<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0168</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e gestione dei veicoli fuori uso</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0158/2025 - Relatori: Jens Gieseke; Paulius Saudargas)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 settembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0158/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo"<STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> ("Green Deal europeo") delinea la strategia di crescita dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 conseguirà l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dal consumo delle risorse. Affinché le politiche di prodotto dell'Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire che i prodotti commercializzati e venduti nell'Unione siano di origine e fabbricazione sostenibili e che siano trattati in modo sostenibile alla fine del ciclo di vita.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo"<STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> ("Green Deal europeo") delinea la strategia di crescita dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al più tardi</STRING></STRING> nel 2050 conseguirà l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dal consumo delle risorse. Affinché le politiche di prodotto dell'Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire che i prodotti commercializzati e venduti nell'Unione siano di origine e fabbricazione sostenibili e che siano trattati in modo sostenibile alla fine del ciclo di vita.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", COM(2019)0640 final.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Il settore automobilistico concorre in modo significativo all'uso di energia e risorse materiali da parte dell'Unione, e di conseguenza al rilascio di gas a effetto serra. La produzione, nei paesi terzi, di veicoli che sono immessi sul mercato dell'Unione contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, il che a sua volta ha un impatto ambientale negativo sull'Unione. Il passaggio dall'uso di combustibili fossili nei veicoli alla mobilità a emissioni zero, previsto dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica a orizzonte 2050; esso infatti ridurrà le emissioni di gas a effetto serra del settore automobilistico legate alla fase di utilizzo dei veicoli. L'industria automobilistica è tra quelle in cui si usano maggiori quantità di alluminio primario, acciaio e plastica per la fabbricazione dei nuovi veicoli immessi sul mercato dell'Unione. L'uso di questi materiali, può tradursi in un forte impatto ambientale, associato all'energia necessaria per estrarli e lavorarli. L'impronta ambientale della fabbricazione di nuovi veicoli potrebbe aumentare a causa dell'attuale elettrificazione del parco veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> di un uso più diffuso dell'elettronica nei modelli futuri, che richiedono entrambi una quantità considerevole di materie prime critiche e strategiche e di metalli preziosi, come il rame e le terre rare. Il risultato di questi cambiamenti è che la fase di produzione dei veicoli potrebbe avere un'impronta ambientale maggiore rispetto alla fase di utilizzo. Inoltre le attuali norme del diritto dell'Unione relative alla gestione dei rifiuti comportano un recupero non ottimale delle risorse dai veicoli fuori uso, tanto che vi è un ampio margine per aumentare la quantità e la qualità di parti, componenti e materiali da destinare al riutilizzo, alla rifabbricazione, al ricondizionamento e al riciclaggio a partire dai veicoli fuori uso. Per mitigare gli impatti ambientali e contribuire alla decarbonizzazione del settore, è necessario migliorare il funzionamento del mercato unico e dare maggiore impulso alla transizione dell'industria automobilistica verso un'economia circolare. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva"<STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING>, che invitava a rivedere le norme vigenti al fine di "promuovere modelli commerciali più circolari collegando gli aspetti di progettazione al trattamento dei veicoli fuori uso, considerare la possibilità di adottare norme sul contenuto riciclato obbligatorio per alcuni materiali [...] e migliorare l'efficienza del riciclaggio". Anche il Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> e il Parlamento<STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> hanno sottolineato la necessità di nuove norme dell'UE in materia, che sostituiscano le norme vigenti sull'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità e sui veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Il settore automobilistico concorre in modo significativo all'uso di energia e risorse materiali da parte dell'Unione, e di conseguenza al rilascio di gas a effetto serra. La produzione, nei paesi terzi, di veicoli che sono immessi sul mercato dell'Unione contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, il che a sua volta ha un impatto ambientale negativo sull'Unione. Il passaggio dall'uso di combustibili fossili nei veicoli alla mobilità a emissioni zero, previsto dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica a orizzonte 2050; esso infatti ridurrà le emissioni di gas a effetto serra del settore automobilistico legate alla fase di utilizzo dei veicoli. L'industria automobilistica è tra quelle in cui si usano maggiori quantità di alluminio primario, acciaio e plastica per la fabbricazione dei nuovi veicoli immessi sul mercato dell'Unione. L'uso di questi materiali, può tradursi in un forte impatto ambientale, associato all'energia necessaria per estrarli e lavorarli. L'impronta ambientale della fabbricazione di nuovi veicoli potrebbe aumentare a causa dell'attuale elettrificazione del parco veicoli, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'attuale crescita delle dimensioni e del peso dei veicoli</STRING></STRING> nonché di un uso più diffuso e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della complessità</STRING></STRING> dell'elettronica nei modelli futuri, che richiedono entrambi una quantità considerevole di materie prime critiche e strategiche e di metalli preziosi, come il rame e le terre rare. Il risultato di questi cambiamenti è che la fase di produzione dei veicoli potrebbe avere un'impronta ambientale maggiore rispetto alla fase di utilizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che l'industria potrebbe diventare sempre più dipendente dalle importazioni di materie prime critiche e vulnerabile alle interruzioni dell'approvvigionamento e quindi meno competitiva</STRING></STRING>. Inoltre le attuali norme del diritto dell'Unione relative alla gestione dei rifiuti comportano un recupero non ottimale delle risorse dai veicoli fuori uso, tanto che vi è un ampio margine per aumentare la quantità e la qualità di parti, componenti e materiali da destinare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla riparazione,</STRING></STRING> al riutilizzo, alla rifabbricazione, al ricondizionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'ammodernamento</STRING></STRING> e al riciclaggio a partire dai veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante la fase di utilizzo e</STRING></STRING> fuori uso. Per mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla decarbonizzazione del settore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sostenere la competitività rafforzando la resilienza dell'industria automobilistica</STRING></STRING>, è necessario migliorare il funzionamento del mercato unico e dare maggiore impulso alla transizione dell'industria automobilistica verso un'economia circolare. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva"<STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING>, che invitava a rivedere le norme vigenti al fine di "promuovere modelli commerciali più circolari collegando gli aspetti di progettazione al trattamento dei veicoli fuori uso, considerare la possibilità di adottare norme sul contenuto riciclato obbligatorio per alcuni materiali [...] e migliorare l'efficienza del riciclaggio". <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò è in linea anche con il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">38 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Anche il Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> e il Parlamento<STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> hanno sottolineato la necessità di nuove norme dell'UE in materia, che sostituiscano le norme vigenti sull'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità e sui veicoli fuori uso.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 marzo 2020, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 marzo 2020, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098 final).</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">38 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> Conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 2020, "Per una ripresa circolare e verde".</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> Conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 2020, "Per una ripresa circolare e verde".</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">44</STRING> ha introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore, i rimorchi e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno e di offrire un livello elevato di prestazioni ambientali. C'è bisogno di un atto normativo distinto ai fini della procedura di omologazione UE stabilita dall'allegato II del regolamento (UE) 2018/858. È necessario stabilire disposizioni e norme relative alla circolarità dei veicoli nel processo di omologazione UE. Affinché i veicoli siano conformi a tali norme, occorre garantire che siano sottoposti a verifica nel processo di omologazione dell'UE. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni sulla vigilanza del mercato, le misure correttive e le sanzioni, si applicano alle omologazioni rilasciate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni sulla vigilanza del mercato, le misure correttive e le sanzioni, si applicano alle omologazioni rilasciate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">44</STRING> ha introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore, i rimorchi e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno e di offrire un livello elevato di prestazioni ambientali. C'è bisogno di un atto normativo distinto ai fini della procedura di omologazione UE stabilita dall'allegato II del regolamento (UE) 2018/858. È necessario stabilire disposizioni e norme relative alla circolarità dei veicoli nel processo di omologazione UE. Affinché i veicoli siano conformi a tali norme, occorre garantire che siano sottoposti a verifica nel processo di omologazione dell'UE. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni sulla vigilanza del mercato, le misure correttive e le sanzioni, si applicano alle omologazioni rilasciate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni sulla vigilanza del mercato, le misure correttive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le clausole di salvaguardia</STRING></STRING> e le sanzioni, si applicano alle omologazioni rilasciate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">44</STRING> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">44</STRING> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di evitare l'applicazione retroattiva delle prescrizioni, è importante distinguere tra omologazioni modificate e nuove omologazioni. È pertanto opportuno chiarire che le modifiche non richiedono sistematicamente una nuova omologazione a norma del regolamento (UE) 2018/858.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Per migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente, è fondamentale armonizzare le condizioni di omologazione dei veicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, e le condizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti nel settore automobilistico. Vi sono legami intrinseci tra la fase di produzione e il trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto il trattamento compatibile con l'ambiente dei veicoli fuori uso dipende in larga misura dal modo in cui i veicoli sono progettati e costruiti. La maniera più efficiente per agevolare la transizione del settore automobilistico verso un'economia circolare è pertanto istituire un quadro normativo uniforme a livello dell'Unione, che disciplini in modo integrato e coerente la progettazione, la fabbricazione, l'immissione sul mercato nell'Unione e il trattamento dei veicoli fuori uso. Si tratta di una misura essenziale anche per lo sviluppo del mercato dell'Unione delle materie prime secondarie utilizzate nei nuovi veicoli immessi sul mercato e per evitare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza, garantire la chiarezza giuridica e migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori economici coinvolti nella progettazione e nella produzione dei veicoli e nel loro trattamento quando diventano fuori uso. Per raggiungere questi obiettivi e rispondere alla necessità di norme uniformi per il mercato unico che tengano conto delle questioni ambientali, e in linea con la legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli a motore, è opportuno sostituire le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE con un regolamento basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Per migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente, è fondamentale armonizzare le condizioni di omologazione dei veicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, e le condizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti nel settore automobilistico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'esportazione dei veicoli usati</STRING></STRING>. Vi sono legami intrinseci tra la fase di produzione e il trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto il trattamento compatibile con l'ambiente dei veicoli fuori uso dipende in larga misura dal modo in cui i veicoli sono progettati e costruiti. La maniera più efficiente per agevolare la transizione del settore automobilistico verso un'economia circolare è pertanto istituire un quadro normativo uniforme a livello dell'Unione, che disciplini in modo integrato e coerente la progettazione, la fabbricazione, l'immissione sul mercato nell'Unione e il trattamento dei veicoli fuori uso. Si tratta di una misura essenziale anche per lo sviluppo del mercato dell'Unione delle materie prime secondarie utilizzate nei nuovi veicoli immessi sul mercato e per evitare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza, garantire la chiarezza giuridica e migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori economici coinvolti nella progettazione e nella produzione dei veicoli e nel loro trattamento quando diventano fuori uso. Per raggiungere questi obiettivi e rispondere alla necessità di norme uniformi per il mercato unico che tengano conto delle questioni ambientali, e in linea con la legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli a motore, è opportuno sostituire le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE con un regolamento basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE si applicano solo ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri (M<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING>) e ai veicoli commerciali leggeri (N<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING>), che rappresentano circa l'85 % di tutti i veicoli immatricolati nell'Unione. Gli altri veicoli, vale a dire i veicoli a due e tre ruote, gli autocarri, gli autobus e i rimorchi, non sono soggetti ad alcuna normativa dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile e gestione quando diventano fuori uso. Pertanto, per garantire un quadro normativo circolare per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione, che ne preveda il trattamento in modo compatibile con l'ambiente, e per evitare la frammentazione del mercato unico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi non solo ai veicoli delle categorie M<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING> e N<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING>, ma anche, almeno in parte, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a determinati</STRING></STRING> veicoli di categoria L <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e-L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e)</STRING></STRING>, veicoli pesanti e ai loro rimorchi (M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, O). Vi è carenza di informazioni esaurienti sul trattamento di tali veicoli nell'Unione quando diventano fuori uso, il che impedisce di applicare loro lo stesso regime che si applica ai veicoli di categoria M<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING> e N<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING> all'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia le prescrizioni relative alla raccolta dei veicoli fuori uso, al conferimento obbligatorio agli impianti di trattamento autorizzati e alla loro depurazione dovrebbero applicarsi ai veicoli di categoria L <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e-L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> ai veicoli pesanti e ai loro rimorchi (M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, O). Per facilitare il trattamento dei veicoli fuori uso appartenenti a queste categorie, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulla rimozione e la sostituzione di parti, componenti e materiali di tali veicoli. Le disposizioni che disciplinano la responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi anche a queste categorie di veicoli e coprirne i costi di raccolta e depurazione quando diventano fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE si applicano solo ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri (M<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING>) e ai veicoli commerciali leggeri (N<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING>), che rappresentano circa l'85 % di tutti i veicoli immatricolati nell'Unione. Gli altri veicoli, vale a dire i veicoli a due e tre ruote, gli autocarri, gli autobus e i rimorchi, non sono soggetti ad alcuna normativa dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile e gestione quando diventano fuori uso. Pertanto, per garantire un quadro normativo circolare per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione, che ne preveda il trattamento in modo compatibile con l'ambiente, e per evitare la frammentazione del mercato unico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi non solo ai veicoli delle categorie M1 e N1, ma anche, almeno in parte, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai</STRING></STRING> veicoli di categoria L, ai veicoli pesanti e ai loro rimorchi (M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, O). Vi è carenza di informazioni esaurienti sul trattamento di tali veicoli nell'Unione quando diventano fuori uso, il che impedisce di applicare loro lo stesso regime che si applica ai veicoli di categoria M<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING> e N<STRING SUBSCRIPT="on">1</STRING> all'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia le prescrizioni relative alla raccolta dei veicoli fuori uso, al conferimento obbligatorio agli impianti di trattamento autorizzati e alla loro depurazione dovrebbero applicarsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> ai veicoli di categoria L <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che</STRING></STRING> ai veicoli pesanti e ai loro rimorchi (M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, O). Per facilitare il trattamento dei veicoli fuori uso appartenenti a queste categorie, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulla rimozione e la sostituzione di parti, componenti e materiali di tali veicoli. Le disposizioni che disciplinano la responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi anche a queste categorie di veicoli e coprirne i costi di raccolta e depurazione quando diventano fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre ai veicoli della categoria L dovrebbero applicarsi prescrizioni supplementari, ad esempio in materia di etichettatura, rimozione obbligatoria o riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la coerenza normativa ed evitare la frammentazione del mercato unico, è necessario estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai veicoli che rientrano nelle categorie L1 e L2 quali definite nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. I veicoli delle categorie L1e e L2e non sono soggetti in modo uniforme all'immatricolazione amministrativa a norma della direttiva 1999/37/CE del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in tutti gli Stati membri, nonostante siano omologati a norma del regolamento (UE) n. 168/2013. Tale incoerenza normativa rischia di creare approcci nazionali frammentati, imporre oneri sproporzionati ai costruttori e compromettere la competitività dell'industria. Al fine di garantire la coerenza normativa e l'armonizzazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire che, qualora tali veicoli non siano soggetti a immatricolazione amministrativa, dovrebbe essere attuato un sistema alternativo per registrarne l'identificazione, anche al momento dell'immissione sul mercato, durante l'uso o quando sono fuori uso. Tale approccio dovrebbe evitare disparità di trattamento di veicoli simili e allineare gli obblighi tra tutti i veicoli della categoria L, promuovendo in tal modo un quadro coerente ai fini della conformità al presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I veicoli progettati e fabbricati o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate, nonché i veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati da forze armate, difesa civile, servizi antincendio, forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e servizi medici di emergenza dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali veicoli sono impiegati per funzioni operative specializzate e sono soggetti a prescrizioni tecniche specifiche e la loro progettazione, costruzione e uso differiscono notevolmente da quelli dei veicoli destinati al trasporto stradale generale. L'applicazione a tali veicoli di norme generali di circolarità per quanto riguarda la progettazione e la gestione della fine del ciclo di vita non sarebbe pertanto opportuna e la loro esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento è coerente con la natura specifica delle loro funzioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di preservare il patrimonio culturale europeo, i veicoli di interesse storico dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Anche i veicoli di particolare interesse culturale dovrebbero poter essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano ufficialmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono immatricolati, sulla base di criteri specifici. L'esclusione non dovrebbe esentare tali veicoli da una conservazione e una manipolazione rispettose dell'ambiente, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tutti i veicoli che beneficiano di tale esenzione siano gestiti di conseguenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire che l'ambito di applicazione del presente regolamento sia adattato alle realtà del mercato, è opportuno escludere dal presente regolamento anche altri tipi di veicoli, come i veicoli delle categorie L prodotti in piccole serie o determinati cicli a pedali. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A questi veicoli dovrebbero applicarsi solo le disposizioni relative alla raccolta, alla depurazione e alla rimozione obbligatoria di parti e componenti. I costi di svolgimento di queste attività dovrebbero essere sostenuti dai produttori nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore. Le disposizioni relative alle sostanze presenti nei veicoli dovrebbero applicarsi anche ai veicoli speciali, come già previsto dalla direttiva 2000/53/CE. I costruttori di seconda fase dei veicoli che sono stati omologati con omologazione in più fasi non sono in grado di calcolare i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati. È pertanto opportuno richiedere la conformità al presente regolamento per il solo veicolo di base.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A questi veicoli dovrebbero applicarsi solo le disposizioni relative alla raccolta, alla depurazione e alla rimozione obbligatoria di parti e componenti. I costi di svolgimento di queste attività dovrebbero essere sostenuti dai produttori nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore. Le disposizioni relative alle sostanze presenti nei veicoli dovrebbero applicarsi anche ai veicoli speciali, come già previsto dalla direttiva 2000/53/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia i veicoli per uso speciale prodotti da piccoli costruttori dovrebbero essere completamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING> I costruttori di seconda fase <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(ad esempio quelli che producono la carrozzeria)</STRING></STRING> dei veicoli che sono stati omologati con omologazione in più fasi non sono in grado di calcolare i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati. È pertanto opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in questa fase</STRING></STRING> richiedere la conformità al presente regolamento per il solo veicolo di base. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Di conseguenza, la carrozzeria dei veicoli omologati in più fasi che non è inclusa nel veicolo di base non dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I camper e i caravan sono distinti dai veicoli o dai rimorchi convenzionali, in quanto la loro funzione principale è l'alloggio piuttosto che il trasporto. Molti caravan sono fissati in modo permanente come case vacanza, utilizzati per alloggi stagionali e rimangono funzionali per decenni. Tali unità non dovrebbero essere classificate come veicoli fuori uso poiché continuano a fungere da alloggi, spesso non registrati, classificati erroneamente come "veicoli scomparsi". Questi camper sono costruiti con componenti non automobilistici come legno, mobili, sistemi idrici e sistemi elettrici domestici, che non rientrano nell'ambito degli impianti di riciclaggio dei veicoli. In considerazione della loro destinazione specifica, della diversa composizione dei materiali e dell'uso attuale, i camper e i caravan dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Una delle principali difficoltà pratiche connesse all'applicazione della direttiva 2000/53/CE riguarda il determinare se un veicolo sia diventato o meno un veicolo fuori uso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare</STRING></STRING> nei casi di spedizioni transfrontaliere di veicoli. Nonostante la pubblicazione di orientamenti<STRING SUPERSCRIPT="on">46</STRING> al riguardo, tale valutazione rimane problematica. È pertanto necessario prevedere criteri precisi giuridicamente vincolanti che consentano di determinare se un veicolo è un veicolo fuori uso. Tali criteri dovrebbero essere rispettati da tutti gli operatori economici e dai proprietari che compiono operazioni con veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Una delle principali difficoltà pratiche connesse all'applicazione della direttiva 2000/53/CE riguarda il determinare se un veicolo sia diventato o meno un veicolo fuori uso, nei casi di spedizioni transfrontaliere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di esportazione</STRING></STRING> di veicoli. Nonostante la pubblicazione di orientamenti<STRING SUPERSCRIPT="on">46</STRING> al riguardo, tale valutazione rimane problematica. È pertanto necessario prevedere criteri precisi giuridicamente vincolanti che consentano di determinare se un veicolo è un veicolo fuori uso. Tali criteri dovrebbero essere rispettati da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le pertinenti autorità competenti,</STRING></STRING> tutti gli operatori economici e dai proprietari che compiono operazioni con veicoli fuori uso.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">46</STRING> Orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondents_guidelines9_en.pdf.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">46</STRING> Orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondents_guidelines9_en.pdf.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Per disciplinare la progettazione di tutti i veicoli immessi sul mercato dell'Unione e la fase finale del loro ciclo di vita è necessario stabilire norme armonizzate sulla circolarità da verificare nella fase di omologazione. Progettare e fabbricare i veicoli in modo tale che le loro parti e i componenti siano riutilizzabili e che i materiali in essi contenuti siano riciclabili è fondamentale per evitare che le parti, i componenti e i materiali non possano essere adeguatamente valorizzati quando il veicolo diventa fuori uso. Pertanto i costruttori di veicoli e i loro fornitori dovrebbero adottare strategie di progettazione che migliorino la riutilizzabilità e la riciclabilità fin dalle prime fasi dello sviluppo di nuovi veicoli. Di conseguenza i nuovi tipi di veicoli dovrebbero continuare a essere costruiti per essere riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % della loro massa e riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % della loro massa, come già previsto dalla direttiva 2005/64/CE. È opportuno definire una nuova metodologia per calcolare e verificare i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di un veicolo affinché il calcolo sia effettuato in modo uniforme e possa essere monitorato. La metodologia dovrebbe rispecchiare meglio l'effettivo potenziale di riciclaggio, riutilizzo e recupero del nuovo veicolo alla fine del ciclo di vita, e allo stesso tempo tenere conto dei progressi tecnologici in corso. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tale metodologia, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. Fino a quando la metodologia non sarà definita, i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dovrebbero continuare a essere calcolati conformemente alla norma ISO 22628:2002, come previsto dalla direttiva 2005/64/CE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Per disciplinare la progettazione di tutti i veicoli immessi sul mercato dell'Unione e la fase finale del loro ciclo di vita è necessario stabilire norme armonizzate sulla circolarità da verificare nella fase di omologazione. Progettare e fabbricare i veicoli in modo tale che le loro parti e i componenti siano riutilizzabili e che i materiali in essi contenuti siano riciclabili è fondamentale per evitare che le parti, i componenti e i materiali non possano essere adeguatamente valorizzati quando il veicolo diventa fuori uso. Pertanto i costruttori di veicoli e i loro fornitori dovrebbero adottare strategie di progettazione che migliorino la riutilizzabilità e la riciclabilità fin dalle prime fasi dello sviluppo di nuovi veicoli. Di conseguenza i nuovi tipi di veicoli dovrebbero continuare a essere costruiti per essere riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % della loro massa e riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % della loro massa, come già previsto dalla direttiva 2005/64/CE. È opportuno definire una nuova metodologia per calcolare e verificare i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di un veicolo affinché il calcolo sia effettuato in modo uniforme e possa essere monitorato. La metodologia dovrebbe rispecchiare meglio l'effettivo potenziale di riciclaggio, riutilizzo e recupero del nuovo veicolo alla fine del ciclo di vita, e allo stesso tempo tenere conto dei progressi tecnologici in corso. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tale metodologia, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo conto della norma ISO 22628:2002</STRING></STRING>. Fino a quando la metodologia non sarà definita, i tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dovrebbero continuare a essere calcolati conformemente alla norma ISO 22628:2002, come previsto dalla direttiva 2005/64/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe adoperarsi affinché la pertinente metodologia delle Nazioni Unite sia aggiornata di conseguenza per evitare conflitti con la metodologia dell'UE e ridurre gli oneri per i costruttori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire la riparabilità dei veicoli per tutta la loro durata di vita è un pilastro fondamentale di un'economia automobilistica realmente sostenibile e circolare. I veicoli non dovrebbero essere classificati precocemente come veicoli fuori uso quando rimangono riparabili, in quanto ciò comporterebbe la produzione di rifiuti inutili, inefficienze economiche e un onere eccessivo per i proprietari dei veicoli. Un veicolo dovrebbe essere considerato fuori uso solo quando non può essere ragionevolmente ripristinato per soddisfare i requisiti del controllo tecnico e presenta pertanto un rischio per la sicurezza degli utenti della strada.