<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0148</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2025/530</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0302/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 12 giugno 2025 che modifica la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione (C(2025)03819 – 2025/2766(DEA))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato della Commissione (C(2025)03819),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera in data 6 giugno 2025 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera in data 25 giugno 2025 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea<FOOTNOTE><FIELD> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 11 bis, paragrafo 5,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana relativo a un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) per le importazioni di legname nell'Unione europea (GU L, 2025/530, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/530/oj).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 114, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 114, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l’8 luglio 2025,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione inserisce la Repubblica del Ghana e la sua Divisione per lo Sviluppo dell'industria del legno nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e nell'elenco dei prodotti ai quali si applica il sistema di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale ("FLEGT") di cui all'allegato III dello stesso; che il commercio di legname tra l'Unione e il Ghana è disciplinato dall'accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità ("accordo")<FOOTNOTE><FIELD> Accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità (GU L 70 del 19.3.2010, pag. 3).</FIELD></FOOTNOTE>; considerando che il regolamento delegato (UE) 2025/530 si applica a decorrere dall'8 luglio 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che i preparativi per il rilascio delle licenze FLEGT stanno richiedendo più tempo del previsto e che il Ghana inizierà a rilasciare le licenze FLEGT non prima del 30 giugno 2025; considerando che occorrono tra le due e le otto settimane affinché i carichi dal Ghana raggiungano l'Unione, il che comporta il rischio che i carichi che partono dal Ghana prima del 30 giugno 2025 ma arrivano nell'Unione dopo l'8 luglio 2025 non siano provvisti di una licenza FLEGT e non possano pertanto entrare nell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che vi è un rischio significativo che i carichi di legname che arrivano nell'Unione a partire dall'8 luglio 2025 non siano coperti da una licenza FLEGT in quanto potrebbero essere stati spediti prima che il Ghana inizi a rilasciare le licenze FLEGT; che ciò potrebbe generare perturbazioni degli scambi, compromettere la credibilità dell'accordo in quanto strumento di agevolazione degli scambi e avere un impatto negativo sugli operatori economici sia del Ghana che dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che è opportuno modificare la data a decorrere dalla quale si applica il regolamento delegato (UE) 2025/530, al fine di concedere tempo sufficiente affinché i carichi che partono dal Ghana prima del 30 giugno 2025 possano raggiungere l'Unione senza l'obbligo di essere coperti da una licenza FLEGT;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2025/530;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>