<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0306</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi di paesi terzi</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0208/2025 - Relatrice: Adina Vălean)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 27 novembre 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023)0637 – C9-0464/2023 – 2023/0463(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0208/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Laddove vengano svolte con il dovuto livello di trasparenza, tali attività permettono di condividere esperienze e punti di vista sui problemi e sulle possibili soluzioni, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aiutando</STRING></STRING> i decisori pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a</STRING></STRING> capire le opzioni e i compromessi insiti nei diversi approcci.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Laddove vengano svolte con il dovuto livello di trasparenza, tali attività permettono di condividere esperienze e punti di vista sui problemi e sulle possibili soluzioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a questioni interessate da una politica</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un atto giuridico o un processo decisionale pubblico. Tale scambio può costituire una risorsa fondamentale per</STRING></STRING> i decisori pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, consentendo loro di</STRING></STRING> capire le opzioni e i compromessi insiti nei diversi approcci.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La rappresentanza d'interessi è esercitata non soltanto per conto di portatori di interessi nazionali, ma sempre più spesso anche da paesi terzi. Le idee che originano dai paesi terzi possono dare un contributo utile al dibattito pubblico e costituiscono un elemento positivo del dialogo internazionale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, per i funzionari pubblici o per i singoli non è sempre facile riconoscere il coinvolgimento di paesi terzi in attività di rappresentanza d'interessi nell'ambito del loro processo decisionale, né comprendere l'entità, le tendenze e i soggetti soggiacenti a tali attività.</STRING></STRING> Per paesi terzi si dovrebbero intendere i paesi che non sono membri dell'Unione o dello Spazio economico europeo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La rappresentanza d'interessi è esercitata non soltanto per conto di portatori di interessi nazionali, ma sempre più spesso anche da paesi terzi. Le idee che originano dai paesi terzi possono dare un contributo utile al dibattito pubblico e costituiscono un elemento positivo del dialogo internazionale. Per paesi terzi si dovrebbero intendere i paesi che non sono membri dell'Unione o dello Spazio economico europeo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, la rappresentanza d'interessi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa quella fornita a paesi terzi</STRING></STRING>, costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Il mercato della rappresentanza d'interessi comprende anche le attività di rappresentanza d'interessi svolte dagli stessi soggetti di paesi terzi in modo comparabile a servizi e che sono collegate ad attività di natura economica o si sostituiscono ad esse. Tali attività dovrebbero essere trattate alla stregua dei servizi di rappresentanza d'interessi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, la rappresentanza d'interessi costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Il mercato della rappresentanza d'interessi comprende anche le attività di rappresentanza d'interessi svolte dagli stessi soggetti di paesi terzi in modo comparabile a servizi e che sono collegate ad attività di natura economica o si sostituiscono ad esse. Tali attività dovrebbero essere trattate alla stregua dei servizi di rappresentanza d'interessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Le misure adottate dagli Stati membri per disciplinare la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi sono molto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergenti</STRING></STRING>, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di conservazione della documentazione e di registrazione che si applicano ai soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi. Alcuni Stati membri hanno istituito registri obbligatori volti, in particolare, a garantire la trasparenza. Alcuni Stati membri hanno istituito registri volontari, mentre in altri non esistono registri per la rappresentanza d'interessi. Vi sono inoltre notevoli disparità per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la granularità delle</STRING></STRING> informazioni fornite a fini di trasparenza, compreso il tipo di informazioni richieste, ad esempio sugli interessi rappresentati o sul cliente. In alcuni Stati membri le informazioni sulla rappresentanza d'interessi devono essere aggiornate periodicamente, mentre in altri le informazioni devono essere aggiornate ogni volta che si verifica un cambiamento nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi svolta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Le misure adottate dagli Stati membri per disciplinare la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi sono molto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diverse l'una dall'altra</STRING></STRING>, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di conservazione della documentazione e di registrazione che si applicano ai soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi. Alcuni Stati membri hanno istituito registri obbligatori volti, in particolare, a garantire la trasparenza. Alcuni Stati membri hanno istituito registri volontari, mentre in altri non esistono registri per la rappresentanza d'interessi. Vi sono inoltre notevoli disparità per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> informazioni fornite a fini di trasparenza, compreso il tipo di informazioni richieste, ad esempio sugli interessi rappresentati o sul cliente. In alcuni Stati membri le informazioni sulla rappresentanza d'interessi devono essere aggiornate periodicamente, mentre in altri le informazioni devono essere aggiornate ogni volta che si verifica un cambiamento nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi svolta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergenze</STRING></STRING> creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità per i soggetti che desiderano svolgere attività di rappresentanza d'interessi in più di uno Stato membro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con il rischio di dissuadere</STRING></STRING> lo sviluppo e l'esercizio di nuove attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I paesi terzi saranno portati a cercare di far rappresentare i loro interessi in più di uno Stato membro al fine di garantirsi una politica che sia loro complessivamente favorevole</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutta l'Unione.</STRING></STRING> Tali condizioni hanno ripercussioni negative per gli operatori economici e ostacolano la rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero nel mercato interno. Inoltre, questa disparità di condizioni di concorrenza dirotta le attività di rappresentanza d'interessi transfrontaliere dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o in cui l'esecuzione</STRING></STRING> della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolamentazione è limitata</STRING></STRING>. Un siffatto arbitraggio normativo rappresenta anche un'opportunità per i soggetti di paesi terzi che intendono eludere i requisiti di trasparenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche se</STRING></STRING> tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure perseguono l'obiettivo comune di rafforzare la trasparenza e garantire la responsabilità democratica, tali differenze</STRING></STRING> creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità per i soggetti che desiderano svolgere attività di rappresentanza d'interessi in più di uno Stato membro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dissuadendo così</STRING></STRING> lo sviluppo e l'esercizio di nuove attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno. Tali condizioni hanno ripercussioni negative per gli operatori economici e ostacolano la rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero nel mercato interno, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare per conto di paesi terzi, che potrebbero cercare di far rappresentare i propri interessi in più di uno Stato membro</STRING></STRING>. Inoltre, questa disparità di condizioni di concorrenza dirotta le attività di rappresentanza d'interessi transfrontaliere dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, determinando una scelta opportunistica</STRING></STRING> della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sede. I prestatori di servizi più piccoli sono messi particolarmente alla prova dall'obbligo di dover rispettare le diverse norme di diversi ordinamenti nazionali, e sono quindi particolarmente colpiti da questa disparità di condizioni</STRING></STRING>. Un siffatto arbitraggio normativo rappresenta anche un'opportunità per i soggetti di paesi terzi che intendono eludere i requisiti di trasparenza. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È dunque fondamentale razionalizzare le norme che disciplinano il mercato unico per il settore della rappresentanza d'interessi, soprattutto per eliminare ostacoli ingiustificati e creare condizioni di parità nell'Unione, a vantaggio dei cittadini e dei soggetti che rispettano le norme.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Una maggiore consapevolezza dei tentativi di alcuni paesi terzi di influenzare i processi democratici nell'Unione probabilmente spingerà alcuni Stati membri a elaborare nuove norme per garantire la trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'influenza straniera esercitata attraverso la</STRING></STRING> rappresentanza d'interessi. Ciò potrebbe fare aumentare gli ostacoli alla prestazione di tali servizi in più di uno Stato membro a causa della frammentazione del mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Una maggiore consapevolezza dei tentativi di alcuni paesi terzi di influenzare i processi democratici nell'Unione probabilmente spingerà alcuni Stati membri a elaborare nuove norme per garantire la trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> rappresentanza d'interessi. Ciò potrebbe fare aumentare gli ostacoli alla prestazione di tali servizi in più di uno Stato membro a causa della frammentazione del mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergenze nazionali nelle</STRING></STRING> misure che disciplinano la trasparenza della rappresentanza d'interessi, che riguardano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in particolare</STRING></STRING> la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, e l'attuale contesto di maggiore consapevolezza dei rischi di ingerenze straniere nei processi democratici evidenziano la necessità di agire a livello di Unione per regolamentare la fornitura dei servizi di rappresentanza d'interessi svolti per conto di paesi terzi in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di trasparenza di tali attività.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">differenze tra le</STRING></STRING> misure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nazionali</STRING></STRING> che disciplinano la trasparenza della rappresentanza d'interessi, che riguardano la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, e l'attuale contesto di maggiore consapevolezza dei rischi di ingerenze straniere nei processi democratici evidenziano la necessità di agire a livello di Unione per regolamentare la fornitura dei servizi di rappresentanza d'interessi svolti per conto di paesi terzi in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di trasparenza di tali attività.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Stabilendo requisiti di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sistematico</STRING></STRING> per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> normative o processi decisionali pubblici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Stabilendo requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimi </STRING></STRING>di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> normative o processi decisionali pubblici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>L'istituzione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità e norme comuni in materia di segnalazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">favorisce</STRING></STRING> inoltre la responsabilità democratica e una migliore conoscenza comune delle attività di rappresentanza d'interessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, rispondendo alla necessità di disporre di dati affidabili e coerenti</STRING></STRING>. La necessità di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi è un obiettivo pubblico legittimo, alla luce dei principi di apertura e trasparenza che devono guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), conformemente ai valori condivisi dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE, sostenendo anche l'esercizio dei diritti di cittadinanza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>L'istituzione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità e norme comuni in materia di segnalazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risponde</STRING></STRING> inoltre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alla necessità di dati affidabili e coerenti, favorendo così</STRING></STRING> la responsabilità democratica e una migliore conoscenza comune delle attività di rappresentanza d'interessi. La necessità di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi è un obiettivo pubblico legittimo, alla luce dei principi di apertura e trasparenza che devono guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), conformemente ai valori condivisi dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE, sostenendo anche l'esercizio dei diritti di cittadinanza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure proporzionate e mirate volte a garantire un contesto giuridico armonizzato, trasparente e più prevedibile per le attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi andrebbero a beneficio dei soggetti coinvolti, dei decisori e dei cittadini. A tal fine, dovrebbero essere predisposte solide garanzie per evitare possibili ripercussioni negative sui soggetti interessati, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e valori democratici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Determinati altri paesi hanno adottato un approccio diverso rispetto a quello dell'Unione, che quest'ultima ha sempre condannato in quanto sproporzionato, discriminatorio e ingiustificato. Tale approccio consiste nell'adozione di leggi che limitano indebitamente lo spazio della società civile, intimidendo e stigmatizzando organizzazioni della società civile, giornalisti e difensori dei diritti umani nel tentativo di limitarne le attività. In base a tali leggi, attribuendo alle organizzazioni interessate la qualifica di "agente straniero" si intende comprometterne la stabilità finanziaria e la credibilità. Al contrario di tali "leggi sugli agenti stranieri", la presente direttiva non etichetta negativamente le attività di specifici soggetti, tra cui le organizzazioni della società civile, né intende limitare lo spazio della società civile. Essa prevede invece requisiti in materia di trasparenza e responsabilità democratica, applicabili a tutti i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Inoltre, la presente direttiva non vieta alcun tipo di attività, né obbliga alla trasparenza dei finanziamenti che non sono collegati alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. La presente direttiva non riguarda dunque i soggetti che ricevono un sostegno finanziario da altri Stati membri o da soggetti di paesi terzi per finalità che non sono collegate alle attività di rappresentanza d'interessi ai sensi della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure stabilite nella presente direttiva sono proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Non impongono dunque obblighi ai soggetti per il solo fatto di ricevere finanziamenti dall'estero. In vista dell'esigenza di concentrarsi su una maggiore trasparenza nel caso in cui i soggetti svolgano attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi sul mercato interno, la presente direttiva stabilisce l'obbligo di garantire che i dati resi disponibili i cittadini siano presentati in maniera fattuale e neutrale e che le autorità nazionali competenti agiscano in modo tale che il fatto che un soggetto si sia registrato conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva non comporti conseguenze negative, quali la stigmatizzazione. Le disposizioni della presente direttiva sono pienamente conformi ai diritti fondamentali e rispettano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa. Instaurando un livello comune di trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un