<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0301</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Proteggere i consumatori dell'UE dalle pratiche di talune piattaforme di commercio elettronico: il caso delle bambole sessuali con sembianze infantili, delle armi e di altri prodotti e materiali illegali</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0500/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2025 "Proteggere i consumatori dell'UE dalle pratiche di talune piattaforme di commercio elettronico: il caso delle bambole sessuali con sembianze infantili, delle armi e di altri prodotti e materiali illegali" (2025/2971(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 31 marzo 2022 del gruppo di saggi sulla riforma dell'unione doganale dell'UE dal titolo "Putting More Union in the European Customs: Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe" (Più unione nelle dogane europee: Dieci proposte per rendere l'unione doganale dell'UE adatta all'Europa geopolitica),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/1035, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1035/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2025, dal titolo "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile" (COM(2025)0037),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta dell'aprile 2024 dal titolo "Much more than a market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE)<FOOTNOTE><FIELD> Letta, E., "Much more than a market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens", aprile 2024.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011<FOOTNOTE><FIELD> GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 136, paragrafo 2, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per il commercio internazionale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0133/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che dal 31 ottobre 2025 è in atto in Francia un'importante controversia – che si sta rapidamente estendendo a tutta l'Europa in merito alla vendita, sulla piattaforma cinese di commercio elettronico SHEIN, di bambole sessuali con sembianze infantili e di altri prodotti illegali, comprese armi; che l'organismo francese di tutela dei consumatori ha trasmesso alla procura di Parigi segnalazioni riguardanti la "vendita di oggetti sessuali con sembianze infantili" e che detta procura ha pertanto aperto, il 3 novembre 2025, un'indagine su SHEIN e su altri tre mercati online di paesi terzi, vale a dire Temu, AliExpress e Wish;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, a seguito di una prima misura coercitiva da parte delle autorità francesi, SHEIN ha dichiarato di aver ritirato tutti gli annunci pubblicitari e gli elementi visivi correlati, e di aver temporaneamente deindicizzato la categoria "prodotti per adulti"; che permangono forti dubbi quanto alla capacità o alla volontà di SHEIN di adottare misure efficaci e decisive in relazione ai contenuti illegali e di garantire che sulla sua piattaforma siano messi a disposizione solo prodotti conformi; che tali dubbi sono stati corroborati da elementi di prova che dimostrano che i prodotti in questione erano ancora accessibili in altri Stati membri, anche attraverso l'accesso VPN, due giorni dopo la presunta sospensione della loro vendita in Francia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, il 26 novembre 2025, le autorità francesi hanno annunciato che avrebbero presentato una denuncia contro AliExpress e Joom, che pure sono coinvolti nella vendita di bambole pedopornografiche, illustrando la portata e la gravità di tale fenomeno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che, alla luce di tali rivelazioni, il governo francese ha avvertito pubblicamente che la reiterazione della violazione lo avrebbe indotto a chiedere la disattivazione dell'accesso alla piattaforma SHEIN sul mercato francese; che, in risposta a tale avvertimento, SHEIN sembra aver rimosso dalle sue piattaforme globali tutte le bambole sessuali con sembianze infantili, aver annunciato un divieto a livello mondiale di tutte le bambole sessuali, aver deindicizzato gli articoli in questione e aver avviato un'indagine interna per determinare come tali prodotti erano potuti apparire sui suoi mercati online;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la viva reazione dell'opinione pubblica francese è legata a precedenti controversie che hanno coinvolto SHEIN, tra cui le conclusioni del luglio 2025 relative a pratiche di sconto ingannevoli adottate dall'azienda, nonché ad asserzioni ambientali infondate; che tali pratiche sleali portano alla luce i modelli aziendali di tali piattaforme online e sollevano interrogativi sui modelli di consumo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il