<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0195</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Modifica della direttiva relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0140/2025 - Relatore: Alex Agius Saliba)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 settembre 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva (COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0140/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. I servizi turistici collegati sono per lo più trattati come servizi autonomi, ma i pagamenti ricevuti da un professionista che agevola un servizio turistico collegato devono essere protetti dall'insolvenza di tale professionista. La direttiva (UE) 2015/2302 ha inteso garantire la trasparenza obbligando i professionisti a informare i viaggiatori in merito alla natura del prodotto turistico offerto e ai diritti connessi mediante i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Sebbene complessivamente la direttiva (UE) 2015/2302 abbia funzionato bene, varie sfide sono emerse dall'inizio della sua applicazione il 1º luglio 2018. La pandemia di COVID-19 e le misure governative correlate hanno avuto un impatto significativo sia sul settore dei viaggi sia sui viaggiatori e hanno messo in luce alcune carenze dei modelli commerciali prevalenti, mostrando che alcune disposizioni specifiche della direttiva potrebbero essere chiarite.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Sebbene complessivamente la direttiva (UE) 2015/2302 abbia funzionato bene, varie sfide sono emerse dall'inizio della sua applicazione il 1º luglio 2018. La pandemia di COVID-19 e le misure governative correlate hanno avuto un impatto significativo sia sul settore dei viaggi sia sui viaggiatori e hanno messo in luce alcune carenze dei modelli commerciali prevalenti, mostrando che alcune disposizioni specifiche della direttiva potrebbero essere chiarite.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, nonostante gli sforzi connessi alla direttiva per garantire la trasparenza e fornire ai viaggiatori informazioni chiare, persiste una mancanza di uniformità riguardo alla comunicazione delle informazioni ai viaggiatori circa i loro diritti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, dall'altro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno chiarire e semplificare</STRING></STRING> la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché la distinzione di tale servizio rispetto ai pacchetti</STRING></STRING>. Il chiarimento e la semplificazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle definizioni</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei concetti</STRING></STRING> di "pacchetto" e "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, dall'altro la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno creato maggiore complessità e incertezza giuridica e sono raramente utilizzate nella pratica. Pertanto, è opportuno chiarire e semplificare la definizione di "pacchetto" e sopprimere le disposizioni sui servizi turistici collegati dalla direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STRING>. Il chiarimento e la semplificazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della definizione</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del concetto</STRING></STRING> di "pacchetto" e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la soppressione dei riferimenti al concetto di</STRING></STRING> "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Con la soppressione del concetto di "servizi turistici collegati" è opportuno sopprimere di conseguenza l'allegato II.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel contesto delle prenotazioni online, il termine "invito" dovrebbe essere inteso come qualsiasi azione da parte del professionista che attivamente incoraggia o induce il viaggiatore a stipulare un contratto aggiuntivo per un diverso tipo di servizio turistico. Tali azioni possono comprendere, a titolo esemplificativo, la presentazione al viaggiatore di offerte mirate durante il processo di prenotazione o la fornitura di collegamenti ipertestuali o di suggerimenti per la prenotazione di ulteriori servizi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Il principio alla base della definizione di "pacchetto" dovrebbe continuare ad essere la sussistenza di una stretta correlazione tra i diversi servizi turistici prenotati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la definizione di "pacchetto" e quella di "servizio turistico collegato" ed eliminare le difficoltà nella distinzione tra pacchetti e servizi turistici collegati,</STRING></STRING> le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici per lo stesso viaggio o la stessa vacanza effettuate presso un unico punto vendita, se i servizi turistici sono selezionati prima che il viaggiatore concluda un primo contratto, dovrebbero essere considerate pacchetti analogamente ai servizi turistici prenotati presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo. In entrambi i casi esiste una stretta correlazione tra le prenotazioni dei servizi turistici. Pertanto la definizione di "pacchetto" dovrebbe comprendere entrambe le situazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mentre le prenotazioni effettuate al momento di un'unica visita o un unico contatto con un singolo punto vendita non dovrebbero più rientrare nella definizione di servizio turistico collegato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Il principio alla base della definizione di "pacchetto" dovrebbe continuare ad essere la sussistenza di una stretta correlazione tra i diversi servizi turistici prenotati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici per lo stesso viaggio o la stessa vacanza effettuate presso un unico punto vendita, se i servizi turistici sono selezionati prima che il viaggiatore concluda un primo contratto, dovrebbero essere considerate pacchetti analogamente ai servizi turistici prenotati presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo. In entrambi i casi esiste una stretta correlazione tra le prenotazioni dei servizi turistici. Pertanto la definizione di "pacchetto" dovrebbe comprendere entrambe le situazioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere</STRING></STRING> qualora, prima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del completamento di una prima prenotazione</STRING></STRING>, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate</STRING></STRING> entro 24 ore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla conclusione</STRING></STRING> del primo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contratto</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, è opportuno considerare pacchetti</STRING></STRING> le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza qualora, prima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che il viaggiatore accetti di pagare un primo servizio turistico</STRING></STRING>, il professionista inviti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attivamente</STRING></STRING> il viaggiatore a prenotare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno o più</STRING></STRING> servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza entro 24 ore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'accettazione del pagamento</STRING></STRING> del primo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">servizio</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della presente direttiva, si dovrebbe ritenere che il professionista inviti attivamente il viaggiatore a prenotare un servizio quando ottimizza l'offerta di vendita in questione o promuove tale offerta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare "pacchetto" le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alternativamente</STRING></STRING> il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi altro dato personale del viaggiatore. Tale</STRING></STRING> trasferimento di dati personali indica una stretta correlazione tra le prenotazioni/i contratti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, cosicché il criterio delle 24 ore per la seconda prenotazione non è indispensabile e dovrebbe essere eliminato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare "pacchetto" le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati personali del viaggiatore</STRING></STRING> al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tale trasferimento di dati personali dovrebbe consentire ai professionisti coinvolti di stabilire che lo stesso viaggiatore è parte dei pertinenti contratti e potrebbe comprendere, ad esempio,</STRING></STRING> il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o il numero di telefono. Il</STRING></STRING> trasferimento di dati personali indica una stretta correlazione tra le prenotazioni/i contratti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. Inoltre, al fine di garantire che i viaggiatori beneficino pienamente delle norme in materia di protezione in caso d'insolvenza e che i professionisti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui servizi turistici collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l'invito e la prenotazione aggiuntiva, ad esempio mediante catture dello schermo (screenshot), e di informare il professionista con cui è stato concluso il primo contratto del fatto che un contratto avente ad oggetto un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza è stato concluso entro 24 ore dall'invito del professionista. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori uno strumento, ad esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito web, che consenta ai viaggiatori di registrare tali informazioni e che confermi loro l'avvenuto ricevimento di tali informazioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno osservare che le diverse attività in loco offerte come parte integrante dell'alloggio o ad esso abitualmente associate, indipendentemente dal loro valore, non dovrebbero tradursi nella creazione di un pacchetto se tali servizi sono combinati soltanto con l'alloggio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superiori al 25 % del prezzo totale del pacchetto e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia, ove necessario per garantire l'organizzazione e la corretta esecuzione del pacchetto, gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero poter chiedere</STRING></STRING> acconti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più elevati. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione o poco dopo</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Possono esservi ricomprese, se del caso, le commissioni richieste dai venditori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fissati a un livello adeguato.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli</STRING></STRING> acconti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono essere soggetti a limitazioni in base alla giurisdizione nazionale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La percentuale di acconto non dovrebbe esigere calcoli diversi per ciascun pacchetto, ma può essere stabilita per gruppi di pacchetti che presentano caratteristiche simili quanto alla necessità di un acconto. Gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero rimanere obbligati a informare i viaggiatori, prima della conclusione del contratto, in merito agli acconti da essi richiesti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la limitazione dei pagamenti anticipati non è compatibile con il concetto di buono regalo per un pacchetto turistico di cui all'articolo 3, punto 5), lettera b), punto iv), della direttiva (UE) 2015/2302 né con i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, questi due tipi di pacchetti dovrebbero essere esentati dalla limitazione dei pagamenti anticipati introdotta dalla presente direttiva.