente essere assistita da un veterinario che utilizzi metodi che riducano al minimo il dolore e l'angoscia. In casi eccezionali, ad esempio quando un cane da caccia o da guardiania è gravemente ferito in un luogo remoto in cui l'assistenza veterinaria non è accessibile, possono essere utilizzati altri metodi, a condizione che riducano la sofferenza nella misura più ampia possibile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, le strategie di riproduzione motivate da obiettivi di commercializzazione possono far sì che alcuni tipi di cani e gatti sviluppino "tratti conformazionali eccessivi". Dal momento che questi ultimi possono portare a problemi di salute significativi per i cani e i gatti interessati, gli allevatori dovrebbero escluderli dai programmi di riproduzione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le mostre, le esposizioni e i concorsi di bellezza per cani o gatti hanno un impatto sulle loro opportunità di mercato e sul loro prezzo di vendita. Le mutilazioni e alcune strategie di riproduzione che comportano lo sviluppo di tratti conformazionali eccessivi nei cani o nei gatti possono essere vantaggiose per gli allevatori che partecipano a mostre, esposizioni e concorsi di bellezza destinati a tali animali. L'organizzazione dei suddetti eventi e la partecipazione agli stessi può essere determinata da fattori diversi dal benessere degli animali, come gli standard estetici, con l'obiettivo di pubblicizzare determinate razze e caratteristiche fisiche. Al fine di garantire che gli allevatori diano priorità al benessere dei cani e dei gatti che producono e, in particolare, che i cani e i gatti non sviluppino tratti conformazionali eccessivi e che gli allevatori non effettuino mutilazioni per conseguire standard estetici malsani, gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita e gli organizzatori di tali mostre, esposizioni e concorsi non dovrebbero utilizzare o includere cani o gatti con tratti conformazionali eccessivi o cani o gatti che sono stati mutilati per tali mostre, esposizioni o concorsi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi gli accoppiamenti di primo</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secondo grado</STRING></STRING>, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tra genitori e relativa prole</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra fratelli e sorelle, tra fratellastri</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sorellastre o tra nonni e nipoti</STRING></STRING>, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La riproduzione in consanguineità dovrebbe comunque essere consentita nei casi in cui sia necessaria per preservare le razze locali con un patrimonio genetico limitato, a condizione che sia autorizzata per tale motivo dall'autorità competente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(29 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dati scientifici confermano che un accesso costante a un'alimentazione e a un'idratazione adeguate è fondamentale per il benessere di cani e gatti. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi per gli operatori al riguardo. Le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio dovrebbero essere mantenute pulite ed essere progettate, realizzate e installate in modo da garantire parità di accesso a tutti gli animali, riducendo così al minimo la concorrenza ed evitando comportamenti agonistici. Tali strutture dovrebbero inoltre essere progettate in modo da ridurre al minimo le fuoriuscite, impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con sostanze nocive ed evitare qualsiasi rischio di danno per cani e gatti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gabbie</STRING></STRING>. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gabbie</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenitori per lunghi periodi di tempo</STRING></STRING>. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenitori per lunghi periodi di tempo, a meno che ciò non sia necessario per il trasporto e l'isolamento temporaneo a breve termine di singoli cani e gatti e durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri, a condizione di ridurre al minimo lo stress, evitare la sofferenza dovuta a temperature estreme e garantire che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiarsi in una posizione naturale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo dopo il</STRING></STRING> raggiungimento della maturità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scheletrica e sessuale</STRING></STRING>. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gravidanze consecutive</STRING></STRING>, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> gradualmente</STRING></STRING> in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>dovrebbero essere fatte riprodurre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima del</STRING></STRING> raggiungimento della maturità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguata</STRING></STRING>. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cucciolate in un periodo di due anni</STRING></STRING>, seguite da un adeguato periodo di recupero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che non dovrebbe essere inferiore a un anno per le cagne e gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, compresi i nati morti, nell'arco di due anni</STRING></STRING>. La riproduzione dovrebbe cessare in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, così come in cagne e gatte fattrici che hanno avuto due parti cesarei, dal momento che non è possibile escludere che un'ulteriore gravidanza abbia un effetto negativo sul loro benessere</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le femmine utilizzate per la riproduzione dovrebbero essere monitorate regolarmente da un veterinario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne i casi di abbandono di cani e gatti da parte degli operatori. Gli stabilimenti di allevamento che attuano pratiche abusive che compromettono il benessere degli animali dovrebbero, in particolare, essere soggetti a sanzioni severe e dissuasive. Bisognerebbe condannare tali pratiche in modo inequivocabile e impedire alle persone responsabili di proseguire le loro attività in qualsiasi Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli animali detenuti in tali stabilimenti siano tempestivamente rimossi e ricevano un'assistenza e una protezione adeguate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, per talune razze, ad esempio i cani da caccia, tali procedure potrebbero essere consentite per motivi profilattici, diagnostici e/o terapeutici e solo se effettuate da un veterinario. In regioni e contesti specifici d'Europa, il taglio della coda può essere giustificato anche per prevenire lesioni alla coda, purché sia basato su una valutazione medica completa e approfondita.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cani utilizzati nei servizi militari, di polizia e doganali seguono generalmente un tipo di addestramento molto specifico che li prepara ai fini della sicurezza nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe per i cani detenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita destinati a essere utilizzati nei servizi militari, di polizia o doganali, al fine di garantire che tali cani possano ricevere l'addestramento ritenuto più adeguato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei loro fornitori. Poiché tutti gli stabilimenti dispongono di una proroga per l'applicazione delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute, è necessario che l'obbligo </STRING></STRING>degli stabilimenti di allevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di ottenere un riconoscimento inizi ad applicarsi nella stessa data delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ispezione preliminare degli stabilimenti da parte di veterinari ufficiali o altri professionisti, nel caso in cui il compito di controllo ufficiale sia stato delegato, e il conseguente riconoscimento degli stabilimenti sono un modo efficace per garantire che questi ultimi si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, data la limitata disponibilità di veterinari ufficiali negli Stati membri, non risulta proporzionato richiedere ispezioni preliminari in loco e riconoscimenti per tutti gli stabilimenti, pertanto i veterinari ufficiali dovrebbero concentrarsi sugli stabilimenti che presentano un rischio più elevato dal punto di vista del benessere degli animali.</STRING></STRING> Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allevati, </STRING></STRING>detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare a causa delle conseguenze che le condizioni di scarso benessere degli animali in tenera età possono avere su cani e gatti</STRING></STRING>. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status degli stabilimenti di allevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e quindi rafforzare il controllo pubblico e la consapevolezza dei cittadini</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o rifugi che forniscono cani e gatti </STRING></STRING>incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i soggetti</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> cani e gatti sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura</STRING></STRING> di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli operatori</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono</STRING></STRING> cani e gatti sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'immissione sul mercato</STRING></STRING> di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornito</STRING></STRING> per la prima volta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'Unione</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fornitori di</STRING></STRING> cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad </STRING></STRING>ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale</STRING></STRING> in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immesso sul mercato dell'Unione</STRING></STRING> per la prima volta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le persone fisiche o giuridiche che immettono</STRING></STRING> cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe essere registrato di conseguenza</STRING></STRING> in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fornitori di</STRING></STRING> cani e gatti dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(40)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le persone fisiche o giuridiche che immettono</STRING></STRING> cani e gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sul mercato dell'Unione</STRING></STRING> dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annunci pubblicati</STRING></STRING> su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annunci</STRING></STRING> riguardanti cani e gatti affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i fornitori</STRING></STRING> forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti</STRING></STRING> nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblicità pubblicate</STRING></STRING> su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblicità</STRING></STRING> riguardanti cani e gatti affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione</STRING></STRING> forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi</STRING></STRING> nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire la tracciabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei</STRING></STRING> cani e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli animali</STRING></STRING> non dovrebbero solo essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">marcati</STRING></STRING> con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che ancora non dispongono di</STRING></STRING> banche dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionali per</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, </STRING></STRING>per garantire la tracciabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'interno dell'</STRING></STRING>Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modo da consentire</STRING></STRING> alle autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ai portatori</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessi pertinenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verificare l'autenticità dell'identificazione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro </STRING></STRING>tracciabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i</STRING></STRING> cani e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> gatti non dovrebbero solo essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificati individualmente</STRING></STRING> con un identificatore unico sotto forma di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> un</STRING></STRING> trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere tenuti a istituire e mantenere</STRING></STRING> banche dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul mercato dell'Unione</STRING></STRING> per garantire la tracciabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tali animali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò renderà più facile l'accesso alle informazioni su cani e gatti in tutta l'</STRING></STRING>Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e consentirà</STRING></STRING> alle autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">benessere degli animali. Al fine</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agevolare l'interoperabilità tra le banche dati nazionali, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati indicizzata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(44 