<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0214</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0161/2025 - Relatrice: Céline Imart)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0161/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò ha</STRING></STRING> ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha</STRING></STRING> aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garanti della sicurezza alimentare, </STRING></STRING>si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la crescente instabilità del commercio mondiale, gli eventi meteorologici sempre più estremi</STRING></STRING> e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e devono affrontare un significativo onere normativo dovuto all'eccessiva regolamentazione</STRING></STRING>. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti questi fattori hanno</STRING></STRING> ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, </STRING></STRING>alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l'equità e</STRING></STRING> la fiducia degli attori nella filiera alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché proteggere i redditi degli agricoltori e accrescere la fiducia dei giovani nella professione agricola</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare, è necessario rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come creatrici di valore aggiunto attraverso politiche pubbliche che contribuiscano ad aumentare la redditività, la visibilità e la competitività dei prodotti dei loro soci, nonché a migliorare il potere contrattuale di tali agricoltori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con il previo consenso informato dell'agricoltore </STRING></STRING>per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto essenziale garantire prezzi trasparenti e che il valore sia distribuito proporzionalmente lungo la catena alimentare, oltre che riflettere gli sforzi compiuti e i rischi assunti da ciascuna parte, in particolare dagli agricoltori, che rappresentano l'anello più vulnerabile di tale catena.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5 </STRING>Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5 </STRING>Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la sovranità alimentare dell'Unione, sostenere i redditi agricoli e garantire sistemi sostenibili, è opportuno promuovere una preferenza europea per i prodotti agricoli dell'Unione, in particolare negli appalti pubblici e negli impianti di stoccaggio. Tale preferenza dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e dovrebbe tradursi in una produzione che apporti valore aggiunto all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agricoltori</STRING></STRING> e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con il previo consenso dell'agricoltore e </STRING></STRING>solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un numero limitato di intermediari </STRING></STRING>tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'agricoltore, cooperative o organizzazioni di produttori</STRING></STRING> e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche sotto forma di vendite online, o</STRING></STRING> in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale vicinanza geografica dovrebbe essere misurata in termini di distanza o durata di trasporto ridotte.</STRING></STRING> Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati nel mercato unico e inseriti in tale mercato. Questo strumento contribuirà ad aumentare la trasparenza e la giustizia economica e a rivitalizzare le zone rurali, fatto salvo il funzionamento del mercato unico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attribuire</STRING></STRING> alla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenze</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso</STRING></STRING> delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altresì opportuno</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali competenze siano esercitate conformemente</STRING></STRING> al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolamento (UE) n. 182/2011 del</STRING></STRING> Parlamento europeo e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegare</STRING></STRING> alla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il potere</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'uso</STRING></STRING> delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>____________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5 bis </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o generare ulteriori oneri normativi per gli agricoltori, in particolare per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cruciale</STRING></STRING> nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">importante</STRING></STRING> nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nel rispetto di prezzi che garantiscano una remunerazione equa per gli agricoltori. Al contempo, l'utilizzo di contratti scritti è fondamentale per prevenire frequenti pratiche commerciali abusive come i ritardi di pagamento, l'annullamento unilaterale degli ordini e la modifica retroattiva delle clausole contrattuali. Tali pratiche colpiscono in particolare i piccoli produttori, che non hanno i mezzi legali per difendersi</STRING></STRING>. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'attuazione di dette misure creerà pertanto un quadro per i produttori agricoli, fornendo loro la tutela necessaria per capitalizzare e pianificare la loro produzione, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'economia locale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per rafforzare la collaborazione tra </STRING></STRING>i produttori di prodotti biologici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, è opportuno prevedere esplicitamente</STRING></STRING> l'istituzione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> riconoscimento di organizzazioni di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di prodotti biologici</STRING></STRING>. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, i produttori di prodotti biologici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> possono avvalersi della possibilità esistente per</STRING></STRING> l'istituzione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> riconoscimento di organizzazioni di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per rafforzare la loro collaborazione</STRING></STRING>. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, nel caso dei prodotti ortofrutticoli, dei produttori </STRING></STRING>e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta".</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta". <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre a ciò, promuovere l'utilizzo di tali termini potrebbe contribuire a educare i consumatori sull'impatto che le loro scelte di consumo producono sull'equità sociale e sulla sostenibilità economica nel settore agroalimentare.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>, comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al diritto nazionale, </STRING></STRING>per la totalità o parte dei prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tali organizzazioni abbiano già presentato una domanda di riconoscimento presso uno Stato membro, durante un periodo massimo di cinque anni dopo la presentazione della domanda di riconoscimento</STRING></STRING>. