<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0286</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">L'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0225/2025 - Relatrice: Arba Kokalari)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario (2025/2056(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione  del 9 aprile 2025 sul piano d'azione per il continente dell'IA (COM(2025)0165),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 24 settembre 2020, relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)0591),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 25 febbraio 2025 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dal titolo "Artificial intelligence in EU investment funds: adoption, strategies and portfolio exposures" (L'intelligenza artificiale nei fondi d'investimento dell'UE: adozione, strategie ed esposizione di portafoglio),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione pubblica dell'ESMA del 30 maggio 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella fornitura dei servizi d'investimento al dettaglio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 10 febbraio 2025 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dal titolo "Impact Assessment of EIOPA’s Opinion on AI governance and risk management" (Valutazione d'impatto nel parere dell'EIOPA su governance dell'IA e gestione dei rischi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'EIOPA del 30 aprile 2024 dal titolo "Report on the digitalisation of the European insurance sector" (Relazione sulla digitalizzazione del settore assicurativo europeo),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 29 novembre 2024 dell'Autorità bancaria europea (ABE) dal titolo "Risk Assessment Questionnaire (RAQ)" (Questionario di valutazione dei rischi) dell'autunno 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'ABE del 4 agosto 2023 dal titolo "Machine learning for internal ratings-based models" (Apprendimento automatico per modelli basati sui rating interni),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo del 26 febbraio 2024 di Elizabeth McCaul, membro del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), dal titolo "From data to decisions: AI and supervision" (Dai dati alle decisioni: IA e vigilanza),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la pubblicazione del 7 maggio 2024 della BCE dal titolo "The rise of artificial intelligence: benefits and risks for financial stability" (L'ascesa dell'intelligenza artificiale: vantaggi e rischi per la stabilità finanziaria),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 15 dicembre 2023, dal titolo "Generative Artificial Intelligence in finance" (Intelligenza artificiale generativa nella finanza),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Banca dei regolamenti internazionali del 12 dicembre 2024 dal titolo "Regulating AI in the financial sector: recent developments and main challenges" (Regolamentare l'IA nel settore finanziario: sviluppi recenti e principali sfide),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Banca dei regolamenti internazionali del 13 giugno 2024 dal titolo "Intelligent financial system: how AI is transforming finance" (Sistema finanziario intelligente: come l'IA sta trasformando la finanza),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello al G7, del 19 dicembre 2024, dal titolo "Artificial Intelligence and Economic and Financial Policy Making" (Intelligenza artificiale e politiche economico-finanziarie),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 14 novembre 2024 dal titolo "The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence" (Implicazioni dell'intelligenza artificiale per la stabilità finanziaria),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011<FOOTNOTE><FIELD> GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento relativo alla resilienza operativa digitale),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sulla distribuzione assicurativa),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sui requisiti patrimoniali),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sui requisiti patrimoniali),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010<FOOTNOTE><FIELD> GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sui servizi di pagamento),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sull'intelligenza artificiale in un'era digitale<FOOTNOTE><FIELD> GU C 465 del 6.12.2022, pag. 65.