<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0268</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0194/2025 - Relatrice: Evelyn Regner)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 sulla proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) (COM(2023)0532 – C9-0341/2023 – 2023/0321(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0532),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0341/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese, dal Parlamento maltese e dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 84 e 58 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>—</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10‑0194/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pertanto, secondo la relazione annuale 2024 sulla tassazione, nel 2023 le aliquote d'imposta legali sulle società variavano tra il 10 % e il 31,5 % a seconda dello Stato membro (e tra il 9 % e il 29 % tenendo conto dei regimi di sostegno fiscale istituiti dai governi).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> porta a una concorrenza sleale per le imprese. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questa situazione è diventata</STRING></STRING> più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">evidente</STRING></STRING> con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> porta a una concorrenza sleale per le imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e può comportare la doppia imposizione, l'evasione fiscale e la doppia non imposizione</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione annuale 2024 sulla tassazione ha stimato che la diminuzione delle entrate dovuta al trasferimento degli utili delle imprese sia stata pari al 20 % del gettito complessivo derivante dall'imposta sulle società riscosso nel 2022 nell'Unione, che ammonterebbe a circa 100 miliardi di EUR in valore nominale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali fenomeni sono diventati</STRING></STRING> più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">evidenti</STRING></STRING> con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il che può incidere sugli investimenti transfrontalieri.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale complessità può ostacolare l'espansione delle imprese sul mercato interno, con ulteriori impatti negativi sull'innovazione, la competitività e l'occupazione. È pertanto necessario un approccio comune non solo per garantire un'imposizione equa ed effettiva, ma anche per rafforzare l'integrità e la competitività delle società che sono attive nel mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> garantire una concorrenza leale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato conformemente al principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. Pertanto</STRING></STRING> sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ridurre l'onere amministrativo,</STRING></STRING> garantire una concorrenza leale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rafforzare la certezza del diritto per le società che operano a livello transfrontaliero e lottare contro l'evasione fiscale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ambito di applicazione di tale armonizzazione dovrebbe essere strettamente limitato ai criteri e alle entità di cui alla presente direttiva, mentre l'aliquota d'imposta e le politiche di applicazione restano di competenza degli Stati membri, nel quadro della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Armonizzare la base imponibile per l'imposta sulle società attraverso un insieme comune di norme migliora la trasparenza, promuovendo in tal modo all'interno dell'Unione un contesto fiscale più equo e sano, sostenuto in particolare dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/2523 relativa a un livello di imposizione fiscale minimo globale, e contribuisce a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione nonché il suo impegno in relazione alle norme concordate a livello internazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire la certezza del diritto ed evitare oneri amministrativi eccessivi per i gruppi di imprese multinazionali, la presente direttiva dovrebbe mirare alla coerenza con gli sviluppi fiscali internazionali, in particolare quelli perseguiti dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20, compresi il primo e il secondo pilastro, tenendo conto altresì delle posizioni adottate dai principali partner internazionali e dagli Stati membri, incluse le decisioni di rispettare gli impegni concordati o esserne esentati. L'Unione dovrebbe in ogni caso mantenere una flessibilità sufficiente per determinare il proprio meccanismo di assegnazione, ove necessario, al fine di ridurre gli oneri di conformità e attenuare il rischio di doppia o multipla imposizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza e l'allineamento della presente direttiva alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Ove possibile, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero interpretare i concetti della presente direttiva alla luce dei principi e delle norme di cui alla direttiva (UE) 2022/2523.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eccessiva imposizione</STRING></STRING>. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e incoraggiare l'imprenditorialità nel mercato interno</STRING></STRING>. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non imposizione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò comporta altresì minori possibilità di abuso di alcune specifiche disposizioni fiscali nazionali in un contesto paneuropeo.