<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0154</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Sicurezza dei prodotti e conformità normativa nel commercio elettronico e nelle importazioni provenienti da paesi terzi</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0133/2025 - Relatore: Salvatore De Meo)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025 sulla sicurezza dei prodotti e la conformità normativa nel commercio elettronico e nelle importazioni provenienti da paesi terzi (2025/2037(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 31 marzo 2022 del gruppo di saggi sulla riforma dell'unione doganale dell'UE dal titolo "Putting More Union in the European Customs: Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe" (Più unione nelle dogane europee: dieci proposte per rendere l'unione doganale dell'UE adatta all'Europa geopolitica),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/1035, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1035/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2025, dal titolo "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile" (COM(2025)0037),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta dell'aprile 2024 intitolata "Much more than a market: Speed, Security and Solidarity: Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE)<FOOTNOTE><FIELD> Letta, E., "Much more than a market: Speed, Security, Solidarity: Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens", aprile 2024, https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per il commercio internazionale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0133/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il commercio elettronico ha trasformato il modo in cui i consumatori acquistano e interagiscono con le imprese in tutto il mondo, creando opportunità senza precedenti; che il commercio elettronico presenta sfide significative per la competitività dell'UE e solleva preoccupazioni relative ai diritti come pure alla salute e alla sicurezza dei consumatori, in particolare per alcune categorie di prodotti che destano preoccupazioni urgenti per il loro impatto su gruppi di consumatori vulnerabili; che esso contribuisce all'impatto ambientale, in particolare attraverso l'aumento della produzione di rifiuti e delle emissioni di carbonio derivanti dal settore dei trasporti e della logistica; che incide sull'attrattiva dei commercianti al dettaglio e contribuisce pertanto alla desertificazione dei centri urbani; che il commercio elettronico ha anche implicazioni sociali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro nei magazzini e nel settore delle consegne;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che oltre il 75 % dei consumatori dell'UE acquista online; che la continua crescita del commercio elettronico migliora l'accesso dei consumatori, la qualità e la concorrenza sui prezzi; che il commercio elettronico riduce le barriere di ingresso al mercato per le piccole e medie imprese (PMI) e gli imprenditori, promuove l'inclusione digitale, sostiene le comunità poco servite e contribuisce all'innovazione, alla produttività e alla crescita economica in tutto il mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, con l'impennata delle importazioni del commercio elettronico, provenienti principalmente dalla Cina, i venditori non conformi che eludono i costi normativi e compromettono le imprese rispettose della legge attraverso mezzi quali la contraffazione hanno intensificato la concorrenza sleale; che sussiste l'urgente necessità di ripristinare condizioni di parità per tutte le imprese, in particolare le PMI; che è fondamentale garantire che gli sforzi di applicazione siano adeguatamente finanziati e messi a disposizione sia a livello nazionale che dell'UE, evitando nel contempo di delegare in modo eccessivo le responsabilità di applicazione ad attori privati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le imprese europee, in particolare le PMI, sono soggette al rispetto di normative rigorose e competono in condizioni di disparità con le piattaforme di commercio elettronico di paesi terzi che eludono tali obblighi; che le imprese europee dedicano risorse materiali e umane per garantire la conformità normativa, assumendo notevoli oneri amministrativi e finanziari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che alcune imprese di paesi terzi non rispettano le normative europee in materia di protezione dei dati, normative che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata dei consumatori, in quanto tali imprese adottano pratiche di profilazione dei consumatori che utilizzano dati personali; che sono necessarie un'applicazione e una cooperazione rafforzate per garantire una protezione coerente della vita privata per tutti i consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nei suoi orientamenti politici 2024-2029, ha fatto riferimento alla necessità di affrontare le sfide relative alle piattaforme online per garantire che sia i consumatori sia le imprese beneficino di condizioni di parità basate su controlli doganali, fiscali e di sicurezza efficaci e su norme in materia di sostenibilità, e ha incaricato diversi vicepresidenti esecutivi e commissari di adempiere a tale missione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il processo di adeguamento dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> dell'UE all'ambiente online è iniziato diversi anni fa e che numerose leggi in materia di prodotti, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti includono ora disposizioni volte a garantire solide salvaguardie nel panorama digitale; che nonostante tali sforzi permangono gravi carenze – che devono essere urgentemente affrontate – che non consentono alle autorità di far sì che l'intera catena di approvvigionamento sia chiamata a rispondere delle proprie responsabilità e di garantire la protezione dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento sulla vigilanza del mercato<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).</FIELD></FOOTNOTE> contribuiscono a un ambiente del commercio elettronico più sicuro ed equo se correttamente attuati e applicati; che, nonostante tali norme, le organizzazioni dei consumatori e di altro tipo, nonché le autorità nazionali, hanno espresso preoccupazione per l'elevato numero di prodotti non sicuri individuati nell'UE che non rispettano la legislazione dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti e le norme ambientali e chimiche; che è essenziale un migliore finanziamento e coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri per affrontare efficacemente tali rischi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il commercio elettronico può avere un impatto significativo sui consumatori, fornendo loro un'incomparabile comodità, l'accesso a prodotti diversificati e prezzi competitivi; che il commercio elettronico espone inoltre i consumatori a rischi quali prodotti non sicuri, mancanza di trasparenza e pratiche manipolatorie che sfruttano le loro vulnerabilità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che la protezione dei consumatori è essenziale per il funzionamento del mercato interno dell'UE, in quanto garantisce la fiducia e l'equità nelle pratiche commerciali, consentendo in tal modo una crescita economica sostenibile e l'innovazione; che affrontare tali preoccupazioni è importante per promuovere la trasparenza, l'equità e lo sviluppo responsabile dei servizi digitali e del commercio elettronico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che le persone provenienti da contesti socioeconomici più svantaggiati, tra cui le famiglie a basso reddito e i minori, sono più esposte ai rischi posti dai prodotti non sicuri a causa dei prezzi più bassi, della commercializzazione aggressiva e della distribuzione diffusa di detti prodotti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che le preoccupazioni relative all'adeguatezza dei regimi doganali a norma dell'attuale codice doganale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per il commercio elettronico sono state un fattore determinante del pacchetto di riforme doganali della Commissione, comprese le proposte legislative sulla revisione del codice doganale dell'Unione e sull'istituzione di un'Autorità doganale dell'UE (riforma del CDU) e l'eliminazione della soglia di esenzione di 150 EUR (de minimis) per il pagamento dei dazi doganali e dell'IVA sui prodotti importati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le autorità doganali necessitano di ingenti investimenti, soprattutto al fine di garantire personale sufficiente e adeguatamente formato per poter assicurare il funzionamento dei sistemi doganali dell'UE, che si trovano a far fronte a un aumento esponenziale di richieste di controllo doganale; che senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono fornire benefici in termini di efficienza e armonizzazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che le tecnologie di screening avanzate, come l'intelligenza artificiale e la blockchain, potrebbero migliorare sensibilmente la capacità delle autorità doganali e delle autorità di vigilanza del mercato di segnalare le spedizioni ad alto rischio e automatizzare i controlli di conformità su vasta scala; che gli investimenti in tali tecnologie rimangono frammentati e disomogenei tra gli Stati membri; che sono essenziali maggiori finanziamenti, coordinamento e sforzi a livello dell'UE onde garantire l'interoperabilità in modo da accelerare la diffusione di tali tecnologie e migliorare l'efficienza e l'efficacia complessive dei meccanismi di applicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che strumenti digitali come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose possono contribuire a rintracciare i prodotti non conformi, ma che essi devono rispettare la vita privata dei consumatori e non devono comportare un monitoraggio generale degli utenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2025 su un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile sottolinea che si prevede che il volume di merci del commercio elettronico acquistate dai consumatori dell'UE su piattaforme online di paesi terzi continuerà a crescere rapidamente, beneficiando dell'attuale esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di basso valore (fino a 150 EUR);</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'impennata di merci non conformi nel commercio elettronico</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea il numero sempre più elevato di acquisti effettuati dai consumatori dell'UE su piattaforme online di paesi terzi in ambienti da impresa a consumatore e in ambienti emergenti dal produttore al consumatore e di vendita diretta al consumatore; sottolinea, come descritto nella relazione Letta sul futuro del mercato unico<FOOTNOTE><FIELD> Letta, E., "Much more than a market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens", aprile 2024.