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di razionalizzare i movimenti transfrontalieri di cani e gatti identificati e registrati e di garantire che i veterinari abbiano un accesso tempestivo alle informazioni mediche pertinenti, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un sistema di passaporto digitale. Tale documento digitale dovrebbe includere dati essenziali sull'identificazione e sullo stato vaccinale dell'animale, migliorando in tal modo sia la gestione della salute degli animali che l'efficienza amministrativa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(44 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(44 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nei casi di cui al presente regolamento deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(46)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni di cui al considerando precedente dovrebbero</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicate</STRING></STRING> realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> o intendono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(46)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'applicazione delle norme in materia di importazione dovrebbe</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantita</STRING></STRING> realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettere</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul mercato dell'</STRING></STRING>Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riconosciute dall'Unione come </STRING></STRING>norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esportano</STRING></STRING> o intendono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esportare</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel mercato dell'</STRING></STRING>Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Infine, la conformità alle norme pertinenti del presente regolamento o alle norme riconosciute dall'Unione come norme equivalenti dovrebbe essere certificata nel certificato sanitario pertinente utilizzato per tali esportazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe adoperarsi per modificare il modello di certificato ufficiale pertinente così da includere il corrispondente attestato relativo al benessere degli animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 46 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(46 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di migliorare la protezione dei consumatori e garantire un'adeguata tracciabilità delle importazioni di cani e gatti nell'Unione, è opportuno esigere che tali animali siano identificati prima del loro ingresso e che gli importatori ne garantiscano la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri. Ciò determinerà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali. Inoltre, l'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti condotta nel 2022 e nel 2023 ha dimostrato che una delle pratiche fraudolente comuni associate al commercio di cani e gatti consiste nell'importare nell'Unione cani e gatti a fini commerciali, sostenendo che tali movimenti sono movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, ossia movimenti di cani e gatti che accompagnano i loro proprietari o una persona autorizzata dagli stessi senza l'intenzione di trasferire la proprietà. Al fine di fornire agli Stati membri gli strumenti per effettuare controlli basati sul rischio rivolti a questa pratica fraudolenta, è essenziale che l'ingresso di cani e gatti a carattere non commerciale sia notificato preventivamente attraverso un'apposita banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio. Tale banca dati dovrebbe raccogliere le notifiche di tutti questi ingressi nell'Unione, indipendentemente dal punto di ingresso, affinché gli Stati membri abbiano la necessaria visione d'insieme e individuino movimenti sospetti. Per questo motivo è opportuno che la Commissione istituisca e mantenga tale banca dati, in modo che gli Stati membri abbiano accesso a tutte le informazioni disponibili per i loro controlli.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(47)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precedente</STRING></STRING> dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(47)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">46</STRING></STRING> dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(47 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di rintracciare efficacemente l'origine del cane o del gatto nel paese terzo e far fronte alle importazioni illegali nell'Unione e alle pratiche fraudolente condotte con il pretesto di movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, è importante che cani e gatti siano importati da paesi terzi in conformità del presente regolamento per quanto riguarda la loro registrazione in una banca dati di uno Stato membro entro due giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 48</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(48)</NO.P>Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificare</STRING></STRING> l'articolo 6 del presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(48)</NO.P>Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), </STRING></STRING>nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">integrare</STRING></STRING> l'articolo 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis</STRING></STRING> del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per definire le caratteristiche dei genotipi, dei fenotipi e dei tratti conformazionali eccessivi che bisognerebbe escludere dalla riproduzione, </STRING></STRING>in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel contesto delle mostre, delle esposizioni e dei concorsi di bellezza, dopo aver preso in considerazione sia il parere scientifico dell'EFSA sia le circostanze sociali ed economiche specifiche del settore, gli atti delegati dovrebbero riflettere un approccio progressivo ed equilibrato, al fine di garantire un'attuazione proporzionata e realizzabile nella pratica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 52 – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 17, paragrafo 5, per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti, sia che siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 52 – trattino 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 21, paragrafo 5, al fine di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione dell'equivalenza delle condizioni di allevamento e detenzione di cani e gatti all'interno di stabilimenti di un paese terzo che intende esportare animali nell'Unione con le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 53 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(53 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di sensibilizzare in merito al benessere degli animali e alla cura responsabile degli animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 55</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(55)</NO.P>È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(55)</NO.P>È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione dovrebbe esaminare gli sviluppi tecnologici e scientifici intervenuti, anche per quanto riguarda i mezzi di identificazione di cani e gatti e la possibilità di utilizzare mezzi alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore. La valutazione dovrebbe inoltre garantire l'impermeabilità alle frodi e la solidità del sistema di tracciabilità dell'Unione, nonché la proporzionalità dei costi di identificazione per le persone fisiche e giuridiche soggette all'obbligo di identificazione a norma del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		282 e 311</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti nell'Unione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>tracciabilità di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allevati o detenuti nell'Unione</STRING></STRING> o immessi sul mercato dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornitura</STRING></STRING> nell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> loro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ingresso</STRING></STRING> nell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento non si applica:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle persone fisiche che detengono cani o gatti per piacere personale o familiare e per compagnia e che consentono la riproduzione di tali animali, con un limite massimo di una cucciolata per specie e nucleo familiare, ogni 18 mesi, senza immetterli sul mercato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle aziende agricole, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		284</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione di cui all'articolo 17 si applicano a tutti i cani e gatti tenuti sotto la responsabilità di persone fisiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"cani che svolgono attività lavorative o professionali specifiche": gli animali che, selezionati per le loro caratteristiche fisiche, istintive e caratteriali, sono addestrati per assistere le persone in un'attività regolamentata o in un compito specifico, come gli animali utilizzati per la caccia, il lavoro, la pastorizia, il salvataggio, l'assistenza o a fini sportivi, o quelli utilizzati dalle autorità di contrasto, nonché gli animali guida, i cani guida o gli animali destinati alla zooterapia che sono stati addestrati in centri o da professionisti specializzati per l'accompagnamento, la guida e l'assistenza di persone con diversità funzionali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"allevamento": l'attività che consiste nella detenzione di cani o gatti in stabilimenti di allevamento a fini di riproduzione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"pubblicizzazione": qualsiasi forma di comunicazione che abbia l'effetto diretto o indiretto di promuovere un cane o un gatto al fine di incentivare l'interesse, il coinvolgimento o le vendite, compresa la promozione di una razza o di una caratteristica fisica;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>"detenzione": qualsiasi attività durante la quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un animale è trattenuto</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manipolato</STRING></STRING> in uno stabilimento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>"detenzione": qualsiasi attività durante la quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cani e i gatti sono tenuti, alloggiati, trattenuti</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manipolati</STRING></STRING> in uno stabilimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o sotto la responsabilità di un operatore</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		303</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>"immissione sul mercato": la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">detenzione di cani e gatti ai fini della </STRING></STRING>vendita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> messa in vendita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> distribuzione o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di</STRING></STRING> qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> relativa all'animale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vale a dire a titolo oneroso</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno dietro rimborso delle spese sostenute</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa</STRING></STRING> la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>"immissione sul mercato": la vendita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> messa in vendita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a titolo oneroso o gratuito</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a esclusione delle donazioni occasionali e irregolari da parte delle persone fisiche di un numero limitato di cani</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gatti con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING> la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>"piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la fornitura </STRING></STRING>di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>"piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>10 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"cane da guardiania": un cane detenuto o formato principalmente per gestire, spostare o controllare il bestiame in contesti agricoli o pastorali, anche nelle aziende agricole, in aree di pascolo o durante il trasporto;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P>"stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per animali</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozi di animali da compagnia</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P>"stabilimenti": stabilimenti di allevamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimenti di vendita,</STRING></STRING> rifugi e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">case affidatarie</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12.</NO.P>"stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>12.</NO.P>"stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>12 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"azienda agricola": un'azienda agricola ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091 che non è uno stabilimento di allevamento quale definito nel presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>13.</NO.P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING>": qualsiasi locale o struttura in cui cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> come animali da compagnia</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>13.