<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0174</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Appalti pubblici</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0147/2025 - Relatore: Piotr Müller)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici (2024/2103(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 151 e 156,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici<FOOTNOTE><FIELD> GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/66/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (la direttiva sulle procedure di ricorso),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (la direttiva europea sull'accessibilità)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (direttiva sull'accessibilità del web)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 30 gennaio 2020 nella causa C-395/18, <STRING ITALIC="on">Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, <STRING ITALIC="on">Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, </STRING>C-395/18, ECLI:EU:C:2020:58.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le recenti sentenze della CGUE sulla partecipazione di offerenti stranieri alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dell'UE, in particolare la sentenza del 22 ottobre 2024 nella causa C-652/22, <STRING ITALIC="on">Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AȘ</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2024, <STRING ITALIC="on">Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AȘ</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</STRING>, C-652/22, ECLI:EU:C:2024:910.</FIELD></FOOTNOTE> e la sentenza del 13 marzo 2025 nella causa C-266/22, <STRING ITALIC="on">CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd, Astra Vagoane Călători SA</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2025, <STRING ITALIC="on">CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd, Astra Vagoane Călători SA</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA</STRING>, C-266/22, ECLI:EU:C:2025:178.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio del 2012,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il programma di lavoro della Commissione per il 2025 dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida" (COM(2025)0045),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025)0085),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Una bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 19 giugno 2024 dal titolo "Semestre europeo 2024 – Pacchetto di primavera" (COM(2024)0600),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione dal titolo "SME needs analysis in Public Procurement" (Analisi delle esigenze delle PMI negli appalti pubblici) del 2021<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea: direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI t33, Celotti, P., Alessandrini, M., Valenza, A. et al., <STRING ITALIC="on">SME needs analysis in public procurement – Final report</STRING> (Analisi delle esigenze delle PMI negli appalti pubblici), Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/86199.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021)0778),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione C94 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) del 1949,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2017 sugli appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017)0572),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 4 dicembre 2024 dal titolo "Regioni europee e resistenza agli shock: Rafforzare la resilienza economica locale e regionale nell'evoluzione strategica del mercato unico"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/7061, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7061/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale n. 28/2023 della Corte dei conti europea del 4 dicembre 2023 dal titolo "Appalti pubblici nell'UE. Meno concorrenza per i contratti di lavori, beni e servizi aggiudicati nel periodo 2011 - 2021" (relazione speciale della Corte dei conti europea),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2024 sulla relazione speciale n. 28/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Accrescere la concorrenza leale ed efficace negli appalti pubblici di lavori, beni e servizi aggiudicati nell'UE"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/3521, 3.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3521/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee<FOOTNOTE><FIELD> GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 luglio 2023 sullo stato dell'Unione delle PMI<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4013, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4013/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 20 maggio 2021, dal titolo "Attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e relative migliori prassi nel mercato interno" (COM(2021)0245),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio del Parlamento, del 24 ottobre 2023, dal titolo "The social impact of public procurement – Can the EU do more?" (L'impatto sociale degli appalti pubblici: l'UE può fare di più?)<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo: dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, direzione generale delle Politiche interne, Caimi, V. e Sansonetti, S., <STRING ITALIC="on">The social impact of public procurement – Can the EU do more?</STRING> (L'impatto sociale degli appalti pubblici: l'UE può fare di più?), ottobre 2023.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'Autorità europea del lavoro del maggio 2024 sulla valutazione delle risposte politiche volte a prevenire il lavoro sommerso negli appalti pubblici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi) e la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) (relazione Letta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0147/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che gli appalti pubblici rappresentano circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'UE e fungono da importante strumento per la crescita economica, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), l'innovazione, la sostenibilità e la coesione sociale, nonché per promuovere l'industria locale e posti di lavoro di qualità nell'UE e per sostenere la transizione verso catene di approvvigionamento e modelli imprenditoriali resilienti, anche nelle catene di subappalto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che i governi locali e regionali, in quanto principali investitori e principali amministrazioni aggiudicatrici nell'UE, sono sempre più limitati da rigorose norme dell'UE e nazionali, da prescrizioni e procedure giuridiche complesse e da oneri amministrativi sproporzionati, e nel contempo si trovano a fare i conti con una persistente carenza di risorse finanziarie, personale qualificato e competenze tecniche, in particolare a livello dei comuni e delle regioni più piccole, il che spesso richiede l'esternalizzazione di attività fondamentali a entità esterne, generando così ulteriori pressioni finanziarie e ritardi procedurali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che gli appalti pubblici possono generare effetti di ricaduta che aumentano la domanda di beni e servizi sostenibili in tutto il mercato e possono altresì incentivare la creazione di un mercato guida;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la riforma del 2014 mirava a semplificare le procedure, a rafforzare la trasparenza e la lotta alla corruzione, a promuovere la partecipazione delle PMI e delle start-up innovative e a integrare gli obiettivi strategici in materia di appalti sulla base di un approccio volontario, ma che permangono sfide in termini di trasparenza ed efficienza, di maggiore utilizzo e allineamento dei criteri diversi dal prezzo, di accesso ai dati e semplificazione dell'applicazione, come pure di prevenzione della frode e della corruzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la riforma del 2014 ha introdotto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di incoraggiare il ricorso a criteri qualitativi, quali le considerazioni ambientali e sociali, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici; che la relazione speciale della Corte dei conti europea ha osservato che nel 2021 una porzione consistente delle aggiudicazioni di appalti pubblici si basava ancora esclusivamente sul criterio del prezzo più basso; che nel 2023 20 Stati membri hanno aggiudicato oltre il 50 % delle loro gare d'appalto pubbliche utilizzando il prezzo come unico criterio e che, di questi, 10 Stati membri hanno aggiudicato oltre l'80 % delle loro gare d'appalto pubbliche utilizzando il prezzo come unico criterio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la relazione speciale della Corte dei conti europea ha concluso che il livello di concorrenza per gli appalti pubblici era diminuito dal 2014 e che nella maggior parte degli Stati membri l'incidenza di tale criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso era addirittura aumentata nel periodo in esame;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che le soglie di appalto dell'UE per forniture, servizi e lavori di costruzione sono rimaste praticamente invariate dal 1994; che tali soglie, adeguate ai prezzi di mercato, sono in costante diminuzione in termini reali; che, di conseguenza, un numero crescente di appalti più piccoli deve ora essere aggiudicato a livello dell'UE attraverso procedure spesso lunghe e complesse;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'Autorità europea del lavoro (ELA) ha rilevato che, quando il prezzo più basso è utilizzato come unico criterio di selezione, il rischio di lavoro sommerso aumenta a causa della pressione sul costo del lavoro; che l'ELA ha inoltre osservato che è ampiamente riconosciuto che dare priorità al criterio del prezzo più basso negli appalti pubblici può creare un contesto in cui è più probabile che si verifichino violazioni del diritto del lavoro a causa di pressioni di riduzione dei costi e di una supervisione inadeguata; che il criterio del prezzo più basso può incentivare i contraenti a operare nell'economia sommersa per ridurre i costi e aggirare le normative sul lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la relazione finale della Commissione dal titolo "SME needs analysis in public procurement" (Le PMI hanno bisogno di analisi negli appalti pubblici)<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea: direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI et al., SME needs analysis in public procurement – Final report (Le PMI hanno bisogno di analisi negli appalti pubblici – Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.</FIELD></FOOTNOTE> sottolinea che le pratiche in materia di appalti pubblici devono ancora essere chiarite, semplificate e standardizzate, tenendo conto nel contempo delle specificità e dei diversi sistemi amministrativi degli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che gli appalti transfrontalieri diretti rappresentano appena il 5 %<FOOTNOTE><FIELD> Relazione speciale 28/2023: Appalti pubblici nell'UE - Meno concorrenza per i contratti di lavori, beni e servizi aggiudicati nel periodo 2011 - 2021, Corte dei conti europea, 2023.</FIELD></FOOTNOTE> di tutti i contratti di appalto, il che indica il persistere di ostacoli alla concorrenza transfrontaliera e all'accesso al mercato e di procedure complesse; che tale cifra non tiene conto della partecipazione di controllate di altri Stati membri nel paese in cui si svolge la procedura di appalto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la Commissione mette in luce diverse incertezze giuridiche che ostacolano la promozione di appalti pubblici socialmente responsabili e innovativi<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione, del 20 maggio 2021, dal titolo "Attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e relative migliori prassi nel mercato interno" (COM(2021)0245).</FIELD></FOOTNOTE>; che tali incertezze giuridiche comprendono, tra l'altro, difficoltà nel collegare considerazioni di ordine sociale all'oggetto di un appalto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la presidente della Commissione si è impegnata a rivedere il quadro per gli appalti pubblici al fine di privilegiare i prodotti europei nelle gare d'appalto bandite in determinati settori strategici<FOOTNOTE><FIELD> Orientamenti politici della presidente della Commissione del 18 luglio 2024 dal titolo "La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", pag. 11.