<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0149</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Regolamento sulla deforestazione - elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0321/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025 sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a) (2025/2739(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a)<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/1093, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010<FOOTNOTE><FIELD> GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la votazione in Aula del Parlamento europeo del 14 novembre 2024 sul regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione,</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Preoccupazioni in merito alla qualità dei dati e alla solidità metodologica</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la categorizzazione dei rischi proposta per i paesi a norma del regolamento (UE) 2023/1115 non riflette accuratamente le realtà attuali nei paesi interessati, in quanto si basa su dati obsoleti e non integra tutti gli indicatori di rischio pertinenti e disponibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione non riflette accuratamente le realtà dei paesi interessati in quanto non tiene conto dei principali fattori reali, in particolare le attuali dinamiche di destinazione dei suoli e il degrado forestale; che il riconoscimento del degrado come fattore di rischio comporterebbe l'inserimento di alcuni Stati membri in categorie di rischio più elevate, mettendo così in discussione l'ipotesi che le catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione siano automaticamente a basso rischio<FOOTNOTE><FIELD> https://www.eea.europa.eu/publications/how-are-european-forest/how-are-european-forest-ecosystems-doing.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la metodologia non tiene adeguatamente conto dei principali sviluppi legati alla governance, alle tendenze in materia di deforestazione e ai meccanismi di applicazione verificatisi dal 31 dicembre 2020, data limite di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1115;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i dati su cui si basa la categorizzazione dei rischi derivano principalmente dalla valutazione delle risorse forestali mondiali effettuata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, i cui contributi più recenti per paese a ciclo completo sono anteriori al 2020, e che pertanto tali dati non rappresentano in modo adeguato o equo i recenti sforzi nazionali volti a prevenire la deforestazione, le politiche aggiornate sulla destinazione dei suoli, i miglioramenti del monitoraggio satellitare in tempo reale e le ultime tendenze in materia di deforestazione in diversi paesi<FOOTNOTE><FIELD> https://www.fao.org/forest-resources-assessment/en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la metodologia per la categorizzazione dei rischi dei paesi manca di trasparenza per quanto riguarda le modalità di ponderazione dei vari fattori di rischio e non tiene conto della variabilità regionale all'interno dei paesi; che ciò solleva serie preoccupazioni circa l'equità e la credibilità della metodologia di classificazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la metodologia per la categorizzazione dei rischi dei paesi è errata in quanto si concentra principalmente sui tassi di deforestazione storici aggregati e tale approccio non tiene conto della natura multidimensionale del rischio di deforestazione, non considerando l'intero ambito di applicazione degli indicatori di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'approccio alla base dell'attuale metodologia stabilita nel regolamento (UE) 2023/1115 non offre sufficiente flessibilità per consentire aggiornamenti tempestivi, creando in tal modo una notevole incertezza del mercato e una potenziale volatilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, in assenza di un meccanismo chiaramente definito per una rivalutazione regolare e trasparente, la classificazione dei paesi in categorie di rischio non è allineata all'evoluzione delle condizioni, compromettendo in tal modo l'efficacia del regolamento (UE) 2023/1115 e il funzionamento dei mercati mondiali delle materie prime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'assenza di percorsi chiari che consentano ai paesi di modificare la loro categorizzazione dei rischi attraverso progressi dimostrabili compromette il ruolo del regolamento (UE) 2023/1115 quale meccanismo di incentivazione positivo e ne limita il potenziale di stimolare una trasformazione sostenibile sul campo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analisi delle sfide nella prima categoria di rischio dei paesi ("categoria a basso rischio")</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il criterio della perdita netta di foreste tra il 2015 e il 2020, utilizzato per determinare la categoria a basso rischio di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1115, considera la perdita totale di superficie forestale piuttosto che la deforestazione quale rigorosamente definita a norma di tale regolamento, includendo in tal modo le zone di cambiamento temporaneo della copertura forestale o di gestione forestale non associate alla conversione dell'uso del suolo, il che compromette la coerenza metodologica e la certezza del diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la metodologia per la categorizzazione dei rischi dei paesi introduce una soglia relativa dello 0,2 % di perdita annua di superficie forestale e una soglia assoluta di 70 000 ettari di perdita annuale di foreste, senza fornire una chiara motivazione per tali valori specifici; che va osservato che alcuni paesi ad alta deforestazione, come gli Stati Uniti, si collocano appena al di sotto della soglia assoluta, sollevando interrogativi in merito all'obiettività e alla solidità dei parametri di riferimento prescelti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la valutazione del rischio di deforestazione sulla base dell'espansione delle superfici coltivate utilizzate per le materie prime