<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0264</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0197/2025 - Relatore: Jörgen Warborn)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"> del Parlamento europeo, approvati il 13 novembre 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0197/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa </STRING></STRING>tenere conto di quanto precede<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico </STRING></STRING>di attestazione della conformità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con un</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">livello di sicurezza limitato (limited assurance)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La</STRING></STRING> Commissione dovrebbe tenere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> debitamente</STRING></STRING> conto di quanto precede<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'elaborazione dei principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance). L'assenza di principi </STRING></STRING>di attestazione della conformità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">armonizzati contribuisce ai problemi cui sono confrontate le imprese ed è pertanto estremamente urgente che la Commissione adotti un</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atto delegato adeguato come previsto</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		221 e 279</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi </STRING></STRING>imprese con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, paragrafo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4, della direttiva 2013/34/UE, per</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetta agli</STRING></STRING> obblighi di rendicontazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibile esentare dagli</STRING></STRING> obblighi di rendicontazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le imprese madri capogruppo che sono imprese di partecipazione finanziaria non coinvolte in attività di gestione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		222 e 280</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi </STRING></STRING>imprese con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A fini di coerenza con la presente direttiva, è importante che la legislazione del settore finanziario rimanga coerente con le sue disposizioni. In tale contesto, occorre valutare se gli obblighi per il settore finanziario debbano essere formulati in modo tale da non imporre alle imprese finanziarie di ottenere informazioni dalle imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Occorre altresì valutare se la legislazione settoriale in materia di servizi finanziari, compresi gli atti delegati, gli orientamenti delle AEV e le aspettative di vigilanza, debba essere adeguata per tenere conto del contenuto della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		223 e 281</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano </STRING></STRING>in media<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fino</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tuttavia</STRING></STRING> essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che contano</STRING></STRING> in media fino a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">offrire chiarezza e </STRING></STRING>ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con, </STRING></STRING>in media<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, più di 1 750 </STRING></STRING>dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">450 000 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottare un approccio basato sul rischio, dando priorità agli sforzi atti a raccogliere informazioni su impatti ad alto rischio e su questioni attinenti alla sostenibilità comunemente associate al suo settore, e dovrebbe</STRING></STRING> essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla loro catena del valore, o qualora tali informazioni siano incomplete o soggette a limitazioni giuridiche, le imprese dovrebbero essere autorizzate a illustrare gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie relative alla loro catena del valore, le ragioni per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i loro piani per ottenere tali informazioni in futuro.</STRING></STRING> Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con,</STRING></STRING> in media<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fino a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 450 000 000 EUR </STRING></STRING>durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le imprese all'interno della catena del valore dovrebbero poter scegliere volontariamente un modello per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, in modo che le imprese che chiedono informazioni non siano tenute a valutare o mappare le categorie dimensionali di tutte le entità della loro catena del valore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fino a quando la Commissione non adotterà principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, le imprese che comunicano volontariamente informazioni sulla sostenibilità possono farlo conformemente alla raccomandazione 2025/4984 della Commissione, che si basa sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG. Per garantire continuità e proporzionalità, i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario adottati dalla Commissione come atto delegato dovrebbero basarsi su tale raccomandazione, essere proporzionati e tenere conto del principio "pensare anzitutto in piccolo"; dovrebbero altresì utilizzare un linguaggio semplificato e una modularità che consentano una certa flessibilità e progressione nell'informativa. L'obiettivo di tale principio volontario dovrebbe essere quello di sostenere le imprese secondo le seguenti modalità: a) fornendo informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati delle imprese che chiedono ai propri fornitori informazioni sulla sostenibilità; b) fornendo informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati di banche e investitori, aiutando in tal modo le imprese ad accedere ai finanziamenti; c) migliorando la gestione delle questioni attinenti alla sostenibilità, ossia le sfide ambientali e sociali quali l'inquinamento o la salute e la sicurezza della forza lavoro che si trovano ad affrontare; ciò sosterrà la loro crescita competitiva e ne rafforzerà la resilienza a breve, medio e lungo termine; nonché d) contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero imporre alle imprese di comunicare informazioni quali capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o i risultati di un'innovazione qualificabile come segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi di rendicontazione di cui alla presente direttiva modificativa dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		224 e 282</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi </STRING></STRING>gruppi con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di gruppi con una media di oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING>, su base consolidata, durante l'esercizio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La direttiva (UE) 2022/2464 impone alle imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) obbligatori. Nel luglio 2023, la Commissione ha adottato una prima serie di ESRS. Per semplificare e razionalizzare rapidamente la rendicontazione di sostenibilità, la Commissione dovrebbe adottare quanto