<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0188</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Possibilità di semplificazione dei fondi di coesione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0138/2025 - Relatore: Vladimir Prebilič)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2025 sulle possibilità di semplificazione dei fondi di coesione (2024/2106(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 4, l'articolo 162, gli articoli da 174 a 178 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento recante disposizioni comuni – CPR),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2025/925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/925, 19.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (codice europeo di condotta sul partenariato)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2024 sull'attuazione dello sviluppo territoriale (CPR, titolo III, capo II) e la sua applicazione nell'Agenda territoriale europea 2030<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5704, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5704/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2025, dal titolo "Bilancio dell'UE e politiche basate sul territorio: proposte di nuovi meccanismi di progettazione e attuazione nel QFP per il periodo successivo al 2027",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 27 febbraio 2025, dal titolo "Rafforzare l'orientamento ai risultati della politica di coesione dopo il 2027 - sfide, rischi e opportunità"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/2018, 30.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2018/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" (COM(2025)0046),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 5 dicembre 2024, dal titolo "Revisione dell'Agenda territoriale dell'UE 2030 - Verso un approccio più integrato e civico con collegamenti più forti con la politica di coesione"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/773, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/773/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni annuali della Corte dei conti europea concernenti l'esercizio finanziario 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Corte dei conti europea, dell'8 luglio 2024, dal titolo "Analisi 03/2024: Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale della Corte dei conti europea 22/2024 del 21 ottobre 2024 dal titolo "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale della Corte dei conti europea 13/2024 dal titolo "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere sotto forma di lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A10-0138/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la politica di coesione è lo strumento di investimento più importante dell'UE per ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali e che il suo carattere a lungo termine non deve essere compromesso da misure di emergenza o modifiche volte a riorientare i fondi di coesione ad altre priorità; che i fondi della politica di coesione devono rimanere riservati ai suoi obiettivi primari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la cooperazione regionale può fungere da catalizzatore per l'innovazione e la resilienza e che gli strumenti della politica di coesione dovrebbero permettere a tale cooperazione di prosperare oltre i confini territoriali e amministrativi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la politica di coesione svolge un ruolo fondamentale nel realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali, il suo piano d'azione e gli obiettivi principali volti a contrastare la povertà, aumentare il tasso di occupazione e promuovere l'apprendimento permanente; che la condizionalità relativa allo Stato di diritto nonché alle norme sociali e in materia di diritti umani è indispensabile e non deve essere minata da sforzi di semplificazione; che l'accesso ai finanziamenti della politica di coesione deve garantire la protezione e l'inclusione di tutte le persone nelle loro regioni, indipendentemente dal genere, dall'età, dalla nazionalità, dallo stato di salute, dalla classe sociale, dall'etnia, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i finanziamenti della politica di coesione rappresentano circa il 30 % del bilancio totale dell'UE e fungono da pilastro fondamentale del sostegno alle regioni europee e dovrebbero restare distinti e non dovrebbero essere messi in comune con altri fondi nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di garantire la sua efficacia nel ridurre le disparità territoriali e promuovere la convergenza economica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che una politica di coesione semplificata è fondamentale per garantire la resilienza europea, una transizione verde e digitale giusta e sostenibile e il "diritto di rimanere" per tutti i cittadini dell'UE, nonché per promuovere la competitività dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che gli enti locali e regionali si trovano nella posizione migliore per identificare le sfide e le opportunità locali e sono partner fondamentali nella realizzazione dell'agenda politica e della politica di coesione dell'UE, in quanto sono responsabili del 54-58 % del volume totale degli investimenti pubblici effettuati dai governi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che, nello sviluppo di quadri strategici fondamentali quali accordi di partenariato, piani per una transizione giusta e programmi nazionali di riforma spesso manca un approccio coordinato e gli enti locali e regionali competenti non sono coinvolti in modo significativo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'attuale periodo di programmazione 2021-2027, basato sulle iniziative precedenti con ulteriori espansioni delle opzioni semplificate in materia di costi, presenta un elenco ridotto di obiettivi strategici, una logica di intervento più chiara grazie all'uso di indicatori, obblighi di rendicontazione semplificati e un accordo di audit unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la politica di coesione rimane uno dei simboli più visibili e tangibili della solidarietà europea e che il principio del "non nuocere alla coesione" dovrebbe essere applicato per il futuro, al fine di garantire che la politica di coesione rimanga incentrata sulla sua