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la revisione delle direttive sugli appalti pubblici dovrebbe concentrarsi sulla promozione di criteri qualitativi, sulla razionalizzazione delle procedure di appalto e sulla garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo per il denaro dei contribuenti; che, ciononostante, le norme in materia di appalti pubblici devono tenere conto della natura specifica dei diversi settori e industrie e degli obiettivi specifici delle amministrazioni aggiudicatrici, riconoscendo che un approccio uniforme alle misure normative, come i termini di pagamento, può non essere adatto a tutti i settori, e che sono necessarie disposizioni su misura nelle normative settoriali per garantire che i quadri generali in materia di appalti siano in linea con le realtà operative e finanziarie specifiche del settore; che le gare d'appalto vincenti dovrebbero essere scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la soluzione economicamente migliore tra quelle presentate, al fine di incoraggiare un maggiore orientamento alla qualità e una maggiore flessibilità negli appalti pubblici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che gli appalti pubblici restano uno strumento neutrale e procedurale, che disciplina il modo in cui le autorità pubbliche acquistano beni e servizi e non ciò che acquistano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che, alla luce delle sfide connesse alla sovranità industriale europea e della necessità di preservare e rafforzare i posti di lavoro e il know-how europei, gli appalti pubblici dovrebbero essere utilizzati come un'importante leva strategica per promuovere la creazione di valore aggiunto all'interno dell'UE, potenziando in tal modo la resilienza industriale e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento europee;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che le amministrazioni aggiudicatrici dell'UE dovrebbero essere autorizzate a preferire le offerte che includono una percentuale significativa di valore aggiunto prodotto all'interno dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che l'uso di criteri di sostenibilità può contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE, a condizione che tali criteri siano chiaramente definiti, proporzionati e non limitino le amministrazioni aggiudicatrici nel soddisfare le loro effettive esigenze in materia di appalti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che le amministrazioni aggiudicatrici operano in contesti locali e di mercato diversi e devono mantenere la libertà di definire l'oggetto, la portata e le priorità strategiche degli appalti in linea con le loro effettive esigenze e capacità; che i principi di proporzionalità e sussidiarietà devono essere salvaguardati in qualsiasi approccio a livello dell'UE in materia di appalti sostenibili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che è necessario promuovere la fiducia negli appalti pubblici; che la mancanza di trasparenza e di equità nelle procedure di appalto, comprese le preoccupazioni relative al favoritismo, ai criteri di selezione poco chiari, ai meccanismi di controllo insufficienti e alle esclusioni e sanzioni insufficienti, mina la fiducia negli appalti pubblici e crea opportunità di corruzione; che l'eccessiva dipendenza dal criterio del prezzo più basso può in alcuni casi esercitare una pressione al ribasso sulla qualità dei servizi, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro e può avere un impatto economico negativo a lungo termine sulle amministrazioni aggiudicatrici; che si sono verificati casi di aggiudicazioni senza una reale concorrenza, in modo poco trasparente e in mancanza di un controllo esterno efficace rispetto ai criteri di selezione, il che evidenzia l'urgente necessità di rafforzare i principi di trasparenza, uguaglianza e legalità in tutte le fasi delle procedure di appalto pubblico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che le imprese europee, in particolare le PMI, incontrano notevoli difficoltà di accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici a causa delle politiche protezionistiche di paesi terzi, mentre l'UE presenta uno dei mercati degli appalti più aperti a livello mondiale, con conseguenti svantaggi competitivi sleali per le imprese dell'UE; che, oltre alle politiche protezionistiche, la concorrenza leale è spesso falsata da prodotti oggetto di sovvenzioni da parte di governi di paesi terzi, da misure discriminatorie e da una mancanza di reciprocità e di certezza giuridica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che l'UE ha recentemente incluso lo strumento per gli appalti internazionali e il regolamento sulle sovvenzioni estere<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj.</FIELD></FOOTNOTE> nel suo pacchetto di strumenti di difesa commerciale per promuovere la reciprocità nell'accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici e garantire condizioni di parità per le imprese e i prodotti dell'UE; che i requisiti ambientali, sociali, del lavoro e quelli relativi al dovere di diligenza si applicherebbero agli operatori economici dei paesi terzi conformemente alle direttive 2014/23/UE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, 2014/24/UE, 2014/25/UE, alla direttiva (UE) 2024/1760<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e ad altre normative dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che l'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 2012 non è ancora stato firmato da tutti i membri dell'OMC e che la sua più recente versione non comprende, tra l'altro, le norme globali in materia di lavoro e ambiente adottate dopo la sua conclusione, né un meccanismo aggiornato di adeguamento all'inflazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che le sentenze della CGUE sulla partecipazione di offerenti stranieri alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dell'UE (cause C-652/22 e C-266/22) chiariscono che gli offerenti stranieri provenienti da paesi che non hanno concluso un accordo multilaterale, plurilaterale o bilaterale non godono di un accesso garantito al mercato degli appalti dell'UE; che la CGUE ha ribadito la competenza esclusiva dell'UE in questo settore e ha confermato che, in assenza di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente al diritto dell'UE, limitare o escludere tali offerenti, circostanza che può portare a pratiche nazionali divergenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che un aumento delle tensioni geopolitiche porta a una riorganizzazione del commercio internazionale e a nuove dinamiche economiche, con la conseguente comparsa di nuove dipendenze strategiche trainate dalla concentrazione delle importazioni e dalla limitata sostituibilità delle stesse, e pone rischi alla stabilità delle catene di approvvigionamento; che ciò richiede un uso rafforzato e strategico degli appalti pubblici per sostenere l'economia dell'UE e la sua capacità di resilienza, ridurre le dipendenze dannose e rafforzare la sua autonomia strategica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero promuovere la competitività e l'innovazione europee;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che il prezzo più basso costituisce un importante criterio di aggiudicazione nella maggior parte delle gare d'appalto dell'UE e che in alcuni Stati membri viene applicato fino al 95 %<FOOTNOTE><FIELD> Relazione speciale n. 28/2023 della Corte dei conti europea, figura 11.</FIELD></FOOTNOTE> dei casi o addirittura come unico criterio sia nella fase di gara che in quella di aggiudicazione; che l'ELA, nella sua relazione del maggio 2024, osserva che il ricorso al criterio del prezzo più basso, in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera in cui prevalgono i costi del personale, può aggravare il fenomeno del lavoro sommerso e compromettere la qualità dei servizi o dei prodotti, la sostenibilità e le norme sociali<FOOTNOTE><FIELD> Relazione dell'Autorità europea del lavoro del maggio 2024 dal titolo "Evaluating policy responses to prevent undeclared work in public procurement contracts" (Valutare le risposte politiche per prevenire il lavoro sommerso negli appalti pubblici).</FIELD></FOOTNOTE>; che i rappresentanti delle PMI e le persone intervistate in seno alle PMI segnalano ripetutamente che le amministrazioni aggiudicatrici ignorano la clausola sociale orizzontale, aggiudicando appalti esclusivamente sulla base del prezzo più basso, il che favorisce offerte anormalmente basse e scoraggia la partecipazione di offerenti che rispettano le normative e le prassi in materia di lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che la sentenza della Corte di giustizia nella causa C‑395/18 stabilisce che le prescrizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui gli operatori economici debbono rispettare, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, costituiscono un principio vincolante, al pari degli altri principi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, vale a dire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità; che la sentenza chiarisce inoltre che gli Stati membri possono tenere conto delle violazioni commesse dai subappaltatori nel determinare i motivi di esclusione, a condizione che sia rigorosamente rispettato il principio di proporzionalità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che gli appalti pubblici rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere attivamente la transizione verso un'economia sostenibile, inclusiva ed equa e possono essere utilizzati per promuovere la giustizia sociale e condizioni di lavoro dignitose; che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a perseguire, attraverso gli appalti, obiettivi di interesse pubblico, tra cui l'inclusione sociale, posti di lavoro di qualità, pari opportunità, la coesione territoriale e il sostegno agli attori dell'economia sociale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che per sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici strategici occorre passare da un approccio puramente basato sui costi a un approccio che tenga conto anche della resilienza e del valore sociale e ambientale, anche attraverso il rispetto della contrattazione collettiva e dei diritti fondamentali del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che il subappalto è fondamentale per garantire una concorrenza leale per le PMI e la loro capacità di fare affidamento su competenze specialistiche; che può anche migliorare l'efficienza, l'innovazione e la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; che, a causa delle ambiguità giuridiche e di una scarsa applicazione delle norme, molteplici livelli di subappalto possono diluire la responsabilità, aumentare i rischi di violazioni del diritto del lavoro e ostacolarne l'efficace applicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che la crescente digitalizzazione delle procedure di appalto deve essere accompagnata da solide misure di cibersicurezza, prerequisiti di interoperabilità e da piattaforme digitali di facile utilizzo e armonizzate per la presentazione delle offerte, garantendo al contempo trasparenza e leggibilità meccanica a scopi analitici; che la digitalizzazione può inoltre contribuire a semplificare l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, agli appalti pubblici, nonché a ridurre gli oneri burocratici per le amministrazioni aggiudicatrici più piccole;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che, anziché adottare un approccio "solo europeo", l'UE dovrebbe concentrarsi sulla migliore qualità possibile, tenendo conto nel contempo di una vasta gamma di condizioni, tra cui il prezzo, la sicurezza, la qualità, la sostenibilità, la resilienza e le condizioni di lavoro; che dovrebbe inoltre concentrarsi sulla promozione di partenariati con i suoi alleati democratici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che, malgrado l'obiettivo della riforma del 2014 di promuovere la partecipazione essenziale delle PMI agli appalti pubblici, il loro coinvolgimento rimane limitato a causa delle grandi dimensioni degli appalti, dei requisiti amministrativi sproporzionati, della mancanza di meccanismi di sostegno su misura che consentano loro di competere efficacemente con le entità più grandi, nonché della mancanza di chiarezza nei bandi di gara e dei ricorrenti ritardi nei pagamenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che le strategie di appalto possono promuovere un ambiente economico favorevole alla crescita locale, potenziando la ricchezza delle comunità, la creazione di posti di lavoro e la stabilità finanziaria a lungo termine e rafforzando così quanto più possibile il ruolo delle PMI, comprese le start-up e le organizzazioni dell'economia sociale, negli appalti pubblici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che l'articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sancisce il principio delle pari opportunità occupazionali in mercati del lavoro accessibili e inclusivi; che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici consente l'integrazione di criteri sociali nell'aggiudicazione dei contratti, comprese misure che sostengono l'occupazione inclusiva e affrontano l'esclusione sociale; che la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 riconosce gli appalti riservati ai sensi della direttiva 2014/24/UE come uno degli strumenti volti a garantire norme di accessibilità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considerando che