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>In determinate situazioni un'utile alternativa ai rimborsi è costituita dai buoni volontari per i viaggiatori. I buoni possono offrire maggiore flessibilità agli organizzatori, in particolare se questi ultimi si trovano dinanzi all'obbligo di effettuare molti rimborsi entro un breve periodo di tempo. Nel contempo i buoni possono essere accettabili per i viaggiatori che non necessitano di un rimborso immediato, purché vi siano garanzie giuridiche specifiche. È pertanto opportuno stabilire norme chiare in materia di buoni, che forniscano tali garanzie. Tra le garanzie dovrebbe figurare la trasparenza sulla natura volontaria e sulle caratteristiche fondamentali dei buoni, nonché sui diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni, ad esempio il fatto che i buoni sono protetti dall'insolvenza dell'organizzatore e che i viaggiatori hanno diritto al rimborso automatico qualora il buono non sia riscattato durante il suo periodo di validità. Gli organizzatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> rendere i buoni più attraenti, ad esempio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aumentando l'importo del buono</STRING></STRING> rispetto a quello di cui il viaggiatore ha diritto al rimborso. In tali casi la protezione in caso d'insolvenza dovrebbe essere limitata all'importo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei pagamenti ricevuti da parte </STRING></STRING>del viaggiatore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>In determinate situazioni un'utile alternativa ai rimborsi è costituita dai buoni volontari per i viaggiatori. I buoni possono offrire maggiore flessibilità agli organizzatori, in particolare se questi ultimi si trovano dinanzi all'obbligo di effettuare molti rimborsi entro un breve periodo di tempo. Nel contempo i buoni possono essere accettabili per i viaggiatori che non necessitano di un rimborso immediato, purché vi siano garanzie giuridiche specifiche. È pertanto opportuno stabilire norme chiare in materia di buoni, che forniscano tali garanzie. Tra le garanzie dovrebbe figurare la trasparenza sulla natura volontaria e sulle caratteristiche fondamentali dei buoni, nonché sui diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni, ad esempio il fatto che i buoni sono protetti dall'insolvenza dell'organizzatore e che i viaggiatori hanno diritto al rimborso automatico qualora il buono non sia riscattato durante il suo periodo di validità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il buono dovrebbe poter essere utilizzato per qualsiasi servizio proposto dall'organizzatore.</STRING></STRING> Gli organizzatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero poter</STRING></STRING> rendere i buoni più attraenti, ad esempio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aumentandone il valore</STRING></STRING> rispetto a quello di cui il viaggiatore ha diritto al rimborso. In tali casi la protezione in caso d'insolvenza dovrebbe essere limitata all'importo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei diritti al rimborso </STRING></STRING>del viaggiatore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un pacchetto è stato combinato da un organizzatore ed è composto da servizi prestati da due o più fornitori di servizi turistici diversi, il buono dovrebbe applicarsi all'organizzatore presso cui è stato prenotato il pacchetto e non dovrebbe essere suddiviso tra i diversi fornitori di servizi turistici con cui l'organizzatore coopera.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze.</STRING></STRING> È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e oggettiva</STRING></STRING> sulla sua esecuzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il che richiede una valutazione caso per caso</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione relativa al fatto che circostanze inevitabili e straordinarie abbiano o meno conseguenze sostanziali e oggettive sull'esecuzione del pacchetto dovrebbe basarsi su una previsione, al momento della risoluzione del contratto, della probabilità che le circostanze inevitabili e straordinarie abbiano conseguenze sostanziali e oggettive sull'esecuzione del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto da parte del viaggiatore, tale valutazione dovrebbe essere effettuata dal punto di vista di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente coscienzioso e avveduto, sulla base delle informazioni disponibili alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico in questione. Le conseguenze di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano nel luogo di partenza o di destinazione, comprese le immediate vicinanze di tali luoghi, o che hanno un'incidenza sul viaggio da o verso la destinazione, compresi i vari luoghi connessi all'inizio del viaggio in questione e al ritorno dallo stesso, dovrebbero essere prese in considerazione laddove abbiano un'incidenza sull'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pertinente contratto di pacchetto turistico. È opportuno non tener conto delle circostanze che riguardano solo il viaggio verso la destinazione o il viaggio di ritorno se tale viaggio non fa parte del contratto di pacchetto turistico, compreso il trasporto del passeggero fino al luogo di partenza concordato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che gli avvisi ufficiali di viaggio riguardanti la destinazione del viaggio emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione sono elementi importanti per valutare la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustificazione della</STRING></STRING> risoluzione del contratto. Dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inoltre</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiarito che eventuali</STRING></STRING> gravi restrizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previste</STRING></STRING> presso il luogo di destinazione del viaggio o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come</STRING></STRING> l'obbligo di quarantena per un periodo significativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sono pertinenti anche per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto di pacchetto turistico</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che gli avvisi ufficiali di viaggio riguardanti la destinazione del viaggio emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione sono elementi importanti per valutare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se</STRING></STRING> la risoluzione del contratto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia giustificata</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, l'assenza di avvisi ufficiali di viaggio non</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impedire di determinare il sussistere di tali circostanze e le loro conseguenze sull'esecuzione del pacchetto. Tra