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La longevità dei veicoli dipende non solo dalla loro progettazione iniziale, ma anche dalla disponibilità di servizi di riparazione e manutenzione a prezzi accessibili e competitivi. I riparatori indipendenti dovrebbero essere in grado di operare in condizioni eque e trasparenti onde garantire che i consumatori non dipendano esclusivamente dalle reti di riparazione controllate dal costruttore, cosa che altrimenti potrebbe limitare la concorrenza, aumentare i costi e ridurre la disponibilità del servizio. Per salvaguardare la scelta dei consumatori e garantire l'uso efficiente delle risorse è opportuno evitare gli ostacoli alla riparazione, comprese le restrizioni all'accesso ai pezzi di ricambio, agli strumenti diagnostici, al collegamento ingiustificato dei pezzi a un veicolo specifico e alle informazioni tecniche. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>La direttiva 2000/53/CE limita già l'uso del piombo, del mercurio, del cadmio e del cromo esavalente nei veicoli e prevede esenzioni che lo consentono in determinate applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe riprendere le norme esistenti. Tuttavia, per garantire la coerenza della legislazione sulle sostanze chimiche, le restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di altre sostanze nei veicoli dovrebbero essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">48</STRING>. Analogamente, le restrizioni all'uso di sostanze disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">49</STRING> dovrebbero essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">introdotte</STRING></STRING> sulla base delle disposizioni dello stesso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pertanto il presente regolamento non dovrebbe consentire di limitare sostanze diverse dal piombo, dal mercurio, dal cadmio e dal cromo esavalente nei veicoli.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>La direttiva 2000/53/CE limita già l'uso del piombo, del mercurio, del cadmio e del cromo esavalente nei veicoli e prevede esenzioni che lo consentono in determinate applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe riprendere le norme esistenti. Tuttavia, per garantire la coerenza della legislazione sulle sostanze chimiche, le restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di altre sostanze nei veicoli dovrebbero essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">48</STRING>. Analogamente, le restrizioni all'uso di sostanze disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">49</STRING> dovrebbero essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettate</STRING></STRING> sulla base delle disposizioni dello stesso.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">48</STRING> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">48</STRING> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">49</STRING> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">49</STRING> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare il rispetto del presente regolamento e fornire orientamenti sulle restrizioni relative alle sostanze che destano preoccupazione presenti nei veicoli, ma anche a quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, è opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione. La Commissione dovrebbe provvedere al riguardo, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("l'Agenzia"). La Commissione dovrebbe adottare misure di follow-up adeguate in tal senso, compresa la possibilità di adottare atti delegati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>La direttiva 2000/53/CE prevede esenzioni dalle restrizioni all'uso di piombo e cadmio nelle batterie utilizzate nei veicoli, che sono riprese dal presente regolamento. Tuttavia l'uso di sostanze nelle batterie è disciplinato in modo esaustivo nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">50</STRING>. Pertanto tali sostanze non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, ma dal regolamento sulle batterie e le loro restrizioni e le relative esenzioni dovrebbero esservi trasferite, se del caso. Prima di introdurre tali restrizioni a norma del regolamento (UE) 2023/1542 è opportuno effettuare una valutazione globale a norma dello stesso per determinare se sia ancora necessaria un'esenzione e in quale ambito.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>La direttiva 2000/53/CE prevede esenzioni dalle restrizioni all'uso di piombo e cadmio nelle batterie utilizzate nei veicoli, che sono riprese dal presente regolamento. Tuttavia l'uso di sostanze nelle batterie è disciplinato in modo esaustivo nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">50</STRING>. Pertanto tali sostanze non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, ma dal regolamento sulle batterie e le loro restrizioni e le relative esenzioni dovrebbero esservi trasferite, se del caso. Prima di introdurre tali restrizioni a norma del regolamento (UE) 2023/1542 è opportuno effettuare una valutazione globale a norma dello stesso per determinare se sia ancora necessaria un'esenzione e in quale ambito.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">50</STRING> Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">50</STRING> Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ELI: </STRING></STRING><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj</STRING>).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno continuare a delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica delle esenzioni dalle restrizioni all'uso del piombo, del mercurio, del cadmio e del cromo esavalente nei veicoli a norma del presente regolamento. La modifica o la soppressione delle esenzioni dovrebbe essere preceduta da una valutazione del suo impatto socioeconomico, non contemplata dalla direttiva 2000/53/CE, che tenga conto, tra le altre cose, della disponibilità di sostanze alternative e dell'impatto sulla salute umana e l'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei veicoli. Al fine di garantire un processo decisionale, un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi associati alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda le restrizioni all'uso di sostanze nei veicoli, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche assista la Commissione nella valutazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno continuare a delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica delle esenzioni dalle restrizioni all'uso del piombo, del mercurio, del cadmio e del cromo esavalente nei veicoli a norma del presente regolamento. La modifica o la soppressione delle esenzioni dovrebbe essere preceduta da una valutazione del suo impatto socioeconomico, non contemplata dalla direttiva 2000/53/CE, che tenga conto, tra le altre cose, della disponibilità di sostanze alternative e dell'impatto sulla salute umana e l'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei veicoli. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare i pertinenti esperti e portatori di interessi per fare in modo che si tenga conto degli impatti socioeconomici più ampi, unitamente agli effetti sulla salute umana e ambientale.</STRING></STRING> Al fine di garantire un processo decisionale, un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi associati alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda le restrizioni all'uso di sostanze nei veicoli, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche assista la Commissione nella valutazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Per aumentare la circolarità nel settore automobilistico, i veicoli dovrebbero essere progressivamente progettati e fabbricati in modo da incorporare materiali riciclati anziché materie prime primarie. L'uso di materiali riciclati comporta una maggiore efficienza sotto il profilo delle risorse, decarbonizza la produzione e riduce l'impatto ambientale negativo connesso all'uso delle materie prime primarie. Anche l'aumento della circolarità dei veicoli fabbricati in paesi terzi e immessi sul mercato dell'Unione contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, e quindi anche nell'Unione. In questo modo si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ridurranno</STRING></STRING> anche le dipendenze dalle materie prime e dall'energia legate all'approvvigionamento di materie prime primarie e allo stesso tempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si rafforzerà</STRING></STRING> il mercato delle materie prime secondarie. Sebbene non vi siano prescrizioni relative all'uso di contenuto riciclato a livello mondiale, molti costruttori impiegano già materiali riciclati nei loro veicoli. La definizione di obiettivi e disposizioni uniformi sulle modalità di calcolo del contenuto riciclato garantirà la certezza del diritto e contribuirà a creare una concorrenza leale tra i fabbricanti. Le prescrizioni si applicheranno a tutti i costruttori che intendono immettere veicoli sul mercato dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui essi hanno sede. Riconoscendo l'importanza delle catene del valore mondiali nel settore automobilistico, è auspicabile che il regolamento consenta all'industria di approvvigionarsi in materie prime secondarie fuori dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Per aumentare la circolarità nel settore automobilistico, i veicoli dovrebbero essere progressivamente progettati e fabbricati in modo da incorporare materiali riciclati anziché materie prime primarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mantenendo nel contempo le prestazioni di sicurezza dei veicoli</STRING></STRING>. L'uso di materiali riciclati comporta una maggiore efficienza sotto il profilo delle risorse, decarbonizza la produzione e riduce l'impatto ambientale negativo connesso all'uso delle materie prime primarie. Anche l'aumento della circolarità dei veicoli fabbricati in paesi terzi e immessi sul mercato dell'Unione contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, e quindi anche nell'Unione. In questo modo si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzeranno l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione riducendo nel contempo</STRING></STRING> anche le dipendenze dalle materie prime e dall'energia legate all'approvvigionamento di materie prime primarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare contribuendo a trattenere nell'Unione materie prime critiche di valore</STRING></STRING> e allo stesso tempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzando</STRING></STRING> il mercato delle materie prime secondarie. Sebbene non vi siano prescrizioni relative all'uso di contenuto riciclato a livello mondiale, molti costruttori impiegano già materiali riciclati nei loro veicoli. La definizione di obiettivi e disposizioni uniformi sulle modalità di calcolo del contenuto riciclato garantirà la certezza del diritto e contribuirà a creare una concorrenza leale tra i fabbricanti. Le prescrizioni si applicheranno a tutti i costruttori che intendono immettere veicoli sul mercato dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso i mercati elettronici</STRING></STRING>, a prescindere dal luogo in cui essi hanno sede. Riconoscendo l'importanza delle catene del valore mondiali nel settore automobilistico, è auspicabile che il regolamento consenta all'industria di approvvigionarsi in materie prime secondarie fuori dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La transizione verso l'economia circolare nel settore automobilistico dovrebbe essere accompagnata da misure che salvaguardino la sicurezza dei posti di lavoro e creino nuove opportunità occupazionali. Il presente regolamento dovrebbe essere in grado di sostenere i lavoratori attraverso una transizione giusta, integrando gli aspetti sociali, economici e legati alla sostenibilità ambientale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>In considerazione del basso tasso di riciclaggio della plastica, in particolare di quella proveniente dai veicoli fuori uso, e del complessivo impatto negativo delle altre forme di trattamento dei rifiuti di plastica è opportuno aumentare l'uso della plastica riciclata nei veicoli. A tal fine è opportuno fissare un obiettivo obbligatorio di plastica riciclata da rifiuti post-consumo nei nuovi veicoli. Ciascun tipo di veicolo dovrebbe contenere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> % di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo. Il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> % di questo contenuto riciclato dovrebbe essere conseguito includendo nel tipo di veicolo plastica riciclata da veicoli fuori uso. Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condizioni uniformi</STRING></STRING> per l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuazione di quest'obbligo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di plastica recuperata rispettivamente</STRING></STRING> dai rifiuti post-consumo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dai veicoli fuori uso presente e incorporata nel tipo di veicolo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>In considerazione del basso tasso di riciclaggio della plastica, in particolare di quella proveniente dai veicoli fuori uso, e del complessivo impatto negativo delle altre forme di trattamento dei rifiuti di plastica è opportuno aumentare l'uso della plastica riciclata nei veicoli. A tal fine è opportuno fissare un obiettivo obbligatorio di plastica riciclata da rifiuti post-consumo nei nuovi veicoli. Ciascun tipo di veicolo dovrebbe contenere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20</STRING></STRING> % di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo. Il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> % di questo contenuto riciclato dovrebbe essere conseguito includendo nel tipo di veicolo plastica riciclata da veicoli fuori uso. Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessaria prospettiva a lungo termine</STRING></STRING> per l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industria e di sbloccare gli investimenti, i costruttori dovrebbero conseguire in un secondo momento l'obiettivo di almeno il 25 % di plastica riciclata</STRING></STRING> dai rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di plastica</STRING></STRING> post-consumo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi della plastica riciclata necessaria rendano eccessivamente difficoltoso il rispetto di tale obiettivo</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per offrire una flessibilità sufficiente a raggiungere tali obiettivi, i costruttori dovrebbero anche essere in grado di raggiungerne al massimo il 50 % utilizzando rifiuti pre-consumo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di plastica recuperata rispettivamente dai rifiuti pre-consumo e post-consumo e dai veicoli fuori uso da incorporare nel tipo di veicolo e che tenga conto della migliore tecnologia di riciclaggio disponibile, compreso il riciclaggio meccanico e chimico. Al fine di garantire parità di condizioni è necessario affrontare le relative preoccupazioni ambientali in modo non discriminatorio per quanto riguarda sia la plastica riciclata prodotta internamente sia quella importata. A tal fine la plastica riciclata dai rifiuti pre-consumo integrata in veicoli importati nell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni equivalenti con riguardo alle emissioni e alla raccolta differenziata e ai criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Il settore automobilistico è uno di quelli in cui viene usato più acciaio, e attualmente l'acciaio riciclato è ancora poco diffuso nei veicoli nuovi. Per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio legata alla produzione di nuovi veicoli e favorire la transizione del settore automobilistico verso la neutralità climatica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per fissare una quota minima di acciaio riciclato da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifiuti di</STRING></STRING> acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">post-consumo</STRING></STRING> che deve essere presente e incorporata nei tipi di veicoli. La definizione di un obiettivo futuro dovrebbe essere preceduta da un apposito studio della Commissione che analizzi tutti i fattori tecnici, ambientali ed economici legati alla fattibilità dell'obiettivo. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tale obbligo è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'</STRING></STRING>elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di acciaio recuperato dai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifiuti di acciaio post-consumo</STRING></STRING> presente e incorporata nel tipo di veicolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Il settore automobilistico è uno di quelli in cui viene usato più acciaio, e attualmente l'acciaio riciclato è ancora poco diffuso nei veicoli nuovi. Per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio legata alla produzione di nuovi veicoli e favorire la transizione del settore automobilistico verso la neutralità climatica, è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fissare un obiettivo per l'incorporazione di acciaio riciclato da rottami ferrosi nei nuovi veicoli. È inoltre opportuno</STRING></STRING> delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per fissare una quota minima di acciaio riciclato da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi, comprese le famiglie di prodotti piatti e lunghi in</STRING></STRING> acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al carbonio e acciaio inossidabile,</STRING></STRING> che deve essere presente e incorporata nei tipi di veicoli. La definizione di un obiettivo futuro dovrebbe essere preceduta da un apposito studio della Commissione che analizzi tutti i fattori tecnici, ambientali ed economici legati alla fattibilità dell'obiettivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi gli impatti su altri settori siderurgici e le emissioni globali di gas a effetto serra. È importante distinguere tra le diverse famiglie di prodotti siderurgici all'interno del veicolo, in quanto sono prodotti utilizzando tecnologie diverse che presentano diversi vincoli per l'utilizzo di rottami ferrosi per quanto riguarda la loro capacità di tollerare un certo tenore di rame e l'inclusione non intenzionale di altre impurità</STRING></STRING>. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'</STRING></STRING>elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di acciaio recuperato dai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi</STRING></STRING> presente e incorporata nel tipo di veicolo</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il settore automobilistico è anche uno di quelli in cui viene usato più alluminio, rappresentando più del 40 % della domanda totale dell'Unione e l'uso è in aumento. Attualmente l'uso di alluminio riciclato nei veicoli nuovi è ridotto. Per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio legata alla produzione di nuovi veicoli e favorire la transizione del settore automobilistico verso la neutralità climatica, ridurre il consumo e i costi dell'energia, e rafforzare la resilienza riducendo le dipendenze dagli approvvigionamenti di materie prime primarie, è opportuno aumentare l'uso di alluminio riciclato nei veicoli. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per fissare una quota minima di alluminio riciclato che deve essere presente e incorporata nei tipi di veicoli. La definizione di un obiettivo futuro dovrebbe essere preceduta da un apposito studio della Commissione che analizzi tutti i fattori tecnici, ambientali ed economici legati alla fattibilità dell'obiettivo. Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di alluminio e delle sue leghe recuperati dai rifiuti presente e incorporata nel tipo di veicolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Vi è il potenziale per aumentare l'uso nei veicoli del contenuto riciclato di altri materiali comunemente usati nell'industria automobilistica e caratterizzati da mercati delle materie prime secondarie poco sviluppati, da una forte impronta legata alla produzione delle materie prime primarie o da livelli di riciclaggio limitati, a fronte di tecnologie di cernita e riciclaggio in via di perfezionamento. È pertanto opportuno che la Commissione valuti l'opportunità, la fattibilità e l'impatto della fissazione di obiettivi per il contenuto riciclato di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario e boro utilizzato nei magneti permanenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché per l'alluminio e le sue leghe</STRING></STRING> o per il magnesio e le sue leghe. Per quanto riguarda la fattibilità dell'eventuale fissazione di obiettivi per tipi specifici di leghe di alluminio e magnesio, lo studio dovrebbe esaminare la corrispondenza tra domanda e offerta secondaria in generale e in particolare valutare quale sia il giusto compromesso tra il massimizzare le economie di scala specificando un numero minimo di famiglie di leghe e il massimizzare la conservazione del valore separando i rifiuti in una gamma più ampia di tipi specifici di leghe.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Vi è il potenziale per aumentare l'uso nei veicoli del contenuto riciclato di altri materiali comunemente usati nell'industria automobilistica e caratterizzati da mercati delle materie prime secondarie poco sviluppati, da una forte impronta legata alla produzione delle materie prime primarie o da livelli di riciclaggio limitati, a fronte di tecnologie di cernita e riciclaggio in via di perfezionamento. È pertanto opportuno che la Commissione valuti l'opportunità, la fattibilità e l'impatto della fissazione di obiettivi per il contenuto riciclato di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario e boro utilizzato nei magneti permanenti o per il magnesio e le sue leghe. Per quanto riguarda la fattibilità dell'eventuale fissazione di obiettivi per tipi specifici di leghe di alluminio e magnesio, lo studio dovrebbe esaminare la corrispondenza tra domanda e offerta secondaria in generale e in particolare valutare quale sia il giusto compromesso tra il massimizzare le economie di scala specificando un numero minimo di famiglie di leghe e il massimizzare la conservazione del valore separando i rifiuti in una gamma più ampia di tipi specifici di leghe.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Per potenziare i mercati delle materie prime secondarie poco sviluppati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per fissare una quota minima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alluminio e sue leghe,</STRING></STRING> magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario e boro riciclati da rifiuti post-consumo che devono essere presenti e incorporati nei tipi di veicoli. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tale obbligo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'</STRING></STRING>elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli. La metodologia è necessaria per chiarire le definizioni di rottami post-consumo e pre-consumo. Si tratta di un passaggio importante per incentivare il miglioramento della qualità e la conservazione del valore, in particolare per le frazioni post-consumo. Al fine di promuovere la decarbonizzazione grazie all'uso di una maggiore quantità di contenuto riciclato, sono necessarie definizioni chiare per incentivare il riciclaggio dei rottami post-consumo e allo stesso tempo ridurre al minimo l'uso dei rottami pre-consumo, che di solito hanno la stessa impronta di carbonio delle materie prime primarie.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Per potenziare i mercati delle materie prime secondarie poco sviluppati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per fissare una quota minima di magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario e boro riciclati da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo che devono essere presenti e incorporati nei tipi di veicoli. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'</STRING></STRING>elaborazione di una metodologia per il calcolo e la verifica della quota di materiali riciclati da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo nei tipi di veicoli. La metodologia è necessaria per chiarire le definizioni di rottami post-consumo e pre-consumo. Si tratta di un passaggio importante per incentivare il miglioramento della qualità e la conservazione del valore, in particolare per le frazioni post-consumo. Al fine di promuovere la decarbonizzazione grazie all'uso di una maggiore quantità di contenuto riciclato, sono necessarie definizioni chiare per incentivare il riciclaggio dei rottami post-consumo e allo stesso tempo ridurre al minimo l'uso dei rottami pre-consumo, che di solito hanno la stessa impronta di carbonio delle materie prime primarie.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>In linea con le prescrizioni del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[normativa sulle materie prime critiche] del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">51</STRING></STRING></STRING>, e considerando che è necessario stabilire nel presente regolamento disposizioni relative al contenuto riciclato nei veicoli e alle materie prime critiche usate nelle parti e nei componenti dei veicoli, dette disposizioni dovrebbero costituire l'attuazione settoriale delle disposizioni del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[normativa sulle materie prime critiche]</STRING></STRING>. Ciò consentirà di razionalizzare e integrare i vari obblighi di informazione, etichettatura e rimozione previsti dalle procedure del presente regolamento con quelli relativi ad altre parti, componenti e materiali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>In linea con le prescrizioni del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1252</STRING></STRING>, e considerando che è necessario stabilire nel presente regolamento disposizioni relative al contenuto riciclato nei veicoli e alle materie prime critiche usate nelle parti e nei componenti dei veicoli, dette disposizioni dovrebbero costituire l'attuazione settoriale delle disposizioni del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1252</STRING></STRING>. Ciò consentirà di razionalizzare e integrare i vari obblighi di informazione, etichettatura e rimozione previsti dalle procedure del presente regolamento con quelli relativi ad altre parti, componenti e materiali.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">51</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, COM(2023) 160 final.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Per fare in modo che le batterie siano riciclate conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1542 e che anche i motori ad azionamento elettrico, che contengono grandi quantità di terre rare, possano essere sostituiti e riciclati, è necessario introdurre specifiche di progettazione per i nuovi tipi di veicoli intese a garantire che le batterie e i motori ad azionamento elettrico possano essere rimossi facilmente presso gli impianti di trattamento autorizzati o dai riparatori-manutentori in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo. Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare il presente regolamento rivedendo l'elenco delle parti e dei componenti che devono essere progettati per essere rimossi e sostituiti nei veicoli. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di queste specifiche di progettazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Per fare in modo che le batterie siano riciclate conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1542 e che anche i motori ad azionamento elettrico, che contengono grandi quantità di terre rare, possano essere sostituiti e riciclati, è necessario introdurre specifiche di progettazione per i nuovi tipi di veicoli intese a garantire che le batterie e i motori ad azionamento elettrico possano essere rimossi facilmente presso gli impianti di trattamento autorizzati o dai riparatori-manutentori in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l'elaborazione di norme per tecniche di progettazione e assemblaggio che facilitino la manutenzione, la riparazione e il cambio di destinazione delle batterie e dei pacchi batterie. Più in generale, per massimizzare il potenziale di sostituzione, riutilizzo, riciclaggio, rifabbricazione o ricondizionamento di parti e componenti dei veicoli e per ridurre al minimo i rifiuti, i veicoli dovrebbero essere progettati in modo da consentire la rimozione del maggior numero possibile di parti e componenti. Il concetto di fattibilità tecnica dovrebbe essere interpretato in modo da sostenere e facilitare tali obiettivi, pur riconoscendo che, in alcuni casi, i requisiti di sicurezza o funzionali di una parte possono giustificare soluzioni alternative che limitano la rimovibilità di una parte o di un componente. In tali casi, i costruttori dovrebbero dimostrare la necessità di tale scelta</STRING></STRING>. Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare il presente regolamento rivedendo l'elenco delle parti e dei componenti che devono essere progettati per essere rimossi e sostituiti nei veicoli. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di queste specifiche di progettazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Affinché i costruttori di autovetture passeggeri e di veicoli commerciali leggeri adottino misure finalizzate al rispetto delle norme di circolarità di cui al presente regolamento e siano incentivati a migliorare la circolarità dei tipi di veicoli che immettono sul mercato, essi dovrebbero essere tenuti a elaborare una strategia globale di circolarità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per ciascun nuovo tipo</STRING></STRING> e presentarla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità di omologazione</STRING></STRING>. Tale strategia dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basarsi su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione del veicolo e dovrebbe</STRING></STRING> essere periodicamente aggiornata. La Commissione dovrebbe riferire periodicamente in merito alla circolarità del settore automobilistico sulla base delle strategie di circolarità presentate dai costruttori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico nella fabbricazione dei veicoli e nella gestione dei veicoli fuori uso, degli sviluppi del mercato nel settore automobilistico e dell'evoluzione normativa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato contenente le prescrizioni sul contenuto della strategia di circolarità e sui relativi aggiornamenti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Affinché i costruttori di autovetture passeggeri e di veicoli commerciali leggeri adottino misure finalizzate al rispetto delle norme di circolarità di cui al presente regolamento e siano incentivati a migliorare la circolarità dei tipi di veicoli che immettono sul mercato, essi dovrebbero essere tenuti a elaborare una strategia globale di circolarità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a livello di costruttore</STRING></STRING> e presentarla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla Commissione. Tuttavia i costruttori dovrebbero altresì essere in grado di elaborare una strategia di circolarità per categoria di veicolo</STRING></STRING>. Tale strategia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comportare oneri sproporzionati per i costruttori e dovrebbe</STRING></STRING> essere periodicamente aggiornata. La Commissione dovrebbe riferire periodicamente in merito alla circolarità del settore automobilistico sulla base delle strategie di circolarità presentate dai costruttori.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>L'accesso a informazioni aggiornate e una comunicazione tempestiva tra i costruttori di veicoli e i gestori di rifiuti lungo la catena del valore del settore automobilistico sono fondamentali per massimizzare il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti del veicolo e garantire un riciclaggio di alta qualità dei veicoli fuori uso. Pertanto i costruttori dovrebbero dare ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni che consentono di rimuovere e sostituire in sicurezza determinate parti, componenti e materiali presenti in un veicolo. Le informazioni dovrebbero guidare i gestori di rifiuti e i riparatori-manutentori lungo le varie fasi e dare istruzioni chiare sull'uso degli attrezzi o delle tecnologie necessari per accedere e rimuovere i motori ad azionamento elettrico e le batterie per veicoli elettrici, compresi gli attrezzi o le tecnologie che consentono di scaricarle in sicurezza. Le informazioni dovrebbero inoltre aiutare a identificare, localizzare e rimuovere le parti, i componenti e i materiali che dovrebbero essere depurati e rimossi dal veicolo prima della frantumazione e le parti e i componenti che contengono le materie prime critiche nei magneti permanenti di cui al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[normativa sulle materie prime critiche]</STRING></STRING>. È auspicabile che queste informazioni siano fornite gratuitamente, fatta eccezione per i costi amministrativi, attraverso piattaforme di comunicazione istituite dai costruttori. Le autorità di omologazione dovrebbero verificare che i costruttori abbiano fornito le informazioni richieste. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per aggiornare periodicamente la portata delle informazioni che i costruttori devono fornire ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato V</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>L'accesso a informazioni aggiornate e una comunicazione tempestiva tra i costruttori di veicoli e i gestori di rifiuti lungo la catena del valore del settore automobilistico sono fondamentali per massimizzare il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti del veicolo e garantire un riciclaggio di alta qualità dei veicoli fuori uso. Pertanto i costruttori dovrebbero dare ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché ai servizi di emergenza,</STRING></STRING> un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al punto 66 della comunicazione della Commissione, del 28 maggio 2010, sugli orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di veicoli a motore e per la distribuzione di pezzi di ricambio per veicoli a motore,</STRING></STRING> che consentono di rimuovere e sostituire in sicurezza determinate parti, componenti e materiali presenti in un veicolo. Le informazioni dovrebbero guidare i gestori di rifiuti e i riparatori-manutentori lungo le varie fasi e dare istruzioni chiare sull'uso degli attrezzi o delle tecnologie necessari per accedere e rimuovere i motori ad azionamento elettrico e le batterie per veicoli elettrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i relativi pacchi batterie</STRING></STRING>, compresi gli attrezzi o le tecnologie che consentono di scaricarle in sicurezza. Le informazioni dovrebbero inoltre aiutare a identificare, localizzare e rimuovere le parti, i componenti e i materiali che dovrebbero essere depurati e rimossi dal veicolo prima della frantumazione e le parti e i componenti che contengono le materie prime critiche nei magneti permanenti di cui al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1252. È importante che i diritti di proprietà intellettuale siano debitamente rispettati, garantendo che l'accesso alle informazioni tecniche non comprometta le tecnologie proprietarie o i segreti commerciali</STRING></STRING>. È auspicabile che queste informazioni siano fornite gratuitamente, fatta eccezione per i costi amministrativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non proibitivi</STRING></STRING>, attraverso piattaforme di comunicazione istituite dai costruttori. Le autorità di omologazione dovrebbero verificare che i costruttori abbiano fornito le informazioni richieste. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenendo conto della necessità di sostenere l'ammodernamento dei veicoli come modalità per ridurre le emissioni, estendere la durata di vita dei veicoli e promuovere la sostenibilità, i costruttori dovrebbero garantire anche una cooperazione adeguata con gli ammodernatori</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>Sebbene sia sempre più usata per controllare diverse parti e componenti dei veicoli, la codifica digitale potrebbe limitarne il potenziale di riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, stando a quanto rilevato dalla valutazione della direttiva 2000/53/CE. È pertanto necessario imporre ai costruttori di veicoli di fornire informazioni che consentano ai gestori professionisti di rifiuti di superare i problemi posti dalle parti e dai componenti con codici digitali, se la codifica impedisce le operazioni di riparazione, manutenzione o sostituzione in un altro veicolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>Sebbene sia sempre più usata per controllare diverse parti e componenti dei veicoli, la codifica digitale potrebbe limitarne il potenziale di riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, stando a quanto rilevato dalla valutazione della direttiva 2000/53/CE. È pertanto necessario imporre ai costruttori di veicoli di fornire informazioni che consentano ai gestori professionisti di rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ai riparatori-manutentori</STRING></STRING> di superare i problemi posti dalle parti e dai componenti con codici digitali, se la codifica impedisce le operazioni di riparazione, manutenzione o sostituzione in un altro veicolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Per agevolare il trattamento dei veicoli fuori uso, i costruttori dovrebbero fornire, tramite strumenti digitali, informazioni accurate, complete e aggiornate su come rimuovere e sostituire in sicurezza le parti e i componenti dei veicoli. È pertanto opportuno elaborare un passaporto di circolarità del veicolo, che dovrebbe essere messo a disposizione come vettore di dati per queste informazioni in modo coerente con altri strumenti e piattaforme di informazione digitali già esistenti o in fase di ulteriore sviluppo nel settore automobilistico e relativi alle prestazioni ambientali dei veicoli, e in modo conforme alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativo alle batterie</STRING></STRING>, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">54</STRING> e del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Euro 7</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">55</STRING>. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché stabilisca le specifiche tecniche di progettazione e funzionamento del passaporto e le norme sull'ubicazione del supporto dati o altro identificativo che consenta l'accesso al passaporto del veicolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Per agevolare il trattamento dei veicoli fuori uso, i costruttori dovrebbero fornire, tramite strumenti digitali, informazioni accurate, complete e aggiornate su come rimuovere e sostituire in sicurezza le parti e i componenti dei veicoli. È pertanto opportuno elaborare un passaporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">digitale</STRING></STRING> di circolarità del veicolo, che dovrebbe essere messo a disposizione come vettore di dati per queste informazioni in modo coerente con altri strumenti e piattaforme di informazione digitali già esistenti o in fase di ulteriore sviluppo nel settore automobilistico e relativi alle prestazioni ambientali dei veicoli, e in modo conforme alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/1781</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">54</STRING> e del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/1257</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">55</STRING>. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché stabilisca le specifiche tecniche di progettazione e funzionamento del passaporto e le norme sull'ubicazione del supporto dati o altro identificativo che consenta l'accesso al passaporto del veicolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nel definire le norme relative al passaporto digitale di circolarità del veicolo, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata, anche in merito ai dati operativi di un veicolo al fine di prevenire le minacce informatiche.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">54</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">54</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">55</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">55</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj).</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Per garantire che i veicoli fuori uso siano trattati in modo sicuro e compatibile con l'ambiente, gli enti o le imprese che intendono effettuare operazioni di trattamento di tali veicoli dovrebbero ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente. L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata solo se l'ente o l'impresa dispone della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa necessaria per effettuare le operazioni di trattamento dei veicoli in maniera conforme al diritto applicabile, nazionale e dell'Unione, ivi comprese le prescrizioni specifiche sul trattamento stabilite nel presente regolamento. Inoltre gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero essere competenti per il rilascio di certificati di rottamazione a norma del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento si basa sulle norme e sui principi generali in materia di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, che dovrebbero essere adattati per rispecchiare la natura specifica dei veicoli fuori uso.</STRING></STRING> Per garantire che i veicoli fuori uso siano trattati in modo sicuro e compatibile con l'ambiente, gli enti o le imprese che intendono effettuare operazioni di trattamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese la raccolta, la depurazione e la rimozione delle parti e dei componenti</STRING></STRING> di tali veicoli, dovrebbero ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente. L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata solo se l'ente o l'impresa dispone della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa necessaria per effettuare le operazioni di trattamento dei veicoli in maniera conforme al diritto applicabile, nazionale e dell'Unione, ivi comprese le prescrizioni specifiche sul trattamento stabilite nel presente regolamento. Inoltre gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli unici</STRING></STRING> competenti per il rilascio di certificati di rottamazione a norma del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(33 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure a norma delle rispettive legislazioni nazionali per imporre ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di stipulare contratti con impianti di trattamento autorizzati al fine di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità del produttore. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, compresa la promozione di un'economia circolare, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di norme volte a garantire che tali contratti possano funzionare a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie con riguardo a diverse categorie di produttori e organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero istituire un registro dei produttori affinché sia più facile monitorare il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli obblighi di registrazione dovrebbero essere armonizzati in tutta l'Unione per facilitare questa operazione, in particolare nei casi in cui i produttori mettono a disposizione veicoli in diversi Stati membri. Il registro dovrebbe essere usato anche per riferire alle autorità competenti in merito all'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Le caratteristiche e gli aspetti procedurali connessi al registro dovrebbero inoltre essere coerenti con il registro dei produttori istituito dal regolamento (UE) 2023/1542, in modo che i produttori dei veicoli e i produttori di batterie possano usare un unico registro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero istituire un registro dei produttori affinché sia più facile monitorare il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oppure utilizzare uno dei registri esistenti</STRING></STRING>. Gli obblighi di registrazione dovrebbero essere armonizzati in tutta l'Unione per facilitare questa operazione, in particolare nei casi in cui i produttori mettono a disposizione veicoli in diversi Stati membri. Il registro dovrebbe essere usato anche per riferire alle autorità competenti in merito all'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Le caratteristiche e gli aspetti procedurali connessi al registro dovrebbero inoltre essere coerenti con il registro dei produttori istituito dal regolamento (UE) 2023/1542, in modo che i produttori dei veicoli e i produttori di batterie possano usare un unico registro.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per facilitare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri, è opportuno altresì che la Commissione istituisca un portale unico contenente i link a tutti i registri nazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Se mette a disposizione veicoli sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro in cui non è stabilito, il produttore dovrebbe nominare un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Se mette a disposizione veicoli sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro in cui non è stabilito, il produttore dovrebbe nominare un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>I produttori dovrebbero poter scegliere se esercitare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore individualmente o collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. Tali organizzazioni dovrebbero garantire la riservatezza dei dati forniti dai produttori. Per fare sì che gli interessi di tutti gli operatori economici siano tenuti in debito conto ed evitare che i gestori di rifiuti siano svantaggiati nelle decisioni adottate nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno garantire un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti negli organi direttivi delle organizzazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>I produttori dovrebbero poter scegliere se esercitare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore individualmente o collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. Tali organizzazioni dovrebbero garantire la riservatezza dei dati forniti dai produttori. Per fare sì che gli interessi di tutti gli operatori economici siano tenuti in debito conto ed evitare che i gestori di rifiuti siano svantaggiati nelle decisioni adottate nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno garantire un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti negli organi direttivi delle organizzazioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, i gestori dei rifiuti dovrebbero essere selezionati mediante una procedura non discriminatoria basata su criteri di aggiudicazione trasparenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>I contributi finanziari dei produttori dovrebbero coprire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> i costi delle campagne educative volte ad aumentare la raccolta dei veicoli fuori uso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'istituzione del sistema di notifica per il rilascio e il trasferimento dei certificati di rottamazione,</STRING></STRING> della raccolta dei dati e della comunicazione degli stessi alle autorità competenti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte queste azioni sono indispensabili per garantire la corretta gestione dei veicoli fuori uso, in particolare per tener traccia dei veicoli dei quali i produttori sono responsabili a norma del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>I contributi finanziari dei produttori dovrebbero coprire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra gli altri,</STRING></STRING> i costi delle campagne educative volte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a informare il pubblico e</STRING></STRING> ad aumentare la raccolta dei veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> della raccolta dei dati e della comunicazione degli stessi alle autorità competenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Dato che i veicoli diventano spesso veicoli fuori uso in uno Stato membro diverso da quello di prima immatricolazione, è necessario introdurre norme sulla responsabilità estesa del produttore transfrontaliera. Tali norme dovrebbero garantire che la responsabilità del produttore copra adeguatamente i costi di raccolta e di trattamento sostenuti dai gestori di rifiuti nello Stato membro in cui il veicolo diventa un veicolo fuori uso. A tal fine i produttori dovrebbero nominare un rappresentante per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro e istituire meccanismi di cooperazione transfrontaliera con i pertinenti gestori di rifiuti. L'introduzione di tale meccanismo contribuisce a creare condizioni di parità tra gli impianti di trattamento autorizzati in tutta l'Unione e facilita lo sviluppo di approcci a livello di Unione in caso di responsabilità individuale del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Dato che i veicoli diventano spesso veicoli fuori uso in uno Stato membro diverso da quello di prima immatricolazione, è necessario introdurre norme sulla responsabilità estesa del produttore transfrontaliera. Tali norme dovrebbero garantire che la responsabilità del produttore copra adeguatamente i costi di raccolta e di trattamento sostenuti dai gestori di rifiuti nello Stato membro in cui il veicolo diventa un veicolo fuori uso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma dovrebbero allo stesso tempo garantire che il produttore non paghi due volte il contributo</STRING></STRING>. A tal fine i produttori dovrebbero nominare un rappresentante per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro e istituire meccanismi di cooperazione transfrontaliera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e trasferimento dei costi</STRING></STRING> con i pertinenti gestori di rifiuti. L'introduzione di tale meccanismo contribuisce a creare condizioni di parità tra gli impianti di trattamento autorizzati in tutta l'Unione e facilita lo sviluppo di approcci a livello di Unione in caso di responsabilità individuale del produttore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>Un presupposto fondamentale per il corretto trattamento dei veicoli fuori uso è che vengano raccolti tutti. Pertanto il presente regolamento dovrebbe imporre determinati obblighi connessi alla raccolta, in primo luogo ai produttori e in secondo luogo agli Stati membri. I produttori dovrebbero istituire i sistemi di raccolta o partecipare alla loro istituzione e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per fare sì che i sistemi siano operativi e che consentano di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. I sistemi di raccolta dovrebbero permettere ai proprietari dei veicoli e agli altri titolari di veicoli di conferire il veicolo a un impianto autorizzato senza inutili sforzi o costi. All'atto pratico questo significa che i sistemi dovrebbero coprire adeguatamente tutto il territorio di ciascuno Stato membro. Essi dovrebbero inoltre consentire la raccolta di tutte le marche di veicoli fuori uso, e delle parti scartate in seguito alla riparazione dei veicoli.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P>Un presupposto fondamentale per il corretto trattamento dei veicoli fuori uso è che vengano raccolti tutti. Pertanto il presente regolamento dovrebbe imporre determinati obblighi connessi alla raccolta, in primo luogo ai produttori e in secondo luogo agli Stati membri. I produttori dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la raccolta di tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro. A tal fine i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero</STRING></STRING> istituire i sistemi di raccolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i punti di raccolta,</STRING></STRING> o partecipare alla loro istituzione e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per fare sì che i sistemi siano operativi e che consentano di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. I sistemi di raccolta dovrebbero permettere ai proprietari dei veicoli e agli altri titolari di veicoli di conferire il veicolo a un impianto autorizzato senza inutili sforzi o costi. All'atto pratico questo significa che i sistemi dovrebbero coprire adeguatamente tutto il territorio di ciascuno Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e garantire una sufficiente disponibilità di impianti di trattamento e di punti di raccolta autorizzati</STRING></STRING>. Essi dovrebbero inoltre consentire la raccolta di tutte le marche di veicoli fuori uso, e delle parti scartate in seguito alla riparazione dei veicoli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(46)</NO.P>Al fine di raccogliere efficacemente tutti i veicoli fuori uso è necessario informare il pubblico in merito all'esistenza di sistemi di raccolta. I proprietari dei veicoli dovrebbero essere consapevoli di potere, in linea di principio, conferire gratuitamente un veicolo fuori uso, con o senza batteria per veicoli elettrici, a un punto di raccolta o un impianto di trattamento autorizzato. La campagna educativa condotta dai produttori o dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbe illustrare le conseguenze che una raccolta e un trattamento non adeguati dei veicoli fuori uso hanno sull'ambiente e sulla salute umana.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(46)</NO.P>Al fine di raccogliere efficacemente tutti i veicoli fuori uso è necessario informare il pubblico in merito all'esistenza di sistemi di raccolta. I proprietari dei veicoli dovrebbero essere consapevoli di potere, in linea di principio, conferire gratuitamente un veicolo fuori uso, con o senza batteria per veicoli elettrici, a un punto di raccolta o un impianto di trattamento autorizzato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso di una batteria per veicoli elettrici mancante, la consegna del veicolo fuori uso dovrebbe rimanere gratuita se l'ultimo proprietario fornisce la documentazione attestante che la batteria è stata gestita da un operatore professionale in conformità del regolamento (UE) 2023/1542.</STRING></STRING> La campagna educativa condotta dai produttori o dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbe illustrare le conseguenze che una raccolta e un trattamento non adeguati dei veicoli fuori uso hanno sull'ambiente e sulla salute umana.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(47)</NO.P>L'impianto di trattamento autorizzato dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rilasciare</STRING></STRING> un certificato di rottamazione per documentare il trattamento del veicolo fuori uso. Si tratta di un'operazione necessaria per garantire un'adeguata supervisione della gestione dei veicoli fuori uso. I requisiti minimi per tale certificato sono attualmente stabiliti dalla decisione 2002/151/CE della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">57</STRING>, il cui contenuto dovrebbe essere incluso nel presente regolamento con i dovuti adeguamenti. Il certificato dovrebbe essere rilasciato in formato elettronico all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso, che insieme all'impianto di trattamento autorizzato dovrebbe trasmetterlo alle autorità competenti dello Stato membro, in quanto la sua presentazione consente di annullare l'immatricolazione del veicolo. È opportuno che il sistema elettronico di notifica consenta di trasmettere sia il documento attestante la raccolta del veicolo fuori uso, sia il certificato di rottamazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(47)</NO.P>L'impianto di trattamento autorizzato dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere responsabile del rilascio di</STRING></STRING> un certificato di rottamazione per documentare il trattamento del veicolo fuori uso. Si tratta di un'operazione necessaria per garantire un'adeguata supervisione della gestione dei veicoli fuori uso. I requisiti minimi per tale certificato sono attualmente stabiliti dalla decisione 2002/151/CE della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">57</STRING>, il cui contenuto dovrebbe essere incluso nel presente regolamento con i dovuti adeguamenti. Il certificato dovrebbe essere rilasciato in formato elettronico all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso, che insieme all'impianto di trattamento autorizzato dovrebbe trasmetterlo alle autorità competenti dello Stato membro, in quanto la sua presentazione consente di annullare l'immatricolazione del veicolo. È opportuno che il sistema elettronico di notifica consenta di trasmettere sia il documento attestante la raccolta del veicolo fuori uso, sia il certificato di rottamazione.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">57</STRING> Decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">57</STRING> Decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 48</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(48)</NO.P>Benché la direttiva 2000/53/CE preveda l'obbligo di consegnare tutti i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati, vi è una percentuale molto cospicua di veicoli dei quali non si ha traccia, che potrebbero essere stati trattati illegalmente o esportati come veicoli fuori uso, o la cui condizione non viene adeguatamente comunicata alle autorità di immatricolazione degli Stati membri. Tali veicoli sono noti come "veicoli scomparsi". Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la collaborazione per ridurre il numero di tali veicoli. Il riconoscimento dei certificati di rottamazione rilasciati in un altro Stato membro e l'obbligo di informare le autorità dello Stato membro di immatricolazione del veicolo in merito al rilascio di un certificato di rottamazione dovrebbero consentire un migliore tracciamento dei veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(48)</NO.P>Benché la direttiva 2000/53/CE preveda l'obbligo di consegnare tutti i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati, vi è una percentuale molto cospicua di veicoli dei quali non si ha traccia, che potrebbero essere stati trattati illegalmente o esportati come veicoli fuori uso, o la cui condizione non viene adeguatamente comunicata alle autorità di immatricolazione degli Stati membri. Tali veicoli sono noti come "veicoli scomparsi". Tuttavia gli Stati membri dovrebbero rafforzare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche le misure nazionali e</STRING></STRING> la collaborazione per ridurre il numero di tali veicoli. Il riconoscimento dei certificati di rottamazione rilasciati in un altro Stato membro e l'obbligo di informare le autorità dello Stato membro di immatricolazione del veicolo in merito al rilascio di un certificato di rottamazione dovrebbero consentire un migliore tracciamento dei veicoli fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 49 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(49 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per migliorare il flusso di informazioni, combattere la questione dei veicoli scomparsi e chiarire le responsabilità dei proprietari dei veicoli, è essenziale rafforzare i sistemi di radiazione dal registro automobilistico. Ciò garantirà che i veicoli rimangano tracciabili e il loro stato verificabile fino al rilascio di un certificato di distruzione o all'esportazione del veicolo. A tal fine gli Stati membri che consentono la radiazione temporanea dei veicoli dal registro automobilistico dovrebbero stabilire un periodo massimo di durata di tale radiazione e garantire che eventuali rinnovi di tale radiazione siano concessi solo per un periodo definito e limitato e solo se è possibile accertare che il veicolo cancellato esiste ancora. Inoltre la Commissione dovrebbe valutare la necessità di requisiti minimi armonizzati per la radiazione dei veicoli dai registri in tutta l'Unione al fine di rafforzare la responsabilità per i veicoli e prevenirne il trattamento illegale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 51</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(51)</NO.P>Tenuto conto del ruolo fondamentale degli impianti di trattamento autorizzati nel gestire i veicoli fuori uso in modo da non incidere negativamente sull'ambiente o sulla salute umana e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di economica circolare, è necessario stabilire obblighi che si applichino a tali impianti e riguardino tutte le loro attività, dall'accettazione allo stoccaggio al trattamento finale del veicolo fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(51)</NO.P>Tenuto conto del ruolo fondamentale degli impianti di trattamento autorizzati nel gestire i veicoli fuori uso in modo da non incidere negativamente sull'ambiente o sulla salute umana e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di economia circolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in una modalità che sia economicamente giustificabile</STRING></STRING>, è necessario stabilire obblighi che si applichino a tali impianti e riguardino tutte le loro attività, dall'accettazione allo stoccaggio al trattamento finale del veicolo fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 52</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(52)</NO.P>Per garantire la tracciabilità delle loro attività, gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero documentare le operazioni di trattamento effettuate, conservare la documentazione in formato elettronico per almeno tre anni ed essere in grado di presentarla, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(52)</NO.P>Per garantire la tracciabilità delle loro attività<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la qualità dei rottami o di altri materiali in entrata pertinenti</STRING></STRING>, gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero documentare le operazioni di trattamento effettuate, conservare la documentazione in formato elettronico per almeno tre anni ed essere in grado di presentarla, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 53</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(53)</NO.P>La depurazione del veicolo fuori uso è il primo passo per prevenire i danni all'ambiente, alla salute umana e i rischi per la sicurezza sul lavoro. Pertanto è fondamentale sottoporre i veicoli fuori uso alle necessarie operazioni di depurazione il prima possibile dopo il conferimento all'impianto di trattamento autorizzato, prima di effettuare ulteriori trattamenti. In questa fase gli oli usati dovrebbero essere raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente alla direttiva 2008/98/CE. Inoltre le parti, i componenti e i materiali che contengono piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente dovrebbero essere rimossi dai veicoli fuori uso per evitare effetti nocivi per le persone e l'ambiente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(53)</NO.P>La depurazione del veicolo fuori uso è il primo passo per prevenire i danni all'ambiente, alla salute umana e i rischi per la sicurezza sul lavoro. Pertanto è fondamentale sottoporre i veicoli fuori uso alle necessarie operazioni di depurazione il prima possibile dopo il conferimento all'impianto di trattamento autorizzato, prima di effettuare ulteriori trattamenti. In questa fase gli oli usati dovrebbero essere raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente alla direttiva 2008/98/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fluidi dei sistemi di condizionamento d'aria utilizzati nei sistemi di gestione termica dovrebbero essere anch'essi raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e, se possibile, riciclati o rigenerati e riutilizzati. </STRING></STRING>Inoltre le parti, i componenti e i materiali che contengono piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente dovrebbero essere rimossi dai veicoli fuori uso per evitare effetti nocivi per le persone e l'ambiente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 54</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(54)</NO.P>Per garantire una corretta attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, tutte le batterie incorporate nei veicoli devono essere rimosse separatamente dai veicoli fuori uso e conservate in un'area apposita per un ulteriore trattamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(54)</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 55</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(55)</NO.P>Per sfruttare al massimo il potenziale di riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento delle parti e dei componenti e mantenere un valore elevato per le materie prime secondarie ottenute dai veicoli fuori uso, alcune parti e alcuni componenti dovrebbero essere obbligatoriamente rimossi dal veicolo prima della frantumazione. Le parti e i componenti in questione dovrebbero essere rimossi mediante un processo di demolizione manuale o un processo di smontaggio semiautomatizzato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per favorire il progresso nelle tecnologie di demolizione, cernita, frantumazione e post-frantumazione,</STRING></STRING> in alcuni casi eccezionali dovrebbe essere possibile derogare all'obbligo di rimozione di parti e componenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Occorre</STRING></STRING> dimostrare che tali tecnologie consentono di rimuovere le parti e i componenti in questione con la stessa efficacia dei processi manuali o semiautomatizzati e senza abbassare la qualità delle frazioni ottenute dal trattamento. Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato VII.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(55)</NO.P>Per sfruttare al massimo il potenziale di riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento delle parti e dei componenti e mantenere un valore elevato per le materie prime secondarie ottenute dai veicoli fuori uso, alcune parti e alcuni componenti dovrebbero essere obbligatoriamente rimossi dal veicolo prima della frantumazione. Le parti e i componenti in questione dovrebbero essere rimossi mediante un processo di demolizione manuale o un processo di smontaggio semiautomatizzato. In alcuni casi eccezionali dovrebbe essere possibile derogare all'obbligo di rimozione di parti e componenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra l'altro se non vi è alcun potenziale di mercato per il riutilizzo, la rifabbricazione o il ricondizionamento o se l'impianto di trattamento autorizzato può</STRING></STRING> dimostrare che le parti e i componenti in questione possono essere rimossi con la stessa efficacia dei processi manuali o semiautomatizzati e senza abbassare la qualità delle frazioni ottenute dal trattamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. A tal fine la Commissione dovrebbe definire i criteri per la frantumazione insieme con altri rifiuti e i valori limite per migliorare la qualità delle frazioni in uscita</STRING></STRING>. Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato VII <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti in materia di qualità della frantumazione delle frazioni in uscita</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 57</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(57)</NO.P>Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni da fornire agli operatori economici per poter rimuovere le batterie. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto del potenziale di seconda vita delle batterie escludendo quelle per veicoli elettrici dalle parti o componenti essenziali, in modo da consentire il conferimento gratuito del veicolo per il trattamento senza di esse.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(57)</NO.P>Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni da fornire agli operatori economici per poter rimuovere le batterie. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto del potenziale di seconda vita delle batterie escludendo quelle per veicoli elettrici dalle parti o componenti essenziali, in modo da consentire il conferimento gratuito del veicolo per il trattamento senza di esse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'ultimo proprietario fornisce la documentazione attestante che la batteria è stata gestita da un operatore professionale in conformità del regolamento (UE) 2023/1542</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 58</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(58)</NO.P>In considerazione del potenziale di rifabbricazione e ricondizionamento nel settore automobilistico e del contributo di queste operazioni all'economia circolare, è necessario fornire chiarezza giuridica agli operatori economici del settore. È pertanto opportuno precisare che le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso che sono idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non dovrebbero essere considerati rifiuti. Questa disposizione è necessaria per facilitare la spedizione, il trasporto o qualsiasi altro trasferimento di tali parti e componenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter esigere dall'impianto di trattamento autorizzato che ha rimosso la parte o il componente la documentazione che ne attesti, mediante un'apposita valutazione, l'idoneità tecnica al riutilizzo, al ricondizionamento o alla rifabbricazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(58)</NO.P>In considerazione del potenziale di rifabbricazione e ricondizionamento nel settore automobilistico e del contributo di queste operazioni all'economia circolare, è necessario fornire chiarezza giuridica agli operatori economici del settore. È pertanto opportuno precisare che le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o durante la fase di utilizzo di un veicolo, compresi quelli rimossi nel contesto di un'operazione di riparazione e manutenzione</STRING></STRING> che sono idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non dovrebbero essere considerati rifiuti. Questa disposizione è necessaria per facilitare la spedizione, il trasporto o qualsiasi altro trasferimento di tali parti e componenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. D'altro canto, le parti e i componenti non idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento dovrebbero essere considerati rifiuti e la loro esportazione dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING>. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter esigere dall'impianto di trattamento autorizzato che ha rimosso la parte o il componente la documentazione che ne attesti, mediante un'apposita valutazione, l'idoneità tecnica al riutilizzo, al ricondizionamento o alla rifabbricazione.</P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 61</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(61)</NO.P>Per favorire lo sviluppo e il corretto funzionamento del mercato delle parti e dei componenti riutilizzabili, rifabbricati e ricondizionati nell'Unione, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a introdurre incentivi a livello nazionale per promuovere il riutilizzo, il ricondizionamento e la rifabbricazione delle parti e dei componenti, indipendentemente dal fatto che siano rimossi durante la fase di utilizzo dei veicoli o quando diventano fuori uso. La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri condividendo le migliori pratiche sugli incentivi introdotti a livello nazionale, al fine di monitorarne l'efficacia.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(61)</NO.P>Per favorire lo sviluppo e il corretto funzionamento del mercato delle parti e dei componenti riutilizzabili, rifabbricati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ammodernati</STRING></STRING> e ricondizionati nell'Unione, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a introdurre incentivi a livello nazionale per promuovere il riutilizzo, il ricondizionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ammodernamento</STRING></STRING> e la rifabbricazione delle parti e dei componenti, indipendentemente dal fatto che siano rimossi durante la fase di utilizzo dei veicoli o quando diventano fuori uso. La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri condividendo le migliori pratiche sugli incentivi introdotti a livello nazionale, al fine di monitorarne l'efficacia. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo scambio di dati dovrebbe avvenire senza indebito ritardo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 63</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(63)</NO.P>È opportuno continuare a perfezionare il riciclaggio di tutta la plastica ricavata dai veicoli fuori uso, importante per garantire un'offerta sufficiente di materiali riciclati e soddisfare così la domanda di plastica riciclata nei veicoli. È dunque necessario fissare un obiettivo specifico di riciclaggio del 30 % della plastica contenuta nei veicoli fuori uso. L'obiettivo sarebbe complementare agli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio (85 %) e di riutilizzo e recupero (95 %) dei veicoli fuori uso in peso medio per veicolo e anno. Per facilitare l'attuazione di tali prescrizioni da parte dei gestori di rifiuti è necessario un periodo transitorio di tre anni. Nel frattempo dovrebbero continuare ad applicarsi gli attuali obiettivi di riutilizzo e riciclaggio (85 %) e di riutilizzo e recupero (95 %) dei veicoli fuori uso, stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE e basati sulla definizione di riciclaggio ivi contenuta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(63)</NO.P>È opportuno continuare a perfezionare il riciclaggio di tutta la plastica ricavata dai veicoli fuori uso, importante per garantire un'offerta sufficiente di materiali riciclati e soddisfare così la domanda di plastica riciclata nei veicoli. È dunque necessario fissare un obiettivo specifico di riciclaggio del 30 % della plastica contenuta nei veicoli fuori uso. L'obiettivo sarebbe complementare agli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio (85 %) e di riutilizzo e recupero (95 %) dei veicoli fuori uso in peso medio per veicolo e anno. Per facilitare l'attuazione di tali prescrizioni da parte dei gestori di rifiuti è necessario un periodo transitorio di tre anni. Nel frattempo dovrebbero continuare ad applicarsi gli attuali obiettivi di riutilizzo e riciclaggio (85 %) e di riutilizzo e recupero (95 %) dei veicoli fuori uso, stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE e basati sulla definizione di riciclaggio ivi contenuta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il peso della plastica riciclata e il peso totale della plastica dovrebbero escludere gli elastomeri e i termoindurenti diversi dalle schiume di poliuretano.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 64</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(64)</NO.P>È importante aumentare il recupero di materiali secondari di alta qualità migliorando i processi di frantumazione dei veicoli fuori uso. Pertanto è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">evitare</STRING></STRING> che i veicoli fuori uso, le loro parti e i loro componenti e materiali siano frantumati insieme ai rifiuti di imballaggio e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare per migliorare la separazione del rame dalle frazioni di acciaio</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(64)</NO.P>È importante aumentare il recupero di materiali secondari di alta qualità migliorando i processi di frantumazione dei veicoli fuori uso. Pertanto è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentire</STRING></STRING> che i veicoli fuori uso, le loro parti e i loro componenti e materiali siano frantumati insieme ai rifiuti di imballaggio e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soltanto qualora siano soddisfatti taluni criteri in materia di qualità del materiale in uscita</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 66</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(66)</NO.P>I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi e non possono essere esportati verso paesi non appartenenti all'OCSE. I veicoli fuori uso depurati possono comunque essere trattati fuori dall'Unione, a condizione che siano spediti in modo conforme al regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE) n. 1013/2006</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(66)</NO.P>I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi e non possono essere esportati verso paesi non appartenenti all'OCSE. I veicoli fuori uso depurati possono comunque essere trattati fuori dall'Unione, a condizione che siano spediti in modo conforme al regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/1157</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 67</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(67)</NO.P>Nel caso in cui il veicolo fuori uso sia spedito dall'Unione verso un paese terzo, l'esportatore dovrebbe fornire prove documentali approvate dall'autorità competente del paese di destinazione, attestanti che le condizioni di trattamento sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostanzialmente</STRING></STRING> equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente stabilite in altra normativa dell'Unione, in linea con il regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(67)</NO.P>Nel caso in cui il veicolo fuori uso sia spedito dall'Unione verso un paese terzo, l'esportatore dovrebbe fornire prove documentali approvate dall'autorità competente del paese di destinazione, attestanti che le condizioni di trattamento sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considerate</STRING></STRING> equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente stabilite in altra normativa dell'Unione, in linea con il regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1157. Al fine di distinguere tra spedizioni di veicoli usati e di veicoli fuori uso, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter effettuare ispezioni quando sospettano che i veicoli dichiarati come usati siano in realtà veicoli fuori uso. Laddove tali ispezioni confermino che i veicoli in questione sono da considerarsi veicoli fuori uso, i costi dell'ispezione e del relativo stoccaggio possono essere addebitati all'operatore economico responsabile della spedizione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 68</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(68)</NO.P>Per garantire il trattamento ecosostenibile dei veicoli fuori uso è importante fare chiarezza sulla condizione del veicolo durante tutto il suo ciclo di vita, in particolare nelle situazioni in cui è necessario distinguere i veicoli usati da quelli fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il proprietario di un veicolo usato che intenda trasferirne</STRING></STRING> la proprietà dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare essere tenuto a dimostrare</STRING></STRING> che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Per valutare la condizione del veicolo usato, il proprietario, altri operatori economici e le autorità competenti dovrebbero verificare se risponde a determinati criteri che ne fanno un veicolo fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per tenere conto del progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'allegato I, che stabilisce i criteri in base ai quali un veicolo è considerato un veicolo fuori uso.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(68)</NO.P>Per garantire il trattamento ecosostenibile dei veicoli fuori uso è importante fare chiarezza sulla condizione del veicolo durante tutto il suo ciclo di vita, in particolare nelle situazioni in cui è necessario distinguere i veicoli usati da quelli fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove</STRING></STRING> la proprietà <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un veicolo usato sia trasferita da un operatore economico all'interno dell'Unione, quest'ultimo</STRING></STRING> dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informare l'acquirente che</STRING></STRING> il veicolo non è un veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentando un certificato di revisione o dichiarando che il veicolo soddisfa i criteri di riparabilità stabiliti. Il proprietario di un veicolo usato che intenda esportare tale veicolo al di fuori dell'Unione dovrebbe essere tenuto a presentare una documentazione attestante che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Tale documentazione dovrebbe consistere in un certificato di revisione valido o, se non disponibile, in una valutazione condotta dalle autorità competenti responsabili del rilascio dei certificati di revisione</STRING></STRING>. Per valutare la condizione del veicolo usato, il proprietario, altri operatori economici e le autorità competenti dovrebbero verificare se risponde a determinati criteri che ne fanno un veicolo fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 68 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(68 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È altresì importante preservare il diritto di ciascun proprietario di decidere liberamente dei propri beni. Il proprietario di un veicolo usato dovrebbe poter decidere liberamente, previa valutazione dei criteri indicativi per i veicoli, se il veicolo debba essere dichiarato fuori uso e consegnato a un punto di raccolta o a un impianto di trattamento autorizzato o se sia opportuno ripararlo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 69</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(69)</NO.P>Nel piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"<STRING SUPERSCRIPT="on">59</STRING> è stata sottolineata l'esigenza che la Commissione proponga nuove misure per affrontare l'impronta ambientale esterna dell'UE connessa alle esportazioni di veicoli fuori uso e usati. Dato che l'esportazione di veicoli usati pone importanti problemi ambientali e di salute pubblica, come documentato dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente<STRING SUPERSCRIPT="on">60</STRING> e che l'Unione è il principale esportatore di veicoli usati nel mondo, è necessario stabilire prescrizioni specifiche a livello dell'UE che disciplinino l'esportazione di veicoli usati dal suo territorio. Tali prescrizioni dovrebbero fondarsi su criteri oggettivi in base ai quali un veicolo usato non è considerato un veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> è idoneo alla circolazione stradale a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">61</STRING>. Queste misure dovrebbero garantire che solo i veicoli usati idonei a circolare sulle strade dell'Unione possano essere esportati in un paese terzo, riducendo in tal modo il rischio che i veicoli usati esportati dall'Unione contribuiscano all'inquinamento atmosferico o causino incidenti stradali nei paesi terzi. Per consentire alle autorità doganali di verificare che le esportazioni avvengano nel rispetto delle prescrizioni, chiunque esporti un veicolo usato dovrebbe essere tenuto a presentare a tali autorità il numero di identificazione del veicolo e una dichiarazione attestante che il veicolo usato non è un veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> è idoneo alla circolazione stradale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(69)</NO.P>Nel piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"<STRING SUPERSCRIPT="on">59</STRING> è stata sottolineata l'esigenza che la Commissione proponga nuove misure per affrontare l'impronta ambientale esterna dell'UE connessa alle esportazioni di veicoli fuori uso e usati. Dato che l'esportazione di veicoli usati pone importanti problemi ambientali e di salute pubblica, come documentato dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente<STRING SUPERSCRIPT="on">60</STRING> e che l'Unione è il principale esportatore di veicoli usati nel mondo, è necessario stabilire prescrizioni specifiche a livello dell'UE che disciplinino l'esportazione di veicoli usati dal suo territorio. Tali prescrizioni dovrebbero fondarsi su criteri oggettivi in base ai quali un veicolo usato non è considerato un veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> è idoneo alla circolazione stradale a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">61</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e devono essere inserite in un registro automobilistico nazionale</STRING></STRING>. Queste misure dovrebbero garantire che solo i veicoli usati idonei a circolare sulle strade dell'Unione possano essere esportati in un paese terzo, riducendo in tal modo il rischio che i veicoli usati esportati dall'Unione contribuiscano all'inquinamento atmosferico o causino incidenti stradali nei paesi terzi. Per consentire alle autorità doganali di verificare che le esportazioni avvengano nel rispetto delle prescrizioni, chiunque esporti un veicolo usato dovrebbe essere tenuto a presentare a tali autorità il numero di identificazione del veicolo e una dichiarazione attestante che il veicolo usato non è un veicolo fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> è idoneo alla circolazione stradale.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">59</STRING> COM(2021) 400 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">59</STRING> COM(2021)0400 final.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">60</STRING> https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">60</STRING> https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">61</STRING> Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">61</STRING> Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 70</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(70)</NO.P>È importante istituire un meccanismo che consenta di verificare in modo efficace la conformità dei veicoli usati alle prescrizioni in materia di esportazione senza ostacolare gli scambi tra l'Unione e i paesi terzi. La Commissione dovrebbe pertanto introdurre un sistema elettronico che consenta alle autorità degli Stati membri di scambiarsi informazioni in tempo reale sul numero di identificazione e sul controllo tecnico dei veicoli usati destinati all'esportazione. In considerazione delle sue attuali caratteristiche e funzionalità legate alla condivisione di informazioni sui veicoli immatricolati nell'Unione tra le autorità di immatricolazione, la Commissione ha sviluppato MOVE-HUB, una piattaforma che consente lo scambio di messaggi per interconnettere i registri elettronici nazionali degli Stati membri. La piattaforma ospita attualmente l'interconnessione dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la rete europea delle patenti di guida (RESPER), l'interconnessione dei registri di formazione dei conducenti professionisti (ProDriveNet), la notifica del mancato superamento dei controlli tecnici su strada dei veicoli (RSI) e l'interconnessione dei registri delle carte tachigrafiche del conducente (TACHOnet). Pertanto le funzionalità di MOVE-HUB dovrebbero essere ulteriormente ampliate per consentire lo scambio di informazioni sul numero di identificazione e sul controllo tecnico dei veicoli usati destinati all'esportazione. Per consentire alle autorità doganali di verificare elettronicamente e automaticamente se un veicolo usato destinato all'esportazione è conforme alle prescrizioni sull'esportazione, il sistema elettronico gestito da MOVE-HUB dovrebbe essere interconnesso all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, in conformità del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">62</STRING>. Il regolamento istituisce un quadro completo di controlli automatici che si applicano a una specifica formalità non doganale dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire i principali elementi da controllare, mentre gli aspetti tecnici dell'attuazione dei controlli sarebbero stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2399.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(70)</NO.P>È importante istituire un meccanismo che consenta di verificare in modo efficace la conformità dei veicoli usati alle prescrizioni in materia di esportazione senza ostacolare gli scambi tra l'Unione e i paesi terzi. La Commissione dovrebbe pertanto introdurre un sistema elettronico che consenta alle autorità degli Stati membri di scambiarsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e verificare</STRING></STRING> le informazioni in tempo reale sul numero di identificazione e sul controllo tecnico dei veicoli usati destinati all'esportazione. In considerazione delle sue attuali caratteristiche e funzionalità legate alla condivisione di informazioni sui veicoli immatricolati nell'Unione tra le autorità di immatricolazione, la Commissione ha sviluppato MOVE-HUB, una piattaforma che consente lo scambio di messaggi per interconnettere i registri elettronici nazionali degli Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) per connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.</STRING></STRING> La piattaforma ospita attualmente l'interconnessione dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la rete europea delle patenti di guida (RESPER), l'interconnessione dei registri di formazione dei conducenti professionisti (ProDriveNet), la notifica del mancato superamento dei controlli tecnici su strada dei veicoli (RSI) e l'interconnessione dei registri delle carte tachigrafiche del conducente (TACHOnet). Pertanto le funzionalità di MOVE-HUB dovrebbero essere ulteriormente ampliate per consentire lo scambio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la verifica</STRING></STRING> di informazioni sul numero di identificazione e sul controllo tecnico dei veicoli usati destinati all'esportazione. Per consentire alle autorità doganali di verificare elettronicamente e automaticamente se un veicolo usato destinato all'esportazione è conforme alle prescrizioni sull'esportazione, il sistema elettronico gestito da MOVE-HUB dovrebbe essere interconnesso all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, in conformità del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">62</STRING>. Il regolamento istituisce un quadro completo di controlli automatici che si applicano a una specifica formalità non doganale dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire i principali elementi da controllare, mentre gli aspetti tecnici dell'attuazione dei controlli sarebbero stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2399.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">62</STRING> Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">62</STRING> Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 73</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(73)</NO.P>È importante che le autorità doganali possano effettuare controlli sui veicoli usati destinati all'esportazione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">63</STRING>. Una quota considerevole dei veicoli usati esportati dall'Unione sono destinati a paesi in cui sono o potrebbero essere stabilite prescrizioni per l'importazione, ad esempio in base all'età o alle emissioni del veicolo. È importante che, quando i paesi terzi comunicano ufficialmente alla Commissione le informazioni in merito a tali prescrizioni, le autorità doganali possano verificare elettronicamente e automaticamente, attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, se un veicolo usato destinato all'esportazione è conforme alle prescrizioni. Per tutelare l'ambiente e contribuire alla sicurezza stradale nei paesi terzi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire le suddette prescrizioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(73)</NO.P>È importante che le autorità doganali possano effettuare controlli sui veicoli usati destinati all'esportazione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">63</STRING>. Una quota considerevole dei veicoli usati esportati dall'Unione sono destinati a paesi in cui sono o potrebbero essere stabilite prescrizioni per l'importazione, ad esempio in base all'età o alle emissioni del veicolo. È importante che, quando i paesi terzi comunicano ufficialmente alla Commissione le informazioni in merito a tali prescrizioni, le autorità doganali possano verificare elettronicamente e automaticamente, attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, se un veicolo usato destinato all'esportazione è conforme alle prescrizioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per favorire la conformità la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare su un apposito portale online le condizioni specifiche notificate connesse alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza stradale imposte da paesi terzi.</STRING></STRING> Per tutelare l'ambiente e contribuire alla sicurezza stradale nei paesi terzi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire le suddette prescrizioni.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">63</STRING> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">63</STRING> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 76</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(76)</NO.P>Le ispezioni dovrebbero essere incentrate sul rispetto delle disposizioni relative all'esportazione dei veicoli usati e al trattamento dei veicoli fuori uso. Ogni anno le ispezioni dovrebbero riguardare almeno il 10 % degli impianti di trattamento e degli operatori autorizzati. Anche i siti dei riparatori-manutentori dovrebbero essere sottoposti a ispezione. Le ispezioni effettuate a norma del presente regolamento dovrebbero essere complementari a quelle sulla spedizione dei veicoli fuori uso, che sono disciplinate in modo esaustivo nel regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[OP: nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(76)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano di ispezioni allo scopo di monitorare il trattamento illecito di veicoli.