<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0153</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2025/000 TA 2025 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0115/2025 - Relatore: Jean-Marc Germain)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2025/000 TA 2025 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2025)0680 – C10-0103/2025 – 2025/0135(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0680 – C10‑0103/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0115/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere orientata principalmente verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'Unione aveva inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi della COVID-19;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che tutte le istituzioni devono garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori collocati in esubero possano contare sulla solidarietà dell'Unione attraverso il sostegno del FEG;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, fino allo 0,5 % di questo importo massimo può essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'importo proposto di 170 000 EUR corrisponde a circa lo 0,49 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2025;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>accetta che la mobilitazione di 170 000 EUR e le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>accoglie con favore l'impegno continuo per l'elaborazione di procedure standardizzate per le domande di intervento del FEG e la loro gestione, tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione condivisa dei fondi – SFC), che consente di semplificare e accelerare il trattamento delle domande e di migliorare la comunicazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (due membri per ciascuno Stato membro) e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri; invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, in particolare le misure che possono contribuire ad accelerare una transizione verde e digitale inclusiva e sostenere le priorità fondamentali dell'Unione, come la parità di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la conoscenza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico; invita la Commissione a verificare sistematicamente la conformità degli Stati membri al regolamento FEG, in particolare all'articolo 12, paragrafo 1;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2025/000 TA 2025 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2025/1524.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>