le circostanze inevitabili e straordinarie possono rientrare non solo le circostanze che hanno un'incidenza sull'esecuzione di un pacchetto, bensì anche quelle che, pur non impedendo tale esecuzione, fanno sì che il pacchetto non possa essere eseguito senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e la loro sicurezza. La pertinenza di tali circostanze e le loro conseguenze dovrebbero essere valutate in modo oggettivo, tenendo conto, se del caso, della misura in cui i viaggiatori interessati sono esposti a rischi. Nel considerare se la risoluzione del contratto sia giustificata, </STRING></STRING>dovrebbe essere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> valutato anche il rischio che i viaggiatori, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, siano esposti a</STRING></STRING> gravi restrizioni presso il luogo di destinazione del viaggio o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presso il luogo di partenza, compreso</STRING></STRING> l'obbligo di quarantena per un periodo significativo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre dalla risoluzione del contratto, si applica indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre dalla risoluzione del contratto, si applica indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È altresì opportuno specificare che l'organizzatore è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal viaggiatore o per suo conto relativamente al pacchetto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alle condizioni stabilite nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero definire i rispettivi sistemi di protezione in caso d'insolvenza applicabili nel loro territorio, comprese le procedure associate e i metodi per fornire informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza attraverso i canali di comunicazione più efficaci a disposizione. È importante stabilire che, non appena si verifica un'insolvenza, ai viaggiatori siano fornite tutte le informazioni necessarie per beneficiare dei diritti di protezione in caso di insolvenza. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero designare un soggetto o soggetti pertinenti che saranno responsabili della fornitura delle informazioni necessarie. La Commissione dovrebbe centralizzare le informazioni concernenti tali regimi di protezione in caso d'insolvenza e i punti di contatto centrali e metterle a disposizione del pubblico sul proprio sito web.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di garantire che la protezione dei viaggiatori in caso d'insolvenza sia sempre efficace, è opportuno prevedere che la garanzia sia sufficiente a coprire i costi dei rimborsi e dei rimpatri qualora l'insolvenza si verifichi nel momento in cui l'organizzatore detiene gli importi di pagamento più elevati. Qualsiasi aumento di tali importi dovuto a un maggiore volume previsto di pacchetti venduti in un determinato periodo dovrebbe essere preso in considerazione. È opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero vigilare sulla protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori e monitorare il mercato della fornitura di tale protezione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Se necessario, gli Stati membri dovrebbero poter esigere un secondo livello di protezione, ad esempio un fondo di riserva. Ciò può essere pertinente, ad esempio, quando le polizze assicurative non forniscono il livello di protezione richiesto. Tali fondi di riserva dovrebbero di norma essere finanziati esclusivamente dai contributi degli organizzatori</STRING></STRING>. È opportuno chiarire che tali misure possono essere cofinanziate dagli Stati membri solo in circostanze eccezionali e ribadire che tali disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato se e in quanto siffatte misure comportano aiuti di Stato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di garantire che la protezione dei viaggiatori in caso d'insolvenza sia sempre efficace, è opportuno prevedere che la garanzia sia sufficiente a coprire i costi dei rimborsi e dei rimpatri qualora l'insolvenza si verifichi nel momento in cui l'organizzatore detiene gli importi di pagamento più elevati. Qualsiasi aumento di tali importi dovuto a un maggiore volume previsto di pacchetti venduti in un determinato periodo dovrebbe essere preso in considerazione. È opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero vigilare sulla protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori e monitorare il mercato della fornitura di tale protezione. È opportuno chiarire che tali misure possono essere cofinanziate dagli Stati membri solo in circostanze eccezionali e ribadire che tali disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato se e in quanto siffatte misure comportano aiuti di Stato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che siano adeguatamente informati sui loro diritti, gli organizzatori dovrebbero offrire un'assistenza accessibile ai viaggiatori, in particolare ai viaggiatori vulnerabili, attraverso uno sportello unico. I canali digitali di comunicazione dovrebbero essere riconosciuti quale strumento essenziale per fornire informazioni aggiornate e personalizzate sui diritti dei passeggeri in qualsiasi momento. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo automatico e proattivo dagli organizzatori, in particolare in caso di evento capace di avere un'incidenza sul pacchetto, al fine di facilitare il flusso di informazioni al viaggiatore e all'organizzatore. Dovrebbero essere privilegiati i canali digitali di comunicazione, senza che ciò pregiudichi l'assistenza fornita ai passeggeri presso gli sportelli fisici. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il rispetto della presente direttiva dovrebbe essere reso esecutivo mediante l'imposizione di sanzioni e di altre misure di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, introducendo tra l'altro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il rispetto del principio ne bis in idem. Nel valutare l'importo delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero, in ogni singolo caso, tenere conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare, della natura, della gravità, dell'entità e della durata della violazione e delle sue conseguenze e delle dimensioni del fornitore, in particolare se si tratta di una PMI, comprese le start-up.