<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0284</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Garantire una registrazione e una diffusione più rapide degli agenti di controllo biologico</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0234/2025 - Relatori: Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sulla garanzia di una registrazione e di una diffusione più rapide degli agenti di controllo biologico (2025/2086(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 114 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (COM(2022)0305), presentata dalla Commissione il 22 giugno 2022,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il suo progetto di risoluzione che stabilisce una definizione giuridica e una categorizzazione delle sostanze di controllo biologico nell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381) e la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 59 del regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>	vista la risposta della Commissione alla decisione (UE) 2022/2572 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che invita la Commissione a presentare uno studio che integri la valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a proporre azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 331 del 27.12.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2572/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2025, dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future" (COM(2025)0075),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<FOOTNOTE><FIELD> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 23 novembre 2023 sull'iniziativa riveduta a favore degli impollinatori – Un nuovo patto per gli impollinatori<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4227, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4227/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione 15/4 conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite nel 19 dicembre 2022 dal titolo "Quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021)0400),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 411 del 27.11.2020, pag. 48.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>	vista la relazione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0234/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che un prodotto fitosanitario è un prodotto contenente una sostanza che previene, distrugge o controlla un organismo nocivo; che il controllo biologico è un metodo, d'origine naturale o identico alla natura quando è sintetizzato, volto a controllare gli organismi nocivi e le malattie utilizzando altri organismi o parti di essi, spesso in combinazione con tecniche fisiche, al fine di perturbare i cicli riproduttivi degli organismi nocivi o limitare la vulnerabilità delle colture agli organismi nocivi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive devono essere approvate a livello dell'UE prima che gli Stati membri possano autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono; che l'attuale elenco di circa 420 sostanze attive approvate comprende sia sostanze attive convenzionali sia un numero crescente di sostanze attive di controllo biologico<FOOTNOTE><FIELD> https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en.</FIELD></FOOTNOTE>; che anche l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che sono previste oltre 100 richieste di approvazione di agenti di controllo biologico sul mercato dell'UE entro il 2028 e che tali richieste potrebbero non essere approvate prima del 2031-2037; che il tempo che intercorre tra la richiesta di autorizzazione e l'immissione sul mercato di un agente di controllo biologico può richiedere fino a 10 o 15 anni a seconda della loro classificazione; che la lunga durata dei processi di approvazione ha un impatto significativo sulla disponibilità di soluzioni fitosanitarie; che, sebbene non abbiano lo stesso profilo di rischio dei prodotti fitosanitari convenzionali, tali prodotti di controllo biologico possono tuttavia, in alcuni casi, presentare dei rischi<FOOTNOTE><FIELD> Ad esempio, il carattere invasivo, l'allergenicità, ecc.</FIELD></FOOTNOTE> e richiedere metodi di valutazione dei rischi adeguati alle modalità d'azione e alla natura del prodotto per valutarne la sicurezza e l'efficacia; che questo requisito dovrebbe essere proporzionato al rischio presentato e che un contesto normativo competitivo, basato su dati scientifici e favorevole all'innovazione è essenziale per garantire sia la sostenibilità sia la produttività nel settore agroalimentare dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che attualmente non esiste una definizione giuridica armonizzata a livello dell'UE di controllo biologico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le soluzioni di controllo biologico possono essere sostanze e agenti, agenti di controllo biologico invertebrati che controllano organismi nocivi e malattie, come pure prodotti che contengono una o più sostanze attive di controllo biologico; che le soluzioni di controllo biologico sono utilizzate nell'ambito di strategie fitosanitarie olistiche che possono anche combinare misure agronomiche preventive e altri