</FIELD></FOOTNOTE>, che la circolazione di prodotti dannosi nel mercato unico è in ascesa e che i consumatori dell'UE sprecano 19,3 miliardi di EUR all'anno acquistando prodotti pericolosi che possono causare lesioni e che sono dannosi per le nostre economie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che nel 2024 sono stati importati nell'UE 4,6 miliardi di articoli del commercio elettronico al di sotto della soglia di esenzione di 150 EUR, il 91 % dei quali provenienti dalla Cina, il che significa fino a 12 milioni di piccoli articoli del commercio elettronico al giorno, quasi il doppio del numero registrato nel 2023 (2,4 miliardi) e più del triplo del numero nel 2022 (1,4 miliardi); osserva che tale impennata ha esacerbato le sfide in materia di conformità, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, e che le autorità di vigilanza del mercato e le indagini indipendenti hanno segnalato tassi di non conformità allarmanti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea che la maggior parte dei prodotti non sicuri e illegali è spedita verso l'UE in grandi volumi di pacchi singoli e spesso di piccole dimensioni venduti ai consumatori dell'UE tramite piattaforme online di paesi terzi, in particolare cinesi; sottolinea che tali prodotti sono difficili da controllare, in particolare per le autorità doganali ai punti di entrata, che si trovano per lo più nei principali porti e aeroporti logistici per il commercio elettronico; evidenzia che ciò rende quasi impossibile impedire a tali prodotti di entrare nell'UE ed è sempre più difficile per le autorità di vigilanza del mercato individuare e rimuovere tali prodotti dal mercato interno, e ciò vale anche per le autorità per la tutela dei consumatori una volta che i prodotti raggiungono i consumatori dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che la rapida crescita del commercio elettronico ha implicazioni ambientali significative a causa di problemi quali l'aumento dei rifiuti di imballaggio, la maggiore impronta di carbonio derivante da prodotti di bassa qualità e dal breve ciclo di vita e la loro spedizione, nonché di problemi relativi alla gestione dei rifiuti e ai materiali non riciclabili; evidenzia, a tale proposito, la necessità di garantire il rispetto della legislazione ambientale e di incoraggiare modi sostenibili di consumo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che alcuni mercati online di paesi terzi sono oggetto di accuse relative al ricorso al lavoro forzato; pone l'accento, a tale proposito, sul fatto che il regolamento (UE) 2024/3015 vieta l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato e che tale regolamento deve essere effettivamente applicato dalla sua data di applicazione, anche per le vendite online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>rileva che il 1º dicembre 2025 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che le indicazioni geografiche, se non accompagnate da un'adeguata promozione e protezione, in particolare per quanto riguarda i mercati dei paesi terzi, rischiano di rimanere inefficaci; invita pertanto la Commissione, di concerto con le autorità doganali degli Stati membri, a rafforzare i controlli volti a intercettare i prodotti che violano le norme in materia di indicazioni geografiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che il modello commerciale prevalente di alcune importanti piattaforme online di paesi terzi si basa sulla produzione e sulla distribuzione rapide e su larga scala di prodotti della moda veloce e ultraveloce, dando priorità alla velocità e ai costi bassi rispetto alla sostenibilità, alla sicurezza e alla qualità; deplora che molti di tali prodotti non siano conformi alla legislazione dell'UE, ma che venditori inadempienti spesso sfuggano a un'applicazione significativa o alle sanzioni; sottolinea che tali pratiche costituiscono una forma di dumping sociale e ambientale, che comporta un vantaggio competitivo persistente e sleale per tali piattaforme di paesi terzi, il che esercita una pressione sproporzionata sulle imprese europee, in particolare le PMI e le microimprese; evidenzia che ciò ostacola lo sviluppo del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I crocevia del commercio elettronico: navigare le sfide concernenti la conformità</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>riconosce che l'UE ha istituito un solido quadro di conformità che si applica anche ai prodotti venduti online, ma che sono necessari ulteriori sforzi per la piena applicazione del quadro; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del regolamento sui servizi digitali, del regolamento sui mercati digitali, di quello sulla vigilanza del mercato, del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, delle norme in materia di protezione dei consumatori e delle varie normative sui prodotti e sull'ambiente; evidenzia che le autorità di vigilanza del mercato si trovano ad affrontare sfide nell'applicazione di tali quadri alle piattaforme online, come evidenziato dalla relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e, in particolare, nei casi in cui grandi quantità di un prodotto sono vendute in piccole spedizioni; ritiene che l'attuazione rigorosa del regolamento sui servizi digitali e di altri atti normativi sia necessaria per combattere i prodotti non sicuri, non conformi e contraffatti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea la necessità di attuare l'attuale quadro di conformità e di valutare tali misure nel momento in cui si prende in considerazione una nuova legislazione, tra cui i nuovi obblighi per i mercati online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>osserva che l'esecuzione di ispezioni fisiche è particolarmente impraticabile per i piccoli pacchi inviati direttamente al consumatore finale e che le autorità doganali continueranno pertanto a fare affidamento principalmente sul controllo della documentazione, piuttosto che sull'ispezione dei prodotti stessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea le significative lacune nell'applicazione delle norme causate dalle risorse limitate e dallo scarso livello di digitalizzazione delle autorità doganali e di vigilanza del mercato, dalla mancanza di risorse umane e di strumenti tecnologici armonizzati e interoperabili in tutti gli Stati membri, nonché dall'insufficiente condivisione dei dati e dalla generale mancanza di cooperazione e coordinamento tra le autorità doganali, le piattaforme e le autorità di vigilanza del mercato; riconosce che le ispezioni fisiche sono inevitabilmente e intrinsecamente limitate, dato il volume di pacchi provenienti dal commercio elettronico che entrano nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ritiene che le attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità di vigilanza del mercato, come proposto nella comunicazione della Commissione sul commercio elettronico, siano uno strumento importante per verificare la conformità dei prodotti venduti attraverso le piattaforme online; sottolinea tuttavia che, se i venditori hanno sede al di fuori dell'UE o non sono tracciabili e se sono utilizzati indirizzi falsi per le persone responsabili, non vi è alcuna entità giuridica responsabile ed è impossibile per le autorità di vigilanza del mercato intraprendere azioni di applicazione delle norme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ritiene che i produttori e i dettaglianti dell'UE, in particolare le PMI, facciano fronte a una concorrenza sleale a causa delle piattaforme di paesi terzi che consentono ai produttori di paesi terzi e ai loro prodotti non conformi di entrare facilmente nel mercato dell'UE, aggirando i regolamenti e le norme applicabili; sottolinea che, mentre i produttori dell'UE devono rispettare norme rigorose in materia di sicurezza, ambiente e qualità, molti prodotti di basso valore venduti attraverso tali piattaforme eludono i controlli doganali e di vigilanza del mercato a causa del modo in cui sono spediti verso l'UE; esprime preoccupazione per il fatto che alcune di queste piattaforme e alcuni di questi operatori commerciali di paesi terzi sfruttino deliberatamente questa scappatoia, consentendo alle importazioni non conformi di entrare nel mercato unico dell'UE in modo incontrollato, mettendo in una