</NO.P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING>": qualsiasi locale o struttura in cui cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>14.</NO.P>"rifugi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per animali</STRING></STRING>": locali o strutture, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a esclusione delle</STRING></STRING> abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornitura, a titolo oneroso o gratuito</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>14.</NO.P>"rifugi": locali o strutture, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le</STRING></STRING> abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immissione sul mercato</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>14 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"casa affidataria": un'abitazione in cui sono detenuti cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15.</NO.P>"operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a esclusione dei responsabili dei rifugi,</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alleva</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">detiene, commercia</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immette sul mercato</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sotto il suo controllo</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche per un periodo di tempo limitato</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>15.</NO.P>"operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che immette sul mercato cani e gatti e</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è responsabile di uno stabilimento di allevamento</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uno stabilimento di vendita</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un di rifugio o che è responsabile dei cani o dei gatti ivi detenuti, o che è responsabile di</STRING></STRING> cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indesiderati, abbandonati, randagi</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">smarriti o confiscati e li colloca in case affidatarie</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>16.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un cane o un gatto, comprese le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"eutanasia": l'atto di indurre la morte sotto anestesia e in analgesia prolungata servendosi di medicinali, utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi per l'animale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>19.</NO.P>"mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;</P></OLD><NEW><P><NO.P>19.</NO.P>"mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di sterilizzazione o impianto di un trasponditore</STRING></STRING>, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un cane o di un gatto</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>19 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"sterilizzazione": il processo mediante il quale ai cani o ai gatti è impedita chirurgicamente la riproduzione, compresa la rimozione chirurgica delle gonadi, ossia i testicoli nei cani e nei gatti maschi e le ovaie o le ovaie e l'utero nelle cagne e gatte fattrici;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>19 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"sterilizzazione non chirurgica": metodi alternativi alla sterilizzazione chirurgica che preservano l'integrità del corpo del cane o del gatto e non comportano la rimozione o l'alterazione permanente di alcuna parte del suo corpo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>20.</NO.P>"sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>20.</NO.P>"sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continua </STRING></STRING>di importanti stimoli positivi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>21.</NO.P>"alloggiamento": edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>21.</NO.P>"alloggiamento": edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo temporaneo o permanente</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>22.</NO.P>"canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuali</STRING></STRING> per l'alloggiamento di cani;</P></OLD><NEW><P><NO.P>22.</NO.P>"canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di cani;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>23.</NO.P>"gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuali</STRING></STRING> per l'alloggiamento di gatti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>23.</NO.P>"gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di gatti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>24.</NO.P>"addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>24.</NO.P>"addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i volontari, i tirocinanti e i lavoratori a tempo parziale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>26.</NO.P>"tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;</P></OLD><NEW><P><NO.P>26.</NO.P>"tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a un oggetto </STRING></STRING>di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di limitarne i movimenti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>27.</NO.P>"contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> altra</STRING></STRING> struttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rigida</STRING></STRING> usati per tenere cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti in uno spazio circoscritto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>27.</NO.P>"contenitore": qualsiasi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gabbia, </STRING></STRING>cassa, box, alloggiamento o struttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amovibile</STRING></STRING> usati per tenere cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti in uno spazio circoscritto;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>28.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"animale da compagnia": un cane o un gatto destinato a essere detenuto da una famiglia per piacere personale e per compagnia;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>29.</NO.P>"proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire</STRING></STRING> i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>29.</NO.P>"proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanitarie, </STRING></STRING>comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ridurre al minimo</STRING></STRING> i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, </STRING></STRING>il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		304</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimenti</STRING></STRING> di allevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> due cucciolate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per stabilimento</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e </STRING></STRING>anno civile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno stabilimento</STRING></STRING> di allevamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui si producono al massimo </STRING></STRING>due cucciolate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per </STRING></STRING>anno civile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da immettere sul mercato sono soggetti solo agli obblighi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 ter, agli articoli 6 bis, 7 e 8, all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), c) e d), all'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 5 bis, all'articolo 15 e all'articolo 15 bis, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">case affidatarie che, in un qualsiasi momento, detengono non più di cinque cani o non più di dieci gatti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Principi generali in materia di benessere</P></OLD><NEW><P>(<STRING ITALIC="on">Non concerne la versione italiana</STRING>)</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING> applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:</P></OLD><NEW><P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli addetti alla custodia degli animali</STRING></STRING> applicano i principi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di benessere </STRING></STRING>seguenti per quanto riguarda i cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e adeguata </STRING></STRING>nutrizione e idratazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguato e pulito, sicuro e </STRING></STRING>confortevole, in particolare in termini di spazio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualità dell'aria, </STRING></STRING>temperatura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, luce, protezione dalle condizioni climatiche avverse</STRING></STRING> e facilità di movimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, prevenendo il sovraffollamento</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, allevamento</STRING></STRING> o di mutilazioni;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tempo</STRING></STRING> e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tempo</STRING></STRING> e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durata</STRING></STRING> e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durata</STRING></STRING> e intensità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, prevenendo lo sviluppo di comportamenti anomali ripetitivi e di altri comportamenti indicativi di condizioni negative di benessere degli animali e tenendo in considerazione le esigenze del singolo cane o gatto</STRING></STRING> nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prescrizioni</STRING></STRING> generali in materia di benessere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di cani e gatti</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi</STRING></STRING> generali in materia di benessere</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING> sono responsabili del benessere di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli addetti alla custodia degli animali</STRING></STRING> sono responsabili del benessere di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti detenuti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nei loro stabilimenti e</STRING></STRING> sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso delle case affidatarie la responsabilità incombe all'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti. Tali operatori forniscono alla famiglia affidataria informazioni adeguate sulle prescrizioni e sugli obblighi in materia di benessere degli animali, come pure sulle esigenze individuali dei cani o dei gatti, nonché garantiscono e verificano che nelle case affidatarie siano rispettati i pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori non sottopongono cani o gatti a crudeltà, abusi o maltrattamenti, né li allevano, addestrano o medicano per partecipare ad attività che comportino crudeltà, abusi o maltrattamenti nei loro confronti o nei confronti di altri cani e gatti, compresi i combattimenti tra cani.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali non abbandonano cani o gatti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi in materia di strategie di riproduzione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le loro strategie di riproduzione diano priorità alla salute e al benessere dell'animale e riducano al minimo il rischio di produrre cani o gatti con genotipi o fenotipi associati a effetti nocivi sul loro benessere.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento fissando le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 dello stesso che sono esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 1º luglio 2030.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Salvo approvazione dell'autorità competente sulla base di una necessità specifica di preservare le razze locali con un pool genetico limitato, nella gestione della riproduzione di cani e gatti è vietata la riproduzione tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obbligo di notificare l'allevamento o la detenzione di cani</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gatti negli</STRING></STRING> stabilimenti</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Notifica</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrazione degli</STRING></STRING> stabilimenti</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi </STRING></STRING>notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:</P></OLD><NEW><P>Gli operatori notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno</STRING></STRING> le informazioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozio</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali da compagnia</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifugio</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita, rifugio</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casa affidataria</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – comma 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>il numero massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali</STRING></STRING> che possono essere detenuti nello stabilimento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la capacità dello stabilimento espressa come </STRING></STRING>il numero massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cani e gatti</STRING></STRING> che possono essere detenuti nello stabilimento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 –  comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori notificano all'autorità competente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali cambiamenti in relazione alle informazioni di cui al primo comma;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi cessazione dell'attività, specificando altresì un termine entro il quale l'attività deve essere chiusa, che non può superare un mese dalla cessazione, e fornendo anche informazioni sul destino degli animali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le informazioni supplementari richieste a norma del presente articolo, gli operatori non sono tenuti a notificare nuovamente le informazioni già trasmesse conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti e può utilizzare a tal fine il registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 7 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori di stabilimenti di allevamento immettono sul mercato cani o gatti solo dopo il riconoscimento del loro stabilimento da parte dell'autorità competente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente effettua ispezioni in loco per verificare che lo stabilimento soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli Stati membri possono consentire lo svolgimento di tali ispezioni a distanza, a condizione che i mezzi di comunicazione a distanza utilizzati forniscano prove sufficienti affinché l'autorità competente effettui ispezioni affidabili. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento solo a uno stabilimento di allevamento che soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le persone fisiche</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire il benessere dell'animale da compagnia</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese</STRING></STRING> le informazioni sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proprietà responsabile</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicano all'acquirente di un cane</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un gatto le informazioni scritte necessarie per consentirgli di garantire il benessere dello stesso, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche del cane o del gatto in termini</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alimentazione, cura, salute, alloggiamento e comportamento</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING> le informazioni sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sua salute, compreso lo stato di vaccinazione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Quando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura</STRING></STRING> di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è pubblicizzata</STRING></STRING> online, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'annuncio riporta</STRING></STRING>, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Quando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli operatori e le persone fisiche o giuridiche pubblicizzano l'immissione sul mercato</STRING></STRING> di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite piattaforme</STRING></STRING> online, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è riportata</STRING></STRING>, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno</STRING></STRING> l'avvertenza seguente:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		288</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:</P></NEW><OLD><P>“Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutte le</STRING></STRING> sue esigenze in termini di salute e benessere.”.</P></OLD><NEW><P>"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> sue esigenze in termini di salute e benessere. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prendersi cura di un animale richiede risorse finanziarie. Una volta preso sotto la propria custodia, è vietato abbandonare l'animale.</STRING></STRING>".</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli addetti alla custodia degli animali dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli addetti alla custodia degli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatta eccezione per i volontari e i tirocinanti sotto supervisione,</STRING></STRING> dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e mettere in atto </STRING></STRING>le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, prevenendo la sofferenza</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Visite di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verifica del</STRING></STRING> benessere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> degli animali</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Visite di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consulenza sul</STRING></STRING> benessere</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		277</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi fattore di rischio</STRING></STRING> per il benessere degli animali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>provvedono affinché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro il ... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] o entro il primo anno dalla data di notifica di un nuovo stabilimento,</STRING></STRING> presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> senza preavviso</STRING></STRING>, almeno una volta all'anno, un veterinario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ufficiale, incaricato dall'autorità competente</STRING></STRING>, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali, </STRING></STRING>fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i rischi</STRING></STRING> per il benessere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la salute </STRING></STRING>degli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per l'ambiente e, qualora emergano fattori di rischio gravi, presenti una relazione all'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2017/625 ed effettui una visita di follow-up entro i due mesi successivi</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrano le</STRING></STRING> risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mettendoli</STRING></STRING> a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conservano i dati attinenti alle</STRING></STRING> risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle</STRING></STRING> relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a partire dal giorno della visita e li mettono</STRING></STRING> a disposizione delle autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e del veterinario che ha effettuato la visita</STRING></STRING> dietro richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da sottoporre a</STRING></STRING> valutazione durante le visite di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verifica del</STRING></STRING> benessere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> degli animali</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'identificazione e la</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei fattori di rischio da parte del veterinario </STRING></STRING>durante le visite di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consulenza sul</STRING></STRING> benessere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in relazione alle azioni di follow-up</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi </STRING></STRING>garantiscono che cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione</STRING></STRING> di cui all'allegato I, punto 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori garantiscono che cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi </STRING></STRING>garantiscono che cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori garantiscono che cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>acqua <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potabile</STRING></STRING>, ad libitum;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>acqua <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fresca e pulita</STRING></STRING>, ad libitum;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gatti</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o gatti, con l'obiettivo generale di conseguire </STRING></STRING>e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenere una buona salute</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING> provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano realizzate e installate in modo da:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli addetti alla custodia degli animali</STRING></STRING> provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> siano tenute pulite e</STRING></STRING> siano realizzate e installate in modo da:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, riducendo così al minimo la concorrenza tra loro ed evitando comportamenti agonistici, in particolare quando cani e gatti non hanno accesso al mangime ad libitum</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su parere scritto di un veterinario, gli operatori possono adeguare le frequenze di alimentazione e abbeveraggio. Gli operatori tengono un registro del parere per tutta la durata in cui si applica secondo le indicazioni del veterinario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi,</STRING></STRING> gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori provvedono affinché:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in caso</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animali detenuti in</STRING></STRING> stabilimenti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allevamento o</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negozi di animali da compagnia, la circolazione dell'aria, i livelli di polvere</STRING></STRING>, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenuti entro limiti non nocivi</STRING></STRING> per cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli stabilimenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allevamento e negli</STRING></STRING> stabilimenti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vendita</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui i cani e i gatti sono tenuti all'interno</STRING></STRING>, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nocive</STRING></STRING> per cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È vietato tenere</STRING></STRING> cani o gatti all'interno di contenitori.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori non devono tenere</STRING></STRING> cani o gatti all'interno di contenitori.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		289</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È vietato detenere o vendere cani o gatti in negozi di animali da compagnia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>I contenitori possono essere utilizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo</STRING></STRING> per il trasporto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'isolamento temporaneo</STRING></STRING> di singoli cani e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gatti</STRING></STRING>, a condizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di evitare</STRING></STRING> lo stress <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovuto a temperature estreme</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A titolo di deroga, </STRING></STRING>i contenitori possono essere utilizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unicamente</STRING></STRING> per il trasporto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'isolamento a breve termine</STRING></STRING> di singoli cani<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o gatti</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri</STRING></STRING>, a condizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che</STRING></STRING> lo stress <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia ridotto al minimo, che si evitino sofferenze e che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiarsi in una posizione naturale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di esplorare</STRING></STRING> e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita utilizzano, ove necessario, sistemi di riscaldamento o raffrescamento per mantenere una buona qualità dell'aria e una temperatura adeguata negli stabulari all'interno dei loro stabilimenti, nonché per rimuovere l'umidità eccessiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Gli operatori provvedono affinché cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano accesso</STRING></STRING> alla luce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">naturale in qualsiasi momento.