missione principale, ossia ridurre le disparità regionali e promuovere la convergenza economica e sociale in tutta l'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando tuttavia che le autorità di gestione, gli organismi intermedi, i beneficiari e i cittadini devono ancora far fronte a notevoli oneri amministrativi e sfide che non solo incidono sul tasso di attuazione dei progetti, ma compromettono anche l'efficacia, la credibilità, l'impatto, la visibilità e la percezione della politica di coesione nel suo complesso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'onere amministrativo a carico dei beneficiari di richiedere e attuare i progetti sostenuti dai fondi di coesione è aumentato con ciascun periodo di finanziamento, creando un crescente effetto deterrente, e che la complessità e il dispendio di tempo della procedura di domanda spesso portano a un calcolo costi-benefici che scoraggia i beneficiari dal presentare domanda, limitando in tal modo l'efficacia e l'accessibilità complessive della politica di coesione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la semplificazione dei fondi della politica di coesione dovrebbe essere complementare ad altri strumenti affinché siano garantite un'ulteriore armonizzazione e integrazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato sono una delle principali fonti di costi e oneri amministrativi, che derivano in parte da pratiche di sovraregolamentazione in tutti gli Stati membri, ossia dai requisiti supplementari imposti ai beneficiari dagli enti nazionali e subnazionali, oltre a quelli risultanti dalle disposizioni del diritto dell'UE, e dalla difficile interpretazione e applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).</FIELD></FOOTNOTE> in diversi contesti territoriali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che i precedenti periodi di finanziamento della politica di coesione sono ripetutamente iniziati troppo tardi, in particolare l'attuale periodo di finanziamento 2021-2027, il che comporta un'enorme pressione dovuta agli arretrati e un lento deflusso dei fondi di coesione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che una serie di fattori, tra cui i ritardi nella finalizzazione del pacchetto legislativo, nonché dei programmi e degli accordi di partenariato, la contemporanea attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), l'evoluzione e la complessità del contesto normativo hanno svolto un ruolo decisivo nell'attuale basso tasso di attuazione della politica di coesione in tutti gli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che l'evoluzione e la complessità del contesto normativo hanno gravemente ostacolato l'attuazione tempestiva, efficiente ed efficace della politica di coesione e che tale complessità ha reso l'accesso ai finanziamenti della politica di coesione particolarmente difficile per le autorità locali più piccole, le piccole e medie imprese (PMI) e le organizzazioni della società civile in tutta l'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che le misure di semplificazione dovrebbero trovare un equilibrio tra la necessità, da un lato, di un accesso più agevole e migliore ai fondi, al fine di conseguire risultati sostenibili, e, dall'altro, di proteggere il bilancio dell'UE, tenendo debitamente conto delle preoccupazioni e dei contributi delle parti interessate istituzionali e non istituzionali, e non dovrebbero essere compromesse, una volta in atto, dalla reintroduzione della complessità nell'ambito dei requisiti nazionali in materia di audit;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che il regolamento finanziario<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</FIELD></FOOTNOTE> impone alla Commissione di adottare misure correttive, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione, se, durante l'esecuzione del bilancio dell'UE, il livello di errore è persistentemente elevato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che il criterio di ripartizione riveduto, denominato "formula di Berlino", nella sua attuale formulazione nell'allegato XXVI del CPR, che aggiunge altri elementi significativi al PIL, non riflette ancora in modo adeguato le reali divergenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che qualsiasi tentativo di semplificare la politica di coesione da parte della Commissione deve tenere conto del fatto che le modifiche delle prassi di attuazione esistenti possono essere all'inizio un onere aggiuntivo per le autorità amministrative e i beneficiari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che la gestione concorrente, il principio di partenariato, la governance multilivello, la sussidiarietà e un approccio basato sul territorio dovrebbero rimanere il fondamento di qualsiasi riforma e semplificazione della politica di coesione; considerando che il modello di gestione concorrente si è dimostrato un pilastro fondamentale della politica di coesione, garantendo che i fondi dell'UE siano adattati alle esigenze specifiche delle regioni e dei territori, promuovendo al contempo la titolarità e la responsabilità a tutti i livelli di governance; che il quadro di multi-governance rafforza la cooperazione tra gli enti dell'UE, nazionali, regionali e locali, garantendo che le politiche siano efficacemente concepite e attuate in modo da tenere conto della diversità territoriale e massimizzare l'impatto sul campo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che si potrebbe migliorare l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito dei finanziamenti per la coesione, ad esempio introducendo valori soglia al di sotto dei quali sia possibile derogare a determinati obblighi e requisiti, come avviene per altri fondi dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che le semplificazioni tecniche negli strumenti di sviluppo territoriale (quali gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)) sono già state integrate nel quadro della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ma che i piccoli progetti presentano ancora oneri amministrativi (per i beneficiari) e costi amministrativi (per le autorità di programma) proporzionalmente più elevati rispetto ai progetti più grandi; che le preoccupazioni sollevate dalla Corte dei conti europea in merito al CLLD devono essere affrontate, in particolare i costi amministrativi sproporzionati