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0225/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il regolamento dell'UE sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA) introduce il primo quadro normativo generale al mondo per l'intelligenza artificiale (IA);</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il punto 5, lettere b) e c), dell'Allegato III al regolamento sull'IA definisce due casi d'uso ad alto rischio per il settore dei servizi finanziari, cioè l'uso di sistemi di IA per il rating del credito al consumo e le valutazioni del merito creditizio, nonché il loro utilizzo per la valutazione del rischio e la fissazione dei prezzi dell'assicurazione vita e sanitaria;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, nel regolamento sull'IA, un sistema di IA è definito come un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che un modello di IA per finalità generali è definito come un modello di IA, inclusi i modelli addestrati con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, non inclusi tuttavia i modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che i sistemi utilizzati per migliorare l'ottimizzazione matematica o accelerare e approssimare i metodi di ottimizzazione tradizionali e consolidati, come i metodi di regressione lineare o logistica, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stato di adozione dell'IA nei servizi finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>osserva l'ampia e diversificata adozione dell'IA in tutto il settore dei servizi finanziari dell'UE, in cui gli istituti finanziari usano da tempo l'apprendimento automatico classico e sperimentano ora gradualmente l'IA generativa, compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri modelli per finalità generali come strumenti di supporto; sottolinea che la maggior parte degli attuali casi d'uso dell'IA mira a razionalizzare i processi di back-office, e che la maggior parte delle applicazioni rappresenta un risultato di facile attuazione più che un'innovazione ad alto rischio; osserva tuttavia che l'uso dell'IA per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o stabilire il loro merito di credito, attualmente definito ad alto rischio nella legge sull'IA, è diffuso e in aumento; sottolinea che la diffusione di sistemi di IA completamente autonomi nel settore finanziario dovrebbe essere soggetta a sorveglianza umana<FOOTNOTE><FIELD> Questionario di valutazione dei rischi dell'ABE, autunno 2024; Relazione dell'EIOPA sulla digitalizzazione del settore assicurativo europeo; Relazione dell'ESMA sull'intelligenza artificiale nei fondi d'investimento dell'UE.</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che gli istituti finanziari continuano a esaminare casi d'uso che coinvolgono modelli GPAI, la cui maggiore complessità comporta un maggiore rischio operativo e di conformità, ma osserva anche che tali applicazioni rimangono in gran parte nella fase di prova;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che l'IA sia una grande opportunità per gli istituti finanziari dell'UE di sviluppare prodotti più innovativi, ottimizzare le attività e migliorare la competitività su scala globale; sottolinea che l'uso dell'IA nei servizi finanziari può apportare benefici alla società, tra cui maggiore efficiacia nell'individuazione e prevenzione delle frodi, controlli antiriciclaggio e delle sanzioni, assistenza ai clienti, monitoraggio delle transazioni, consulenza finanziaria personalizzata, raccolta, analisi e comunicazione di dati ambientali, sociali e di governance, modelli e strategie di trading, assistenza per la conformità normativa, vigilanza del mercato e monitoraggio degli abusi; ritiene che l'uso dell'IA nel settore finanziario dovrebbe trovare da un lato un equilibrio tra innovazione e competitività, e dall'altro tra gestione dei rischi, tutela dei consumatori e stabilità finanziaria; sottolinea che i benefici dell'uso dell'IA nei servizi finanziari dovrebbero essere trasferiti principalmente ai clienti finali, ad esempio con una riduzione dei prezzi, migliore copertura, migliore consulenza finanziaria, maggiore inclusione e accesso ai servizi finanziari, maggiore alfabetizzazione finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che vi sono anche rischi derivanti dall'uso dell'IA nei servizi finanziari; sottolinea che, prima dei recenti progressi degli LLM, tali rischi derivavano dalla qualità, accuratezza e rappresentatività dei dati su cui i modelli venivano addestrati, in quanto gli output dell'IA non LLM sono affidabili solo quanto i dati inseriti; sottolinea che la scarsa qualità dei dati potrebbe comportare, tra l'altro, risultati discriminatori, vendite improprie e distorsioni sistemiche rafforzate, mentre modelli opachi e complessi potrebbero provocare violazioni della privacy e l'esclusione dei consumatori vulnerabili, ad esempio attraverso la differenziazione dei prezzi, esacerbando così i rischi esistenti o creandone di nuovi; sottolinea che gli LLM introducono importanti rischi aggiuntivi che possono essere difficili da misurare, tra cui allucinazioni dei