posizione di svantaggio i produttori, i grossisti e i dettaglianti europei, indebolendone la competitività e ostacolando la loro capacità di innovazione, il che potrebbe portare alla chiusura di numerose microimprese e piccole imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sottolinea che i produttori dell'UE sono di fatto soggetti a una vigilanza del mercato significativamente più rigorosa rispetto ai produttori di paesi terzi che raggiungono i consumatori dell'UE tramite piattaforme di commercio elettronico; deplora profondamente la perdita di quote di mercato e posti di lavoro causata dall'afflusso di prodotti meno costosi e non conformi alle norme europee, in particolare in termini di sicurezza e qualità, nonché di altri prodotti illegali spediti da paesi terzi, che hanno un impatto diretto sulle PMI dell'UE e sulla forza delle imprese dell'UE, nonché sulla loro capacità di investire e mantenere la redditività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>pone l'accento sulla differenza tra le piattaforme online che fungono da intermediari e quelle che fungono da importatori; osserva, in particolare, che le piattaforme di commercio elettronico dell'UE che fungono da importatori devono far fronte a costi di conformità che fanno aumentare i loro prezzi al dettaglio fino al 40 %, cosa che si ripercuote sui consumatori finali; sottolinea che gli importatori con sede nell'UE devono far fronte a obblighi più rigorosi e costi più elevati, mentre le piattaforme intermediarie consentono ai venditori di paesi terzi di spedire direttamente ai consumatori dell'UE senza garantire la conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>riconosce che le piattaforme di commercio elettronico sono soggette a vari obblighi previsti dal regolamento sui servizi digitali e dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e possono essere ritenute responsabili a norma della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (GU L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj).</FIELD></FOOTNOTE> in circostanze specifiche; ricorda, a tale proposito, che le piattaforme online sono responsabili se non rispettano i loro obblighi specifici in quanto intermediari; ritiene, tuttavia, che i mezzi di ricorso per i consumatori debbano essere garantiti in tutti i casi; sottolinea, a tale proposito, che, qualora il produttore abbia sede al di fuori dell'UE e non sia possibile identificare alcun importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di servizi di logistica, i mercati online dovrebbero fornire ai consumatori rimedi adeguati e proporzionati in caso di mancato rispetto del regolamento sui servizi digitali, in particolare gli articoli 30 e 31, o dell'articolo 22 del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea che i mercati online sono tenuti a tracciare i loro operatori commerciali ("conosci il tuo cliente") a norma del regolamento sui servizi digitali, il che dovrebbe scoraggiare gli operatori commerciali dalla vendita di merci non sicure o contraffatte, e sono altresì tenuti a rispettare le norme relative alla "conformità dal momento della progettazione" per aumentare la tracciabilità complessiva; sottolinea la mancanza di responsabilità delle piattaforme online in caso di venditori non tracciabili o con sede al di fuori della giurisdizione dell'UE; osserva l'elevato livello di inosservanza del principio "conosci il tuo cliente" e l'aumento delle nuove pratiche di vendita attraverso le piattaforme di social media, in cui tale obbligo non è applicato in modo efficace, il che consente ai venditori di paesi terzi di offrire merci non conformi direttamente agli utenti dell'UE; sottolinea pertanto la necessità che le piattaforme online si impegnino al massimo per garantire la piena tracciabilità dei venditori e dei prodotti, impedendo la pubblicazione di annunci privi di dettagli verificati sulla conformità dei prodotti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sottolinea che le informazioni di un operatore economico responsabile nell'UE a norma del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che agisce per conto di un operatore commerciale o di una piattaforma di paesi terzi, sono spesso errate o mancanti; osserva che, anche quando queste informazioni sono disponibili, la persona responsabile nell'UE potrebbe non essere ritenuta tale, soprattutto quando si tratta di un rappresentante autorizzato; esprime preoccupazione per il fatto che le autorità di vigilanza del mercato segnalano notevoli difficoltà nel contattare tali operatori commerciali di paesi terzi e nel far rispettare il diritto dell'UE e che, anche quando viene stabilito un contatto, l'applicazione di sanzioni nei loro confronti è spesso irrealizzabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ritiene che la creazione di una banca dati delle persone responsabili nell'UE per consentire controlli incrociati in tempo reale ai fini della verifica, unitamente all'istituzione di una procedura di accreditamento per tali persone, potrebbe aumentare la trasparenza e rafforzare la responsabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento delle importazioni del commercio elettronico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sostiene azioni di ricerca e di applicazione delle norme da parte delle organizzazioni dei consumatori e l'avvio di indagini da parte delle autorità per la tutela dei consumatori nell'UE, in quanto parte della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CPC), nonché a norma del regolamento sui servizi digitali, nei confronti di piattaforme online di paesi terzi per potenziali violazioni della normativa dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori; esprime preoccupazione per la lentezza dei progressi di tali indagini e ne chiede la rapida conclusione; sottolinea la necessità che l'applicazione delle norme sia un deterrente che preveda sanzioni adeguate per garantire la conformità; evidenzia, a tale proposito, che è necessaria un'attenzione particolare a livello nazionale e dell'UE per affrontare le inadempienze ricorrenti che possono essere state individuate in precedenti controlli su prodotti simili, anche attraverso l'applicazione di misure provvisorie; sottolinea che l'applicazione e l'efficacia degli impegni ricevuti dalle piattaforme online dovrebbero essere attentamente monitorate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>esorta la Commissione e le autorità CPC ad avviare un dialogo strutturato sull'applicazione delle norme con i rappresentanti dei consumatori, gli operatori commerciali e gli altri portatori di interessi al fine di individuare le violazioni sistemiche che richiedono un'applicazione più rigorosa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>prende atto delle difficoltà che riscontrano le autorità dell'UE per quanto concerne l'applicazione del diritto dell'UE in caso di operatori economici con sede al di fuori dell'UE; sottolinea la necessità di rafforzare gli accordi di cooperazione internazionale, in particolare con i principali esportatori del commercio elettronico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Politiche di applicazione rigorose per combattere i prodotti del commercio elettronico non conformi</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Necessità urgente di misure a breve termine</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>esorta gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti e le risorse per le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, le autorità per la tutela dei consumatori e quelle dei servizi digitali, così che possano fronteggiare meglio le sfide poste dai prodotti non sicuri e illeciti; chiede che la Commissione sostenga il rafforzamento della cooperazione, della condivisione di informazioni e dello scambio di dati tra le autorità competenti, comprese le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, e sottolinea che la cooperazione tra i diversi settori dovrebbe essere migliorata; esorta gli Stati membri a garantire un coordinamento efficace tra le diverse autorità di vigilanza del mercato presenti sul loro territorio e a rafforzare i poteri degli uffici unici di collegamento; sottolinea che gli Stati membri e l'UE hanno la responsabilità di garantire che le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali siano dotate di risorse, formazione e attrezzature adeguate, compresi adeguati poteri di indagine, per poter svolgere la loro missione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita le autorità di vigilanza del mercato a investire maggiori risorse in attività congiunte o coordinate con altri Stati membri o autorità competenti e, in particolare, ad aumentare il numero e la frequenza delle azioni di applicazione coordinate quali indagini a tappeto, attività di acquisto in forma anonima e valutazioni tra pari; esorta le autorità competenti a partecipare attivamente a tali attività e la Commissione a fare pieno uso dei suoi poteri di coordinamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore l'intenzione della Commissione di coordinare il controllo delle autorità doganali e di vigilanza del mercato nell'ambito dei settori di controllo prioritari incentrati sui prodotti provenienti da paesi terzi che presentano pericoli significativi per la sicurezza e un rischio di non conformità; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe generare preziosi dati sul profilo di rischio, che potrebbero essere utilizzati per future attività di applicazione delle norme e per l'imposizione di sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti; invita la Commissione a rafforzare la