rispetto ai bilanci dei gruppi di azione locale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che, alla luce delle attuali sfide geopolitiche, la politica di coesione può svolgere un ruolo nello sviluppo di infrastrutture chiave a duplice uso che rispondano alle esigenze civili in tempi di pace, rafforzando nel contempo la resilienza territoriale e la risposta alle crisi, e che le nuove priorità non possono andare a scapito né portare a una riduzione degli investimenti a lungo termine nella coesione economica, sociale e territoriale dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che la politica di coesione ha costantemente dimostrato la propria capacità di assorbire e investire efficacemente nella maggior parte dei fondi dell'UE ad essa assegnati; che il graduale aumento dei pagamenti verso l'ultima parte del periodo di programmazione è un principio naturale dei programmi pluriennali e che pertanto è realistico attendersi un risultato positivo analogo entro la fine dell'attuale periodo di programmazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che il principio di un audit unico dovrebbe essere mantenuto e rafforzato accanto agli audit regolari della Commissione e che dovrebbero essere attuate misure per ridurre la duplicazione dei controlli e degli audit che si sovrappongono al controllo a livello regionale, nazionale e dell'UE per lo stesso progetto e lo stesso beneficiario, anche garantendo un'interpretazione coerente dei regolamenti e riducendo al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che il principio della sana gestione finanziaria richiede procedure di audit indipendenti per garantire la conformità con le norme dell'UE; che affidarsi al solo controllo nazionale può portare a discrepanze nell'esecuzione e nel monitoraggio, compromettendo l'applicazione uniforme del controllo finanziario in tutti gli Stati membri e in ultima analisi mettendo a rischio la protezione degli interessi finanziari dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che la garanzia di solidi meccanismi di audit è essenziale per mantenere la responsabilità, la tracciabilità e l'efficacia nell'uso dei fondi dell'UE, contribuendo a prevenire la frode, la cattiva gestione e le incoerenze nei sistemi di controllo nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che la politica di coesione deve dimostrare resilienza alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi tentativo di deviare i suoi finanziamenti dalla sua missione originaria e dalle priorità concordate del programma verso investimenti che servano interessi particolari, politici di partito o privati; che, a tal fine, occorre rafforzare le condizionalità e i meccanismi integrati per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi; che la corretta applicazione del principio di partenariato, dei requisiti di trasparenza e delle politiche antifrode è essenziale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che la sovrapposizione delle priorità tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la politica di coesione mette in luce la frammentazione dei finanziamenti dell'UE e sottolinea la necessità di un approccio semplificato e coerente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che l'articolo 20 del CPR consente di attivare misure temporanee dovute a circostanze eccezionali o inconsuete;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla politica di coesione nell'affrontare le emergenze multidimensionali e le sfide socioeconomiche negli ultimi cinque anni in modo flessibile e che rafforza la solidarietà tra i suoi Stati membri; ritiene, tuttavia, che i costanti cambiamenti del quadro normativo abbiano eroso il suo orientamento strategico; sottolinea la necessità di mantenere ambizioni elevate per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine e la logica e le priorità basate sul territorio, rispettando il principio del "non nuocere alla coesione" e concentrandosi sulla crescita, la creazione di posti di lavoro e i servizi sociali, al fine di affrontare le sfide legate agli squilibri tra le regioni dell'UE, al miglioramento della qualità della vita, alle transizioni giusta, verde e digitale, alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'eliminazione della povertà, con particolare attenzione alla povertà infantile, e alla crisi abitativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>mette in guardia dal deviare sistematicamente i fondi di coesione per rispondere alle crisi, in quanto ciò compromette il loro obiettivo primario di rafforzare la coesione economica, territoriale e sociale, ridurre le disparità regionali e promuovere lo sviluppo sostenibile, dato che i finanziamenti sono limitati a tale scopo; chiede invece lo sviluppo di uno strumento di emergenza permanente, rafforzato e dedicato nell'ambito del bilancio dell'UE, che garantisca una risposta rapida e coordinata alle crisi future senza compromettere l'integrità strutturale della politica di coesione, al fine di garantire che i suoi fondi possano essere utilizzati per i suoi obiettivi primari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>insiste sul fatto che qualsiasi riforma futura deve sostenere la gestione concorrente, la governance multilivello e un approccio basato sul territorio per garantire l'efficacia; chiede inoltre una politica di coesione moderna, decentrata e rafforzata, mettendo al centro le persone e sostenuta da solidi partenariati a tutti i livelli, in quanto è essenziale per mantenere e promuovere l'unità dell'UE in un contesto di crescenti sfide geopolitiche; insiste sull'applicazione vincolante del principio di partenariato, come stabilito all'articolo 8 del CPR, e su una sua severa verifica da parte della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>riconosce le importanti misure di semplificazione già introdotte nel periodo di programmazione 2021-2027, in particolare il potenziamento degli strumenti digitali per la coesione elettronica, una più ampia armonizzazione delle norme tra più fondi, una maggiore flessibilità nella gestione dei programmi e una razionalizzazione delle norme di ammissibilità; sottolinea la necessità di passare da un'amministrazione ibrida e cartacea a processi completamente digitali, migliorando l'efficienza e agevolando la comunicazione elettronica tra beneficiari e autorità di gestione; ritiene