</STRING></STRING> Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nella sicurezza e difesa, nelle transizioni verde e sociale</STRING></STRING> e per la fornitura di servizi pubblici, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specie per i nuclei familiari più vulnerabili, è essenziale elaborare norme sulla determinazione dei profitti nell'Unione che non comporteranno entrate minori per gli Stati membri. </STRING></STRING>Sarebbe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> altresì</STRING></STRING> fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerando che il concetto di stabile organizzazione è trattato nell'ambito delle convenzioni fiscali bilaterali e del diritto nazionale e sebbene la definizione contenga alcuni principi comuni, vi è ancora un certo grado di divergenza a livello mondiale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un approccio pragmatico consisterebbe pertanto nel basarsi sulle convenzioni vigenti in materia di doppia imposizione e sulle norme nazionali degli Stati membri, anziché cercare una piena armonizzazione mediante il diritto derivato dell'Unione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa qualsiasi presenza economica significativa,</STRING></STRING> che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione dovrebbe guidare le discussioni a livello internazionale e parteciparvi attivamente per rendere la tassazione internazionale delle società adatta al futuro, anche promuovendo una forma di armonizzazione delle norme e una ripartizione della base imponibile per le grandi multinazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva dovrebbe stabilire norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione allo scopo di includere una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività. L'obiettivo soggiacente è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. L'aumento dell'importanza dei servizi, accelerato dalla digitalizzazione dell'economia, ha portato ad alcune proposte recenti, come quella contenuta nella proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE/G20, volte a definire una "presenza economica significativa" come un nesso imponibile basato su una soglia meramente quantitativa di fatturato in un dato paese, onde contemplare tutti i settori e assicurare semplicità. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che le imprese digitali paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili, fornendo servizi o vendendo prodotti ("fatturato").</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde assicurare una definizione solida di nesso imponibile di un'impresa in uno Stato membro, sia questa digitale o meno, occorre che tale definizione sia basata sui ricavi derivanti da tutte le vendite, compresi quelli generati dai servizi digitali forniti. La definizione di cui alla presente direttiva è identica a quella convenuta nel quadro della proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE/G20, al fine di assicurare coerenza tra la presente direttiva e il suddetto quadro internazionale. L'Unione dovrebbe dare l'esempio nel dibattito sulla riforma fiscale internazionale al fine di garantire certezza ai contribuenti. Inoltre, al fine di garantire coerenza, la Commissione può formulare raccomandazioni a sostegno degli adeguamenti alle convenzioni contro la doppia imposizione degli Stati membri con giurisdizioni non dell'Unione, al fine di garantire che il concetto di stabile organizzazione, compresa una presenza economica significativa, e le relative norme di attribuzione degli utili siano applicati in modo coerente con le norme concordate a livello internazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile. Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, andando così a migliorare l'efficienza e la competitività del mercato interno</STRING></STRING>. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile. Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito di tale quadro è opportuno prendere in considerazione il pagamento dell'imposta integrativa dovuta a norma della direttiva (UE) 2022/2523 o in applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata di cui a tale direttiva, o di qualsiasi altra imposta minima alternativa riconosciuta in una sede internazionale come l'OCSE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Dato che, ai fini della semplificazione, la contabilità finanziaria sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo, è necessario elaborare norme fiscali che si mantengano il più vicino possibile alla contabilità finanziaria. Nei casi in cui ciò sia possibile, il trattamento contabile di un'attività o di una passività non cambierebbe ai fini della tassazione e, di conseguenza, non sarebbero necessarie rettifiche. È anche necessario che, in linea con la logica dell'imposizione, altri elementi della base imponibile siano trattati a fini fiscali con modalità diverse rispetto a come sono considerati nella contabilità finanziaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Dato che, ai fini della semplificazione, la contabilità finanziaria sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo, è necessario elaborare norme fiscali che si mantengano il più vicino possibile alla contabilità finanziaria. Nei casi in cui ciò sia possibile, il trattamento contabile di un'attività o di una passività non cambierebbe ai fini della tassazione e, di conseguenza, non sarebbero necessarie rettifiche. È anche necessario che, in linea con la logica dell'imposizione, altri elementi della base imponibile siano trattati a fini fiscali con modalità diverse rispetto a come sono considerati nella contabilità finanziaria. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la coerenza con le pratiche fiscali internazionali, come quelle previste nell'ambito del secondo pilastro, la presente direttiva dovrebbe consentire maggiore flessibilità nella scelta dei principi contabili utilizzati per determinare il risultato fiscale preliminare.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde conseguire l'obiettivo di un quadro fiscale semplificato e assicurare che la presente direttiva integri opportunamente la direttiva (UE) del Consiglio .../...</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis+</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le norme di cui alla presente direttiva in materia di deducibilità degli interessi dovrebbero essere allineate a quelle previste dalla direttiva (UE) .../...</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">_______________</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva (UE) del Consiglio .../... del ... che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (GU L , ..., ELI: ...).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">+ GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento 2022/0154(CNS) e il numero, il titolo, la data e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">++ GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento 2022/0154(CNS).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde garantire un livello minimo di tassazione dei canoni, è opportuno introdurre una norma di limitazione dei canoni per i membri del gruppo BEFIT conformemente alla norma dell'assoggettamento all'imposta</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proposta dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 nel secondo pilastro.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OCSE (2023). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Subject to Tax Rule (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Norma dell'assoggettamento all'imposta (secondo pilastro): quadro inclusivo sulla BEPS, progetto di accordo OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili), edizioni OCSE, Parigi (https://doi.org/10.1787/9afd6856-en).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una tassazione più equa dei redditi passivi presuppone inoltre solide norme sulle società controllate estere (CFC) per i membri del gruppo BEFIT, al fine di renderle più resilienti al trasferimento degli utili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Considerando 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di incoraggiare gli investimenti, realizzare una transizione sostenibile e rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire le minacce e le crisi emergenti e di rispondervi, gli Stati membri dovrebbero adottare un regime di ammortamento accelerato mirato per incentivare le imprese a effettuare gli investimenti necessari per realizzare la duplice transizione e promuoverne la resilienza. Tale regime temporaneo dovrebbe stimolare la crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, rafforzare la sicurezza dell'Unione, anche nei settori digitale ed energetico, e promuovere l'innovazione nelle tecnologie sostenibili. La Commissione dovrebbe essere incaricata di adottare atti di esecuzione al fine di rendere operativi tali incentivi e garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale</STRING></STRING> meccanismo permanente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbe</STRING></STRING> basarsi su una formula di ripartizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eccessiva</STRING></STRING> imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale quadro dovrebbe essere semplice per le imprese e dovrebbe evitare di imporre loro nuovi oneri.</STRING></STRING> Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con limite massimo </STRING></STRING>tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il</STRING></STRING> meccanismo permanente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> basarsi su una formula di ripartizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprendente, tra gli altri, quattro insiemi di fattori tangibili: lavoro, attività, vendite e presenza digitale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò</STRING></STRING> eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ridurrà pertanto i costi di conformità fiscale per le imprese</STRING></STRING>. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doppia non</STRING></STRING> imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce dell'evoluzione degli sviluppi fiscali internazionali e dell'incerta attuazione del primo pilastro da parte delle giurisdizioni fondamentali, è essenziale che l'Unione conservi la flessibilità necessaria per sviluppare un meccanismo di assegnazione autonomo, equo ed economicamente equilibrato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad esempio generare efficienza delle risorse, stimolare gli investimenti e creare posti di lavoro</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali adeguamenti aggiuntivi possono includere deduzioni, agevolazioni, crediti d'imposta o altre misure nazionali </STRING></STRING>in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materia di imposta sul reddito delle società</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese quelle che promuovono </STRING></STRING>la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricerca e lo sviluppo o altri obiettivi strategici,</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condizione che tali misure si applichino solo alla quota assegnata della base imponibile e non incidano sulla base imponibile consolidata o sul meccanismo di assegnazione di cui alla presente direttiva.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La rettifica in una fase successiva all'assegnazione dovrebbe tuttavia concentrarsi sugli incentivi fiscali basati sulle risorse. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'offrire incentivi fiscali basati sui risultati, come ad esempio i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) e altri regimi di proprietà intellettuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la coerenza e l'allineamento della presente direttiva con le norme tipo dell'OCSE/G20 e la direttiva (UE) 2022/2523, in particolare per quanto concerne il calcolo dell'aliquota d'imposta effettiva paese per paese, che potrebbe essere pregiudicata dalla compensazione transfrontaliera delle perdite tra membri del gruppo BEFIT prevista dalla presente direttiva. Tale dimensione dovrebbe essere valutata nel riesame della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Alcuni Stati membri applicano regimi di imposizione delle società basati su principi che differiscono dall'approccio più comune, come i sistemi fiscali basati sulla distribuzione. È pertanto di primaria importanza predisporre i necessari aggiustamenti, al fine di garantire un'interazione praticabile con tali sistemi. La soluzione potrebbe essere ricercata in alcune rettifiche successive all'assegnazione. In tale ottica la parte che sarebbe assegnata a un membro del gruppo nell'ambito di un sistema basato sulla distribuzione dovrebbe essere modificata in proporzione alle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale. L'essenza di un sistema fiscale basato sulla distribuzione sarebbe pienamente mantenuta, considerando che la distribuzione segna un momento temporale per tassare la parte assegnata e determinare di conseguenza l'importo da tassare. A tale riguardo si dovrebbe prevedere di applicare un meccanismo di riporto per garantire che la parte assegnata che non è tassata nell'esercizio in corso sia imponibile negli esercizi successivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Alcuni Stati membri applicano regimi di imposizione delle società basati su principi che differiscono dall'approccio più comune, come i sistemi fiscali basati sulla distribuzione. È pertanto di primaria importanza predisporre i necessari aggiustamenti, al fine di garantire un'interazione praticabile con tali sistemi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, onde evitare una contraddizione tra i due sistemi che disincentiverebbe l'avviamento di imprese</STRING></STRING>. La soluzione potrebbe essere ricercata in alcune rettifiche successive all'assegnazione. In tale ottica la parte che sarebbe assegnata a un membro del gruppo nell'ambito di un sistema basato sulla distribuzione dovrebbe essere modificata in proporzione