<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0242</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Un nuovo quadro legislativo per i prodotti adatti alla transizione digitale e sostenibile</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0189/2025 - Relatore: David Cormand)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2025 su un nuovo quadro legislativo per i prodotti adatto alla transizione digitale e sostenibile (2024/2119(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2023 sul 30º anniversario del mercato unico: celebrare i risultati e guardare agli sviluppi futuri<FOOTNOTE><FIELD> GU C 214 del 16.6.2023, pag. 8.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2025 su vecchie sfide e nuove pratiche commerciali nel mercato interno<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0107.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il programma di lavoro della Commissione per il 2025 (COM(2025)0045),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la valutazione della Commissione del nuovo quadro legislativo (SWD(2022)0365),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93<FOOTNOTE><FIELD> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011<FOOTNOTE><FIELD> GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla vigilanza del mercato),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2025, dal titolo "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile" (COM(2025)0037),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2023, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023)0258),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla normazione),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004<FOOTNOTE><FIELD> GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2022 dal titolo "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Executive Summary of the Fitness Check of EU Consumer Law on digital fairness" (Sintesi del controllo dell'adeguatezza del diritto dei consumatori dell'UE in materia di equità digitale) (SWD(2024)0231),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0189/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo ha migliorato la coerenza e l'efficienza della legislazione sui prodotti nel mercato unico attraverso l'armonizzazione delle definizioni e degli obblighi per gli operatori economici, le valutazioni della conformità, la vigilanza del mercato e l'accreditamento degli organismi notificati, unitamente all'applicazione volontaria di norme armonizzate per dimostrare la conformità alla legislazione sui prodotti dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo si è dimostrato uno strumento efficace per promuovere la competitività europea e che la sua introduzione segna un'importante evoluzione dall'approccio "vecchio" a quello "nuovo"; che esso si concentra sui requisiti essenziali e rende possibile un contesto normativo flessibile che promuove l'innovazione e lo sviluppo sostenibile attraverso un solido partenariato pubblico-privato nell'ambito del sistema europeo di normazione, al fine di garantire che siano immessi sul mercato solo prodotti conformi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la valutazione del nuovo quadro legislativo del 2022 offre una preziosa opportunità per integrare i suoi risultati nel processo di revisione, garantendo che il quadro normativo dell'UE rimanga adattabile ai progressi tecnologici, alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all'evoluzione delle esigenze del mercato; che il processo di revisione del nuovo quadro legislativo offre una preziosa opportunità per valutare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dello stesso, prestando particolare attenzione alle priorità del Parlamento, tra cui l'inclusività sociale, la responsabilità ambientale, la sicurezza e la conformità dei prodotti, la competitività, la riduzione degli oneri amministrativi superflui e il rafforzamento del mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo stabilisce un insieme unificato di norme per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE rispettino norme di sicurezza e di qualità coerenti, contribuendo a un elevato livello di protezione dei consumatori riconosciuto in tutti gli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo, in quanto elemento del sistema europeo di normazione, svolge anche un ruolo importante nella competitività dell'industria europea promuovendo l'innovazione, incoraggiando contributi volontari da parte di esperti tecnici e introducendo tecnologie sicure e all'avanguardia nel mercato unico dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la modernizzazione della legislazione sui prodotti, in particolare attraverso la digitalizzazione, può semplificare le procedure di conformità e ridurre gli oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), mantenendo nel contempo elevati standard di sicurezza e conformità normativa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la revisione del nuovo quadro legislativo deve evolvere costantemente per affrontare i rischi emergenti, come la crescente presenza di nuove tecnologie nei prodotti; che occorre inoltre tenere conto della crescente preoccupazione per la presenza di sostanze pericolose nei prodotti; che la revisione del nuovo quadro legislativo sarà uno strumento fondamentale nel rafforzare il quadro di vigilanza del mercato per affrontare le sfide poste dal commercio elettronico e il carattere evolutivo dei prodotti connessi digitalmente, nonché per adattarsi ai nuovi requisiti dell'economia circolare;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la valutazione del regolamento sulla vigilanza del mercato, sebbene non rientri ancora nella revisione del nuovo quadro legislativo, si