l'applicazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti e dell'impatto ambientale, può sostenere decisioni razionali e a lungo termine in materia di appalti pubblici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considerando che il recepimento delle norme europee in materia di appalti pubblici nel diritto nazionale è talvolta inefficace, il che comporta incoerenze nell'attuazione, incertezza giuridica e ostacoli nell'accesso per gli operatori economici; che, per evitare tali lacune nell'attuazione e garantire un'applicazione coerente, è opportuno istituire quadri di orientamento dettagliati per assistere gli Stati membri nel recepimento efficace delle norme;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considerando che registri sistematici dell'esecuzione degli appalti possono rafforzare la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di escludere rapidamente i soggetti inadeguati dalle procedure di appalto, compresi gli attori associati a reti criminali e alle ingerenze straniere, impedire lo sfruttamento della manodopera e migliorare l'esecuzione affidabile degli appalti; che l'effettiva interoperabilità e accessibilità transfrontaliera di tali registri in tutti gli Stati membri sono importanti per rafforzare la trasparenza, salvaguardare i fondi pubblici, sostenere il mercato interno e rafforzare la sicurezza e l'integrità delle infrastrutture e dei servizi pubblici fondamentali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obiettivi strategici</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che gli appalti pubblici europei dovrebbero rimanere un pilastro essenziale del corretto funzionamento del mercato interno e dell'economia in generale e che occorre una riforma ambiziosa e mirata per sbloccarne il reale potenziale, incoraggiare la produzione negli Stati membri e contribuire a catene di approvvigionamento resilienti, sicure e strategiche; insiste sulla necessità di un'attuazione armonizzata del quadro legislativo attuale e del quadro legislativo riformato da parte degli Stati membri; invita la Commissione a razionalizzare e chiarire l'orientamento degli obiettivi in materia di appalti pubblici, compresi quelli strategici, stabilendo una serie di obiettivi più mirati, economicamente sostenibili, precisi e non contraddittori che siano chiari, misurabili e in grado di produrre un impatto concreto sul mercato; chiede pertanto una maggiore certezza e coerenza giuridica al fine di semplificare l'applicazione delle norme da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sottolineando che molte procedure di appalto sono eccessivamente lunghe e ritardano così gli investimenti essenziali; aggiunge che gli appalti pubblici dovrebbero apportare valore ai cittadini, oltre a contribuire a uno sviluppo economico equilibrato in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che la concorrenza globale sia sempre più influenzata non solo dalle forze di mercato, ma anche da strategie industriali guidate dagli Stati, tra cui sovvenzioni estere, eccesso di capacità e pratiche discriminatorie in materia di appalti, che rischiano di compromettere la competitività e la resilienza dei produttori europei; pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza di rafforzare la resilienza strategica e la sicurezza economica dell'Europa promuovendo lo sviluppo di industrie critiche ed emergenti in settori chiave; riconosce la necessità di rafforzare il mercato unico e l'autonomia strategica dell'UE introducendo una preferenza per i beni e i servizi europei in settori strategici mirati; è favorevole a valutare in che modo gli appalti pubblici possano fungere da strumento mirato per stimolare la domanda di prodotti e tecnologie innovativi e sostenibili realizzati in Europea e per ancorare la capacità industriale all'interno dell'UE; riconosce inoltre il potenziale dei criteri relativi al contenuto dell'UE o alla resilienza, se concepiti in modo proporzionato, per sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine in settori sensibili; sottolinea, tuttavia, che qualsiasi orientamento strategico deve rimanere ancorato alla certezza del diritto, alla trasparenza e alla concorrenza leale, evitando la frammentazione del mercato interno, la distorsione degli impegni internazionali o l'alienazione dei partner strategici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>prende atto della valutazione in corso della Commissione per quanto riguarda la revisione dei quadri giuridici in materia di appalti pubblici dell'UE; sottolinea che il processo di consultazione dovrebbe includere una valutazione dell'impatto normativo che rispetti i principi del libero mercato e che il suo obiettivo principale dovrebbe essere quello di produrre valore attraverso soluzioni basate sul mercato; chiede pertanto di mettere in evidenza l'effetto di potenziali nuove norme volte a promuovere gli obiettivi e le misure sostenibili e sociali in materia di appalti pubblici necessari a garantire una concorrenza leale ed efficace, conseguendo nel contempo, per quanto possibile, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi eccessivi e inutili e razionalizzando le disposizioni normative; pone l'accento sull'importanza della flessibilità nel determinare la natura e l'inclusione di considerazioni strategiche nelle procedure di appalto pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita pertanto la Commissione ad allineare pienamente la riforma degli appalti pubblici ai suoi obiettivi strategici volti a ridurre la burocrazia e gli oneri normativi, semplificare, mantenere standard sociali e ambientali elevati, garantire uno sviluppo economico locale ambizioso, promuovere l'accesso delle PMI e rafforzare la competitività e la sicurezza dell'UE, prevenire il dumping sociale e preservare la nostra sovranità economica e industriale, al fine di affrontare le dipendenze dannose rispetto a determinati prodotti e servizi essenziali; sconsiglia le misure che potrebbero compromettere uno di questi principi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ricorda i costanti obiettivi strategici dell'UE che si riflettono in vari regolamenti, quali la sostenibilità, le norme del lavoro, i diritti umani, l'innovazione, la resilienza e la circolarità, nel contesto della prossima riforma; sottolinea la necessità di affrontare la sovraregolamentazione, prevenire l'emergere di possibili ostacoli nella prossima riforma e di individuare e superare i principali ostacoli agli appalti sostenibili e resilienti, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e assicurare una concorrenza leale ed efficace;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>riconosce che, al fine di rendere gli appalti pubblici più accessibili per gli attori più piccoli, comprese le organizzazioni dell'economia sociale coinvolte negli appalti pubblici, e in particolare per le PMI e le start-up, le versioni aggiornate delle direttive devono mirare a ridurre gli attuali 476 articoli o 907 pagine di legge e devono continuare ad avere un carattere procedurale, specificando le modalità di acquisto anziché cosa acquistare; sottolinea, tuttavia, che dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici una flessibilità sufficiente per adattare le procedure di appalto alle loro esigenze specifiche, garantendo l'efficienza e il miglior rapporto qualità-prezzo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>osserva che la concorrenza internazionale esercita pressioni su numerosi settori industriali in Europa mediante l'eccesso di capacità e il dumping dei prezzi e si attende pertanto che, oltre alla promozione di iniziative verdi e sociali, i mercati guida siano anche ancorati agli appalti pubblici al fine di rafforzare l'indipendenza strategica dell'Europa in settori chiave, conferendo priorità agli offerenti europei all'interno di tali settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>evidenzia che qualsiasi revisione dovrebbe mirare a rafforzare l'applicazione delle future normative in materia di appalti e deve affrontare la complessità delle norme attuali e garantire la certezza del diritto per le amministrazioni aggiudicatrici; sottolinea che le norme in materia di appalti devono rispettare il principio di non discriminazione e fornire chiarezza in merito al collegamento con l'oggetto dell'appalto, in linea con i principi della certezza del diritto e degli obblighi previsti dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e tenuto conto del numero di normative settoriali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>evidenzia le notevoli differenze giuridiche e amministrative tra gli Stati membri e i loro sistemi di appalto, che spaziano dai diversi gradi di autonomia delle autorità locali alle diverse strategie di appalto; riconosce i vantaggi del formato della direttiva, che consente tale diversità pur garantendo coerenza giuridica e rispetto reciproco dei sistemi nazionali; invita la Commissione a valutare lo strumento giuridico più appropriato in vista della prossima riforma;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ribadisce che il denaro dei contribuenti dovrebbe essere speso con la massima prudenza e trasparenza, in modo da andare a beneficio dei cittadini e, ove economicamente fattibile, sostenere una crescita sostenibile; ritiene che la revisione delle direttive debba mirare al completamento degli obiettivi fissati nel 2014 e all'adeguamento alle nuove sfide che l'Europa deve affrontare; ritiene pertanto che tre principi guida – rapporto qualità-prezzo nell'intero ciclo di vita, concorrenza leale e misure anticorruzione – rimangano validi nel contesto della prossima riforma e non debbano essere messi a rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>riconosce in tale contesto che, sebbene gli appalti pubblici possano essere uno strumento utile per conseguire obiettivi strategici, come l'innovazione e la sostenibilità o il sostegno alle industrie strategiche in Europa che sono essenziali per la sicurezza della produzione industriale e la stabilità economica, essi costituiscono un motore per svolgere compiti la cui funzione primaria è conseguire il miglior valore per i fondi fiscali pubblici e garantire in tal modo appalti efficienti e trasparenti di beni e servizi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>esorta la Commissione, alla luce del rallentamento economico e dell'aumento del debito pubblico, a valutare attentamente eventuali modifiche giuridiche che potrebbero diminuire ulteriormente il potere d'acquisto delle amministrazioni aggiudicatrici e limitare i fornitori disponibili, in quanto tali restrizioni potrebbero minare in ultima analisi l'accesso dei cittadini a servizi pubblici e infrastrutture di alta qualità; sottolinea che va tenuta in debita considerazione la necessità di norme chiare per quanto riguarda il trattamento dei prodotti e degli operatori economici di paesi non UE; mette in guardia, tuttavia, dal ricorso agli appalti a fini protezionistici; sottolinea in questo contesto che la preferenza europea dovrebbe essere conforme agli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'OMC;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che le misure di sostegno non dovrebbero distorcere la parità di condizioni; ribadisce l'importanza che le procedure europee in materia di appalti pubblici rimangano il più aperte possibile e insiste sul fatto che esse devono rimanere tecnologicamente neutre e orientate alla concorrenza; sottolinea che la redditività commerciale a lungo termine dovrebbe essere un principio guida nella valutazione delle tecnologie per gli investimenti pubblici;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sfide principali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>riconosce che permangono notevoli discrepanze tra gli Stati membri nell'attuazione e nell'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, il che scoraggia le offerte transfrontaliere e la partecipazione delle piccole imprese e delle imprese dell'economia sociale, creando condizioni di disparità; rileva i diversi livelli di attuazione degli appalti pubblici verdi nei vari Stati membri, dove solo un terzo ha introdotto obblighi vincolanti mentre gli altri hanno optato per approcci volontari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>osserva che, nel contesto dell'approvvigionamento di beni e conformemente alle strutture costituzionali degli Stati membri – in particolare la tutela delle autonomie regionali e locali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea – gli enti locali hanno il potere discrezionale di determinare come soddisfare le loro esigenze in materia di appalti; ricorda che essi possono scegliere di fornire beni internamente, cooperare con altri enti pubblici o interagire con il mercato attraverso procedure di appalto; ritiene che la libertà e l'autonomia delle autorità pubbliche dovrebbero essere tutelate e protette;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>deplora che la concorrenza negli appalti pubblici sia notevolmente diminuita nell'ultimo decennio, come sottolineato nella