alle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale. L'essenza di un sistema fiscale basato sulla distribuzione sarebbe pienamente mantenuta, considerando che la distribuzione segna un momento temporale per tassare la parte assegnata e determinare di conseguenza l'importo da tassare. A tale riguardo si dovrebbe prevedere di applicare un meccanismo di riporto per garantire che la parte assegnata che non è tassata nell'esercizio in corso sia imponibile negli esercizi successivi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo cinque anni è opportuno valutare l'eventuale inclusione dei regimi fiscali basati sulla distribuzione nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riservatezza, sicurezza, nonché </STRING></STRING>coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, durante la transizione,</STRING></STRING> il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbero inoltre essere fissate a un tasso minimo dello 0,1 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di conseguenza e qualora sia accertata la presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT contenente informazioni volutamente errate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un pilastro fondamentale per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sulle società è l'istituzione di un sistema globale di sportello unico che consenta alle imprese di adempiere ai loro obblighi fiscali in tutti gli Stati membri attraverso un'interfaccia unica e semplificata, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, garantendo un'applicazione coerente e rafforzando la certezza del diritto nel mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le imprese che scelgono di essere assoggettate alla presente direttiva dovrebbero beneficiare dell'assistenza tecnica degli Stati membri e della Commissione per ottemperare alle nuove norme e promuovere in tal modo le loro attività transfrontaliere.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde assicurare una cooperazione efficiente tra i team BEFIT, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse umane adeguate al team BEFIT, anche offrendo contenuti e formazione linguistica ai rappresentanti del team BEFIT e basandosi sul programma FISCALIS.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa per un numero di identificazione fiscale europeo comune e armonizzato. Questo non solo faciliterebbe la comunicazione tra i rappresentanti degli Stati membri e il team BEFIT, ma aumenterebbe anche l'efficienza dello scambio delle informazioni fiscali all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea con la tabella di marcia giuridicamente vincolante relativa alle nuove risorse proprie di cui all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 e con la comunicazione della Commissione del 2021 "Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie", parte dei ricavi generati mediante l'applicazione della presente direttiva può essere destinato al bilancio generale dell'Unione, in conformità delle procedure applicabili previste dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'estensione del concetto di stabile organizzazione affinché includa una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare gli allegati I e II <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tenere conto delle</STRING></STRING> modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri in materia di forme societarie e imposte sul reddito delle società.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare gli allegati I e II <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente per rispecchiare le</STRING></STRING> modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri in materia di forme societarie e imposte sul reddito delle società.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 3 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Presenza economica significativa</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 si aggiunge a qualsiasi altro criterio ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, senza limitare tale criterio o incidere sulla sua applicazione, che sia volto a determinare l’esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro ai fini dell'imposta sulle società, con specifico riguardo alla fornitura di servizi digitali o meno.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si considera che sussista una "presenza economica significativa" in uno Stato membro nel corso di un periodo d'imposta se i ricavi totali ottenuti da un gruppo BEFIT di quello Stato membro superano 1 000 000 EUR.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la metodologia dettagliata per le norme di approvvigionamento per determinare i ricavi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può formulare raccomandazioni a sostegno degli adeguamenti alle convenzioni contro la doppia imposizione degli Stati membri con giurisdizioni non dell'Unione, al fine di garantire che il concetto di stabile organizzazione, compresa una presenza economica significativa, e le relative norme di attribuzione degli utili siano applicati in modo coerente con le norme concordate a livello internazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">75</STRING></STRING> % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50</STRING></STRING> % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">75</STRING></STRING> % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50</STRING></STRING> % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il reddito o la perdita contabili netti di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il reddito o la perdita contabili netti dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale può essere determinato utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale principio contabile;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le differenze permanenti superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio a voci di reddito o spesa od operazioni, ove tale principio differisca dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 13 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norma relativa ai limiti sui canoni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT è rettificato per includere qualsiasi importo di canoni o pagamenti dei diritti di licenza per cui il corrispondente reddito ottenuto dal membro del gruppo BEFIT destinatario è soggetto a un'aliquota d'imposta effettiva inferiore al 9 %, a meno che l'entità destinataria non svolga un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 16 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Spese di rappresentanza</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere il 50 % dell'importo dei costi da pagare per le spese di rappresentanza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per escludere i seguenti importi:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2022/2523.