approcci, al fine di ottimizzare l'efficacia e di garantire che il loro utilizzo rimanga complementare e basato sulle esigenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il controllo biologico può avvenire attraverso: a) macro e microrganismi viventi, b) semiochimici, c) estratti di fonti naturali, in particolare piante e alghe, e sostanze prodotte da microrganismi, d) sostanze identiche a quelle prodotte da organismi biologici o che sono costituenti di organismi biologici ed e) sostanze inorganiche presenti in natura, fatta eccezione per i metalli pesanti e i loro sali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che gli agenti di controllo biologico invertebrati, come insetti benefici predatori, acari e nematodi, svolgono già un ruolo essenziale nella difesa integrata e nei sistemi di agricoltura biologica; che, a differenza dei prodotti di controllo biologico basati sulle sostanze, essi non sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e rimangono soggetti a norme nazionali diverse e frammentate; che l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per i macrorganismi, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza per la salute e l'ambiente, faciliterebbe l'immissione sul mercato e potrebbe contribuire ad affrontare le problematiche fitosanitarie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che le soluzioni di controllo biologico sono spesso combinate per formare miscele di semiochimici, estratti di piante o consorzi microbici che migliorano l'efficacia, contrastano più organismi nocivi o malattie e migliorano l'adattabilità ambientale, e sono spesso integrate in altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, ad esempio la difesa integrata (IPM); che, per questo motivo, non è sempre possibile sostituire un prodotto fitosanitario convenzionale con un unico prodotto di controllo biologico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il controllo biologico è spesso associato a livelli inferiori di tossicità, persistenza e inquinamento ambientale e che, con la dovuta attenzione, può integrare i prodotti fitosanitari convenzionali; che ciò può consentire agli agricoltori, in alcuni casi, di ridurre la loro dipendenza dai prodotti fitosanitari convenzionali fornendo strumenti sicuri ed efficaci agli agricoltori, contribuendo in tal modo a una maggiore salute dei suoli e a ridurre gli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi, sulla qualità dell'acqua, sulle filiere alimentari e sulla salute pubblica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che accelerare le procedure di autorizzazione e l'immissione sul mercato dell'UE dei prodotti di controllo biologico ne aumenterebbe la disponibilità e offrirebbe una possibilità di combattere la resistenza degli organismi nocivi e delle malattie agli attuali prodotti fitosanitari; che ciò contribuirebbe a promuovere pratiche agricole più sostenibili e ad aumentare la resilienza e la competitività del settore agricolo assicurando che gli agricoltori dispongano di un pacchetto di strumenti il più possibile ampio per il controllo degli organismi nocivi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, nella sua visione per l'agricoltura e l'alimentazione<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2025, dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future" (COM(2025)0075).</FIELD></FOOTNOTE> pubblicata nel 2025, la Commissione afferma che "gli agricoltori necessitano di un pacchetto di strumenti più avanzato per poter svolgere la propria attività in modo rispettoso della natura e conseguire gli obiettivi fissati. Per questo pacchetto occorre combinare in modo ben calibrato un sostegno pubblico più mirato proveniente dalla prossima PAC, investimenti in soluzioni rispettose della natura, più incentivi economici, consulenza personalizzata sulla base dei progressi nella ricerca e nell'innovazione e un contesto normativo più agile. Ne è un esempio l'ambizione dell'UE di ridurre l'uso di pesticidi nocivi. È importante sia per la resilienza a lungo termine dell'agricoltura, sia per la tutela della natura e della salute. Tuttavia l'introduzione di alternative sotto forma di prodotti fitosanitari biologici o innovativi a basso rischio non ha seguito lo stesso ritmo del ritiro delle sostanze attive dal mercato dell'UE. Se questa tendenza continua, può incidere sulla capacità dell'UE di garantire la produzione alimentare. La Commissione valuterà pertanto attentamente qualsiasi ulteriore divieto di pesticidi qualora non siano ancora disponibili alternative, a meno che il pesticida in questione non rappresenti una minaccia per la salute umana o per l'ambiente che costituisce la base della redditività dell'agricoltura";</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che spesso l'EFSA e le autorità competenti degli Stati membri non dispongono delle competenze, dell'esperienza e delle risorse necessarie per trattare le domande relative ai prodotti di controllo biologico, in particolare per quanto riguarda la microbiologia; che, per agevolare l'immissione sul mercato, gli orientamenti e i requisiti in materia di dati dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle soluzioni di