paese terzo, le misure stabilite nella presente direttiva rafforzano i diritti democratici dei cittadini sanciti dalla Carta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Le attività occulte di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Le attività occulte di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei suoi Stati membri</STRING></STRING>, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene in alcuni paesi terzi esistano norme in materia di apertura e trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, tali norme non riguardano le attività volte a influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici. Tali norme non sono pertanto atte a garantire la trasparenza della rappresentanza d'interessi volta a influenzare il processo decisionale nell'Unione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure stabilite nella presente direttiva sono proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la trasparenza di un insieme specifico di attività, vale a dire le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Impongono obblighi legati a tali attività, mentre non impongono obblighi ai soggetti per il solo fatto di ricevere finanziamenti dall'estero. La presente direttiva pone l'accento in particolare sull'aumento della trasparenza nei casi in cui i soggetti svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel mercato interno. In particolare, la presente direttiva impone l'obbligo di garantire che i dati messi a disposizione del pubblico siano presentati in maniera fattuale e neutrale e che le autorità nazionali competenti agiscano in modo tale che il fatto che un soggetto si sia registrato conformemente alle disposizioni della presente direttiva non comporti conseguenze negative, quali la stigmatizzazione. Essa prevede un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo per garantire la proporzionalità delle misure armonizzate. Le misure stabilite nella presente direttiva sono pienamente conformi ai diritti fondamentali e rispettano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa. Instaurando un livello comune di trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un paese terzo, le misure stabilite nella presente direttiva rafforzano i diritti democratici dei cittadini sanciti dalla Carta.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse e salvaguardare ulteriormente l'integrità e l'imparzialità dello sviluppo, della formulazione e dell'attuazione delle politiche, della normativa e dei processi decisionali pubblici nell'Unione, le persone che hanno esercitato funzioni pubbliche di alto livello, anche ricoprendo cariche governative o un mandato parlamentare, non dovrebbero svolgere attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi prima che sia trascorso un "periodo di incompatibilità" sufficiente e adeguato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>I requisiti armonizzati in materia di trasparenza stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sulle norme nazionali che si applicano alle attività di rappresentanza d'interessi per soggetti diversi dai soggetti di paesi terzi, né sul contenuto sostanziale di tali attività o sulle norme di fondo che si applicano alle interazioni dei funzionari pubblici con soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essi non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili alle attività criminali e all'accertamento, alle indagini, al perseguimento, ai controlli e alle sanzioni ad esse relativi, stabilite in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, come quelle relative alla corruzione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>I requisiti armonizzati in materia di trasparenza stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sulle norme nazionali che si applicano alle attività di rappresentanza d'interessi per soggetti diversi dai soggetti di paesi terzi, né sul contenuto sostanziale di tali attività o sulle norme di fondo che si applicano alle interazioni dei funzionari pubblici con soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Al fine di armonizzare i requisiti di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Al fine di armonizzare i requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimi </STRING></STRING>di trasparenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e garantirne la corretta applicazione</STRING></STRING>, è necessario prevedere una definizione comune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e completa di</STRING></STRING> rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe esservi un nesso chiaro e sostanziale tra l'attività e la probabilità che questa possa influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per determinare l'esistenza</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un siffatto nesso</STRING></STRING>, occorre tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il contenuto dell'attività, il contesto in cui è svolta, il suo obiettivo, i mezzi con cui viene esercitata o il fatto che faccia parte di una campagna sistematica o di lunga durata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Le attività contemplate non dovrebbero limitarsi alle attività volte a promuovere un cambiamento in una determinata politica o legislazione o in un determinato processo decisionale pubblico, ma dovrebbero riguardare anche le attività tese a mantenere lo status quo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per determinare l'esistenza di</STRING></STRING> un nesso chiaro e sostanziale tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i servizi forniti e le attività</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rappresentanza d'interessi</STRING></STRING>, occorre tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il contenuto dell'attività, il contesto in cui è svolta, il suo obiettivo, i mezzi con cui viene esercitata o il fatto che faccia parte di una campagna sistematica o di lunga durata Le attività contemplate non dovrebbero limitarsi alle attività volte a promuovere un cambiamento in una determinata politica o legislazione o in un determinato processo decisionale pubblico, ma dovrebbero riguardare anche le attività tese a mantenere lo status quo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>La rappresentanza d'interessi potrebbe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare,</STRING></STRING> essere esercitata attraverso attività quali l'organizzazione o la partecipazione a riunioni, conferenze o eventi, il contributo o la partecipazione a consultazioni, audizioni parlamentari o altre iniziative analoghe, l'organizzazione di campagne di comunicazione o pubblicitarie, anche attraverso i media, le piattaforme, l'uso di influencer nei social media, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le reti e le iniziative dal basso, </STRING></STRING>la preparazione di documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione e indagini, lettere aperte e altro materiale informativo o di comunicazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>La rappresentanza d'interessi potrebbe essere esercitata attraverso attività quali l'organizzazione o la partecipazione a riunioni, conferenze o eventi, il contributo o la partecipazione a consultazioni, audizioni parlamentari o altre iniziative analoghe, l'organizzazione di campagne di comunicazione o pubblicitarie, anche attraverso i media, le piattaforme, l'uso di influencer nei social media, la preparazione di documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione e indagini, lettere aperte e altro materiale informativo o di comunicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche se proveniente da centri studi o istituti di ricerca che siano essi stessi soggetti che svolgono attività rappresentanza d'interessi</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La rappresentanza d'interessi potrebbe comprendere anche le attività svolte per conto di un soggetto di un paese terzo nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, come la diffusione da parte di gruppi di riflessione di documenti che raccomandano o favoriscono l'adozione di una politica pubblica specifica.