che diversi fattori, tra cui i carichi di lavoro derivanti dai ritardi nella programmazione del periodo di finanziamento 2021-2027, le frequenti modifiche dei regolamenti durante tale periodo, i complessi regolamenti a più livelli in materia di audit e controlli e la sovraregolamentazione, per cui oneri che vanno al di là dei requisiti dell'UE sono imposti ai beneficiari, abbiano ostacolato tali sforzi di semplificazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che la digitalizzazione della gestione, della rendicontazione, del monitoraggio e dell'audit dei fondi dell'UE è fondamentale per migliorare l'accesso dei potenziali beneficiari in modo equo e per rendere la gestione dei fondi più efficiente e trasparente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che la semplificazione dovrebbe essere un principio guida della politica di coesione; sottolinea che gli sforzi di semplificazione devono concentrarsi soprattutto sulla riduzione degli oneri per i beneficiari, agevolando il loro accesso ai fondi e riducendo il lavoro amministrativo, eliminando l'inutile duplicazione dei processi; invita, a tale proposito, gli Stati membri a evitare la sovraregolamentazione, ossia l'aggiunta di norme nazionali superflue ai requisiti dell'UE, introducendo oneri supplementari per i beneficiari; osserva che l'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato in tutti gli Stati membri può, in alcuni casi, aggiungere un livello di complessità e sottolinea che altri fattori che hanno contribuito ai ritardi sono stati la sovrapposizione tra i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nonché l'istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che una regolamentazione semplificata della politica di coesione è fondamentale per garantire una migliore attuazione; ritiene che l'adozione tardiva della legislazione settoriale e il lungo processo di adozione dei documenti di programmazione abbiano comportato ritardi nell'attuazione durante i precedenti periodi di programmazione e invita pertanto la Commissione a presentare proposte tempestive per il periodo di finanziamento 2028-2034, in modo che i programmi regionali possano essere approvati tempestivamente dopo l'inizio del prossimo QFP; raccomanda di esaminare se determinati regolamenti e requisiti tecnici possano essere eliminati dal CPR e integrati in una serie di orientamenti o in un manuale al fine di creare certezza e routine da parte delle autorità di gestione e dei beneficiari; ricorda che la mancanza di certezza in merito all'attuazione degli strumenti di finanziamento induce spesso le autorità amministrative, in linea con il principio di prudenza, a tendere verso un'interpretazione più restrittiva delle disposizioni poco chiare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>esprime preoccupazione per la mancanza di complementarità nei finanziamenti dell'UE, con oltre 50 programmi pluriennali nel periodo 2021-2027, e per la crescente quota – attualmente pari al 40 % – gestita a livello centrale nell'ambito dell'attuale QFP, e ritiene che il bilancio totale destinato alla politica di coesione debba essere mantenuto o addirittura aumentato per soddisfare adeguatamente le future esigenze di investimento; sottolinea la necessità di un coordinamento efficace dei finanziamenti dell'UE e nazionali e sottolinea che qualsiasi futuro quadro normativo deve includere una valutazione approfondita del suo impatto amministrativo; invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche, valutando i sistemi nazionali degli Stati membri, e ad adottare misure per eliminare le pratiche che creano un'inutile complessità; ribadisce il ruolo essenziale dei fondi strutturali e di investimento europei nel ridurre le disparità regionali e nel migliorare l'accessibilità territoriale e la connettività, in particolare nelle zone svantaggiate come le regioni frontaliere rurali, insulari, montane, ultraperiferiche e orientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione a promuovere e attuare un approccio dal basso verso l'alto e decentralizzato nelle prossime proposte per semplificare la concezione della nuova politica di coesione, garantendo la consultazione e il coinvolgimento obbligatori degli enti locali e regionali e dei partner, quali definiti agli articoli 3 e 4 del codice europeo di condotta sul partenariato, incluse le organizzazioni della società civile e le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ritiene che un migliore coordinamento tra i fondi, gestito con un quadro più chiaro, coerente, coordinato e armonizzato per i vari fondi di coesione, potrebbe spianare la strada a una politica di coesione più efficiente e flessibile, che comprenda un insieme unico di norme e una pista di controllo per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo; ritiene che un'interfaccia informatica unificata e integrata in ciascuno Stato membro per i beneficiari, che copra tutte le fasi del ciclo del programma, consentendo semplici scambi elettronici di dati e documenti, supportata da uno strumento di comunicazione automatizzata e soggetta a un'approfondita valutazione d'impatto, potrebbe apportare un valore aggiunto a tale riguardo e migliorare la trasparenza, fornendo aggiornamenti regolari e facilmente accessibili sui risultati dei progetti della politica di coesione; ritiene che la creazione di nuovi piccoli fondi separati debba essere evitata in modo da non favorire un'ulteriore frammentazione degli strumenti di finanziamento e la creazione di strutture parallele; ritiene che i fondi, deframmentati in termini di obiettivi e portata, possano in alcuni casi essere più efficaci nell'attuazione di soluzioni alle sfide strategiche dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>riconosce il potenziale offerto dalla creazione, nell'ambito della prossima revisione per il periodo successivo al 2027, di una piattaforma unica europea, integrata con le piattaforme nazionali, che consenta ai beneficiari, in particolare a quelli di piccole dimensioni, di avere rapido accesso a diversi fondi europei; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai beneficiari tutte le informazioni necessarie per accedere ai fondi dell'UE attraverso tale piattaforma, garantendo altresì lo scambio di dati in tempo reale sui destinatari finali dei fondi, compresa una migliore raccolta dei dati e