controllo biologico, evitando oneri e costi eccessivi, lunghe procedure di approvazione e termini legali; che procedure di autorizzazione dei prodotti di controllo biologico più rapide, più economiche e meno complesse potrebbero contribuire ad attrarre maggiori investimenti nell'UE e a rafforzare la sua leadership globale nella protezione fitosanitaria sostenibile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che l'efficace diffusione dei prodotti di controllo biologico dipende spesso da pratiche adattate, il che dimostra la necessità di continuare a investire nella formazione, nelle infrastrutture e nel sostegno consultivo per garantire la riuscita diffusione di tali prodotti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le piccole e medie imprese di controllo biologico con sede nell'UE rappresentano circa il 70 % del settore del controllo biologico dell'UE; che tali imprese sono motori fondamentali dell'innovazione sostenibile; che nell'UE l'approvazione delle sostanze attive per i prodotti fitosanitari, inclusi gli agenti di controllo biologico, comporta costi significativi, e che si stima che gli investimenti complessivi, incluse la generazione di dati, le spese regolamentari e le autorizzazioni nazionali, siano compresi tra 1,5 e 4 milioni di EUR per sostanza;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definizioni giuridiche, ambito di applicazione e principi</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invita la Commissione a stabilire a livello dell'UE una chiara definizione giuridica di soluzioni di controllo biologico, nonché un quadro per l'approvazione accelerata delle sostanze attive di controllo biologico a livello dell'UE e per l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico a livello degli Stati membri; ritiene che tale quadro dovrebbe essere accompagnato da requisiti chiari in materia di dati e da documenti di orientamento aggiornati, al fine di rafforzare la certezza del diritto, favorire gli sforzi di innovazione dell'UE e promuovere gli investimenti nelle alternative sostenibili; ribadisce inoltre che la Commissione dovrebbe adoperarsi per evitare la frammentazione del mercato e ridurre gli oneri amministrativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che la certezza normativa agevolerà l'innovazione, in particolare tra le PMI, e contribuirà a creare un settore del controllo biologico dell'UE competitivo; sottolinea inoltre l'importanza della coerenza legislativa e della coerenza con le pertinenti strategie e normative dell'UE, compreso il regolamento (UE) 2018/848<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nonché l'importanza di prevedere, se del caso, disposizioni specifiche sugli agenti di controllo biologico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea che in genere gli agenti di controllo biologico hanno profili di rischio diversi dai prodotti fitosanitari chimici tradizionali, in quanto non hanno le stesse proprietà, le stesse modalità d'azione o lo stesso impatto ecologico; sottolinea tuttavia che non sono privi di rischi e richiedono pertanto un'adeguata valutazione dei rischi basata su dati scientifici; evidenzia che i metodi di valutazione dei rischi dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche degli agenti di controllo biologico, garantendo nel contempo che le specificità agronomiche regionali siano debitamente prese in considerazione e assicurando un elevato livello di protezione della salute, degli organismi non bersaglio, della biodiversità e dell'ambiente, in linea con l'approccio "One Health" e il principio di precauzione; ricorda in particolare la necessità di valutare i potenziali effetti degli agenti di controllo biologico sulle specie benefiche, sugli ecosistemi e sulla biodiversità, tra l'altro in caso di introduzione nell'ambiente di organismi viventi quali microrganismi, nemici naturali o insetti sterili o loro parti costitutive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione, nel quadro della valutazione di impatto che accompagna la proposta legislativa, a esaminare l'adeguatezza delle attuali valutazioni dei rischi durante l'approvazione delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico e l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico e, se necessario, a definire protocolli di valutazione dei rischi mirati per ciascuna soluzione di controllo biologico; sottolinea che le valutazioni dei rischi relative agli agenti di controllo biologico devono sempre garantire una gestione dei rischi mirata, appropriata e adeguata e un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente; evidenzia che le procedure di autorizzazione devono includere criteri armonizzati a livello dell'UE in materia di impatto sull'ambiente e sulla biodiversità per evitare divergenze tra gli Stati membri; sottolinea che i prodotti di controllo biologico devono essere approvati solo se soddisfano i pertinenti criteri di approvazione<FOOTNOTE><FIELD> Ad esempio a norma dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e dell'allegato II, punti da 3.6 a 10, del regolamento (CE) n. 1107/2009.