interessate, quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1115, e dell'entità della produzione di bestiame e legno manca di precisione; che l'inclusione della produzione complessiva di legno come indicatore dei rischi di deforestazione è metodologicamente discutibile, in quanto confonde le attività forestali lecite con la deforestazione dovuta al cambiamento della destinazione dei terreni;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di granularità e sensibilità al contesto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'attuale sistema che consta di sole tre categorie di rischio non è sufficiente per distinguere adeguatamente tra paesi con livelli di rischio di deforestazione molto diversi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che la mancanza di un approccio differenziato potrebbe compromettere l'incentivo per i governi più ambiziosi a intraprendere ulteriori azioni, in quanto penalizza efficacemente i progressi e non riconosce gli sforzi significativi volti a combattere la deforestazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che la Commissione dovrebbe affrontare le carenze metodologiche dell'attuale sistema di classificazione tripartita prendendo in considerazione l'introduzione di una quarta categoria di rischio – "rischio trascurabile" – per riflettere la realtà che in alcuni paesi o regioni il rischio di deforestazione o degrado forestale è effettivamente trascurabile a causa di quadri giuridici solidi, di una bassa dinamica del cambiamento della destinazione dei terreni e di pratiche sostenibili di gestione del suolo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il sistema attuale rischia di semplificare eccessivamente il rischio di deforestazione concedendo lo status ai paesi sulla base di dati obsoleti o di medie nazionali, il che potrebbe creare un falso senso di sicurezza e ridurre potenzialmente l'obbligo di dovuta diligenza per i prodotti provenienti da zone in cui persiste la deforestazione illegale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che, sebbene i dati attuali abbiano evidenziato un aumento localizzato della deforestazione in alcune regioni del mondo, tali sviluppi sottolineano la necessità di un monitoraggio granulare e specifico per regione piuttosto che di classificazioni nazionali statiche del rischio, che comportano il rischio di alterare la tendenza generale e di ignorare i progressi o le battute d'arresto a livello regionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che ricerche credibili e studi a lungo termine, come "Deforestation in the Amazon: Past, Present and Future"<FOOTNOTE><FIELD> https://infoamazonia.org/wp-content/uploads/2023/03/DEFORESTACION-AMAZONIA-2025_21032023.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> (Deforestazione in Amazzonia: passato, presente e futuro), pubblicata dall'Amazon Network of Georeferenced Socio-Environmental Information nel 2023, dimostra la complessità e la variabilità delle dinamiche di deforestazione indotte dai cicli politici, dai livelli di applicazione e dalle condizioni socioeconomiche locali, e sostiene pertanto la necessità di un approccio più adattabile e sensibile al contesto piuttosto che rigidi parametri di riferimento per paese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che l'attuale modello di classificazione dei rischi non tiene conto della volatilità dei mercati globali delle materie prime, dove le fluttuazioni dei prezzi, le dinamiche commerciali e i cambiamenti della domanda possono modificare rapidamente le pressioni della deforestazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che la classificazione dei rischi dovrebbe altresì consentire la creazione di un meccanismo di compensazione regolamentato, applicabile esclusivamente al di fuori delle zone primarie o ad alta biodiversità;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Preoccupazioni in merito all'equità, alla legittimità e all'impegno globale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che l'attuale sistema di analisi comparativa per paese può disincentivare la cooperazione e la condivisione dei dati da parte dei paesi che producono le materie prime interessate, in particolare se percepiscono la categorizzazione del rischio dei paesi come iniqua o politicamente motivata; che la promozione della fiducia e dell'impegno reciproci richiede un approccio equo, basato su dati concreti e collaborativo che incoraggi la trasparenza e la responsabilità piuttosto che un'etichettatura punitiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che le organizzazioni ambientali e della società civile dei paesi che producono materie prime interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito alla mancanza di una consultazione inclusiva nello sviluppo del sistema di analisi comparativa per paese, sottolineando l'importanza di processi partecipativi che coinvolgano le comunità indigene, le parti interessate locali e le autorità regionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) 2023/1115;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita la Commissione a rivedere il sistema di analisi comparativa per paese per garantire che sia basato su dati aggiornati, consenta una differenziazione regionale e includa una ponderazione trasparente degli indicatori di rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>esorta la Commissione a stabilire procedure chiare, precise e trasparenti per rivalutare periodicamente la categorizzazione dei rischi dei paesi sulla base di progressi misurabili e di dati scientifici aggiornati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea l'importanza di dialogare con i paesi che producono le materie prime e le parti interessate pertinenti attraverso processi inclusivi e partecipativi e di fornire sostegno alle riforme della governance forestale e ai sistemi di tracciabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>chiede misure complementari, quali partenariati forestali, assistenza tecnica e incentivi commerciali equi, per accompagnare il processo di analisi comparativa e promuovere una trasformazione sostenibile nelle regioni produttrici di materie prime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>