cooperazione nell'ambito della rete dell'UE per la conformità dei prodotti e ad aumentare i finanziamenti dell'UE per la cooperazione doganale nell'ambito del programma doganale e per le operazioni di vigilanza del mercato nell'ambito del programma per il mercato unico; sottolinea che la mancanza di risorse adeguate ha ostacolato l'impiego efficace di strumenti quali il ricorso diffuso ad attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità di vigilanza del mercato o l'uso di segnalatori attendibili nell'ambito del regolamento sui servizi digitali; fa notare alla Commissione che, oltre agli impianti di prova esistenti per i giocattoli e le apparecchiature radio, sono urgentemente necessari ulteriori impianti di prova per le merci del commercio elettronico, ad esempio per le batterie, i prodotti tessili, i cosmetici, gli elettrodomestici e altri prodotti; chiede agli Stati membri di impiegare risorse sufficienti per garantire una maggiore capacità di impianti di prova e di aumentare gli investimenti in attrezzature per l'individuazione di merci non sicure e illegali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sottolinea che, per motivi legati ai dati e alla sicurezza, gli Stati membri dovrebbero impedire ai venditori ad alto rischio di operare nelle loro infrastrutture critiche e nei loro sistemi di sicurezza alle frontiere, anche per quanto riguarda l'acquisto di apparecchiature di controllo di sicurezza e di scansione delle merci utilizzate negli aeroporti e nei porti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>sottolinea che, a norma del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, i mercati online sono tenuti a istituire un punto di contatto unico, registrarsi sul portale Safety Gate e indicare sul portale le informazioni relative al loro punto di contatto unico; chiede alla Commissione di far rispettare efficacemente questo e altri obblighi dei mercati online e di sostenere le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nell'attuazione del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e del regolamento sulla vigilanza del mercato; osserva che il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti ha introdotto scambi diretti di dati tra le autorità di contrasto e le piattaforme di commercio elettronico; ritiene tuttavia che, affinché il sistema funzioni efficacemente, dovrebbe essere previsto un collegamento diretto con le autorità doganali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>osserva che il sistema attuale è più reattivo che preventivo, in quanto le autorità intervengono solo dopo che i prodotti pericolosi sono già stati venduti ai consumatori, anziché impedirne la distribuzione; ricorda che, a norma del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti sul portale Safety Gate prima di inserirli nelle loro interfacce; sottolinea che i controlli a campionamento casuale possono essere efficaci solo se effettuati regolarmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea che la rapida attuazione del passaporto digitale dei prodotti per diversi prodotti critici venduti online è essenziale per rafforzare l'applicazione della legislazione vigente; esorta la Commissione a presentare quanto prima il diritto derivato necessario sul passaporto digitale dei prodotti, in particolare per i prodotti tessili, i giocattoli, i cosmetici, i dispositivi elettronici e altri prodotti con elevati tassi di non conformità e rischi associati; invita la Commissione a valutare costantemente e in via prioritaria i requisiti, la progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale dei prodotti a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione a sostenere le imprese, in particolare le microimprese e le PMI, nell'attuazione del passaporto digitale dei prodotti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>propone un passaporto digitale dei prodotti obbligatorio con una verifica tempestiva della conformità per tutti i prodotti importati tramite il commercio elettronico, compresi dati dettagliati sulla qualità e sulla conformità, da integrare direttamente nel centro doganale digitale dell'UE, consentendo alle autorità di esaminare preventivamente le informazioni sui prodotti prima della loro immissione sul mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>esorta gli Stati membri a compiere sforzi considerevoli per aumentare i controlli doganali e migliorare l'analisi dei rischi, in quanto l'individuazione e la rimozione delle merci non conformi possono ridurre i danni ai consumatori dell'UE e proteggere gli interessi economici delle imprese dell'UE; evidenzia che l'introduzione, nell'ambito dell'analisi dei rischi doganali, di una presunzione di non conformità per le merci identiche a quelle già giudicate non conformi potrebbe agevolare i controlli da parte delle autorità doganali e migliorare l'efficienza in termini di costi; sottolinea l'importanza di rafforzare i centri doganali affinché siano meglio attrezzati per gestire il grande volume di piccoli pacchi difficili da controllare con metodi tradizionali, anche mediante tecnologie di controllo avanzate per individuare i colli sospetti ai punti di entrata; chiede che le autorità effettuino controlli di conformità più rigorosi e controlli casuali sui trasporti ad alto tonnellaggio; esorta inoltre gli Stati membri ad aumentare sensibilmente il livello di digitalizzazione delle procedure di importazione presso le autorità doganali al fine di attuare la legislazione vigente e accelerare le procedure doganali, in particolare in considerazione dell'elevato numero di pacchi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>sottolinea che le imprese, in particolare le PMI, necessitano urgentemente di orientamenti chiari da parte della Commissione per l'efficace attuazione del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, compresi chiarimenti sulla sua interazione con la normativa coincidente, come il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sulla vigilanza del mercato, la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e la normativa di settore su giocattoli, cosmetici e detergenti; invita la Commissione a pubblicare tali orientamenti entro la fine del primo semestre del 2025, al fine di agevolare il rispetto delle norme da parte delle imprese; ritiene che la relazione di valutazione sull'interazione del regolamento sui servizi digitali con altri atti giuridici, prevista per il 17 novembre 2025, dovrebbe tenere conto delle diverse normative, in particolare per quanto riguarda la conformità dei prodotti, gli obblighi dei mercati online, le norme di applicazione e gli eventuali miglioramenti futuri in termini di semplificazione e attuazione; invita la Commissione a esaminare tutte le ulteriori azioni possibili, compresa la valutazione della normativa settoriale, che è necessaria per garantire la prevedibilità sul piano giuridico e l'assenza di lacune giuridiche o di applicazione delle norme per quanto riguarda le importazioni dirette provenienti da paesi terzi attraverso i mercati online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita le autorità nazionali competenti a fare pieno uso degli strumenti di applicazione esistenti e di recente adozione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sul commercio elettronico contenute nel regolamento sulla vigilanza del mercato, nel regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e nel regolamento sui servizi digitali, come gli ordini di rimozione dalla rete, il divieto, la restrizione della messa a disposizione sul mercato di un prodotto o il suo ritiro, i richiami e le sanzioni, quali misure per contrastare l'aumento delle importazioni illegali e non conformi da paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>sottolinea che le misure di applicazione della normativa adottate nei confronti dei soggetti non conformi non dovrebbero comportare oneri sproporzionati per i soggetti conformi o causare danni non intenzionali al mercato dell'usato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea la necessità di garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, alla luce dell'aumento delle merci contraffatte non europee presenti sulle piattaforme di commercio elettronico; osserva che tali pratiche danneggiano la competitività delle imprese europee e comportano rischi per l'innovazione e gli incentivi destinati alla ricerca e allo sviluppo; chiede misure più incisive contro la vendita di merci contraffatte online; esorta la Commissione a pubblicare orientamenti chiari riguardo ai segnalatori attendibili e sottolinea che i titolari dei diritti dovrebbero essere riconosciuti come segnalatori attendibili ammissibili quando soddisfano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>evidenzia che gli Stati membri dovrebbero fare un uso migliore delle serie di penali e sanzioni che possono imporre agli operatori economici, nonché degli altri strumenti disponibili, comprese le misure provvisorie, al fine di creare un effetto deterrente che permetta di dissuadere gli operatori economici dal violare la legislazione applicabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>esorta la Commissione ad adottare quanto prima misure efficaci, anche legislative laddove vengano chiaramente individuate lacune giuridiche, allo scopo di garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese europee, con particolare attenzione alle PMI;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Necessità di riforme normative</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>chiede l'eliminazione degli ostacoli all'applicazione dei diritti dei consumatori, come le richieste