</FIELD></FOOTNOTE> che garantiscono un uso sicuro ed efficace, se l'efficacia è scientificamente verificata e i risultati sono disponibili, salvaguardando nel contempo le informazioni commerciali sensibili; ricorda che le procedure devono essere semplificate per evitare ritardi che penalizzerebbero gli innovatori e gli agricoltori dell'UE; osserva che le procedure di valutazione dei rischi dovrebbero essere trasparenti e chiare;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifica mirata del regolamento (CE) n. 1107/2009</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione, a breve termine, ad adeguare l'attuale regolamento (CE) n. 1107/2009 per tenere specificamente conto delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico e dei prodotti di controllo biologico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>si compiace della revisione mirata del regolamento (CE) n. 1107/2009 che la Commissione presenterà a breve nell'ambito dell'annunciato pacchetto di semplificazione, che sarà incentrata sull'approvazione e l'autorizzazione delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico e dei prodotti che contengono esclusivamente tali sostanze, al fine di consentire una valutazione accelerata delle domande relative ai prodotti di controllo biologico e di facilitare il processo di rinnovo delle sostanze attive di controllo biologico già approvate, in modo da aumentare l'offerta di prodotti fitosanitari disponibili nel breve termine e sostenere il passaggio verso sistemi di produzione che utilizzano sostanze attive meno nocive;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riconoscimento reciproco</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incoraggia gli Stati membri ad applicare l'attuale procedura di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 onde accelerare l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico al fine di aumentare la diffusione e la disponibilità di tali prodotti in tutta l'UE; invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 40 e a prevedere iniziative di follow-up per garantirne la piena attuazione, se del caso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che la modifica mirata del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe rafforzare, agevolare e rendere operativo il principio del riconoscimento reciproco per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dell'UE in materia di controllo biologico, riducendo in tal modo la duplicazione delle valutazioni nazionali e assicurando nel contempo il rispetto del principio di precauzione e delle differenze tra le condizioni locali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per il riconoscimento reciproco automatico dei prodotti basati esclusivamente sul controllo biologico e a dare ai richiedenti la possibilità di presentare contemporaneamente in diversi Stati membri un fascicolo di domanda unico per un prodotto di controllo biologico, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, nonché a prendere in considerazione la creazione di una zona unica di autorizzazione a livello dell'UE che garantisca che gli stessi standard scientifici, criteri di efficacia e livelli di sicurezza siano comprovatamente rispettati in tutta l'UE; sottolinea che tale tabella di marcia dovrebbe puntare alla creazione di un potenziale quadro legislativo che sarebbe soggetto e dovrebbe essere istituito solo in seguito a una valutazione d'impatto solida e rigorosa e che potrebbe essere sviluppato gradualmente, a cominciare da una cooperazione rafforzata e dalla condivisione dei dati tra le autorità competenti, per poi razionalizzare le procedure di valutazione zonale per i prodotti di controllo biologico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad esempio incaricando gli Stati membri relatori di valutare, in collaborazione con gli Stati membri di ciascuna delle altre zone geografiche, le condizioni di autorizzazione in tutte le zone geografiche, al fine di creare fiducia reciproca tra le autorità nazionali competenti, così da evitare duplicazioni burocratiche, facilitare l'adozione da parte degli agricoltori di soluzioni più sostenibili e migliorare l'accesso uniforme al mercato, mantenendo nel contempo norme rigorose per la protezione della salute e dell'ambiente;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Usi minori</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invita gli Stati membri ad agevolare e ad accelerare, se del caso, solo l'estensione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari già autorizzati e contenenti sostanze attive che esercitano un controllo biologico in modo da includere gli usi minori, tra cui, ma non solo, gran parte dell'agricoltura in ambiente controllato, a meno che l'autorità competente non individui un rischio specifico e scientificamente giustificato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>invita la Commissione a valutare, caso per caso, l'impatto, compresi i rischi e i benefici, dell'estensione automatica ai soli prodotti fitosanitari già autorizzati e contenenti prodotti di controllo biologico in modo da includere gli usi minori, conformemente alle garanzie di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1107/2009;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>invita la Commissione a