</STRING></STRING> Conformemente al principio della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica sancito dall'articolo 13 della Carta, la rappresentanza d'interessi non dovrebbe comprendere la ricerca svolta da ricercatori in una materia di loro scelta, la diffusione dei risultati di tale ricerca o le attività didattiche o educative svolte conformemente al principio della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che tali attività non abbiano il chiaro intento di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici e siano svolte per conto di un soggetto di un paese terzo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In caso contrario,</STRING></STRING> lo svolgimento di tali attività non dovrebbe dar luogo a obblighi di registrazione ai sensi della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Conformemente al principio della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica sancito dall'articolo 13 della Carta, la rappresentanza d'interessi non dovrebbe comprendere la ricerca svolta da ricercatori in una materia di loro scelta, la diffusione dei risultati di tale ricerca o le attività didattiche o educative svolte conformemente al principio della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale. Lo svolgimento di tali attività non dovrebbe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertanto</STRING></STRING> dar luogo a obblighi di registrazione ai sensi della presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Le attività svolte da funzionari dei governi di paesi terzi che sono connesse all'esercizio dei pubblici poteri, comprese le attività legate all'esercizio di relazioni diplomatiche tra Stati o organizzazioni internazionali, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe inoltre contemplare le attività svolte dagli avvocati che consistono nella prestazione di consulenza legale o nella rappresentanza in procedimenti legali, di conciliazione o di mediazione di soggetti di paesi terzi e nella salvaguardia dei diritti fondamentali di tali soggetti, quali il diritto di essere ascoltati, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche le consulenze professionali diverse dalla consulenza legale, come gli studi professionali o le perizie destinate a essere utilizzati come prove a sostegno di argomenti in giudizio, le consulenze tecniche o scientifiche riguardanti il rispetto della legislazione tecnica o i servizi di mediazione forniti da un professionista che non è necessariamente un avvocato certificato, in veste di mediatore. Le attività accessorie quali la ristorazione, la messa a disposizione di locali, la stampa di opuscoli o documenti orientativi o la fornitura di servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, come i servizi delle piattaforme online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Le attività svolte da funzionari dei governi di paesi terzi che sono connesse all'esercizio dei pubblici poteri, comprese le attività legate all'esercizio di relazioni diplomatiche tra Stati o organizzazioni internazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> come quelle connesse alle funzioni di cui all'articolo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche</STRING></STRING>, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe inoltre contemplare le attività svolte dagli avvocati che consistono nella prestazione di consulenza legale o nella rappresentanza in procedimenti legali, di conciliazione o di mediazione di soggetti di paesi terzi e nella salvaguardia dei diritti fondamentali di tali soggetti, quali il diritto di essere ascoltati, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche le consulenze professionali diverse dalla consulenza legale, come gli studi professionali o le perizie destinate a essere utilizzati come prove a sostegno di argomenti in giudizio, le consulenze tecniche o scientifiche riguardanti il rispetto della legislazione tecnica o i servizi di mediazione forniti da un professionista che non è necessariamente un avvocato certificato, in veste di mediatore. Le attività accessorie quali la ristorazione, la messa a disposizione di locali, la stampa di opuscoli o documenti orientativi o la fornitura di servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, come i servizi delle piattaforme online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di armonizzare i requisiti in materia di trasparenza, è necessario concordare una definizione comune dei prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi potrebbero essere persone giuridiche di diritto privato, persone fisiche che esercitano individualmente un'attività professionale di lobbying, nonché altre persone fisiche o giuridiche la cui occupazione principale o occasionale consiste nell'influenzare il processo decisionale pubblico, comprese le società di lobbying e di pubbliche relazioni, i gruppi di riflessione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di ricerca privati, gli istituti di ricerca pubblici che offrono servizi di ricerca, i ricercatori e i consulenti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di un paese terzo, in particolare se quest'ultimo esercita un'influenza determinante su tale soggetto attraverso diritti economici, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. Può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia di tale paese.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di un paese terzo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per stabilire se un soggetto sia in ultima analisi controllato da un promotore, occorre prendere in considerazione il contesto di fatto e di diritto in cui opera, i diritti esercitati su di esso da parte di terzi, i suoi obblighi contrattuali e qualsiasi altro fattore che, separatamente o congiuntamente, indichi che qualcuno è in grado di esercitare un'influenza determinante su di esso. </STRING></STRING>Tali elementi di fatto e di diritto possono derivare, in particolare, dalla proprietà, dal diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni di un soggetto, da diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un soggetto, o da diritti che consentono un impatto determinante sulle politiche finanziarie o strategiche.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali elementi dovrebbero rappresentare collettivamente i modi in cui un promotore è in grado di orientare la direzione strategica o le principali decisioni di un soggetto. </STRING></STRING>Il controllo può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi che fungono da promotori di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia di tale paese. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale attribuzione dovrebbe essere suffragata da prove chiare e non dovrebbe essere utilizzata come strumento per limitare lo spazio della società civile o stigmatizzare determinati soggetti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Un'attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se è svolta per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo. Ciò significa che essa dovrebbe coprire i servizi di rappresentanza d'interessi forniti a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi. Inoltre, poiché un governo di un paese terzo può fare affidamento su soggetti le cui azioni possono essergli attribuite per svolgere attività di rappresentanza d'interessi di natura economica e quindi paragonabili a un servizio di rappresentanza d'interessi, la direttiva dovrebbe contemplare anche tali attività. Può quindi coprire anche la rappresentanza d'interessi interna da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi. La presente direttiva dovrebbe contemplare le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi rivolte a persone fisiche o giuridiche o svolte o rese di pubblico dominio in uno o più Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Un'attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se è svolta per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo. Ciò significa che essa dovrebbe coprire i servizi di rappresentanza d'interessi forniti a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi. Inoltre, poiché un governo di un paese terzo può fare affidamento su soggetti le cui azioni possono essergli attribuite per svolgere attività di rappresentanza d'interessi di natura economica e quindi paragonabili a un servizio di rappresentanza d'interessi, la direttiva dovrebbe contemplare anche tali attività. Può quindi coprire anche la rappresentanza d'interessi interna da parte di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi. La presente direttiva dovrebbe contemplare le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi rivolte a persone fisiche o giuridiche o svolte o rese di pubblico dominio in uno o più Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>La presente direttiva non dovrebbe riguardare le attività che sostengono o sono allineate agli interessi di un paese terzo, ma senza alcun nesso con tale paese terzo. Ciò include le attività che costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e della libertà di trasmettere e ricevere informazioni e idee, o una manifestazione della libertà accademica, come le attività svolte da persone fisiche che agiscono a titolo personale o dai giornalisti che lavorano per i media di paesi terzi le cui azioni non possono essere attribuite a un paese terzo. La fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2 del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1 della direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> n.