<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0219</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002DE/Goodyear 2</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0168/2025 - Relatore: Olivier Chastel)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 (COM(2025)0302 – C10-0182/2025 – 2025/0245(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0302 – C10-0182/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0168/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a seguito di 1 171 casi di espulsione dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nel settore economico classificato alla divisione 22 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) nelle regioni di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71), con 747 espulsioni dal lavoro nel periodo di riferimento per la domanda, che va dal 1° settembre 2024 al 1° gennaio 2025, e 424 espulsioni dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, per i 424 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e l'aumento dell'inflazione hanno avuto ripercussioni sul costo dell'energia, dei materiali e della manodopera, il che ha aumentato la pressione sui margini della società Goodyear;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che Goodyear Germany GmbH è specializzata nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, in particolare pneumatici; che la società ha risentito in modo significativo dell'intensificarsi della concorrenza delle importazioni a basso costo provenienti dall'Asia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che si tratta della seconda mobilitazione del FEG richiesta dalle autorità tedesche a seguito di una ristrutturazione della società Goodyear, in quanto il FEG è stato già mobilitato a seguito della chiusura di uno degli stabilimenti della società a Philippsburg nel 2017;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il rapido calo della domanda, associato all'aumento dei costi di produzione, ha costretto la società a intraprendere un processo di ristrutturazione che ha comportato la chiusura di uno dei suoi siti di produzione e la chiusura parziale di un altro in Germania nel 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il bilancio federale tedesco e la Bundesagentur für Arbeit provvedono al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionali delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione dell'Unione e nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, preparandoli nel contempo a un'economia europea maggiormente digitale e più verde;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 085 166 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 5 141 944 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 936 274 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 205 670 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 10 marzo 2025 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte della Germania, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 29 luglio 2025, più di quattro mesi dopo, e l'ha comunicata al Parlamento il 26 agosto 2025;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda riguarda 1 171 lavoratori espulsi dal lavoro interessati dalla chiusura del sito di produzione a Fulda e dalla chiusura parziale degli impianti di produzione ad Hanau; rileva inoltre che in totale 915 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto del fatto che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un basso livello di istruzione (il 56 % ha un livello di istruzione secondaria di primo grado o inferiore) e un'età pari o superiore a 54 anni (42 %); sottolinea che i lavoratori anziani, in particolare, rappresentano un gruppo altamente vulnerabile, che si trova ad affrontare notevoli ostacoli nel reinserimento professionale a causa delle limitate opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che gli esuberi di Goodyear hanno generato un aumento del tasso annuo di disoccupazione nella regione di Fulda di oltre il 10 %, il che ha colpito in modo sproporzionato i lavoratori di genere maschile e le persone di età superiore ai 50 anni, molti dei quali possiedono qualifiche e competenze obsolete che non corrispondono alle attuali esigenze del mercato del lavoro; sottolinea che è necessaria un'azione tempestiva per prevenire il declino strutturale regionale ed evidenzia l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro per garantire la resilienza economica e sociale a lungo termine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ricorda che tra i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori figurano le misure seguenti: misure sostanziali per il miglioramento delle competenze o la riqualificazione, consulenza e orientamento professionale e misure di attivazione, servizi di consulenza e sovvenzioni per la creazione di imprese, assistenza per la ricerca di un impiego, incentivi per il miglioramento delle competenze e integrazioni, indennità di formazione e formazioni in materia di competenze digitali; sottolinea, in tale contesto, che una forza lavoro ben formata è fondamentale per un'economia europea adeguata alle esigenze future;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ritiene che sia responsabilità sociale dell'Unione e degli Stati membri fornire ai lavoratori collocati in esubero le qualifiche necessarie per un'economia europea adeguata alle esigenze future che realizzi la trasformazione digitale e verde; ritiene pertanto che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>chiede che le misure attuate siano oggetto di valutazioni finali approfondite, che includano dati relativi al numero di lavoratori reintegrati con successo nel mondo del lavoro e di lavoratori che hanno completato le misure di formazione e miglioramento delle competenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>rileva che al 20 febbraio 2025 erano stati conclusi complessivamente 915 contratti tripartiti tra Goodyear, i dipendenti e PMB International GmbH, il fornitore di servizi scelto per gestire la società di ricollocamento, di cui 781 per Fulda e 134 per Hanau; accoglie con favore l'indicazione secondo cui tali cifre dovrebbero aumentare con la sottoscrizione di un maggior numero di contratti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° novembre 2024 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario del FEG andrà pertanto da tale data fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° novembre 2024 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG da tale data fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che le autorità tedesche hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ricorda che le autorità tedesche riconoscono l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantiscono la visibilità, mettendo nel contempo in evidenza il valore aggiunto dell'Unione; sottolinea che, a tal fine, occorre attuare misure di informazione mirate rivolte ai beneficiari, alle parti sociali e ai media;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea l'urgente necessità di realizzare sforzi coerenti e coordinati in materia di competitività a livello dell'Unione, elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri, al fine di salvaguardare la base occupazionale industriale e la sicurezza sociale dell'Europa; sottolinea che solo un'economia europea solida e resiliente può prevenire efficacemente gli esuberi su vasta scala, riducendo così la necessità di un intervento del FEG in prima battuta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2025/2135.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>