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo di eventuali utili o perdite in valuta estera non realizzati in relazione a immobilizzazioni e passività;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo degli accantonamenti registrati per perdite in valuta estera non realizzate.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 21 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Società controllate estere</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione trattata come una società controllata estera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, derivanti dalle categorie seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessi o qualsiasi altro reddito generato da attività finanziarie;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">redditi da leasing finanziario;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vi)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da imprese associate e venduti alle medesime, e aggiungono un valore economico scarso o nullo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è un membro del SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del presente paragrafo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reddito da includere nella base imponibile è calcolato conformemente all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1164.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 000</STRING></STRING> EUR.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 500</STRING></STRING> EUR.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28</STRING></STRING> anni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione degli edifici e delle strutture industriali</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 30</STRING></STRING> anni;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">edifici e strutture industriali: 25 anni;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma con un minimo di 10 anni</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 22 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme di ammortamento accelerato</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga all'articolo 22, le immobilizzazioni materiali acquisite dai membri del gruppo BEFIT nelle seguenti categorie sono soggette ad ammortamento accelerato da parte degli Stati membri:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immobilizzazioni che contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici e sociali dell'Unione, in particolare il potenziamento delle tecnologie pulite, l'efficienza energetica e la digitalizzazione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immobilizzazioni che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immobilizzazioni che contribuiscono direttamente al rafforzamento della difesa dell'Unione, in particolare la sua capacità di prevenire le minacce e le crisi emergenti e di rispondere alle stesse, conformemente alla strategia dell'Unione della preparazione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il quadro e i criteri necessari per applicare il paragrafo 1, comprese le categorie di immobilizzazioni ammissibili all'ammortamento accelerato. Ogni 5 anni la Commissione effettua una valutazione del regime di ammortamento accelerato di cui al paragrafo 1, analizzando in particolare se le misure:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono adatte allo scopo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituiscono un modo efficace sotto il profilo dei costi per conseguire i loro obiettivi strategici;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno implicazioni negative o impreviste.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A seguito della valutazione di cui al primo comma, la Commissione aggiorna l'atto di esecuzione ogni 5 anni, ove ritenuto necessario. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [3 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro norme vigenti in materia di ammortamento accelerato a livello nazionale, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali nuove norme di ammortamento accelerato sei mesi prima della relativa entrata in vigore a livello nazionale e conformemente all'obbligo di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri non concedono un ulteriore diritto all'ammortamento a un membro del gruppo BEFIT diverso da quelli specificati nella presente sezione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I costi di acquisizione, di costruzione o di miglioramento, unitamente alla data di entrata in uso dopo l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento, sono registrati separatamente in un registro delle immobilizzazioni per ciascuna attività immobilizzata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>I costi di acquisizione, di costruzione o di miglioramento, unitamente alla data di entrata in uso dopo l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento, sono registrati separatamente in un registro delle immobilizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'interno del gruppo BEFIT </STRING></STRING>per ciascuna attività immobilizzata.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il registro delle immobilizzazioni è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati sugli ammortamenti, per calcolare il risultato fiscale preliminare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> comprende almeno le seguenti informazioni:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il registro delle immobilizzazioni è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati sugli ammortamenti, per calcolare il risultato fiscale preliminare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una copia del registro delle immobilizzazioni è conservata dal gruppo BEFIT per cinque anni a decorrere dalla data di cessazione dell'ammortamento dell'attività in questione. Il registro delle immobilizzazioni</STRING></STRING> comprende almeno le seguenti informazioni:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.