relazione speciale della Corte dei conti europea, con un conseguente aumento del numero di gare con un'unica offerta o nessuna offerta; deplora inoltre che la stessa relazione rilevi che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono agli appalti strategici in misura molto limitata e che la percentuale di procedure che utilizzano criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo è molto limitata; riconosce che il ricorso agli appalti pubblici strategici è rimasto limitato a causa della mancanza di certezza giuridica nell'interpretazione del requisito del "collegamento con l'oggetto dell'appalto" previsto per le amministrazioni aggiudicatrici e del conseguente timore di controversie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>osserva che le procedure di appalto sono diventate sempre più complesse e onerose e creano inutili ostacoli amministrativi che dissuadono dal partecipare una gamma diversificata di fornitori, compresi i fornitori transfrontalieri, oltre a limitare la concorrenza e causare ritardi nella realizzazione di progetti pubblici essenziali; sottolinea che tali questioni riguardano anche le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, in particolare le amministrazioni locali e regionali più piccole; avverte che la relazione speciale della Corte dei conti europea indica che la durata delle procedure amministrative è aumentata dal 2021; constata, inoltre, che la mancanza di un'infrastruttura digitale interoperabile per le piattaforme di appalto continua a rappresentare un ostacolo per le imprese, in particolare le PMI, contribuendo alle inefficienze e all'aumento dei costi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la trasparenza e l'esecuzione degli appalti rimane inadeguata, come dimostrano i tassi di pubblicazione costantemente bassi per le aggiudicazioni dei contratti, la limitata accessibilità ai dati sugli appalti e i rischi continui di abusi, frode e corruzione; ricorda che il favoritismo, criteri di selezione poco chiari o tendenziosi e meccanismi di controllo insufficienti in materia di esecuzione e sanzioni compromettono la fiducia negli appalti pubblici e nell'equità; sottolinea la necessità di imporre obblighi di pubblicazione e di motivazione rafforzata per tutte le aggiudicazioni mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara, al fine di garantire un livello minimo di concorrenza, tracciabilità e controllo, evitando l'abuso di eccezioni giuridiche; esorta la Commissione a utilizzare piattaforme e strumenti digitali avanzati per aumentare la trasparenza e la responsabilità nelle procedure di appalto pubblico e scoraggiare le pratiche di corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>rileva che attualmente le amministrazioni aggiudicatrici hanno già la possibilità di tenere conto di fattori quali innovazione, resilienza, sostenibilità e considerazioni sociali attraverso clausole relative all'aggiudicazione, alle specifiche tecniche o all'esecuzione del contratto, su base volontaria e a loro discrezione, come espressamente consentito dalle direttive del 2014; osserva che in alcuni casi gli appalti pubblici continuano a essere aggiudicati principalmente sulla base del criterio del prezzo più basso, anche a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie e umane e della formazione, limitando la possibilità delle autorità responsabili degli appalti di prendere in considerazione fattori aggiuntivi quali l'innovazione e il rapporto qualità-prezzo, il che porta a risultati a lungo termine non ottimali e non in linea con gli interessi dei cittadini; sottolinea che il ricorso al criterio del prezzo più basso limita la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di tenere conto dei costi operativi e di applicare i costi del ciclo di vita;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che la complessità, gli criteri di qualificazione eccessivi e l'aumento dell'onere burocratico delle procedure di appalto colpiscono in modo sproporzionato le PMI, le imprese locali e i contraenti nazionali, dissuadendoli dal partecipare e quindi riducendo la diversità delle offerte e compromettendo gli appalti sostenibili e innovativi; osserva che le PMI continuano a incontrare difficoltà negli appalti pubblici, nonostante l'istituzione di meccanismi nazionali ed europei, a causa in particolare dei ricorrenti ritardi nei pagamenti in alcuni Stati membri, della mancanza di chiarezza e accessibilità dei bandi di gara nazionali ed europei, nonché della mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione dei candidati, che contribuisce a creare una percezione di opacità dei processi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>ricorda che la relazione di analisi strategica del 2023 sul settore delle costruzioni elaborata dall'Autorità europea del lavoro e la relazione della Commissione concernente l'applicazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2024)0320), hanno stabilito che catene di subappalto lunghe e complesse possono comportare numerose difficoltà per le autorità preposte all'applicazione del diritto del lavoro quando vengono utilizzate per eludere le responsabilità legali, e possono portare a una responsabilità poco chiara e a difficoltà nel garantire il rispetto dei contratti di appalto pubblico e degli obblighi in materia di lavoro; rileva, in tale contesto, che la direttiva non fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici strumenti sufficienti per affrontare efficacemente l'inadempimento dei contratti pubblici e, in alcuni casi, addirittura ostacola le autorità che desiderano intraprendere misure proattive;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambiti suscettibili di miglioramento</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>rileva che attualmente vi è una forte richiesta di aggiornamento delle soglie relative agli appalti pubblici alla luce del significativo aumento dell'inflazione e dei costi di costruzione nell'UE; invita la Commissione a valutare le possibilità di sostenere un aumento delle soglie a livello internazionale e a introdurre un meccanismo che tenga conto dei tassi di inflazione; evidenzia che l'innalzamento delle soglie offre alle amministrazioni aggiudicatrici un'indipendenza maggiore e più possibilità di aggiudicare i contratti in base alle esigenze locali; sottolinea che procedure eccessivamente complicate, caratterizzate da un elevato grado di complessità tecnica e giuridica, unitamente a requisiti amministrativi talvolta sproporzionati rispetto al valore dell'appalto, costituiscono uno dei principali problemi nel settore degli appalti pubblici e che pertanto gli sforzi della Commissione non dovrebbero limitarsi a negoziare i valori soglia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>osserva che, sebbene sei diverse procedure di appalto garantiscano flessibilità, alcune di esse sono scarsamente utilizzate, come le procedure per i partenariati per l'innovazione, a causa della loro complessità e degli ostacoli burocratici; ritiene che razionalizzare e allineare gli obblighi di comunicazione dei dati per le amministrazioni aggiudicatrici a livello nazionale e dell'UE, nonché i requisiti di base in materia di interoperabilità dei dati, possano apportare un valore aggiunto; ritiene essenziale che la Commissione e gli Stati membri analizzino sistematicamente i dati sugli appalti in modo completo e strutturato al fine di individuare e affrontare le cause alla base del declino della concorrenza e delle inefficienze delle procedure di appalto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>è favorevole a una più chiara distinzione tra amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche; sottolinea che la libertà e l'autonomia delle autorità pubbliche devono essere sempre salvaguardate e protette; sottolinea che la riforma del 2014 riconosce esplicitamente il diritto delle autorità pubbliche di fornire e organizzare i loro servizi in modo indipendente attraverso le loro istituzioni, aziende o imprese pubbliche; sottolinea che la fornitura diretta di servizi da parte delle autorità pubbliche o locali, la fornitura interna di servizi e la cooperazione pubblico-pubblico sono e devono rimanere opzioni disponibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>sottolinea che le norme in materia di appalti per le imprese pubbliche dovrebbero essere meglio allineate alle pratiche commerciali e garantire la massima flessibilità per evitare restrizioni inutili, l'aumento dei costi e ritardi in settori critici, come l'energia e i servizi di pubblica utilità; ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare tale questione nella prossima valutazione d'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>ricorda con preoccupazione che un numero significativo di operatori economici è stato escluso da procedure di appalto pubblico a causa di lievi irregolarità formali nelle loro offerte, senza avere la possibilità di porre rimedio a tali carenze, sia nelle procedure aperte che in quelle negoziate; sottolinea che tale pratica è dannosa sia per gli operatori economici, che potrebbero avere investito tempo e risorse considerevoli nella preparazione delle loro offerte, sia per le amministrazioni aggiudicatrici, che potrebbero essere costrette a escludere potenzialmente i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa per motivi puramente formali; sottolinea che tale rigido formalismo compromette l'efficacia, l'efficienza e la competitività delle procedure di appalto pubblico; chiede pertanto l'istituzione di un principio generale che consenta la regolarizzazione o il chiarimento di irregolarità minori, senza che sia necessario annullare l'aggiudicazione dell'appalto, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'offerta, e insiste sul fatto che tale principio dovrebbe essere la regola piuttosto che l'eccezione; sottolinea l'importanza di introdurre maggiore flessibilità nelle procedure di appalto pubblico, garantendo nel contempo la certezza del diritto per le amministrazioni aggiudicatrici, comprese le amministrazioni aggiudicatrici di piccole e medie dimensioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>promuove una concorrenza leale tra gli offerenti garantendo che i criteri di appalto non penalizzino in modo sproporzionato i nuovi operatori, le PMI e le imprese innovative, promuovendo la diversità del mercato e la competitività dei prezzi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trasformazione digitale degli appalti pubblici europei</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>è fermamente convinto che la digitalizzazione debba rimanere un elemento chiave per ridurre i costi e razionalizzare gli appalti pubblici per gli enti appaltanti e offerenti, soprattutto per le entità molto piccole e le PMI; suggerisce tuttavia che, per sfruttare appieno il potenziale degli strumenti digitali, la Commissione e gli Stati membri devono ripensare in che modo la futura legislazione in materia di appalti dovrebbe facilitare e proteggere in modo sicuro la digitalizzazione, anziché limitarsi a digitalizzare i lunghi processi analogici attuali; sottolinea l'importanza del fatto che le piattaforme per gli appalti pubblici siano accompagnate da linee guide e istruzioni aggiornate, chiare e specifiche per garantire che tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di esperienza, possano navigare sulle piattaforme e utilizzarle efficacemente; sottolinea la necessità di incrementare il sostegno e la formazione per le amministrazioni aggiudicatrici sull'uso degli strumenti digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita la Commissione ad adottare un approccio che privilegi la digitalizzazione nella revisione del quadro giuridico dell'UE in materia di appalti pubblici; raccomanda di concentrarsi in particolare sull'automazione e sulla garanzia di interoperabilità di determinati processi, ad esempio passando da un sistema obsoleto basato sulle notifiche a un sistema basato sulle operazioni, riducendo il numero di moduli elettronici e integrando il documento di gara unico europeo e eCertis in sistemi amministrativi e aziendali più ampi; ritiene che tale transizione rafforzerà la possibilità di controllo pubblico nel processo di appalto, in particolare se si considera il potenziale offerto da tecnologie dirompenti come l'intelligenza artificiale; ritiene che questa transizione verso sistemi automatizzati basati sulle operazioni migliorerebbe l'acquisizione dei dati in tempo reale, semplificherebbe le procedure di appalto e consentirebbe un migliore utilizzo dei dati, il che sarebbe particolarmente vantaggioso per le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea che la creazione di un'architettura paneuropea dei dati sugli appalti basata su una raccolta dei dati strutturata e affidabile è fondamentale per ottenere informazioni di qualità più elevata e migliorare le prestazioni in materia di appalti in tutti gli Stati membri; sottolinea inoltre l'importanza di promuovere l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, al fine di