di garanzia giuridica e il diritto di restituire gli articoli; invita la Commissione a rivedere senza indugio il regolamento CPC, il che sarà fondamentale per la garanzia di un'applicazione transfrontaliera più efficace del diritto dei consumatori dell'UE e per la lotta contro i prodotti non sicuri; chiede alla Commissione, in tale contesto, di prevedere misure chiare per rafforzare ulteriormente i poteri di esecuzione nei confronti degli operatori commerciali e delle piattaforme di paesi terzi e di assicurare un migliore coordinamento delle azioni nazionali e dell'UE e lo scambio di informazioni tra le autorità, come pure con le autorità di paesi terzi; sottolinea che la struttura della rete europea della concorrenza potrebbe fungere da esempio da seguire per quanto concerne l'applicazione delle norme e lo scambio di informazioni in caso di presunte violazioni che interessino più Stati membri, in particolare ai fini di una lotta efficace contro i prodotti non conformi; insiste sull'importanza di conferire alla Commissione poteri diretti perché possa indagare su determinate violazioni del diritto dei consumatori con un'incidenza significativa e sanzionarle, garantendo in tal modo un'applicazione e sanzioni più efficaci, simultanee e uniformi in conformità del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>osserva che il regolamento CPC conferisce già alle autorità di contrasto il potere di agire contro gli operatori commerciali inadempienti e consente persino agli Stati membri di imporre sanzioni e misure temporanee quali la limitazione dell'accesso al sito internet; riconosce, tuttavia, che il limite di questa misura è rappresentato dal fatto che deve essere intrapresa paese per paese anziché a livello dell'UE e che ogni paese applica le proprie sanzioni, rendendo così non uniformi le conseguenze delle violazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>osserva che l'applicazione delle norme negli Stati membri è frammentata, il che comporta inefficienze; chiede un migliore coordinamento del controllo dell'applicazione delle norme e della conformità, uno scambio di informazioni più efficace tra gli Stati membri e un'applicazione più uniforme dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> dell'UE; invita la Commissione a valutare il regolamento sulla vigilanza del mercato, in particolare la necessità di un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE che garantisca coerenza e fornisca sostegno operativo alle attività svolte dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza del mercato e promuova la cooperazione con la nuova Autorità doganale dell'UE, così come l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato, che definisce gli operatori economici responsabili della conformità dei prodotti nell'UE; sottolinea che, ad oggi, l'operatore economico responsabile designato spesso non ha la capacità di fornire risarcimenti o compensazioni ai consumatori, in particolare quando è un rappresentante autorizzato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>sostiene l'ambizione della Commissione di portare avanti rapidamente i prossimi negoziati interistituzionali con il Parlamento e il Consiglio sulla riforma del CDU e le due proposte di atti del Consiglio sull'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali per le merci di valore inferiore a 150 EUR; esorta pertanto gli Stati membri ad accelerare la procedura negoziale in seno al Consiglio, riconoscendo l'urgenza della riforma doganale ai fini della competitività dell'UE e della protezione dei consumatori europei; sottolinea, tuttavia, che l'eliminazione della soglia è sì un passo necessario, ma non rappresenta di per sé una soluzione, in quanto le autorità doganali continueranno a poter ispezionare solo una percentuale limitata di pacchi; evidenzia che l'eliminazione immediata dell'esenzione dai dazi doganali è necessaria per le importazioni ad alto rischio dal punto di vista della sicurezza dei prodotti e dei consumatori; insiste sulla necessità che la riforma doganale garantisca la coerenza tra i quadri normativi, in particolare evitando duplicazioni o conflitti con il regolamento sui servizi digitali, ed evidenzia il ruolo essenziale svolto dalle autorità doganali nell'individuazione dei prodotti non conformi e non sicuri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>sottolinea che la riforma del CDU fornirà alle autorità doganali gli strumenti necessari per supervisionare e controllare meglio le merci che entrano nell'UE, per aiutare a rafforzare il mercato unico e l'unione doganale, per migliorare l'individuazione di prodotti non sicuri e illeciti e per contribuire a creare condizioni di parità tra gli operatori economici; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta presentata a norma del regolamento CDU relativa all'istituzione di un meccanismo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, che migliorerà l'efficacia dei controlli dei prodotti; insiste sull'importanza di potenziare le infrastrutture doganali e il personale al fine di gestire efficacemente il commercio elettronico; evidenzia la necessità di procedure di conformità semplificate concepite specificamente per le PMI; invita gli Stati membri a introdurre sistemi di sdoganamento automatizzati e lungimiranti, ad esempio imponendo alle piattaforme la registrazione e lo sdoganamento automatico presso i punti vendita;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che alcuni operatori commerciali di paesi terzi eludano i controlli doganali dell'UE procedendo allo sdoganamento delle merci presso il luogo di origine; sottolinea che tali società commerciali di paesi terzi spesso preferiscono pagare sanzioni piuttosto che aprire i pacchi all'arrivo alle dogane dell'UE, in modo da scaricare le spedizioni e ripartire immediatamente; esprime profonda preoccupazione per il fatto che le autorità doganali riscontrino che numerosi pacchi non sono dichiarati o sono dichiarati in modo errato e talvolta sono etichettati in modo fraudolento; sottolinea che la riforma del CDU dovrebbe concentrarsi anche su questi aspetti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>prende atto delle preoccupazioni espresse dalla rete CEC per quanto riguarda il modello commerciale del "dropshipping", che comporta sfide in materia di protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti e conformità normativa; si rammarica del fatto che i consumatori si trovino spesso a fare i conti con pratiche ingannevoli, difficoltà nella restituzione dei prodotti e dazi all'importazione imprevisti, mentre una quota significativa dei prodotti spediti tramite dropshipping non rispetta le norme di sicurezza dell'UE; sottolinea che il dropshipping complica l'applicazione della legge a causa della non rintracciabilità delle imprese e delle complessità transfrontaliere, mentre la conformità in materia di IVA e protezione dei dati rimane una preoccupazione fondamentale; osserva che, se associato al marketing degli influencer, il dropshipping può aggravare i problemi di trasparenza, i rischi reputazionali e i risultati incoerenti; invita la Commissione a valutare modalità per affrontare le questioni relative al dropshipping;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>sottolinea che il concetto di "importatore presunto" mira a garantire condizioni di parità per le piattaforme online sia dell'UE sia dei paesi terzi; osserva che, nel contesto di una vendita online effettuata dall'esterno dell'UE, tale misura permetterebbe ai clienti di piattaforme online di paesi terzi di non essere considerati importatori, come avviene nell'ambito dell'attuale CDU, mentre una piattaforma o un operatore commerciale non appartenente all'UE sarebbe invece considerato l'"importatore presunto"; ritiene che le responsabilità dell'"importatore presunto" dovrebbero essere chiaramente definite e risultare coerenti con le disposizioni del regolamento sui servizi digitali; sottolinea che il fatto che le piattaforme siano incaricate di garantire la riscossione dell'IVA e dei dazi doganali presso il punto vendita, anziché al momento dell'ingresso nell'UE, permetterà di ridurre le frodi e l'evasione fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>esprime preoccupazione in merito al carattere facoltativo del regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) per tutti gli operatori online, che si discosta dagli obiettivi originari dell'iniziativa sull'IVA nell'era digitale; evidenzia la necessità di ulteriori azioni volte a rafforzare la solidità del sistema e a contrastare i potenziali usi impropri; esorta la Commissione a collaborare strettamente con i portatori di interessi al fine di stabilire garanzie contro le pratiche fraudolente per quanto concerne l'IOSS; raccomanda che tali garanzie siano al tempo stesso complete e semplificate, in modo da scoraggiare efficacemente le frodi evitando nel contempo eccessivi oneri amministrativi; insiste sulla necessità di estendere l'applicabilità dell'IOSS alle merci oltre la soglia di esenzione dai dazi doganali di 150 EUR, così da evitare la sottovalutazione e garantire una concorrenza leale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>chiede l'istituzione, nel 2026, di una nuova Autorità doganale dell'UE che fornisca assistenza specialistica alle autorità doganali degli Stati membri; sottolinea che, nel quadro del suo ruolo di coordinamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe anche mappare le capacità di prova e controllo delle autorità doganali e di vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri ed essere incaricata di effettuare ispezioni senza preavviso