</P></OLD><NEW><P>Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino a cinque anni </STRING></STRING>prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>In deroga all'articolo 9, qualora, a seguito di una cessione di azioni, un membro del gruppo BEFIT lasci il gruppo BEFIT e durante tale esercizio fiscale o l'esercizio fiscale precedente tale membro del gruppo BEFIT abbia acquisito, in un'operazione interna al gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un </STRING></STRING>importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione di tali attività immobilizzate all'interno del gruppo BEFIT è incluso nel reddito o nella perdita contabili netti del membro del gruppo BEFIT che deteneva le attività prima della cessione tra membri del gruppo BEFIT.</P></OLD><NEW><P>In deroga all'articolo 9, qualora, a seguito di una cessione di azioni, un membro del gruppo BEFIT lasci il gruppo BEFIT e durante tale esercizio fiscale o l'esercizio fiscale precedente tale membro del gruppo BEFIT abbia acquisito, in un'operazione interna al gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione di tali attività immobilizzate all'interno del gruppo BEFIT è incluso nel reddito o nella perdita contabili netti del membro del gruppo BEFIT che deteneva le attività prima della cessione tra membri del gruppo BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali.</P></OLD><NEW><P>Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/133/CE</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>un importo negativo, la perdita è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensata con il reddito imponibile dell'entità controllante capogruppo, </STRING></STRING>riportata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per un periodo massimo di cinque anni </STRING></STRING>e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La deduzione è in proporzione alla partecipazione dell'entità controllante capogruppo nelle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e totale per le stabili organizzazioni. La riduzione della base imponibile del contribuente residente non risulta in un importo negativo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione fornisce criteri chiari e armonizzati per determinare la titolarità effettiva. Tali criteri mirano a garantire l'applicazione coerente del sistema di esenzione, a ridurre l'incertezza giuridica e a prevenire gli abusi. I criteri sono elaborati in consultazione con gli Stati membri e allineati, se del caso, alle norme internazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2035</STRING></STRING> al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.</P></OLD><NEW><P>Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2033</STRING></STRING> al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per i gruppi che diventano soggetti alla presente direttiva dopo la fine del primo esercizio fiscale in cui la presente direttiva inizia ad applicarsi, il periodo di transizione di cui al primo comma termina entro il 30 giugno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2035</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Per i gruppi che diventano soggetti alla presente direttiva dopo la fine del primo esercizio fiscale in cui la presente direttiva inizia ad applicarsi, il periodo di transizione di cui al primo comma termina entro il 30 giugno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2033</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> % rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15 </STRING></STRING>% o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio derivanti da un'operazione tra membri del gruppo BEFIT non sono rilevati ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base del membro del gruppo BEFIT che sostiene tali costi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio derivanti da un'operazione tra membri del gruppo BEFIT non sono rilevati ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base del membro del gruppo BEFIT che sostiene tali costi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le opportune misure per incentivare le imprese a ridurre tali rischi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione nell'ambito del quale elabora uno studio sulla possibile composizione e ponderazione dei fattori della formula selezionati e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>Le norme di cui ai paragrafi da 1 a 8 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>Le norme di cui ai paragrafi da 1 a 8 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proposte in conformità all'articolo 77, paragrafo 1 ter</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatta salva la direttiva (UE) 2022/2523,</STRING></STRING> che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro che fornisce incentivi per ricerca e sviluppo si astiene dall'offrire incentivi basati sui risultati, come i brevetti (patent box), che diminuirebbero la quota assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per prevenire la doppia imposizione derivante dall'interazione tra la presente direttiva e convenzioni fiscali bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri prevedono, se del caso, le rettifiche corrispondenti conformemente agli obblighi che incombono loro in virtù delle convenzioni. La Commissione può agevolare il coordinamento e, se del caso, emanare orientamenti per promuovere un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 57 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del paragrafo 3, lettera d), punto ii), tutta la documentazione giustificativa utilizzata per costruire la base imponibile BEFIT di cui a tale disposizione è conservata per dieci anni affinché possa essere messa a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 57 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I team BEFIT si avvalgono di tutte le procedure e i dispositivi esistenti offerti dalla direttiva 2011/16/UE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per assicurare l'efficace cooperazione e scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 58 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assegnano sufficienti risorse umane per il team BEFIT, fornendo anche contenuti e formazione linguistica ai rappresentanti del team BEFIT.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 60 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni comunicate tra i membri di un team BEFIT sono trasmesse per via elettronica nella misura del possibile, utilizzando uno strumento collaborativo BEFIT.