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>, comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione di quella ortofrutticola a meno che ciò non sia espressamente richiesto dalle organizzazioni di produttori</STRING></STRING>. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o il 5 % della produzione nell'Unione nel suo complesso</STRING></STRING>. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la posizione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, è opportuno garantire loro la sicurezza giuridica e la prevedibilità necessarie per l'esercizio delle loro attività in linea con gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. A tal fine, l'articolo 152, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere modificato per specificare le attività che rientrano nell'ambito della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2017 (causa C-671/15).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parallelamente, si raccomanda che, oltre agli strumenti digitali standardizzati, gli agricoltori beneficino altresì di formati contrattuali standard facilmente compilabili, disponibili a livello nazionale e che possono essere inviati per posta elettronica, al fine di ridurre la burocrazia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fornire corsi di formazione online facilmente accessibili e istruzioni per la redazione e la registrazione dei contratti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le centrali di committenza che operano a livello transfrontaliero esercitano una pressione crescente sui prezzi agricoli, sfruttando le disparità normative e sociali tra gli Stati membri. Vi è l'urgente necessità di regolamentare tali strutture al fine di proteggere i produttori agricoli dalle pratiche contrattuali abusive, dall'appropriazione del valore aggiunto e dalla concorrenza sleale delle legislazioni sociali e ambientali dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta di un'organizzazione interprofessionale o di un'organizzazione ritenuta ampiamente rappresentativa di un settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se esentare determinati settori specifici dall'obbligo di un contratto scritto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli acquirenti</STRING></STRING> utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i produttori</STRING></STRING> utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale flessibilità dovrebbe essere applicata senza compromettere la protezione degli agricoltori, mentre le eccezioni dovrebbero essere chiaramente definite al fine di evitare interpretazioni abusive e l'elusione degli obblighi contrattuali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, non dovrebbe essere impedito agli Stati membri di adottare misure più severe per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, purché tali misure siano adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti e siano compatibili con la direttiva (UE) 2019/633. La semplificazione della procedura di appalto, in particolare mediante modelli e formati standardizzati e digitalizzati che possono essere inviati per posta elettronica, è fondamentale per garantire un'applicazione efficace ed equa di tali norme, in particolare nel caso dei piccoli produttori, mentre si dovrebbe garantire flessibilità sufficiente per tenere conto in modo adeguato della diversità del settore agricolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o all'istituzione di tali meccanismi </STRING></STRING>e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali meccanismi di mediazione dovrebbero rimanere del tutto volontari per tutte le parti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in mancanza di un accordo sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto, le parti possano chiedere la mediazione.</STRING></STRING> Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sul quadro giuridico e</STRING></STRING> sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quadri giuridici e</STRING></STRING> meccanismi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il prezzo finale dovrebbe coprire almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi. L'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO) potrebbe essere utilizzato per fornire informazioni sui prezzi nella filiera agroalimentare, sulle strutture dei costi, nonché sulla distribuzione dei margini e del valore aggiunto, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e concorrenza. I mercati all'ingrosso potrebbero svolgere un ruolo importante nella definizione di meccanismi dei prezzi. Si tratta di strutture accreditate che possono garantire la trasparenza dei prezzi e contribuire a una distribuzione più equilibrata lungo la catena del valore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dodici mesi per i settori che trattano sui mercati a termine </STRING></STRING>dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali contratti dovrebbero poter essere rivisti alla luce di circostanze impreviste, quali eventi meteorologici estremi, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o qualsiasi altro motivo che impedisca al prezzo concordato di coprire i costi degli agricoltori, il che contribuirebbe a una migliore protezione degli agricoltori dalla volatilità del mercato e permetterebbe loro di meglio adattarsi alle realtà economiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nei casi giustificati,</STRING></STRING> la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo sostenibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>. Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che potrebbero essere </STRING></STRING>più rigorosi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in termini etici e sociali,</STRING></STRING> di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">socioeconomico e </STRING></STRING>sostenibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle zone rurali nell'Unione</STRING></STRING>. Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendone nel contempo la fattibilità ed evitando un impatto negativo sui pagamenti diretti. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe altresì mettere a disposizione altre fonti di finanziamento dell'Unione, se necessario</STRING></STRING>. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di accrescere la competitività e la sostenibilità dei produttori, il cofinanziamento dei fondi di esercizio dovrebbe essere destinato principalmente a investimenti direttamente collegati alla produzione agricola, ad azioni collettive a beneficio di tutti i soci delle organizzazioni di produttori e alla digitalizzazione. Gli oneri amministrativi e burocratici che gravano sulle organizzazioni di produttori nell'attuazione dei programmi operativi dovrebbero essere considerevolmente ridotti, al fine di incentivare il coinvolgimento dei beneficiari.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo equo e trasparente,</STRING></STRING> per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"l bis) aceto, parte XII bis;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le soglie di riferimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fissate al paragrafo 1</STRING></STRING> sono soggette a revisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate</STRING></STRING> secondo la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura legislativa ordinaria</STRING></STRING> in base all'andamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della</STRING></STRING> produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dei mercati.