<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0295</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Regolamento sulla deforestazione: determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti </STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0263/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 novembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l’avvio dei negoziati interistituzionali.</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		39, 66 e 102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Gli operatori a valle e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti gli </STRING></STRING>operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e comunicando</STRING></STRING> i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Gli operatori a valle e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i primi</STRING></STRING> operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale obbligo di raccogliere e conservare i numeri di riferimento dovrebbe applicarsi solo al primo operatore a valle e non a tutti gli altri operatori più a valle della catena di approvvigionamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		40, 67 e 103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul mercato prodotti interessati o li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative ai micro e piccoli operatori che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata "micro e piccoli operatori primari", dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno e che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccolo operatore primario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul mercato prodotti interessati o li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative ai micro e piccoli operatori che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata "micro e piccoli operatori primari", dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in tale paese</STRING></STRING>, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno e che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccolo operatore primario.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		41 e 68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, nell'ambito degli sforzi di semplificazione, l'onere amministrativo derivante dagli obblighi per i micro e piccoli operatori primari di presentare una dichiarazione semplificata una tantum a norma dell'articolo 4 bis e di raccogliere informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dovrebbe essere ridotto consentendo loro di sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l'indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo, a condizione che l'indirizzo postale corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento in questione. Ciò offre ai micro e piccoli operatori primari la libertà di scegliere tra fornire la geolocalizzazione degli appezzamenti o l'indirizzo postale degli appezzamenti o del rispettivo stabilimento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>	Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere considerata per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra nella definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>	Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere considerata per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra nella definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, la definizione di micro e piccoli operatori primari dovrebbe includere gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e del numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio relative alle attività da essi svolte e disciplinate dal presente regolamento non superano i limiti numerici di almeno due di questi tre criteri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In vista del riesame generale del regolamento (UE) 2023/1115 che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2030 a scopo di semplificazione per gli operatori e i commercianti, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame a scopo di semplificazione del regolamento (UE) 2023/1115 e presentare una relazione entro il 30 aprile 2026. La relazione dovrebbe valutare gli oneri amministrativi e l'impatto di tale regolamento, segnatamente per i micro e piccoli operatori. Inoltre, nella relazione la Commissione dovrebbe indicare le possibili modalità per far fronte ai problemi individuati, anche mediante orientamenti tecnici, miglioramenti del sistema informatico, atti delegati o atti di esecuzione, conformemente ai poteri delegati conferiti dal regolamento e, se del caso, corredare la relazione di una proposta legislativa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti prevista dall'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Si tratta di un elemento necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, e per consentire a tali operatori e commercianti di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, le corrispondenti date di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbero essere fissate al 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		72 e 110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Alla luce del rinvio della data <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a partire dalla quale i micro e piccoli operatori sono tenuti a conformarsi al</STRING></STRING> regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transitorie e quelle</STRING></STRING> sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale è predisposta l'interfaccia elettronica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Alla luce del rinvio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di 12 mesi</STRING></STRING> della data <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del</STRING></STRING> regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle persone fisiche,</STRING></STRING> alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale è predisposta l'interfaccia elettronica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Vista l'urgenza di adottare semplificazioni mirate e di rinviare l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1115, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 15 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15 bis)</NO.P>"micro o piccolo operatore primario": l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>15 bis)</NO.P>"micro o piccolo operatore primario": l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ubicati in detto paese</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che possono dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, del loro ricavo netto e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio riconducibili alle attività disciplinate dal presente regolamento non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		74 e 114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi</STRING></STRING> 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e 3</STRING></STRING> e paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo</STRING></STRING> 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'articolo 4, paragrafo </STRING></STRING>3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, seconda frase,</STRING></STRING> e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'articolo 4,</STRING></STRING> paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		75 e 115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata, è loro assegnato un identificativo della dichiarazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> una tantum</STRING></STRING>, è loro assegnato un identificativo della dichiarazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione i micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III. In caso di modifiche delle informazioni fornite nella dichiarazione, essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono ad</STRING></STRING> aggiornarle. </P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione i micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III. In caso di modifiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">significative </STRING></STRING>delle informazioni fornite nella dichiarazione, essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> aggiornarle. </P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		77 e 117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una tantum </STRING></STRING>a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		78 e 118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.";</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dall'indirizzo postale dello stabilimento</STRING></STRING> in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		79 e 119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori a valle e i commercianti mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori a valle e i commercianti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immettono o</STRING></STRING> mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o li esportano</STRING></STRING> solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		50, 80 e 120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		34, 49, 81 e 121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori a valle e i commercianti comunicano agli operatori a valle e ai commercianti a cui hanno fornito i prodotti interessati i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti interessati.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		82 e 122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 16 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il presente paragrafo non si applica all'esportazione di un prodotto interessato da parte di un operatore a valle.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		62 e 123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 21</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 30 aprile 2026, la Commissione effettua a un riesame a scopo di semplificazione del presente regolamento e su tale base presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 21</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce un gruppo permanente di portatori di interessi e garantisce uno scambio continuo con esperti, portatori di interessi e operatori per sviluppare</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le migliori pratiche e raccogliere riscontri tecnici dopo l'entrata in applicazione del regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		55 e 124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 22</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 22</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino al 30 dicembre 2026 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 immessi sul mercato da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 22</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2026.  </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 22</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2028</STRING></STRING> devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2029</STRING></STRING> devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		63 e 128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli articoli da 3 a 13, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20, 21, 23,</STRING></STRING> 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo,</STRING></STRING> gli articoli da 3 a 13, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli articoli da 16 a 24 e gli articoli</STRING></STRING> 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti comunicano alla Commissione eventuali difficoltà, errori o perturbazioni documentati derivanti dai sistemi di informazione dell'Unione di cui all'articolo 33, al fine di garantire che gli operatori e i commercianti soggetti al periodo di tolleranza non siano penalizzati da tali problemi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		64 e 129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Per gli operatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come</STRING></STRING> microimprese o piccole imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai sensi dell'</STRING></STRING>articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> primo comma,</STRING></STRING> della direttiva 2013/34/UE, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a prescindere dalla loro forma giuridica,</STRING></STRING> gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 dicembre 2026</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori, siano essi persone fisiche o microimprese o piccole imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		27, 89 e 130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per i micro e piccoli operatori primari, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal 30 dicembre 2026.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		28, 90 e 131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli articoli da 16 a 19, 22 e 24 si applicano dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda le misure concernenti gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti e dal 30 dicembre 2026 agli operatori di cui ai paragrafi 3 e 4. L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità."</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti tengono conto delle informazioni pertinenti, compresi i reclami, le relazioni e le indicazioni comprovate, e, per il periodo precedente le date di cui all'articolo 38, tengono in debita considerazione le comunicazioni della Commissione riguardanti problemi informatici o errori involontari da essi derivanti, al fine di evitare sanzioni amministrative a carico degli operatori di cui all'articolo 38, fatto salvo l'articolo 25.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato I, i prodotti ex 49 sono soppressi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		60, 91 e 132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – frase introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata dei micro e piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:</P></OLD><NEW><P>Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una tantum </STRING></STRING>dei micro e piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		92 e 133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e quantità annua di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e quantità annua <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stimata una tantum</STRING></STRING> di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stimata</STRING></STRING> deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		93 e 134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti su cui il micro e il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini. Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure indirizzo postale dello stabilimento o di tutti gli appezzamenti</STRING></STRING> su cui il micro e il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini. Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>