iscrive in uno sforzo di applicazione più generale, volto a garantire che i prodotti nel mercato dell'UE soddisfino elevate norme di sicurezza e non comportino rischi per i consumatori e l'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il passaporto digitale di prodotto dovrebbe fungere da strumento centrale per promuovere la trasparenza, la tracciabilità e un processo decisionale informato da parte dei consumatori e delle autorità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che un'attuazione orizzontale e intersettoriale del passaporto digitale di prodotto, che comprenda prodotti nuovi, di seconda mano, ricondizionati e rifabbricati, ridurrebbe la frammentazione della rendicontazione di sostenibilità e garantirebbe la coerenza in tutto il mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il commercio elettronico svolge un ruolo sostanziale nel plasmare le esperienze dei consumatori in quanto rende possibile una maggiore comodità, amplia l'accesso a una vasta gamma di beni e servizi e consente ai consumatori di beneficiare di opzioni di acquisto più convenienti; che, al tempo stesso, pone notevoli sfide per la protezione dei consumatori, tra cui l'esposizione a prodotti non sicuri o non conformi, disparità in termini di accessibilità, chiarezza e comparabilità delle informazioni e pratiche commerciali studiate per sfruttare i profili comportamentali e le vulnerabilità dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il mercato del recommerce dell'UE è stato valutato a 94 miliardi di EUR nel periodo 2022-2023, pari al 12,3 % del commercio elettronico totale, e si prevede che crescerà fino a 120 miliardi di EUR, pari al 14 % del commercio elettronico entro il 2025; sottolinea che la sua rapida crescita è guidata da molteplici fattori, tra cui la crescente consapevolezza dei consumatori in merito alla sostenibilità e alle preoccupazioni ambientali, l'aumento della domanda di alternative a prezzi accessibili e il crescente interesse verso articoli unici, in quanto il recommerce facilita l'accesso a beni vintage e fuori produzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'accelerazione delle vendite di prodotti online rappresenta una sfida notevole poiché la difficoltà di individuare le parti responsabili, quali i venditori o gli intermediari di paesi terzi, si traduce in problemi di applicazione; che persistono lacune nel tracciamento e nell'adozione di misure nei confronti dei venditori online che non rispettano le normative dell'UE, rendendo possibile la vendita di prodotti non conformi senza un'adeguata supervisione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che le piattaforme di commercio elettronico sono soggette a vari obblighi a norma del regolamento sui servizi digitali e del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e possono essere ritenute responsabili a norma della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi in circostanze specifiche; che, a tale proposito, le piattaforme online sono responsabili se non rispettano i loro obblighi specifici in quanto intermediari; che il commercio elettronico, in particolare sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e sulle piattaforme di paesi terzi, continua a porre sfide significative per la competitività dell'UE e dà adito a preoccupazioni circa i diritti dei consumatori ma anche circa la loro salute e sicurezza, specie dal momento che gli effetti di alcune categorie di prodotti sui gruppi di consumatori vulnerabili suscitano interrogativi urgenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che, sebbene il nuovo quadro legislativo miri a un'applicazione armonizzata, l'attuazione e la supervisione degli organismi di valutazione della conformità variano da uno Stato membro dell'UE all'altro; che alcuni paesi potrebbero essere più diligenti nello svolgimento delle ispezioni e nell'applicazione della conformità, mentre altri potrebbero subire ritardi o risultare carenti nel definire le priorità; che tale applicazione incoerente può creare disparità nei livelli di sicurezza dei prodotti e distorcere il mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo deve garantire che le procedure di valutazione della conformità siano armonizzate, solide e rimangano adeguate allo scopo per affrontare la crescente complessità dei prodotti digitali e interconnessi, compresi i rischi di cibersicurezza e le caratteristiche tecnologiche in evoluzione, dando nel contempo priorità alla sicurezza e ai diritti dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che il nuovo quadro legislativo dovrebbe includere orientamenti chiari per garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, sostenere standard elevati di sicurezza dei prodotti e promuovere l'equità e la trasparenza nel mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che il ruolo degli organismi notificati nel processo di valutazione della conformità deve essere rafforzato migliorando la trasparenza, l'indipendenza e la competenza nell'ambito del sistema di accreditamento, facilitando il riconoscimento dei prodotti in tutti gli Stati membri dell'UE e garantendo che possano rispondere efficacemente alle sfide della digitalizzazione e dell'economia circolare, salvaguardando nel contempo gli interessi delle imprese, in particolare le PMI, e dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che diversi Stati membri hanno già attuato riduzioni dell'IVA per i prodotti riutilizzati, ricondizionati, riparati e di seconda mano, compresi quelli venduti da enti di beneficenza e piattaforme dell'economia sociale, con l'obiettivo di promuovere i principi dell'economia circolare e stimolare l'economia locale;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruoli e responsabilità degli