caso francese ha riportato l'attenzione sul problema più vasto dei prodotti non sicuri e illegali che circolano attraverso i mercati online in tutta l'UE e ha scatenato un ampio dibattito sui modelli di consumo, sulla concorrenza sleale da parte delle piattaforme online di paesi terzi, sulla regolamentazione dei mercati online e sui diritti dei consumatori;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni introduttive</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>condanna quanto avvenuto recentemente in Francia in relazione alla disponibilità su SHEIN di bambole sessuali con sembianze infantili e di altri prodotti illegali o pericolosi, ad esempio armi, accessibili in tutta l'UE; sottolinea che tali pratiche costituiscono una grave violazione del diritto dell'UE e una minaccia diretta alla sicurezza dei consumatori e alla protezione dei minori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che il caso di SHEIN non è isolato, ma riflette un modello sistemico di controllo inadeguato e meccanismi di prevenzione insufficienti; mette in evidenza le recenti conclusioni di organizzazioni dei consumatori secondo cui una percentuale significativa dei prodotti offerti dalle grandi piattaforme di commercio elettronico di paesi terzi non soddisfa i requisiti di sicurezza dell'UE, e secondo cui una parte consistente di tali prodotti comporta gravi rischi per i consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>prende atto delle indagini in corso avviate dalla Commissione sulle pratiche delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, comprese le recenti richieste di informazioni rivolte a SHEIN, ma invita la Commissione a passare dal dialogo a misure coercitive decisive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che la maggior parte dei prodotti non sicuri e illegali è spedita verso l'UE in grandi volumi di pacchi singoli, spesso di piccole dimensioni, venduti ai consumatori dell'UE per il tramite di piattaforme online di paesi terzi, in particolare cinesi; mette in guardia contro il fatto che l'aumento esponenziale delle piccole spedizioni, associato a una capacità di controllo limitata, ha come conseguenza un'intercettazione inadeguata delle merci pericolose; sottolinea che tale situazione mette in pericolo i consumatori e falsa la concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il fatto che il livello crescente e documentato di non conformità da parte di SHEIN e di altre piattaforme online di paesi terzi è aggravato da un modello aziendale basato sulla rapidità, la massimizzazione dei profitti e il consumo eccessivo, a scapito dei diritti umani, della protezione dell'ambiente, della sicurezza dei consumatori e dei valori fondamentali; si rammarica del fatto che dietro a prezzi artificialmente bassi si nascondano questioni preoccupanti, tra cui il lavoro sottopagato, l'imitazione illegale del lavoro dei designer, la commercializzazione di prodotti non sicuri e non conformi, e l'accumulo di rifiuti tessili;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sfide in materia di conformità</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>riconosce che l'UE ha istituito un quadro di conformità solido, che comprende il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sui mercati digitali, il regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, le norme in materia di tutela dei consumatori e varie normative in materia di prodotti e ambiente, e che si applica anche ai prodotti venduti online; riconosce, tuttavia, che è necessario compiere ulteriori sforzi per pervenire a un'applicazione piena e coordinata del quadro di conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ritiene che un'attuazione rigorosa, coerente e tempestiva dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> normativo dell'UE sia indispensabile per evitare che prodotti non sicuri, non conformi e contraffatti entrino nel mercato interno e per mantenere alto il livello di tutela dei consumatori; invita tutte le autorità competenti degli Stati membri a utilizzare ogni strumento di applicazione a loro disposizione per reagire in modo tempestivo ed efficace;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che il regolamento sui servizi digitali prevede basi giuridiche chiare per l'intervento, compresa l'autorità di imporre sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo 74, e di ordinare la rimozione dei prodotti illegali, di cui all'articolo 9; esorta la Commissione a utilizzare pienamente e tempestivamente tali strumenti per garantire che le piattaforme rispettino i loro obblighi; sottolinea che i cittadini devono poter constatare che l'UE è in grado di garantire la loro sicurezza online e si attende un'applicazione coordinata