<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0262</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Quadro per il conseguimento della neutralità climatica</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0223/2025 - Relatore: Ondřej Knotek)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 novembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025)0524 – C10-0137/2025 – 2025/0524(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0223/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">affermato </STRING></STRING>il proposito di conseguire successivamente emissioni negative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING> ha<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> inoltre</STRING></STRING> stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previsto</STRING></STRING> la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Con l'adozione del regolamento (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di gas a effetto serra </STRING></STRING>entro tale data, e il proposito di conseguire successivamente emissioni negative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Inoltre, tale regolamento</STRING></STRING> ha stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impone</STRING></STRING> la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile" la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">("comitato consultivo")</STRING></STRING> e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"6 la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> COM(2024) 63 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> COM(2024) 63 final.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica; la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l’efficienza energetica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica; la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compreso</STRING></STRING> il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tutti gli Stati membri</STRING></STRING>; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> competitività e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese</STRING></STRING> le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'uso</STRING></STRING> del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di rafforzare la competitività industriale</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'innovazione nell'UE</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strategico </STRING></STRING>concordato per il 2030, garantire e sostenere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il potenziamento e il rafforzamento della</STRING></STRING> competitività e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> resilienza dell'industria europea, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire sistemi alimentari sostenibili nonché la resilienza delle comunità rurali e la sicurezza alimentare attraverso un settore agricolo europeo sostenibile e solido, </STRING></STRING>assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> porre maggiormente l'accento su una transizione giusta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le regioni, i settori e le famiglie vulnerabili interessati </STRING></STRING>che non lasci indietro nessuno, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad esempio attraverso il sostegno a titolo del Fondo sociale per il clima nel quadro della transizione verso la neutralità climatica. Inoltre, è essenziale </STRING></STRING>garantire una concorrenza leale con i partner internazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sfruttare in modo efficace tutti gli strumenti economici dell'UE al fine di scoraggiare e contrastare le pratiche commerciali sleali</STRING></STRING>, decarbonizzare il sistema energetico con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un approccio tecnologicamente neutro che includa </STRING></STRING>tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fra cui</STRING></STRING> le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (CCS)</STRING></STRING>, la cattura e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'utilizzo</STRING></STRING> del carbonio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (CCU)</STRING></STRING>, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la bioenergia sostenibile</STRING></STRING> e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ridurre le dipendenze dalle importazioni e diversificare</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fonti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materie prime critiche dell'UE</STRING></STRING> e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi l'industria</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i trasporti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nelle conclusioni del 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha affermato che il potenziamento della competitività dell'Unione, il rafforzamento della sua resilienza e la promozione della transizione verde sono obiettivi che si rafforzano reciprocamente e che devono essere perseguiti insieme e ha chiesto di intensificare urgentemente gli sforzi per garantire l'approvvigionamento di energia a prezzi accessibili e pulita e per realizzare un'autentica Unione dell'energia prima del 2030, anche avvalendosi della nuova task force per l'Unione dell'energia, nonché di accelerare i lavori volti a ridurre i prezzi dell'energia e a sostenere la produzione di energia sostenibile nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire una transizione verso la neutralità climatica che sia efficiente in termini di costi, equa e giusta, pragmatica e socialmente equilibrata, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali, gli investimenti del settore sia pubblico che privato, anche attraverso i finanziamenti dell'Unione, costituiranno un fattore chiave per la transizione pulita, ad esempio sostenendo e accelerando la diffusione e la commercializzazione di tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, sostenendo l'accesso al rinnovamento e alla decarbonizzazione industriali, la produzione di tecnologie pulite e la modernizzazione dei sistemi energetici, nonché fornendo soluzioni abbordabili nell'intera economia e per i cittadini in tutta l'Unione. Il patto per l'industria pulita sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione e sul rinnovamento industriale, che contribuiranno a stimolare la domanda per il "made in Europe", sia su meccanismi di sostegno per l'industria europea, compresi la banca per la decarbonizzazione industriale e il nuovo quadro semplificato in materia di aiuti di Stato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, il Consiglio europeo ha ricordato anche, nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2025, l'urgente necessità di intensificare gli sforzi collettivi per garantire il rinnovamento, la modernizzazione e la decarbonizzazione industriali dell'Europa in modo tecnologicamente neutro. In tale contesto, ha sottolineato che occorre prestare particolare attenzione alle industrie tradizionali, segnatamente i settori automobilistico, del trasporto per vie navigabili e dell'aviazione come pure le industrie ad alta intensità energetica, quali la siderurgia e la metallurgia, l'industria chimica, del cemento, del vetro e della ceramica, della pasta di cellulosa e della carta, affinché rimangano resilienti e competitive in un mercato globale e in un contesto geopolitico difficile. A tale riguardo, ha accolto con favore la recente proposta della Commissione volta a proteggere il settore siderurgico europeo dagli effetti iniqui della sovraccapacità globale. Ha altresì accolto con favore l'intenzione della Commissione di portare avanti il riesame previsto nell'ambito del regolamento sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni e ha chiesto la rapida presentazione di tale proposta, tenuto conto della neutralità tecnologica e del contenuto europeo. In tale contesto, il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore la recente lettera della presidente della Commissione su clima e competitività.