l'istituzione di quadri di controllo comuni per il monitoraggio per tutti i programmi della politica di coesione; ritiene che ciò potrebbe essere necessario per migliorare l'accettazione e la consapevolezza dei beneficiari e che possa migliorare la trasparenza, impedire i doppi finanziamenti e rafforzare il controllo finanziario, compresa l'individuazione delle frodi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>insiste sul fatto che tutti i nuovi sistemi informatici o altre piattaforme digitali introdotti nel periodo di programmazione successivo al 2027 dovrebbero contribuire alla razionalizzazione delle richieste di raccolta dei dati e non imporre ai richiedenti richieste di dati supplementari o ripetitive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea tuttavia che una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito della pianificazione strategica a lungo termine e della stabilità degli investimenti a favore della coesione e non dovrebbe comportare incertezza finanziaria e maggiore complessità per i beneficiari finali; chiede di garantire che qualsiasi adeguamento delle priorità di finanziamento durante il periodo di programmazione successivo al 2027 rimanga allineato con gli obiettivi di sviluppo regionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ribadisce il proprio sostegno al regolamento BRIDGEforEU e sottolinea la necessità di un'ulteriore semplificazione, in particolare nei programmi transfrontalieri, con soluzioni su misura che tengano conto delle specifiche sfide economiche, sociali e geopolitiche cui devono far fronte le regioni transfrontaliere; sottolinea che la politica di coesione deve continuare a promuovere e a semplificare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>ritiene che il prossimo quadro della politica di coesione debba promuovere l'integrazione della dimensione di genere e di una prospettiva di genere in tutte le fasi della definizione e dell'attuazione dei programmi; chiede un uso più coerente dello strumento di monitoraggio del bilancio di genere da parte di tutti gli Stati membri e sottolinea che le misure di semplificazione non devono compromettere gli sforzi in materia di integrazione della dimensione di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ritiene che l'attuale definizione di "impresa in difficoltà" imponga oneri irragionevoli alle organizzazioni e rappresenti un'inutile complessità per l'innovazione, la competitività e i potenziali beneficiari finali dei fondi di coesione, e sostiene pertanto che dovrebbe essere rivista;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea che il coinvolgimento attivo e obbligatorio degli enti locali e regionali nella preparazione, nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei progetti nei settori che amministrano è una condizione preliminare fondamentale per una semplificazione efficace e su misura; sottolinea che, in assenza di un partenariato solido con gli enti locali e regionali e di un rafforzamento della loro capacità amministrativa, la politica di coesione rischia di diventare un processo eccessivamente centralizzato, con un impatto troppo ridotto sullo sviluppo equilibrato delle regioni europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a considerare la possibilità di includere una valutazione d'impatto territoriale e di governance nel semestre europeo; sottolinea che il semestre europeo dovrebbe essere in linea con gli obiettivi della politica di coesione di cui agli articoli 174 e 175 TFUE; chiede la partecipazione delle regioni al conseguimento di tali obiettivi, nonché un approccio territoriale più forte; sottolinea che il PIL regionale pro capite deve rimanere il criterio principale per determinare le dotazioni degli Stati membri a titolo della politica di coesione e ritiene che il PIL regionale pro capite potrebbe essere eventualmente integrato da altri indicatori socioeconomici regionali (ad esempio sociali, demografici, ecc.) che contribuiscano a rispecchiare in modo più accurato la situazione socioeconomica delle regioni, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le disparità sociali e territoriali, anche all'interno delle regioni, e di consentire investimenti orientati in modo più efficace verso i settori in cui sono più necessari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ritiene che i punti di contatto nazionali dei programmi a gestione diretta dovrebbero essere integrati nella programmazione nazionale e regionale dei fondi di coesione e di sviluppo rurale al fine di promuovere sinergie e rafforzare lo sviluppo delle capacità tra i programmi gestiti a livello centrale e congiunto che operano negli stessi territori e settori strategici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>incoraggia l'uso di strumenti di sviluppo regionale integrato come gli ITI e il CLLD e suggerisce di esaminare le possibilità di aumentare la quota del bilancio della politica di coesione assegnata agli ITI, al CLLD o ad altri strumenti territoriali per tutte le regioni, tenendo altresì conto delle esigenze specifiche delle zone rurali e remote e delle regioni frontaliere orientali dell'UE, concentrandosi su progetti in grado di rispondere efficacemente alle reali esigenze territoriali; raccomanda di esaminare le proposte di risoluzione dei problemi e assistenza tecnica per l'attuazione di strategie e il completamento di studi; ritiene che spesso il numero crescente di iniziative di sviluppo territoriale integrato, all'interno e all'esterno della politica di coesione e di sviluppo rurale, non abbia collegamenti concreti con i Fondi strutturali e d'investimento europei, il che può limitare la loro capacità di produrre un impatto duraturo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>è contrario a qualsiasi tipo di riforma dall'alto verso il basso volta a centralizzare o rinazionalizzare la programmazione della politica di coesione e ribadisce che la governance multilivello, la sussidiarietà, la gestione concorrente e l'approccio basato sul territorio devono rimanere i suoi principi guida fondamentali; ritiene che, sebbene il dispositivo per la ripresa e la resilienza sia stato concepito per fornire una risposta rapida alle sfide economiche, la sua attuazione abbia incontrato notevoli difficoltà, tra cui bassi tassi di assorbimento, ritardi nell'erogazione dei fondi e mancanza di trasparenza nel processo di assegnazione; riconosce tuttavia alcuni sviluppi positivi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare l'introduzione di norme in materia di investimenti verdi e del principio "non arrecare un danno significativo"; richiama l'attenzione sul fatto che, nei programmi in regime di gestione diretta, l'erogazione dei fondi agli Stati membri non rispecchia necessariamente la quantità e l'importanza dei traguardi e degli obiettivi stabiliti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>sottolinea che sono emerse diverse debolezze in relazione al modello centralizzato, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità, la rendicontabilità, l'efficienza e l'impatto a lungo termine dei finanziamenti dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 114 del 29.3.2023, pag. 5; GU C, C/2024/5471, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5471/oj, (paragrafi da 53 a 56).