operatori economici</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea la necessità di un modello adeguato alle esigenze future che mantenga i principi fondamentali del nuovo quadro legislativo, integrando nel contempo le priorità strategiche emergenti e i risultati della valutazione del 2022, in particolare la sostenibilità, la digitalizzazione e il rafforzamento della vigilanza del mercato; sottolinea che la revisione dovrebbe andare a vantaggio dei consumatori e delle imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea la necessità di un nuovo quadro legislativo che sia in linea con gli obiettivi generali di miglioramento della certezza del diritto e della trasparenza, sia per i consumatori che per le imprese, nonché di rafforzamento della competitività dell'UE e dell'applicazione della sua legislazione mediante procedure di conformità semplificate senza abbassare gli standard di sicurezza o di qualità; sottolinea che occorre perseguire la semplificazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui senza compromettere gli obiettivi politici concordati o indebolire la protezione dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede che la revisione garantisca la coerenza di tutta la legislazione dell'UE sui prodotti, compresi il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR), il regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento sui servizi digitali, al fine di garantire la libera circolazione di prodotti sicuri e conformi nel mercato interno; invita la Commissione a rivedere e, se del caso, ad aggiornare i ruoli e le responsabilità degli operatori economici e i loro obblighi corrispondenti a norma della decisione n. 768/2008/CE, al fine di migliorare la certezza del diritto, rafforzare la protezione dei consumatori e garantire che gli operatori economici dell'UE possano operare su un piano di parità nel mercato interno e rispetto alle imprese di paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che la persona responsabile della conformità dei prodotti nell'UE che agisce per conto di operatori di paesi terzi spesso non ha la capacità di fornire risarcimenti o indennizzi ai consumatori, in particolare quando agisce in qualità di rappresentante autorizzato; riconosce inoltre la mancanza di requisiti armonizzati per garantire che tali attori possano adempiere ai loro obblighi; esorta la Commissione ad accelerare la sua valutazione approfondita dell'efficacia delle disposizioni relative alla "persona responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione", e a basarsi anche sui risultati della relazione intermedia sull'articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato; chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'introduzione dell'obbligo per gli operatori di paesi terzi di nominare una persona responsabile nell'UE, dotata di una maggiore responsabilità giuridica e finanziaria, per garantire che i consumatori non siano privati di un risarcimento, garantendo nel contempo condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi; esorta inoltre la Commissione a stabilire requisiti operativi per le persone responsabili, che possono includere aspetti relativi alla loro solvibilità economica o alla loro capacità di svolgere efficacemente i compiti loro assegnati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che il nuovo quadro legislativo deve evolvere per sostenere l'integrazione dei requisiti dell'economia circolare e della digitalizzazione, come messo in evidenza nel controllo dell'adeguatezza e nella valutazione del nuovo quadro legislativo; osserva che ciò include il fatto di garantire che le valutazioni di conformità rispondano efficacemente alle sfide poste dal rapido progresso delle tecnologie, come gli aggiornamenti software e hardware, la connettività dei prodotti e l'intelligenza artificiale, che possono modificare le caratteristiche essenziali dei prodotti dopo la loro immissione sul mercato, sostenendo nel contempo la competitività e la semplificazione delle procedure di conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la Commissione a garantire la corretta applicazione del nuovo quadro legislativo, che deve essere coerente con la legislazione vigente dell'Unione, comprese le disposizioni che rafforzano la protezione dei consumatori in relazione all'uso dell'intelligenza artificiale e del processo decisionale automatizzato; ricorda, a tale proposito, le disposizioni esistenti del regolamento generale sulla protezione dei dati<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento sull'intelligenza artificiale, secondo cui i consumatori devono essere chiaramente informati quando le decisioni sono prese utilizzando l'intelligenza artificiale o il trattamento automatizzato, in particolare quando riguardano dati personali, e che i consumatori dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'intervento umano in tali casi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e coerente del regolamento sulla vigilanza del mercato quale pietra angolare del nuovo quadro legislativo; sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato per garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE, compresi quelli venduti online; chiede il rafforzamento della loro capacità operativa e del loro coordinamento, a livello sia nazionale che dell'UE, in particolare attraverso una migliore pianificazione basata sui rischi e azioni congiunte, e invita la Commissione a valutare la necessità di un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE; sottolinea la necessità di garantire risorse adeguate per le autorità di vigilanza del mercato, di migliorare la cooperazione, di intensificare lo scambio di informazioni e di utilizzare strumenti