</STRING></STRING> 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, saranno contemplate le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi ai sensi della presente direttiva da fornitori di servizi di media.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>La presente direttiva non dovrebbe riguardare le attività che sostengono o sono allineate agli interessi di un paese terzo, ma senza alcun nesso con tale paese terzo. Ciò include le attività che costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e della libertà di trasmettere e ricevere informazioni e idee, o una manifestazione della libertà accademica, come le attività svolte da persone fisiche che agiscono a titolo personale o dai giornalisti che lavorano per i media di paesi terzi le cui azioni non possono essere attribuite a un paese terzo. La fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1083</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del XXXX</STRING></STRING>, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (GU L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> XX del XX.XX.XXXX</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pag</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> XX</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXX).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1083</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'11 aprile 2024</STRING></STRING>, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (GU L, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1083,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">17</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.2024</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj</STRING></STRING><STRING ITALIC="on"> </STRING>).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Ai fini dei servizi di rappresentanza d'interessi forniti a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo, qualsiasi corrispettivo ricevuto in cambio del servizio di rappresentanza d'interessi in questione dovrebbe essere considerato una remunerazione ai fini della presente direttiva. In questo concetto possono essere inclusi i contributi finanziari quali prestiti, conferimenti di capitale, remissione di debiti, incentivi fiscali o esenzioni fiscali, ricevuti in cambio di un'attività di rappresentanza d'interessi. La remunerazione potrebbe comprendere anche prestazioni in natura, quali la fornitura, la costruzione e la manutenzione di spazi per uffici in cambio di un servizio di rappresentanza d'interessi. In tali situazioni, spetta al fornitore di servizi di rappresentanza d'interessi fornire una stima del valore del vantaggio ricevuto, ad esempio utilizzando il tasso di mercato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Ai fini dei servizi di rappresentanza d'interessi forniti a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo, qualsiasi corrispettivo ricevuto in cambio del servizio di rappresentanza d'interessi in questione dovrebbe essere considerato una remunerazione ai fini della presente direttiva. In questo concetto possono essere inclusi i contributi finanziari quali prestiti, conferimenti di capitale, remissione di debiti, incentivi fiscali o esenzioni fiscali, ricevuti in cambio di un'attività di rappresentanza d'interessi. La remunerazione potrebbe comprendere anche prestazioni in natura, quali la fornitura, la costruzione e la manutenzione di spazi per uffici in cambio di un servizio di rappresentanza d'interessi. In tali situazioni, spetta al fornitore di servizi di rappresentanza d'interessi fornire una stima del valore del vantaggio ricevuto, ad esempio utilizzando il tasso di mercato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>La Corte ha stabilito che la caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico delle prestazioni considerate. I contributi al finanziamento di base<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un'organizzazione</STRING></STRING> o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori di un paese terzo, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>La Corte ha stabilito che la caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, cioè uno specifico pagamento o una specifica remunerazione,</STRING></STRING> delle prestazioni considerate. I contributi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un'organizzazione, tra cui in particolare le organizzazioni della società civile, quali i contributi </STRING></STRING>al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suo </STRING></STRING>finanziamento di base o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori di un paese terzo, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Per disporre di un quadro completo e trasparente degli importi utilizzati per un'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, gli importi annuali dovrebbero includere, ai fini della presente direttiva, la remunerazione totale annua ricevuta dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi e, se non è ricevuta alcuna remunerazione, la stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta. Per gli stessi motivi, tali importi dovrebbero includere i costi per i subcontraenti e le attività accessorie.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Per disporre di un quadro completo e trasparente degli importi utilizzati per un'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, gli importi annuali dovrebbero includere, ai fini della presente direttiva, la remunerazione totale annua ricevuta dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi e, se non è ricevuta alcuna remunerazione, la stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta. Per gli stessi motivi, tali importi dovrebbero includere i costi per i subcontraenti e le attività accessorie.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>I subcontraenti possono essere considerati come soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare il doppio conteggio delle remunerazioni, nonché per garantire la comunicazione delle informazioni lungo tutta la catena di contratti, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero garantire che i loro accordi contrattuali con i subcontraenti precisino che l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo e prevedano l'obbligo di trasmettere tale informazione nei casi in cui l'attività sia ulteriormente subappaltata. Su tale base, i subcontraenti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di iscriversi in un registro e di conservare la documentazione e, se del caso, dall'obbligo di designare un rappresentante legale, come previsto dalla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>I subcontraenti possono essere considerati come soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare il doppio conteggio delle remunerazioni, nonché per garantire la comunicazione delle informazioni lungo tutta la catena di contratti, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero garantire che i loro accordi contrattuali con i subcontraenti precisino che l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo e prevedano l'obbligo di trasmettere tale informazione nei casi in cui l'attività sia ulteriormente subappaltata. Su tale base, i subcontraenti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di iscriversi in un registro e di conservare la documentazione e, se del caso, dall'obbligo di designare un rappresentante legale, come previsto dalla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Per agevolare il rispetto degli obblighi in materia di registrazione stabiliti dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere autorizzati a chiedere al soggetto per conto del quale è prestato il servizio di dichiarare se è un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero utilizzare al meglio tale diritto al fine di compiere una scelta informata che consenta loro di rispettare pienamente i requisiti stabiliti dalla presente direttiva nell'esercizio delle loro attività.