</FIELD></FOOTNOTE>; evidenzia che tali debolezze includono l'insufficiente coinvolgimento degli enti locali e regionali e della società civile, nonché ritardi, scarsa trasparenza e rischi di mancato completamento delle misure; avverte che l'assenza di solidi meccanismi di monitoraggio e di chiari requisiti in materia di audit rischia di compromettere la credibilità e l'impatto a lungo termine degli strumenti finanziari dell'UE; chiede un controllo più rigoroso e un maggiore allineamento delle erogazioni e dei risultati verificati per garantire che i fondi dell'UE producano benefici tangibili per i cittadini e per gli attori sociali ed economici; sottolinea che la governance multilivello consente lo sviluppo di soluzioni su misura per tutte le regioni ed evidenzia l'importanza di processi di co-progettazione inclusivi che coinvolgano gli enti locali e regionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>si oppone all'idea di un unico programma nazionale, che non assicurerebbe l'adeguato coinvolgimento degli enti locali e regionali e risulterebbe lontano dalle realtà sul campo, mettendo altresì a repentaglio o addirittura eliminando la capacità della politica di coesione di tenere conto delle diverse esigenze delle politiche settoriali come pure degli obiettivi e delle specificità degli strumenti macroregionali, nazionali, regionali o locali; insiste sul fatto che in passato i programmi basati sul territorio gestiti a partire dal livello regionale NUTS 2<FOOTNOTE><FIELD> La nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è il sistema di classificazione utilizzato dall'UE per individuare le regioni dei paesi a fini statistici. Per "NUTS 2" si intendono le regioni di base (per le politiche regionali).</FIELD></FOOTNOTE> sono stati fondamentali per rispondere alle reali esigenze sul campo e per ridurre efficacemente le differenze socioeconomiche regionali e devono quindi continuare a essere la colonna portante della politica di coesione anche in futuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>sottolinea l'importanza della collaborazione, dello scambio di conoscenze e dello sviluppo di capacità per gli enti locali e regionali, compresi gli investimenti nelle loro capacità tecniche e amministrative; avverte che, senza un forte partenariato con gli enti locali e regionali, la politica di coesione rischia di diventare eccessivamente centralizzata e meno efficace nel promuovere uno sviluppo regionale equilibrato; sottolinea che gli sforzi di semplificazione dovrebbero promuovere il ruolo degli enti locali e regionali, che sono fondamentali per l'efficace attuazione dei progetti finanziati dall'UE, in particolare nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e dei programmi Interreg; evidenzia che rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali, anche nella fase di programmazione, è fondamentale per garantire l'efficacia, la pertinenza territoriale e la resilienza della politica di coesione; chiede un approccio equilibrato che razionalizzi le procedure, preservando nel contempo la governance multilivello e il valore aggiunto territoriale del coinvolgimento a livello locale e regionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>riconosce che i meccanismi basati sulla performance possono essere determinanti per rendere la politica di coesione più efficiente e orientata ai risultati; mette tuttavia in guardia contro un'imposizione rigida o generalizzata di questo modello nel contesto del periodo di programmazione 2028-2034; sottolinea che, sebbene tali meccanismi possano stimolare l'efficacia, essi devono tenere conto delle specificità dei diversi settori di spesa e dell'eterogeneità dei beneficiari finali, in particolare in settori quali la ricerca, le politiche sociali e le infrastrutture locali, in cui i risultati a breve termine misurabili potrebbero non rispecchiare appieno l'impatto a lungo termine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>avverte che gli attuali modelli basati sulla performance si fondano spesso su strutture di gestione centralizzate, che possono ostacolare la capacità degli enti locali e regionali di rispondere efficacemente a specifiche esigenze territoriali; sottolinea che qualsiasi futuro ricorso all'attuazione basata sulla performance non dovrebbe andare a scapito dei principi fondamentali della politica di coesione, quali la governance multilivello, la sussidiarietà e un approccio basato sul territorio, e deve accompagnarsi a garanzie significativamente più rigorose per assicurare la sana gestione dei fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>invita la Commissione ad adottare un quadro di finanziamento flessibile ed equilibrato che combini finanziamenti basati sui risultati e finanziamenti tradizionali basati sui costi, consentendo soluzioni su misura adeguate ai contesti locali; è favorevole a un maggiore ricorso ai pagamenti forfettari basati su traguardi, analogamente a quanto avviene con il programma Europa creativa, garantendo nel contempo che gli enti locali e regionali mantengano l'autonomia necessaria per attuare la politica di coesione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>riconosce in particolare che le amministrazioni, le organizzazioni della società civile e le PMI non dovrebbero essere penalizzate dall'introduzione di modelli basati sulla performance, in particolare tenendo conto delle risorse finanziarie generalmente