digitali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere meccanismi di cooperazione quali la rete dell'UE per la conformità dei prodotti e a garantire pratiche di applicazione delle norme coerenti a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema di vigilanza del mercato, che è essenziale per garantire la protezione dei consumatori, una concorrenza leale e la fiducia nel mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che la valutazione del regolamento sulla vigilanza del mercato non fa ancora parte della revisione del nuovo quadro legislativo, ma dovrebbe essere completata entro dicembre 2026 ed essere accompagnata da una proposta di revisione; sottolinea che il regolamento sulla vigilanza del mercato svolge un ruolo centrale per migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato in tutta l'UE; propone di mantenere l'uso delle valutazioni dei rischi del regolamento sulla vigilanza del mercato per individuare i prodotti ad alto rischio e monitorare i precedenti in materia di conformità degli operatori economici, in particolare quelli di paesi terzi; invita la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di notifica di allerte basato sui rischi per gli operatori con precedenti di conformità carenti, che potrebbe permettere un monitoraggio rafforzato della vigilanza del mercato; propone di introdurre un meccanismo di vigilanza più proattivo e digitalizzato affidato alle autorità nazionali designate dagli Stati membri, al fine di garantire un controllo più efficace e coerente; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di aggiornare il regolamento sulla vigilanza del mercato al fine di razionalizzare e standardizzare le azioni delle autorità di vigilanza del mercato e lo scambio di informazioni nell'UE; raccomanda la messa a punto di indicatori chiave di prestazione per valutare in modo sistematico e obiettivo la conformità;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Passaporto digitale di prodotto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea i vantaggi di un passaporto digitale di prodotto orizzontale e interoperabile come strumento in grado di fornire accesso a informazioni armonizzate sulle caratteristiche dei prodotti, la conformità dei prodotti, le catene di approvvigionamento, l'efficienza energetica, i parametri dettagliati di prestazione in materia di sostenibilità, nonché a dati essenziali sulla composizione, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità, i costi di manutenzione e il prezzo e la disponibilità dei pezzi di ricambio; osserva che le informazioni specifiche da includere nel passaporto digitale di prodotto devono considerare la categoria di prodotti con diritti di accesso diversi a seconda degli attori coinvolti; ritiene che il passaporto digitale di prodotto dovrebbe diventare il punto di riferimento per i consumatori, le autorità e le imprese lungo tutta la catena del valore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ritiene che il passaporto digitale di prodotto dovrebbe sostituire le dichiarazioni di conformità esistenti al fine di razionalizzare i requisiti di conformità; accoglie con favore, a tale proposito, il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, che permetterà agli operatori economici di basarsi interamente sul passaporto digitale di prodotto invece di redigere dichiarazioni di conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea il valore del passaporto digitale di prodotto per permettere ai consumatori di compiere scelte informate, il che rafforza la fiducia dei consumatori e agevola i flussi circolari di prodotti; sottolinea il suo potenziale per favorire un consumo sostenibile in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e far sì che i consumatori si impegnino a favore di un'economia sostenibile nel mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che un passaporto digitale di prodotto orizzontale migliorerebbe in modo significativo il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità doganali, in quanto permetterebbe di verificare in maniera efficace le informazioni essenziali relative alla conformità dei prodotti ai fini dei controlli di conformità; sottolinea che le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero garantire che gli operatori economici forniscano sempre i dati richiesti e che siano costantemente accessibili ai consumatori, alle autorità pubbliche, ai ricondizionatori e ai riparatori, nel rispetto dei termini temporali, dei diritti di accesso e di altre disposizioni pertinenti stabilite nella legislazione corrispondente; sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire assistenza su misura, orientamenti chiari, procedure semplificate e strumenti di sviluppo delle capacità per gli operatori economici pertinenti, in particolare le PMI, al fine di agevolare l'attuazione del passaporto digitale di prodotto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invita la Commissione a definire una strategia ambiziosa volta a garantire l'interoperabilità tra il passaporto digitale di prodotto e le banche dati esistenti, compresi il Safety Gate dell'UE, il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, Certex e il futuro centro doganale digitale dell'UE, nonché con i meccanismi sviluppati nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; ritiene che i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere leggibili meccanicamente e facilmente trasferibili tra tali sistemi, al fine di garantire che i prodotti identificati come non sicuri o non conformi da un'autorità di vigilanza del mercato o da un'autorità doganale siano automaticamente segnalati a tutti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invita la Commissione a valutare la fattibilità di una graduale