prima, e al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, un atto delegato per rivedere la prima serie di ESRS al fine di riformare in maniera sostanziale tali principi secondo le seguenti modalità: i) eliminando gli elementi di informazione ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale, ii) dando priorità agli indicatori quantitativi rispetto al testo descrittivo, iii) fornendo istruzioni chiare sulle modalità di applicazione del principio di rilevanza, al fine di garantire che le imprese siano tenute solo a comunicare informazioni rilevanti e di ridurre il rischio che i prestatori di servizi di attestazione della conformità le incoraggino inavvertitamente a comunicare informazioni che non sono necessarie o a destinare risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza, iv) migliorando la coerenza con altri atti legislativi dell'UE, compresa la legislazione in materia di servizi finanziari, nonché v) garantendo, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di chiarire ulteriormente le richieste rivolte alle imprese di partecipazione finanziaria che sono imprese madre, solo queste ultime sono esentate dal rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Analogamente, per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, in caso di recenti acquisizioni di imprese figlie che non sono ancora in fase di rendicontazione, l'impresa madre dovrebbe beneficiare di un periodo transitorio di 24 mesi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe invece pubblicare orientamenti settoriali volontari per aiutare le imprese e i revisori a valutare i rischi, le opportunità e gli impatti in settori specifici, per facilitare l'applicazione degli ESRS in un determinato settore, per individuare le questioni di sostenibilità che possono essere rilevanti per un settore specifico e per ridurre l'onere di rendicontazione. Tali orientamenti dovrebbero basarsi su una consultazione con i pertinenti portatori di interessi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		225 e 283</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che contano</STRING></STRING> in media fino a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con,</STRING></STRING> in media<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fino a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante regolamento delegato, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno specificare</STRING></STRING> che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri possono prevedere</STRING></STRING> che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR.</STRING></STRING> Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la </STRING></STRING>succursale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, invece, i criteri relativi ai</STRING></STRING> ricavi netti delle vendite e delle prestazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 </STRING></STRING>EUR<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché al fine di garantire condizioni di parità,</STRING></STRING> è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e della </STRING></STRING>succursale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbero essere fissate a un livello di</STRING></STRING> ricavi netti delle vendite e delle prestazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superiore a 450 000 000 </STRING></STRING>EUR.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		226 e 284</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi </STRING></STRING>imprese con in media più di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		227 e 285</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi </STRING></STRING>imprese con in media più di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti occupati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più rigorose o più specifiche su altri aspetti</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi </STRING></STRING>prodotti o servizi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposizioni in materia di dovere di diligenza a livello di gruppo, </STRING></STRING>l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la definizione delle priorità, </STRING></STRING>l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuare a </STRING></STRING>essere autorizzati a introdurre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o mantenere </STRING></STRING>disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del diritto nazionale che disciplinano specifici impatti negativi, specifici settori di attività o specifici </STRING></STRING>prodotti o servizi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del clima</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire l'efficacia, </STRING></STRING>limitare gli oneri che gravano su tali società<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e assicurare che le loro risorse siano utilizzate in modo mirato</STRING></STRING>, il dovere di diligenza richiesto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le misure adottate dovrebbero tenere conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio a livello di società, ad esempio il fatto che il partner commerciale non sia una società disciplinata dalla presente direttiva, i fattori di rischio a livello di attività commerciale, i fattori di rischio geografici e contestuali, quale il grado di applicazione della legge rispetto al tipo di impatti negativi, nonché i fattori di rischio a livello di prodotto e di servizio e i fattori di rischio settoriali.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le società dovrebbero condurre un esercizio esplorativo per individuare i settori generali in cui vi è una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. Sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo, e se, sulla base di informazioni pertinenti e verificabili, ha motivo di ritenere che si siano verificati o possano verificarsi impatti negativi</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la società dovrebbe effettuare ulteriori valutazioni soltanto nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Per limitare ripercussioni a cascata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle</STRING></STRING> piccole e medie imprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle</STRING></STRING> piccole società a media capitalizzazione al momento di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mappare la</STRING></STRING> catena <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del valore</STRING></STRING> per individuare gli impatti negativi, le società di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi dimensioni</STRING></STRING> dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limitarsi a chiedere</STRING></STRING> le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specificate nei principi ad uso volontario</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">meno che per effettuare la mappatura non</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessitino di</STRING></STRING> informazioni supplementari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che non</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono ottenere in</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nessun altro modo ragionevole</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Per limitare ripercussioni a cascata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su altre società, comprese le</STRING></STRING> piccole e medie imprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> piccole