limitate di cui dispongono per prefinanziare le misure o ammortizzare potenziali perdite in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>riconosce che i problemi di liquidità scoraggiano i potenziali beneficiari, compresi gli enti locali, che in alcuni Stati membri risentono della mancanza di autonomia fiscale e di bilancio, dal presentare domanda per progetti finanziati dalla politica di coesione; chiede pertanto un aumento significativo e mirato dei prefinanziamenti in tali casi, come pure nelle zone rurali, transfrontaliere e insulari, al fine di sostenere la rapida erogazione dei fondi della politica di coesione, unitamente a una semplificazione delle norme di cofinanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>accoglie con favore la proposta avanzata dalla Commissione nella sua revisione intermedia della politica di coesione 2021-2027, secondo cui i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina dovrebbero beneficiare della possibilità di un prefinanziamento una tantum pari al 9,5 % della dotazione del programma e di un finanziamento dell'UE pari al 100 %; esorta la Commissione a proporre misure supplementari per rispondere alle esigenze delle regioni frontaliere orientali dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che le parti interessate segnalino periodicamente la mancata applicazione dei principi orizzontali da parte degli Stati membri nella preparazione degli accordi di partenariato; suggerisce di includere un codice di condotta europeo sul partenariato riveduto direttamente nel CPR, in modo da garantire che abbia carattere vincolante e che si applichi ai programmi a gestione diretta con impatto territoriale; invita la Commissione a far rispettare rigorosamente l'applicazione del principio di partenariato e a esaminare misure volte a rafforzare i poteri di controllo e monitoraggio del Parlamento sui programmi e sugli accordi di partenariato; sollecita la Commissione a garantire che gli Stati membri esercitino un controllo regolare, anche sui partner durante il monitoraggio e la selezione di esperti, al fine di garantire la competenza e prevenire le frodi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>ricorda l'importanza di una rigorosa applicazione delle norme finanziarie dell'UE in tutti i programmi e a tutti i beneficiari, al fine di evitare ogni forma di frode, conflitto di interessi, corruzione, doppi finanziamenti e riciclaggio; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre ulteriori misure per prevenire ed evitare i doppi finanziamenti, aumentare le opportunità per i progetti integrati, garantire l'interoperabilità degli strumenti di estrazione dei dati e ridurre al minimo gli obblighi di conservazione dei dati per le autorità di gestione; ribadisce il suo invito alla Commissione a rendere obbligatorio l'uso di strumenti informatici quali il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e ARACHNE per tutti i fondi dell'UE, inclusi quelli in gestione concorrente, e a garantire un migliore utilizzo delle nuove tecnologie al fine di aumentare i controlli e proteggere il bilancio dell'UE dalle frodi e dall'uso improprio dei fondi; pone l'accento sulla necessità di garantire un equilibrio tra la semplificazione e la protezione del bilancio dell'UE; ricorda che gli sforzi in materia di semplificazione dovrebbero rispettare i principi della buona amministrazione, degli appalti pubblici e del controllo, che sono tutti fondamentali per il rispetto delle condizionalità sociali e ambientali e dello Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita la Commissione a realizzare studi sulle sinergie tra i fondi di coesione e i programmi settoriali, come ha fatto per il programma Orizzonte Europa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>chiede un accesso più diretto ai finanziamenti dell'UE per gli enti locali e regionali nonché per le città e le amministrazioni urbane, ampliando tra l'altro l'uso degli ITI e mantenendo l'attenzione sui progetti rivolti alle parti sociali ed economiche; invita la Commissione a valutare ulteriori modi per garantire che gli enti locali e regionali, la società civile e altri beneficiari possano continuare a usufruire dei finanziamenti dell'UE in caso di violazioni dello Stato di diritto da parte dei governi nazionali, senza indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea che, onde preservare l'integrità della decisione di sospensione, i finanziamenti non devono essere riassegnati ad altri programmi fino al conseguimento dei suoi obiettivi e al soddisfacimento di tutte le condizioni di accesso ai finanziamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>incoraggia altresì la creazione di una rete di consulenza permanente che dovrebbe coordinarsi con i programmi o le strutture esistenti per aiutare i comuni ad affrontare le complessità legate all'attuazione della politica di coesione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>accoglie con favore strumenti come lo strumentario europeo per le zone rurali, il cui obiettivo è fornire assistenza ai beneficiari in relazione ai programmi disponibili; sottolinea tuttavia che la necessità di tali sportelli unici evidenzia l'eccessiva complessità delle strutture esistenti, che rimangono inaccessibili per molti beneficiari, in particolare gli enti pubblici di piccole dimensioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>sottolinea l'urgente necessità di aumentare gli investimenti nello sviluppo di una capacità amministrativa efficace e adeguata, con risorse finanziarie e assistenza tecnica dedicate, in particolare per gli enti locali e regionali, compresi quelli situati in zone insulari e remote, prestando particolare attenzione alle regioni con un tasso di assorbimento storicamente basso, al fine di sostenere la gestione e l'attuazione decentrate ed efficienti dei fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>chiede il rafforzamento degli strumenti di assistenza tecnica nel quadro della politica di coesione, ad esempio quelli sviluppati grazie alla cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti e la Commissione, al fine di sostenere le capacità di pianificazione strategica per gli investimenti territoriali, nonché un sostegno consultivo mirato per l'individuazione, la pianificazione e la preparazione dei progetti; riconosce il ruolo cruciale degli