e rigorosa in tutto il mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>mette in guardia contro il fatto che persistono gravi carenze nell'applicazione a causa della mancanza cronica di risorse e delle insufficienti capacità digitali delle autorità doganali e delle autorità di vigilanza del mercato, della carenza di personale specializzato e dell'assenza di strumenti tecnologici armonizzati e interoperabili tra gli Stati membri, aggravata da uno scambio limitato di dati e da uno scarso coordinamento operativo tra le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di tutela dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che l'enorme volume delle spedizioni del commercio elettronico che entrano nell'UE rende i controlli fisici intrinsecamente insufficienti; chiede l'adozione di misure urgenti, tra cui l'introduzione di una tassa di gestione armonizzata a livello dell'UE e conforme alle norme dell'OMC per coprire i costi di vigilanza supplementari sostenuti dalle autorità doganali e una responsabilità chiaramente definita per le piattaforme e i venditori stabiliti nei paesi terzi per quanto riguarda la sicurezza e la conformità dei prodotti destinati ai consumatori dell'UE, che dovrebbe accompagnare la soppressione dell'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per le spedizioni di modesto valore recentemente concordata in sede di Consiglio; esorta la Commissione ad aumentare in modo significativo il sostegno finanziario e operativo alle autorità doganali e alle autorità di vigilanza del mercato, anche attraverso maggiori stanziamenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, per garantire risorse sufficienti e personale adeguato;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indagini sulle piattaforme online e ulteriori azioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>deplora la lentezza con cui procedono le indagini avviate dalla Commissione e dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori nei confronti delle piattaforme online di paesi terzi per potenziali violazioni delle norme dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, e nei confronti delle piattaforme di dimensioni molto grandi, in particolare nel quadro del regolamento sui servizi digitali; si rammarica del fatto che le procedure investigative spesso si protraggano per molti mesi o addirittura per anni, minando così la fiducia dei cittadini e limitando la capacità dei legislatori di reagire dinanzi alla rapidità con cui emergono i rischi online; sottolinea che è urgente concludere tali indagini e affrontare i motivi strutturali di questa pregiudizievole lentezza; sottolinea che, nella realtà pratica, la sospensione dell'attività delle piattaforme, quale attualmente richiesta in Francia, rimane ampiamente irrealizzabile, anche in caso di non conformità reiterata e manifesta; sottolinea che è necessaria un'azione a livello dell'UE per garantire un'applicazione coerente della legislazione nonché per evitare qualsiasi distorsione del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>chiede pertanto strumenti di applicazione più forti, più rapidi e più operativi per garantire che le norme dell'UE possano essere applicate efficacemente nell'ambiente digitale; insiste affinché l'attuazione degli impegni assunti dalle piattaforme online sia oggetto di un controllo continuo e sistematico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che le recenti conclusioni riguardanti SHEIN portano alla luce carenze sistemiche piuttosto che incidenti isolati, che non possono essere risolte semplicemente con il ritiro dei prodotti o con scuse pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sollecita un'attivazione più rapida e più agevole delle misure provvisorie a norma del regolamento sui servizi digitali e di altre misure a norma del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e del regolamento sulla vigilanza del mercato, compresa la sospensione temporanea dell'attività dei mercati online in caso di violazioni reiterate, gravi o sistemiche del diritto dell'UE, come nel caso che riguarda SHEIN in Francia, al fine di garantire che le piattaforme non conformi non ne eludano le conseguenze; sottolinea che la sospensione dell'attività dei mercati online non dovrebbe più essere considerata una misura eccezionale di ultima istanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>evidenzia la necessità di applicare sanzioni più efficaci in modo tempestivo, sfruttando appieno tutti gli strumenti previsti dalla legislazione dell'UE; sottolinea che tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da garantire che le piattaforme non conformi rispettino pienamente il diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>osserva che il sistema attuale