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Articolo 1</P></OLD><NEW><P>Articolo 1</P></NEW><OLD><P>Oggetto</P></OLD><NEW><P>Oggetto</P></NEW><OLD><P>Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché di</STRING></STRING> taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi.</P></OLD><NEW><P>Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la semplificazione</STRING></STRING> di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">turistici, nonché in materia di obblighi di informazione specifici che in alcuni casi non portano alla creazione di un pacchetto</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>pacchetti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e servizi turistici collegati</STRING></STRING> che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>a)	pacchetti che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>pacchetti offerti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e servizi turistici collegati agevolati</STRING></STRING> occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>b)	pacchetti offerti occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>pacchetti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e servizi turistici collegati</STRING></STRING> acquistati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in base a un accordo generale</STRING></STRING> per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>c)	pacchetti acquistati per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>sono acquistati presso un unico punto vendita e</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>sono acquistati presso un unico punto vendita e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, o</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, o</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se, prima che il viaggiatore accetti di pagare un primo servizio turistico, il professionista invita attivamente il viaggiatore a prenotare uno o più tipi aggiuntivi di servizi turistici presso lo stesso punto vendita entro 24 ore dall'accettazione del pagamento del primo servizio, o</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> offerti, venduti o pagati a un prezzo forfettario o globale, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata; o</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>offerti, venduti o pagati a un prezzo forfettario o globale, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; o</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iv</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o</P></OLD><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P>combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o altri</STRING></STRING> dati personali del viaggiatore sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>v)</NO.P>acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> dati personali del viaggiatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, attraverso cui è possibile identificarlo quale parte contraente,</STRING></STRING> sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il contratto o i contratti sono conclusi al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico con tale o tali altri professionisti</STRING></STRING><STRING BOLD="on">,</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>v bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi altra situazione in cui le parti convengono di considerare i servizi turistici prenotati un pacchetto turistico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>il punto 5) è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente: </STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>il punto 5) è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5)	"servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;"</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il punto 7) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>7)</NO.P>«professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, professionista che agevola servizi turistici collegati</STRING></STRING> o di fornitore di servizi turistici;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>7)	«professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore o di fornitore di servizi turistici;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 12</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il punto 12) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>12)</NO.P>«circostanze inevitabili e straordinarie», una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>12)	«circostanze inevitabili e straordinarie», una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi tra l'altro guerre o conflitti, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come alluvioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto viii</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla lettera a), il punto viii) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>viii)</NO.P>se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenga</STRING></STRING> conto delle esigenze del viaggiatore;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>viii)	se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con disabilità e</STRING></STRING> a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'accessibilità e</STRING></STRING> sull'idoneità del viaggio o della vacanza che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tengano</STRING></STRING> conto delle esigenze del viaggiatore;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera b) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove applicabile,</STRING></STRING> indirizzi di posta elettronica;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>b)	la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gratuiti</STRING></STRING> e indirizzi di posta elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">funzionali</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 5 bis</STRING></STRING>, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>d)	le modalità di pagamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche mediante punti o altri sistemi di ricompensa e</STRING></STRING> compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera f) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>f)	informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esaustive</STRING></STRING> di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di transito, come pure i cambiamenti intervenuti tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunta la seguente lettera h bis):</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"h bis)	informazioni sul fatto che il viaggiatore sta acquistando un pacchetto e una spiegazione della protezione offerta al viaggiatore dopo la conclusione del contratto, come previsto dalla presente direttiva.