accelerare i controlli sulla veridicità dei requisiti da parte degli operatori e di evitare la richiesta di informazioni già presenti in diverse banche dati pubbliche; si compiace, in tale contesto, dell'iniziativa della Commissione a favore di uno spazio europeo di dati sugli appalti pubblici; ritiene che tale iniziativa potrebbe rafforzare la trasparenza e contribuire a prevenire l'uso improprio di fondi, la frode e la corruzione, nonché generare maggiori opportunità di appalto per le PMI e, mediante la combinazione di serie di dati sugli appalti europei e nazionali, garantire una migliore valorizzazione della spesa pubblica; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un passaporto digitale per gli appalti pubblici, con particolare attenzione alle PMI, che serva da strumento per promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; insiste sulla necessità di utilizzare in modo più efficace gli strumenti esistenti, tra cui i formulari elettronici, gli appalti elettronici, eCertis e lo spazio europeo di dati sugli appalti pubblici, al fine di garantire il passaggio da processi analogici a sistemi completamente digitali che consentano di prendere decisioni in materia di appalti in modo più intelligente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>osserva che l'introduzione del documento di gara unico europeo non ha permesso di conseguire appieno l'obiettivo di semplificare e facilitare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, a causa del persistere di difficoltà operative che continuano a ostacolare l'accesso delle imprese, in particolare delle microimprese e delle PMI, alle procedure di appalto; invita la Commissione a semplificare e rendere più chiara la documentazione standard relativa agli appalti, compreso il documento di gara unico europeo; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare in che modo i sistemi di appalto possano interagire con altri sistemi amministrativi e banche dati ben funzionanti a livello nazionale e dell'Unione al fine di migliorare il mercato interno dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione di standard uniformi in materia di cibersicurezza, allineati, se del caso, con il regolamento sulla ciberresilienza<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva NIS 2<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in tutta la pertinente legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici, nonché ad assicurare che le norme dell'UE in materia di protezione dei dati siano rispettate durante tutte le fasi della procedura di appalto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>chiede l'armonizzazione dei processi di identificazione e autenticazione elettronica in tutti gli Stati membri, al fine di garantire appalti pubblici digitali sicuri, efficienti e affidabili nell'intera UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>ritiene con convinzione che la Commissione dovrebbe, in dialogo con le parti interessate e le parti sociali, valutare quali procedure non apportano un sufficiente valore aggiunto in rapporto ai costi che comportano, all'onere amministrativo che generano o al contributo alla qualità che forniscono, per poi migliorarle, automatizzarle o eliminarle completamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>richiama l'attenzione sul successo dell'adozione del modello di appalto GovTech in paesi quali la Polonia, la Lituania e la Danimarca, così come sul fatto che la Commissione ha riconosciuto in tale modello uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi delineati nella bussola per il digitale dell'UE per il 2030; ritiene che basarsi sulle esperienze nazionali di successo e promuovere lo sviluppo di un mercato GovTech europeo può permettere al settore pubblico di accedere in modo rapido ed efficiente a soluzioni digitali su misura e contribuire nel contempo a una riforma degli appalti pubblici orientata al digitale; sottolinea che finora l'uso di GovTech negli appalti pre-commerciali ha consentito ai comuni con più modeste capacità finanziarie di formare consorzi con più partecipanti, un modello che può essere esteso a progetti nazionali di maggiore portata; rileva, tuttavia, l'esistenza di determinate sfide che compromettono l'uso efficace di GovTech e ritiene che tale questione dovrebbe essere affrontata in futuro;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni specifiche per il miglioramento degli appalti pubblici europei</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>chiede una revisione del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, al fine di stimolare la competitività europea, promuovere un'economia più sostenibile, rafforzare la resilienza, assicurare la certezza giuridica e, nel contempo, digitalizzare le procedure, ridurre e semplificare le norme, sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli offerenti, garantire la sicurezza della fornitura di determinate tecnologie, prodotti e servizi essenziali, promuovere posti di lavoro di qualità e fornire servizi ai cittadini, nel rispetto dei contratti collettivi conformemente alle leggi e alle prassi nazionali; sottolinea che la Commissione dovrebbe proporre un'armonizzazione negli ambiti in cui questa possa apportare il massimo valore aggiunto, come gli strumenti digitali per gli appalti e la standardizzazione delle procedure di gara e delle strutture degli appalti congiunti a livello sia nazionale che transfrontaliero; incoraggia, in quest'ottica, l'uso di strumenti digitali per gli appalti allo scopo di facilitare la partecipazione transfrontaliera e chiede la promozione degli appalti pubblici transfrontalieri nel mercato unico, in particolare nelle regioni frontaliere; sottolinea che l'obiettivo non dovrebbe essere l'armonizzazione di per sé, ma piuttosto il miglioramento della certezza giuridica, dell'efficienza e della prevedibilità, così come la riduzione degli oneri amministrativi eccessivi per le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti e, nel contempo, l'aumento della flessibilità, della libertà di scelta e dell'autonomia per le amministrazioni aggiudicatrici, così da garantire un uso prudente del denaro dei contribuenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>mette in luce la necessità di formare le amministrazioni aggiudicatrici, anche fornendo spiegazioni riguardo alle norme e chiarimenti adeguati riguardo all'uso di criteri diversi dal prezzo, compresa la base giuridica dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la necessità di assicurare l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, al fine di garantire certezza giuridica alle amministrazioni aggiudicatrici e consentire loro di sentirsi più sicure nell'utilizzo di tali criteri, continuando nel contempo a fornire un'adeguata supervisione e opzioni di accesso ai dati; incoraggia la Commissione a favorire ulteriormente la professionalizzazione e la formazione dei funzionari addetti agli appalti e le suggerisce di aumentare i finanziamenti destinati alla formazione continua delle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ottica di un'efficace attuazione del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>osserva che l'aggiudicazione di appalti pubblici basata esclusivamente sul prezzo più basso rischia di incoraggiare la concorrenza sleale, a scapito della qualità, della sostenibilità e delle norme sociali; insiste sulla necessità di aggiudicare un maggior numero di appalti, in particolare per quanto riguarda i servizi a carattere intellettuale, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avvalendosi dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il che significa che le offerte dovrebbero essere valutate non solo in funzione del prezzo, ma anche di fattori come la qualità, l'impatto regionale e sociale e la continuità della prestazione di servizi complessi ed essenziali; aggiunge che le considerazioni non basate sul prezzo dovrebbero avere un peso sostanziale nella valutazione globale e nella decisione finale sull'aggiudicazione degli appalti, in particolare per quanto riguarda i servizi di ingegneria, che sono fondamentali per garantire progetti redditizi e di alta qualità nel lungo periodo, tutelando nel contempo l'innovazione e scoraggiando la presentazione di offerte anormalmente basse;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>raccomanda che la Commissione proponga misure concrete per combattere la corruzione e accrescere la trasparenza nel ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione, rafforzando, in particolare, l'avviso volontario per la trasparenza ex ante; chiede che tali avvisi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web o su un'altra piattaforma pubblica dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, in funzione del valore dell'appalto; sottolinea che tali avvisi devono includere una giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, che illustri le ragioni specifiche alla base del discostamento dai metodi di appalto standard, senza imporre un onere amministrativo eccessivo alle amministrazioni aggiudicatrici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>chiede una revisione dei criteri di esclusione nelle procedure di appalto, perché possano fornire una risposta più efficace ai rischi settoriali specifici connessi alla frode, alla corruzione e all'infiltrazione criminale; sottolinea che i diversi settori richiedono criteri di esclusione distinti e mirati, che rispecchino le loro specifiche vulnerabilità; ritiene fermamente che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di adeguare le procedure di appalto in modo da combattere e contrastare le attività criminali; sottolinea che, al fine di promuovere una maggiore efficienza e semplificazione, le disposizioni relative ai motivi di esclusione dovrebbero essere razionalizzate grazie all'introduzione di un elenco esaustivo e di una chiara distinzione tra i motivi di esclusione obbligatori, intesi a tutelare l'interesse pubblico, e i motivi di esclusione facoltativi, intesi a tutelare gli interessi delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori; aggiunge che qualsiasi operatore economico che contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e ambiente in virtù dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE dovrebbe essere effettivamente escluso dalla procedura di appalto pubblico pertinente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>incoraggia una maggiore cooperazione transfrontaliera in materia di appalti pubblici, sempre che questa comporti vantaggi chiari, come nel caso di progetti su larga scala, al fine di migliorare l'efficienza e la coesione nel mercato interno dell'UE; è favorevole a un'infrastruttura digitale interoperabile che consenta la condivisione senza soluzione di continuità dei dati e delle procedure di appalto tra gli Stati membri, in quanto ciò ridurrebbe gli ostacoli e migliorerebbe la coesione del mercato, a vantaggio dei fornitori di tutta l'UE, indipendentemente dalle loro dimensioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita a usufruire pienamente di tutta la flessibilità concessa dall'accordo sugli appalti pubblici nel diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, almeno per i contratti sub-centrali, al fine di conseguire una sostanziale semplificazione delle procedure di appalto; sottolinea che l'accordo sugli appalti pubblici offre una flessibilità nettamente maggiore e opzioni procedurali più snelle per quanto riguarda la scelta e la definizione delle procedure di appalto; invita la Commissione a valutare la possibilità di consentire alle piccole amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a procedure semplificate, avvalendosi della flessibilità prevista dalle direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE, al fine di ovviare alla loro limitata disponibilità di risorse e competenze e di ridurre gli oneri amministrativi superflui, consentendo loro di svolgere i propri compiti in modo più efficiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>sottolinea che diverse norme settoriali in materia di appalti pubblici sono frammentate e possono risultare difficili da mettere in pratica sia per le imprese che per le amministrazioni locali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>invita la Commissione a rivedere e valutare le norme settoriali in materia di appalti e a razionalizzarle per ridurre gli oneri superflui a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, garantendo nel contempo trasparenza, efficienza, certezza giuridica e flessibilità; chiede che la legislazione settoriale continui a essere armonizzata con i quadri generali in materia di appalti e limitata alle specifiche tecniche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>chiede l'introduzione di orientamenti uniformi non vincolanti, meccanismi standardizzati di monitoraggio e comunicazione, garanzie procedurali, organismi di vigilanza indipendenti dotati di poteri sufficienti e strumenti di applicazione e conformità efficaci, al fine di promuovere la certezza giuridica, la concorrenza