modelli anche quando i dati dell'addestramento sono di alta qualità; sottolinea che tali rischi e risultati devono essere attenuati in modo efficace; osserva altre sfide legate alle vulnerabilità di cibersicurezza e alla spiegabilità dei sistemi di IA; sottolinea pertanto la necessità di garantire una solida governance dei dati, prove e documentazione rigorose dei modelli di IA, nonché di mantenere la supervisione umana e standard elevati nell'utilizzo di sistemi di IA nelle applicazioni rivolte ai consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>è consapevole del fatto che gli istituti finanziari hanno adottato un approccio misurato allo sviluppo, al collaudo e all'implementazione dei sistemi di IA al fine di garantire il rispetto della legislazione trasversale e settoriale esistente; sottolinea che tale approccio prudente può anche essere dettato dagli elementi descritti sopra: una domanda non manifesta da parte dei clienti, nonché le loro aspettative e considerazioni di rischio in evoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che l'ascesa dell'IA comporta sfide per le autorità di vigilanza, legate in particolare alla mancanza di competenze specifiche in materia di IA e sufficienti strumenti tecnologici di supervisione per valutare i modelli di apprendimento automatico avanzato e di IA generativa; invita le autorità di vigilanza europee e nazionali ad adattarsi al crescente utilizzo dell'IA nei servizi finanziari e a monitorare, valutare e attenuare i rischi per i consumatori e la stabilità finanziaria, evitando al tempo stesso di scoraggiare l'innovazione con oneri di conformità sproporzionati o approcci normativi eccessivamente prescrittivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>osserva che la concentrazione dei fornitori di servizi di IA che offrono consulenza in materia di investimenti può portare comportamenti gregari, guidati da modelli simili e limitate fonti di dati; esorta le autorità di vigilanza europee e nazionali a monitorare tali rischi e gli istituti finanziari, così da tenerne conto nello sviluppo degli strumenti di IA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>prende atto del fatto che gli attori finanziari dell'UE dipendono da fornitori terzi di tecnologie per ospitare e sviluppare i propri modelli di IA e sottolinea che, per tali servizi, la maggior parte degli istituti finanziari dipende da pochi fornitori terzi, il che può comportare un rischio di concentrazione e ridurre il potere contrattuale degli istituti finanziari nel negoziare o modificare i termini contrattuali per i servizi di IA; avverte che la dipendenza da un numero limitato di fornitori per un determinato servizio potrebbe comportare rischi sistemici in caso di interruzione dei servizi, soprattutto qualora non sia possibile migrare rapidamente verso fornitori alternativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che il regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), recentemente adottato, impone agli istituti finanziari di mettere in atto specifiche misure per attenuare il rischio di concentrazione legato ai fornitori terzi di servizi TIC, compresi i piani di emergenza e le disposizioni per garantire la continuità operativa; chiede che la Commissione e le autorità di vigilanza europee valutino in particolare la fattibilità di applicare le strategie di uscita e le disposizioni transitorie stabilite nel DORA ai modelli di IA ospitati nell'infrastruttura di fornitori terzi, soprattutto in considerazione della notevole dipendenza da fornitori terzi non-UE per i servizi di IA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le imprese dell'UE devono poter utilizzare le infrastrutture cloud esistenti per lo sviluppo e l'impiego dell'IA; chiede di esplorare attivamente le possibilità tese a rafforzare la compatibilità e l'interoperabilità dei modelli di IA e dei quadri di conformità con quelli dei partner internazionali che condividono gli stessi principi, in particolare quelli che aspirano a fornire garanzie normative altrettanto solide, per garantire che gli istituti finanziari dell'UE mantengano l'accesso agli strumenti e fornitori di IA e per definire norme globali equilibrate, salvaguardando al tempo stesso la certezza del diritto per le imprese europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sostiene le iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'IA e del cloud nell'UE, in particolare per sviluppare servizi di IA pienamente conformi al quadro normativo dell'UE in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali, rafforzando al contempo l'autonomia strategica e la resilienza;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Panorama normativo dell'IA nei servizi finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che il settore