allo scopo di individuare eventuali prodotti non sicuri o non conformi e di imporre sanzioni in caso di mancata conformità; osserva che il nuovo centro doganale digitale dell'UE consentirà di rafforzare la cooperazione tra l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali e le altre autorità attraverso lo scambio di dati e l'interoperabilità dei sistemi informatici nazionali, facilitando in tal modo i controlli coordinati e l'individuazione dei prodotti non conformi; ritiene essenziale integrare pienamente le funzionalità dello sportello unico per le dogane nel centro doganale digitale dell'UE; osserva, nel contesto dell'Autorità doganale dell'UE proposta, l'importanza di consultare regolarmente i rappresentanti di vari portatori di interessi per fornire segnalazioni tempestive a detta Autorità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>sottolinea che, data l'urgenza, l'entrata in vigore dei diversi obblighi previsti dalla revisione del CDU, come l'istituzione del centro doganale digitale dell'UE, dovrebbe essere accelerata; invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori preparatori necessari per l'istituzione del centro doganale digitale dell'UE, in modo da accelerare la preparazione delle sue funzioni di commercio elettronico nel 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>esorta la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto della possibilità che gli articoli del commercio elettronico siano spediti verso l'UE alla rinfusa e che, a loro volta, i commercianti di paesi terzi istituiscano nell'UE depositi destinati a tali merci prima che siano riposte in pacchi in vista della consegna ai clienti; riconosce che tali spedizioni di articoli del commercio elettronico alla rinfusa e il loro stoccaggio in depositi situati nell'UE potrebbero rafforzare la sorveglianza da parte delle autorità doganali e di vigilanza del mercato e migliorare i controlli effettuati e l'individuazione delle merci non conformi rispetto alle spedizioni di pacchi singoli; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le opzioni possibili per incentivare tali pratiche, tra cui l'introduzione di uno status semplificato per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e di analisi costi-benefici dei regimi di incentivi; osserva inoltre che il trasporto alla rinfusa potrebbe non essere possibile per tutti i commercianti di paesi terzi, in particolare per quelli che utilizzano modelli basati sulla vendita da consumatore a consumatore (C2C) o di beni di seconda mano; sottolinea che tale approccio dovrebbe trovare un equilibrio tra i vantaggi in termini di conformità e i requisiti pratici degli operatori del commercio elettronico, evitando di creare strozzature logistiche o di gravare indebitamente sui diversi modelli commerciali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>riconosce che la Commissione ha pubblicato un documento informale che descrive l'introduzione di una tassa di gestione non discriminatoria sugli articoli del commercio elettronico, che sarà addebitata dalle autorità doganali per i beni venduti a distanza, con l'obiettivo di coprire i maggiori costi di supervisione affrontati da dette autorità, vale a dire il controllo dei dati, lo svolgimento di analisi dei rischi, l'esecuzione di controlli documentali e fisici e, in particolare, il finanziamento dell'Autorità doganale dell'UE e del centro digitale; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre tasse unilaterali al fine di prevenire una frammentazione dell'unione doganale; sottolinea che la proposta suggerisce l'introduzione di un importo forfettario di 2 EUR per articolo consegnato direttamente al cliente o di una tassa inferiore, pari a 50 centesimi, per gli operatori economici di fiducia e certificati che utilizzano un modello commerciale che prevede un deposito doganale per le vendite a distanza all'interno dell'UE; invita la Commissione a valutare adeguatamente se l'importo proposto sia conforme alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e se sia sufficiente e proporzionato per il conseguimento degli obiettivi preposti; insiste perché tali tasse di gestione non siano a carico del consumatore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>prende atto degli enormi costi di gestione dei rifiuti e di distruzione dei prodotti derivanti dall'enorme quantità di prodotti non conformi e non sicuri importati tramite il commercio elettronico da paesi terzi; sottolinea che un'elevata percentuale di tali prodotti non è riciclabile, è dannosa per l'ambiente o non rispetta la legislazione applicabile alle sostanze chimiche, il che comporta un ulteriore aumento dei costi ambientali per le autorità pubbliche; invita pertanto la Commissione a valutare le misure necessarie per attenuare l'impatto ambientale delle attività di commercio elettronico dei paesi terzi, compresa la fattibilità dell'introduzione di una tassa di gestione dei rifiuti per tutti i prodotti venduti attraverso mercati online di paesi terzi, in modo da garantire che i costi ambientali non ricadano sui contribuenti dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>sottolinea che l'incoerenza delle sanzioni e la diversità delle strategie di applicazione in caso di inadempienza nei vari Stati membri danno luogo ad "acquisti alla frontiera" o ad "acquisti in dogana"; è favorevole all'armonizzazione minima delle violazioni e delle sanzioni non penali in caso di non conformità in tutti gli Stati membri e attraverso l'Autorità doganale dell'UE, il che permetterebbe di evitare l'insorgenza di punti di accesso vulnerabili nel territorio doganale dell'UE; sottolinea che ciò dovrebbe implicare un quadro comune per un'armonizzazione minima al fine di colmare le lacune esistenti e affrontare in tal modo le sfide poste dal commercio elettronico; sottolinea che gli Stati membri possono imporre sanzioni aggiuntive adattate ai contesti nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>osserva che la Commissione sta esaminando alcuni mercati online di paesi terzi che hanno fatto ricorso a pratiche manipolatorie, tra cui percorsi oscuri, progettazioni che creano dipendenza, marketing ingannevole da parte di influencer e diffusione di recensioni online false o fuorvianti; riconosce che, secondo la relazione sul controllo dell'adeguatezza dell'equità digitale, le pratiche commerciali sleali costano ai consumatori quasi 8 miliardi di EUR all'anno e che l'uso di tecniche sleali tese a spingere i consumatori, in particolare quelli vulnerabili e i minori, a effettuare acquisti impulsivi porta a un consumo e a spese eccessivi; invita la Commissione ad affrontare tali questioni nell'ambito del prossimo atto legislativo sull'equità digitale, salvo se già contemplate dalla legislazione vigente, al fine di contrastare efficacemente le pratiche sleali e colmare le lacune giuridiche esistenti, mantenendo nel contempo la coerenza con i quadri giuridici in vigore ed evitando inutili oneri normativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>evidenzia la necessità di garantire che qualsiasi nuova iniziativa proposta dalla Commissione in materia di applicazione delle norme doganali o di conformità doganale non comporti ulteriori oneri amministrativi per le imprese europee, in particolare per le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>insiste sull'importanza del ruolo della Procura europea (EPPO) nell'ambito delle indagini transfrontaliere sulle infrazioni doganali, che comprendono, tra l'altro, la frode, come ad esempio la sottovalutazione illecita del prezzo del prodotto allo scopo di evitare il pagamento delle tasse all'importazione; sottolinea che l'elusione su larga scala dei dazi doganali, comprese le dichiarazioni fraudolente sul commercio elettronico e la sottovalutazione, così come l'elusione dei controlli e la scelta opportunistica del foro, devono essere combattuti efficacemente attraverso indagini penali condotte dall'EPPO, con il sostegno delle autorità doganali; sottolinea che il solido quadro giuridico dell'EPPO in materia di indagini transfrontaliere dovrebbe essere sfruttato per smantellare le reti criminali alla base di tali operazioni;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Misure di applicazione aggiuntive</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>invita la Commissione e le autorità nazionali competenti ad applicare con fermezza il regolamento sui servizi digitali per quanto riguarda la responsabilità dei mercati online, in particolare i loro obblighi in materia di sistemi di raccomandazione, progettazione delle interfacce, diritto all'informazione e rispetto delle norme relative alla conformità dal momento della progettazione, volte a migliorare la tracciabilità complessiva, nonché l'obbligo di "conoscere il cliente"; evidenzia che la conformità a questi obblighi dovrebbe dissuadere i commercianti inadempienti dall'offrire i loro prodotti nell'UE attraverso i mercati o i servizi di acquisto dei social network che rientrano nella categoria e invita la Commissione a fornire sostegno pratico nel rintracciare gli operatori economici che non rispettano le norme dell'UE; sottolinea la necessità di una rete di segnalatori attendibili, basata sul regolamento sui servizi digitali, per i prodotti illegali e il commercio elettronico che contribuisca a garantire che le piattaforme assolvano efficacemente i propri obblighi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>sottolinea che il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con le autorità nazionali competenti è fondamentale; chiede una maggiore cooperazione tra tutte le autorità competenti, quali