</STRING></STRING> Le ispezioni dovrebbero essere incentrate sul rispetto delle disposizioni relative all'esportazione dei veicoli usati e al trattamento dei veicoli fuori uso. Ogni anno le ispezioni dovrebbero riguardare almeno il 10 % degli impianti di trattamento e degli operatori autorizzati. Anche i siti dei riparatori-manutentori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i punti di raccolta e altri impianti e operatori economici che possono trattare veicoli fuori uso o vendere veicoli usati o loro pezzi di ricambio e componenti</STRING></STRING> dovrebbero essere sottoposti a ispezione. Le ispezioni effettuate a norma del presente regolamento dovrebbero essere complementari a quelle sulla spedizione dei veicoli fuori uso, che sono disciplinate in modo esaustivo nel regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/1157</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 77</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(77)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di cooperazione a livello nazionale e internazionale per poter svolgere le ispezioni in modo efficiente. I meccanismi dovrebbero consentire lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli, necessari per rintracciare i veicoli e verificare se essi sono stati trattati in modo adeguato quando diventano fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(77)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di cooperazione a livello nazionale e internazionale per poter svolgere le ispezioni in modo efficiente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con l'obiettivo di facilitare la prevenzione e il rilevamento del trattamento illegale e l'esportazione di veicoli fuori uso e affrontare in modo permanente il problema dei veicoli scomparsi</STRING></STRING>. I meccanismi dovrebbero consentire lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli, necessari per rintracciare i veicoli e verificare se essi sono stati trattati in modo adeguato quando diventano fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe istituire una rete dedicata per garantire un coordinamento efficace delle politiche di esecuzione a livello nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 86</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(86)</NO.P>I veicoli scomparsi costituiscono uno dei principali problemi che ostacolano l'attuazione della direttiva 2000/53/CE. L'assenza di un sistema efficiente che consenta lo scambio di informazioni in tempo reale tra gli Stati membri sullo stato di immatricolazione dei veicoli rende più difficile la tracciabilità ed è considerata la causa dell'elevato numero di veicoli scomparsi nell'Unione. A tal fine la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe proporre</STRING></STRING> una revisione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli<STRING SUPERSCRIPT="on">67</STRING>. La revisione dovrebbe imporre agli Stati membri di registrare in formato elettronico, per i veicoli immatricolati nel loro territorio, i dati che consentono di documentare adeguatamente i motivi dell'annullamento dell'immatricolazione del veicolo, specialmente se è stato trattato come veicolo fuori uso in un impianto di trattamento autorizzato, reimmatricolato in un altro Stato membro, esportato in un paese terzo o rubato. Inoltre, per prevenire la demolizione o l'esportazione illegali di veicoli la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata, i proprietari dovrebbero essere tenuti a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento della proprietà all'autorità nazionale d'immatricolazione. Queste modifiche integrano e sviluppano le attuali prescrizioni, che obbligano gli Stati membri a registrare in formato elettronico i dati su tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(86)</NO.P>I veicoli scomparsi costituiscono uno dei principali problemi che ostacolano l'attuazione della direttiva 2000/53/CE. L'assenza di un sistema efficiente che consenta lo scambio di informazioni in tempo reale tra gli Stati membri sullo stato di immatricolazione dei veicoli rende più difficile la tracciabilità ed è considerata la causa dell'elevato numero di veicoli scomparsi nell'Unione. A tal fine la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha proposto</STRING></STRING> una revisione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli<STRING SUPERSCRIPT="on">67</STRING>. La revisione dovrebbe imporre agli Stati membri di registrare in formato elettronico, per i veicoli immatricolati nel loro territorio, i dati che consentono di documentare adeguatamente i motivi dell'annullamento dell'immatricolazione del veicolo, specialmente se è stato trattato come veicolo fuori uso in un impianto di trattamento autorizzato, reimmatricolato in un altro Stato membro, esportato in un paese terzo o rubato. Inoltre, per prevenire la demolizione o l'esportazione illegali di veicoli la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata, i proprietari dovrebbero essere tenuti a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento della proprietà all'autorità nazionale d'immatricolazione. Queste modifiche integrano e sviluppano le attuali prescrizioni, che obbligano gli Stati membri a registrare in formato elettronico i dati su tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">67</STRING> Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">67</STRING> Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 87</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(87)</NO.P>Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei progressi scientifici, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul suo impatto sul funzionamento del mercato interno e sull'ambiente. Nella relazione la Commissione dovrebbe includere una valutazione delle disposizioni relative alla progettazione dei nuovi veicoli, compresi gli obiettivi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, la gestione dei veicoli fuori uso, inclusi gli obiettivi di riciclaggio, e delle sanzioni, come anche una valutazione della necessità e della fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento a determinati veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di categoria L</STRING></STRING>, ai veicoli pesanti e ai loro rimorchi. La valutazione dovrebbe concentrarsi non solo sugli aspetti riguardanti il trattamento dei veicoli fuori uso, ma anche sulla rilevanza e sul valore aggiunto della definizione di specifiche di progettazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(87)</NO.P>Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei progressi scientifici, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul suo impatto sul funzionamento del mercato interno e sull'ambiente. Nella relazione la Commissione dovrebbe includere una valutazione delle disposizioni relative alla progettazione dei nuovi veicoli, compresi gli obiettivi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, la gestione dei veicoli fuori uso, inclusi gli obiettivi di riciclaggio, e delle sanzioni, come anche una valutazione della necessità e della fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento a determinati veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali caravan</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veicoli omologati in più fasi o</STRING></STRING> ai veicoli pesanti e ai loro rimorchi. La valutazione dovrebbe concentrarsi non solo sugli aspetti riguardanti il trattamento dei veicoli fuori uso, ma anche sulla rilevanza e sul valore aggiunto della definizione di specifiche di progettazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sull'impatto delle misure relative alle disposizioni sui processi che possono incidere sul riciclaggio di alta qualità dei veicoli alla fine del loro ciclo di vita, delle misure volte a far fronte al problema dei "veicoli scomparsi" e in particolare sul trattamento illegale e l'esportazione dei veicoli fuori uso, nonché sull'impatto delle differenze nei criteri di controllo tecnico nazionali applicati all'esportazione di veicoli usati e al mercato interno</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 88</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(88)</NO.P>La relazione della Commissione dovrebbe includere una valutazione delle misure riguardanti la comunicazione di informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione presenti nei veicoli e sull'eventuale necessità di migliorare la tracciabilità di queste sostanze. Dovrebbe valutare anche se sia necessario introdurre misure riguardanti le sostanze che possono incidere sul trattamento dei veicoli quando diventano fuori uso nell'ottica di un maggiore allineamento al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(88)</NO.P>La relazione della Commissione dovrebbe includere una valutazione delle misure riguardanti la comunicazione di informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione presenti nei veicoli e sull'eventuale necessità di migliorare la tracciabilità di queste sostanze. Dovrebbe valutare anche se sia necessario introdurre misure riguardanti le sostanze che possono incidere sul trattamento dei veicoli quando diventano fuori uso nell'ottica di un maggiore allineamento al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1781</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 88 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(88 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe inoltre valutare, sulla base delle dichiarazioni dei costruttori, se questi ultimi siano sulla buona strada per rispettare gli obiettivi in materia di plastica riciclata. La valutazione dovrebbe valutare in particolare la disponibilità di tecnologie adeguate per il riciclaggio della plastica, la disponibilità sufficiente di plastica riciclata, il livello di qualità della plastica riciclata rispetto al livello di sicurezza richiesto e le difficoltà tecniche ed economiche per raggiungere l'obiettivo. Se del caso, la valutazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa della Commissione di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 95</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(95)</NO.P>È opportuno rinviare l'applicazione di tutte le disposizioni relative ai veicoli delle categorie L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e-L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O per concedere agli operatori tempo sufficiente per conformarsi alle nuove prescrizioni. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le autorizzazioni degli impianti di trattamento autorizzati che sono in grado di effettuare la depurazione e l'ulteriore trattamento di tali veicoli.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(95)</NO.P>È opportuno rinviare l'applicazione di tutte le disposizioni relative ai veicoli delle categorie L, M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O per concedere agli operatori tempo sufficiente per conformarsi alle nuove prescrizioni. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le autorizzazioni degli impianti di trattamento autorizzati che sono in grado di effettuare la depurazione e l'ulteriore trattamento di tali veicoli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e e L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> precisate all'articolo 4, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lettere da c) a g)</STRING></STRING>, del regolamento (UE) 168/2013.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L precisate all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai veicoli per uso speciale definiti all'articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858 prodotti da un costruttore di piccole serie;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai veicoli delle categorie L prodotti in piccole serie di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/858;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati da forze armate, difesa civile, servizi antincendio, forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e servizi medici di emergenza, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c sexies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai cicli a pedali della categoria di veicoli L1e-B di cui al punto 1.1.2. dell'allegato XIX del regolamento delegato (UE) n. 3/2014;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>ai veicoli di interesse storico definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2014/45/UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>ai veicoli di interesse storico definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2014/45/UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e a tutte le loro parti, componenti e pezzi di ricambio necessari per le attività di manutenzione al fine di preservarne il carattere storico;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai veicoli di particolare interesse culturale ufficialmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono immatricolati, alle condizioni di cui all'allegato X bis del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, lettera c), ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e e L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> non si applicano le disposizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, lettera c), ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L non si applicano le disposizioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli articoli elencati al paragrafo 3;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli articoli elencati al paragrafo 3</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 4 sulla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 5 sulle prescrizioni relative alle sostanze presenti nei veicoli;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 sul contenuto riciclato minimo nei veicoli;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 9 sulla strategia di circolarità; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 10 sulla dichiarazione sul contenuto riciclato presente nei veicoli; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a sexies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 13 sul passaporto di circolarità del veicolo; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a septies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 21 sulla modulazione delle tariffe;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a octies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 22 sul meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli divenuti veicoli fuori uso in un altro Stato membro;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 - paragrafo 4 - lettera a nonies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a nonies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 28 sulle prescrizioni generali per la frantumazione; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a decies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a decies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 34 sugli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a undecies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a undecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 35 sul divieto di collocamento in discarica di rifiuti non inerti; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a duodecies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a duodecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 36 sulla spedizione di veicoli fuori uso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>In deroga al paragrafo 2, lettera a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai</STRING></STRING> veicoli per uso speciale si applicano le disposizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>In deroga al paragrafo 2, lettera a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tutti i</STRING></STRING> veicoli per uso speciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione dei camper e dei caravan come definiti nell'allegato I, parte A, punti 5.1 e 5.6, del regolamento (UE) 2018/858,</STRING></STRING> si applicano le disposizioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 6 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O gli articoli 16, 19, 20, 27 e dal 46 al 49 si applicano con le modifiche seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie L, M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O gli articoli 16, 19, 20, 27 e dal 46 al 49 si applicano con le modifiche seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, ai veicoli e ai veicoli fuori uso della categoria L gli articoli 7 e 30 si applicano con le modifiche seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 7 si applica ai veicoli della categoria L solo in riferimento all'allegato VII, parte C, voci 1, 3, 5, 8 e 9;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 30 si applica ai veicoli della categoria L solo in riferimento all'allegato VII, parte C, voci 1, 3, 5, 8 e 9.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>"veicolo": veicolo secondo la definizione dell'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2018/858 o elencato all'articolo 4, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lettere da c) a g)</STRING></STRING>, del regolamento (UE) n. 168/2013;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>"veicolo": veicolo secondo la definizione dell'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2018/858 o elencato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>"veicolo fuori uso": veicolo che è rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE o veicolo non riparabile secondo i criteri di cui all'allegato I, parte A, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 2</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>"veicolo fuori uso": veicolo che è rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE o veicolo non riparabile secondo i criteri di cui all'allegato I, parte A, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto</STRING></STRING> 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del presente regolamento</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"rigenerazione": il ritrattamento dei fluidi dei sistemi di condizionamento recuperati per ottenere prestazioni equivalenti a quelle di una sostanza vergine, tenendo conto dell'uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali fluidi e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>"plastica": polimero ai sensi dell'articolo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto 5)</STRING></STRING>, del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 1907/2006</STRING></STRING>, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>"plastica": polimero ai sensi dell'articolo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti 2) e 3)</STRING></STRING>, del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 10/2011 della Commissione</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING>, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in grado di funzionare come componente strutturale principale di materiali e oggetti finiti</STRING></STRING>;</P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"plastica riciclata": plastica che prima del riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE era un rifiuto e che è stata prodotta mediante riciclaggio;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"rifiuti pre-consumo": materiale sottratto al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione, escluso il riutilizzo di materiali quali rilavorati, rimacinati o residui generati in un processo e che possono essere recuperati nello stesso processo che ha generato il materiale; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"flusso di rifiuti di plastica post-consumo": un flusso che comprende, tra l'altro, i rifiuti termoplastici, termoindurenti ed elastomerici, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, generati da prodotti contenenti plastica dopo la loro immissione sul mercato; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>"batteria per veicoli elettrici": batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>"batteria per veicoli elettrici": batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"batteria per mezzi di trasporto leggeri": una batteria per mezzi di trasporto leggeri secondo la definizione dell'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>"impianto di trattamento autorizzato": stabilimento o impresa autorizzati a norma della direttiva 2008/98/CE e del presente regolamento a effettuare la raccolta e il trattamento dei veicoli fuori uso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>"impianto di trattamento autorizzato": stabilimento o impresa autorizzati a norma della direttiva 2008/98/CE e del presente regolamento a effettuare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, autonomamente o in cooperazione con altri impianti di trattamento,</STRING></STRING> la raccolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lo stoccaggio</STRING></STRING> e il trattamento dei veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di loro parti o componenti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>"riparatore-manutentore": persona fisica o giuridica che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in relazione alla sua attività commerciale, economica, artigianale o professionale, fornisce</STRING></STRING> servizi di riparazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> manutenzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in maniera indipendente dai costruttori oppure da essi autorizzata</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>"riparatore-manutentore": persona fisica o giuridica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi, nonché i riparatori, i concessionari e i distributori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono</STRING></STRING> servizi di riparazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> manutenzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>"gestore di rifiuti": persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta o del trattamento dei veicoli fuori uso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>"gestore di rifiuti": persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta o del trattamento dei veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di loro parti e componenti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>"produttore": il costruttore, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, fornisce per la prima volta il veicolo, per distribuzione o per uso, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>"produttore": il costruttore, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, fornisce per la prima volta il veicolo, per distribuzione o per uso, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i veicoli omologati in più fasi, il produttore è il costruttore del veicolo di base;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>"organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori": persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>"organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori": persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, senza scopo di lucro,</STRING></STRING> l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>"rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore": persona fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione sul mercato per la prima volta il veicolo, diverso dallo Stato membro in cui il produttore è stabilito, designata dal produttore a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l'adempimento dei propri obblighi a norma del capo IV del presente regolamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>"rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore": persona fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione sul mercato per la prima volta il veicolo, diverso dallo Stato membro in cui il produttore è stabilito, designata dal produttore a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l'adempimento dei propri obblighi a norma del capo IV del presente regolamento;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>"tecnologia post frantumazione": tecniche e tecnologie utilizzate per il trattamento dei materiali ottenuti dai veicoli fuori uso, dopo la frantumazione, per ulteriore recupero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>"tecnologia post frantumazione": tecniche e tecnologie utilizzate per il trattamento dei materiali ottenuti dai veicoli fuori uso, dopo la frantumazione, per ulteriore recupero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e riciclaggio</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>"rifabbricazione": operazione con cui una parte o componente nuovo è fabbricato a partire da parti e componenti rimossi da veicoli o da veicoli fuori uso e con cui è apportata almeno una modifica alla parte o al componente tale da incidere sulla sicurezza, sulle prestazioni, sulla finalità o sul tipo della parte o del componente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>"rifabbricazione": operazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industriale standardizzata e documentata</STRING></STRING> con cui una parte o componente nuovo è fabbricato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tornare alle stesse condizioni come se fosse nuovo, o migliore,</STRING></STRING> a partire da parti e componenti rimossi da veicoli o da veicoli fuori uso e con cui è apportata almeno una modifica alla parte o al componente tale da incidere sulla sicurezza, sulle prestazioni, sulla finalità o sul tipo della parte o del componente; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il processo è conforme a precise specifiche tecniche, comprese norme d'ingegneria, di qualità e di prova, e genera prodotti totalmente garantiti;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>"ricondizionamento": le azioni svolte per preparare, pulire, testare e, se necessario, riparare una parte o componente rimosso da veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o da veicoli fuori uso</STRING></STRING> al fine di ripristinarne le prestazioni o la funzionalità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambito dell'uso previsto e della gamma di prestazioni originariamente concepite nella fase di progettazione d'applicazione al momento dell'immissione sul mercato</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>"ricondizionamento": le azioni svolte per preparare, pulire, testare e, se necessario, riparare una parte o componente rimosso da veicoli o al fine di ripristinarne le prestazioni o la funzionalità;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>"operatori economici": i produttori, gli operatori della raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli, i fornitori, i riparatori-manutentori, i gestori di rifiuti e ogni altro operatore coinvolto nella progettazione dei veicoli, nel commercio di veicoli usati o nella gestione di veicoli fuori uso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>"operatori economici": i produttori, gli operatori della raccolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le imprese di demolizione e di riciclaggio</STRING></STRING>, le compagnie di assicurazione dei veicoli, i fornitori, i riparatori-manutentori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i rifabbricanti</STRING></STRING>, i gestori di rifiuti e ogni altro operatore coinvolto nella progettazione dei veicoli, nel commercio di veicoli usati o nella gestione di veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di loro parti, componenti, prodotti o parti costitutive e materiali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(35 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"rifabbricante": una persona fisica o giuridica o un'entità giuridica che svolge il processo di rifabbricazione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(35 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"operatore di trasformazione": persona giuridica autorizzata a fabbricare un kit di conversione elettrica o a effettuare la conversione di veicoli con motore a combustione interna in veicoli elettrici a batteria o a celle a combustibile; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(35 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"punto di raccolta": un operatore economico diverso da un impianto di trattamento autorizzato che conserva temporaneamente i veicoli fuori uso e prepara il trasferimento dei veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(35 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"immatricolazione": immatricolazione quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/37/CE; per i veicoli che rientrano nelle categorie L1 e L2, ove non soggetti a immatricolazione amministrativa a norma della direttiva 1999/37/CE in un determinato Stato membro, per "immatricolazione" si intende la registrazione dei veicoli in un sistema che ne consente l'identificazione, anche al momento dell'immissione sul mercato, durante l'utilizzo o una volta fuori uso, al fine di garantire la conformità con il presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(35 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"riparabilità": la possibilità di riparare parti o componenti tolti da un veicolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>"sostanza che desta preoccupazione" e "supporto dati" di cui all'articolo 2, punti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28)</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30)</STRING></STRING>, del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>"sostanza che desta preoccupazione" e "supporto dati" di cui all'articolo 2, punti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27)</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29)</STRING></STRING>, del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/1781;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"costruttore di piccole serie" di cui all'articolo 3, punto 48), del regolamento (UE) 2024/1257.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è costruito in modo da essere:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è costruito in modo da essere:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verificano la correttezza e</STRING></STRING> la completezza delle informazioni ricevute dai fornitori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">controllano</STRING></STRING> la completezza delle informazioni ricevute dai fornitori;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), è subordinato alla disponibilità di informazioni e dati lungo la catena di approvvigionamento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative specifiche delle PMI.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione adotta, entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], un atto di esecuzione che stabilisce una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuova</STRING></STRING> metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di un veicolo, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato II.</P></OLD><NEW><P>La Commissione adotta, entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], un atto di esecuzione che stabilisce una metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di un veicolo, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato II <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e della norma ISO 22628:2002</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La presenza di sostanze che destano preoccupazione nei veicoli e nelle loro parti e componenti è ridotta al minimo per quanto possibile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La presenza di sostanze che destano preoccupazione nei veicoli e nelle loro parti e componenti è ridotta al minimo per quanto possibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nella misura necessaria a prevenire effetti negativi per la salute umana o per l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, elabora entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute o sull'ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nel veicolo. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, esponendo le sue conclusioni, e tiene conto della possibilità di adottare atti delegati che istituiscano un elenco di sostanze che destano preoccupazione applicabile in maniera specifica ai veicoli, nonché opportune misure di follow-up.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione di cui al secondo paragrafo non riguarda le parti e i componenti dei veicoli per i quali un'identificazione o una valutazione è già richiesta da altre normative dell'Unione. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In aggiunta alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, se del caso, alle restrizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1021 e al regolamento (UE) 2023/1524, </STRING></STRING>ogni tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 non contiene piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o ogni nuova parte o componente immesso sul mercato per tale veicolo,</STRING></STRING> non contiene piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della Commissione ed entro 12 mesi dalla richiesta, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") elabora una relazione sulla fattibilità tecnica ed economica di alternative alle esenzioni esistenti elencate nell'allegato III e, sulla base di tale valutazione, la proposta motivata di modifica dell'esenzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della Commissione ed entro 12 mesi dalla richiesta, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") elabora una relazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, basata sulla consultazione dei portatori di interessi e degli esperti del settore,</STRING></STRING> sulla fattibilità tecnica ed economica di alternative alle esenzioni esistenti elencate nell'allegato III e, sulla base di tale valutazione, la proposta motivata di modifica dell'esenzione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Non appena riceve la richiesta della Commissione, l'Agenzia pubblica sul suo sito web l'avviso di prossima preparazione di una relazione sull'eventuale modifica di un'esenzione di cui all'allegato III e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto</STRING></STRING> settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Non appena riceve la richiesta della Commissione, l'Agenzia pubblica sul suo sito web l'avviso di prossima preparazione di una relazione sull'eventuale modifica di un'esenzione di cui all'allegato III e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nove</STRING></STRING> mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 4 alla Commissione, il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sulle modifiche proposte. L'Agenzia trasmette senza indugio tale parere alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 4 alla Commissione, il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sulle modifiche proposte. L'Agenzia trasmette senza indugio tale parere alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La plastica contenuta in ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 contiene non meno del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> % in peso di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo.</P></OLD><NEW><P>La plastica contenuta in ciascun <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 contiene non meno del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20</STRING></STRING> % di contenuto di plastica riciclata recuperato da rifiuti di plastica post-consumo e da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">flussi di</STRING></STRING> rifiuti di plastica pre-consumo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attribuiti attraverso una catena di custodia secondo la norma ISO 22095:2020</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le parti e i componenti di veicoli fuori uso rimossi per essere sostituiti durante la fase di utilizzo di un veicolo sono considerati flussi di rifiuti di plastica post-consumo che fungono da materia prima per la plastica riciclata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il peso della plastica riciclata e il peso totale della plastica di cui al primo comma escludono gli elastomeri e i termoindurenti diversi dalle schiume di poliuretano.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni nuovo tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 120 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] consegue un obiettivo di almeno il 5 % superiore all'obiettivo di cui al primo comma del paragrafo 1, a meno che la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi della specifica plastica riciclata rendano eccessivamente difficoltoso il raggiungimento di tale obiettivo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costruttori possono conseguire fino a un massimo del 50 % degli obiettivi di cui al primo comma del paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis utilizzando rifiuti pre-consumo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Almeno il 15 % degli obiettivi di cui al primo comma del paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis è conseguito includendo nel tipo di veicolo la plastica riciclata da veicoli fuori uso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">23</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> conformemente all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">51, paragrafo 2,</STRING></STRING> al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, della quota di plastica recuperata dai rifiuti post-consumo e dai veicoli fuori uso, rispettivamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presente e incorporata nel</STRING></STRING> tipo di veicolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Entro il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">....