società a media capitalizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> al momento di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare l'esercizio esplorativo della</STRING></STRING> catena <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di attività</STRING></STRING> per individuare gli impatti negativi, le società <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che rientrano nell'ambito di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicazione non</STRING></STRING> dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cercare di ottenere informazioni dai loro partner commerciali, bensì basarsi solo sulle informazioni già ragionevolmente disponibili, quali le informazioni pubblicamente note,</STRING></STRING> le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">derivanti da ricerche e le informazioni ottenute nel quadro</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una cooperazione precedente. Le informazioni e la comunicazione a livello di entità con i partner commerciali non sono pertinenti in questa fase. Dovrebbe essere possibile chiedere tali informazioni ai fini di valutazioni ulteriori solo a determinate condizioni. In tal caso, dovrebbe essere possibile chiedere informazioni ai partner commerciali soltanto qualora, secondo un approccio basato sul rischio, tali informazioni siano necessarie alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi da parte dei partner commerciali con meno di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 000 dipendenti, e qualora tali </STRING></STRING>informazioni supplementari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, principalmente da fonti esistenti o secondarie. In ogni caso, qualsiasi richiesta dovrebbe essere mirata, ragionevole e proporzionata. Per favorire la conformità delle società e dei partner commerciali pertinenti, dovrebbe essere possibile ottenere le informazioni necessarie individualmente o collettivamente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(22 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pur rispettando l'obiettivo di dare priorità agli impatti più negativi e più probabili, le società dovrebbero disporre di una notevole flessibilità nel decidere quali rischi affrontare per primi in base alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo. Tale decisione dovrebbe basarsi sull'entità, sulla portata o sull'irrimediabilità dell'impatto negativo, tenendo conto della gravità dell'impatto. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi e più probabili in un ragionevole lasso di tempo, le società dovrebbero affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. Tuttavia, le società non dovrebbero essere sanzionate per eventuali danni derivanti da impatti negativi meno significativi che non siano ancora stati affrontati conformemente alla definizione delle priorità stabilita da tali principi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporaneamente</STRING></STRING> il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La società dovrebbe valutare, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, se tale sospensione arrechi un pregiudizio sostanziale alla società, anche quando partner commerciali fondamentali forniscono materie prime, prodotti o servizi essenziali per l'attività della società per i quali non esistono alternative disponibili. Il pregiudizio sostanziale dovrebbe essere interpretato come un effetto negativo e significativo sulla situazione giuridica, finanziaria o economica della società o sulla sua capacità produttiva, anche in una prospettiva a lungo termine, ad esempio un effetto che origina probabilità di insolvenza. Al fine di non compromettere gli obiettivi della presente direttiva, la decisione di non sospendere il rapporto d'affari dovrebbe essere soggetta a condizioni, tra cui la comunicazione all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione. La società dovrebbe altresì valutare se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi della sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non dovrebbe essere tenuta a sospendere il rapporto d'affari e dovrebbe essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio 2028 conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> Direttiva (UE) 2025/XX del …</P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		228 e 287</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire un migliore allineamento</STRING></STRING> della direttiva (UE) 2024/1760 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il</STRING></STRING> piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> società <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni</STRING></STRING> della direttiva (UE) 2024/1760 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul</STRING></STRING> piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono state ritenute sproporzionate, in particolare a causa dell'onere amministrativo</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grava sulle</STRING></STRING> società <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sulle autorità competenti, e potrebbero comportare incertezza giuridica.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È necessario abrogare tali disposizioni al fine di razionalizzare gli obblighi e favorire un'attuazione più mirata ed efficace di tale direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, dato che</STRING></STRING> gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul</STRING></STRING> fatturato netto mondiale della società <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo</STRING></STRING> di imporre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2</STRING></STRING>. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di assicurare sanzioni proporzionate,</STRING></STRING> gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero garantire che il limite massimo per le sanzioni pecuniarie sia fissato al 5 % del</STRING></STRING> fatturato netto mondiale della società <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le società che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del fatturato mondiale consolidato dell'impresa capogruppo, nell'esercizio precedente quello della decisione</STRING></STRING> di imporre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sanzione pecuniaria</STRING></STRING>. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> opportuno</STRING></STRING> delle sanzioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(29 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare l'adempimento da parte delle società degli obblighi di rendicontazione e dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione e di migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni relative alla sostenibilità, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dedicato alla comunicazione. Tale portale dovrebbe fungere da sportello unico e fornire gratuitamente alle società un accesso personalizzato ai modelli, agli orientamenti, agli obblighi di comunicazione, compresi gli strumenti volontari, e alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione a gare d'appalto. Per garantire il corretto funzionamento del portale, la Commissione dovrebbe promuovere l'interoperabilità delle piattaforme di dati esistenti, assicurando la continuità della trasmissione, dello scambio e dell'analisi di dati, nonché la complementarità con il punto di accesso unico europeo. Inoltre, considerando la rapidità degli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe valutare il potenziale offerto dalle soluzioni tecnologiche, compreso l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per sostenere la digitalizzazione della comunicazione e migliorare la qualità e l'accessibilità dei dati relativi alla sostenibilità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2006/43/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È conferito alla Commissione il potere di adottare</STRING></STRING> atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta</STRING></STRING> atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2006/43/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2 – frase introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può adottare</STRING></STRING> i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo se</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo aver ottenuto il parere dell'EFRAG, garantendo nel contempo che i principi</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		230 e 289</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano grandi imprese che</STRING></STRING>, alla data di chiusura del bilancio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superano </STRING></STRING>la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio:</P></OLD><NEW><P>Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superino</STRING></STRING>, alla data di chiusura del bilancio, la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e abbiano generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		231 e 290</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 750 dipendenti e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		232 e 291</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi</STRING></STRING> imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</P></OLD><NEW><P>Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Le imprese che sono imprese di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, sono esentate dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		233 e 292</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></OLD><NEW><P>Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		37 e 256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">(13)</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.</P></OLD><NEW><P>"Qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.";</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";</P></OLD><NEW><P>"Il primo comma lascia impregiudicate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le richieste di informazioni effettuate per scopi diversi dalla rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità come richiesto dalla presente direttiva, compresi</STRING></STRING> gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4 bis.	Gli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis – paragrafo 19</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>"10.	L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva</STRING></STRING>.";</P></OLD><NEW><P>"10.	L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		134 e 41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 ter</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo 19 ter:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		234 e 293</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le imprese madri di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grande</STRING></STRING> gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</P></OLD><NEW><P>Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Le imprese madri che sono imprese di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, sono esentate dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di recenti acquisizioni di filiazioni che non sono soggette alla comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, l'impresa madre beneficerà di un periodo transitorio di 24 mesi prima di essere tenuta a integrare le informazioni sulla sua nuova filiazione nella sua rendicontazione consolidata di sostenibilità.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		235 e 294</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></OLD><NEW><P>Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto i bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e</STRING></STRING> qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">madre </STRING></STRING>spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.";</P></OLD><NEW><P>"Qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>“Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.”;</P></OLD><NEW><P>“Il primo comma lascia impregiudicate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le richieste di informazioni effettuate per scopi diversi dalla comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità come richiesto dalla presente direttiva, compresi</STRING></STRING> gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.”;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il seguente comma:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis.	Gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 8 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo ("impresa madre esentata") se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo ("impresa madre esentata") se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impresa madre è un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 15, che non ha imprese figlie nell'Unione che esercitano un'attività operativa;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>	L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>9.	L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		50 e 138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo 29 bis bis:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 –punto 6 – lettera -a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 ter – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Dopo aver consultato i portatori di interessi pertinenti, la Commissione elabora orientamenti settoriali volontari per assistere le imprese di uno stesso settore nello svolgimento della loro valutazione della rilevanza. Tali orientamenti forniscono un sostegno su misura per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità pertinenti per il settore e riferire in merito, garantendo coerenza e comparabilità tra le imprese che operano nello stesso settore.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 6 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 ter – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, il terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> il quarto comma sono soppressi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, il terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> il quarto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il sesto</STRING></STRING> comma sono soppressi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 6 – lettera a bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche tenendo conto,</STRING></STRING> nella misura più ampia possibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'attività svolta nell'ambito di</STRING></STRING> iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">semplici, accessibili, razionalizzate,</STRING></STRING> comprensibili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proporzionate,</STRING></STRING> pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono, nella misura del possibile, di carattere quantitativo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">evitano la doppia comunicazione