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>2. Le soglie di riferimento sono soggette a revisione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> periodica</STRING></STRING> secondo la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stagionalità dei prodotti, su proposta dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO),</STRING></STRING> in base all'andamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">economico e ai reali costi di</STRING></STRING> produzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commissione provvede all'elaborazione di un metodo di revisione periodica di tali soglie, basato su indicatori oggettivi quali l'inflazione, i costi di produzione e i cambiamenti dei mercati agricoli. I costi di produzione comprendono i costi delle misure che contribuiscono all'attuazione o al superamento delle norme di sostenibilità prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale quali definite all'articolo 210 bis, paragrafo 3. Detto metodo dovrebbe consentire il regolare aggiornamento delle soglie perché riflettano le realtà economiche attuali e continuino a rappresentare uno strumento efficace ai fini della stabilizzazione</STRING></STRING> dei mercati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – lettere e bis, e ter, e quater, e quinquies (nuove)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-1 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11 sono inserite le seguenti lettere:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e bis) zucchero bianco;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carni ovine di cui ai codici NC 0104 10 30 o 0204;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carni suine fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-1 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 bis.	Nel fissare il livello del prezzo di intervento pubblico per i diversi prodotti di cui all'articolo 11, il Consiglio si basa su criteri oggettivi e trasparenti, quali l'inflazione, in linea con l'obiettivo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, conformemente all'articolo 39 TFUE.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 75</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 75 è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori di cui all'articolo 1.";</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"j) il luogo di produzione e di origine;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative,</STRING></STRING> a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>alla stabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti volti a limitare l'incidenza delle insicurezze economiche, alla tracciabilità</STRING></STRING> e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla promozione dello sviluppo di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al pagamento di un importo supplementare al produttore, destinato in particolare al finanziamento di progetti collettivi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING> e</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>a un prezzo considerato equo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e remunerativo</STRING></STRING> dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il loro lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO);</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>a iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>a iniziative collettive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e socioeconomiche</STRING></STRING> che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che contribuiscono allo sviluppo delle comunità rurali</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">commercializzato</STRING></STRING> dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">originato e commercializzato nel mercato unico, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative,</STRING></STRING> a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno una delle condizioni seguenti</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>un legame diretto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la presenza di un numero limitato di intermediari</STRING></STRING> tra l'agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la cooperativa o l'organizzazione di produttori</STRING></STRING> e il consumatore finale del prodotto; o</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>un legame stretto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>un legame stretto tra l'agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la cooperativa o l'organizzazione di produttori</STRING></STRING> e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intesa come una distanza o una durata di trasporto ridotta, anche in contesti transfrontalieri</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione può adottare atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specificare</STRING></STRING> ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.</P></OLD><NEW><P>La Commissione può adottare atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati a norma dell'articolo 227</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">integrare il presente regolamento specificando</STRING></STRING> ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei regimi di certificazione della qualità ad esse collegati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta la fattibilità e il valore aggiunto dell'introduzione di un'etichetta visiva armonizzata dell'Unione sui prodotti a filiera corta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto</STRING></STRING> sia oggetto di un contratto scritto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produttori che non sono disciplinati dal paragrafo 1</STRING></STRING> sia oggetto di un contratto scritto;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari</STRING></STRING> debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori</STRING></STRING> debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ai primi acquirenti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclusione</STRING></STRING> di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione</STRING></STRING> di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può comprendere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituiti</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quadri giuridici dei</STRING></STRING> meccanismi di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>è stipulato/a per iscritto e</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>è stipulato/a per iscritto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, su carta o in formato digitale,</STRING></STRING> e</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>il prezzo da pagare alla consegna, che:</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>il prezzo da pagare alla consegna<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili</STRING></STRING>, che:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nei</STRING></STRING> costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>è calcolato combinando vari fattori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggettivi, verificabili e non manipolabili</STRING></STRING> stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'inflazione, i</STRING></STRING> costi di produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complessivi, inclusa la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati.</P></NEW><OLD/><NEW><P>A tal fine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le autorità regionali</STRING></STRING> possono stabilire degli indicatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che sono pubblicati online per poter essere utilizzati nei contratti</STRING></STRING>, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o servendosi di dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 o di dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE</STRING></STRING>. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base di circostanze impreviste, tra cui eventi meteorologici estremi, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P>le precisazioni riguardanti le scadenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> le procedure di pagamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P>le precisazioni riguardanti le scadenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> le procedure di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il momento in cui la proprietà e il rischio sono trasferiti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effetti</STRING></STRING> analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiettivi</STRING></STRING> analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 000</STRING></STRING> EUR;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 000</STRING></STRING> EUR;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Se a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere b), c) e</STRING></STRING> d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Se a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera</STRING></STRING> d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 8 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.</P></OLD><NEW><P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 148 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 2, 6, 8 e 9</STRING></STRING> notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al presente articolo</STRING></STRING> notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punti i e ii</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 149, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il punto i) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING> % della produzione totale dell'Unione,</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % della produzione totale dell'Unione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il punto ii) è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>sono costituite da produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici</STRING></STRING> di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, nel caso del settore degli ortofrutticoli, da produttori,</STRING></STRING> conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>sono costituite su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle attività seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>sono costituite su iniziativa degli agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, nel caso del settore degli ortofrutticoli, dei produttori</STRING></STRING> e svolgono almeno una delle attività seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1 bis.</NO.P>In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale,</STRING></STRING> che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale, che ha presentato domanda di riconoscimento ma che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può beneficiare di tale deroga entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché nei casi previsti all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b)</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – comma 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:</P></OLD><NEW><P>In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ad eccezione del settore degli ortofrutticoli, salvo esplicita richiesta di un'associazione di organizzazioni di produttori,</STRING></STRING> a condizione che:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o il 5 % della produzione dell'UE nel suo complesso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>b)	aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o in cui i produttori associati affidano a organizzazioni di produttori distinte la commercializzazione dei loro prodotti, diversi da quelli elencati nell'allegato I, parti IX e X, destinati ad altri usi e in cui, pertanto, tali organizzazioni non sono in concorrenza tra loro</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c bis)	astenersi da qualsiasi contatto diretto con gli acquirenti qualora tali iniziative individuali possano compromettere gli obiettivi collettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori, in particolare in materia di pianificazione, negoziazione o commercializzazione. È vietata e considerata pratica commerciale sleale qualsiasi pratica di un acquirente che abbia come oggetto o come effetto quello di aggirare un'organizzazione di produttori contattando direttamente uno o più dei suoi aderenti, quando l'acquirente è già impegnato in una negoziazione o in un contratto con tale organizzazione di produttori."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 153 – paragrafo 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Lo statuto di un'organizzazione di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve garantire il raggiungimento dell'obiettivo di concentrazione dell'offerta, in particolare assicurando che l'organizzazione di produttori negozi e determini gli elementi essenziali delle vendite, quali prezzo, qualità e volume. Lo statuto</STRING></STRING> può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'immissione di prodotti sul mercato</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considerano</STRING></STRING> garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo statuto di un'organizzazione di produttori che preveda il contatto diretto tra aderenti e acquirenti può disporre di meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di garantire che tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta o la strategia commerciale dell'organizzazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 153 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.";</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna di prodotti agricoli da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto</STRING></STRING> sia oggetto di un contratto scritto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna di prodotti agricoli da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produttori che non sono disciplinati dal paragrafo 1</STRING></STRING> sia oggetto di un contratto scritto;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente di prodotti agricoli debba</STRING></STRING> presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori</STRING></STRING> debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ai primi acquirenti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclusione</STRING></STRING> di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla revisione di</STRING></STRING> tale contratto.