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882</STRING></STRING>. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>Articolo 5 bis</P></OLD><NEW><P>Articolo 5 bis</P></NEW><OLD><P>Pagamenti</P></OLD><NEW><P>Pagamenti</P></NEW><OLD><P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono, ai sensi delle disposizioni nazionali, introdurre limitazioni ai pagamenti anticipati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.</P></OLD><NEW><P>"1.	Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882,</STRING></STRING> in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al contratto è accluso </STRING></STRING>il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è accluso al contratto o è reso disponibile per via elettronica al momento della stipula dello stesso</STRING></STRING>. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne informa immediatamente </STRING></STRING>il viaggiatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il quale</STRING></STRING>, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare</STRING></STRING> spese di risoluzione standard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>"1.	Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> spese di risoluzione standard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previste dal contratto</STRING></STRING>.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera -a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'organizzatore indica chiaramente l'importo specifico delle spese di risoluzione standard o il metodo di calcolo nelle informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore. Le spese di risoluzione standard sono adeguate e giustificabili e tengono conto, ad esempio, del momento della risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, dei risparmi previsti e dei potenziali introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in caso di</STRING></STRING> circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di residenza del viaggiatore</STRING></STRING>, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie</STRING></STRING> avranno un'incidenza sostanziale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'esecuzione del</STRING></STRING> contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora ci si possa attendere che le</STRING></STRING> circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza, o che incidono sul viaggio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del viaggiatore</STRING></STRING> verso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dalla</STRING></STRING> destinazione, avranno un'incidenza sostanziale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e oggettiva sul</STRING></STRING> contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ma</STRING></STRING> non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:</P></OLD><NEW><P>"3.	L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure, su base</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non vincolante, offrire un pacchetto sostanzialmente equivalente tramite vettori e modi di trasporto alternativi o un servizio turistico alternativo per sostituire il pacchetto originario o sue componenti. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, l'organizzatore </STRING></STRING>non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 bis.</NO.P>Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò vale in particolare quando un avviso ufficiale è stato emesso al massimo 28 giorni prima dell'inizio previsto del pacchetto, ma non pregiudica una valutazione caso per caso.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove sia stato debitamente informato dall'organizzatore in merito a un avviso ufficiale e alla presenza di restrizioni di viaggio e abbia comunque effettuato una prenotazione, il viaggiatore si assume il rischio finanziario in caso decida di risolvere il contratto di pacchetto turistico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso.</P></OLD><NEW><P>L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se gli estremi di pagamento del viaggiatore non sono più validi, quest'ultimo fornisce all'organizzatore gli estremi di pagamento corretti. L'organizzatore effettua i rimborsi entro 14 giorni dalla presentazione dei nuovi estremi di pagamento da parte del viaggiatore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organizzatore può offrire un buono di valore superiore all'importo del rimborso a cui il viaggiatore ha diritto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consenso del viaggiatore non è presunto. Prima di emettere un buono, l'organizzatore chiede sempre il consenso esplicito del viaggiatore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il valore del buono;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che il buono può essere utilizzato in tutto o in parte e per qualsiasi servizio turistico proposto dall'organizzatore;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il fatto che il buono può essere trasferito una sola volta e senza alcun costo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>il periodo di validità del buono e i diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni secondo quanto previsto al presente articolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>il periodo di validità del buono e i diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni secondo quanto previsto al presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché il fatto che tali diritti non cambieranno durante il periodo di validità del buono</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse dall'organizzatore