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni comunicate tra i membri di un team BEFIT sono trasmesse per via elettronica nella misura del possibile, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mediante una connessione o una rete sicura, </STRING></STRING>utilizzando uno strumento collaborativo BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 60 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Per agevolare il funzionamento e la comunicazione del team BEFIT la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le norme per la comunicazione delle informazioni tra i membri di un team BEFIT mediante uno strumento collaborativo BEFIT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura d'esame di cui all'articolo 73</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Per agevolare il funzionamento e la comunicazione del team BEFIT la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le norme per la comunicazione delle informazioni tra i membri di un team BEFIT mediante uno strumento collaborativo BEFIT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e supporta</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasmissione sicura delle informazioni</STRING></STRING>. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 63 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 65 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'autorità competente di uno Stato membro può avviare e coordinare audit di membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'autorità competente di uno Stato membro può avviare e coordinare audit di membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essa avvisa gli altri membri del team BEFIT entro un mese dall'avvio di tale audit.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 67 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 68 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se la decisione ai sensi dell'articolo 66 è stata confermata o modificata, l'entità che presenta la dichiarazione ha il diritto di presentare ricorso direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dal ricevimento della decisione dell'organo di ricorso amministrativo. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se la decisione ai sensi dell'articolo 66 è stata confermata o modificata, l'entità che presenta la dichiarazione ha il diritto di presentare ricorso direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dal ricevimento della decisione dell'organo di ricorso amministrativo. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 69 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 70 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale individuale di uno o più membri di un gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatti salvi eventuali termini</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prescrizione previsti dal diritto interno degli stessi</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del gruppo BEFIT o all'accertamento fiscale </STRING></STRING>individuale di uno o più membri di un gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un periodo</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dieci anni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 72 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le sanzioni sono fissate a un minimo dello 0,1 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT ai sensi dell'articolo 59 e nel caso di una dichiarazione deliberatamente errata in una dichiarazione informativa BEFIT.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 77 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito della valutazione del BEFIT di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua un riesame completo della norma transitoria ed elabora un metodo permanente per assegnare la base imponibile BEFIT. L'elaborazione del metodo permanente è preceduta da una valutazione d'impatto globale e da adeguate consultazioni con i portatori di interessi, conformemente ai principi della Commissione per "legiferare meglio".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 77 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare la presente direttiva e introdurre un metodo permanente per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che sostituisce la formula di assegnazione transitoria. Tale metodo tiene conto delle conclusioni della valutazione d'impatto globale e comprende i quattro fattori seguenti: vendite, manodopera, asset e presenza digitale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 77 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al Parlamento europeo e </STRING></STRING>alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>l'impatto della norma transitoria di assegnazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il collegamento con altri atti legislativi in materia di tassazione delle società, vale a dire</STRING></STRING> il collegamento con altri atti legislativi in materia di tassazione delle società, vale a dire la direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pertinenza dell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare la sua potenziale estensione ai grandi gruppi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pertinenza del fatto di eliminare l'esclusione del reddito del trasporto marittimo dal risultato fiscale preliminare;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto sugli accordi contro la doppia imposizione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vi)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto della coesistenza di due sistemi fiscali, a livello dell'Unione e a livello nazionale, sull'onere amministrativo per gli imprenditori e le amministrazioni fiscali derivante dall'applicazione del capo II, sezione 5;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto dell'assegnazione della base imponibile sulle entrate degli Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>viii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto della coesistenza dei sistemi fiscali basati sulla distribuzione di cui all'articolo 49, e di quelli tradizionali basati sulle imposte annuali sugli utili societari.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ix)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'interazione tra gli accordi fiscali bilaterali di preadesione e la deroga alla presente direttiva di cui all'articolo 2, paragrafo 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 77 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 76 della presente direttiva, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicatele</STRING></STRING> ai sensi del paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 76 della presente direttiva, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicate al Parlamento europeo e alla Commissione stessa</STRING></STRING> ai sensi del paragrafo 2.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>