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reciproco</STRING></STRING> sulla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione</STRING></STRING> di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su</STRING></STRING> tale contratto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può coinvolgere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituiti</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al quadro giuridico o</STRING></STRING> ai meccanismi di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>è stipulato/a per iscritto e</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>è stipulato/a per iscritto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, su carta o in formato digitale,</STRING></STRING> e</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>il prezzo da pagare alla consegna, che:</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>il prezzo da pagare alla consegna<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili</STRING></STRING>, che:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nei</STRING></STRING> costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>è calcolato combinando vari fattori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggettivi, verificabili e non manipolabili</STRING></STRING> stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'inflazione, i</STRING></STRING> costi di produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complessivi, inclusa la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine, gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o le autorità regionali</STRING></STRING> possono stabilire degli indicatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che sono pubblicati online per poter essere utilizzati nei contratti</STRING></STRING>, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o servendosi di dati forniti dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o di dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE</STRING></STRING>. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e a 12 mesi per i settori attivi nei mercati a termine</STRING></STRING>, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui fenomeni meteorologici estremi, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre i costi degli agricoltori</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P>le precisazioni riguardanti le scadenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> le procedure di pagamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P>le precisazioni riguardanti le scadenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>le procedure di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà e del rischio</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effetti</STRING></STRING> analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiettivi</STRING></STRING> analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determinata </STRING></STRING>soglia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di valore</STRING></STRING> stabilita dallo Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> non superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> 000 EUR;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> non superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING> 000 EUR;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o di un'organizzazione considerata ampiamente rappresentativa di un settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione del settore del latte. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Se a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere b</STRING></STRING>), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">c) e </STRING></STRING>d), o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del paragrafo</STRING></STRING> 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Se a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera </STRING></STRING>d), o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei paragrafi 6 e</STRING></STRING> 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis</STRING></STRING>, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.</P></OLD><NEW><P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nei casi in cui sia giustificato,</STRING></STRING> possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, eccetto per i prodotti stagionali e deperibili</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 168 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 2, 6, 8 e 9</STRING></STRING> notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al presente articolo</STRING></STRING> notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 172 ter</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Articolo 172 ter</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>Articolo 172 ter</P></NEW><OLD><P>Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta</P></OLD><NEW><P>Orientamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di prezzo </STRING></STRING>delle organizzazioni interprofessionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei gruppi di organizzazioni di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 </STRING></STRING>per la vendita di uve<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mosti e vini sfusi</STRING></STRING> per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta</P></NEW><OLD><P>In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> destinate alla</STRING></STRING> produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.</P></OLD><NEW><P>In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i gruppi di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 </STRING></STRING>operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mosti e vini sfusi utilizzati per la</STRING></STRING> produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 188 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 188 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	I prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell'Unione."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 189 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 189, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</P></OLD><NEW><P>“1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del</STRING></STRING> regolamento (UE) n. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1307</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2013</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal</STRING></STRING> regolamento (UE) n. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2115;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, </STRING></STRING>del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 1307</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2013</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2115;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1207<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>99<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>91<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le sommità fiorite della canapa sono corredate della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e sono importate esclusivamente da importatori autorizzati dagli Stati membri."