<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0263</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0205/2025 - Relatore: Michal Wiezik)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 novembre 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0205/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei principi e degli approcci di cui all'articolo 7 dell'accordo BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo.</STRING></STRING> La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> illustrata</STRING></STRING> nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2023</STRING></STRING> – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, contenuta</STRING></STRING> nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2030</STRING></STRING> – Riportare la natura nella nostra vita"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di agevolare la conclusione di un accordo ambizioso giuridicamente vincolante sulla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022, compreso l'obiettivo di assicurare che entro il 2030 almeno il 30 % di tutti gli oceani sia gestito attraverso sistemi di aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio, unitamente alla visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente alla missione per il 2030 volta al conseguimento della visione strategica per il 2050, le parti della Convenzione sulla diversità biologica sono tenute ad adottare misure urgenti per arrestare e invertire la perdita di biodiversità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva dovrebbe essere attuata in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) in quanto organismi internazionali competenti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La comunicazione della Commissione del 5 giugno 2025 dal titolo "Il patto europeo per gli oceani" definisce le azioni volte a garantire la rapida ratifica dell'accordo BBNJ, il suo recepimento nel diritto dell'Unione e la sua attuazione, nonché la governance sostenibile dell'alto mare. Prevede inoltre che l'Unione sostenga l'attuazione dell'accordo BBNJ nei paesi in via di sviluppo attraverso un contributo di 40 milioni di EUR al programma globale per gli oceani.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La dichiarazione della coalizione di ambizione elevata per la biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ HAC), del 28 maggio 2025, che è stata avviata dalla Commissione e riunisce circa 40 paesi, testimonia l'ambizione dell'UE in materia di protezione e governance globale degli oceani. In linea con tale visione, integrata dalla diplomazia degli oceani, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri intenzionati a ospitare la sede del Segretariato internazionale di cui all'articolo 50 dell'accordo BBNJ e garantirne il cofinanziamento. È inoltre importante che l'Unione, nell'ambito della sua diplomazia oceanica, incoraggi i paesi terzi a ratificare l'accordo BBNJ e ad assicurarsi che ne rispettino le disposizioni al fine di garantire condizioni di parità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ha istituito un quadro per consentire l'identificazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e per consentire l'adozione di misure nei confronti degli stessi. Tale regolamento, modificato di recente, consente all'Unione di identificare un paese terzo come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), o di qualsiasi altro accordo internazionale, come l'accordo BBNJ, o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca. A tale riguardo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi unitamente al regolamento (UE) n. 1026/2012, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale che può essere istituita nel quadro delle ORGP o, nel caso in cui queste ultime non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alle attività di pesca in questione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1bis Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>In linea con l'articolo 9 dell'accordo BBNJ, è necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promuovere</STRING></STRING> una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>In linea con l'articolo 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e con gli obiettivi </STRING></STRING>dell'accordo BBNJ, è necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che l'Unione e gli Stati membri promuovano</STRING></STRING> una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso contributi finanziari, il trasferimento di tecnologia marina o la creazione di capacità per i paesi in via di sviluppo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessario</STRING></STRING>, recepite nella legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UE</STRING></STRING>. In attesa di tale recepimento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le</STRING></STRING> procedure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessarie </STRING></STRING>per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire un coordinamento</STRING></STRING> tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del caso</STRING></STRING>, recepite nella legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>. In attesa di tale recepimento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia delle misure adottate</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere compromessa. Al fine di garantire un coordinamento a livello dell'Unione, è opportuno mettere in atto</STRING></STRING> procedure per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la cooperazione</STRING></STRING> tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A norma della presente direttiva, per qualsiasi</STRING></STRING> proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione giuridica preliminare. La valutazione dovrebbe anche verificare la necessità</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Unione presenti tale</STRING></STRING> proposta al Segretariato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">BBNJ</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito delle procedure stabilite, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione giuridica che dovrebbe anche verificare la necessità che la</STRING></STRING> proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la proposta</STRING></STRING> riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sia presentata al segretariato BBNJ a nome dell'Unione o a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri oppure se uno Stato membro o un gruppo di Stati membri</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno elaborato un progetto di proposta possano presentare la</STRING></STRING> proposta al Segretariato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a titolo personale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agire senza inutili ritardi e poiché è possibile adottare una misura di emergenza tra una sessione e l'altra, data la necessità di una risposta rapida per prevenire o attenuare danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter presentare proposte riguardanti una misura di emergenza direttamente al Segretariato. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'alto mare riveste un'importanza rilevante dal punto di vista economico e sociale per l'Unione e la sua economia marittima nel complesso, in particolare per la pesca, la sicurezza alimentare, la produzione di energia, la scienza e il commercio internazionale dell'Unione. La presente direttiva, comprese le disposizioni sull'istituzione di strumenti di gestione per zona, dovrebbe garantire un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e parità di condizioni in tutta l'Unione, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il diritto</STRING></STRING> di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i diritti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accesso alle informazioni, </STRING></STRING>partecipazione del pubblico al processo decisionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e accesso alla giustizia</STRING></STRING> in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accesso alle informazioni, </STRING></STRING>partecipazione del pubblico al processo decisionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e accesso alla giustizia</STRING></STRING> in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere effetti significativi sull'</STRING></STRING>ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, ad altre normative pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UE</STRING></STRING> contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> e alle normative nazionali di recepimento della legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UE</STRING></STRING>. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'UE</STRING></STRING> tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UE</STRING></STRING>. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'</STRING></STRING>ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al diritto dell'Unione vigente, come la</STRING></STRING> direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, ad altre normative pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING> contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> e alle normative nazionali di recepimento della legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione</STRING></STRING> tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING></STRING></STRING> Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché</STRING></STRING> altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alle</STRING></STRING> condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui</STRING></STRING> altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscano</STRING></STRING> un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le</STRING></STRING> condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Ogni Stato membro dovrebbe tuttavia adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con la presente direttiva, per quanto possibile e ragionevole.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere effetti significativi sull'ambiente</STRING></STRING> marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente</STRING></STRING> marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La direttiva 2001/42/CE stabilisce norme di valutazione ambientale e garanzie procedurali che sono coerenti con gli obblighi dell'accordo BBNJ e non li compromettono. L'applicazione della direttiva 2001/42/CE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nelle zone soggette a giurisdizione o controllo degli Stati membri contribuisce direttamente al soddisfacimento delle prescrizioni in materia di valutazioni ambientali strategiche di cui all'articolo 39 dell'accordo BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano effetti significativi</STRING></STRING>, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causino un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino</STRING></STRING>, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva stabilisce norme applicabili alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, nonché all'istituzione e all'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – lettera i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>"attività pianificata": un'attività che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comporta</STRING></STRING> la realizzazione di opere edili, impianti, progetti o altri interventi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'ambiente marino</STRING></STRING>, comprese le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>"attività pianificata": un'attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambiente marino </STRING></STRING>che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">include, tra l'altro,</STRING></STRING> la realizzazione di opere edili, impianti, progetti o altri interventi, comprese le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – lettera j</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>j)</NO.P>"attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblici</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">privati</STRING></STRING> su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;</P></OLD><NEW><P><NO.P>j)</NO.P>"attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">persone giuridiche,</STRING></STRING> sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubbliche</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">private, e da persone naturali</STRING></STRING> su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – lettera n</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>n)</NO.P>"pubblico": il pubblico interessato, nonché le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">popolazioni autoctone</STRING></STRING> e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;</P></OLD><NEW><P><NO.P>n)</NO.P>"pubblico": il pubblico interessato, nonché le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Popolazioni Autoctone</STRING></STRING> e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;</P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo in tutte le lingue.)</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – lettera s</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>s)</NO.P>"effetti minori o transitori": gli effetti che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impatto nocivo significativo sull'ambiente</STRING></STRING> marino.</P></OLD><NEW><P><NO.P>s)</NO.P>"effetti minori o transitori": gli effetti che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causano</STRING></STRING> un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente</STRING></STRING> marino.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'Unione </STRING></STRING>applicabile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come la politica comune della pesca,</STRING></STRING> e alle attività connesse alla pesca; e</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli archivi, per quanto possibile, e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto BBNJ e la mettano a disposizione del Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli archivi, per quanto possibile, e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto BBNJ e la mettano a disposizione del Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo BBNJ. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, essi utilizzano i sistemi esistenti di raccolta e comunicazione dei dati dell'Unione per le notifiche e i depositi BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che l'autorità o le autorità competenti adottino una decisione che le autorizza (permesso per progetti) conformemente alla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che l'autorità o le autorità competenti adottino una decisione che le autorizza (permesso per progetti) conformemente alla presente direttiva. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica al riguardo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING> o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che </STRING></STRING>la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">internazionali, del diritto dell'Unione</STRING></STRING> o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	l'attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la quale è stata effettuata la valutazione dell'impatto ambientale </STRING></STRING>sia monitorata.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere effetti significativi sull'ambiente</STRING></STRING> marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente</STRING></STRING> marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa qualsiasi relazione di monitoraggio pertinente,</STRING></STRING> tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino e debba quindi essere oggetto di una valutazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto del principio precauzionale qualora vi sia incertezza scientifica,</STRING></STRING> e debba quindi essere oggetto di una valutazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, una descrizione degli eventuali effetti correlati dell'attività pianificata, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti sulla sicurezza alimentare, sull'occupazione e sulle economie regionali, in linea con gli articoli 31 e 35 dell'accordo BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendenti e impongono a tali esperti di comunicare eventuali conflitti di interessi in relazione al loro ruolo e alle loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che </STRING></STRING>le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effetti negativi significativi sull'ambiente</STRING></STRING> marino.