<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0292</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato MON 87427</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0491/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D109634/01 – 2025/2897(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D109634/01),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 15 settembre 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 21 ottobre 2025 in seno al comitato d’appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 marzo 2025 e pubblicato il 13 maggio 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 (domanda GMFF-2023-21254), EFSA Journal 2025;23(5):9380, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9380.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>––––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0106);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0222).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015<FOOTNOTE><FIELD> GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2281/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, ha autorizzato l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 ( "granturco geneticamente modificato");</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 19 marzo 2024 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti d'America, conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il campo di applicazione della domanda di rinnovo riguarda gli alimenti e i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato e i prodotti contenenti tale granturco o da esso costituiti per usi diversi da alimenti e mangimi, ad eccezione della coltivazione; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il 27 marzo 2025 l'EFSA ha espresso un parere favorevole, in cui ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di nuovi pericoli, modifiche dell'esposizione o incertezze scientifiche che potessero modificare le conclusioni della valutazione del rischio originaria emessa nel 2015;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la valutazione dell'EFSA non ha affrontato in misura sufficiente gli effetti cumulativi e combinatori, gli studi tossicologici a lungo termine o le conseguenze ecologiche indirette dell'aumento dell'uso del glifosato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato è resistente al glifosato; che il glifosato è stato associato a rischi per la biodiversità e la salute del suolo e dell'acqua, nonché a potenziali impatti sulla salute umana;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la coltivazione su larga scala di colture geneticamente modificate resistenti al glifosato nei paesi esportatori ha determinato un maggiore utilizzo di erbicidi, la comparsa di erbe infestanti resistenti e conseguenze negative per i sistemi agricoli, gli ecosistemi e le comunità rurali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali previsto nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione si basa in larga misura sulla sorveglianza generale, senza prevedere studi mirati e indipendenti a lungo termine sugli impollinatori, sugli organismi del suolo, sulla vita acquatica e sulle specie non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbe applicarsi in caso di incertezza scientifica e di prove di potenziali danni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non debbano avere effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il Parlamento si è sistematicamente opposto alle autorizzazioni e ai rinnovi degli organismi geneticamente modificati se gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello, sottolineando il persistente deficit democratico nella procedura decisionale;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno e nel rispetto del principio di precauzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a non rinnovare l'autorizzazione del granturco geneticamente modificato a causa dei rischi associati all'uso del glifosato, alla comparsa di erbe infestanti resistenti, alla perdita di biodiversità e all'insufficienza di prove a lungo termine, in linea con l'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa per riformare la procedura decisionale sugli organismi geneticamente modificati al fine di rispondere alle obiezioni coerenti del Parlamento e alla mancanza di un sostegno a maggioranza qualificata tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>esorta la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>