</STRING></STRING> Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli operatori forniscono illuminazione</STRING></STRING> artificiale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Gli operatori provvedono affinché cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano esposti</STRING></STRING> alla luce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e possano rimanere al buio per periodi sufficienti</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ininterrotti al fine</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenere un normale ritmo circadiano</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del primo comma, per "luce" si intende la luce naturale, integrata,</STRING></STRING> se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da luce</STRING></STRING> artificiale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 4 non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono addestrati per la pastorizia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING> provvedono affinché:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli addetti alla custodia degli animali</STRING></STRING> provvedono affinché:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e cagne e gatte fattrici in periodo periparto, siano ispezionati più frequentemente</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>l'eutanasia di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un cane</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un gatto </STRING></STRING>sia effettuata esclusivamente da un veterinario;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cani e i gatti, nei casi di cui alla lettera b), per i quali la guarigione è irraggiungibile, che provano grave dolore o sofferenza senza possibilità di alleviamento e il cui mantenimento in vita è contrario alle regole del loro benessere, </STRING></STRING>l'eutanasia sia effettuata esclusivamente da un veterinario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con il previo consenso dell'operatore;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>siano in atto misure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui medicinali veterinari,</STRING></STRING> per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>siano in atto misure per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come le vaccinazioni,</STRING></STRING> per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>i materiali di arricchimento non causino rischi di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lesioni o di </STRING></STRING>contaminazione biologica o chimica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> né altri rischi per la salute</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>i materiali di arricchimento non causino rischi di contaminazione biologica o chimica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'acquirente di un cane o di un gatto siano fornite, ove disponibili, informazioni pertinenti relative alla salute, comprese informazioni su vaccinazioni, allergie e condizioni di salute, nonché sulla proprietà responsabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La lettera a) non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia o a fini di addestramento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È vietata l'eutanasia di un cane o di un gatto come soluzione per la gestione della popolazione nei rifugi per animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'assistenza sanitaria per gli animali sia in linea con l'approccio "One Health", ad esempio mediante un uso prudente degli antibiotici per evitare la resistenza antimicrobica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli operatori provvedono affinché:</P></OLD><NEW><P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabili degli stabilimenti di allevamento e i loro addetti alla custodia </STRING></STRING>provvedono affinché:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 3;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>cagne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti 3.1 e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.2</STRING></STRING>, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>cagne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> malattie diagnosticate, segni clinici di</STRING></STRING> malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>le gravidanze di cagne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>le gravidanze di cagne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conforme all'allegato I, punto 3</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le femmine adulte di </STRING></STRING>cani e gatti che non sono più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzate</STRING></STRING> per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbattute</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbandonate.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>cani e gatti che non sono più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzati</STRING></STRING> per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenuti</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">venduti, donati o reinseriti, e </STRING></STRING>non siano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> abbattuti </STRING></STRING>o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> abbandonati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operatore conserva la conferma scritta di cui alla lettera d) per un periodo di almeno tre anni dopo il decesso della cagna o gatta fattrice.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, qualora siano in possesso dei risultati di test sanitari di un cane o di un gatto o di relazioni e diagnosi genetiche del padre o della madre dell'animale da compagnia in questione, condividono tali informazioni con l'acquirente dell'animale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi</STRING></STRING> provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti conformemente all'allegato I, punto 4.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti conformemente all'allegato I, punto 4.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e </STRING></STRING>per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>esami fisici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'identificazione degli animali</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>esami fisici;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">marcatura degli animali ai fini dell'</STRING></STRING>identificazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificazione individuale di cani e gatti e lettura delle informazioni di</STRING></STRING> identificazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Tenere cani e gatti alla catena <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora </STRING></STRING>è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Tenere cani e gatti alla catena è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori provvedono affinché l'arricchimento sia fornito e accessibile a tutti i cani o gatti, in modo da offrire un ambiente stimolante, consentire comportamenti specifici della specie e ridurre il loro senso di frustrazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 ter  (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'</STRING></STRING>amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per via</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'</STRING></STRING>indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la rimozione degli artigli o altra </STRING></STRING>amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su </STRING></STRING>indicazione medica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che può implicare ragioni</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">profilassi, di diagnosi e/o di trattamento,</STRING></STRING> al solo scopo di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> preservare o</STRING></STRING> migliorare la salute di cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o prevenire lesioni</STRING></STRING>. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura da effettuare sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per tre anni.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La sterilizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maschile e femminile è consentita solo se</STRING></STRING> eseguita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da un veterinario,</STRING></STRING> sotto anestesia e in analgesia prolungata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori garantiscono che </STRING></STRING>la sterilizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> eseguita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo</STRING></STRING> sotto anestesia e in analgesia prolungata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da un veterinario</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I veterinari possono prendere in considerazione, se del caso, il ricorso alla sterilizzazione non chirurgica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che causano dolore o sofferenza</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> i peli.</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le orecchie, la pelle o</STRING></STRING> i peli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">usare collari a strozzo con punte;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">usare collari a strozzo senza fermo di sicurezza;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 15 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gare di bellezza, esposizioni e competizioni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nelle gare di bellezza, nelle esposizioni e nelle competizioni per cani e gatti, gli operatori degli stabilimenti di allevamento o di vendita non utilizzano cani o gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli organizzatori di gare di bellezza, esposizioni e competizioni per cani e gatti escludono da tali eventi cani e gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]</STRING></STRING> tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per essere forniti nell'Unione</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, </STRING></STRING>cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione </STRING></STRING>mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale.</STRING></STRING> L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti i</STRING></STRING> cani e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul mercato sono identificati individualmente </STRING></STRING>mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora ritenga che l'impianto di un microchip possa compromettere in modo significativo la salute del cane o del gatto, il veterinario ne può ritardare temporaneamente l'impianto fino a quando le preoccupazioni in merito alla salute dell'animale non possano essere risolte in modo adeguato. Nel caso in cui un cane o un gatto presenti reazioni avverse significative dopo l'impianto del microchip, il veterinario intraprende tutte le azioni necessarie, compresa la sua rimozione, per garantire la salute di tale animale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano identificati individualmente entro tre mesi dalla nascita e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori di stabilimenti di vendita e rifugi e quelli responsabili di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati che entrano nei loro stabilimenti o sono sotto la loro responsabilità provvedono affinché tali cani e gatti siano identificati individualmente entro 30 giorni dal loro arrivo nello stabilimento e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori che immettono sul mercato cani o gatti provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente prima della data della loro immissione sul mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cani e i gatti identificati individualmente mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione prima del [data di applicazione del presente regolamento], si considerano rispondenti alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, a condizione che il microchip sia leggibile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		313</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 sexies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal … [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i cani detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal … [dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i gatti detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [tre anni</STRING></STRING> dalla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data di entrata in vigore]</STRING></STRING> i cani e i gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificati conformemente al paragrafo 1 </STRING></STRING>sono registrati dal veterinario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario,</STRING></STRING> all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allevamento</STRING></STRING>, la registrazione è effettuata a nome<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del titolare </STRING></STRING>dello stabilimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di allevamento </STRING></STRING>responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenuti</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifugi</STRING></STRING>, la registrazione è effettuata a nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della persona</STRING></STRING> responsabile del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifugio</STRING></STRING>. Per le persone fisiche che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intendono fornire</STRING></STRING> un cane o un gatto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'Unione</STRING></STRING>, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni successivo proprietario</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabile del</STRING></STRING> cane o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> gatto provvede affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>19.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due giorni lavorativi</STRING></STRING> dalla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro identificazione, conformemente al paragrafo 1,</STRING></STRING> i cani e i gatti sono registrati dal veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati.</STRING></STRING> Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, la registrazione è effettuata a nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'operatore</STRING></STRING> dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per le persone fisiche che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono sul mercato</STRING></STRING> un cane o un gatto, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di trasferimento di proprietà</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il</STRING></STRING> cane o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> gatto provvede affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni</STRING></STRING> trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro due settimane dalla data del trasferimento di proprietà o di responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro competente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di decesso di un cane o di un gatto detenuto in uno stabilimento, l'operatore provvede affinché il decesso sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile per tale banca dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 2 e 2 bis per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] </STRING></STRING>prima di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fornire </STRING></STRING>un cane o un gatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione,</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornitore fornisce</STRING></STRING> all'acquirente dell'animale:</P></OLD><NEW><P>Prima di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> immettere </STRING></STRING>un cane o un gatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul mercato, gli operatori o le persone fisiche</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giuridiche che immettono sul mercato il cane o il</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gatto forniscono</STRING></STRING> all'acquirente dell'animale:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la prova dell'identificazione e della registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'animale</STRING></STRING> conformemente ai paragrafi 1 e 2;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la prova dell'identificazione e della registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del cane o del gatto</STRING></STRING> conformemente ai paragrafi 1 e 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e un link al sistema di cui al paragrafo 6</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli animali forniti</STRING></STRING> mediante il sistema di cui al paragrafo 7.</P></OLD><NEW><P>Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei cani o dei gatti immessi sul mercato</STRING></STRING> mediante il sistema di cui al paragrafo 7.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] </STRING></STRING>i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> consentire ai fornitori di</STRING></STRING> cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di </STRING></STRING>adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'animale</STRING></STRING> attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.</P></OLD><NEW><P>I fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> facilitare gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato</STRING></STRING> cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad </STRING></STRING>adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'articolo 8, paragrafo 2</STRING></STRING>, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del cane o del gatto</STRING></STRING> attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il fornitore di</STRING></STRING> cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gatti è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'unico</STRING></STRING> responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona fisica o giuridica che immette sul mercato</STRING></STRING> cani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> gatti è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'unica</STRING></STRING> responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]</STRING></STRING> la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniti</STRING></STRING>, mediante la banca dati di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> online</STRING></STRING> per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immessi sul mercato</STRING></STRING>, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046</STRING></STRING>. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] </STRING></STRING>la Commissione adotta atti di esecuzione che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P>La Commissione adotta atti di esecuzione che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabiliscono</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base del contenuto delle banche dati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), le informazioni esatte che le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che tali cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 17 – comma 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le categorie di dati personali messe a disposizione della persona che effettua la verifica durante la verifica dell'identificazione e della registrazione, che sono limitate a quelle strettamente necessarie per consentire tale verifica;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le funzionalità principali del sistema;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) sono adottati entro ... [data di applicazione del presente regolamento] e gli atti di esecuzione di cui alla lettera b) sono adottati entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di garantire che i veterinari e gli altri professionisti pertinenti ricevano una formazione sulle migliori pratiche in materia di benessere degli animali, anche per quanto concerne l'individuazione e la segnalazione di violazioni del benessere, comprese le pratiche dolorose di cui all'articolo 15, in linea con i principi "One Health";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – comma 1 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di garantire che gli operatori, le persone fisiche o giuridiche responsabili di rifugi, case affidatarie e canili o gattili, gli addetti alla custodia degli animali e i veterinari ricevano una formazione adeguata e regolare, nonché certificati per il completamento dei corsi di formazione di cui alla lettera a);</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – comma 1 – lettera a quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di garantire che per i veterinari siano disponibili corsi di "medicina dei rifugi", compresi quelli incentrati sulla salute di gruppo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – comma 1 – lettera a quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di garantire che gli addestratori e i conduttori di cani destinati a servizi militari, di polizia e doganali ricevano una formazione regolare nei singoli Stati membri e preferibilmente in tutti essi, al fine di migliorare le loro competenze, in particolare per quanto riguarda il condizionamento operante e il rinforzo positivo, i principi della scienza comportamentale e del benessere, nonché la gestione dello stress sia per i cani che per i conduttori;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – comma 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di agevolare la collaborazione tra le autorità competenti, le associazioni veterinarie e gli istituti di istruzione per sviluppare e promuovere programmi di formazione di alta qualità e a lungo termine basati sulla scienza per gli addetti alla custodia degli animali e i professionisti del settore veterinario, rafforzando la cooperazione tra le agenzie pertinenti e le sinergie tra le campagne di informazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 18 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e sulla legislazione in materia di protezione degli animali randagi </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Queste campagne devono essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi giuridici e alle migliori pratiche nella cura degli animali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti possono condurre campagne di informazione in collaborazione con organizzazioni per la protezione degli animali, veterinari e altre entità pertinenti.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni comunicate comprendono:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli obblighi giuridici dei detentori di animali da compagnia;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le responsabilità e le azioni delle autorità locali nella gestione dei randagi, nonché le azioni da intraprendere per prevenire l'abbandono;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure da adottare se una persona trova un animale smarrito o abbandonato, tra cui contattare i servizi veterinari, i rifugi per animali o la polizia locale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una dichiarazione sull'importanza dell'adozione responsabile e della sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali randagi.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per tali campagne e incoraggiare la partecipazione dei mezzi di comunicazione di massa e degli istituti di insegnamento al fine di diffondere ulteriormente le informazioni.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 18 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche attraverso l'educazione del pubblico, la sensibilizzazione in merito alla proprietà responsabile e l'effettiva applicazione della legislazione vigente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ridurre il numero di randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">campagne di sterilizzazione gratuite o sovvenzionate per cani e gatti randagi e per animali da compagnia appartenenti a persone a basso reddito o a organizzazioni per la protezione degli animali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">programmi per la registrazione e l'identificazione degli animali da compagnia, anche mediante microchip, per facilitare l'adozione e la restituzione degli animali smarriti ai loro proprietari e prevenire l'abbandono;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">azioni di sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla responsabilità di detenere un animale da compagnia e sugli effetti negativi dell'abbandono sul benessere degli animali e sulle comunità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono collaborare con organizzazioni non governative, cliniche veterinarie e autorità locali per attuare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e per facilitare l'accesso della popolazione ai programmi di sterilizzazione e identificazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>le autorità competenti istituiscono e mantengono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> una banca dati per la registrazione di </STRING></STRING>cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dotati di microchip</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti istituiscono e mantengono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">banche dati per i </STRING></STRING>cani e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> i </STRING></STRING>gatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> identificati</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrati conformemente all'articolo 17</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 21, paragrafo 4</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interoperabili con le stesse banche dati</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri Stati membri</STRING></STRING>, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformi alle prescrizioni stabilite dall'atto di esecuzione</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui al paragrafo 3, lettera b), per garantirne l'interoperabilità</STRING></STRING>, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani e gatti e le banche dati nazionali in cui sono memorizzati i dati di identificazione, senza accedere ai dati personali. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		316</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per istituire e mantenere una banca dati accessibile al pubblico degli stabilimenti di rifugio per animali in tutta l'Unione, garantendo la trasparenza e la responsabilità nel rispetto della normativa sul benessere degli animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>l'interoperabilità tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli</STRING></STRING> Stati membri;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>l'interoperabilità tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le banche dati degli</STRING></STRING> Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la banca dati indicizzata</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'interconnessione tra le banche dati degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altra banca dati pertinente, compreso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e la legislazione in materia</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Tali campagne dovrebbero essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi di legge e alle buone pratiche in materia di cura degli animali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le campagne di informazione possono essere condotte dalle autorità competenti in collaborazione con le organizzazioni per la protezione degli animali, i veterinari e altri soggetti pertinenti. Le informazioni fornite devono comprendere:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli obblighi di legge dei proprietari di animali da compagnia;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le responsabilità e le azioni delle autorità locali nella gestione degli animali randagi e le azioni per prevenire l'abbandono;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure raccomandate se una persona trova un animale smarrito o abbandonato, tra cui contattare i servizi veterinari, i rifugi per animali o la polizia locale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importanza dell'adozione responsabile e della sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali randagi.