è più reattivo che preventivo, in quanto le autorità intervengono solo dopo che i prodotti pericolosi sono già stati venduti ai consumatori, anziché impedirne la distribuzione; ricorda che, a norma del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, i mercati online sono tenuti a rimuovere l'offerta del prodotto pericoloso entro due giorni se sono a conoscenza della sua pericolosità o se devono dare seguito a un ordine di rimozione proveniente da un organismo governativo, o entro tre giorni se devono dare seguito alla segnalazione di un soggetto terzo riconosciuto; ricorda inoltre che i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti sul portale Safety Gate prima di inserirli nelle loro interfacce; sottolinea che i campionamenti e i test casuali possono fungere da deterrente efficace solo se effettuati in modo sistematico e con frequenza sufficiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita la Commissione e le autorità nazionali competenti ad applicare con fermezza il regolamento sui servizi digitali per quanto riguarda la responsabilità dei mercati online, e in particolare i loro obblighi in materia di sistemi di raccomandazione, progettazione delle interfacce, diritto all'informazione e rispetto delle norme relative alla conformità dal momento della progettazione, volte a migliorare la tracciabilità complessiva, e il loro obbligo di "conoscere il cliente"; sottolinea la necessità di una rete di segnalatori attendibili, basata sul regolamento sui servizi digitali, per i prodotti illegali e il commercio elettronico, al fine di garantire che le piattaforme adempiano correttamente ai propri obblighi; ricorda che SHEIN e altre piattaforme online, come Temu e AliExpress, sono state designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi e sono soggette a obblighi più rigorosi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>osserva che la Commissione sta esaminando alcuni mercati online di paesi terzi che hanno fatto ricorso a tecniche manipolatorie, tra cui percorsi oscuri, progettazioni che creano dipendenza, marketing ingannevole da parte di influencer e diffusione di recensioni online false o fuorvianti; ricorda che, stando al controllo dell'adeguatezza dell'equità digitale, le pratiche commerciali sleali causano ai consumatori perdite pari a quasi 8 miliardi di EUR all'anno e sottolinea che tali metodi di sfruttamento, che interessano soprattutto gli utenti vulnerabili e i minori, inducono all'acquisto impulsivo e favoriscono un consumo non sostenibile; esorta la Commissione a garantire che il futuro atto legislativo sull'equità digitale risponda a tali pratiche colmando le lacune normative presenti nella legislazione in vigore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>chiede che tutti i venditori che operano su mercati online siano tenuti a fornire un indirizzo di restituzione e un punto di contatto verificabili all'interno dell'UE, al fine di garantire che i consumatori possano far valere efficacemente i loro diritti in virtù della normativa dell'UE in materia di protezione dei consumatori, quali il diritto di recedere da un acquisto effettuato online e di restituire i prodotti non conformi senza oneri aggiuntivi, e che le autorità competenti possano effettuare ispezioni adeguate; insiste sul fatto che i mercati online dovrebbero essere responsabili della verifica e dell'applicazione di tale obbligo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Necessità di riforme normative</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>esorta la Commissione ad adottare senza indugio misure efficaci contro i prodotti non sicuri e illegali venduti sulle piattaforme online, comprese misure legislative laddove siano state individuate chiare lacune giuridiche, al fine di garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese europee, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese; sottolinea la necessità di attuare l'attuale quadro di conformità e di valutare tali misure nel momento in cui si prende in considerazione l'adozione di un nuovo atto legislativo, in particolare di nuovi obblighi per i mercati online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>sottolinea che le informazioni relative a un operatore economico responsabile nell'UE ai sensi del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che agisce per conto di un operatore commerciale o di una piattaforma di paesi terzi, sono spesso errate o assenti; sottolinea tuttavia che, se i venditori hanno sede al di fuori dell'UE o non sono rintracciabili o se vengono utilizzati indirizzi falsi per le persone responsabili, non esiste un'entità giuridica responsabile, il che rende impossibile per le autorità di vigilanza del mercato adottare misure di esecuzione o