al viaggiatore in modo proattivo, automatico e personalizzato attraverso i canali digitali di comunicazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">importo</STRING></STRING> superiore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valore totale</STRING></STRING> superiore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai viaggiatori che optano per un buono, l'organizzatore offre un'alternativa che, come minimo, soddisfa le loro esigenze nella scelta dei servizi turistici. Inoltre, a tali viaggiatori è riconosciuta la priorità nella scelta dei servizi turistici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Il viaggiatore perde il diritto al rimborso durante il periodo di validità del buono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo se accetta esplicitamente e per iscritto</STRING></STRING> il buono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anziché il rimborso</STRING></STRING>. Prima del riscatto o della scadenza del buono le parti possono in qualsiasi momento concordare il rimborso integrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Il viaggiatore perde il diritto al rimborso durante il periodo di validità del buono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo aver accettato</STRING></STRING> il buono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su un supporto durevole</STRING></STRING>. Prima del riscatto o della scadenza del buono le parti possono in qualsiasi momento concordare il rimborso integrale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o parziale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>I buoni hanno un periodo di validità massimo di 12 mesi a decorrere dal giorno in cui il viaggiatore accetta il buono conformemente al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato una volta per un massimo di 12 mesi con l'accordo esplicito e scritto di entrambe le parti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>I buoni hanno un periodo di validità massimo di 12 mesi a decorrere dal giorno in cui il viaggiatore accetta il buono conformemente al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato una volta per un massimo di 12 mesi con l'accordo esplicito e scritto di entrambe le parti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I viaggiatori hanno il diritto di richiedere un rimborso dopo la fine del periodo di validità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ivi specificato</STRING></STRING> non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il buono può essere utilizzato per qualsiasi servizio turistico proposto dall'organizzatore. Il viaggiatore può redimere il buono per uno o più servizi offerti dall'organizzatore, in più soluzioni e in occasioni diverse.</STRING></STRING> Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corrispondente ai diritti al rimborso del viaggiatore</STRING></STRING> non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il buono è riscattato parzialmente, l'organizzatore rimborsa l'importo residuo non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dal riscatto parziale del buono, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo una volta</STRING></STRING> senza costi aggiuntivi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il viaggiatore informa per iscritto l'organizzatore del trasferimento del buono e gli fornisce i dati personali del cessionario necessari per riscattare il buono o per riceverne un rimborso al termine del periodo di validità. Al fine di migliorare la tracciabilità, il buono è contrassegnato come trasferito.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore. Ciò include la protezione dei pagamenti effettuati qualora un pacchetto non sia eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore o qualora un viaggiatore avesse diritto al rimborso o avesse ricevuto un buono dall'organizzatore prima della sua insolvenza. Per quanto riguarda i buoni, la garanzia è limitata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'importo dei pagamenti ricevuti da parte</STRING></STRING> del viaggiatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il viaggio di ritorno, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore. Ciò include la protezione dei pagamenti effettuati qualora un pacchetto non sia eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore o qualora un viaggiatore avesse diritto al rimborso o avesse ricevuto un buono dall'organizzatore prima della sua insolvenza. Per quanto riguarda i buoni, la garanzia è limitata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai diritti al rimborso</STRING></STRING> del viaggiatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il viaggio di ritorno, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un organizzatore, i viaggiatori siano informati senza indebito ritardo e attraverso canali di comunicazione adeguati almeno in merito a quanto segue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'insolvenza dell'organizzatore;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome e i recapiti dell'entità che fornisce protezione in caso d'insolvenza e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i propri diritti in relazione ai pacchetti già iniziati o che possono ancora essere eseguiti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra il ricevimento di qualsiasi pagamento e il completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore. La garanzia è sufficiente a coprire in qualsiasi momento i costi dei rimborsi e, se del caso, dei rimpatri e dei buoni. La copertura tiene conto dei periodi in cui gli organizzatori detengono gli importi di pagamento più elevati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di eventuali variazioni del volume di vendite di pacchetti</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra il ricevimento di qualsiasi pagamento e il completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore. La garanzia è sufficiente a coprire in qualsiasi momento i costi dei rimborsi e, se del caso, dei rimpatri e dei buoni. La copertura tiene conto dei periodi in cui gli organizzatori detengono gli importi di pagamento più elevati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e possono, se necessario, richiedere un secondo livello di