integrazione del passaporto digitale di prodotto nel nuovo quadro legislativo per tutti i prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato dell'UE; osserva tuttavia che il passaporto digitale di prodotto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e richiede un approccio graduale per garantire che gli operatori economici possano adattarsi per conformarsi ai requisiti applicabili, in vista di conseguire la sua piena attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>riconosce che alcune società stanno sviluppando attivamente soluzioni di passaporto digitale di prodotto su misura per i beni di seconda mano e che gli strumenti tecnologici che permettono di monitorare il ciclo di vita di tali prodotti sono già disponibili; invita la Commissione a valutare tali iniziative e a considerare se una graduale introduzione del passaporto digitale di prodotto per gli articoli di seconda mano potrebbe, una volta pienamente attuato il passaporto digitale di prodotto per i prodotti nuovi, contribuire a promuovere modelli imprenditoriali dell'economia circolare, rafforzare la fiducia dei consumatori, sostenere gli obiettivi ambientali, rispettando nel contempo le norme di sicurezza, permettendo sia alle autorità di vigilanza del mercato che ai consumatori di valutare la legittimità, la qualità e le prestazioni dei prodotti di seconda mano; mette tuttavia in evidenza le implicazioni specifiche associate ai prodotti di seconda mano, per i quali la capacità del venditore, spesso un consumatore, di aggiornare correttamente il passaporto digitale di prodotto può essere limitata; osserva pertanto che nel caso di operatori come i ricondizionatori, i rifabbricanti e gli importatori di beni di seconda mano può risultare difficile reperire le informazioni originali; invita la Commissione a considerare il passaporto digitale di prodotto e i relativi requisiti nel contesto dei prodotti circolari e a valutare come possano promuovere al meglio l'economia circolare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ritiene che il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere attuato in modo da sostenere gli operatori economici semplificando i loro obblighi di conformità, permettendo la comunicazione digitale di un maggior numero di informazioni obbligatorie, riducendo gli obblighi di informazione su supporto cartaceo e offrendo uno strumento unico per tutti i requisiti di conformità e di informazione relativi ai prodotti; sottolinea tuttavia che le informazioni essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori dovrebbero essere fornite anche in formato cartaceo agli utilizzatori, che potrebbero non disporre dell'alfabetizzazione digitale o dei mezzi tecnici necessari per accedere a tali informazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>riconosce che la marcatura CE si è rivelata utile per permettere ai fabbricanti di dimostrare la conformità dei prodotti, la quale può essere successivamente valutata dalle autorità di vigilanza del mercato; riconosce la necessità di migliorare la consapevolezza in merito alla marcatura CE e ai rischi di un marchio di sicurezza o di qualità fuorviante per i consumatori; sottolinea che, per evitare equivoci e razionalizzare il flusso di informazioni attraverso il passaporto digitale di prodotto, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di applicare la marcatura CE in maniera adeguata per le diverse categorie di prodotti e valutare se la marcatura CE debba essere apposta fisicamente sul prodotto o se debba essere espressa solo attraverso il passaporto digitale di prodotto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a valutare la possibilità di semplificare le informazioni pertinenti sulla marcatura CE attraverso il passaporto digitale di prodotto, al fine di migliorare la trasparenza e fornire informazioni complete sui prodotti; ritiene che la Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per garantire che i supporti dati del passaporto digitale di prodotto (come codici QR, codici a barre o RFID) includano misure di sicurezza tecnica adeguate e proporzionate volte a ridurre in modo significativo il rischio di contraffazione specifico per ciascuna categoria di prodotti, al fine di assicurare l'autenticità e l'integrità dei dati, prevenire duplicazioni non autorizzate e rafforzare i meccanismi di vigilanza del mercato, contribuendo in tal modo a una maggiore sostenibilità e a una migliore protezione dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a valutare il possibile utilizzo di metodologie armonizzate nel passaporto digitale di prodotto per le misurazioni ambientali, della durabilità e delle prestazioni, al fine di sostenere l'eventuale definizione di indicatori di sostenibilità a livello di UE adeguati alle caratteristiche di ciascun prodotto, integrando parametri pertinenti, come la tracciabilità, la riciclabilità e le prestazioni in termini di circolarità; sottolinea che tale indice dovrebbe essere direttamente e facilmente accessibile attraverso il passaporto digitale di prodotto mediante un supporto dati, come un codice QR, apposto sul prodotto, che permetta ai consumatori di accedere a informazioni chiare, strutturate, standardizzate e verificabili sul prodotto, in modo da rafforzare la fiducia e la consapevolezza dei consumatori; ritiene che anche le imprese dell'UE ne trarrebbero beneficio, in quanto l'uso di metodologie armonizzate faciliterebbe lo sviluppo di propri indici di sostenibilità e ridurrebbe i costi di conformità, mentre una maggiore trasparenza permetterebbe loro di competere sulla base della qualità e della sostenibilità anziché del prezzo o del volume;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>mette in evidenza il potenziale