<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0288</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato DAS1131</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0489/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D109630/01 – 2025/2893(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D109630/01),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 15 settembre 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 21 ottobre 2025 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 5 febbraio 2025 e pubblicato il 19 marzo 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DAS1131 (domanda GMFF-2021-1530), EFSA Journal 2025;23(3):9282, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9282.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>––––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, (P10_TA(2025)0106);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0222).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che 17 giugno 2022 Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 ("domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato produce la proteina Cry1Da2 per la resistenza contro determinati lepidotteri nocivi e la proteina DGT-28 EPSPS per una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla giustificava la sua classificazione come tale; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato<FOOTNOTE><FIELD> Si veda, ad esempio:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 ehttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il 5 febbraio 2025 l'EFSA ha emesso un parere favorevole, concludendo che il granturco geneticamente modificato è sicuro quanto la sua versione tradizionale; che tale parere non ha preso in considerazione diversi effetti ambientali, socioeconomici e cumulativi più ampi che l'EFSA ritiene esulino dalle sue competenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA non ha incluso studi tossicologici a lungo termine né un'analisi dettagliata degli effetti cumulativi e combinatori, comprese le potenziali interazioni con i residui di pesticidi comunemente utilizzati nella coltivazione del granturco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le prove sul campo a sostegno della domanda sono state condotte in condizioni geografiche e climatiche limitate che non rappresentano la piena diversità delle regioni in cui è coltivato il granturco, comprese quelle fortemente colpite dai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il monitoraggio e la sorveglianza indipendenti dei potenziali effetti negativi sulla biodiversità, sulla salute del suolo, sugli impollinatori e sugli organismi non bersaglio continuano a non essere sufficientemente garantiti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, ad oggi, non sono disponibili studi oggetto di valutazione inter pares sulla tossicità o sulla modalità d'azione della proteina Cry1Da2;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che nei casi di incertezza scientifica dovrebbe applicarsi il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non debbano avere effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'adozione del progetto di decisione di esecuzione della Commissione consentirebbe importazioni nell'Unione di prodotti non conformi alle norme osservate dagli agricoltori dell'Unione, determinando così per quest'ultimi una situazione di svantaggio competitivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il Parlamento ha ripetutamente sottolineato che la Commissione non dovrebbe autorizzare gli OGM nei casi in cui gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello, al fine di affrontare il persistente deficit democratico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare il granturco geneticamente modificato a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sulla biodiversità, sulla sicurezza alimentare e sui mezzi di sussistenza degli agricoltori, in linea con l'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa per riformare la procedura decisionale sugli OGM al fine di rispondere alle obiezioni coerenti del Parlamento e alla mancanza di un sostegno a maggioranza qualificata tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>esorta la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>