valutare la possibilità di prorogare fino a 25 anni il periodo massimo per la prima approvazione e il rinnovo delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico; invita la Commissione a istituire e mantenere un elenco di prodotti di controllo biologico che, in base al loro profilo, alla loro natura e alle loro modalità d'azione, possono essere ammissibili all'autorizzazione con un periodo prolungato fino a 25 anni per la prima autorizzazione; pone l'accento sul fatto che tale elenco non deve essere chiuso e deve riflettere le norme scientifiche più recenti e rimanere dinamico, il che significa che l'inclusione nell'elenco non deve essere considerata permanente; invita la Commissione a rivedere e aggiornare periodicamente l'elenco alla luce di nuovi dati o sviluppi scientifici; invita la Commissione a valutare le potenziali condizioni in base alle quali le sostanze attive e i prodotti di controllo biologico per i quali è stato dimostrato un profilo di rischio nullo o trascurabile potrebbero ottenere un'approvazione e un'autorizzazione a tempo indeterminato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di un meccanismo di approvazione per specifiche categorie di controllo biologico a basso rischio a livello dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedure accelerate </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>raccomanda di razionalizzare, ottimizzare e accelerare la procedura di autorizzazione nonché le procedure di rinnovo dell'autorizzazione, approvazione e rinnovo dell'approvazione per le soluzioni di controllo biologico, anche attraverso l'istituzione di procedure accelerate, al fine di ridurre gli oneri burocratici superflui e garantire il rispetto delle scadenze previste dalla legge in materia di valutazione, parallelamente a un'adeguata analisi e gestione del rischio associato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea, tuttavia, che qualunque procedura accelerata per l'immissione sul mercato di prodotti di controllo biologico deve ancora essere sottoposta a una rigorosa valutazione scientifica, compresa un'analisi dei rischi che contempli anche gli organismi non bersaglio e l'efficacia in una serie di condizioni climatiche pertinenti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autorizzazione provvisoria</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>invita la Commissione, nella sua revisione del regolamento (CE) n. 1107/2009, a modificare l'articolo 30 per valutare la possibilità di concedere l'autorizzazione provvisoria solo per i prodotti fitosanitari di controllo biologico che soddisfano i pertinenti criteri di sicurezza in esso contenuti; ritiene che le autorizzazioni provvisorie e condizionali dovrebbero essere accompagnate da un opportuno monitoraggio; ricorda il principio consolidato secondo cui, se nuovi dati evidenziano un rischio inaccettabile per la salute o l'ambiente, anche per le specie non bersaglio, l'autorizzazione provvisoria dovrebbe essere riesaminata e revocata;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno sguardo al futuro: strategia, analisi delle lacune e una prospettiva legislativa più a lungo termine</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>chiede che la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta legislativa esamini l'adeguatezza dell'attuale quadro legislativo e delle attuali valutazioni dei rischi, durante l'approvazione delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico e l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico, tra l'altro in termini di requisiti in materia di dati, criteri di approvazione e riconoscimento reciproco; chiede che la valutazione d'impatto che accompagna la proposta individui i settori in cui l'attuale regolamento potrebbe essere adeguato in modo da risultare più idoneo all'immissione sul mercato di soluzioni di controllo biologico, come richiesto nel dialogo strategico, e in modo da rispondere alla necessità degli agricoltori di disporre di strumenti più avanzati e completi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a fornire una strategia globale per il controllo biologico e una valutazione degli strumenti alla luce delle sfide attese in materia di protezione delle colture nei prossimi dieci anni per colture, parassiti e malattie specifici, al fine di sostenere lo sviluppo di prodotti fitosanitari e misure di difesa integrata alternativi, in particolare utilizzando opzioni efficaci e a prezzi accessibili per individuare le lacune nella protezione fitosanitaria e anticipare i ritiri dal mercato, così da consentire agli utilizzatori di pianificare sufficienti periodi di transizione durante la fase di eliminazione graduale al fine di creare un quadro adeguato alle esigenze future e allo scopo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a esaminare la possibilità, più a lungo termine, di un nuovo regolamento autonomo sul controllo biologico, comprese le condizioni alle quali può applicarsi un approccio centralizzato, al fine di adattare meglio le procedure di valutazione, approvazione e autorizzazione per le soluzioni di controllo biologico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Smaltimento delle domande arretrate </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>chiede, ove opportuno, risorse sufficienti per smaltire le domande arretrate relative al controllo biologico attraverso l'istituzione di una corsia prioritaria per l'approvazione degli agenti di controllo biologico, a condizione che siano erogati finanziamenti aggiuntivi a tale scopo, nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, valutando e aggiornando nel contempo le procedure di approvazione e autorizzazione conformemente agli sviluppi scientifici e tecnici; sottolinea che l'accelerazione della valutazione e dell'autorizzazione delle soluzioni di controllo biologico non dovrebbe comportare ulteriori ritardi nella valutazione del rischio e nell'autorizzazione delle sostanze convenzionali e dei prodotti fitosanitari o ritardi nella revisione di quelli che sono presenti sul mercato da oltre dieci anni, al fine di garantire un livello di protezione elevato;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assistenza per la presentazione delle domande</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>prende atto delle attuali disposizioni in materia di assistenza per la presentazione delle domande a cura dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e dell'Agenzia europea per i medicinali; invita gli Stati membri e l'EFSA a fornire assistenza tecnica per la presentazione delle domande, in particolare durante il processo di preparazione, da parte di piccole e medie imprese, applicando nel contempo chiare garanzie per evitare conflitti di interesse; invita l'EFSA, fermo restando quanto precede, a creare uno sportello unico per le PMI che producono agenti di controllo biologico e a fornire orientamenti chiari e assistenza ai richiedenti in merito alla preparazione dei fascicoli, fornendo chiarimenti sui requisiti relativi ai dati e sulle procedure di presentazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle domande, ridurre i ritardi nel processo di valutazione e autorizzazione e facilitare l'immissione degli agenti di controllo biologico autorizzati sui mercati dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita gli Stati membri a creare procedure amministrative efficienti in termini di tempo, chiare e di facile comprensione, adattate ai prodotti di controllo biologico, come pure valutazioni dei rischi adeguate alle loro modalità d'azione e alla natura del prodotto, nonché a istituire helpdesk dedicati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita la Commissione ad adottare con urgenza documenti di orientamento specifici aggiornati per i prodotti di controllo biologico al fine di promuoverne la diffusione e migliorare la coerenza tra gli Stati membri;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicazione della direttiva 2009/128/CE per promuovere i controlli biologici, anche attraverso la difesa fitosanitaria integrata</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita gli Stati membri a includere nei loro piani d'azione nazionali a norma della direttiva 2009/128/CE, in particolare, le misure pianificate e adottate per migliorare le procedure di autorizzazione per i prodotti di controllo biologico e altri prodotti a basso rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invita altresì la Commissione e gli Stati membri, in coordinamento con gli agricoltori, a garantire l'effettiva attuazione della direttiva 2009/128/CE istituendo un accesso più agevole ai prodotti di controllo biologico e ad accompagnare gli agricoltori nell'adozione di pratiche più sostenibili;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Potenziale delle soluzioni di controllo biologico</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>riconosce l'elevato potenziale degli approcci di controllo biologico nel ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari convenzionali; osserva che, prestando la dovuta attenzione, le soluzioni di controllo biologico possono integrare i prodotti fitosanitari convenzionali, rivelandosi un'utile risorsa aggiuntiva nell'ambito di un pacchetto di strumenti ampio ed equilibrato a disposizione degli agricoltori unitamente ad altri metodi di protezione delle colture; sottolinea che le caratteristiche specifiche degli agenti di controllo biologico conferiscono loro un profilo di rischio diverso in modo da poter offrire un'azione mirata con effetti off-target o residui minimi, il che li rende maggiormente compatibili con la difesa fitosanitaria integrata e, soprattutto, con le pratiche di agricoltura biologica; insiste sul fatto che una più ampia diffusione del controllo biologico può quindi contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di ambiente, sicurezza alimentare e salute, mantenendo nel contempo la produttività agricola e garantendo che gli agricoltori non siano lasciati privi di alternative efficaci e a prezzi accessibili per proteggere le loro colture;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva che l'agevolazione dell'autorizzazione e della diffusione del controllo biologico dovrebbe andare di pari passo con una maggiore diffusione della difesa integrata e con la riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari convenzionali e della dipendenza