e qualsiasi sovrapposizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti legislativi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e finanziario</STRING></STRING> sproporzionato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono</STRING></STRING> nella misura più ampia possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'interoperabilità con le norme riconosciute a livello internazionale stabilite da</STRING></STRING> iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		236, 295 e 296</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 6 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>	al paragrafo 4, primo comma<STRING BOLD="on">, </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ultima frase</STRING></STRING><STRING ITALIC="on"> è </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituita dalla</STRING></STRING> seguente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	al paragrafo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> primo comma è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal</STRING></STRING> seguente:</P></NEW><OLD><P>I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà, incluse le limitazioni giuridiche derivanti dalla presente direttiva, che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis.</STRING></STRING> I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 quater bis – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e limitare le informazioni che possono essere richieste da tali imprese ai fini della presente direttiva,</STRING></STRING> entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 quater bis – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basati sulla raccomandazione C(2025) 4984 della Commissione,</STRING></STRING> proporzionati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle dimensioni delle imprese </STRING></STRING>e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le imprese all'interno della catena del valore possono scegliere un modello per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, in modo che le imprese che richiedono informazioni non siano tenute a valutare o mappare le categorie dimensionali di tutte le entità della loro catena del valore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 quater bis – paragrafo 3 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione riesamina l'atto delegato di cui al paragrafo 1 almeno ogni quattro anni dopo la sua data di applicazione e, se necessario, lo modifica per tenere conto degli sviluppi pertinenti in materia di rendicontazione di sostenibilità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 quater bis – paragrafo 4 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel modificare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 10</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>In deroga al primo comma, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurano</STRING></STRING> che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.</P></OLD><NEW><P>In deroga al primo comma, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono prevedere</STRING></STRING> che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		237 e 297</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 11 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 11 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 ter.	Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto della possibilità per le imprese nella catena del valore di omettere di fornire informazioni in casi eccezionali in cui un'impresa costituita a norma della legislazione di un paese terzo potrebbe essere sanzionata, in virtù della legislazione del paese terzo, semplicemente per aver trasmesso dati sulla sostenibilità.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 12 – lettera -a (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h).</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 29 bis, paragrafo 3,</STRING></STRING> a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 12 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il primo comma si applica unicamente alle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi</STRING></STRING> imprese figlie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che, alla data di chiusura del bilancio, hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR nell'esercizio precedente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 12 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>	il quarto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e quinto</STRING></STRING> comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono sostituiti dai seguenti</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	il quarto comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:</P></NEW><OLD><P>"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva</STRING></STRING>.";</P></OLD><NEW><P>"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 450 000 000 EUR</STRING></STRING>.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		65 e 336</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 12 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il quinto comma è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera -a (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 2 – prima frase</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, prima frase, il riferimento all'articolo 29 quater è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera -a bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 – prima frase</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3, prima frase, il riferimento all'articolo 29 quater è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera -a ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 ter</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 ter è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al primo comma, frase introduttiva, il riferimento all'articolo 29 quater è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al quarto comma, il riferimento all'articolo 29 quater è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al sesto comma, il riferimento all'articolo 29 quater è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera a – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 quater</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>sono inseriti i seguenti paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> 3 quater <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sexies</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>sono inseriti i seguenti paragrafi 3 quater <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quinquies</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 quater</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 quater.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e</STRING></STRING> all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].</P></OLD><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 quinquies</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P>Le deleghe di potere di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 19 ter,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo </STRING></STRING>29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3 sexies.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P>Le deleghe di potere di cui all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3 sexies.