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Per agevolare il rispetto degli obblighi in materia di registrazione stabiliti dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere autorizzati a chiedere al soggetto per conto del quale è prestato il servizio di dichiarare se è un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero utilizzare al meglio tale diritto al fine di compiere una scelta informata che consenta loro di rispettare pienamente i requisiti stabiliti dalla presente direttiva nell'esercizio delle loro attività.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Al fine di sostenere l'assunzione di responsabilità e promuovere la consapevolezza degli interessi del paese terzo che rappresentano, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere tenuti a </STRING></STRING>conservare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una determinata documentazione</STRING></STRING>. Tale documentazione dovrebbe includere una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, in particolare del processo decisionale che intende influenzare e del risultato che intende ottenere. La documentazione dovrebbe includere anche l'identità del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> del paese terzo, che nel caso di una persona fisica dovrebbe essere intesa come il nome completo della persona fisica. Dovrebbe inoltre includere copie dei contratti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei principali scambi per comprendere la natura, la finalità e </STRING></STRING>le modalità finanziarie dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché le informazioni o il materiale che costituisce una componente fondamentale dell'attività, come i documenti di sintesi condivisi con i funzionari pubblici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Al fine di sostenere l'assunzione di responsabilità e promuovere la consapevolezza degli interessi del paese terzo che rappresentano, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo dovrebbero conservare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determinate informazioni</STRING></STRING>. Tale documentazione dovrebbe includere una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, in particolare del processo decisionale che intende influenzare e del risultato che intende ottenere. La documentazione dovrebbe includere anche l'identità del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> del paese terzo, che nel caso di una persona fisica dovrebbe essere intesa come il nome completo della persona fisica. Dovrebbe inoltre includere copie dei contratti e le modalità finanziarie dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché le informazioni o il materiale che costituisce una componente fondamentale dell'attività, come i documenti di sintesi condivisi con i funzionari pubblici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>I soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali figuranti in tale documentazione più a lungo di quanto necessario per garantire che le autorità di controllo possano svolgere i loro compiti di controllo ed esecuzione. Tale documentazione dovrebbe essere conservata abbastanza a lungo da consentire alle autorità di controllo di ottenere, in casi giustificati, la documentazione conservata sul <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> del paese terzo e sull'attività di rappresentanza di interessi, nonché i dati aggregati annualmente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>I soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali figuranti in tale documentazione più a lungo di quanto necessario per garantire che le autorità di controllo possano svolgere i loro compiti di controllo ed esecuzione. Tale documentazione dovrebbe essere conservata abbastanza a lungo da consentire alle autorità di controllo di ottenere, in casi giustificati, la documentazione conservata sul <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> del paese terzo e sull'attività di rappresentanza d'interessi, nonché i dati aggregati annualmente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di consentire un controllo efficace, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo che non hanno un luogo di stabilimento nell'Unione dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione e a garantire che il loro rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di consentire un controllo efficace, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo che non hanno un luogo di stabilimento nell'Unione dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione e a garantire che il loro rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Al fine di stabilire requisiti armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel loro luogo di stabilimento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche i successivi aggiornamenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale</STRING></STRING>. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Al fine di stabilire requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimi </STRING></STRING>armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uno Stato membro in cui è situato il loro principale luogo</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilimento o dove svolgono le attività di rappresentanza di interessi</STRING></STRING>. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale</STRING></STRING>. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che dovrebbe essere interoperabile</STRING></STRING>. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio6, le informazioni sugli obblighi e sulle formalità di registrazione stabiliti dalla presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> disponibili attraverso lo sportello digitale unico che, attraverso il portale web "La tua Europa", istituisce uno sportello unico che fornisce alle imprese e ai cittadini informazioni sulle norme e sulle procedure nel mercato unico, a tutti i livelli di governo e un accesso diretto, centralizzato e guidato ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché a un'ampia gamma di procedure amministrative completamente digitalizzate. Inoltre la procedura di registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si svolge</STRING></STRING> interamente online ed <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> organizzata conformemente al principio "una tantum" per facilitare il riutilizzo dei dati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>, le informazioni sugli obblighi e sulle formalità di registrazione stabiliti dalla presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere</STRING></STRING> disponibili attraverso lo sportello digitale unico che, attraverso il portale web "La tua Europa", istituisce uno sportello unico che fornisce alle imprese e ai cittadini informazioni sulle norme e sulle procedure nel mercato unico, a tutti i livelli di governo e un accesso diretto, centralizzato e guidato ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché a un'ampia gamma di procedure amministrative completamente digitalizzate. Inoltre la procedura di registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe svolgersi</STRING></STRING> interamente online ed <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere</STRING></STRING> organizzata conformemente al principio "una tantum" per facilitare il riutilizzo dei dati.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Se il soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo è stabilito in diversi Stati membri, la registrazione dovrebbe aver luogo solo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello Stato membro </STRING></STRING>in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui il soggetto ha il suo stabilimento principale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per stabilimento principale del soggetto si dovrebbe intendere il luogo in cui il soggetto ha la sede centrale o la sede legale in cui sono esercitate le principali attività economiche e il controllo operativo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Se il soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo è stabilito in diversi Stati membri, la registrazione dovrebbe aver luogo solo in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno Stato membro</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Le informazioni da includere ai fini della presente direttiva nella registrazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'effettiva applicazione</STRING></STRING> della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero includere i dati relativi al soggetto che svolge esso stesso l'attività di rappresentanza d'interessi, il paese terzo per conto del quale è svolta l'attività, l'identità dei