dagli stessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>invita la Commissione a garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ai sensi della direttiva 2009/128/CE e del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda il trattamento tempestivo delle richieste di autorizzazione e la difesa integrata; osserva che, nell'ambito di un approccio completo di difesa integrata, l'utilizzo di prodotti convenzionali autorizzati per i quali sono stati soddisfatti tutti i requisiti di sicurezza per la salute e l'ambiente rimane un'opzione sempre valida per gli agricoltori;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione delle capacità in termini di efficienza e delle risorse </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le loro prestazioni amministrative e capacità istituzionali e l'adeguatezza delle risorse assegnate, rispettivamente, all'EFSA e alle pertinenti autorità nazionali competenti onde far sì che siano in grado di svolgere i propri compiti; sottolinea che occorre investire nella capacità di (ri)valutazione negli Stati membri e in seno all'EFSA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita la Commissione a stanziare i necessari finanziamenti aggiuntivi per la formazione e l'assunzione di personale supplementare, anche con competenze adeguate e specializzate, in seno all'EFSA, e a istituire risorse dedicate e sufficienti all'interno della struttura organizzativa dell'EFSA per il controllo biologico, al fine di evitare indebiti ritardi nel processo di approvazione delle sostanze attive che esercitano un controllo biologico, garantire valutazioni su misura e ridurre le strozzature; invita la Commissione ad adottare adeguate azioni di follow-up per consentire l'accelerazione della procedura di approvazione e una maggiore diffusione del controllo biologico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Solido finanziamento da parte degli Stati membri</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>invita gli Stati membri a provvedere affinché alle pertinenti autorità nazionali competenti siano riservate dotazioni di bilancio sufficienti, il che è essenziale per evitare indebiti ritardi nelle procedure di autorizzazione in materia di controllo biologico e accelerarne la diffusione; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti dispongano di dotazioni di bilancio, personale e competenze sufficienti per effettuare le (ri)valutazioni in modo tempestivo ed efficace; sottolinea i vantaggi dello scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita altresì la Commissione a proporre misure e a individuare meccanismi e risorse per sostenere gli Stati membri nell'accelerazione delle loro procedure di autorizzazione; propone, a tale riguardo, che la Commissione elabori orientamenti sulle risorse e le capacità indispensabili e minime, applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE, necessarie per valutare i prodotti di controllo biologico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ricerca e investimenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti nella ricerca pubblica e privata e nei partenariati per lo sviluppo di strategie di controllo biologico e di difesa integrata, anche attraverso centri di ricerca, università e poli regionali dell'innovazione e partenariati e progetti faro dell'UE in materia di innovazione, prestando particolare attenzione alle PMI grazie a programmi mirati, anche con l'obiettivo di favorire un ambiente competitivo che incoraggi e stimoli l'innovazione dell'UE e riduca le dipendenze dell'agricoltura dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>	sottolinea l'importanza della ricerca e dello sviluppo nelle tecnologie di controllo biologico nei prossimi decenni, in particolare della ricerca volta a colmare le lacune in materia di protezione in specifiche combinazioni di organismi nocivi/malattie, per le quali esistono scarse o nessuna soluzione alternativa di controllo degli organismi nocivi, al fine di orientare l'innovazione e gli sforzi normativi verso i settori che li necessitano con maggiore urgenza;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso degli agricoltori alle conoscenze</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>osserva che l'uso del controllo biologico richiede approcci, basi di conoscenze e competenze diversi, in particolare per quanto riguarda la cura di specie benefiche che agiscono per proteggere le colture; rileva che ciò è già parzialmente presente nella difesa integrata e in altri sistemi di produzione; sottolinea, tuttavia, la necessità di conoscenze, formazione, informazioni e orientamenti pratici aggiuntivi sull'uso efficace dei prodotti di controllo biologico in cooperazione con gli agricoltori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>osserva che permangono ampie disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'accesso alle conoscenze e ai servizi di consulenza; chiede che siano offerti pareri sull'utilizzo e l'applicazione delle opzioni di controllo biologico nell'ambito di sistemi di consulenza indipendenti, permanenti e dotati di risorse adeguate, che dovrebbero essere accessibili a tutti gli agricoltori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con