leale e la coerenza negli appalti pubblici nell'UE, senza limitare il potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici; evidenzia la necessità di sostenere le amministrazioni aggiudicatrici, in particolare quelle che dispongono di risorse amministrative ed economiche limitate, nell'applicazione delle norme e di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali concordati; sottolinea l'importanza del principio di proporzionalità, il che significa che le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, così come i requisiti e le condizioni stabiliti in un'offerta devono essere allineati alla natura e all'ambito del contratto oggetto dell'appalto; esorta la Commissione a chiarire tale concetto, allo scopo di incentivare l'uso di criteri diversi dal prezzo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>osserva che una maggiore integrazione del mercato degli appalti pubblici è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE, a condizione che rispetti pienamente il potere degli Stati membri di definire le proprie priorità strategiche; sottolinea che qualsiasi sforzo volto a standardizzare le procedure di appalto deve essere guidato dal principio di sussidiarietà e preservare la flessibilità a livello nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>evidenzia la necessità di sostenere gli sforzi profusi dalle PMI per esplorare i mercati di altri Stati membri; chiede la condivisione delle migliori pratiche in tutta l'UE e la semplificazione delle procedure di appalto transfrontaliere; invita gli Stati membri a incentivare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici transfrontalieri astenendosi dal ricorrere a criteri linguistici per rifiutare offerte nelle procedure di gara;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>invita la Commissione a semplificare il più possibile le procedure amministrative, al fine di alleggerire gli oneri, perfezionare i criteri di selezione per appalti efficaci e rafforzare le capacità amministrative; ritiene che criteri standardizzati rendano i contratti più accessibili e attraenti per le PMI, il che è essenziale per promuovere una più ampia partecipazione e stimolare l'innovazione nel settore; raccomanda pertanto vivamente la definizione di criteri standardizzati sotto forma di orientamenti non vincolanti della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>raccomanda l'introduzione di meccanismi rafforzati per la trasparenza e il controllo negli appalti pubblici integrando nelle procedure di appalto tecnologie avanzate di analisi dei dati e di IA, che permettano di individuare in tempo reale possibili non conformità, irregolarità, frodi, rischi per la sicurezza nazionale e casi di corruzione; incoraggia la Commissione, in tale contesto, a sostenere lo sviluppo di una piattaforma di analisi dei rischi basata sui dati che sia collegata ai registri dei fornitori e alle banche dati nazionali e dell'UE relative alle esclusioni, nell'ambito dello spazio di dati sugli appalti pubblici, e che integri dati relativi agli appalti, alle imprese e alle sanzioni ai fini di un'individuazione proattiva delle frodi e del monitoraggio dell'integrità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>ritiene che l'introduzione di un meccanismo a livello dell'UE che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici la condivisione transfrontaliera di informazioni riguardanti gli operatori economici esclusi dai mercati degli appalti e la durata della loro esclusione, in linea con l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, faciliterebbe l'applicazione della legislazione, semplificherebbe le procedure, salvaguarderebbe i fondi pubblici, preserverebbe condizioni di parità nel mercato interno e rafforzerebbe la sicurezza e l'integrità delle infrastrutture e dei servizi pubblici critici; osserva che la condivisione transfrontaliera di informazioni riguardanti l'esclusione di un determinato operatore commerciale in uno Stato membro non costituisce un presupposto necessario per la sua esclusione in un altro Stato membro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>esorta la Commissione a valutare la fattibilità di un registro a livello dell'UE delle dichiarazioni di interessi nel settore degli appalti pubblici, che tenga conto del valore degli appalti e consenta di individuare i legami personali o professionali tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli aggiudicatari, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi che potrebbero compromettere l'integrità del processo nonché di garantire l'esistenza di solidi meccanismi di denuncia delle irregolarità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>ritiene che sia necessario semplificare e standardizzare ulteriormente le pratiche in materia di appalti pubblici; sostiene l'introduzione, ove opportuno, di modelli standard per le sezioni degli appalti in tutti gli Stati membri al fine di assicurare maggiore uniformità nelle procedure di gara, di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire chiarezza giuridica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici, mantenendo nel contempo una certa flessibilità per soluzioni orientate al mercato; constata inoltre che l'introduzione di modelli standard per le sezioni degli appalti in tutti gli Stati membri agevolerebbe anche l'integrazione dei dati degli appalti nelle piattaforme digitali, facilitandone il tracciamento e il confronto; ritiene che tale standardizzazione contribuisca in modo significativo all'efficienza amministrativa e alla riduzione dei costi di transazione, in quanto consente alle amministrazioni aggiudicatrici di semplificare la preparazione dei documenti di gara e agli operatori economici di riutilizzare elementi di gare precedenti, in particolare quando partecipano a più procedure di appalto; sottolinea che l'utilizzo di modelli standard dovrebbe permettere di redigere documenti di gara più brevi e coerenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>accoglie con favore la priorità fissata dalla Commissione di ridurre del 25 % l'onere per le imprese derivante dagli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e di ridurlo del 35 % per le PMI; chiede che tale priorità sia attuata in tutti i settori e che il prossimo riesame degli appalti pubblici sia valutato su tale base;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>invita la Commissione, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici a utilizzare appieno gli strumenti disponibili, quale il pacchetto di strumenti di difesa commerciale dell'UE, per evitare la concorrenza sleale di paesi terzi che discriminano gli Stati membri dell'UE che partecipano alle loro procedure di appalto pubblico, nonché ad applicare un rigoroso principio di reciprocità attraverso un ricorso efficace allo strumento dell'UE per gli appalti internazionali, in particolare per quanto riguarda l'accesso a settori strategici del mercato degli appalti pubblici dell'Unione; ricorda che l'UE può limitare l'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici in risposta a violazioni delle norme commerciali internazionali, compresi gli aumenti dei dazi doganali incompatibili con le norme dell'OMC; chiede inoltre un'azione risoluta attraverso il regolamento sulle sovvenzioni estere<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj</STRING>).</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea altresì le possibilità offerte dal regolamento (UE) 2023/2675<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi; evidenzia che le procedure seguite prima dell'attuazione di misure di riequilibrio sono troppo lente; invita la Commissione e il Consiglio ad autorizzare procedure che consentano una reazione più rapida; ricorda che i paesi terzi che non fanno parte dell'accordo sugli appalti pubblici o che non hanno concluso accordi internazionali con l'UE tesi a garantire un accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici non possono rivendicare la parità di trattamento nel settore degli appalti pubblici, come affermato nella giurisprudenza della CGUE (causa C-652/22);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>ricorda che le condizioni stabilite nella convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro dovrebbero essere rispettate e ritiene che i paesi che non vi ottemperano non dovrebbero poter accedere alle procedure di appalto pubblico dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>rileva che nella maggior parte degli Stati membri una quota significativa degli appalti è aggiudicata sulla base dell'offerta di prezzo più bassa; sottolinea la necessità di garantire che le imprese di paesi terzi non ottengano un vantaggio indebito nelle procedure di appalto attraverso sovvenzioni statali dirette o indirette, provocando in tal modo distorsioni della concorrenza leale nel mercato interno; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione risoluta contro le entità di paesi terzi che sfruttano tali sovvenzioni per sottoquotare i prezzi o imporsi nelle gare d'appalto in modo incompatibile con le norme dell'UE in materia di concorrenza; raccomanda di definire norme chiare e trasparenti per l'esclusione delle entità di paesi terzi e delle imprese con sede nell'UE i cui subappaltatori di paesi terzi hanno ripetutamente violato il diritto dell'Unione; chiede inoltre una convergenza tra gli Stati membri in merito alle norme che disciplinano la partecipazione di offerenti di paesi terzi agli appalti pubblici, in particolare nel caso di progetti finanziati da fondi europei;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>sottolinea che le offerte anormalmente basse, in particolare da parte di offerenti di paesi terzi, possono compromettere la corretta esecuzione degli appalti pubblici, mettere a repentaglio le norme di qualità e comportare rischi per la sicurezza nazionale, in particolare nel contesto delle infrastrutture critiche; chiede l'adozione di misure più incisive per individuare e contrastare tali offerte, anche attraverso valutazioni indipendenti dei costi e il chiaro obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di respingere le offerte qualora il prezzo insolitamente basso abbia una giustificazione insufficiente o poco convincente; invita la Commissione, in tale contesto, a proporre una metodologia chiara e armonizzata per valutare la nozione di "prezzo anormalmente basso", onde garantire alle amministrazioni aggiudicatrici maggiore certezza del diritto e orientamenti pratici per la valutazione delle offerte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>invita la Commissione a stabilire chiaramente che gli offerenti di paesi terzi non sono ammissibili a partecipare alle procedure di appalto pubblico condotte all'interno dell'UE se il loro paese di origine non concede, sulla base di un accordo plurilaterale o bilaterale in materia di appalti pubblici firmato con l'UE, un accesso reciproco al mercato per gli offerenti dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>chiede che prosegua l'applicazione di deroghe per le regioni ultraperiferiche, date le sfide specifiche che tali territori si trovano ad affrontare; riconosce inoltre le circostanze uniche delle comunità residenti nelle regioni frontaliere dell'UE che intrattengono regolari scambi economici e sociali transfrontalieri coi paesi terzi limitrofi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>mira a garantire che gli appalti pubblici includano meccanismi che sostengano la resilienza economica regionale, la creazione di posti di lavoro locali di qualità e la sostenibilità delle economie locali, contribuendo a una distribuzione più equilibrata dell'attività economica tra le zone urbane e non urbane; sottolinea, in tale contesto, il ruolo dei produttori agricoli e delle loro catene di approvvigionamento, nonché il ruolo fondamentale dei servizi di interesse economico generale; invita la Commissione a valutare la raccomandazione, contenuta nella relazione Draghi, di offrire alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di fissare nell'ambito degli appalti pubblici, ove opportuno e fattibile, una quota minima esplicita per beni selezionati prodotti localmente; sottolinea che le pratiche in materia di appalti pubblici dovrebbero promuovere la crescita economica senza favorire indebitamente settori o regioni specifici, riconoscendo nel contempo l'importanza di rafforzare la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di attribuire maggiore peso ai criteri sociali e di sostenibilità, comprese le considerazioni ambientali e climatiche, laddove lo ritengano opportuno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>riconosce le caratteristiche specifiche e il ruolo strategico degli appalti pubblici nel rafforzare la sicurezza alimentare e la resilienza dell'UE e riconosce la necessità di utilizzare meglio i criteri di sostenibilità e climatici, di sostenere gli agricoltori dell'Unione e di promuovere abitudini alimentari più sane nonché politiche alimentari sostenibili e sane;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>sostiene