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un inquinamento rilevante o di modifiche significative e dannose per l'ambiente</STRING></STRING> marino.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>una conclusione dell'autorità competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sui</STRING></STRING> probabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effetti significativi dell'attività pianificata sull'ambiente</STRING></STRING> marino e sui principali motivi dell'autorizzazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>una conclusione dell'autorità competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul probabile inquinamento rilevante o sulle</STRING></STRING> probabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiche significative e dannose per l'ambiente</STRING></STRING> marino<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per effetto dell'attività pianificata</STRING></STRING> e sui principali motivi dell'autorizzazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del pubblico le condizioni previste dall'autorizzazione dell'attività pianificata, comprese quelle riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up, nonché </STRING></STRING>le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:</P></OLD><NEW><P>Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un inquinamento rilevante o </STRING></STRING>modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea con l'obiettivo di contribuire all'attuazione della Convenzione di Aarhus, </STRING></STRING>gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e da 16 a 19, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli interessati vantano un interesse sufficiente;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli interessati fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale violazione come presupposto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di un'organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La legittimazione a norma della procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che l'esponente del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri, individualmente o in collaborazione con altri Stati membri o altre parti dell'accordo BBNJ, effettuano valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove la direttiva 2001/42/CE prevede l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica, gli Stati membri si conformano alle disposizioni di tale direttiva nell'effettuare le suddette valutazioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove la direttiva 2001/42/CE prevede l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica, gli Stati membri si conformano alle disposizioni di tale direttiva nell'effettuare le suddette valutazioni. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>Gli Stati membri, individualmente o in collaborazione con altri Stati membri o altre parti dell'accordo BBNJ, effettuano valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se altri</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da fare, le trasmettono</STRING></STRING> alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> senza indugio</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono presentare</STRING></STRING> osservazioni alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sul progetto di proposta o sul progetto di misura di emergenza</STRING></STRING> entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione presenta una valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preliminare</STRING></STRING> in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 1</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In attesa di tale</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione,</STRING></STRING> gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esamina la proposta di progetto o la proposta di misura di emergenza e le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e </STRING></STRING>presenta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro 30 giorni dal termine concesso agli Stati membri per presentare osservazioni </STRING></STRING>una valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giuridica</STRING></STRING> in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tale </STRING></STRING>paragrafo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giuridica è messa a disposizione di tutti</STRING></STRING> gli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se nella sua valutazione giuridica la Commissione conclude che il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza debba essere presentato a nome dell'Unione o dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione procede alla presentazione al Segretariato BBNJ, se del caso, insieme agli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se nella sua valutazione giuridica la Commissione conclude che il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza non debba essere presentato a nome dell'Unione, lo Stato membro o il gruppo di Stati membri che ha inviato il progetto può procedere per proprio conto alla presentazione al Segretariato BBNJ. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri può presentare una proposta di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ direttamente al Segretariato BBNJ. Lo Stato membro o il gruppo di Stati membri interessati informa la Commissione e gli altri Stati membri e mette senza indugio a loro disposizione la proposta presentata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per cooperare strettamente e consultarsi regolarmente, in buona fede, nell'elaborazione, nella valutazione e nella fase precedente alla presentazione al Segretariato BBNJ di qualsiasi proposta di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sono consultati, se del caso</STRING></STRING>, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri consultano, se del caso, i pertinenti</STRING></STRING> portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle proprie navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, oltre a quelle adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e </STRING></STRING>dei quadri giuridici pertinenti e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>degli organismi mondiali, regionali, subregionali e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>settoriali competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di cui fanno parte</STRING></STRING>, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>delle raccomandazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formulate</STRING></STRING> dalla Conferenza delle parti a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>norma della parte III dell'accordo BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la Commissione </STRING></STRING>promuovono, se del caso, l'adozione di misure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e collaborano per quanto riguarda le competenze </STRING></STRING>nell'ambito degli strumenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, al fine di sostenere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e facilitare </STRING></STRING>l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottate</STRING></STRING> dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'attuazione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri incoraggiano i paesi terzi che hanno il diritto di diventare parti dell'accordo BBNJ, in particolare quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona istituito, compresa un'area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma dell'accordo BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo relazioni semestrali sulle misure di attuazione adottate a norma della presente direttiva e sugli sviluppi globali relativi all'attuazione dell'accordo BBNJ, comprese informazioni sulla conformità, sull'applicazione e sul monitoraggio scientifico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>