gli utenti finali, a fornire una piattaforma digitale dell'UE, sulla base del progetto pilota "INSIGNIA", compreso il monitoraggio a lungo termine degli impollinatori, e del progetto pilota "Strumenti di difesa integrata per gli agricoltori" avviato con successo dal Parlamento, per la diffusione di buone pratiche e soluzioni comprovate di controllo biologico volte ad aiutare gli agricoltori a prendere decisioni informate sul tipo di controllo biologico più efficace in funzione della struttura della popolazione di organismi nocivi e dei fattori pedoclimatici dell'azienda agricola interessata; invita altresì la Commissione a promuovere un pacchetto di strumenti più ampio, anche rendendo tale piattaforma digitale un'iniziativa continua, più accessibile e permanente disponibile in tutte le lingue dell'UE, e a garantire il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alle conoscenze attraverso la formazione degli agricoltori per sviluppare capacità tecniche utilizzando reti dimostrative, scambi tra pari e sostegno e incentivi tecnici a livello locale, anche di tipo finanziario, al fine di promuovere l'uso sicuro, efficace e diffuso del controllo biologico; riconosce l'utilità di monitorare l'accesso alle conoscenze e la diffusione delle migliori pratiche per quanto riguarda la diffusione del controllo biologico; prende atto delle attuali possibilità degli Stati membri e dell'UE di cofinanziare e incoraggiare la formazione degli agricoltori attraverso investimenti o servizi di divulgazione nell'ambito dei sistemi di consulenza aziendale della politica agricola comune; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno adeguato alla formazione in materia di controllo biologico, sostegno tecnico e orientamenti pratici e a valutare le modalità per facilitare al meglio tale formazione volontaria onde incentivare un maggior numero di agricoltori ad introdurre il controllo biologico e la difesa integrata;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione tra tutti gli attori</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>chiede di intensificare la ricerca scientifica, lo scambio di conoscenze, la cooperazione e lo sviluppo di capacità tra tutti gli attori pertinenti coinvolti nel processo di sviluppo, approvazione, autorizzazione, introduzione e diffusione del controllo biologico e delle migliori pratiche nell'attuazione della difesa integrata in tutta l'UE, nonché nel processo di scambio di conoscenze e migliori pratiche con i partner nei paesi terzi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Finanziamento dei sistemi di consulenza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>chiede che nei piani d'azione nazionali degli Stati membri siano inclusi dettagli sul finanziamento del sistema di consulenza, nonché sulla formazione e sulle capacità in materia di controllo biologico e di difesa integrata; sottolinea che lo sviluppo e la disponibilità di orientamenti specifici sulle colture e sugli organismi nocivi nel quadro della difesa integrata rimangono incoerenti tra gli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a rivedere i loro piani d'azione nazionali per rafforzare l'accesso degli agricoltori a orientamenti specifici sulle colture e sugli organismi nocivi che tengano conto della realtà regionali e comprendano opzioni di controllo biologico, la loro possibile integrazione nei programmi di difesa integrata e la compatibilità con altri prodotti fitosanitari, secondo disponibilità e opportunità;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Monitoraggio dei progressi</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>invita la Commissione a monitorare periodicamente l'introduzione sul mercato, la disponibilità e l'accessibilità economica delle soluzioni di controllo biologico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri per quanto riguarda l'approvazione e l'autorizzazione di soluzioni di controllo biologico, esaminando il numero di richieste, le capacità amministrative associate, i livelli di personale e i bilanci dedicati, e in particolare l'attuazione di una corsia prioritaria con risorse aggiuntive dedicate per l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico, una volta istituita; invita la Commissione a pubblicare una relazione sui risultati e a trasmetterla al Parlamento e al Consiglio;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regioni ultraperiferiche</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che le regioni ultraperiferiche dell'UE possano trarre vantaggio dalla diffusione del controllo biologico garantendo che le procedure di autorizzazione tengano conto delle loro condizioni agroecologiche e dei loro profili fitosanitari unici e fornendo una formazione mirata, servizi di consulenza e sostegno finanziario agli agricoltori e alle PMI in tali regioni; sollecita lo sviluppo di piattaforme che forniscano orientamenti e conoscenze specifici sulle colture e sugli organismi nocivi che tengano conto delle realtà delle regioni ultraperiferiche al fine di migliorare il loro accesso a soluzioni di controllo biologico sicure, efficaci e sostenibili;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>