<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0222</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato DP51291</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0407/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione , del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 2025/2807(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/1898, 23.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1898/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 13 giugno 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 15 luglio 2025 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 2 ottobre 2024 e pubblicato l'11 novembre 2024<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DP51291 (domanda GMFF-2021-0071), EFSA Journal 2024;22(11):9059; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9059.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>–––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 94804, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj).risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, (P10_TA(2025)0106).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 27 gennaio 2023 Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 ("granturco GM");</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato produce la tossina IPD072Aa per agire contro la diabrotica del mais, la proteina fosfinotricina acetiltransferasi (PAT) per la tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato e la proteina PMI come marcatore selezionabile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il glufosinato è considerato un erbicida complementare, è classificato come sostanza tossica ai fini della riproduzione di categoria 1B e soddisfa pertanto i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'IPD072Aa è una tossina insetticida prodotta dal batterio <STRING ITALIC="on">Pseudomonas chlororaphis</STRING>, sintetizzata per agire contro la diabrotica del mais;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ingegneria genetica complessa</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il granturco DP51291 è stato sviluppato attraverso un complesso processo di ingegneria genetica in più fasi che è consistito nella creazione di una "piattaforma di atterraggio" genomica, seguita da un co-bombardamento con microparticelle a cinque plasmidi e da un successivo inserimento mediato dall'agrobacterium tumefaciens di cassette di espressione nella piattaforma di atterraggio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che tale processo di modificazione genetica ha comportato la soppressione di 113 coppie di basi del DNA genomico del mais, come rivelato dall'analisi bioinformatica, e ha portato alla formazione di diverse nuove fasi di lettura aperte (ORF), il che indica potenziali perturbazioni genomiche derivanti dalla procedura di trasformazione; che cinque di tali ORF hanno mostrato un'identicità di sequenza del 35 % a un allergene noto, superando in tal modo la soglia comunemente utilizzata nelle valutazioni dell'allergenicità<FOOTNOTE><FIELD> https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2024/12/Testbiotech_comment_‌maize_DP51291.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di dati sulle pratiche agricole e sui fattori ambientali</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sull'espressione degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento di esecuzione, ciò è particolarmente rilevante per le piante tolleranti agli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i fattori di stress ambientali, come la siccità o le temperature estreme, possono indurre modelli inattesi di espressione genica nelle sequenze di DNA recentemente inserite<FOOTNOTE><FIELD> Trtikova, M., Wikmark O. G., Zemp, N., Widmer, A., Hilbeck, A., (2015) "Transgene Expression and Bt Protein Content in Transgenic Bt Maize (MON810) under Optimal and Stressful Environmental Conditions" (Espressione del transgene e contenuto di proteine Bt nel mais Bt transgenico (MON810) in condizioni ambientali ottimali e di stress), PLoS ONE 10(4): e0123011, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123011.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che le prove sul campo utilizzate per sostenere l'analisi compositiva e fenotipica del granturco geneticamente modificato sono state condotte in un unico periodo vegetativo (2021) negli Stati Uniti e in Canada in condizioni meteorologiche che non rappresentano adeguatamente la diversità delle regioni in cui è coltivato il granturco, in particolare in paesi come il Brasile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che in alcuni luoghi dove si svolgono le prove sono stati segnalati eventi meteorologici estremi; che non sono state avviate indagini specifiche per valutare le condizioni future che saranno influenzate dai cambiamenti climatici in corso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il glufosinato è stato applicato una sola volta durante le prove sul campo, a seguito delle raccomandazioni di dosaggio dell'EFSA; che, tuttavia, nelle pratiche agricole reali, i tassi e le frequenze di applicazione degli erbicidi variano spesso in modo significativo da una regione all'altra e possono comportare un uso maggiore o ripetuto, il che significa che i dati delle prove sul campo possono non riflettere in misura sufficiente l'intera gamma di condizioni ambientali e agricole in cui il granturco geneticamente modificato potrebbe essere coltivato o importato;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancata valutazione del glufosinato </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il glufosinato è associato a rischi significativi per la biodiversità, la tossicità e la salute a lungo termine degli ecosistemi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non tollerante agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. ad esempio Schulz, R., Bub, S., Petschick, L. L., Stehle, S., Wolfram, J. (2021), "Applied pesticide toxicity shifts toward plants and invertebrates, even in GM crops" (La tossicità dei pesticidi applicati colpisce le piante e gli invertebrati, anche nelle colture GM), Science 372(6537), pagg. 81-84, https://doi.org/10.1126/science.abe1148; Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738; e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – The first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti – I primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, vol. 24(24), https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che le colture GM tolleranti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi GM che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano colture GM accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi";</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea e comporteranno una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questioni in sospeso relative alla tossina IPD072Aa</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 impone di eseguire una valutazione tossicologica al fine di dimostrare che gli effetti voluti di una modificazione genetica non hanno effetti avversi sulla salute umana o animale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che l'IPD072Aa è una nuova proteina, il che significa che il suo uso nell'agricoltura e la sua introduzione nella catena alimentare non possono fondarsi completamente sull'esperienza acquisita in precedenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che, sebbene vi siano delle differenze, le analogie osservate tra le tossine IPD072Aa e Bt evidenziano la necessità di un'attenta considerazione nel processo di valutazione del rischio; che diversi studi hanno indicato che le tossine Bt possono provocare effetti collaterali immuno-correlati, tra cui potenziali proprietà adiuvanti<FOOTNOTE><FIELD> Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in mammals" (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che uno studio scientifico ha rilevato che la tossicità delle tossine Bt può essere rafforzata anche attraverso l'interazione con i residui dell'irrorazione con erbicidi e che sono necessari ulteriori studi sugli effetti combinatori degli eventi "combinati" (colture GM che sono state modificate per essere tolleranti agli erbicidi e per produrre insetticidi sotto forma di tossine Bt)<FOOTNOTE><FIELD> Bøhn, T., Macagnan Rover, C., Semenchuk, P. R., "<STRING ITALIC="on">Daphnia magna</STRING> negatively affected by chronic exposure to purified Cry-toxins" (Effetti negativi dell'esposizione cronica alle tossine Cry purificate sul <STRING ITALIC="on">Daphnia magna</STRING>), Food and Chemical Toxicology, maggio 2016, volume 91, pagg. 130-140, https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.03.009.</FIELD></FOOTNOTE>; che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula, tuttavia, dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che la valutazione della tossicità di IPD072Aa non prende in considerazione i potenziali effetti sinergici o cumulativi derivanti dalle interazioni con metaboliti vegetali o residui di erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che non sono stati forniti dati sull'accumulo di IPD072Aa nelle reti trofiche, sulla sua diffusione ambientale, in particolare tramite le acque reflue e il letame nel suolo e negli ecosistemi acquatici, o su suoi effetti sugli organismi non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che il potenziale di flusso di geni verso parenti selvatici quali il teosinte, segnalato in Spagna e in Francia, solleva preoccupazioni in merito alla persistenza transgenica nell'ambiente e alle sue eventuali conseguenze ambientali<FOOTNOTE><FIELD> Trtikova, M., Lohn, A., Binimelis, R., Chapela, I., Oehen, B., Zemp, N., Widmer, A., Hilbeck, A., (2017), "Teosinte in Europe – Searching for the Origin of a Novel Weed" (Teosinte in Europa – Alla ricerca dell'origine di una nuova pianta infestante), Scientific Reports, 7:1560, https://doi.org/10.1038/s41598-017-01478-w.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che le prescrizioni in materia di monitoraggio stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 non sono adeguatamente applicate, data l'assenza di una verifica indipendente dei dati forniti da Corteva Agriscience LLC;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire condizioni di parità a livello mondiale e rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>	considerando che la coltivazione del granturco geneticamente modificato non è consentita nell'Unione; che l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione consentirebbe importazioni nell'Unione di prodotti non conformi alle norme osservate dagli agricoltori dell'Unione, determinando così per quest'ultimi uno svantaggio per la concorrenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che nelle conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture – A shared prospect for farming and food in Europe" (Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE – Una prospettiva condivisa per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa), settembre 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-dialogue-report-2024_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> si invita la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, tenuto conto della sfida posta dalla divergenza di norme tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3448-report-special-rapporteur-right-food.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo<FOOTNOTE><FIELD> https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, concordato nel dicembre 2022 in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio dovuto ai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030<FOOTNOTE><FIELD> https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ridurre la dipendenza dai mangimi importati</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processo decisionale non democratico</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha approvato 38 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM e che, nell'attuale decima legislatura, ha già approvato altre 11 risoluzioni che sollevano obiezioni all'immissione in commercio di OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che, laddove non vi sia una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM senza che sia necessario modificare la legislazione<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che il 13 giugno 2025 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso alcun parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> https://food.ec.europa.eu/document/download/ee1a5aed-5303-4c32-bb59-813143a1df47_en?filename=sc_modif-genet_20250613_sum.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; che il 15 luglio 2025 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che  la decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 e di presentare al comitato un nuovo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, in modo da soddisfare le norme di sicurezza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare il granturco geneticamente modificato, a causa dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori, in linea con l'approccio One Health;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>si attende che la Commissione mantenga, con urgenza, il suo impegno<FOOTNOTE><FIELD> Come indicato nell'allegato della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020)0667), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN#document2.</FIELD></FOOTNOTE> a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>