subcontraenti quali definiti dalla presente direttiva che svolgono attività di rappresentanza d'interessi e informazioni sulla specifica attività di rappresentanza d'interessi svolta. Se del caso, dovrebbe essere incluso anche un riferimento ai fornitori di servizi di media o alle piattaforme online in cui gli annunci pubblicitari sono inseriti nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi. La registrazione non dovrebbe riguardare informazioni sugli importi o sull'origine del sostegno finanziario ricevuto che non siano collegate a un'attività di rappresentanza d'interessi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Le informazioni da includere ai fini della presente direttiva nella registrazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'applicazione effettiva e proporzionata</STRING></STRING> della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero includere i dati relativi al soggetto che svolge esso stesso l'attività di rappresentanza d'interessi, il paese terzo per conto del quale è svolta l'attività, l'identità dei subcontraenti quali definiti dalla presente direttiva che svolgono attività di rappresentanza d'interessi e informazioni sulla specifica attività di rappresentanza d'interessi svolta. Se del caso, dovrebbe essere incluso anche un riferimento ai fornitori di servizi di media o alle piattaforme online in cui gli annunci pubblicitari sono inseriti nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi. La registrazione non dovrebbe riguardare informazioni sugli importi o sull'origine del sostegno finanziario ricevuto che non siano collegate a un'attività di rappresentanza d'interessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a permettere alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali viene esercitata la rappresentanza d'interessi e l'importo che viene speso per tali attività, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'insieme standard di informazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a permettere alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali viene esercitata la rappresentanza d'interessi e l'importo che viene speso per tali attività, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'insieme standard di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da registrare</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>I soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, iscritti in un registro nazionale, dovrebbero aggiornare le informazioni nel registro nazionale almeno una volta all'anno. Tuttavia, data l'importanza dell'esattezza delle informazioni contenute in tali registri nazionali ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni di contatto del soggetto registrato dovrebbero essere apportate più rapidamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in ogni caso entro un periodo di tempo ragionevole</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>I soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi, iscritti in un registro nazionale, dovrebbero aggiornare le informazioni nel registro nazionale almeno una volta all'anno. Tuttavia, data l'importanza dell'esattezza delle informazioni contenute in tali registri nazionali ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni di contatto del soggetto registrato dovrebbero essere apportate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto </STRING></STRING>più rapidamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibile</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero essere in grado di dimostrare che hanno rispettato gli obblighi di registrazione. Una volta registrato, a un soggetto dovrebbe essere fornita una copia delle informazioni incluse nel registro nazionale e un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi ("EIRN"). Tale numero dovrebbe servire ad agevolare l'identificazione in tutta l'Unione dei soggetti registrati a norma della presente direttiva. La composizione del numero EIRN dovrebbe pertanto consentire l'identificazione dello Stato membro di registrazione e dello specifico registro nazionale in cui ha avuto luogo la registrazione. La scelta del codice che identifica il registro nazionale di registrazione dovrebbe risultare logica alle persone che hanno familiarità con l'organizzazione dello Stato membro interessato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori di </STRING></STRING>paesi terzi dovrebbero essere in grado di dimostrare che hanno rispettato gli obblighi di registrazione. Una volta registrato, a un soggetto dovrebbe essere fornita una copia delle informazioni incluse nel registro nazionale e un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi ("EIRN"). Tale numero dovrebbe servire ad agevolare l'identificazione in tutta l'Unione dei soggetti registrati a norma della presente direttiva. La composizione del numero EIRN dovrebbe pertanto consentire l'identificazione dello Stato membro di registrazione e dello specifico registro nazionale in cui ha avuto luogo la registrazione. La scelta del codice che identifica il registro nazionale di registrazione dovrebbe risultare logica alle persone che hanno familiarità con l'organizzazione dello Stato membro interessato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Una volta registrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello</STRING></STRING> Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del loro luogo di stabilimento</STRING></STRING>, i soggetti registrati non dovrebbero essere tenuti a registrarsi in altri Stati membri, anche quando vi avviano un'attività di rappresentanza d'interessi. Tuttavia, per facilitare l'accesso dei funzionari pubblici alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi con cui potrebbero interagire, gli altri Stati membri in cui tali attività saranno svolte dovrebbero includere, nei rispettivi registri nazionali, i nomi dei soggetti registrati interessati, il loro numero EIRN e il link alle informazioni contenute nel registro nazionale di registrazione reso pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Una volta registrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in uno</STRING></STRING> Stato membro, i soggetti registrati non dovrebbero essere tenuti a registrarsi in altri Stati membri, anche quando vi avviano un'attività di rappresentanza d'interessi. Tuttavia, per facilitare l'accesso dei funzionari pubblici alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi con cui potrebbero interagire, gli altri Stati membri in cui tali attività saranno svolte dovrebbero includere, nei rispettivi registri nazionali, i nomi dei soggetti registrati interessati, il loro numero EIRN e il link alle informazioni contenute nel registro nazionale di registrazione reso pubblico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 42 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(42 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare l'accesso da parte dei funzionari pubblici alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi con cui potrebbero interagire, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di strumenti di controllo preliminare che permettano ai funzionari pubblici di accedere facilmente a informazioni pubbliche provenienti da svariate fonti, quali registri nazionali, registri per la trasparenza o altre fonti di informazioni pertinenti, sui soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in modo che i funzionari pubblici possano valutare i potenziali rischi prima di interagire con tali soggetti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire il rispetto dell'obbligo di registrazione, le autorità di controllo, qualora dispongano di informazioni affidabili, ad esempio a seguito di una segnalazione di un informatore, secondo cui un soggetto non si è iscritto in un registro, dovrebbero essere autorizzate a chiedere al soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle che permettono direttamente di dimostrare se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Si potrebbe trattare di informazioni del tipo coperto dall'obbligo di conservazione della documentazione, comprese eventuali dichiarazioni ottenute al fine di sapere se un soggetto per conto del quale è svolto un servizio di rappresentanza d'interessi è un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo. Ove possibile, la domanda dovrebbe limitarsi alle informazioni che il soggetto dovrebbe avere in suo possesso. Inoltre, se dispongono di informazioni affidabili su un'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla registrazione, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto di fornire loro le informazioni