<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0207</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0184/2025 - Relatore: Ilhan Kyuchyuk)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev (2024/2042(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev, trasmessa il 29 agosto 2024 dal tribunale distrettuale di Budapest II e III, nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico con querela di parte, e comunicata in Aula il 16 settembre 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Klára Dobrev il 29 gennaio 2025, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 4, paragrafo 2, della legge fondamentale dell'Ungheria,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013, 19 dicembre 2019 e 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlamento, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0184/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 29 agosto 2024 il tribunale distrettuale di Budapest II e III ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Klára Dobrev, deputata al Parlamento europeo eletta in Ungheria, nel contesto del procedimento penale per diffamazione avviato a suo carico da una querelante;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, in base alla querela di parte, il 22 febbraio 2024 Klára Dobrev avrebbe pubblicato sui social media una foto del primo ministro ungherese e della querelante, accompagnata da una dichiarazione secondo cui quest'ultima era "altresì colpevole nell'ambito di uno scandalo di pedofilia" emerso all'epoca in Ungheria;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, pubblicando la foto, Klára Dobrev avrebbe commesso il reato di diffamazione pubblica ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), della legge C del 2012 sul codice penale ungherese; che, a norma dell'articolo 231, paragrafo 2, del codice penale ungherese, tale reato può essere punito solo nel contesto di una querela di parte;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Klára Dobrev è stata eletta in occasione delle elezioni europee del 2019 e che, all'epoca del presunto reato, era deputata al Parlamento europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il presunto reato e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono alle opinioni o ai voti espressi da Klára Dobrev nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano di immunità; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge ungherese n. XXXVI del 2012 relativa all'Assemblea nazionale, possono essere avviati o portati avanti procedimenti penali o, in caso di mancata revoca volontaria dell'immunità in relazione alla questione in esame, procedimenti per reati minori, e possono essere applicate misure coercitive nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di un deputato solo previo consenso dell'Assemblea nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Parlamento dispone di "un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che fa seguito a una domanda di revoca dell'immunità [...], in considerazione del carattere politico che riveste una tale decisione"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che Klára Dobrev è ritenuta una fervente oppositrice e voce critica nei confronti del governo ungherese; che la querelante è anche sorella dell'ex presidente ungherese, che è membro del partito politico al governo; che si può pertanto dedurre che la querelante presenta legami con gli ambienti più vicini alle autorità politiche di governo ungheresi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che, a norma del diritto ungherese, le querele per diffamazione possono essere trattate sia sulla base del diritto penale che sulla base del diritto civile, il che comporta notevoli differenze in termini di possibili conseguenze giuridiche, tra cui la detenzione; che, nel caso di specie, la scelta di intentare un'azione penale solleva dubbi quanto all'obiettivo di rimediare all'effettivo danno alla reputazione e, pertanto, evoca la possibilità che lo scopo dell'azione ecceda tale obiettivo legittimo e sia quello di a ledere la reputazione di Klára Dobrev nella sua qualità di deputata al Parlamento europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che, all'epoca dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di revoca della sua immunità parlamentare, Klára Dobrev era membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, che si occupa regolarmente di questioni di diritto penale, compresa la protezione dei minori e i reati connessi, come la pedofilia, e che Klára Dobrev ha assunto una posizione politica nella sua attività di deputata al Parlamento europeo e ha ripetutamente contestato le autorità politiche del suo paese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che sembrerebbe dunque, in questo caso, che si possa presupporre la sussistenza del <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire "elementi concreti"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, Troszczynski/Parlamento, C-12/19, ECLI:EU:C:2020:725, punto 26.</FIELD></FOOTNOTE> dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione è quello di recare pregiudizio all'attività politica di Klára Dobrev mediante la richiesta di revoca dell'immunità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di non revocare l'immunità di Klára Dobrev;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti dell'Ungheria e a Klára Dobrev.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>