dell'integrazione del passaporto digitale di prodotto con i principi della gerarchia dei rifiuti in modo tale che possa essere sostenuto da indicatori adeguati, al fine di dare priorità al riutilizzo rispetto al riciclaggio; sottolinea la necessità di garantire che i fabbricanti conservino i dati essenziali dei prodotti per periodi prolungati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modelli di business e di consumo sostenibili</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>sostiene l'allineamento del nuovo quadro legislativo alle più ampie iniziative dell'UE intese a promuovere la sostenibilità, la riparabilità e la progettazione di prodotti con una maggiore durata di vita, come la progettazione ecocompatibile, il diritto alla riparazione, la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il regolamento sulla normazione e la direttiva quadro sui rifiuti<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, incoraggiando in tal modo i consumatori ad abbandonare modelli di consumo non sostenibili, garantendo nel contempo che la revisione del nuovo quadro legislativo promuova la digitalizzazione e procedure semplificate e rafforzi la competitività delle imprese dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita la Commissione a valutare la fattibilità dell'integrazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel nuovo quadro legislativo al fine di adottare un quadro armonizzato, che potrebbe includere misure quali incentivi finanziari e buoni di riparazione; ritiene che la Commissione dovrebbe valutare se definizioni e ripartizioni chiare delle responsabilità nell'ambito del nuovo quadro legislativo possano prevenire sovrapposizioni e garantire che le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore rafforzino, anziché replicare, la legislazione settoriale e in materia di rifiuti, promuovano la competitività razionalizzando i requisiti di conformità, in particolare dei beni prodotti localmente con un'impronta ambientale inferiore, aumentino la trasparenza e garantiscano una concorrenza leale nel mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>è fermamente convinto che la durabilità sia fondamentale per promuovere prodotti di alta qualità e di lunga durata e che, in linea con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, il nuovo quadro legislativo dovrebbe cercare di garantire che i fabbricanti mettano a disposizione pezzi di ricambio e servizi di manutenzione per un periodo di tempo prolungato a seconda della categoria del prodotto, garantendo che i prodotti rimangano funzionali e riducendo la frequenza dello smaltimento prematuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita inoltre la Commissione a stabilire disposizioni armonizzate nell'ambito del nuovo quadro legislativo per quanto riguarda il riciclaggio e il corretto smaltimento dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e nella direttiva quadro sui rifiuti; suggerisce che ciò potrebbe includere disposizioni riguardanti i sistemi di ritiro e le misure di sostegno specifiche per promuovere il ricondizionamento, il riutilizzo e la gestione sostenibile dei dispositivi digitali e di altri prodotti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>esprime preoccupazione per l'impatto ambientale, sociale ed economico della moda veloce e ultraveloce e per le loro implicazioni effettive e potenziali per la protezione dei consumatori; sottolinea che tali pratiche comportano considerevoli sfide in materia di conformità per la legislazione dell'Unione sui prodotti e possono sollevare questioni in merito alla concorrenza leale; osserva con preoccupazione che molti prodotti immessi sul mercato non soddisfano i requisiti dell'UE in materia di sostanze chimiche e sicurezza, mentre la responsabilità degli operatori economici è spesso limitata; invita la Commissione a valutare la fattibilità di elaborare definizioni chiare e armonizzate di "moda veloce" e "moda ultraveloce" per affrontare i rischi specifici associati a tali modelli di business, garantendo condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato ed evitando la frammentazione normativa nel mercato interno; esorta inoltre la Commissione a valutare disposizioni che garantirebbero la disponibilità di strumenti pienamente efficaci per affrontare le sfide poste dalla proliferazione di prodotti "ultraveloci" e di bassa qualità, tra cui procedure di valutazione della conformità più solide e strumenti di applicazione rafforzati, affinché il mercato interno possa garantire il massimo livello di protezione dei consumatori, consentendo nel contempo lo sviluppo di prodotti e idee innovativi e riducendo gli oneri amministrativi superflui per le imprese responsabili e i prodotti conformi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Venditori di prodotti di seconda mano, ricondizionatori, riparatori e operatori associati nel modello di business dell'economia circolare</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sottolinea, in particolare, la necessità di stabilire definizioni armonizzate dei termini "rifabbricanti", "ricondizionatori", "riparatori" e, se del caso, di altri attori emergenti del settore sociale, economico e dell'economia circolare; osserva che, in assenza di tali definizioni comuni, detti attori potrebbero essere erroneamente classificati come fabbricanti o importatori e quindi ritenuti non conformi agli obblighi applicabili a tali categorie, il che potrebbe esporli a sanzioni; considera che tali definizioni dovrebbero essere proporzionate e introdurre una maggiore certezza del diritto e trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di tali attori economici; ritiene necessario che tali definizioni siano armonizzate in linea con le