protezione</STRING></STRING>. Qualsiasi cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza. Qualsiasi cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel richiedere un rimborso, i viaggiatori forniscono il contratto di pacchetto turistico, nonché la prova del pagamento effettuato a favore dell'organizzatore o, se del caso, dei venditori. Tali documenti sono considerati sufficienti per consentire al viaggiatore di chiedere un rimborso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 10</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuno Stato membro crea un inventario in cui sono elencati tutti gli operatori che vendono pacchetti nel proprio territorio e la rispettiva identità del soggetto responsabile della protezione in caso d'insolvenza. Tali inventari sono pubblici e accessibili e agevolano la cooperazione tra i punti di contatto designati dagli Stati membri. La Commissione centralizza e mantiene aggiornate le informazioni relative alla protezione in caso d'insolvenza, compreso un elenco di tutti gli inventari, e le rende disponibili al pubblico sul suo sito web.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 11</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo VI</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 19 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il capo VI è soppresso.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 19</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In relazione ai servizi turistici collegati definiti all'articolo 3, punto 5), gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che invitano i viaggiatori a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. Se tali professionisti sono responsabili del viaggio di ritorno, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando invita il viaggiatore a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico, il professionista, anche nei casi in cui non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato II opportunamente compilato. Il modulo è fornito in modo chiaro ed evidente.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora i professionisti non rispettino gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di costituzione di un servizio turistico collegato, il professionista che conclude un contratto per un tipo diverso di servizio turistico ne informa il professionista che ha invitato il viaggiatore a concludere tale contratto."</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati</STRING></STRING>, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un professionista che agevola un servizio turistico collegato </STRING></STRING>agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un servizio turistico collegato </STRING></STRING>non costituisce un pacchetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un servizio turistico collegato </STRING></STRING>non esonera gli organizzatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o i professionisti </STRING></STRING>dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto non costituisce un pacchetto non esonera gli organizzatori dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 24, sono aggiunti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 13, 15 e 16, ogni organizzatore e venditore istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi contemplati dalla presente direttiva. Essi comunicano ai viaggiatori i loro recapiti e la loro lingua, o lingue, di lavoro, e li mettono a disposizione dei consumatori contestualmente ai documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando un viaggiatore presenta un reclamo utilizzando il meccanismo di cui al paragrafo 1 bis, l'organizzatore o il venditore ne conferma la ricezione con una copia degli scambi entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. L'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una risposta motivata entro 30 giorni lavorativi. Gli organizzatori e i venditori conservano i dati necessari alla valutazione del reclamo per l'intera durata della procedura di gestione dei reclami e, su richiesta, li mettono a disposizione degli organismi nazionali di controllo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dettagli della procedura di trattamento dei reclami sono resi disponibili sul sito web degli organizzatori e dei venditori che offrono servizi contemplati dalla presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presentazione di reclami da parte dei viaggiatori mediante il meccanismo di cui al paragrafo 1 bis non pregiudica il loro diritto di presentare controversie per la risoluzione extragiudiziale ai sensi dell'articolo 26 bis o di chiedere un risarcimento attraverso un procedimento giudiziario nei termini di prescrizione previsti dal diritto nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo) </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 25 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Articolo 25</P></OLD><NEW><P>"Articolo 25</P></NEW><OLD><P>Sanzioni</P></OLD><NEW><P>Sanzioni</P></NEW><OLD><P>Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive</STRING></STRING>";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 26 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Organizzatori, venditori, intermediari e altri attori rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono partecipare alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 14</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>l'allegato II è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente direttiva</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>l'allegato II è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Articolo 3</P></OLD><NEW><P>Articolo 3</P></NEW><OLD><P>Recepimento</P></OLD><NEW><P>Recepimento</P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</P></NEW><OLD><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [6 mesi dopo il termine di recepimento].</P></OLD><NEW><P>Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [6 mesi dopo il termine di recepimento].</P></NEW><OLD><P>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</P></OLD><NEW><P>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/2302</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[…]</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>