</STRING></STRING> [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> conformemente all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50</STRING></STRING> al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, dell'uso di plastica recuperata dai rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo e dai veicoli fuori uso, rispettivamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per fabbricare il</STRING></STRING> tipo di veicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che prenda in considerazione la migliore tecnologia di riciclaggio disponibile</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di adottare atti delegati</STRING></STRING> conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di acciaio riciclato da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifiuti di acciaio post-consumo presente e incorporato</STRING></STRING> nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la</STRING></STRING> Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta un atto delegato</STRING></STRING> conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di acciaio riciclato da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi e una quota minima di alluminio riciclato e sue leghe presenti e incorporati</STRING></STRING> nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Detto atto delegato fissa inoltre la data di applicazione dell'obbligo di disporre di una quota minima di contenuto riciclato. L'acciaio utilizzato come materiale di rinforzo negli pneumatici non si considera rientrante nell'ambito di applicazione di tale atto delegato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La quota minima di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riciclato</STRING></STRING> di cui al primo comma si basa su uno studio di fattibilità realizzato dalla Commissione. Lo studio è ultimato entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">23</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:</P></OLD><NEW><P>La quota minima di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alluminio e sue leghe riciclati</STRING></STRING> di cui al primo comma si basa su uno studio di fattibilità realizzato dalla Commissione. Lo studio è ultimato entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la disponibilità attuale e prevista di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acciaio riciclato da fonti post-consumo di rifiuti di</STRING></STRING> acciaio;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>la disponibilità attuale e prevista di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi, considerate anche le famiglie di prodotti piani e lunghi in acciaio al carbonio e</STRING></STRING> acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inossidabile</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>l'attuale quota di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifiuti post-consumo</STRING></STRING> in vari semilavorati e prodotti intermedi in acciaio utilizzati nei veicoli;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>l'attuale quota di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi</STRING></STRING> in vari semilavorati e prodotti intermedi in acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">connessi alle famiglie di acciaio</STRING></STRING> utilizzati nei veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i cambiamenti previsti in relazione alla transizione dell'industria automobilistica</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>la potenziale adesione dei costruttori all'impiego di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acciaio riciclato post-consumo</STRING></STRING> nei veicoli da omologare in futuro;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>la potenziale adesione dei costruttori all'impiego di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi</STRING></STRING> nei veicoli da omologare in futuro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto dei diversi vincoli di composizione applicabili a ciascuna famiglia di prodotti siderurgici</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>la domanda relativa del settore automobilistico rispetto alla domanda di rifiuti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acciaio post-consumo</STRING></STRING> di altri settori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>la domanda relativa del settore automobilistico rispetto alla domanda di rifiuti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rottami ferrosi</STRING></STRING> di altri settori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto della capacità di tollerare il tenore di rame e altre inclusioni non intenzionali di impurità</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>la fattibilità economica e il progresso tecnico e scientifico, compresa l'evoluzione della disponibilità di tecnologie di riciclaggio in rapporto ai tassi di riciclaggio dell'acciaio;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>la fattibilità economica e il progresso tecnico e scientifico, compresa l'evoluzione della disponibilità di tecnologie di riciclaggio in rapporto ai tassi di riciclaggio dell'acciaio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché l'attuale contributo del riciclaggio dei rottami pre-consumo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>il contributo che una quota minima di contenuto riciclato di acciaio nei veicoli darebbe agli obiettivi dell'Unione in materia di autonomia strategica aperta, di clima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> di ambiente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>il contributo che una quota minima di contenuto riciclato di acciaio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di acciaio a basse emissioni di CO</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di alluminio e sue leghe</STRING></STRING> nei veicoli darebbe agli obiettivi dell'Unione in materia di autonomia strategica aperta, di clima<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> di ambiente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di industria, in particolare per quanto riguarda la creazione di mercati guida</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(g)</NO.P>la necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull'accessibilità economica dei veicoli;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(h)</NO.P>l'incidenza sui costi complessivi e sulla competitività del settore automobilistico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P>l'incidenza sui costi complessivi e sulla competitività del settore automobilistico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'intera catena del valore;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la disponibilità attuale e prevista di alluminio e sue leghe riciclati da rifiuti pre-consumo e post-consumo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le attuali quote di contenuto riciclato di rifiuti post-consumo nell'alluminio e sue leghe nei veicoli immessi sul mercato; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibili impatti sul funzionamento del veicolo derivanti dall'incorporazione di contenuto riciclato di alluminio e sue leghe nelle parti e nei componenti del veicolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può adottare</STRING></STRING> un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della quota</STRING></STRING> di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riciclato da rifiuti</STRING></STRING> di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">post-consumo</STRING></STRING> presente e incorporato nei tipi di veicoli.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il .... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del contenuto riciclato di alluminio e sue leghe e</STRING></STRING> di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da rottami ferrosi e, se del caso, la quota</STRING></STRING> di acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a basse emissioni di CO</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING></STRING> presente e incorporato nei tipi di veicoli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tali atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">51, paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Tali atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati</STRING></STRING> sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">35</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta la fattibilità di stabilire</STRING></STRING> una quota minima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obbligatoria</STRING></STRING> di:</P></OLD><NEW><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 50 per integrare il presente regolamento stabilendo</STRING></STRING> una quota minima di:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alluminio e sue leghe e</STRING></STRING> magnesio e sue leghe riciclati da rifiuti post-consumo e incorporati nei tipi di veicoli;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>magnesio e sue leghe riciclati da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo e incorporati nei tipi di veicoli;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo</STRING></STRING> una quota minima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato di cui al primo comma fissa inoltre la data di applicazione dell'obbligo di disporre di</STRING></STRING> una quota minima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenuto riciclato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La quota minima di contenuto riciclato dei materiali di cui al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secondo</STRING></STRING> comma si basa sullo studio di fattibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al primo comma</STRING></STRING>, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:</P></OLD><NEW><P>La quota minima del contenuto riciclato di acciaio di cui al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">primo</STRING></STRING> comma si basa su uno studio di fattibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">realizzato dalla Commissione. La Commissione ultima lo studio entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING>, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la disponibilità attuale e prevista dei materiali di cui al secondo comma riciclati da rifiuti post-consumo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>la disponibilità attuale e prevista dei materiali di cui al secondo comma riciclati da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può adottare</STRING></STRING> un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il .... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> un atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al presente paragrafo</STRING></STRING> riciclati da rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pre-consumo e</STRING></STRING> post-consumo nei tipi di veicoli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>Detto atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">51, paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Detto atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ostacolare la</STRING></STRING> rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentire un'agevole</STRING></STRING> rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di essere sostituiti, riutilizzati, riciclati, rifabbricati o ricondizionati ove possibile dal punto di vista tecnico</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo, la sostituzione nel veicolo e lo smontaggio delle batterie per veicoli elettrici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e dei relativi pacchi batterie,</STRING></STRING> e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costruttori non ostacolano la rimozione e la sostituzione di parti e componenti dei veicoli servendosi di aggiornamenti del software. I costruttori garantiscono l'accesso alla documentazione e agli strumenti diagnostici relativi al software necessari.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I costruttori dimostrano che i veicoli nuovi da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>I costruttori dimostrano che i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tipi di</STRING></STRING> veicoli nuovi da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del regolamento (UE) n. 168/2013</STRING></STRING> e del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni degli articoli 4, 5, 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni dell'articolo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo</STRING></STRING> 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafi 1 e 2, o degli articoli</STRING></STRING> 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la include nel fascicolo informativo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/858;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>la include nel fascicolo informativo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/858 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 168/2013, a seconda del caso</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la trasmette all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>la trasmette all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 168/2013, a seconda del caso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applica la prescrizione dell'articolo 9, il costruttore trasmette la strategia di circolarità all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 10, il costruttore elabora le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le trasmette, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 10, il costruttore elabora le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le trasmette, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 26 di quest'ultimo regolamento</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 26 di quest'ultimo regolamento</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858</STRING></STRING> a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il costruttore elabora</STRING></STRING> una strategia di circolarità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costruttori di veicoli,</STRING></STRING> a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elaborano una strategia di circolarità a livello di costruttore e ne forniscono una copia alla Commissione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il primo comma, i costruttori possono altresì elaborare</STRING></STRING> una strategia di circolarità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a livello di categoria di veicolo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La strategia di circolarità descrive le azioni che i costruttori intendono compiere per ottemperare ai loro obblighi di garantire il rispetto delle prescrizioni di circolarità di cui al capo II<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, verificato nell'ambito delle procedure di omologazione e applicabili al tipo di veicolo interessato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La strategia di circolarità descrive le azioni che i costruttori intendono compiere per ottemperare ai loro obblighi di garantire il rispetto delle prescrizioni di circolarità di cui al capo II. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale strategia tiene conto delle capacità e delle informazioni effettivamente messe a disposizione dai fornitori, in particolare dalle PMI.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il costruttore trasmette alla Commissione una copia della strategia di circolarità entro 30 giorni dal rilascio dell'omologazione per il tipo di veicolo interessato.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Il costruttore monitora le azioni previste nella strategia di circolarità, vi dà seguito e aggiorna la strategia ogni cinque anni conformemente all'allegato IV, parte B. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La strategia di circolarità aggiornata è trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per il tipo di veicolo e alla Commissione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Il costruttore monitora le azioni previste nella strategia di circolarità, vi dà seguito e aggiorna la strategia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, indicando le nuove modifiche pertinenti della strategia di circolarità,</STRING></STRING> ogni cinque anni conformemente all'allegato IV, parte B.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare l'allegato IV, parte B, adeguando le prescrizioni relative al contenuto della strategia di circolarità e ai relativi aggiornamenti ai progressi tecnici e scientifici nella produzione di veicoli e nella gestione di veicoli fuori uso, agli sviluppi del mercato automobilistico e all'evoluzione normativa.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 83 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> anni la Commissione elabora e pubblica una relazione sulla circolarità del settore automobilistico. La relazione si basa in particolare sulle strategie di circolarità e sui relativi aggiornamenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 83 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni la Commissione elabora e pubblica una relazione sulla circolarità del settore automobilistico. La relazione si basa in particolare sulle strategie di circolarità e sui relativi aggiornamenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi dopo la data di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrata in vigore del presente regolamento</STRING></STRING>] a norma del regolamento (UE) 2018/858i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:</P></OLD><NEW><P>Per ciascun <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> tipo di veicolo omologato a partire dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">...</STRING></STRING> [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la data di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adozione degli atti delegati che stabiliscono la metodologia per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato presente nei veicoli conformemente all'articolo 6 </STRING></STRING>] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>acciaio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>acciaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sue leghe;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plastica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.</P></OLD><NEW><P>La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per i componenti di plastica di peso superiore a 100 grammi</STRING></STRING>, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di dichiarare la quota di contenuto riciclato di un determinato materiale non si applica ai materiali per i quali è stato stabilito un obiettivo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 4.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di dichiarare la quota di contenuto riciclato di un determinato materiale non si applica ai materiali per i quali è stato stabilito un obiettivo a norma dell'articolo 6, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1,</STRING></STRING> 3 o 4.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i nuovi tipi di veicoli omologati</STRING></STRING> i costruttori danno ai gestori di rifiuti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ai riparatori-manutentori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ai servizi di emergenza</STRING></STRING> un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche tramite gli strumenti esistenti utilizzati dall'industria automobilistica,</STRING></STRING> alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>le batterie per veicoli elettrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incorporate</STRING></STRING> nel veicolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>le batterie per veicoli elettrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i relativi pacchi batterie incorporati</STRING></STRING> nel veicolo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>parti e componenti contenenti le materie prime critiche di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27</STRING></STRING>, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[normativa sulle materie prime critiche]</STRING></STRING> al momento dell'omologazione del veicolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>parti e componenti contenenti le materie prime critiche di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28</STRING></STRING>, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1252</STRING></STRING> al momento dell'omologazione del veicolo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costruttori forniscono orientamenti informativi per il soccorso e gli interventi di emergenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.</P></OLD><NEW><P>I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con gli ammodernatori</STRING></STRING> e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in ragione dell'importo necessario</STRING></STRING> a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.</P></OLD><NEW><P>I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ragionevoli e proporzionati</STRING></STRING> dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella misura necessaria</STRING></STRING> a coprire i costi amministrativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettivamente sostenuti</STRING></STRING> per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare l'allegato V rivedendo l'elenco di parti, componenti e materiali dei veicoli e la portata delle informazioni che i costruttori sono tenuti a fornire.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I costruttori garantiscono che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i motori ad azionamento elettrico</STRING></STRING> che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allegato VI, punto 4</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dal .... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> i costruttori garantiscono che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti e i componenti dei veicoli</STRING></STRING> che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1252</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Passaporto di circolarità del veicolo</P></OLD><NEW><P>Passaporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">digitale</STRING></STRING> di circolarità del veicolo</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">84</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">72</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">digitale</STRING></STRING> di circolarità del veicolo, il quale è allineato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, interoperabile</STRING></STRING> e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 11 in formato digitale ed è accessibile gratuitamente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 10 e</STRING></STRING> 11 in formato digitale ed è accessibile gratuitamente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il costruttore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che immette il</STRING></STRING> veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il costruttore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al momento dell'immissione del</STRING></STRING> veicolo sul mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esportazione o</STRING></STRING> rottamazione del veicolo fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione adotta atti di esecuzione che disciplinano:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento]</STRING></STRING> la Commissione adotta atti di esecuzione che disciplinano:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>le modalità e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le specifiche tecniche</STRING></STRING> della soluzione da utilizzare per accedere al passaporto di circolarità del veicolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>le modalità e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i requisiti di base</STRING></STRING> della soluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnica</STRING></STRING> da utilizzare per accedere al passaporto di circolarità del veicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in maniera tale da non precludere nessuna soluzione tecnologica</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>l'interoperabilità del passaporto di circolarità del veicolo con altri passaporti imposti dalla legislazione dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>l'interoperabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'allineamento</STRING></STRING> del passaporto di circolarità del veicolo con altri passaporti imposti dalla legislazione dell'Unione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le condizioni di accesso al passaporto di circolarità del veicolo, compresi il diritto di accesso e le norme pertinenti in materia di protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono adottare misure che richiedano ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di stipulare contratti con impianti di trattamento autorizzati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilità del produttore. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce requisiti dettagliati applicabili ai contratti di cui al paragrafo 3 bis, al fine di garantire condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Il regime istituito dai produttori per esercitare tale responsabilità è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coerente con gli</STRING></STRING> articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.</P></OLD><NEW><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Il regime istituito dai produttori per esercitare tale responsabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conforme agli</STRING></STRING> articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finalizzato a</STRING></STRING> monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.</P></OLD><NEW><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o si servono di un registro dei produttori esistente, al fine di</STRING></STRING> monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></OLD><NEW><P>Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione crea un portale unico contenente i link a tutti i registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>I produttori mettono veicoli a disposizione sul mercato di uno Stato membro solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in quello Stato membro.</P></OLD><NEW><P>I produttori mettono veicoli a disposizione sul mercato di uno Stato membro solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in quello Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere ottemperati per conto di un produttore da un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere ottemperati per conto di un produttore da un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se più di un produttore è rappresentato nel paese da un rappresentante autorizzato, quest'ultimo fornisce separatamente il nome e il recapito di ciascuno dei produttori rappresentati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P>Il produttore o, se del caso, il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, dei veicoli oggetto della registrazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P>Il produttore o, se del caso, il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, dei veicoli oggetto della registrazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12.</NO.P>Il produttore o, se del caso, il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore riferisce all'autorità competente responsabile del registro sull'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>12.</NO.P>Il produttore o, se del caso, il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore riferisce all'autorità competente responsabile del registro sull'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a tali informazioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzati</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti la raccolta dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, riutilizzo e recupero e riciclaggio di plastica da parte dei produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o i singoli produttori</STRING></STRING> pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti la raccolta dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, riutilizzo e recupero e riciclaggio di plastica da parte dei produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o da parte del produttore che adempie ai propri obblighi individualmente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 3, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati conformemente al paragrafo 4 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'equa</STRING></STRING> rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> rappresentanza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proporzionata</STRING></STRING> dei produttori e dei gestori di rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che operano nel settore della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso</STRING></STRING> nei loro organi direttivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i comitati esecutivi e consultivi</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori di rifiuti sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, svolta da parte di produttori o di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">purché non siano coperti dai</STRING></STRING> proventi dei gestori di rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">connessi alla</STRING></STRING> vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo conto di eventuali</STRING></STRING> proventi dei gestori di rifiuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottenuti dalla</STRING></STRING> vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informare il pubblico e a</STRING></STRING> migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>i costi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">messa a disposizione,</STRING></STRING> raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i costi medi di trasporto dei veicoli fuori uso ai punti di raccolta o all'impianto di trattamento autorizzato più vicino.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>In caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, i produttori forniscono una garanzia per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tali veicoli saranno finanziate.</P></OLD><NEW><P>In caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, i produttori forniscono una garanzia per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tali veicoli saranno finanziate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno</STRING></STRING> di quanto segue:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		220</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>il peso del veicolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>il peso del veicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, escluse le batterie dei veicoli elettrici</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il tipo di sistema di trazione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>designa, con mandato scritto, un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>designa, con mandato scritto, un rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato che agisca per suo conto in relazione a compiti specifici relativi agli obblighi del produttore</STRING></STRING> per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un produttore che vende veicoli agli utenti finali mediante contratti a distanza ed è stabilito in un paese terzo designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui immette i veicoli sul mercato. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I produttori garantiscono la raccolta di tutti i veicoli fuori uso che hanno immesso sul mercato nel territorio di uno Stato membro quando tali veicoli diventano veicoli fuori uso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tal fine</STRING></STRING> i produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e punti di raccolta</STRING></STRING>, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>consentano la raccolta di veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutte le marche</STRING></STRING>, indipendentemente dall'origine;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>consentano la raccolta di veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno messo a disposizione sul mercato</STRING></STRING>, indipendentemente dall'origine;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>consentano il conferimento gratuito di tutti i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>consentano il conferimento gratuito di tutti i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o ai punti di raccolta</STRING></STRING> di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblicano sui propri siti web e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di raccolta e degli impianti di trattamento autorizzati e</STRING></STRING> realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti</STRING></STRING> diversi dagli impianti di trattamento autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a istituire punti di raccolta per</STRING></STRING> i veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I punti di raccolta</STRING></STRING> diversi dagli impianti di trattamento autorizzati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono raccogliere</STRING></STRING> i veicoli fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è in possesso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasferisce i veicoli fuori uso raccolti agli impianti di trattamento autorizzati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno</STRING></STRING> dal loro ricevimento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei mesi</STRING></STRING> dal loro ricevimento;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>I <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gestori di rifiuti, compresi</STRING></STRING> gli impianti di trattamento autorizzati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>I <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti di raccolta o</STRING></STRING> gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono adottare misure che impongano che i punti di raccolta collaborino con i produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,</STRING></STRING> o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a un punto di raccolta</STRING></STRING> autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso di una batteria per veicoli elettrici mancante da un veicolo fuori uso, la consegna del veicolo fuori uso rimane gratuita se l'ultimo proprietario fornisce la documentazione attestante che la batteria per veicoli elettrici è stata gestita da un operatore professionale in conformità del regolamento (UE) 2023/1542.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri che prevedono la possibilità di radiazione temporanea dei veicoli dal registro automobilistico nella loro legislazione nazionale:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabiliscono un periodo massimo, non superiore a quattro anni, per il quale tale radiazione può essere concessa;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono che i rinnovi della radiazione temporanea dal registro automobilistico siano concessi solo per un periodo definito e limitato e solo se è possibile accertare che il veicolo la cui immatricolazione è stata cancellata esiste ancora.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 2</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto</STRING></STRING> 1;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, eccetto nei casi in cui esista una procedura online che consenta la comunicazione o l'elaborazione della radiazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico da parte degli impianti di trattamento autorizzati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		243</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui la proprietà di un veicolo usato sia trasferita da un operatore economico, quest'ultimo informa l'acquirente che il veicolo non è un veicolo fuori uso ai sensi dell'allegato I, parte A, oppure fornisce un certificato di revisione. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		244</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di veicoli fuori uso, l'operatore economico garantisce che tali veicoli saranno trasferiti esclusivamente a un impianto di trattamento autorizzato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		245</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i trattamenti per i veicoli fuori uso siano conformi almeno agli articoli 28, 29, 30, 31, 34 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> 35 e all'allegato VII del presente regolamento e applicano le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i trattamenti per i veicoli fuori uso siano conformi almeno agli articoli 28, 29, 30, 31, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">32,</STRING></STRING> 34<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 35 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 36</STRING></STRING> e all'allegato VII del presente regolamento e applicano le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		246</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, prima della frantumazione o compattazione mediante demolizione manuale o smontaggio (semi-) automatizzato in modo non distruttivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, prima della frantumazione o compattazione mediante demolizione manuale o smontaggio (semi-) automatizzato in modo non distruttivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente agli articoli 30 e 31, tenendo conto del potenziale di mercato per il riutilizzo, la rifabbricazione o il ricondizionamento di tali parti e componenti e della necessità di rottami di alta qualità</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		247</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		248</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inviano tutti i veicoli fuori uso dopo la depurazione e la rimozione delle parti a un impianto che ne effettui la frantumazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		249</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trattano il veicolo fuori uso ricevuto entro sei mesi dalla data di consegna.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		250</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativo alle tecnologie di trattamento, anche:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aggiungendo ed eliminando le parti e i materiali elencati nell'allegato VII, parte C, o eseguendone la revisione</STRING></STRING>;</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificando o integrando gli obblighi di cui all'allegato VII, parte G.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		251</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri incoraggiano gli impianti di trattamento autorizzati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri incoraggiano gli impianti di trattamento autorizzati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e a condurre audit annuali</STRING></STRING> a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		252</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati e gli altri gestori di rifiuti esigono che i veicoli fuori uso loro conferiti per la frantumazione siano corredati di:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati e gli altri gestori di rifiuti esigono che i veicoli fuori uso loro conferiti per la frantumazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano depurati a norma dell'articolo 29, le loro parti e componenti siano rimossi a norma dell'articolo 30 e</STRING></STRING> siano corredati di:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		253</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non mischiano</STRING></STRING> i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli impianti di trattamento autorizzati e</STRING></STRING> i gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono mischiare</STRING></STRING> i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché siano soddisfatti i criteri e i valori limite di cui all'allegato VII, parte G, sia garantita la tracciabilità ai fini della comunicazione, il processo di frantumazione non peggiori la qualità dei flussi di rifiuti rispetto al trattamento separato e la produzione sia conforme a norme di elevata qualità</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		254</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori di rifiuti, durante la frantumazione, garantiscono che l'acciaio, l'alluminio e il rame in uscita siano conformi agli elevati livelli di qualità definiti dall'atto delegato di cui al paragrafo 3 ter (nuovo).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		255</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 50 per integrare il presente regolamento stabilendo requisiti in materia di qualità della frantumazione delle frazioni in uscita, tra cui:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il contenuto totale di rame della frazione principale di acciaio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la frazione delle leghe di alluminio di fonderia e la frazione delle leghe per semilavorati;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i processi di separazione necessari e la frazione residua di tali processi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena possibile dopo il</STRING></STRING> conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro 30 giorni dal</STRING></STRING> conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		257</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fluidi dei sistemi di condizionamento d'aria utilizzati nei sistemi di gestione termica sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e sono recuperati conformemente al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono riciclati o rigenerati e riutilizzati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		258</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio prima della frantumazione</P></OLD><NEW><P>Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la rifabbricazione, la riparazione</STRING></STRING> e il riciclaggio prima della frantumazione</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		259</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Al fine di verificarne il potenziale di mercato per il riutilizzo, la rifabbricazione e la riparazione, tali parti sono valutate a norma dell'articolo 31 prima della demolizione. Tale valutazione è effettuata</STRING></STRING> dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		260</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti rimossi ai sensi del paragrafo 1 che non hanno un potenziale di mercato per il riutilizzo, la rifabbricazione o la riparazione siano avviati al riciclaggio conformemente alle prescrizioni per il trattamento di cui all'allegato VII, parte F. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		261</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applica</STRING></STRING> se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da 13 a 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove le parti e i componenti non abbiano un potenziale di mercato per il riutilizzo, la rifabbricazione e la riparazione,</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è obbligatorio rimuoverli prima della frantumazione</STRING></STRING> se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 e</STRING></STRING> da 13 a 19, con la stessa efficienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e producendo materiale riciclato equivalente,</STRING></STRING> dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		262</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini del primo comma, l'impianto di trattamento autorizzato fornisce le informazioni elencate nell'allegato VII, parte G.</P></OLD><NEW><P>Ai fini del primo comma, l'impianto di trattamento autorizzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispetta i requisiti in materia di elevata qualità della frantumazione delle frazioni in uscita stabiliti dall'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 4,</STRING></STRING> e fornisce le informazioni elencate nell'allegato VII, parte G.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		263</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le parti e i componenti rimossi durante un'operazione di riparazione e manutenzione, escluse le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte E, non sono considerati rifiuti e sono valutati per accertarne l'idoneità a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		264</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiunque commercializzi</STRING></STRING> pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nel punto di vendita</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi operatore economico che venda</STRING></STRING> pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		265</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 32 – comma 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a dimostrare che le parti e i componenti provengono da un operatore economico autorizzato;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		266</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prescrizioni relative agli operatori economici si applicano indipendentemente dalla tecnica di commercializzazione utilizzata, comprese le vendite online.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		267</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo.</P></OLD><NEW><P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ammodernamento</STRING></STRING> e il ricondizionamento di parti e componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		268</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>l'impiego di incentivi economici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la fissazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per</STRING></STRING> pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>l'impiego di incentivi economici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concepiti per premiare i costruttori che vanno oltre le norme minime, al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo di</STRING></STRING> pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		269</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione gli incentivi adottati conformemente al presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		270</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché</STRING></STRING> i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottano le misure necessarie a garantire che</STRING></STRING> i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		271</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro conferiti</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fuori uso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		272</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il peso della plastica riciclata e il peso totale della plastica di cui ai paragrafi 1 e 2 escludono gli elastomeri e i termoindurenti diversi dalle schiume di poliuretano.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		273</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n 1013/2006</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1157</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		274</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostanzialmente</STRING></STRING> equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considerate</STRING></STRING> equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		275</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di distinguere le spedizioni di veicoli usati e di veicoli fuori uso, le autorità competenti degli Stati membri possono condurre ispezioni e verificare se i veicoli usati sospettati di essere veicoli fuori uso sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato I.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se le ispezioni confermano che i veicoli in questione sono da considerare veicoli fuori uso, i costi dell'ispezione e del relativo stoccaggio possono essere addebitati all'operatore economico responsabile della spedizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		276</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo V – Sezione 1 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SEZIONE 1</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Condizione di veicolo usato</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		277</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso</P></OLD><NEW><P>Distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai fini dell'esportazione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		278</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del trasferimento della proprietà del</STRING></STRING> veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dimostrare</STRING></STRING> a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti,</STRING></STRING> che il veicolo non è un veicolo fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel valutare la condizione di veicolo usato</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le</STRING></STRING> autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verificano se i</STRING></STRING> criteri di cui all'allegato I <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di</STRING></STRING> un veicolo fuori uso.</P></OLD><NEW><P>Ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'esportazione di un</STRING></STRING> veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire la documentazione alle autorità doganali e</STRING></STRING> a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'importazione attestante</STRING></STRING> che il veicolo non è un veicolo fuori uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale documentazione consiste in un certificato di revisione valido o,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se non disponibile, in una valutazione condotta dalle</STRING></STRING> autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabili del rilascio dei certificati di revisione sulla base dei</STRING></STRING> criteri di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In caso di dubbio che un veicolo usato possa essere un veicolo fuori uso, le autorità competenti possono richiedere al proprietario del veicolo di presentare una documentazione aggiuntiva che dimostri che il veicolo in questione non è</STRING></STRING> un veicolo fuori uso.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri pubblicano un elenco di una o più autorità competenti che possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		279</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati destinati all'esportazione sono soggetti ai controlli e alle prescrizioni di cui alla presente sezione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati destinati all'esportazione sono soggetti ai controlli e alle prescrizioni di cui alla presente sezione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		280</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>non sono veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in base ai criteri elencati nell'allegato I</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>non sono veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">definiti ai sensi dell'articolo 37</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		281</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono considerati tecnicamente idonei alla circolazione stradale nello Stato membro dell'ultima immatricolazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		282</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per modificare i criteri elencati nell'allegato I che determinano se un veicolo usato è un veicolo fuori uso.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		283</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 39 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considerato</STRING></STRING> tecnicamente idoneo alla circolazione stradale a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">38, paragrafo 3, lettera b)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo sia tecnicamente idoneo alla circolazione stradale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o non sia un veicolo fuori uso</STRING></STRING> a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">37</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		284</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 39 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Se le informazioni fornite o messe a disposizione delle autorità doganali non corrispondono alle informazioni contenute nei registri di immatricolazione nazionali e nei sistemi elettronici nazionali sui controlli tecnici a norma del paragrafo 1, le autorità doganali non svincolano il veicolo per l'esportazione e ne informano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'operatore economico</STRING></STRING> attraverso i medesimi sistemi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Se le informazioni fornite o messe a disposizione delle autorità doganali non corrispondono alle informazioni contenute nei registri di immatricolazione nazionali e nei sistemi elettronici nazionali sui controlli tecnici a norma del paragrafo 1, le autorità doganali non svincolano il veicolo per l'esportazione e ne informano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la persona fisica o giuridica interessata</STRING></STRING> attraverso i medesimi sistemi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		285</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di conformità di cui al paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le</STRING></STRING> condizioni specifiche connesse alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza stradale applicate dal paese terzo di importazione all'importazione dei veicoli usati, qualora tali condizioni siano state notificate dal paese terzo alla Commissione. Tali condizioni sono verificabili mediante le informazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 45, paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di conformità di cui al paragrafo 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> le condizioni specifiche connesse alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza stradale applicate dal paese terzo di importazione all'importazione dei veicoli usati, qualora tali condizioni siano state notificate dal paese terzo alla Commissione. Tali condizioni sono verificabili mediante le informazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 45, paragrafo 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		286</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione pubblica e aggiorna periodicamente su un apposito portale online le condizioni specifiche notificate connesse alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza stradale imposte dai paesi terzi ai sensi del paragrafo 3.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		287</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 41 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistono fondati motivi di ritenere</STRING></STRING> che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospettano</STRING></STRING> che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immediatamente</STRING></STRING> lo svincolo per l'esportazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino all'ottenimento di tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione finale</STRING></STRING>. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		288</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'autorità competente dello Stato membro in questione registra tale informazione nel registro di immatricolazione nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		289</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e verificare</STRING></STRING> il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		290</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obbligo di cui al paragrafo 1 è soddisfatto qualora gli Stati membri si avvalgano del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) per connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		291</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		292</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i punti di raccolta;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		293</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o vendere i pezzi di ricambio e i componenti rimossi da veicoli fuori uso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		294</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 46 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri effettuano inoltre controlli all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo 38.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri effettuano inoltre controlli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodici</STRING></STRING> all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo 38.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		295</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri elaborano un piano di ispezioni allo scopo di identificare e monitorare il trattamento illecito di veicoli fuori uso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		296</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 47 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">illecito</STRING></STRING> dei veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dei veicoli scomparsi, del certificato di rottamazione, dell'esportazione di veicoli usati</STRING></STRING>, nonché relative alla prevenzione del trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'esportazione illeciti</STRING></STRING> dei veicoli fuori uso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		297</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione del trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">illecito</STRING></STRING> dei veicoli fuori uso. Essi si scambiano informazioni utili in materia di immatricolazione, radiazione dal registro automobilistico e sospensione e cancellazione dell'immatricolazione attraverso il sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 45. Scambiano inoltre informazioni utili sugli impianti di trattamento autorizzati e sui riparatori-manutentori privi di autorizzazione ad operare come impianti di trattamento autorizzati, nonché su altri impianti e operatori economici che possono effettuare operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso. Condividono esperienze e conoscenze sulle misure a garanzia del rispetto dell'applicazione all'interno delle strutture esistenti.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione del trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'esportazione illeciti</STRING></STRING> dei veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di affrontare il problema dei veicoli scomparsi</STRING></STRING>. Essi si scambiano informazioni utili in materia di immatricolazione, radiazione dal registro automobilistico e sospensione e cancellazione dell'immatricolazione attraverso il sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 45. Scambiano inoltre informazioni utili sugli impianti di trattamento autorizzati e sui riparatori-manutentori privi di autorizzazione ad operare come impianti di trattamento autorizzati, nonché su altri impianti e operatori economici che possono effettuare operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso. Condividono esperienze e conoscenze sulle misure a garanzia del rispetto dell'applicazione all'interno delle strutture esistenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		298</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo e nell'ottica di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione istituisce e supervisiona una rete di coordinamento per garantire un coordinamento efficace delle politiche di esecuzione a livello nazionale. La rete di coordinamento è composta da rappresentanti di ogni Stato membro e della Commissione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		299</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 47 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La rete di coordinamento promuove lo scambio delle migliori pratiche, favorisce l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, scambia informazioni sulle attività di attuazione, sviluppa una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e avvia azioni congiunte in materia di esecuzione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		300</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero e il peso dei veicoli fuori uso importati o spediti per ulteriore trattamento da un altro Stato membro o da un paese terzo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		301</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero dei veicoli usati svincolati per l'esportazione in un paese terzo o l'importazione da un paese terzo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		302</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(m bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i quantitativi di materie prime critiche rimosse e recuperate dai veicoli fuori uso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		303</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il loro impatto</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		304</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione esamina le relazioni presentate dagli Stati membri e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso,</STRING></STRING> redige relazioni sulle informazioni ricevute al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche applicate negli Stati membri.