per i consumatori ottenere un risarcimento o avere accesso a mezzi di ricorso; osserva che, anche quando tali informazioni sono disponibili, la persona responsabile nell'UE potrebbe non essere tenuta a rispondere in tal senso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>ritiene necessario che i consumatori possano in qualunque caso disporre di mezzi di ricorso; sottolinea, a tale proposito, che, qualora il produttore abbia sede al di fuori dell'UE e non sia possibile identificare alcun importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di servizi di logistica, i mercati online dovrebbero fornire ai consumatori mezzi di ricorso adeguati e proporzionati in caso di mancato rispetto del regolamento sui servizi digitali, in particolare dei suoi articoli 30 e 31, o dell'articolo 22 del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>prende atto dell'intenzione della Commissione di rivedere il regolamento sulla vigilanza del mercato e sottolinea che tale operazione deve consentire una valutazione rapida e approfondita delle norme vigenti per quanto riguarda la "persona responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione", in particolare quelle applicabili agli operatori commerciali di paesi terzi, sulla base dei risultati della relazione di valutazione dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato; invita la Commissione ad accelerare la propria valutazione dell'introduzione dell'obbligo per gli operatori commerciali di paesi terzi di nominare una persona responsabile nell'UE con maggiore responsabilità giuridica e finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che la revisione del regolamento sulla vigilanza del mercato offra un'importante occasione per rafforzare il quadro normativo dell'UE, distinguendo più chiaramente le responsabilità delle piattaforme che immettono prodotti sul mercato da quelle delle piattaforme che si limitano a ospitare contenuti che non sono prodotti, come video, immagini o articoli; ricorda che tale distinzione è già intrinsecamente presente nel regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, nel regolamento sulla vigilanza del mercato e nel codice doganale dell'Unione, che stabiliscono disposizioni specifiche per i mercati online che vendono prodotti; reputa tuttavia necessario attribuire maggiori responsabilità ai mercati online che vendono prodotti, al fine di garantire una maggiore protezione dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>esorta la Commissione a procedere senza indugio a una revisione completa del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, presupposto indispensabile per garantire una rigorosa applicazione transfrontaliera delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e per contrastare la circolazione di prodotti non sicuri; insiste sul fatto che la revisione deve introdurre disposizioni concrete che rafforzino le capacità di applicazione nei confronti degli operatori commerciali e delle piattaforme di paesi terzi, garantendo nel contempo un coordinamento più stretto e una condivisione strutturata delle informazioni tra le autorità dell'UE e quelle nazionali e, se del caso, con gli organismi competenti dei paesi terzi; evidenzia la necessità di conferire alla Commissione poteri investigativi e sanzionatori diretti in caso di violazioni gravi e di grande rilevanza della normativa in materia di protezione dei consumatori, al fine di garantire un'applicazione coerente, simultanea e dissuasiva in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>ritiene che le operazioni di "acquisto in incognito" condotte dalle autorità di vigilanza del mercato, come indicato nella comunicazione della Commissione sul commercio elettronico, costituiscano uno strumento fondamentale per valutare la legalità e la sicurezza dei prodotti offerti attraverso piattaforme online; chiede che tali controlli siano considerevolmente estesi ed effettuati con maggiore regolarità al fine di garantire un'applicazione efficace, in concomitanza con altre misure di applicazione coordinate quali indagini a tappeto e revisioni tra pari; ricorda che sarebbe opportuno ricorrere in modo più sistematico alle misure correttive previste dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e finalizzate a contrastare le violazioni ripetute o già documentate in relazione a prodotti comparabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>invita la Commissione a valutare la fattibilità dell'elaborazione di definizioni chiare e armonizzate di "moda veloce" e "moda ultraveloce" al fine di affrontare i rischi specifici associati a tali modelli commerciali, garantendo così condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato ed evitando la frammentazione normativa nel mercato interno; esorta