dei servizi finanziari è altamente regolamentato e soggetto a molteplici normative settoriali sia a livello nazionale che dell'UE, il che impone di gestire rischi afferenti ad ambiti diversi, come la protezione, la qualità e la governance dei dati, il data lineage, la resilienza operativa, l'esternalizzazione, il rischio di modello, i risultati discriminatori e il rischio di mercato e di credito, che insieme costituiscono il quadro di riferimento per l'impiego e la governance dell'IA nel settore dei servizi finanziari<FOOTNOTE><FIELD> Tra gli esempi più significativi di legislazione settoriale figurano, tra gli altri, il regolamento sui requisiti patrimoniali, la direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva Solvibilità II, la direttiva sulla distribuzione assicurativa, il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, il regolamento sulla resilienza operativa digitale, la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, la direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e la direttiva sui servizi di pagamento, nonché i relativi orientamenti e le norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.</FIELD></FOOTNOTE>; evidenzia, tuttavia, l'importanza di monitorare costantemente le lacune normative e l'evoluzione dei casi d'uso dell'IA nel settore finanziario, in particolare al fine di tutelare i diritti dei consumatori e il diritto alla vita privata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>osserva che, rispetto ad altre giurisdizioni, l'UE ha adottato un approccio alla regolamentazione dell'IA maggiormente basato sul rischio; sottolinea che, sebbene possa creare difficoltà per l'adozione e lo sviluppo dell'IA nei servizi finanziari, tale approccio permette anche di generare fiducia e sostenere l'innovazione, a condizione che il quadro venga chiarito e attuato in modo da promuovere la certezza del diritto, la proporzionalità e la fiducia del mercato; riconosce che il regolamento sull'intelligenza artificiale non è stato ancora pienamente attuato e che le sue implicazioni pratiche non sono ancora state valutate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ricorda che il regolamento sull'intelligenza artificiale tiene conto dell'attuale <STRING ITALIC="on">acquis</STRING> in materia di servizi finanziari e mira a evitare la duplicazione degli obblighi, in particolare per quanto concerne la governance interna e i processi di gestione della qualità, consentendo deroghe limitate per gli istituti finanziari nella misura in cui il diritto dell'UE in materia di servizi finanziari preveda requisiti equivalenti; esprime, tuttavia, preoccupazione per le sovrapposizioni normative e per la mancanza di orientamenti sufficienti sull'interpretazione di tali sovrapposizioni e interazioni normative, il che introduce un'indebita complessità, oneri di conformità e incertezza giuridica, ostacolando l'adozione dell'IA nel settore dei servizi finanziari; sottolinea l'importanza di garantire un quadro giuridico, normativo e amministrativo basato sulla certezza, la prevedibilità e la stabilità; osserva che un'interpretazione del regolamento sull'IA estensiva, piuttosto che proporzionale, rischia di comportare indebiti requisiti di conformità per gli istituti finanziari e causare incertezza giuridica; riconosce la difficoltà derivante dal fatto che, per le autorità di vigilanza, l'applicazione dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> comporta interpretazioni e aspettative giuridiche divergenti, con conseguente frammentazione del mercato unico; chiede alla Commissione e alle autorità nazionali competenti di individuare e affrontare eventuali incoerenze in sede di attuazione del regolamento sull'IA nonché nell'ambito del prossimo pacchetto omnibus nel settore digitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>appoggia la raccomandazione, contenuta nel regolamento sull'IA, di designare le autorità finanziarie competenti quali organismi di vigilanza del mercato per i sistemi di IA utilizzati nei servizi finanziari e considerati ad alto rischio; osserva, tuttavia, che altre autorità nazionali competenti saranno responsabili della supervisione dei sistemi di IA non ad alto rischio; riconosce le sfide derivanti dalla presenza di diverse agenzie di vigilanza competenti per l'applicazione dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING>; riconosce inoltre le sfide derivanti dalle diverse interpretazioni giuridiche e aspettative delle varie agenzie di controllo, che potrebbero portare alla frammentazione del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>incoraggia le autorità di controllo a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni per evitare conflitti di competenza; esorta inoltre la Commissione e le autorità di vigilanza a rafforzare