</P></OLD><NEW><P>La Commissione esamina le relazioni presentate dagli Stati membri e redige <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e pubblica</STRING></STRING> relazioni sulle informazioni ricevute al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutare l'attuazione del presente regolamento negli Stati membri e</STRING></STRING> agevolare lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche applicate negli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		305</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>la metodologia per determinare la quantità e il peso delle parti, dei componenti e dei materiali rimossi ai fini di cui al paragrafo 1, lettere g), h) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> i);</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>la metodologia per determinare la quantità e il peso delle parti, dei componenti e dei materiali rimossi ai fini di cui al paragrafo 1, lettere g), h)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> i) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e m bis)</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		306</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>il formato per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 1 e il formato della relazione di controllo della qualità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>il formato per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 2 e 3</STRING></STRING> e il formato della relazione di controllo della qualità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		307</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P>Tali atti di esecuzione sono adottati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING> secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		308</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>I produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, i gestori di rifiuti e gli altri operatori economici interessati forniscono alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		309</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 50 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2,</STRING></STRING> 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[elenco definitivo da aggiornare al termine dei negoziati]</STRING></STRING>, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		310</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 50 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2,</STRING></STRING> 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[elenco definitivo da aggiornare al termine dei negoziati]</STRING></STRING>, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		311</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 50 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 7, e dell'articolo 40, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2,</STRING></STRING> 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 7, e dell'articolo 40, paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[elenco definitivo da aggiornare al termine dei negoziati]</STRING></STRING>, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		312</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		313</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la necessità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dei capi II e III e del capo IV, sezione II, per includere i veicoli delle categorie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e e L</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere da c) a g)</STRING></STRING>, del regolamento (UE) 168/2013 e i veicoli delle categorie M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>la necessità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dei capi II e III e del capo IV, sezione II, per includere i veicoli delle categorie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e</STRING></STRING> quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 e i veicoli delle categorie M<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, M<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, N<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> e O quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		314</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai veicoli omologati in più fasi, ai camper e ai caravan;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		315</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto delle misure relative all'esportazione di veicoli usati di cui al capo V e la misura in cui è stata risolta la questione dei veicoli scomparsi, comprese le stime sul numero di tali veicoli;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		316</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure relative alle disposizioni sui processi che possono incidere sul riciclaggio di alta qualità dei veicoli alla fine del loro ciclo di vita;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		317</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto delle differenze nei criteri di controllo tecnico nazionali applicati all'esportazione di veicoli usati e al mercato interno;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		318</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione per esaminare, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 10, se i costruttori sono sulla buona strada per rispettare gli obiettivi in materia di plastica riciclata di cui all'articolo 6, paragrafo 1. La valutazione esamina in particolare:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la disponibilità di tecnologie adeguate per il riciclaggio della plastica;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sufficiente disponibilità di plastica riciclata;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il livello di qualità della plastica riciclata rispetto al livello di sicurezza richiesto; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le difficoltà tecniche ed economiche per raggiungere l'obiettivo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale valutazione, la Commissione, se del caso, può presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, al fine di prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello delle percentuali minime stabiliti nel medesimo articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		319</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il veicolo è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnicamente</STRING></STRING> irreparabile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se</STRING></STRING> risponde ad almeno uno dei criteri seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il veicolo è irreparabile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando</STRING></STRING> risponde ad almeno uno dei criteri seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		320</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>è stato ridotto in pezzi o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">smembrato</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>è stato ridotto in pezzi o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">smontato per il riutilizzo delle parti o non è più utilizzato come veicolo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		321</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stato saldato o chiuso con schiuma isolante;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		322</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>è stato bruciato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">completamente</STRING></STRING> al punto da risultarne distrutto il vano motore o l'abitacolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>è stato bruciato al punto da risultarne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">completamente</STRING></STRING> distrutto il vano motore o l'abitacolo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		323</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>è stato immerso nell'acqua fin sopra il cruscotto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		324</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere riparato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> sostituito:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, da un punto di vista tecnico, né</STRING></STRING> riparato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">né</STRING></STRING> sostituito:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		325</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>i componenti strutturali e di sicurezza hanno difetti tecnici irreversibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non sostituibili, quali invecchiamento del metallo, numerose spaccature degli strati di vernice o corrosione perforante eccessiva;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>i componenti strutturali e di sicurezza hanno difetti tecnici irreversibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei casi in cui il danno è talmente grave che la riparazione o la sostituzione non possono essere tecnicamente realizzate senza compromettere l'integrità strutturale duratura del veicolo o la sicurezza stradale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		326</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		327</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		328</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte A – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le porte non sono fissate;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		329</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per determinare se il veicolo usato è un veicolo fuori uso è possibile avvalersi anche dei criteri seguenti come giustificazione supplementare:</P></OLD><NEW><P>Per determinare se il veicolo usato è un veicolo fuori uso è possibile avvalersi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante una valutazione individuale</STRING></STRING> anche dei criteri seguenti come giustificazione supplementare:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		330</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>il proprietario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sconosciuto</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è impossibile stabilire chi sia</STRING></STRING> il proprietario;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		331</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono trascorsi più di due anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere sottoposto all'ultimo controllo tecnico nazionale obbligatorio;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		332</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera d)</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>non è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>non è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		333</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>è stato consegnato a un punto di raccolta autorizzato per poi essere trattato o a un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>è stato consegnato a un punto di raccolta autorizzato per poi essere trattato o a un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		334</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		335</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione; oppure</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		336</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		337</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		338</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Descrizione non tecnica delle azioni pianificate per assicurare che i veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">appartenenti al tipo di veicolo non vengano mai meno al rispetto delle</STRING></STRING> norme di cui agli articoli da 4 a 7 in tutto il processo di produzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Descrizione non tecnica delle azioni pianificate per assicurare che i veicoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettino le</STRING></STRING> norme di cui agli articoli da 4 a 7 in tutto il processo di produzione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		339</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>controllare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e verificare le</STRING></STRING> informazioni ricevute dai fornitori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>controllare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la completezza delle</STRING></STRING> informazioni ricevute dai fornitori;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		340</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reagire opportunamente se i dati ricevuti dai fornitori indicano il rischio di mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, 5 o 6.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		341</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Informazioni sulle ipotesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su cui il costruttore si è basato per calcolare la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 4 considerando</STRING></STRING> le tecnologie esistenti di trattamento a fine vita, i progressi nelle tecnologie di trattamento a fine vita e gli investimenti in capacità tecnologica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a partire dalla presentazione della domanda di omologazione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Informazioni sulle ipotesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardanti</STRING></STRING> le tecnologie esistenti di trattamento a fine vita, i progressi nelle tecnologie di trattamento a fine vita e gli investimenti in capacità tecnologica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		342</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Elenco delle azioni che il costruttore si impegna a intraprendere per assicurare che il trattamento dei veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del tipo in questione</STRING></STRING> è effettuato conformemente al presente regolamento, con particolare attenzione:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Elenco delle azioni che il costruttore si impegna a intraprendere per assicurare che il trattamento dei veicoli fuori uso è effettuato conformemente al presente regolamento, con particolare attenzione:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		343</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>alle misure intese ad agevolare la rimozione delle parti indicate nell'allegato VII, parte C;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>alle misure intese ad agevolare la rimozione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non distruttiva</STRING></STRING> delle parti indicate nell'allegato VII, parte C;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		344</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>alle misure che contribuiscono a sviluppare tecnologie di riciclaggio di materiali, utilizzati nei veicoli, per i quali tali tecnologie non sono ampiamente disponibili su scala commerciale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al momento della presentazione della domanda di omologazione</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cooperazione con gestori di rifiuti o istituti di ricerca,</STRING></STRING> alle misure che contribuiscono a sviluppare tecnologie di riciclaggio di materiali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e componenti</STRING></STRING>, utilizzati nei veicoli, per i quali tali tecnologie non sono ampiamente disponibili su scala commerciale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		345</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al monitoraggio del modo in cui sono riutilizzati, riciclati e recuperati nella pratica le parti, i componenti e i materiali contenuti nei veicoli appartenenti al tipo di veicolo;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		346</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>alle misure per sormontare le difficoltà poste dall'uso di materiali e tecniche che rendono difficile la demolizione o molto arduo il riciclaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad esempio adesivi o materiali rinforzati con fibre</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>alle misure per sormontare le difficoltà poste dall'uso di materiali e tecniche che rendono difficile la demolizione o molto arduo il riciclaggio;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		347</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 5 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle attività di ricerca e sviluppo svolte ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alle lettere da a) a e).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		348</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione della natura e della forma delle azioni di cui al punto 5, ad esempio investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti nello sviluppo di tecnologie o infrastrutture di riciclaggio e modalità di cooperazione con i gestori dei rifiuti coinvolti nel riutilizzo, nel riciclaggio e nel recupero dei veicoli e nella rimozione delle loro parti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		349</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 7 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione del modo in cui sarà valutata l'efficacia delle azioni di cui al punto 6.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		350</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte A – punto 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Prima che gli articoli da 4 a 7 siano d'applicazione, la strategia di circolarità illustra il modo in cui il costruttore rispetta le norme di circolarità stabilite dalla direttiva 2005/64/CE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> verificate durante la procedura di omologazione, in particolare l'articolo 5, e le norme di cui alla direttiva 2000/53/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Prima che gli articoli da 4 a 7 siano d'applicazione, la strategia di circolarità illustra il modo in cui il costruttore rispetta le norme di circolarità stabilite dalla direttiva 2005/64/CE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		351</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV –parte B – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I costruttori aggiornano la strategia di circolarità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno</STRING></STRING> ogni cinque anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>I costruttori aggiornano la strategia di circolarità ogni cinque anni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		352</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte B – punto 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La strategia di circolarità aggiornata include:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La strategia di circolarità aggiornata include <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nuove modifiche pertinenti, in particolare</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		353</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte B – punto 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la descrizione del modo in cui sono state intraprese le azioni di cui alla parte A<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, punto 6,</STRING></STRING> e, se una o più azioni indicate nella strategia non sono state realizzate, le ragioni del caso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>la descrizione del modo in cui sono state intraprese le azioni di cui alla parte A e, se una o più azioni indicate nella strategia non sono state realizzate, le ragioni del caso;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		354</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte B – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la valutazione dell'efficacia delle azioni di cui alla parte A<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, punto 6</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>la valutazione dell'efficacia delle azioni di cui alla parte A;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		355</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte B – punto 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la descrizione del modo in cui si è tenuto o si terrà conto delle azioni di cui alla parte A, punto 6,</STRING></STRING> nella progettazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei nuovi tipi di veicoli</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni relative alle modifiche significative</STRING></STRING> nella progettazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e produzione apportate dal costruttore per migliorare la circolarità dei veicoli</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		356</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – parte B – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di modifiche sostanziali della progettazione e della produzione del tipo di veicolo, la strategia di circolarità aggiornata si sofferma in particolare sui seguenti aspetti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche, nei veicoli nuovi, dell'uso di parti e componenti perché siano facili da smontare a fini di riutilizzo o riciclaggio di alta qualità;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche, nei veicoli nuovi, dell'uso di materiali perché siano facili da riciclare;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">caratteristiche di progettazione atte a sormontare le difficoltà poste dall'uso di materiali e tecniche che rendono difficile la rimozione facile o molto arduo il riciclaggio, ad esempio adesivi, plastiche accoppiate o materiali rinforzati con fibre;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche dell'uso dei materiali riciclati nei veicoli nuovi, di parti e componenti rifabbricati o ricondizionati nei veicoli e della compatibilità di parti e componenti provenienti da altri tipi di veicoli; e</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche dell'uso, nei veicoli nuovi, delle sostanze di cui all'articolo 5.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		357</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Batterie per veicoli elettrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e batterie per mezzi di trasporto leggeri</STRING></STRING> incorporate nel veicolo:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		358</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>numero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di dotazione originale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		359</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 1 – lettera g bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su stato di salute e durata di vita prevista delle batterie come definiti all'articolo 14 e all'allegato VII del regolamento (UE) 2023/1542.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		360</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>numero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di dotazione originale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		361</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>numero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di dotazione originale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		362</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>numero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di dotazione originale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		363</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 4 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni, specifiche, strumenti e processi, compresi aggiornamenti software, necessari per la rifabbricazione e il ricondizionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		364</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – punto 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>istruzioni tecniche sull'accesso, sulla rimozione e sulla sostituzione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi</STRING></STRING> i codici e il software necessari per attivare pezzi di ricambio e componenti affinché funzionino in un altro veicolo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>istruzioni tecniche sull'accesso, sulla rimozione e sulla sostituzione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la possibilità di cancellare o disaccoppiare una parte dal numero di telaio di un veicolo fuori uso e, se necessario, di registrarla nuovamente nel sistema informativo del costruttore per essere installata su un altro veicolo;</STRING></STRING> i codici e il software necessari per attivare pezzi di ricambio e componenti affinché funzionino in un altro veicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, utilizzando se necessario strumenti diagnostici multimarca e server di back-end del costruttore per il veicolo riparato</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		365</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VI – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni sull'etichetta dei motori ad azionamento elettrico contenenti materiali magnetici permanenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicazione che i prodotti contengono uno o più magneti permanenti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicazione dell'eventuale appartenenza dei magneti a uno dei tipi seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">neodimio-ferro-boro;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">samario-cobalto;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alluminio-nichel-cobalto;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ferrite;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i magneti permanenti dei tipi di cui al punto 3, lettera b), punti i) e ii), un supporto dati collegato a un identificativo univoco del prodotto che dia accesso a quanto segue:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, informazioni che consentono l'accesso a tutti i magneti permanenti contenuti nel prodotto, e la relativa rimozione, e che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		366</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>i sistemi di condizionamento d'aria e i refrigeranti sono trattati conformemente al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 517/2014</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>i sistemi di condizionamento d'aria e i refrigeranti sono trattati conformemente al regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/573</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		367</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Batterie dei veicoli elettrici</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Batterie dei veicoli elettrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come definite all'articolo 3, punto 14), del presente regolamento e batterie per mezzi di trasporto leggeri quali definite all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, compresi i loro sistemi di gestione delle batterie, caricatori di bordo per i veicoli elettrici, involucri o custodie, se presenti</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		368</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Batterie per autoveicoli come definite all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2023/1542</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Batterie per autoveicoli come definite all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2023/1542 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e batterie portatili come definite all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1542</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		369</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cruscotti</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		370</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P>Parti direttamente accessibili del sistema di informazione e intrattenimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i comandi audio, di navigazione e multimediali, anche i display di superficie superiore a 100 cm2</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P>Parti direttamente accessibili del sistema di informazione e intrattenimento</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		371</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>13.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cablaggio</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		372</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15.</NO.P>Contenitori di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fluidi</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>15.</NO.P>Contenitori di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carburante</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		373</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>17.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi altro componente metallico monomateriale di peso superiore a 10 kg</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		374</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi altro componente plastico monomateriale di peso superiore a 10 kg</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		375</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte C – punto 19 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">circuiti stampati di superficie superiore a 10 cm</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		376</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte D – punto 1 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>la parte o componente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è completo</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>la parte o componente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contiene tutte le parti pertinenti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		377</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte D – punto 1 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>valutazione dei danni, della riduzione di funzionalità o prestazioni e delle riparazioni necessarie per riportare la parte o il componente allo stato in cui è adatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'uso</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>valutazione dei danni, della riduzione di funzionalità o prestazioni e delle riparazioni necessarie per riportare la parte o il componente allo stato in cui è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potenzialmente</STRING></STRING> adatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla rifabbricazione o al ricondizionamento</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		378</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte D – punto 1 – lettera b – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assenza di</STRING></STRING> corrosione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">importante</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ispezione visiva dimostra che la</STRING></STRING> corrosione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ostacola la funzionalità delle parti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		379</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte D – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riferimento al numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) dal quale la parte o il componente è stato rimosso; e</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		380</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte E – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato).</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se tali parti non sono coperte dalla garanzia che ne attesta la conformità al relativo controllo tecnico, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/45/UE</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		381</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte F – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le batterie per veicoli elettrici sono trattate conformemente all'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1542.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		382</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte G – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La copia del contratto scritto concluso tra l'impianto di trattamento autorizzato e l'impianto che effettua le operazioni di frantumazione e usa tecnologie post frantumazione</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le specifiche di qualità dei materiali secondari e le specifiche tecniche applicate per trattare le frazioni dei</STRING></STRING> veicoli fuori uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di conformarsi all'articolo 28, paragrafo 3, del presente regolamento</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> veicoli fuori uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono essere frantumati insieme ad altri rifiuti solo se:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati trattati conformemente all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le batterie sono state rimosse conformemente al regolamento (UE) 2023/1542;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli imballaggi di plastica sono stati separati dai rifiuti di imballaggio e dagli imballaggi contenenti metallo conformemente al regolamento (UE) 2025/40;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il processo combinato di frantumazione non riduce la qualità dei flussi di rifiuti rispetto al trattamento separato; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è possibile determinare che il contributo specifico di ciascun flusso di rifiuti misti alle frazioni in uscita rispetta gli obblighi di comunicazione di cui ai regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2025/40 nonché alle direttive 2012/19/UE e 2008/98/CE</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		383</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VII – parte G – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il verbale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di analisi</STRING></STRING>, fornito da un organismo indipendente, della qualità e quantità dei campioni delle frazioni trattate (in uscita) per una configurazione rappresentativa del trattamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il verbale, fornito da un organismo indipendente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del bilancio di massa dell'analisi</STRING></STRING> della qualità e quantità dei campioni delle frazioni trattate (in uscita) per una configurazione rappresentativa del trattamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		384</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VIII – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Informazioni che il produttore o il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designato</STRING></STRING> deve presentare per la responsabilità estesa del produttore:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Informazioni che il produttore o il suo rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzato</STRING></STRING> deve presentare per la responsabilità estesa del produttore:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		385</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IX – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Nome<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> indirizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nazionalità</STRING></STRING> del titolare o del proprietario del veicolo consegnato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> indirizzo del titolare o del proprietario del veicolo consegnato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		386</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato X bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allegato X bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CRITERI DI ESENZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE CULTURALE SPECIALE</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti dello Stato membro in cui un veicolo è immatricolato possono riconoscere un veicolo come avente un interesse culturale speciale se soddisfa le condizioni seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il valore o stato storico o culturale unico del veicolo è stato documentato dal proprietario del veicolo o dalle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione o si tratta di un singolo veicolo modificato o costruito su misura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il proprietario del veicolo è noto e identificabile;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il veicolo può essere identificato in modo univoco attraverso il numero di identificazione del veicolo, il numero di serie o un altro identificativo ufficiale fornito dal costruttore o assegnato da un'autorità competente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>