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 3 sexies</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, e dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852.";</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 13 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>"5.	L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, dell'articolo 3, paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>13, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 19 ter,</STRING></STRING> 29<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis bis,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29 </STRING></STRING>ter, 29<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quater bis</STRING></STRING> o 40<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>ter o dell'articolo 46, paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".</P></OLD><NEW><P>"5.	L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli</STRING></STRING> 29 ter, 29<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quater</STRING></STRING> o 40 ter<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		238 e 298</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>alle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi</STRING></STRING> imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		239 e 299</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>alle imprese madri di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grande</STRING></STRING> gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		240 e 300</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandi</STRING></STRING> imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e</STRING></STRING> che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		241 e 301</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1, lettera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grande </STRING></STRING>gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> dipendenti durante l'esercizio;";</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> dipendenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR</STRING></STRING> durante l'esercizio;";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		397 e 302</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppressa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		304</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 2 è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a) avere avuto, in media, più di 5 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;"</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a) avere generato un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;"</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 3, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la lettera n)</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituita dalla seguente</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il </STRING></STRING>paragrafo 1 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">così modificato</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 2 – lettera b (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"w)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"informazioni ragionevolmente disponibili": le informazioni che la società può ottenere da fonti proprie o da fonti esistenti o secondarie senza contattare un partner commerciale.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>l'articolo 4 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>l'articolo 4 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">così modificato</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 3 – lettera a (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>	Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che </STRING></STRING>divergono da quanto stabilito agli articoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 e 8, all'articolo 10, paragrafi </STRING></STRING>da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6, e all'articolo 14</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che divergono da quanto stabilito agli articoli da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 3 – lettera b (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.";</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		305</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l'effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all'esercizio dei poteri dell'autorità di controllo in conformità dell'articolo 25 e alla loro responsabilità civile in conformità dell'articolo 29.";</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis. Quando una società oggetto della presente direttiva acquisisce una società che non rientrava nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la società acquirente dispone di due anni per integrare i processi della società acquisita nella propria strategia di dovuta diligenza.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la lettera b)</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituita dalla</STRING></STRING> seguente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal</STRING></STRING> seguente:</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito dell'obbligo previsto dal paragrafo 1, e adottando un approccio basato sul rischio che tenga conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio geografici e contestuali, come il livello di attività di contrasto, i fattori di rischio settoriali, di prodotto o di servizio, nonché i fattori di rischio dell'attività commerciale o dei partner commerciali, come il fatto che il partner commerciale non sia una società contemplata dalla presente direttiva, le società adottano misure adeguate per:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedere a un esercizio esplorativo, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>sulla base dei risultati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della mappatura</STRING></STRING> di cui alla lettera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori</STRING></STRING> in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.";</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>sulla base dei risultati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'esercizio esplorativo</STRING></STRING> di cui alla lettera a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e se, sulla base di informazioni pertinenti e verificabili, la società ha motivo di ritenere che si siano verificati o possano verificarsi impatti negativi, effettuare un'ulteriore valutazione soltanto negli ambiti</STRING></STRING> in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le società non sono tenute a chiedere informazioni ai partner commerciali qualora non siano stati individuati rischi gravi e probabili. Le società sono in grado di dare priorità alla valutazione dei partner commerciali diretti, in linea con la gravità e la probabilità degli impatti negativi</STRING></STRING>.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>	è inserito il seguente paragrafo 2 bis:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 bis. 	Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).";</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 4 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le società siano autorizzate a valersi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risorse adeguate, tra</STRING></STRING> cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relazioni indipendenti e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reclamo di cui all’articolo 14, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, su informazioni quantitative e qualitative</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.