una maggiore flessibilità nei partenariati pubblico-pubblico, onde consentire alle autorità pubbliche di collaborare in modo più efficace per migliorare l'erogazione dei servizi e ridurre i costi; invita gli Stati membri a prendere in considerazione lo sviluppo di un partenariato pubblico-privato e di un dialogo in materia di appalti pubblici al fine di migliorare l'efficienza delle procedure e la cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese; raccomanda di rivedere la definizione di cooperazione pubblico-pubblico figurante nell'attuale direttiva affinché qualsiasi contratto o accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici sia riconosciuto come cooperazione in tal senso; invita la Commissione a valutare la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti la cooperazione tra autorità pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ai fini di un efficiente adempimento dei compiti, senza ulteriori condizioni restrittive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>sottolinea che lo sviluppo e l'uso di marchi e certificazioni di sostenibilità affidabili, di alta qualità e trasparenti aiutano le amministrazioni aggiudicatrici a concretizzare gli obiettivi di sostenibilità, riducendo così gli oneri amministrativi e la necessità di valutazioni tecniche approfondite; invita la Commissione a promuovere e sviluppare ulteriormente tali marchi a livello dell'Unione, garantendone la credibilità e l'utilizzabilità in tutti i settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>osserva che le amministrazioni aggiudicatrici sono già impegnate in appalti sostenibili e rispettosi del clima, guidati da normative globali in materia di sostenibilità a livello dell’UE, nazionale e regionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>sottolinea che, alla luce della giurisprudenza della CGUE (compresa la causa C-395/18), le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di includere nei documenti di gara requisiti basati sul diritto del lavoro nazionale, quali contratti collettivi vincolanti, norme minime in materia di occupazione, disposizioni concernenti la parità retributiva e altri criteri sociali pertinenti; accoglie con favore il chiarimento fornito dalla CGUE secondo cui gli obblighi sociali e ambientali di cui alla clausola sociale orizzontale sono "un valore cardine sul cui rispetto gli Stati membri devono vigilare"; invita la Commissione a definire orientamenti e un quadro giuridico che, tra l'altro, chiariscano l'oggetto e la sua applicazione pratica, in modo da garantire la certezza del diritto e conferire alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di applicare tali criteri a loro discrezione, senza incorrere in rischi giuridici sproporzionati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>riconosce il notevole potenziale degli appalti pubblici socialmente responsabili nella promozione del lavoro dignitoso, dell'inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile; incoraggia le amministrazioni aggiudicatrici a integrare sistematicamente i criteri sociali nelle procedure di appalto pubblico, garantendo nel contempo la fattibilità, la flessibilità e la sussidiarietà; invita la Commissione a valutare l'integrazione di criteri sociali nelle procedure di appalto e a prevedere un quadro giuridico e strategico chiaro e orientamenti pratici che garantiscano chiarezza giuridica e comprendano esempi di buone pratiche, al fine di consentire un'esecuzione efficace e giuridicamente corretta degli appalti pubblici socialmente responsabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici; riconosce che l'inclusione di clausole sociali, come i requisiti relativi alle condizioni di lavoro, alla contrattazione collettiva e al rispetto dei diritti dei lavoratori, può migliorare in modo significativo la qualità e l'affidabilità dei risultati degli appalti pubblici; invita la Commissione a chiarire, nell'ambito della revisione, il carattere vincolante dei requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE attinenti al diritto ambientale, sociale e del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>ritiene che le procedure di appalto pubblico dovrebbero incoraggiare e premiare le soluzioni innovative e sostenibili in grado di stimolare lo sviluppo economico; sottolinea l'importanza di introdurre e applicare criteri di sostenibilità in tutti gli Stati membri in modo da rispecchiare la legislazione vigente dell'UE; invita la Commissione, nel quadro del prossimo vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici, a prendere in considerazione la creazione di un pacchetto di criteri di sostenibilità specifico per settore, che comprenda criteri di aggiudicazione, criteri tecnici, metodologie di verifica e disposizioni contrattuali modello, al fine di agevolare la progressiva adozione di pratiche più sostenibili in materia di appalti e di offrire chiarezza alle amministrazioni aggiudicatrici, consentendo loro nel contempo di adeguare le esigenze ai settori specifici e alle capacità economiche locali; chiede che la Commissione analizzi in che modo gli aspetti legati alla sostenibilità possano essere meglio integrati nell'applicazione del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, onde promuovere l'innovazione e l'uso efficiente delle risorse; invita la Commissione a elaborare una serie di criteri intesi a promuovere l'innovazione nelle tecnologie sostenibili e a migliorare la competitività dell'UE nei futuri mercati guida; ritiene che il rafforzamento del mercato dei materiali secondari dovrebbe far parte di tale approccio; sottolinea, in tale contesto, che la messa a punto di un pacchetto di strumenti dovrebbe essere subordinato a prove dimostrabili del fatto che a) non obbliga le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori a sostenere costi sproporzionati né comporta incompatibilità o difficoltà tecniche, b) tiene conto del ciclo di vita, della varietà e della disponibilità di prodotti e servizi pertinenti e rispetta il principio della neutralità tecnologica, nonché c) preserva la concorrenza leale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>raccomanda l'attuazione di modelli strategici di appalto che diano priorità agli interessi dell’UE e degli Stati membri, privilegino il valore e la resilienza a lungo termine rispetto alle riduzioni dei costi a breve termine e offrano opportunità nei mercati guida ai prodotti che sono allineati agli obiettivi dell'UE, in particolare nei settori strategici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>chiede che, nel contesto della prossima revisione del quadro in materia di appalti pubblici, la Commissione effettui una valutazione d'impatto approfondita sulle modalità che consentirebbero di privilegiare il principio della "preferenza europea" negli appalti pubblici relativi a settori strategici, nonché sulle possibili implicazioni, in modo da garantire la continuità delle capacità critiche negli Stati membri e da rafforzare la resilienza, la sicurezza, la competitività e l'autonomia strategica; sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare attentamente le potenziali implicazioni finanziarie, i rischi di limitazione dell'accesso a tecnologie all'avanguardia e gli effetti sulla qualità dei servizi e dei prodotti, mantenendo nel contempo la coerenza con gli impegni giuridici internazionali dell'UE e non escludendo i partner che condividono gli stessi principi; sottolinea che qualsiasi misura volta a promuovere la partecipazione delle imprese europee non dovrebbe costituire una forma di protezionismo o comportare una distorsione della concorrenza; riconosce, in tale contesto, l'importanza delle imprese che investono e reinvestono all'interno dell'UE, rafforzando così l'economia dell'Unione, tutelando il benessere dei lavoratori e recando benefici alle comunità locali; invita inoltre la Commissione a esaminare le possibilità per promuovere la partecipazione delle imprese con sede nell'UE alle procedure di appalto indette per i progetti finanziati dalle istituzioni dell'Unione o di estendere il sistema di preferenza di cui all'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e all'articolo 15 della direttiva 2014/24/UE per settori strategici mirati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>chiede di includere, nelle procedure di appalto pubblico relative a progetti di interesse strategico per l'UE, in particolare nei settori delle infrastrutture critiche, delle tecnologie avanzate e delle materie prime critiche, disposizioni che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di imporre agli operatori economici di istituire partenariati industriali con soggetti giuridici con sede nell'UE; ritiene che tali partenariati dovrebbero prevedere clausole che garantiscano il trasferimento di tecnologie, know-how o competenze tecniche fondamentali ai partner con sede nell'UE, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli impegni internazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>sottolinea le sfide specifiche cui devono far fronte i gestori delle reti elettriche, con tempi e costi di consegna superiori; chiede che le procedure di appalto pubblico destinate ai gestori delle reti elettriche siano semplificate e che la loro flessibilità ed efficienza siano garantite; auspica una maggiore coerenza tra le normative dell'UE che disciplinano gli appalti pubblici delle reti elettriche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>sottolinea l'importanza di sbloccare gli investimenti nel mercato degli appalti pubblici e delle concessioni e invita la Commissione a valutare se il quadro vigente relativo alla durata dei contratti di concessione rifletta adeguatamente gli investimenti effettuati dai concessionari dopo l'aggiudicazione e se una maggiore flessibilità contribuirebbe a incentivare tali investimenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>sottolinea la necessità di evitare oneri amministrativi superflui a carico degli acquirenti pubblici e degli operatori economici, comprese le PMI e le microimprese; evidenzia che, in sede di revisione della legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici, occorre tenere conto in ogni momento della necessità di ridurre la complessità e gli oneri burocratici, al fine di non ostacolare la partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici; chiede che la Commissione, nel valutare la possibilità di introdurre nuovi criteri nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, garantisca che si presti particolare attenzione alla fase in cui tali requisiti sono inseriti nella procedura di appalto; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla scelta di includere tali criteri tra i criteri di aggiudicazione oppure nelle fasi precedenti dei documenti di gara, garantendo la chiarezza giuridica e la fattibilità pratica sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli operatori economici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>sostiene la modernizzazione dei criteri di appalto affinché rifletta i progressi sul piano tecnologico e della sicurezza, garantendo che i nuovi quadri in materia di appalti consentano risposte agili ai mutamenti dei panorami economici e geopolitici, mantenendo nel contempo l'autonomia degli Stati membri nella gestione delle loro politiche in materia di appalti; osserva che la competitività dell'UE si fonda sulle norme sociali e ambientali del mercato interno; sottolinea che i futuri quadri per gli appalti pubblici dovrebbero consolidare tali punti di forza anziché indebolirli, al fine di consolidare la posizione degli attori dell'UE nelle gare d'appalto pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>sottolinea l'importanza del regolamento sull'industria a zero emissioni nette<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L 2024/1735 del 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).