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per queste campagne e possono incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa e gli istituti di istruzione a partecipare per una migliore diffusione delle informazioni.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione europea incoraggia la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche educando il pubblico, responsabilizzando i proprietari e applicando efficacemente la legislazione esistente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ridurre il numero di animali randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">campagne di sterilizzazione gratuite o sovvenzionate per i cani e i gatti randagi e gli animali da compagnia di persone a basso reddito o di organizzazioni per la protezione degli animali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">programmi per la registrazione e l'identificazione degli animali da compagnia, anche mediante microchip, per facilitare l'adozione e la restituzione degli animali smarriti ai proprietari e per prevenire l'abbandono;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">azioni di sensibilizzazione ed educazione del pubblico in merito alla responsabilità di possedere un animale da compagnia e agli effetti negativi dell'abbandono sul benessere degli animali e sulla comunità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono collaborare con le organizzazioni non governative, le cliniche veterinarie e le autorità locali per attuare tali misure e facilitare l'accesso del pubblico ai programmi di sterilizzazione e identificazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 quater</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Protezione dei dati</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 7, dell'articolo 7 bis e dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni o per altra via contestualmente all'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dati personali raccolti a norma del primo e del secondo comma non sono utilizzati per fini diversi dal controllo ufficiale della conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e dall'individuazione di pratiche fraudolente in vista dell'adozione di misure di controllo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso degli articoli 7 e 7 bis, dieci anni dopo la data di cessazione dell'attività dello stabilimento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso dell'articolo 19, paragrafo 1, venti anni dopo la prima registrazione del cane o del gatto nella banca dati di cui a tale articolo o cinque anni dopo la registrazione del decesso del cane o del gatto in tale banca dati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4 bis, secondo comma, cinque anni dalla data di notifica preventiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione </STRING></STRING>solo se sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato solo se sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">state soddisfatte le condizioni indicate di seguito</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il capo II del presente regolamento;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono stati allevati e detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il capo II del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P> 	le condizioni riconosciute dall'Unione come equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento; o</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>le condizioni riconosciute dall'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625</STRING></STRING> come equivalenti a quelle stabilite dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">capo II del</STRING></STRING> presente regolamento; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c </STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato o forniti purché provengano</STRING></STRING> da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provengono</STRING></STRING> da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal [data</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrata in vigore del presente regolamento + cinque anni] </STRING></STRING>il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il certificato ufficiale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625,</STRING></STRING> che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per essere immessi sul mercato dell'Unione, </STRING></STRING>contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, i cani e i gatti che entrano nell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per essere immessi sul mercato dell'Unione</STRING></STRING> sono identificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima del loro ingresso da un veterinario </STRING></STRING>mediante un microchip<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente all'allegato II</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'importatore garantisce la registrazione di cani e gatti da parte di un veterinario in una banca dati nazionale </STRING></STRING>di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">19 entro due giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		306</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una volta giunti a destinazione, il</STRING></STRING> proprietario o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> persona responsabile dell'animale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli </STRING></STRING>Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro 48 ore dall'arrivo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essi sono registrati nella banca dati dello Stato membro di ingresso da un veterinario alla frontiera dell'Unione. La registrazione è effettuata a nome del</STRING></STRING> proprietario o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> persona responsabile dell'animale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e registra lo stabilimento di origine elencato in conformità del paragrafo 2</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari purché dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ingresso di cani e gatti nell'Unione nell'ambito di un movimento a carattere non commerciale, quale definito all'articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429, è notificato preventivamente dai loro proprietari in una banca dati online dell'Unione per animali da compagnia in viaggio almeno cinque giorni lavorativi prima dell'attraversamento della frontiera dell'Unione, ad eccezione dei casi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cani o gatti che entrano nell'Unione direttamente dai paesi terzi elencati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cani o gatti registrati nella banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il proprietario notifica preventivamente l'identità del cane o del gatto e, se del caso, l'identità della persona autorizzata che viaggia con tale animale, il suo numero di identificazione del microchip, la sua destinazione principale nell'Unione e, se del caso, la data e il luogo previsti di uscita dall'Unione. Se il cane o il gatto soggiorna nell'Unione per più di quattro mesi, il proprietario provvede alla sua registrazione nella banca dati dello Stato membro di residenza entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del quarto mese.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce e mantiene la banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio di cui al secondo comma e può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di questa banca dati a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accesso a tale banca dati è limitato alle autorità competenti degli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione di condizioni equivalenti a norma del paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EFSA</STRING></STRING>, e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:</P></OLD><NEW><P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autorità europea per la sicurezza alimentare</STRING></STRING>, e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">frequenze</STRING></STRING> di alimentazione e il processo di svezzamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prescrizioni in materia</STRING></STRING> di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> abbeveraggio e</STRING></STRING> alimentazione e il processo di svezzamento;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i parametri</STRING></STRING> di illuminazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le prescrizioni in materia</STRING></STRING> di illuminazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – comma 1 – lettera h</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>h)</NO.P>l'età minima di cagne e gatte fattrici per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'inizio della</STRING></STRING> riproduzione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>h)</NO.P>l'età minima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e massima </STRING></STRING>di cagne e gatte fattrici per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> riproduzione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – comma 1 – lettera j</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>j)</NO.P>le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contrassegnare</STRING></STRING> cani e gatti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>j)</NO.P>le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificare individualmente</STRING></STRING> cani e gatti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING>, all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 ter</STRING></STRING>, all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING>, all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 ter</STRING></STRING>, all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING>, dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 ter</STRING></STRING>, dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento</STRING></STRING>, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima del [data di applicazione del presente regolamento] </STRING></STRING>gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o adottino </STRING></STRING>norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la relativa tracciabilità</STRING></STRING>, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condizioni di alloggiamento;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutilazioni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">arricchimento;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">programmi di selezione e riproduzione, compresa l'età minima e massima per la riproduzione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che dispongono di norme nazionali più rigorose di cui al paragrafo 1 </STRING></STRING>non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La relazione di monitoraggio valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza, l'impatto socioeconomico e il valore aggiunto dell'UE del presente regolamento nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione valuta in particolare:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la misura in cui il presente regolamento abbia contribuito a garantire un elevato livello di benessere di cani e gatti, a migliorare la tracciabilità, a ridurre il commercio illegale e ad affrontare i problemi associati alle pratiche di allevamento disumane, comprese le cosiddette "fabbriche di cuccioli" di cane e gatto;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'ambito di applicazione del presente regolamento continui a essere idoneo allo scopo, tenendo conto delle evoluzioni del mercato, del progresso scientifico e tecnologico e delle considerazioni relative al benessere degli animali; e se le attuali eccezioni continuino a essere adeguate e sufficienti alla luce di tali evoluzioni;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se siano stati compiuti progressi scientifici e tecnologici, compreso lo sviluppo di nuovi mezzi di identificazione, tenendo conto della loro affidabilità tecnica, efficacia in termini di costi e invasività per l'animale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto del presente regolamento sugli allevatori, sui rifugi, sulle case affidatarie e su altri operatori, compresi gli oneri amministrativi e i costi di conformità;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il livello di applicazione e di conformità raggiunto dagli Stati membri e l'efficacia della cooperazione tra le autorità competenti, compresi i meccanismi di scambio dei dati e di tracciabilità;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fattibilità, i costi e i benefici dell'introduzione di un passaporto digitale per cani e gatti che potrebbe contenere informazioni sull'identificazione, sullo stato vaccinale e sull'anamnesi dell'animale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fattibilità, l'impatto e la proporzionalità dell'ipotesi di estendere l'identificazione e la registrazione obbligatorie a tutti i cani e i gatti, compresi quelli detenuti da proprietari privati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		243</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la possibilità di registrare i cani e i gatti, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, al loro ingresso nell'Unione e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		244</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Entro il [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Entro il [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12 </STRING></STRING>anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		301</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettua una valutazione e un riesame del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettua una valutazione della situazione degli animali randagi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato, qualora una valutazione d'impatto preliminare ne abbia dimostrato il valore aggiunto e la fattibilità;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta la potenziale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri animali modificando il presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta la possibilità di utilizzare mezzi di identificazione alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore; nonché</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta una relazione sulle principali risultanze dei punti da a) a e) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		245</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché nei casi di violazione derivanti dall'abbandono di animali da compagnia,</STRING></STRING> e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		246</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché il livello delle sanzioni pecuniarie imposte per violazioni del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commesse anche mediante la frode o l'inganno, rispecchi, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore e sia abbastanza elevato da avere un effetto deterrente. Nei casi in cui le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento siano gravi e ripetute, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni comprendano il divieto di lavorare con gli animali e di possedere tali animali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		279</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerando gli oneri amministrativi che gravano sui rifugi per animali e sulle organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi, che si sommano ai vincoli economici esistenti, gli Stati membri possono valutare la possibilità di razionalizzare le risorse recuperate dalle violazioni del presente regolamento per sostenere e coprire i costi amministrativi e operativi di tali rifugi per animali e organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		247</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">salvo disposizione contraria del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tranne:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 13, che si applica a partire da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 1, che si applicano a partire da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafi 4 e 6, l'articolo 19, paragrafi 2 e 2 bis, e l'articolo 21, paragrafi da 1 a 4 bis, che si applicano a partire da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 7 bis, che si applica a partire da sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; nonché</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, che, per i cani, si applicano a partire da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i gatti, si applicano a partire da sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		248</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Alimentazione</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Alimentazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e abbeveraggio</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		249</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operatore adotta le frequenze di alimentazione seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cani e gatti sono nutriti almeno due volte al giorno. I cuccioli di cane e gatto sono nutriti con maggiore frequenza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali prescrizioni non si applicano agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		250</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cani e gatti adulti sono nutriti due volte al giorno;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		252</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cuccioli di cane di meno di otto settimane sono nutriti almeno cinque volte al giorno;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		253</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cuccioli di gatto di meno di 12 settimane sono nutriti almeno quattro volte al giorno.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		254</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.2.</NO.P>Nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro della madre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Almeno</STRING></STRING> nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e successivamente con il latte </STRING></STRING>della madre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di una cagna o gatta fattrice in allattamento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se ciò non è possibile, perché la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole o di nutrirla a sufficienza, i cuccioli di cane e gatto sono nutriti con un sostituto del latte adatto a tali cuccioli, con la frequenza indicata dal produttore del sostituto o da un veterinario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		255</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole, l'operatore fornisce il latte di altre cagne o gatte fattrici presenti nello stesso allevamento e un'integrazione di latte artificiale adatto ai cuccioli di cane e gatto, secondo la frequenza di somministrazione indicata dal produttore del latte artificiale o da un veterinario, fino al completo svezzamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – punto 1.4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operatore si assicura che</STRING></STRING> tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevano</STRING></STRING> una quantità di latte sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.4.</NO.P>Tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono nutriti con</STRING></STRING> una quantità di latte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di sostituto del latte o di una combinazione degli stessi</STRING></STRING> sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		257</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra 10°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani adulti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		258</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra 15°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		259</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I –punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.2.1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, è fornita illuminazione artificiale</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un lasso di tempo </STRING></STRING>almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le</STRING></STRING> ore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 e le ore 17</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.2.1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cani e gatti sono esposti alla luce</STRING></STRING> per almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sette</STRING></STRING> ore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al giorno</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		260</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.2.2.</NO.P>La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.2.2.</NO.P>La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con una frequenza di almeno 80 hertz</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		261</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.2.3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		262</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.2.4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli animali</STRING></STRING> devono avere la possibilità di restare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al buio</STRING></STRING> per almeno otto ore al giorno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.2.4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cani e i gatti</STRING></STRING> devono avere la possibilità di restare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza luce artificiale</STRING></STRING> per almeno otto ore al giorno.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		263</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2.2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cani hanno accesso a un'area all'esterno o sono portati a passeggio quotidianamente per un minimo di un'ora complessiva al giorno, per permettere loro di fare esercizio fisico, esplorare e socializzare.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		264</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – punto 2.3.3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.3.3.</NO.P>Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.3.3.</NO.P>Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti in materia di spazio minimo disponibile di cui al punto 2.3.1 per i cani da caccia abituati a vivere in branco.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		265</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3 – punto 3.2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.2.</NO.P>Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.2.</NO.P>Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a partire dal loro secondo estro</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		266</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3 – punto 3.3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori consentono fino a un massimo</STRING></STRING> di tre cucciolate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per cagna o gatta fattrice</STRING></STRING> nell'arco di due anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una cagna o gatta fattrice non deve partorire più</STRING></STRING> di tre cucciolate nell'arco di due anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		267</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3 – punto 3.4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo tre cucciolate consecutive</STRING></STRING> nell'arco di due anni,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice </STRING></STRING>un periodo di recupero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenendo nuove gravidanze per un periodo</STRING></STRING> di almeno un anno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per le cagne e le gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, compresi i nati morti, </STRING></STRING>nell'arco di due anni,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> occorre prevedere</STRING></STRING> un periodo di recupero di almeno un anno.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		268</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3 – punto 3.4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3.4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi cagna o gatta fattrice che abbia subito due tagli cesarei non deve più essere utilizzata per la riproduzione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		269</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3 – punto 3.4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3.4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di essere utilizzate per la riproduzione, le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni devono essere sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che, al momento di tale esame, non vi sono controindicazioni alla gravidanza. L'operatore deve conservare la conferma scritta per un periodo di almeno tre anni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		270</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 4 – punto 4.1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e ridurre il loro senso di frustrazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se possibile, strutture per arrampicarsi e nascondersi, e</STRING></STRING> ridurre il loro senso di frustrazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		271</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>I trasponditori utilizzati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contrassegnare</STRING></STRING> cani e gatti ai sensi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 16</STRING></STRING> soddisfano i requisiti seguenti:</P></OLD><NEW><P>I trasponditori utilizzati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificare individualmente</STRING></STRING> cani e gatti ai sensi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli 17 e 21</STRING></STRING> soddisfano i requisiti seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		272</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Numero annuo di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dotati di microchip</STRING></STRING> ai sensi dell'articolo 17.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Numero annuo di cani e gatti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrati</STRING></STRING> ai sensi dell'articolo 17<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'articolo 21, paragrafo 4</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		273</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero annuo di stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 7.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		274</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 bis</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		275</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero annuo di stabilimenti di allevamento e di vendita il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>