</STRING></STRING>	Gli Stati membri provvedono a che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai fini dell'esercizio esplorativo di</STRING></STRING> cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottenere le informazioni dai loro partner commerciali, ma si basino esclusivamente su informazioni già ragionevolmente disponibili</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi i fattori di rischio</STRING></STRING>.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 –punto 4 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>"4. 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora le informazioni necessarie per la</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approfondita prevista dal</STRING></STRING> paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, lettera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>b), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi</STRING></STRING> partner commerciali, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la società</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">via prioritaria, ove ragionevole</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>"4.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'ulteriore</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al</STRING></STRING> paragrafo 2, lettera b), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo, le società non cerchino di ottenere le informazioni dai loro</STRING></STRING> partner commerciali, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a meno che ciò non sia necessario. Qualora il partner commerciale abbia meno di 5 000 dipendenti, le società possono chiedere tali informazioni solo in ultima istanza e se non possono ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, in particolare da fonti esistenti o secondarie. In ogni caso, qualsiasi richiesta è mirata, ragionevole e proporzionata.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora le informazioni necessarie per l'ulteriore valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni possono essere richieste individualmente o in collaborazione.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 –punto 4 – lettera d</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>"5.	Gli Stati membri provvedono a che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai fini della mappatura</STRING></STRING> di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera a)</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario</STRING></STRING> di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>"5.	Gli Stati membri provvedono a che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le società siano autorizzate a valersi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risorse adeguate, tra </STRING></STRING>cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relazioni indipendenti</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soluzioni digitali</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">iniziative di settore o multipartecipative e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reclamo di cui all'articolo 14, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi</STRING></STRING> di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora</STRING></STRING> tali informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> supplementari</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, pur avendo adottato misure adeguate per individuare gli impatti negativi, le società non dispongono</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le informazioni necessarie sulle loro catene</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attività, dovrebbero poter spiegare ragionevolmente il motivo per cui non è stato possibile ottenere</STRING></STRING> tali informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Se, di conseguenza,</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno potuto adottare misure adeguate per prevenire</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attenuare, arrestare o minimizzare l'impatto negativo non sono penalizzate</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Articolo 9</P></OLD><NEW><P>Articolo 9</P></NEW><OLD><P>Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati</P></OLD><NEW><P>Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati</P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>	Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 o 11, qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contemporaneamente e in modo completo </STRING></STRING>tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuati a norma dell'articolo 8</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 o 11, qualora non sia possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le società </STRING></STRING>prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi individuati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma dell'articolo 8</STRING></STRING>, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più gravi e più probabili</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L'attribuzione di priorità di cui al paragrafo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 si basa sulla gravità e sulla probabilità degli</STRING></STRING> impatti negativi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Una volta che gli impatti negativi più gravi e più probabili sono stati affrontati in conformità degli articoli</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 o 11 entro un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli</STRING></STRING> impatti negativi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> meno gravi e meno probabili</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Una volta che gli impatti negativi più gravi e più probabili sono</STRING></STRING> stati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">affrontati in conformità degli articoli 10 o 11 entro un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli</STRING></STRING> impatti negativi meno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gravi e meno probabili</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Qualora siano adottate decisioni di definizione delle priorità in conformità del presente articolo, gli</STRING></STRING> Stati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">membri provvedono a che le società non siano penalizzate a norma dell'articolo 25 o 27 per eventuali danni derivanti da</STRING></STRING> impatti negativi meno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">significativi non ancora affrontati</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		246 e 306</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società:</P></OLD><NEW><P>Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> può</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>utilizza o aumenta il proprio effetto leva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove possibile,</STRING></STRING> attraverso la sospensione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> temporanea</STRING></STRING> del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fa sorgere la</STRING></STRING> responsabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della società</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla</STRING></STRING> responsabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 29</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.