<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0297</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0222/2025 - Relatrice: Aurore Lalucq)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2025 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 concernente la raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (09737/2025 – C10-0118/2025 – 2025/0806(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione della Banca centrale europea (09737/2025 – ECB/2025/17),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C10‑0118/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 84 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0222/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Progetto della Banca centrale europea</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> è una componente fondamentale del quadro giuridico a sostegno dei compiti di raccolta statistica della Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">controllare la raccolta coordinata delle informazioni statistiche necessarie per l’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> è una componente fondamentale del quadro giuridico a sostegno dei compiti di raccolta statistica della Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento e nel monitoraggio della raccolta coordinata delle informazioni statistiche necessarie, </STRING></STRING>la BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">realizzare in modo più efficiente i suoi obiettivi</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">svolgere i suoi compiti di cui all'articolo 2 dello statuto nonché per rispondere meglio alle sfide urgenti e future</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto senza precedenti con nuove esigenze relative alle statistiche per assolvere i compiti del SEBC e nuove possibilità per una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l'emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l’assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l'onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio «una tantum» in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell'indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto senza precedenti con nuove esigenze relative alle statistiche per assolvere i compiti del SEBC e nuove possibilità per una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l'emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l’assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l'onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio «una tantum» in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tale contesto e dato il potenziale della digitalizzazione, la BCE dovrebbe esaminare ulteriormente gli strumenti che sfruttano la digitalizzazione per razionalizzare i processi di raccolta dei dati e alleviare l'onere dei compiti svolti dal SEBC e dai soggetti dichiaranti. La BCE dovrebbe continuare a valutare le opportunità e le sfide derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali per la raccolta di informazioni statistiche e dovrebbe formulare una nuova raccomandazione per una conseguente modifica del presente regolamento, qualora concluda nella sua valutazione che tale modifica è necessaria.</STRING></STRING> Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell'indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la solidità e la pertinenza dei suoi strumenti analitici e in linea con il suo mandato principale di stabilità dei prezzi, integrato dai suoi obiettivi secondari di sostegno alle politiche economiche generali nell'Unione, compresi quelli relativi a considerazioni ambientali e di sostenibilità, la BCE dovrebbe continuare a rafforzare il suo quadro statistico per riflettere l'evoluzione delle sfide economiche e strutturali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'uso dell'intelligenza artificiale offre opportunità per migliorare l'efficienza, la precisione e la tempestività della raccolta e del trattamento dei dati. Tuttavia, il suo utilizzo comporta anche rischi specifici relativi alla trasparenza, ai pregiudizi, alla sicurezza, alla vita privata e alla responsabilità. È pertanto necessario garantire che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalla BCE o dalle banche centrali nazionali nello svolgimento dei loro compiti statistici siano utilizzati in modo responsabile, trasparente e sicuro, assicurando un'adeguata sorveglianza umana e una piena responsabilità, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione e con l'indipendenza della BCE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Le informazioni statistiche riservate ottenute dalla BCE e dalle banche centrali nazionali per l'assolvimento dei compiti del SEBC devono essere protette al fine di impedirne l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Tuttavia, il regime di riservatezza dovrebbe essere rivisto e chiarito per assicurare che la BCE e le banche centrali nazionali utilizzino e condividano reciprocamente informazioni statistiche riservate per l'assolvimento dei compiti del SEBC di cui al trattato e per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità. Tali revisioni sono necessarie per assicurare che le informazioni possano essere raccolte dalla BCE con l'assistenza delle banche centrali nazionali conformemente al principio «una tantum». Inoltre, per ridurre la necessità di duplicare gli obblighi di segnalazione statistica e di vigilanza, facilitare la cooperazione tra le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione e ridurre inutili oneri amministrativi, i membri del SEBC dovrebbero essere tenuti a condividere informazioni statistiche riservate con talune autorità e organi per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale e alla stabilità del sistema finanziario, nonché con i membri del Sistema statistico europeo (SEE). È opportuno che i membri del SEBC dispongano della flessibilità di condividere informazioni statistiche riservate con altre autorità e organi degli Stati membri e dell’Unione o con ricercatori affiliati a organismi di ricerca scientifica in determinate circostanze. Può anche essere condiviso con i soggetti dichiaranti un insieme specifico e ridotto di informazioni statistiche, laddove sia necessario per determinati fini statistici oppure qualora le fonti siano a disposizione di un soggetto dichiarante, ad esempio quando tali informazioni sono segnalate da un ente controllato da un soggetto dichiarante o dalle sue filiali. Per mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti, è opportuno prevedere dispositivi coerenti per proteggere le informazioni statistiche riservate e rafforzare la trasparenza sugli utilizzi cui possono essere destinate le informazioni statistiche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Le informazioni statistiche riservate ottenute dalla BCE e dalle banche centrali nazionali per l'assolvimento dei compiti del SEBC devono essere protette al fine di impedirne l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Tuttavia, il regime di riservatezza dovrebbe essere rivisto e chiarito per assicurare che la BCE e le banche centrali nazionali utilizzino e condividano reciprocamente informazioni statistiche riservate per l'assolvimento dei compiti del SEBC di cui al trattato e