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che dipendono prevalentemente da manodopera</STRING></STRING> familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, non superiore a 100 000 EUR;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle aziende agricole a conduzione</STRING></STRING> familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, non superiore a 100 000 EUR;</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11 </STRING>Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11 </STRING>Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promozione della produzione agricola locale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gestione congiunta dei rifiuti direttamente connessi alla produzione agricola e migliore utilizzo degli effluenti di allevamento e della produzione di energia;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garanzia di un reddito stabile ed equo che copra i costi di produzione e di una posizione forte per gli agricoltori lungo tutta la catena del valore;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzo di investimenti per l'uso delle risorse idriche;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f sexies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contributo alla diversificazione delle attività che promuovono l'economia rurale, allo sviluppo e all'attrattiva delle zone rurali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f septies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promozione del patrimonio culturale e gastronomico al fine di incentivare l'educazione su temi legati a regimi alimentari equilibrati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f octies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preservazione delle pratiche tradizionali di produzione, della sicurezza e della sovranità alimentare;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 bis – paragrafo 6 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> f).</P></OLD><NEW><P>A decorrere dal … [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere da d)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a f quinquies</STRING></STRING>).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 210 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto  l’articolo seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“Articolo 210 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di forniture aggiudicati nell'ambito di procedure di appalto pubblico prevedano un approvvigionamento di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, in particolare prodotti locali e stagionali, al fine di migliorare la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli europei.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'attuazione di tali azioni è data priorità ai prodotti che beneficiano di indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protetta e specialità tradizionali garantite.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti delegati, stabilendo le condizioni di applicazione del presente articolo e garantendo il rispetto delle norme dell'Unione.”</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 219 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 219 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore in questione, misure di sostegno ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo specifico, riducono volontariamente le loro consegne rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel rispetto dei requisiti seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il sostegno è concesso sulla base di una domanda dei produttori, presentata nello Stato membro in cui sono stabiliti, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro in questione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di garantire che tale sistema sia attuato in modo efficace e corretto, la Commissione stabilisce, sulla base dei dati forniti dalla commissione AFCO:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volume o il quantitativo massimo totale delle consegne da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo del sostegno in funzione del volume o del quantitativo della riduzione e le relative modalità di finanziamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri di ammissibilità applicabili ai richiedenti e alle domande;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le condizioni specifiche per l'attuazione del sistema.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni produttore che consegna un quantitativo maggiore rispetto a quello fornito durante il periodo di riferimento è sottoposto a un prelievo di responsabilità di mercato proporzionale alla sua produzione eccedentaria durante il programma di riduzione volontaria."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche a favore di enti di beneficenza</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">declassamento delle eccedenze di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica per la vendita in mercati tradizionali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(g)</NO.P>pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>g)</NO.P>pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare dei prodotti deperibili</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.</P></OLD><NEW><P>Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con la possibilità di mobilitare immediatamente tale sostegno in caso di crisi, a condizione che la fattibilità di tale sostegno sia stata preventivamente valutata</STRING></STRING>. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione garantisce che l'utilizzo di finanziamenti volti a sostenere azioni nell'ambito di tali atti di esecuzione non comprometta i pagamenti diretti. Se necessario, la Commissione mette a disposizione altri finanziamenti dell'Unione per sostenere le azioni di cui al presente comma.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 bis – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 222 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>"2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Può altresì decidere di operare una distinzione tra produzione biologica e non biologica."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 222 ter bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 222 ter bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, in particolare l'obiettivo della stabilizzazione dei mercati, la Commissione elabora piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato che definiscono la sua strategia di intervento per ciascun prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione basa la sua strategia di intervento sul lavoro degli osservatori dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 222 bis.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficiente le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso, in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le risposte più appropriate per ciascun settore colpito.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione definisce un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consente il monitoraggio e la valutazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato durante la relativa attuazione, nonché la preparazione delle relazioni corrispondenti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento. La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria destinata al monitoraggio, alla prevenzione e alla gestione delle turbative del mercato.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte XII bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato I è inserita la parte seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Parte XII bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aceto</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il settore dell'aceto comprende i prodotti diversi dall'aceto di vino elencati nella seguente tabella:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Codice NC</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2209 00 91 e 2209 00 99</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aceto di frutta, compreso l'aceto di kiwi, o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto spiritoso, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto aromatizzato";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte III bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato II è aggiunta la parte seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Parte III bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definizioni per il settore della canapa</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"canapa": la pianta Cannabis sativa L., delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, coltivata per i suoi semi, i suoi fiori, le sue fibre, i suoi canapuli e le sue radici."