inoltre la Commissione a valutare l'introduzione di disposizioni che garantirebbero la disponibilità di strumenti pienamente efficaci per affrontare le sfide poste dalla proliferazione di prodotti "ultraveloci" e di bassa qualità, tra cui procedure di valutazione della conformità più rigorose e strumenti di applicazione rafforzati, affinché il mercato interno possa garantire il massimo livello di protezione dei consumatori, consentendo nel contempo lo sviluppo di prodotti e idee innovativi e riducendo gli oneri amministrativi superflui per le imprese responsabili e i prodotti conformi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>esorta inoltre gli Stati membri ad accelerare considerevolmente la digitalizzazione delle procedure di importazione all'interno delle amministrazioni doganali, con il sostegno del centro doganale digitale dell'UE, al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa vigente e accelerare lo sdoganamento, in considerazione soprattutto dell'aumento esponenziale registrato dal traffico di pacchi; invita gli Stati membri a incrementare il ricorso a processi automatizzati, come le scansioni automatizzate delle etichette durante il trattamento dei pacchi in dogana; sottolinea che un ricorso generalizzato al passaporto digitale dei prodotti consentirebbe di procedere a verifica ex ante della conformità di tutti i prodotti importati attraverso il commercio elettronico, dal momento che questo conterrebbe informazioni dettagliate sulla qualità e sulla conformità e sarebbe direttamente integrato nel centro doganale digitale dell'UE; invita la Commissione a estendere quanto prima l'uso del passaporto digitale dei prodotti a tutti beni fisici immessi sul mercato dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>esorta gli Stati membri a intensificare in modo significativo i controlli doganali e a rafforzare le capacità di analisi dei rischi, grazie al sostegno delle attività di gestione dei rischi realizzate dalla Commissione e dall'Autorità doganale dell'UE che saranno introdotte nella riforma del codice doganale dell'Unione, così che i prodotti non conformi siano rapidamente individuati e intercettati, il che consentirebbe di limitare i danni ai consumatori dell'UE di e salvaguardare gli interessi economici delle imprese europee; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità dei centri doganali affinché possano gestire efficacemente il volume estremamente elevato di piccoli pacchi che sfuggono ai metodi di controllo tradizionali, anche attraverso l'impiego di tecnologie di controllo avanzate in grado di individuare le spedizioni sospette ai punti di entrata; chiede controlli di conformità più rigorosi, integrati da ispezioni casuali, sui trasporti ad alto tonnellaggio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea che, data l'urgente necessità di rafforzare i controlli doganali, occorre anticipare il calendario di attuazione degli obblighi fondamentali previsti dalla revisione del codice doganale dell'Unione, in particolare la creazione del centro doganale digitale dell'UE; esorta la Commissione ad avviare senza indugio tutte le misure preparatorie necessarie per la sua istituzione e a garantire che le sue funzionalità di commercio elettronico siano pienamente operative prima della data prevista del 2026; accoglie con favore l'accordo politico raggiunto in seno al Consiglio riguardo all'abolizione della soglia di esenzione dai dazi doganali di 150 EUR, in quanto si tratta di una misura fondamentale per contrastare gli abusi sistematici nelle spedizioni di modesto valore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>constata che in alcuni casi gli operatori commerciali e le piattaforme di paesi terzi introducono nel mercato dell'UE prodotti non conformi e talvolta pericolosi senza subire conseguenze; osserva che la riforma del codice doganale dell'Unione dovrebbe contribuire a colmare le lacune esistenti in materia di responsabilità per i prodotti non conformi che entrano nel territorio doganale dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita le autorità per la tutela dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori, gli organismi del settore e le camere di commercio a intensificare gli sforzi di informazione congiunti volti a fornire ai consumatori orientamenti chiari e accessibili riguardo ai loro diritti e ai rischi associati agli acquisti online, in particolare da piattaforme di paesi terzi; chiede con forza che tali iniziative mettano chiaramente in evidenza l'esistenza di mezzi di ricorso, anche di ricorso collettivo, così da garantire che i consumatori possano effettivamente avvalersene quando si trovano di fronte a prodotti non sicuri o illegali;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>