per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità. Tali revisioni sono necessarie per assicurare che le informazioni possano essere raccolte dalla BCE con l'assistenza delle banche centrali nazionali conformemente al principio «una tantum». Inoltre, per ridurre la necessità di duplicare gli obblighi di segnalazione statistica e di vigilanza, facilitare la cooperazione tra le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione e ridurre inutili oneri amministrativi, i membri del SEBC dovrebbero essere tenuti a condividere informazioni statistiche riservate con talune autorità e organi per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale e alla stabilità del sistema finanziario, nonché con i membri del Sistema statistico europeo (SEE). È opportuno che i membri del SEBC dispongano della flessibilità di condividere informazioni statistiche riservate con altre autorità e organi degli Stati membri e dell’Unione o con ricercatori affiliati a organismi di ricerca scientifica in determinate circostanze. Può anche essere condiviso con i soggetti dichiaranti un insieme specifico e ridotto di informazioni statistiche, laddove sia necessario per determinati fini statistici oppure qualora le fonti siano a disposizione di un soggetto dichiarante, ad esempio quando tali informazioni sono segnalate da un ente controllato da un soggetto dichiarante o dalle sue filiali. Per mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti, è opportuno prevedere dispositivi coerenti per proteggere le informazioni statistiche riservate e rafforzare la trasparenza sugli utilizzi cui possono essere destinate le informazioni statistiche. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per promuovere la ricerca e il controllo indipendenti, la BCE e le banche centrali nazionali dovrebbero mettere a disposizione dei ricercatori accreditati informazioni statistiche riservate provenienti dalle principali serie di dati del SEBC, ogniqualvolta tale accesso possa essere fornito senza rischi di divulgazione. Ciò migliorerà l'uso analitico delle statistiche per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti in tutta la zona euro, preservando nel contempo la riservatezza dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest’ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell’articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. Le informazioni possono essere raccolte in particolare nei settori delle statistiche monetarie e finanziarie, delle statistiche sulle banconote, delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, delle statistiche di stabilità finanziaria, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero. Quando necessario ai fini dello svolgimento dei compiti del SEBC, è possibile raccogliere informazioni supplementari anche in altri settori in casi debitamente motivati. Le informazioni raccolte per assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definite ulteriormente nel programma statistico del SEBC.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest’ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell’articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rispondere meglio alle sfide urgenti e future, </STRING></STRING>le informazioni possono essere raccolte in particolare nei settori delle statistiche monetarie e finanziarie, delle statistiche sulle banconote, delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, delle statistiche di stabilità finanziaria, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, degli indicatori macroeconomici</STRING></STRING> e delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero. Quando necessario ai fini dello svolgimento dei compiti del SEBC, è possibile raccogliere informazioni supplementari anche in altri settori in casi debitamente motivati. Le informazioni raccolte per assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definite ulteriormente nel programma statistico del SEBC.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con il principio "una tantum" e con il sostegno di soluzioni digitali, se del caso</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tiene conto delle politiche e degli obiettivi economici generali dell'Unione, comprese le politiche climatiche e ambientali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La BCE aggiorna l'importo delle sanzioni di cui al paragrafo 4 ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione dell'area euro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti di legge relativi alla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigilanza prudenziale</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla </STRING></STRING>stabilità del sistema finanziario;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti di legge relativi alla stabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a breve, medio</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lungo termine e all'efficacia</STRING></STRING> del sistema finanziario;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – punto 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> consentire a ricercatori affiliati a enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentono l'identificazione diretta di un soggetto dichiarante, di un'altra persona fisica o giuridica, di un ente o di una filiale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituiscono un quadro permanente per facilitare e</STRING></STRING> consentire a ricercatori affiliati a enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> riguardanti tutte le principali serie di dati della BCE,</STRING></STRING> che non consentono l'identificazione diretta di un soggetto dichiarante, di un'altra persona fisica o giuridica, di un ente o di una filiale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando i membri del SEBC concedono l'accesso a informazioni statistiche riservate nei casi di cui alle lettere e) e g) del presente paragrafo, la persona fisica o giuridica che ottiene l'accesso utilizza tali dati solo per lo scopo consentito dai membri del SEBC e, se del caso, dal soggetto dichiarante o da altra persona fisica o giuridica, entità o filiale che può essere identificata. Se la persona fisica o giuridica che ottiene l'accesso a tali dati può archiviarli, la sicurezza dell'archiviazione è garantita per evitare qualsiasi violazione della riservatezza. L'archiviazione non si protrae oltre tre anni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Progetto di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 2533/98</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – punto 7 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle </STRING></STRING>informazioni statistiche riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità alle regole comuni e alle norme minime definite dalla BCE</STRING></STRING>; nonché</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizza le </STRING></STRING>informazioni statistiche riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> esclusivamente per lo scopo per cui ha dato il consenso il membro del SEBC che condivide le informazioni e, se del caso, il soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale che può essere identificata dalle informazioni statistiche riservate</STRING></STRING>; nonché</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>