</FIELD></FOOTNOTE> quale esempio di criteri di resilienza concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, l'occupazione di qualità, il contributo alla leadership industriale e alla competitività dell'UE, il rispetto delle norme in materia di cibersicurezza e la riduzione della dipendenza da un unico paese terzo che non fa parte degli accordi internazionali in materia di appalti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>sostiene l'ulteriore digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l'efficienza e la competitività, rafforzare la trasparenza e facilitare l'accesso delle PMI e degli offerenti transfrontalieri, garantendo nel contempo il rispetto delle norme in materia di sicurezza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>chiede meccanismi di sostegno rafforzati per le imprese molto piccole, le PMI, le start-up e gli attori dell'economia sociale, al fine di consentire loro di essere effettivamente competitivi negli appalti pubblici, anche sotto forma di programmi di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità per le PMI, le start-up e le imprese sociali; ritiene che sia fondamentale fornire maggiori orientamenti e sostegno alle PMI al fine di promuovere la loro partecipazione agli appalti pubblici; sottolinea che occorre ridurre gli oneri burocratici che incidono in modo sproporzionato sulla partecipazione delle PMI, delle start-up e delle scale-up e che la Commissione deve condurre una valutazione d'impatto adeguata e un test obbligatorio per le PMI e le start-up su tutte le nuove norme; sottolinea che le iniziative di dialogo aiutano concretamente le PMI ad acquisire una migliore conoscenza dei principi degli appalti pubblici, consentendo nel contempo ai committenti pubblici di raccogliere informazioni per elaborare criteri più equilibrati e ridurre gli oneri amministrativi; è favorevole, ove opportuno, all'uso diffuso di pratiche di approvvigionamento da parte degli acquirenti pubblici prima della stesura dei bandi di gara, nonché alla limitazione di requisiti eccessivi in materia di capacità finanziaria e attestazione di appalti precedenti; segnala la necessità di sostenere le PMI nell'individuazione dei partner;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>chiede l'urgente semplificazione dei criteri di selezione e, in tale contesto, invita altresì la Commissione a valutare se la creazione, a livello dell'UE, di una banca dati digitale delle PMI e degli attori minori preselezionati possa contribuire a snellire le procedure e a migliorare l'accesso agli appalti pubblici; constata che i sistemi di accreditamento potrebbero essere utilizzati per determinare la capacità tecnica e finanziaria delle imprese e per verificarne l'integrità professionale prima della procedura di gara, e che i criteri di integrità professionale dovrebbero comprendere il loro bilancio in termini di rispetto della legislazione applicabile in materia di lavoro, diritti umani e ambiente; sottolinea che l'interoperabilità effettiva e l'accessibilità transfrontaliera di tali registri negli Stati membri potrebbe, in sostanza, aumentare la trasparenza, salvaguardare i fondi pubblici, sostenere il mercato interno e rafforzare la sicurezza e l'integrità delle infrastrutture e dei servizi pubblici critici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>sottolinea che il quadro dell'UE in materia di appalti pubblici deve garantire un accesso equo delle PMI, dei soggetti dell'economia sociale e delle imprese locali promuovendo procedure semplificate, ad esempio assicurando che le imprese non siano tenute a presentare nuovamente le informazioni pubblicamente disponibili nella loro domanda di partecipazione alla gara d'appalto e applicando requisiti proporzionali in funzione del contesto locale; invita la Commissione a valutare la possibilità di integrare la suddivisione degli appalti in lotti più piccoli per favorire la concorrenza ed evitare il predominio delle grandi entità, pur riconoscendo che gli appalti non dovrebbero essere suddivisi qualora vi siano validi motivi, sul piano tecnologico o dell'efficienza, per non farlo; evidenzia che tale suddivisione in lotti più piccoli è di particolare importanza per i servizi di ingegneria, costruzione e progettazione, in quanto può rafforzare la concorrenza, salvaguardare le opportunità di partecipazione per le piccole e medie imprese e le microimprese e consentire l'impiego mirato di competenze specialistiche; sottolinea la necessità di orientamenti chiari che stabiliscano in quali casi sia giustificata la mancata suddivisione degli appalti; osserva che anche la suddivisione dei lotti è un mezzo efficace per evitare impraticabili catene di subappaltatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>raccomanda che il quadro in materia di appalti consenta agli offerenti e alle amministrazioni aggiudicatrici di presentare le prove mancanti in una fase successiva della procedura, semplificando e accelerando così le procedure di appalto, ad esempio attraverso un'estensione dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE; raccomanda di promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI adeguando i rigidi requisiti di riferimento che ostacolano in misura sproporzionata le imprese di recente creazione; chiede, ove opportuno, una maggiore flessibilità nei criteri di qualificazione per garantire alle start-up un accesso equo alle opportunità di appalto, mantenendo nel contempo la trasparenza e la concorrenza; sottolinea che occorre dare prova di flessibilità quando si chiede alle PMI di fornire una cronologia dei loro appalti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>invita la Commissione a garantire che le procedure di appalto pubblico siano rese maggiormente accessibili e trasparenti fornendo tabelle riassuntive o panoramiche di facile comprensione relative alle gare d'appalto pubbliche, che illustrino chiaramente le specifiche tecniche e i requisiti dei lavori o dei servizi oggetto dell'appalto; chiede che la Commissione presti particolare attenzione alle imprese con minore esperienza, che dovrebbero utilizzare gli strumenti per comprendere e interpretare meglio i documenti di gara;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>ribadisce che un accesso equo alle procedure di appalto pubblico richiede una semplificazione e un chiarimento delle norme per le amministrazioni aggiudicatrici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>sottolinea che l'esperienza acquisita nell'ambito degli appalti pubblici, come i progetti di costruzione, dimostra che consentire proposte alternative (varianti alle offerte) aiuta le amministrazioni aggiudicatrici ad ottenere servizi in modo più innovativo, efficiente ed efficiente in termini di costi; sottolinea che le soluzioni innovative sono più facilmente integrate negli appalti quando le varianti alle offerte sono generalmente consentite e che, per integrare efficacemente il know-how imprenditoriale nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, le proposte alternative (varianti alle offerte) dovrebbero essere generalmente consentite a meno che l'amministrazione aggiudicatrice non decida specificamente di escluderle (opt-out); invita la Commissione a valutare l'ammissibilità delle proposte alternative (varianti alle offerte) a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>invita la Commissione a garantire che il principio "una tantum" sia applicato coerentemente a tutti i livelli dell'amministrazione nel quadro degli appalti pubblici, in modo che, in un'ottica di riduzione degli oneri amministrativi, gli offerenti debbano fornire determinate informazioni standard alle autorità e alle amministrazioni una sola volta; riconosce che consentire agli offerenti di utilizzare autodichiarazioni di conformità anziché presentare numerosi documenti amministrativi nella fase iniziale permette spesso di ridurre gli oneri e aumentare l'efficienza; invita la Commissione a individuare i casi in cui tale pratica possa essere applicata in modo adeguato, garantendo nel contempo la chiarezza del diritto e le garanzie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>ritiene che gli appalti riservati per determinati servizi siano una buona pratica a sostegno dell'economia sociale; suggerisce che, in caso di offerte equivalenti, la preferenza potrebbe essere accordata alle PMI e agli operatori di mercato innovativi o attuata mediante appalti riservati o una parte riservata dell'esecuzione dell'appalto; sottolinea, in tale contesto, che gli appalti riservati sono un mezzo efficace per sostenere l'occupazione delle persone con disabilità attraverso gli appalti pubblici, pur rilevando che vi è ancora margine di miglioramento nella loro attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>riconosce che, sebbene consenta una maggiore flessibilità, l'accesso a competenze specialistiche e risparmi sui costi, il subappalto può anche comportare potenziali rischi quali un indebolimento della responsabilità, un aumento del rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori nonché ostacoli a un'applicazione efficace delle norme; invita la Commissione a valutare l'impatto degli appalti pubblici eseguiti principalmente dai lavoratori diretti dell'aggiudicatario e raccomanda che le norme in materia di appalti pubblici incoraggino le imprese a disporre di personale interno sufficiente per attuare i progetti per i quali sono stati aggiudicati gli appalti pubblici; chiede che la Commissione, per porre fine alle pratiche di subappalto illecite e tutelare i diritti dei lavoratori, rafforzi la trasparenza e la responsabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento e prenda in considerazione l'introduzione di un regime ben definito di responsabilità solidale degli operatori economici e dei subappaltatori, che garantisca trasparenza in merito ai subappaltatori coinvolti e alla parte di appalto che il contraente intende subappaltare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>sostiene la flessibilità nella fissazione dei prezzi dei contratti attraverso l'estensione della durata massima degli accordi quadro per le amministrazioni aggiudicatrici, l'introduzione di disposizioni che consentano adeguamenti dei prezzi in risposta ad aumenti sproporzionati dei costi che l'offerente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, quali l'inflazione, l'aumento dei costi dei materiali o dell'energia e le modifiche al diritto del lavoro, garantendo la sostenibilità dei contratti senza imporre oneri finanziari alle autorità pubbliche, nonché l'estensione della procedura negoziata come principio per i contratti successivi a un accordo quadro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>osserva che le norme in materia di appalti per soluzioni innovative rimangono sottoutilizzate; chiede che sia valutata la necessità di definire norme specifiche supplementari in materia di appalti per i progetti di ricerca scientifica e innovazione, riconoscendone il ruolo cruciale nel promuovere la crescita economica e il progresso tecnologico, garantendo nel contempo un uso efficiente delle risorse pubbliche; segnala la necessità di prevedere disposizioni supplementari e rigorose a tutela dei diritti di proprietà intellettuale degli offerenti, anche durante la procedura di gara;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>ritiene che la professionalizzazione degli acquirenti pubblici dovrebbe iscriversi nel miglioramento dei metodi di appalto pubblico all'interno dell'UE; accoglie con favore le iniziative nazionali volte ad aiutare gli acquirenti pubblici ad acquisire familiarità con il quadro giuridico e le nozioni vigenti, quali la definizione dell'oggetto e l'elaborazione di criteri di selezione e aggiudicazione adeguati; chiede che la Commissione metta a punto e promuova programmi analoghi a livello dell'UE, mettendo l'accento su un migliore utilizzo dei criteri diversi dal prezzo attraverso la definizione di criteri ambientali e sociali "pronti all'uso";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>sottolinea il contributo essenziale delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle chiese e delle imprese sociali negli appalti pubblici in tutta Europa, rilevandone le competenze, i forti legami con il territorio e la comprovata capacità di fornire servizi di alta qualità; sottolinea l'importanza di mantenere e promuovere gli appalti riservati, in quanto potente strumento per garantire che gli appalti pubblici sostengano obiettivi sociali più ampi, l'economia sociale e l'eterogeneità degli attori coinvolti; chiede pertanto che sia potenziata la possibilità già accordata agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di riservare la partecipazione alle procedure di appalto pubblico specificamente agli attori che operano senza scopo di lucro; invita la Commissione a rivedere il limite di tre anni e l'obbligo di non aver prestato tali servizi nei tre anni precedenti a norma dell'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>chiede un migliore utilizzo della possibilità prevista all'articolo 71, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, che consente i pagamenti diretti ai subappaltatori; invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza dei pagamenti effettuati dalle autorità pubbliche a favore di contraenti e subappaltatori come pure dei pagamenti effettuati dal contraente a favore dei suoi subappaltatori o fornitori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>invita la Commissione ad aggiornare i propri strumenti di monitoraggio della concorrenza negli appalti pubblici; ritiene che, perfezionando le metodologie e le tecnologie di analisi di mercato integrandovi l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale, l'UE dovrebbe adoperarsi per promuovere un contesto degli appalti che garantisca una competitività, una correttezza, una trasparenza, un valore strategico e un'equità maggiori; ritiene che tali misure possano contribuire a una migliore comprensione della questione della scarsa concorrenza negli appalti pubblici nonché all'elaborazione di nuove proposte volte a semplificare l'accesso delle imprese alle gare d'appalto;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>