definizioni delle attività corrispondenti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, ove esistenti, al fine di garantire un'applicazione uniforme dei requisiti di sostenibilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>evidenzia che nell'elaborazione delle definizioni comuni occorre tenere conto degli obblighi specifici che gli operatori economici, inclusi i ricondizionatori, i riparatori e altri operatori economici emergenti, sono ragionevolmente in grado di rispettare, alla luce della natura e dei limiti dei rispettivi modelli di business; ritiene che una maggiore chiarezza giuridica potrebbe promuovere lo sviluppo del mercato dell'usato e contribuire a un modello di consumo più sostenibile e resiliente, con particolari benefici per le PMI e le attività economiche locali; sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle norme stabilite nell'ambito del diritto alla riparazione per rendere la riparazione dei prodotti più facile e allettante per i consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>riconosce l'importanza del rafforzamento della fiducia dei consumatori nei prodotti di seconda mano e chiede l'istituzione di un meccanismo di certificazione a livello dell'UE per i ricondizionatori e i riparatori; ritiene che tale meccanismo dovrebbe essere basato su metodologie comuni, che dovrebbero essere sviluppate tenendo conto delle specificità locali, al fine di agevolare lo sviluppo di modelli di business sostenibili e competitivi che stimolino anche la creazione di posti di lavoro di buona qualità nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>riconosce che il nuovo quadro legislativo non concede ai ricondizionatori indipendenti l'accesso alla documentazione tecnica o alle dichiarazioni di conformità; sottolinea che, nei casi in cui tale accesso è necessario per garantire la conformità, il mancato accesso ostacola il ricondizionamento legale e sicuro dei prodotti, in particolare per i prodotti complessi come quelli di elettronica e i macchinari; ritiene che il passaporto digitale dei prodotti potrebbe colmare tale lacuna consentendo agli attori impegnati in legittime attività di riparazione e ricondizionamento di accedere alle pertinenti informazioni sulla conformità e sulla sicurezza necessarie per riportare legalmente i prodotti a uno stato conforme; ritiene che tale accesso dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire la sicurezza e consentire il corretto adempimento dei loro compiti, tenendo conto nel contempo della protezione delle informazioni commercialmente sensibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea la necessità di elaborare una definizione chiara e armonizzata di "modifica sostanziale", che possa essere usata come base per una normativa specifica per prodotto, distinguendola dalle ordinarie operazioni di riparazione e manutenzione; ritiene che una procedura di valutazione standardizzata per determinare la natura sostanziale di una modifica rafforzerebbe la certezza del diritto e sosterrebbe gli operatori economici dell'usato; rileva l'urgente necessità di elaborare orientamenti soggetti a revisione periodica relativi ai processi comuni di ricondizionamento e riparazione, in particolare per i dispositivi elettronici, come la sostituzione di schermi, batterie o fotocamere, compresa l'indicazione dei componenti compatibili, al fine di stabilire una presunzione di conformità con la legislazione applicabile, favorire così lo sviluppo di modelli di business circolari e sostenere il lavoro delle autorità e degli operatori economici pertinenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea il notevole potenziale economico del recommerce, che comprende ricondizionatori, riparatori e altri attori emergenti, come una valida alternativa ai modelli di consumo non sostenibili; invita la Commissione e le autorità per la tutela dei consumatori a condurre campagne di sensibilizzazione sui vantaggi delle alternative connesse al riutilizzo e al recommerce;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Normazione e valutazione della conformità</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>ritiene che l'armonizzazione delle norme costituisca un elemento cruciale del mercato unico per sostenere gli obiettivi di interesse pubblico stabiliti nel diritto dell'UE; sottolinea che la Commissione è responsabile dell'emissione di richieste di normazione al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la salute, la sicurezza, la protezione ambientale e la sicurezza dei dati, nonché di promuovere l'inclusione sociale, sostenere la competitività, stimolare l'innovazione, ridurre gli oneri amministrativi superflui e semplificare le procedure di conformità; osserva, a tale proposito, che spetta alle organizzazioni europee di normazione rispondere a tali richieste, con l'obiettivo di tenere conto dell'interesse pubblico generale sancito negli atti giuridici dell'UE, e contribuire a guidare le priorità strategiche dell'Unione, compresa la transizione verso un'economia climaticamente neutra, una maggiore efficienza delle risorse e lo sviluppo di modelli economici circolari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>accoglie con favore che nella strategia per il mercato unico si riconosca che le imprese continuano a incontrare difficoltà dovute all'assenza o alla tardiva disponibilità di norme armonizzate tempestive ed efficaci, cui conseguono l'aumento dei costi, l'incertezza giuridica, la riduzione della competitività, l'indebolimento della vigilanza del mercato e un'adozione più lenta delle nuove tecnologie; osserva che ciò vale anche per settori in rapida evoluzione come quello dell'intelligenza artificiale; esprime preoccupazione per il fatto che, in assenza di norme