<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0257</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Voto per delega in Aula durante la gravidanza e dopo il parto</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0214/2025 - Relatore: Juan Fernando López Aguilar)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 sulla modifica dell'atto elettorale europeo, che consente alle deputate di votare in Aula per delega durante la gravidanza e dopo il parto (2025/2195(INL) – 2025/0900(APP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10 e 14 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 20 e 22, l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("atto elettorale"), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, nella versione modificata, e in particolare l'articolo 6,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj</STRING>.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale del Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998 sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.</FIELD></FOOTNOTE>, la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014<FOOTNOTE><FIELD> GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185.</FIELD></FOOTNOTE>, la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014<FOOTNOTE><FIELD> GU C 75 del 26.2.2016, pag. 109.</FIELD></FOOTNOTE>, la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.</FIELD></FOOTNOTE> e la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto<FOOTNOTE><FIELD> GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, quale modificato il 17 febbraio 2018<FOOTNOTE><FIELD> GU L 45 del 17.2.2018, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2018/217/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 46 e 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0214/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il Parlamento europeo ha il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale e di darvi approvazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la possibilità di elaborare una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare a rafforzare la dimensione democratica delle elezioni europee, a migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, a rendere il lavoro del Parlamento europeo più legittimo ed efficace e a garantire ai cittadini dell'Unione una maggiore uguaglianza elettorale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la riforma della procedura elettorale deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di rafforzare le norme in materia di maternità per le deputate al Parlamento europeo che desiderano continuare a svolgere le loro funzioni parlamentari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>propone una revisione mirata dell'atto elettorale europeo che consenta alle deputate di delegare il loro voto in Aula a un altro membro del Parlamento europeo di loro scelta durante la gravidanza e dopo il parto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ritiene che tale riforma consentirà alle deputate, nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto, di esercitare pienamente il loro mandato, migliorando l'equità istituzionale e l'inclusione nel Parlamento europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>adotta la proposta figurante in allegato e la sottopone al Consiglio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa e la proposta ad essa allegata al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI>ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA</TI><STI><STRING BOLD="on">PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">che adotta le disposizioni che modificano l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto</STRING></P><P>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</P><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,</P><P>visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,</P><P>vista la proposta del Parlamento europeo,</P><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P><P>vista l'approvazione del Parlamento europeo,</P><P>deliberando secondo una procedura legislativa speciale,</P><P>considerando quanto segue:</P><P><NO.P>(1)</NO.P>Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>L'introduzione di un sistema di voto per delega in Aula consentirà alle deputate, nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto, di esercitare pienamente il loro mandato.</P><P>HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></P><P>All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, è aggiunto il comma seguente:</P><P>"In deroga al primo comma, una deputata gestante o che ha partorito può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto.".</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></P><P>La presente decisione è pubblicata nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</P><P>Fatto a Bruxelles, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Il Presidente</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>