la cooperazione con i partner internazionali nei consessi globali di normazione per garantire l'allineamento ed evitare la frammentazione degli approcci normativi; invita inoltre la Commissione a garantire che l'UE tenga il passo con gli sviluppi normativi globali e si allinei a essi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>osserva che il regolamento generale sulla protezione dei dati e i relativi requisiti in materia di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, consenso del cliente e trattamento dei dati personali da parte degli istituti finanziari limitano l'uso dell'IA nei servizi finanziari; ritiene che sia necessario raggiungere un giusto equilibrio tra cogliere i benefici dell'uso dell'IA nei servizi finanziari e garantire la protezione dei dati dei consumatori;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni per garantire un uso responsabile dell'IA nei servizi finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>deplora il ritardo dell'UE in termini di innovazione e investimenti in materia di IA, come dimostrato dai 33 miliardi di EUR di finanziamenti in capitale di rischio ricevuti tra il 2018 e il 2023 dalle imprese dell'UE che sviluppano modelli di base, rispetto agli oltre 120 miliardi di EUR ricevuti dalle loro controparti statunitensi<FOOTNOTE><FIELD> Christine Lagarde, "The transformative power of AI" (Il potere trasformativo dell'IA), 2025, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2025/html/ecb.sp250401_1~d6c9d8df11.en.html.</FIELD></FOOTNOTE>; ritiene che il settore dei servizi finanziari, in quanto primo settore per spesa in servizi e prodotti informatici, abbia il potenziale per fungere da catalizzatore nella mobilitazione di investimenti privati nell'IA; invita, nell'attuale contesto caratterizzato da investimenti lenti nell'IA nel settore finanziario dell'UE, a presentare una proposta ambiziosa per dare nuovo impulso alla scena europea del capitale di rischio nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a fornire orientamenti chiari e pratici, elaborati in consultazione con le autorità di vigilanza europee e nazionali e con le parti interessate, sull'applicazione della legislazione vigente in materia di servizi finanziari per quanto riguarda l'uso dell'IA; ritiene che tali orientamenti dovrebbero puntare a consentire l'uso dell'IA nel settore dei servizi finanziari, anche in modo etico, responsabile, trasparente e favorevole ai consumatori; chiede definizioni coerenti e la semplificazione del quadro normativo per evitare la duplicazione dei requisiti, compresi quelli relativi alla rendicontazione della valutazione dei rischi, e mette in guardia da un approccio universale che imponga un onere sproporzionato agli istituti finanziari di piccole e medie dimensioni; sottolinea la necessità di raggiungere un buon equilibrio tra garantire un uso responsabile dell'IA e lasciare un margine sufficiente per l'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a esaminare in che modo gli strumenti basati sull'IA possano essere utilizzati nei mercati finanziari, ad esempio per l'intermediazione, la gestione del portafoglio e l'automazione della conformità, al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione dei risparmi e degli investimenti, anche sostenendo gli investitori al dettaglio nel prendere decisioni di investimento informate, migliorando l'educazione finanziaria, promuovendo l'innovazione tra le imprese, riducendo la frammentazione del mercato e garantendo un ambiente sicuro per i consumatori; sottolinea che il conseguimento di tali obiettivi richiede un quadro normativo neutro dal punto di vista della tecnologia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>ritiene che la legislazione settoriale che disciplina l'uso dell'IA nei servizi finanziari sia sufficiente a coprire principalmente la diffusione dell'IA nella sua forma attuale; sottolinea che dovrebbe essere effettuato un monitoraggio continuo per determinare la presenza di duplicazioni o carenze nell'attuale legislazione in materia di servizi finanziari applicabile alla diffusione dell'IA; sottolinea che ulteriori regolamentazioni accrescerebbero la complessità e l'incertezza e, in ultima analisi, rischierebbero di privare il settore dei benefici derivanti dall'uso dell'IA; sottolinea che per poter fare affidamento sugli attuali quadri normativi è necessario un monitoraggio costante, un'applicazione efficace e una chiara ripartizione delle responsabilità per garantire la conformità, in particolare negli scenari di implementazione dell'IA transfrontalieri o esternalizzati, e osserva inoltre che occorre monitorare e valutare le eventuali lacune future che potrebbero emergere dai nuovi sviluppi dell'IA qualora tali sviluppi comportino rischi significativi per i consumatori