le autorità degli Stati membri, le autorità doganali e le autorità preposte alla tutela dei consumatori, nonché un maggiore coordinamento tra tutti i gruppi di esperti istituiti; sottolinea che, nell'ambito del regolamento sui servizi digitali, le azioni investigative contro i mercati online non conformi devono produrre risultati e scaturire in sanzioni con effetto deterrente, al fine di impedire l'offerta di prodotti non conformi; pone l'accento sull'importanza di tali indagini nell'affrontare i rischi sistemici, le mancate conformità, la diffusione di contenuti illegali, le progettazioni che creano dipendenza, i percorsi oscuri e l'uso di influencer per la pubblicità manipolatoria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>invita le autorità di contrasto a rafforzare le azioni di monitoraggio e applicazione mirate ai nuovi canali di vendita; raccomanda che le autorità competenti siano dotate di risorse, strumenti tecnologici e meccanismi di cooperazione transfrontaliera adeguati per individuare e intervenire efficacemente nei confronti degli operatori commerciali non conformi che operano attraverso i social media e altre piattaforme emergenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>suggerisce che i venditori dei mercati online debbano fornire un indirizzo di rispedizione e un punto di contatto all'interno dell'UE per consentire ai consumatori di restituire facilmente le merci non conformi senza costi indebiti e per consentire alle autorità di ispezionare le merci; ritiene che i mercati online dovrebbero essere responsabili della verifica di quanto sopra e dell'applicazione delle norme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>chiede una valutazione approfondita urgente dell'efficacia della disposizione relativa alla "persona responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione", in particolare quelli degli operatori commerciali di paesi terzi, che si basi sui risultati della relazione di valutazione sull'articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato; invita la Commissione a prendere in considerazione, tra le sue azioni future, l'introduzione dell'obbligo per gli operatori commerciali di paesi terzi di nominare una persona responsabile nell'UE con maggiore responsabilità giuridica e finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>osserva che i servizi postali e altri servizi di consegna stanno subendo trasformazioni significative a causa della rapida crescita del commercio elettronico; esprime preoccupazione per il fatto che il sistema delle spese terminali dell'Unione postale universale in pratica non si applica ai flussi del commercio elettronico; osserva che, di conseguenza, le imprese cinesi di commercio elettronico, a causa dei volumi delle spedizioni, sottoscrivono accordi commerciali direttamente con gli operatori postali dell'UE su tariffe di consegna eccezionalmente appetibili, che sono inferiori rispetto a quelle per le merci prodotte all'interno dell'UE, portando a una frammentazione più profonda del mercato unico per i servizi postali; esorta la Commissione a valutare l'impatto del commercio elettronico sui servizi postali e sul mercato interno e a considerare in che modo i servizi postali possano contribuire al rafforzamento del mercato unico e all'offerta di vantaggi ai consumatori, nonché alla competitività generale dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>accoglie con favore l'approvazione delle riforme dell'IVA nell'era digitale, che rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione della riscossione dell'IVA nel settore del commercio elettronico; sottolinea l'importanza del codice unico di identificazione IVA per i mercati online e per i produttori europei, che consente loro di competere a parità di condizioni semplificando il rispetto dell'IVA in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale misura può anche facilitare l'importazione alla rinfusa e l'immagazzinamento delle merci all'interno dell'UE, riducendo la dipendenza da spedizioni transfrontaliere frammentate e garantendo che i servizi a valore aggiunto, come l'espletamento delle pratiche e la logistica, si svolgano all'interno del mercato unico; sottolinea che tali riforme potenzieranno l'adempimento degli obblighi fiscali, ridurranno gli oneri amministrativi e miglioreranno l'applicazione, sostenendo nel contempo la concorrenza leale e rafforzando le catene di approvvigionamento dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'effettiva attuazione di tali misure per massimizzarne i benefici per le imprese e i consumatori europei;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>invita la Commissione a prendere in considerazione misure volte a ridurre gli oneri inutili di conformità normativa e amministrativa per i produttori dell'UE, in particolare per le PMI, al fine di creare parità di condizioni e consentire loro di competere meglio con i concorrenti globali che operano in base a norme di conformità più efficaci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare la cooperazione internazionale con altri paesi che condividono gli stessi principi al fine di scambiare le migliori pratiche, individuare le sfide e i rischi comuni e sviluppare azioni congiunte in materia di commercio elettronico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico dell'OMC; osserva che l'accordo comporterà vantaggi per i consumatori e le imprese agevolando le transazioni elettroniche transfrontaliere, riducendo gli ostacoli al commercio digitale e promuovendo l'innovazione nell'ambito del commercio elettronico; sottolinea, tuttavia, che l'accordo costituisce soltanto una base di partenza e incoraggia la Commissione a cercare di conseguire, nel quadro dei negoziati con i partner, ambiziosi accordi commerciali, al fine di garantire disposizioni vincolanti in materia di commercio elettronico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Maggiore utilizzo di strumenti informatici</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>accoglie con favore il fatto che la Commissione stia preparando un progetto volto a razionalizzare le banche dati esistenti, compresi il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, il Safety Gate dell'UE e il sistema di gestione dei rischi doganali, in un sistema comune interoperabile che raccolga tutte le informazioni sulla sicurezza dei prodotti, il tracciamento dei prodotti contraffatti e le segnalazioni di incidenti, e a garantire l'interoperabilità con il passaporto digitale dei prodotti e il futuro centro doganale digitale dell'UE; invita la Commissione a pubblicare informazioni sul calendario di attuazione e sui requisiti in materia di risorse di tale iniziativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>appoggia l'obiettivo della Commissione di fornire alle autorità di vigilanza del mercato lo strumento di vigilanza elettronica denominato "web crawler" per segnalare la ricomparsa di prodotti pericolosi; chiede alla Commissione di mettere a disposizione quanto prima un altro web crawler per individuare nuovi annunci, al fine di segnalare i prodotti non conformi prima che raggiungano i consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>sostiene l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet delle cose per la scansione e l'analisi degli annunci di prodotti sulle piattaforme di commercio elettronico, l'automazione delle ispezioni doganali e di vigilanza del mercato, l'identificazione dei rischi e l'integrazione delle banche dati sulla conformità dei prodotti per i controlli in tempo reale tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, in linea con le normative dell'UE e nazionali; osserva tuttavia che gli elevati costi di attuazione di tali tecnologie rimangono un ostacolo; sottolinea che la piena adozione di tali tecnologie renderà la gestione più efficiente, in particolare per le merci di basso valore, e che l'elevato volume di pacchi contenenti molti articoli diversi si confronta a limitate capacità di ispezione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>chiede che la Commissione e gli Stati membri si scambino le migliori pratiche e trovino incentivi per fornire i finanziamenti e il sostegno necessari alle autorità nazionali al fine di aumentare l'utilizzo responsabile di soluzioni tecnologiche; suggerisce che l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'internet delle cose potrebbero essere utilizzate per scansionare e analizzare gli annunci di prodotti sulle piattaforme di commercio elettronico, automatizzare le ispezioni e la profilazione dei rischi e integrare le banche dati sulla conformità dei prodotti per i controlli in tempo reale da parte di diverse autorità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rafforzare i controlli doganali in particolare sulle spedizioni di modesto valore attuando sistemi di valutazione basati sul rischio e un tracciamento digitale per evitare che i prodotti non conformi eludano i controlli doganali; invita gli Stati membri ad aumentare il livello dei processi automatizzati, come le scansioni automatizzate delle etichette durante il trattamento dei pacchi in dogana;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>riconosce che anche alcuni mercati online utilizzano una serie di strumenti informatici per individuare e rimuovere i prodotti non sicuri e illeciti che si trovano sulle loro piattaforme; sottolinea tuttavia il fatto che i mercati online devono investire ulteriormente in tali strumenti informatici e aumentarne l'utilizzo per evitare efficacemente l'offerta e la vendita di prodotti non sicuri e illeciti; invita la Commissione a incentivare