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il patto per l'industria pulita pone l'accento anche su un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, un mercato dell'energia dell'Unione integrato e interconnesso che garantisca la sicurezza energetica, la promozione dell'economia circolare, condizioni di parità a livello mondiale anche attraverso l'effettiva attuazione e l'estensione del CBAM ai prodotti a valle, introducendo misure antielusione e un'azione per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e condizioni favorevoli chiare come la semplificazione delle autorizzazioni e l'adozione e l'espansione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare il vantaggio competitivo dell'Unione nonché la competitività industriale e l'innovazione nell'UE, tenendo conto del contesto geopolitico difficile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In occasione</STRING></STRING> della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la possibilità</STRING></STRING> di compensare le emissioni residue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quote di emissioni dei gas</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effetto serra nell'Unione ("EU ETS")</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli assorbimenti naturali presentano caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione, come la struttura per età delle foreste, la proporzione di suolo organico, la variabilità naturale e le incertezze legate agli effetti dei cambiamenti climatici, a disturbi naturali e a modifiche apportate alle metodologie. </STRING></STRING>Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel contesto</STRING></STRING> della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'inclusione di assorbimenti permanenti di carbonio nel sistema di scambio di quote</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emissione dell'UE ("EU ETS") per </STRING></STRING>compensare le emissioni residue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">difficili da abbattere.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo centrale in una bioeconomia sostenibile e circolare e ha il potenziale</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire benefici climatici e ambientali</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lungo termine, contribuendo alla transizione pulita dell'economia dell'UE e riducendo le dipendenze grazie alla sostituzione dei materiali di origine fossile</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione dovrebbe continuare a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante e puntare ad accelerarne l'adozione per fare in modo che sussistano condizioni a sostegno dell'industria e dei cittadini europei durante la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all’attuazione di tale traguardo è costituita, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>, che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell’uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'assetto futuro</STRING></STRING>, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all’attuazione di tale traguardo è costituita, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8 </STRING>, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>, che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell’uso del suolo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di assicurare una transizione agevole al sistema EU ETS 2, l'applicazione dell'articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere rinviata di un anno.</STRING></STRING> È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche tenendo conto del calo della capacità dei pozzi naturali di assorbimento</STRING></STRING>. Nel progettare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il quadro post-2030</STRING></STRING>, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, del contesto geopolitico,</STRING></STRING> compresa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessità di fare in modo che l'Unione e i suoi Stati membri siano in grado di accrescere e rafforzare rapidamente la loro capacità di difesa affrontando gli eventuali oneri e mantenendo nel contempo gli incentivi a favore della decarbonizzazione industriale,</STRING></STRING> delle ricadute sulla competitività<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulle</STRING></STRING> piccole e medie imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sulle industrie ad alta intensità energetica e degli effetti sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento negli Stati membri</STRING></STRING>, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)	È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo climatico per il 2040, tra cui: un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, nella seconda parte del decennio 2031-2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi e in linea con le relative norme contabili, compreso un periodo pilota per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità per il periodo 2031-2035; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (quali cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel sistema EU ETS, garantendo nel contempo l'integrità ambientale del sistema EU ETS, inclusa la possibilità di stoccare CO2 al di fuori dell'Unione, se del caso, ferma restando l'esistenza di accordi internazionali e prevedendo condizioni equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione; nonché una flessibilità maggiore e accessibile tra i settori e gli strumenti e all'interno degli stessi per sostenere un approccio efficiente in termini di costi che consenta, ad esempio, ai risultati conseguiti dagli Stati membri in un settore di bilanciare le lacune in altri settori in modo efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo che ciascun settore contribuisca agli sforzi e facendo in modo che eventuali carenze in un settore non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di fare ricorso alle flessibilità. Nel rendere operativo l'uso dei crediti internazionali, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri e dell'opportunità di sostenere i partenariati strategici dell'UE. I crediti internazionali non dovrebbero svolgere un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS. L'attuale traiettoria del sistema EU ETS dovrebbe essere rivista nell'ambito dell'imminente revisione della direttiva ETS per tenere conto del traguardo concordato per il 2040 in maniera tale da consentire una quantità limitata di emissioni dopo il 2039. La Commissione dovrebbe prendere tempestivamente in esame un percorso più lento di eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita di quote a partire dal 2028 per sostenere la decarbonizzazione, gli investimenti e l'occupazione in Europa, anche attraverso la banca per la decarbonizzazione industriale e un riesame della riserva stabilizzatrice del mercato, riducendo nel contempo al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, il quadro post-2030 dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Il quadro post-2030 dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle circostanze e specificità nazionali degli Stati membri, comprese quelle delle isole, degli Stati membri insulari e delle regioni ultraperiferiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte.</STRING></STRING> La Commissione mira ad accelerare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rafforzare il quadro abilitante</STRING></STRING> per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pieno rispetto</STRING></STRING> del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diritto dell'UE</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continua a rafforzare le iniziative riguardanti</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quadro abilitante e</STRING></STRING> mira ad accelerare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la loro adozione e attuazione</STRING></STRING> per garantire che sussistano le condizioni per sostenere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone fisiche e giuridiche interessate, come </STRING></STRING>l'industria e i cittadini europei<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> durante tutta la transizione, nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3</STRING></STRING> del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presente articolo, dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e di un'economia climaticamente neutra</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – frase introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Nel quadro del riesame di cui al primo comma, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:</P></OLD><NEW><P>Nel quadro del riesame di cui al primo comma<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del paragrafo 4</STRING></STRING>, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>a partire dal 2036 un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibile</STRING></STRING> contributo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> limitato</STRING></STRING> di crediti internazionali di alta qualità, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pari</STRING></STRING> al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> % delle emissioni nette dell'UE per il 1990, al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>a partire dal 2036 un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sufficiente</STRING></STRING> contributo di crediti internazionali di alta qualità, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino</STRING></STRING> al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> % delle emissioni nette dell'UE per il 1990, al traguardo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">climatico </STRING></STRING>per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corrispondente a una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, </STRING></STRING>che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo l'integrità ambientale di tali crediti e promuovendo al tempo stesso la leadership tecnologica dell'UE; un periodo pilota per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità può essere previsto per il periodo 2031-2035;</STRING></STRING> l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per garantire che siano basati su attività credibili e trasformative nei paesi partner i cui obiettivi e le cui politiche in materia di clima sono compatibili con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e siano soggetti a solide garanzie che assicurino integrità, assenza del doppio conteggio, addizionalità, permanenza, una governance trasparente, metodologie rigorose di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché i benefici collaterali economici, sociali e ambientali e le garanzie in materia di diritti umani, le salvaguardie per impedire il finanziamento di progetti contrari agli interessi strategici dell'Unione e un'elevata ambizione per quanto riguarda la quota di proventi per l'adattamento, la quota dei benefici in termini di mitigazione con i paesi interessati e la mitigazione complessiva delle emissioni globali;</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello stabilire i criteri, la Commissione prende in considerazione la possibilità di fissare criteri più rigorosi di quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE ("EU ETS") per compensare le emissioni residue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei settori </STRING></STRING>difficili da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decarbonizzare</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE ("EU<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>ETS") per compensare le emissioni residue difficili da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbattere</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>maggiore flessibilità in tutti i settori per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo efficace sotto il profilo dei costi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>maggiore flessibilità in tutti i settori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e strumenti </STRING></STRING>per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">semplice e </STRING></STRING>efficace sotto il profilo dei costi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il realistico contributo degli assorbimenti di carbonio allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze legate agli assorbimenti naturali e facendo in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare l'eccedenza di assorbimenti naturali per compensare le loro emissioni in altri settori;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessità di mantenere, gestire e potenziare, ove opportuno, i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, di promuovere la bioeconomia sostenibile e circolare, nonché di tenere conto degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze, in particolare quelle connesse agli effetti dei cambiamenti climatici e dei disturbi naturali nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla luce</STRING></STRING> delle circostanze nazionali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo conto</STRING></STRING> delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diverse </STRING></STRING>circostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e specificità </STRING></STRING>nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>l'impatto sociale, economico e ambientale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>l'impatto sociale, economico e ambientale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell'industria europea</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera h</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(h)</NO.P>la necessità di assicurare una transizione giusta e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equa</STRING></STRING> sul piano sociale per tutti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P>la necessità di assicurare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sostenere </STRING></STRING>una transizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equa e </STRING></STRING>giusta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pragmatica, efficiente in termini di costi</STRING></STRING> ed <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equilibrata</STRING></STRING> sul piano sociale per tutti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali e prestando particolare attenzione all'impatto sui prezzi al consumo, sulla povertà energetica e dei trasporti, nonché alle regioni, ai settori (compresa la loro capacità d'investimento), alle piccole e medie imprese, agli agricoltori e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(i)</NO.P>la semplificazione, la neutralità tecnologica, l'efficacia in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(i)</NO.P>la semplificazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la riduzione degli oneri amministrativi</STRING></STRING>, la neutralità tecnologica, l'efficacia in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera j</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(j)</NO.P>l'azione per il clima come motore degli investimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dell'innovazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(j)</NO.P>l'azione per il clima come motore degli investimenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dell'innovazione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una maggiore competitività</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(k)</NO.P>la necessità di consolidare la