e la stabilità finanziaria; raccomanda vivamente alla Commissione e agli Stati membri di coordinarsi per evitare la sovraregolamentazione e l'introduzione di nuovi ostacoli nei mercati transfrontalieri; osserva che, conformemente al regolamento sull'IA, la Commissione può valutare l'elenco delle applicazioni ad alto rischio di cui all'allegato III del regolamento sull’IA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>invita le autorità di vigilanza europee e nazionali a sostenere un'adozione responsabile dell'IA mediante interpretazioni coerenti e un'applicazione proporzionata della normativa vigente; ritiene che un'adeguata regolamentazione della diffusione dell'IA nel settore dei servizi finanziari sostenga l'adozione dell'IA nonché la fiducia della società in tale tecnologia; sottolinea che l'atteggiamento e l'approccio delle autorità di vigilanza sono importanti quanto le norme stesse; raccomanda che gli sforzi di vigilanza diano priorità ai rischi operativi e tangibili laddove individuati, piuttosto che a preoccupazioni astratte o teoriche, mantenendo nel contempo un approccio attivo e proporzionato alla vigilanza, che sappia bilanciare l'innovazione e la protezione dei consumatori, al fine di gestire i rischi imprevisti derivanti dalla crescente diffusione delle tecnologie di IA; sottolinea l'importanza di monitorare e affrontare efficacemente i rischi connessi all'IA, compresi quelli legati all'opacità, alla concentrazione del mercato e alla perdita di responsabilità, che potrebbero incidere sulla stabilità finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare le barriere all'ingresso presenti nell'UE per le imprese finanziarie innovative basate sull'IA, anche attraverso la razionalizzazione delle licenze, le scale-up transfrontaliere e l'inclusione nei poli di innovazione in materia di vigilanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>sostiene la ricerca sull'impatto ambientale dell'IA, con particolare attenzione all'intensità delle risorse e alla sostenibilità a lungo termine, al fine di aumentare la trasparenza e aiutare gli istituti finanziari a valutare tali aspetti e la loro impronta ambientale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che il crescente utilizzo dell'IA, che può avere implicazioni sul mercato del lavoro dei servizi finanziari, richieda una forte alfabetizzazione in materia, competenze digitali e il coinvolgimento dei talenti, con il sostegno di iniziative di miglioramento delle competenze del settore pubblico e soluzioni basate sul mercato; sostiene gli sforzi del settore e le iniziative mirate, tra cui partenariati pubblico-privato e programmi di miglioramento del livello di competenze, per sviluppare le competenze tecniche ed etiche in materia di IA, soprattutto in relazione a diritti e rischi, della forza lavoro del settore finanziario; sottolinea l'importanza di sviluppare strategie di IA che migliorino la produttività sostenendo nel contempo l'adattamento, l'aggiornamento e la riallocazione dei lavoratori, e garantendo un serio controllo umano; chiede maggiore chiarezza in merito alle disposizioni introdotte dal regolamento sull'intelligenza artificiale affinché gli istituti finanziari possano rispettare i requisiti di alfabetizzazione in materia di IA; sottolinea inoltre l'importanza di garantire e promuovere la parità di accesso agli strumenti e ai servizi di IA, anche per quei segmenti della popolazione meno abili nell'uso delle tecnologie digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invita la Commissione e le autorità di controllo europee e nazionali a valutare il valore aggiunto degli spazi di sperimentazione normativa specifici per l'IA, dei poli di innovazione e degli ambienti di prova transfrontalieri per i servizi finanziari nel consentire la sperimentazione di innovazioni finanziarie basate sull'IA, sia per aiutare le start-up a testare i loro prodotti sia per consentire alle istituzioni esistenti di esplorare nuovi utilizzi in un contesto controllato, salvaguardando nel contempo la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato; ritiene che sfruttare adeguatamente gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA potrebbe fornire l'ambiente di prova strutturato e controllato necessario per agevolare l'innovazione e la diffusione responsabile dell'IA nel settore dei servizi finanziari; incoraggia le autorità di vigilanza europee e nazionali a rafforzare gli strumenti e le tecnologie di vigilanza (SupTech) attraverso l'uso dell'IA e a integrarli nelle attività quotidiane di vigilanza al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza finanziaria; osserva che tali strumenti sono intesi a sostenere, e non a sostituire, le autorità di vigilanza umane;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>