strumenti finanziari per promuovere la competitività in tutte le regioni dell'UE e mobilitare fondi sia pubblici che privati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea che il successo della politica di coesione dipende da strategie lungimiranti e inclusive, da un adeguato coinvolgimento delle parti interessate e della società civile e da una solida governance; riconosce la necessità di promuovere approcci di gestione basati sui risultati, compreso l'uso di indicatori misurabili e modelli basati sulla teoria del cambiamento per la valutazione dei programmi; pone l'accento sull'importanza di assegnare risorse specifiche per sviluppare le capacità delle parti sociali e per consentire alle organizzazioni della società civile di rafforzare il loro ruolo nella buona governance e nell'attuazione dei fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>chiede alla Commissione di proporre, nell'ambito del nuovo quadro per gli aiuti di Stato, un'ulteriore semplificazione dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel caso di finanziamenti intersettoriali connessi alla coesione che combinino fondi dell'UE e nazionali (ad esempio nel quadro del plurifinanziamento a titolo del Fondo sociale europeo Plus e del FESR) con l'obiettivo di ridurre gli errori e gli oneri amministrativi a livello nazionale e regionale, migliorando al contempo l'efficacia degli investimenti della politica di coesione sul campo ed evitando distorsioni del mercato; invita la Commissione a valutare se i programmi in regime di gestione concorrente potrebbero in alcuni casi beneficiare di esenzioni dalle norme in materia di aiuti di Stato analoghe a quelle previste per i programmi in regime di gestione diretta, come Orizzonte Europa o il meccanismo per collegare l'Europa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>esorta la Commissione, nel contesto della prossima revisione della direttiva europea sugli appalti pubblici<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, a promuovere ulteriormente il ricorso alla clausola sociale e alla contrattazione collettiva; sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici devono escludere dalle gare d'appalto pubbliche gli operatori economici che hanno intrapreso attività criminali; chiede che le norme che disciplinano la politica di coesione consentano di destinare fondi pubblici solo alle imprese che rispettano i diritti dei lavoratori e le norme applicabili in materia di condizioni di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>ritiene che il principio dell'audit unico dovrebbe essere rafforzato e ricorda che, nella pratica, l'applicazione dell'approccio dell'audit unico dipende dalla solidità e affidabilità dell'attività di audit svolta dagli organismi di audit negli Stati membri; sottolinea che nella prossima politica di coesione dovrebbe essere introdotto un approccio riveduto, rafforzato e unificato agli audit e ai controlli e che tale approccio dovrebbe mirare a ridurre i tassi di errore e di frode rafforzando i controlli preventivi (ex ante) all'inizio del periodo di bilancio, al fine di ridurre le debolezze e i rischi legati ai controlli; pone l'accento sull'importanza di allineare tale approccio alle raccomandazioni della Corte dei conti europea, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della gestione finanziaria, il miglioramento dell'efficienza della spesa e la garanzia che gli errori individuati nei precedenti periodi di programmazione non siano ripetuti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>chiede un'interpretazione più coerente della legislazione da parte degli organismi di audit in tutta l'UE e per tutti i fondi e sostiene una strategia di audit maggiormente basata sul rischio per evitare inutili duplicazioni, garantendo nel contempo un'efficace vigilanza finanziaria e la prevenzione delle frodi; sottolinea che i programmi gestiti dagli Stati membri soggetti al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto o alla procedura di cui all'articolo 7 o che non hanno aderito alla Procura europea devono essere sottoposti a un controllo più rigoroso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>invita la Commissione a proporre la standardizzazione e un uso più ampio delle opzioni semplificate in materia di costi e dei finanziamenti non collegati ai costi, ed evidenzia il loro ruolo chiave nella riduzione degli oneri amministrativi, nella diminuzione dei tassi di errore e nel miglioramento dei risultati; raccomanda l'estensione di tali meccanismi, in particolare attraverso la semplificazione dei requisiti in materia di appalti pubblici, verifiche e soglie di audit; sottolinea la loro utilità in contesti in cui gli obiettivi sono chiaramente verificabili, in particolare per i beneficiari più piccoli, quali gli enti locali, le organizzazioni della società civile e i gruppi di azione locale, o in progetti che coinvolgono microimprese e attori dell'economia sociale, per ridurre la burocrazia e accelerare l'attuazione; invita la Commissione a valutare opzioni volte a introdurre procedure semplificate di rendicontazione e audit per gli enti locali con meno di 100 000 abitanti e per i beneficiari situati nelle zone rurali, nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, al fine di trovare un equilibrio tra semplificazione e sana gestione finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>ritiene che sia necessario modificare l'approccio agli audit e ai controlli abbandonando l'uso dell'estrapolazione statistica per le rettifiche finanziarie per distinguere chiaramente tra errori non intenzionali e frodi, al fine di garantire che tali rettifiche riguardino solo i casi di irregolarità sistemiche e di frode deliberata ed evitare un carico di lavoro o una pressione finanziaria eccessivi sui beneficiari e sulle autorità di gestione; sottolinea che l'onere amministrativo e finanziario connesso al controllo finanziario e all'attività di audit, nonché al relativo seguito, dovrebbe sempre essere proporzionato al volume dei fondi e ai rischi connessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>invita la Commissione a esaminare diverse opzioni per rafforzare le complementarità tra i fondi dell'UE, anche reintegrando gli interventi di sviluppo locale e a livello di comunità del FEASR nel CPR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>