ulteriormente l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei mercati online a tale riguardo, garantendo nel contempo il pieno rispetto dell'articolo 8 del regolamento sui servizi digitali, che prevede che non vi sia un obbligo generale di controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate dai prestatori di servizi intermediari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>suggerisce che, fatto salvo il principio sancito dal regolamento sui servizi digitali secondo cui i prestatori di servizi intermediari online non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale, gli intermediari online impegnati nella vendita, nella promozione o nella distribuzione di prodotti all'interno del mercato dell'UE dovrebbero autonomamente prendere in considerazione l'uso di sistemi di monitoraggio digitale basato sul rischio per individuare e prevenire la presenza di contenuti illegali (presentazione, descrizione o offerta in vendita di prodotti illegali o pericolosi); sottolinea l'importanza di attuare meccanismi di risposta rapida per garantire la rimozione permanente di contenuti illegali specifici non appena i prestatori di servizi intermediari online siano effettivamente a conoscenza della presentazione di tali contenuti illegali sulle loro interfacce, nonché la necessità che i prestatori di servizi di hosting adottino tutte le misure necessarie per impedire la ricomparsa degli stessi contenuti illegali o di contenuti illegali equivalenti sulla loro piattaforma;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Miglioramento della consapevolezza e dell'informazione dei consumatori</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>sottolinea che i consumatori dell'UE e le PMI europee impegnate in attività di importazione spesso mancano di informazioni sufficienti sui possibili pericoli dei prodotti potenzialmente non sicuri e sui danni che possono causare; sottolinea che i consumatori sono sempre più presi di mira da operatori commerciali che, nonostante i loro obblighi giuridici, spesso non informano i consumatori che i loro prodotti sono fabbricati al di fuori dell'UE e spediti da paesi terzi; riconosce che tra i consumatori dell'UE vi è una domanda di prodotti più economici, che vengono acquistati su mercati online di paesi terzi a causa dei loro costi di produzione molto più bassi e delle condizioni non competitive per le imprese e le piattaforme online dell'UE; sottolinea che i mercati online possono fare uso di tecniche di progettazione manipolatorie (percorsi oscuri) per influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori; mette in guardia dai rischi associati ai comportamenti di acquisto compulsivo, dalle difficoltà finanziarie e dall'accumulo di beni non necessari; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sull'acquisto di prodotti non sicuri online e sulle loro eventuali conseguenze per la salute, la tutela della vita privata, l'ambiente e la competitività, prestando particolare attenzione ai consumatori vulnerabili e ai momenti di maggior consumo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>raccomanda di promuovere il consumo di seconda mano quale approccio sostenibile per rispondere alle esigenze dei consumatori dell'UE in termini di merci a prezzi accessibili; sottolinea l'importanza di promuovere e incentivare il riutilizzo dei prodotti di seconda mano quale importante fattore per sbloccare il potenziale dell'economia circolare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare rigorosamente le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile ai prodotti tessili e ad altri prodotti a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, nonché le disposizioni della direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, per assicurare che i consumatori siano meglio informati sugli aspetti riguardanti la sostenibilità, quali l'impatto ambientale, il consumo energetico, la riparabilità e la durabilità dei prodotti acquistati sui mercati online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>ritiene che le organizzazioni dei consumatori, le autorità per la tutela dei consumatori, le associazioni di categoria e le camere di commercio dovrebbero essere incoraggiate a condurre vaste e coordinate campagne di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori, sui potenziali rischi, comprese le possibilità di ricorso collettivo, e sui meccanismi di ricorso in caso di acquisti online, in particolare su piattaforme online di paesi terzi; sottolinea la necessità di sensibilizzare anche in merito agli impatti ambientali, sanitari e sociali delle pratiche commerciali non sostenibili e di allertare i consumatori in merito al ruolo delle nuove tecniche pubblicitarie, quali gli influencer e i leader di opinione digitali, nel plasmare le percezioni della sicurezza e dell'affidabilità dei prodotti; invita la Commissione ad assumere un ruolo di coordinamento, come indicato nella sua comunicazione del 5 febbraio 2025 sul commercio elettronico, e a valutare le possibilità di finanziare campagne d'informazione transfrontaliere sviluppate in collaborazione con i ricercatori, la società civile e le altre parti interessate;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerazioni relative al commercio e allo sviluppo</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>invita la Commissione ad attuare il suo livello di ambizione negli accordi con i partner internazionali a livello multilaterale, in quanto i prodotti non sicuri costituiscono un problema non solo europeo ma anche globale; ribadisce che, come indicato nella posizione del Parlamento sulla revisione del CDU, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe stabilire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali; sottolinea che tali accordi dovrebbero consentire all'Autorità doganale dell'UE di scambiare informazioni, comprese le migliori pratiche, con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e di svolgere attività congiunte; sostiene il costante impegno all'interno del gruppo di lavoro di Commercio e sviluppo delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle migliori pratiche per l'applicazione transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>invita la Commissione a intensificare la cooperazione con i partner internazionali, nell'ambito di consessi quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e il G7, allo scopo di controbilanciare l'influenza della Cina e garantire la reciprocità e il commercio basato su regole; invita la Commissione a integrare esplicitamente obblighi solidi e applicabili in materia di lavoro forzato all'atto di riesaminare e rinegoziare gli accordi commerciali e di investimento in vigore; sottolinea la necessità di meccanismi di cooperazione UE-Cina più forti e di requisiti di certificazione trasparenti per garantire la conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>evidenzia la necessità di prendere in considerazione disposizioni in materia di sicurezza dei servizi e dei prodotti e di conformità normativa in sede di negoziazione dei futuri accordi commerciali dell'UE; sottolinea l'importanza di dialoghi e cooperazione normativi specifici attraverso accordi amministrativi, una migliore cooperazione in materia di applicazione delle norme doganali, la tracciabilità delle spedizioni secondo gli standard più elevati e accordi rafforzati di condivisione dei dati tra le autorità doganali per affrontare efficacemente le importazioni non conformi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>esorta la Commissione a essere proattiva e ad avvalersi rapidamente di strumenti mirati di difesa commerciale, comprese le inchieste antisovvenzioni, per affrontare gli effetti avversi sulle imprese europee; sottolinea che tali azioni devono essere oggetto di uno stretto coordinamento con i principali partner internazionali, al fine di garantire un'applicazione efficace a livello globale e l'equità reciproca del mercato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>incoraggia la Commissione a intensificare gli sforzi diplomatici e la cooperazione nell'ambito dei consessi internazionali, in particolare l'OMC, l'OMD e il G7, al fine di controbilanciare l'espansione strategica della Cina nei quadri di governance digitale, compresa la sua iniziativa sulla Via della seta digitale; sottolinea la necessità di norme per il commercio digitale aperte, più trasparenti e responsabili negli organismi internazionali di normazione per prevenire la frammentazione di Internet e attenuare i rischi posti da modelli di governance digitale restrittivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>apprezza l'iniziativa di dichiarazione congiunta dell'OMC sul commercio elettronico quale passo fondamentale verso norme globali in materia di commercio digitale; sottolinea, tuttavia, le sue attuali limitazioni, in particolare per quanto riguarda la trasparenza doganale; esorta la Commissione a promuovere disposizioni vincolanti più rigorose per garantirne l'effettiva attuazione e integrazione nel quadro giuridico dell'OMC e per assicurare norme di conformità globali rafforzate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>sottolinea la necessità di iniziative internazionali di sviluppo delle capacità per sostenere la partecipazione sostenibile e conforme dei paesi in via di sviluppo al commercio digitale; invita la Commissione a collaborare strettamente con le organizzazioni internazionali, in particolare l'OMC, per rafforzare i quadri normativi e l'assistenza tecnica per il commercio elettronico nei paesi in via di sviluppo;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>