adeguate e applicabili al momento dell'applicazione della nuova legislazione, i fabbricanti e gli innovatori, così come i consumatori, potrebbero incorrere in conseguenze negative dato che i produttori possono autocertificare i loro prodotti in base a classificazioni di rischio errate, compromettendo in tal modo gli obiettivi del diritto dell'Unione e pregiudicando la protezione degli utenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>sottolinea che il ritardo nella pubblicazione delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale rimane una questione importante per i vari operatori del mercato e i consumatori e limita la capacità delle autorità di vigilanza del mercato di far rispettare la conformità; invita la Commissione a fissare scadenze massime per le richieste di normazione e a semplificare il processo di normazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea l'importanza della normazione per promuovere la libera circolazione delle merci e ridurre gli ostacoli nel mercato interno, nonché per rafforzare la competitività delle imprese europee agevolando il rispetto del diritto dell'Unione; rimarca, in tale contesto, i vantaggi del partenariato pubblico-privato di lunga data tra le istituzioni europee e le organizzazioni europee di normazione, che è stato determinante nello sviluppo di prodotti più sicuri e meglio allineati agli obiettivi delle transizioni digitale e verde, garantendo nel contempo che le norme siano guidate dal mercato e quindi sviluppate in risposta alle esigenze del mercato e all'innovazione, senza compromettere la sicurezza dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>sottolinea l'importanza della normazione per la competitività internazionale delle imprese europee; invita la Commissione europea a intensificare gli sforzi per coordinare un approccio europeo comune alle posizioni nei consessi internazionali di normazione per tutti i prodotti disciplinati da norme internazionali; ritiene che un approccio europeo comune potrebbe essere fondamentale per migliorare il coordinamento e l'impegno europei a livello internazionale, in materia di normazione, con partner globali che condividono gli stessi principi; sottolinea che l'adozione di norme internazionali dovrebbe essere agevolata se tali norme sono in linea con gli obiettivi politici e gli interessi strategici dell'UE, al fine di aprire nuovi mercati per i prodotti europei, evitare inutili duplicazioni, promuovere la coerenza nel contesto normativo globale e agevolare il commercio internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>sottolinea che la revisione del nuovo quadro legislativo dovrebbe contribuire a migliorare l'inclusività, la trasparenza e l'efficacia del processo di normazione, sia nella fase di sviluppo che in quella di attuazione, anche nell'assegnazione di fondi dell'UE alle organizzazioni europee di normazione; ricorda che garantire un sostegno finanziario sostanziale, stabile e a lungo termine alle organizzazioni della società civile e alle PMI è essenziale per facilitarne l'effettiva partecipazione al processo di normazione; ritiene che la revisione del nuovo quadro legislativo dovrebbe essere effettuata parallelamente alla revisione del regolamento sulla normazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea l'importanza di mantenere il principio secondo cui le procedure di valutazione della conformità servono a verificare la conformità dei prodotti ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'UE nell'ambito del nuovo quadro legislativo; ritiene che tali procedure siano riuscite a garantire la sicurezza, la prestazione e l'affidabilità dei prodotti, contribuendo nel contempo all'armonizzazione delle norme del mercato interno; evidenzia, tuttavia, la necessità di valutare un riesame del funzionamento e della chiarezza degli attuali moduli di valutazione della conformità, alla luce della persistente incertezza giuridica, dell'applicazione incoerente tra i settori e dei rischi emergenti derivanti dagli sviluppi tecnologici, come i prodotti connessi; ritiene che tale riesame dovrebbe rispettare il principio secondo cui la procedura di valutazione della conformità richiesta dovrebbe essere determinata in base al livello di rischio associato al prodotto; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per affrontare questi problemi, anche attraverso una migliore vigilanza del mercato, norme aggiornate e processi semplificati per gli operatori economici, in particolare le PMI, garantendo così un sistema adeguato alle esigenze future;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea che gli organismi notificati devono operare in modo competente, imparziale e indipendente; esprime preoccupazione per le notevoli differenze tra gli Stati membri nelle modalità di valutazione delle loro competenze, che comportano una persistente incertezza giuridica e pratiche divergenti; deplora che, in alcuni casi, gli organismi notificati rilascino certificati di conformità senza verificare adeguatamente la piena conformità a tutte le pertinenti clausole delle norme armonizzate applicabili, il che potrebbe compromettere gravemente la credibilità del sistema di normazione e ostacolare in modo significativo l'efficace lavoro delle autorità di vigilanza del mercato; propone che la Commissione esamini la possibilità di rendere obbligatorio l'accreditamento degli organismi notificati al fine di garantirne la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza in tutti gli Stati membri; ritiene che ciò sia essenziale per far fronte alla divergenza delle pratiche, migliorare la certezza del diritto e rafforzare la fiducia nel sistema di valutazione della conformità;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>