<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0256</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Obblighi a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi nel dialogo transatlantico</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0446/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2025 sugli obblighi a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi nel dialogo transatlantico (2025/2776(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le competenze degli Stati membri nello sviluppo di politiche culturali ambiziose nel settore audiovisivo, conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e agli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato<FOOTNOTE><FIELD> GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione dell'Unesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio, del 2 maggio 2025, sulla valutazione del quadro giuridico per i servizi di media audiovisivi e i servizi di piattaforma per la condivisione di video<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/2954, 26.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2954/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'interrogazione alla Commissione sugli obblighi a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</FIELD></FOOTNOTE> nel dialogo transatlantico (O-000026/2025 – B10‑0010/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 142, paragrafo 5, e l'articolo 136, paragrafo 2, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) è il fulcro della politica audiovisiva dell'UE e che mira a creare un mercato unico dei servizi di media audiovisivi nell'Unione, promuovendo nel contempo la diversità culturale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la direttiva AVMS intende garantire condizioni eque per tutti gli attori del settore audiovisivo, comprese le emittenti televisive, i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video; che la direttiva AVMS comprende disposizioni intese a tutelare i minori e i consumatori e a prevenire la violenza, l'incitamento all'odio e la diffusione di contenuti terroristici; che la direttiva AVMS sostiene le opere europee, migliora l'accessibilità e intende garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'esclusione dei servizi di media audiovisivi dai negoziati commerciali è fondamentale affinché l'UE e i suoi Stati membri possano preservare e rafforzare la capacità di elaborare e attuare politiche culturali e audiovisive volte a promuovere e a tutelare la diversità culturale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la direttiva AVMS impone agli Stati membri di garantire che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione trasmettano una quota di opere europee pari ad almeno il 30 % e diano a tali opere il giusto rilievo; che la direttiva AVMS consente inoltre agli Stati membri di imporre ai fornitori stranieri di servizi di media audiovisivi destinati al pubblico del loro territorio di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il regolamento sui servizi digitali e la direttiva sul commercio elettronico introducono norme generali per gli intermediari online, mentre la direttiva AVMS stabilisce norme specifiche per i contenuti audiovisivi; che la direttiva AVMS dovrebbe continuare a essere il quadro giuridico fondamentale per sostenere un mercato dei media audiovisivi diversificato, equo, sicuro e competitivo nell'UE e per promuovere contenuti europei indipendenti e culturalmente ricchi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il memorandum del 21 febbraio 2025 del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal titolo "Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties" (Difendere le aziende e gli innovatori americani da estorsioni e da multe e sanzioni ingiuste provenienti dall'estero) punta a elencare le pratiche considerate discriminatorie nei confronti delle imprese statunitensi, compresi gli obblighi riguardanti i servizi di streaming; che, nella relazione 2025 sulle stime commerciali nazionali degli Stati Uniti, il rappresentante degli Stati Uniti per il commercio ha annoverato la direttiva AVMS tra gli ostacoli al commercio estero;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la designazione da parte dell'amministrazione statunitense della direttiva AVMS come ostacolo commerciale si fonda su una valutazione errata, dal momento che le disposizioni della direttiva si applicano in modo neutrale e non discriminatorio a tutti gli operatori, sia nazionali che esteri, garantendo così una concorrenza leale e condizioni di parità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il presidente Trump ha inoltre dichiarato che intende imporre una tassa del 100 % sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che nel 2023 i film statunitensi rappresentavano il 69 % delle proiezioni cinematografiche in Europa; che 9 dei 10 principali gruppi televisivi e di video su richiesta che operano in Europa sono di proprietà di imprese statunitensi; che l'85 % del tempo trascorso dagli utenti europei sulle piattaforme di video su richiesta in abbonamento si concentra su tre servizi di streaming statunitensi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il 27 luglio 2025 l'UE ha concluso un accordo commerciale con gli Stati Uniti che non contiene alcuna clausola relativa alla regolamentazione digitale o audiovisiva dell'UE; che, tuttavia, le successive dichiarazioni del presidente Trump sembrano manifestare il suo desiderio di continuare a opporsi alla regolamentazione dell'UE relativa alle imprese statunitensi;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invita il Consiglio e gli Stati membri a sostenere la Commissione nella difesa della direttiva AVMS e dell'eccezione culturale dell'UE nel contesto dei negoziati commerciali internazionali, garantendo che i servizi di media audiovisivi continuino a essere esclusi dagli impegni previsti dagli accordi commerciali al fine di preservare e accrescere la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di definire e attuare politiche culturali e audiovisive atte a promuovere e a tutelare la diversità culturale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che le misure previste dalla direttiva AVMS costituiscono una regolamentazione legittima nell'interesse pubblico, che punta a salvaguardare la diversità culturale incoraggiando la produzione e la diffusione di opere europee e a tutelare la libertà di espressione, il pluralismo dei media e i valori democratici; ritiene che qualsiasi forma di regresso in relazione ai principi della direttiva AVMS comprometterebbe gravemente il modello culturale europeo, soprattutto nel contesto della forte competizione internazionale che contraddistingue il settore dei media audiovisivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ricorda che, conformemente all'articolo 167 TFUE, la politica culturale è principalmente di competenza degli Stati membri; sottolinea che il principio di sussidiarietà non è soltanto una norma che governa la ripartizione delle competenze, ma è anche una garanzia essenziale intesa a proteggere la diversità culturale all'interno dell'Unione e a contrastare la concentrazione del potere economico e tecnologico nelle mani di attori esterni, in particolare le imprese americane;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 2 maggio 2025 sulla valutazione del quadro giuridico per i servizi di media audiovisivi e i servizi di piattaforma per la condivisione di video, in cui il Consiglio sottolinea il ruolo cruciale della direttiva AVMS nel fornire la base giuridica per salvaguardare e promuovere un mercato dei media audiovisivi diversificato, equo, sicuro, affidabile e competitivo nell'UE, garantendo nel contempo la disponibilità di contenuti europei indipendenti, affidabili e culturalmente diversificati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>esorta la Commissione a respingere con fermezza qualsiasi tentativo di etichettare la direttiva AVMS come una distorsione commerciale e a difenderla come strumento normativo legittimo ed essenziale per garantire la tutela della diversità culturale, della sovranità e del <STRING ITALIC="on">soft power</STRING> dell'UE, sia in occasione dei negoziati sugli accordi commerciali con gli Stati Uniti e dell'attuazione degli stessi sia nel quadro della valutazione e della potenziale revisione della direttiva AVMS nel 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>