</P></OLD><NEW><P>Prima di sospendere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporaneamente </STRING></STRING>un rapporto d'affari, la società valuta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, se non sia disponibile alcuna alternativa a tale rapporto d'affari che fornisca una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e se la sospensione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società, oppure</STRING></STRING> se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità del primo comma</STRING></STRING>, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.</P></OLD><NEW><P>Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o cessare </STRING></STRING>il rapporto d'affari, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		247 e 307</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1 che risulti impossibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attenuare sufficientemente</STRING></STRING> con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:</P></OLD><NEW><P> Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">arrestare</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimizzare nell'entità</STRING></STRING> con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> può</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di prevenzione</STRING></STRING> per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">correttivo </STRING></STRING>rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>utilizza o aumenta il proprio effetto leva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove possibile,</STRING></STRING> attraverso la sospensione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> temporanea</STRING></STRING> del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di prevenzione</STRING></STRING> vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fa sorgere la</STRING></STRING> responsabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della società</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Finché è ragionevole attendersi che il piano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'azione correttivo </STRING></STRING>rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla</STRING></STRING> responsabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 29</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire</STRING></STRING> o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> attenuare</STRING></STRING> sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.</P></OLD><NEW><P>Prima di sospendere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporaneamente </STRING></STRING>un rapporto d'affari, la società valuta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, se non sia disponibile alcuna alternativa a tale rapporto d'affari che fornisca una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società, e se la sospensione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società, oppure</STRING></STRING> se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">arrestare</STRING></STRING> o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> minimizzare</STRING></STRING> sufficientemente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'entità</STRING></STRING>. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità del primo comma</STRING></STRING>, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.</P></OLD><NEW><P>Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o cessare </STRING></STRING>il rapporto d'affari, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potenziale</STRING></STRING> e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";</P></OLD><NEW><P>Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettivo</STRING></STRING> e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – seconda frase</STRING></STI.AMD><OLD><P>"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.";</P></OLD><NEW><P>"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING> anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		248 e 310</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>"3.	Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera</STRING></STRING> a), sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), f) e g), entro il 26 luglio 2027</STRING></STRING>.";</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">"</STRING>3.	Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere</STRING></STRING> a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">b)</STRING></STRING>, e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da d) a g)</STRING></STRING>, sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		311 e 398</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 10 – frase introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo 22<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 22<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		251 e 313</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		252 e 314</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 10 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 11 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>27<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il paragrafo 4</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 27 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificato come segue</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 11 – lettera  a (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		253 e 315</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 11</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardo al livello delle sanzioni appropriato, tenendo conto del fatturato netto delle società,</STRING></STRING> per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116, 117, 254, 316cp1 e 316cp2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 13</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo 36<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il paragrafo 1 è soppresso.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 36<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è modificato come segue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è soppresso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Soluzioni digitali</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce un portale digitale di comunicazione apposito, che funge da sportello unico per le imprese. Il portale fornisce libero accesso a tutti i modelli, linee guida e informazioni concernenti tutti gli obblighi di comunicazione imposti alle società dal diritto dell'Unione, inclusi gli strumenti volontari, adattati in funzione delle dimensioni della società, del settore, dei prodotti e servizi e dell'esposizione al rischio. Fornisce inoltre accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione alle gare di appalto, al fine di aiutare le società ad attuare i propri obblighi relativi al dovere di diligenza, a rispettarli e a beneficiarne.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del primo comma, la Commissione garantisce che le piattaforme di dati pertinenti che forniscono informazioni alle società e agli utenti dei dati siano interoperabili e che i dati possano essere trasmessi, scambiati e analizzati senza soluzione di continuità sul piano tecnico e possano integrare il punto di accesso unico europeo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] sulla necessità di prevedere soluzioni tecnologiche ai fini della presente direttiva, compreso l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>