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte IV bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato II è aggiunta la parte seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Parte IV bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definizioni per il settore dell'aceto</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La denominazione "aceto" è utilizzata solo per prodotti ottenuti esclusivamente mediante il processo biologico della doppia fermentazione, alcolica e acetica, da liquidi o altre sostanze di origine agricola. Essa è sempre seguita dall'indicazione della materia prima utilizzata. Ad eccezione dei riferimenti agli ingredienti con proprietà aromatizzanti, sono vietate tutte le indicazioni supplementari.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al paragrafo 1 della presente parte, la denominazione "aceto" può far parte di una denominazione di origine protetta registrata o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso è utilizzata conformemente alle norme specifiche previste dai disciplinari di produzione e dalle regolamentazioni pertinenti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La denominazione "aceto" non è utilizzata per le miscele di aceto e acido acetico di qualità alimentare.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il tenore di acido acetico dell'aceto, espresso come acidità totale in g/100 ml, è indicato sull'etichetta con la dicitura "... % di acidità".";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato VIII – parte II bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato VIII è aggiunta la parte seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Parte II bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della presente parte, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue. I termini e le denominazioni relativi alla carne, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e attualmente utilizzati per designare la carne e i tagli di carne, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per "preparazioni a base di carne" si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, che ha subito l'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure che ha subito trattamenti che non alterano in misura tale la struttura delle fibre muscolari interne da farle perdere le caratteristiche della carne fresca.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto non presenta più le caratteristiche della carne fresca. Le denominazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 attualmente utilizzate per designare prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali denominazioni includono, ad esempio:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bistecche</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scaloppine</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">salsicce</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">burger</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hamburger</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tuorli d'uovo</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">albumi d'uovo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti a base di pollame e i tagli di pollame quali definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le denominazioni di cui sopra non possono essere utilizzate per alcun prodotto diverso da quelli a cui si riferiscono ed escludono i prodotti derivati da coltura cellulare."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato X – punto I – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato X – punto II – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della barbabietola da zucchero consegnata.</STRING></STRING> A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.</P></OLD><NEW><P>Il prezzo è calcolato combinando vari fattori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggettivi, verificabili e non manipolabili </STRING></STRING>stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nell'inflazione,</STRING></STRING> nei costi di produzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> complessivi, tra cui la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei prodotti agricoli consegnati.</STRING></STRING> A tal fine gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le autorità regionali </STRING></STRING>possono stabilire degli indicatori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono pubblicati online ai fini dell'utilizzo nei contratti, </STRING></STRING>secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 o dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE</STRING></STRING>. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2021/2115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 52 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5 bis.</NO.P>Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 60</STRING></STRING> % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70</STRING></STRING> % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2021/2115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori nell'ambito del loro primo programma operativo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, nel caso del settore ortofrutticolo, di produttori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, </STRING></STRING>nell'ambito del loro primo programma operativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e durante i sette anni successivi alla data di adesione dei giovani agricoltori o dei nuovi agricoltori all'organizzazione di produttori</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2021/2115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 52 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"7 bis.	Le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo possono essere estese a tutti i prodotti contemplati dagli articoli da 42 a 68."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2021/2115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.</P></OLD><NEW><P>Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tale decisione non influisca negativamente sul livello di sostegno di base al reddito per la sostenibilità</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2024/1143</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 3 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifica del regolamento (UE) 2024/1143</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.</P></OLD><NEW><P>"5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P>Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.</P></OLD><NEW><P>Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.</P></NEW><OLD><P>I prodotti agricoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le bevande spiritose </STRING></STRING>commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.</P></OLD><NEW><P>I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti."</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>