competitività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell’economia dell’Unione</STRING></STRING> a livello mondiale, in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> piccole e medie imprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> settori industriali più esposti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> rilocalizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle emissioni di carbonio</STRING></STRING> così da assicurare una concorrenza leale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(k)</NO.P>la necessità di consolidare la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">resilienza e la </STRING></STRING>competitività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'economia dell'Unione</STRING></STRING> a livello mondiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio</STRING></STRING>, in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le</STRING></STRING> piccole e medie imprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> settori industriali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono </STRING></STRING>più esposti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tale</STRING></STRING> rilocalizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in relazione alle esportazioni,</STRING></STRING> così da assicurare una concorrenza leale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera m</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(m)</NO.P>l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, l'efficienza energetica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> il principio dell'efficienza energetica al primo posto;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(m)</NO.P>l'accessibilità economica e la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibilità dell'energia, la </STRING></STRING>sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sicurezza energetica</STRING></STRING>, l'efficienza energetica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso</STRING></STRING> il principio dell'efficienza energetica al primo posto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni al fine di realizzare un'autentica Unione dell'energia e di promuovere l'energia prodotta a livello interno</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(m bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il ruolo dei carburanti a emissioni zero, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compreso il trasporto su strada oltre il 2030, e misure concrete per aiutare i costruttori di veicoli pesanti a raggiungere i loro obiettivi, tenendo conto del contenuto europeo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera o</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(o)</NO.P>la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(o)</NO.P>la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo la sicurezza alimentare e una transizione giusta</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera p</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(p)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, nonché di tenere conto delle incertezze, in particolare quelle connesse agli effetti dei cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera q</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(q)</NO.P>il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(q)</NO.P>il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché il sostegno all'innovazione e all'accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell'equilibrio geografico</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera r</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(r)</NO.P>gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UNFCCC</STRING></STRING>, nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.".</P></OLD><NEW><P><NO.P>(r)</NO.P>gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)</STRING></STRING>, nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 8 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"8. A decorrere da un anno dopo l'adozione del presente regolamento la Commissione valuta e riferisce ogni due anni in merito all'attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione definiti nel presente regolamento, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici nonché delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale dell'UE. La valutazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera c (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c) delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale delle industrie europee in tutti gli Stati membri, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle piccole e medie imprese;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'evoluzione dei prezzi dell'energia e delle loro conseguenze sulle industrie e sulle famiglie europee;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera c ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli impatti socioeconomici, compresi gli effetti sull'occupazione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera d (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei progressi tecnologici e della diffusione in tutti gli Stati membri e in tutti i settori di tecnologie innovative;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera e (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del livello stimato di assorbimenti netti a livello dell'Unione in relazione agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione, qualora ritenga che il livello stimato di assorbimenti naturali netti per il 2040 si discosti significativamente da quanto sarebbe necessario per conseguire il traguardo intermedio per il 2040, anche laddove tale scostamento sia causato da disturbi naturali, propone, se del caso, misure a livello dell'Unione, compreso, ove necessario, un adeguamento del traguardo intermedio per il 2040 corrispondente ed entro i limiti di eventuali carenze, e fa in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera f (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei progressi verso il conseguimento dei traguardi intermedi definiti nel presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 1 – lettera g (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della flessibilità offerta agli Stati membri nell'utilizzare crediti internazionali di alta qualità per realizzare fino al 5 % dei loro traguardi e sforzi per il periodo successivo al 2030 in settori che non sono disciplinati dall'EU ETS.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2021/1119</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>La relazione della Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere</STRING></STRING> accompagnata, se del caso, da proposte legislative di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifica</STRING></STRING> del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>La relazione della Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> accompagnata, se del caso, da proposte legislative di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">revisione</STRING></STRING> del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il traguardo intermedio per il 2040, nonché da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante a sostegno del proseguimento dell'efficace attuazione del presente regolamento, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, e a garanzia della competitività, prosperità e coesione sociale dell'UE.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 1 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rinvio del funzionamento del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il funzionamento del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è rinviato al 2028. Si applicano le norme di cui all'articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE si applicano anche nel 2026.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>