necessarie per indagare su tale possibile inosservanza. Tali informazioni dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">generalmente </STRING></STRING>limitarsi a quelle direttamente in grado di dimostrare la completezza o l'esattezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'obbligo di registrazione e di aggiornamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto possibile,</STRING></STRING> la richiesta dovrebbe limitarsi alle informazioni che dovrebbero essere in possesso del soggetto registrato. Tali richieste dovrebbero essere motivate, indicare le informazioni richieste e i motivi per cui sono necessarie e fornire informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili. Tali richieste dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di indagare su qualsiasi condotta che possa costituire reato ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire il rispetto dell'obbligo di registrazione, le autorità di controllo, qualora dispongano di informazioni affidabili, ad esempio a seguito di una segnalazione di un informatore, secondo cui un soggetto non si è iscritto in un registro, dovrebbero essere autorizzate a chiedere al soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle che permettono direttamente di dimostrare se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Si potrebbe trattare di informazioni del tipo coperto dall'obbligo di conservazione della documentazione, comprese eventuali dichiarazioni ottenute al fine di sapere se un soggetto per conto del quale è svolto un servizio di rappresentanza d'interessi è un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo. Ove possibile, la domanda dovrebbe limitarsi alle informazioni che il soggetto dovrebbe avere in suo possesso. Inoltre, se dispongono di informazioni affidabili su un'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla registrazione, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto di fornire loro le informazioni necessarie per indagare su tale possibile inosservanza. Tali informazioni dovrebbero limitarsi a quelle direttamente in grado di dimostrare la completezza o l'esattezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'obbligo di registrazione e di aggiornamento. La richiesta dovrebbe limitarsi alle informazioni che dovrebbero essere in possesso del soggetto registrato. Tali richieste dovrebbero essere motivate, indicare le informazioni richieste e i motivi per cui sono necessarie e fornire informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili. Tali richieste dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di indagare su qualsiasi condotta che possa costituire reato ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>La responsabilità democratica è un pilastro del buon funzionamento delle democrazie. Permettendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai cittadini</STRING></STRING> di accedere alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi attivi nel mercato interno, nonché sui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi che rappresentano, la presente direttiva consente ai cittadini e agli altri portatori di interessi di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità democratici, compresa la loro capacità di esercitare un controllo democratico con piena cognizione dei soggetti i cui interessi sono rappresentanti dalle attività di rappresentanza d'interessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> cui possono essere esposti essi stessi o i</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro rappresentanti eletti</STRING></STRING>. Il controllo pubblico esercitato dai cittadini e dai portatori d'interessi su questioni che interessano la sfera democratica favorisce il bilanciamento dei poteri democratici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La responsabilità democratica favorisce inoltre la responsabilizzazione</STRING></STRING> dei cittadini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, consentendo</STRING></STRING> loro di esprimere ed esercitare le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro </STRING></STRING>scelte democratiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche quando votano.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In quanto elettori, i cittadini sono importanti decisori a pieno titolo e, in quanto tali, possono essere l'obiettivo di determinati servizi di rappresentanza d'interessi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P>La responsabilità democratica è un pilastro del buon funzionamento delle democrazie. Permettendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al pubblico</STRING></STRING> di accedere alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi attivi nel mercato interno, nonché sui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi che rappresentano, la presente direttiva consente ai cittadini e agli altri portatori di interessi di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità democratici, compresa la loro capacità di esercitare un controllo democratico con piena cognizione dei soggetti i cui interessi sono rappresentanti dalle attività di rappresentanza d'interessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In quanto elettori, i cittadini sono i decisori più importanti</STRING></STRING>. Il controllo pubblico esercitato dai cittadini e dai portatori d'interessi su questioni che interessano la sfera democratica favorisce il bilanciamento dei poteri democratici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, migliora il sostegno</STRING></STRING> dei cittadini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e consente</STRING></STRING> loro di esprimere ed esercitare le scelte democratiche in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maniera maggiormente informata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 44 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(44 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per agevolare l'accesso alle informazioni pubbliche e migliorare la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi nel mercato interno dall'esterno dello Stato membro responsabile del registro nazionale, ai fini della presente direttiva i registri nazionali dovrebbero essere interconnessi attraverso un portale centrale europeo di accesso pubblico. Per facilitare la messa a disposizione del pubblico delle informazioni previste dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe istituire un sistema che fornisca un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 45</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(45)</NO.P>Per garantire la proporzionalità, i dati personali messi a disposizione del pubblico dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate in merito alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi. Inoltre, le informazioni sugli importi annui dichiarati dovrebbero essere rese pubbliche utilizzando intervalli di valori più ampi di quelli utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai registri nazionali, così da garantire il livello di dettaglio necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate. Le informazioni che sono rilevanti solo per le autorità di controllo, come i dati di contatto delle persone responsabili di un soggetto registrato, non dovrebbero essere rese pubbliche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(45)</NO.P>Per garantire la proporzionalità, i dati personali messi a disposizione del pubblico dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate in merito alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori di </STRING></STRING>paesi terzi. Inoltre, le informazioni sugli importi annui dichiarati dovrebbero essere rese pubbliche utilizzando intervalli di valori più ampi di quelli utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai registri nazionali, così da garantire il livello di dettaglio necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate. Le informazioni che sono rilevanti solo per le autorità di controllo, come i dati di contatto delle persone responsabili di un soggetto registrato, non dovrebbero essere rese pubbliche.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(47)</NO.P>Per tutelare le persone che, a seguito della pubblicazione di informazioni specifiche, possono essere esposte a una violazione dei loro diritti fondamentali, come le ritorsioni nei confronti di persone che lavorano per un soggetto registrato che opera in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo possano, su richiesta, limitare la pubblicazione della totalità o di una parte delle informazioni iscritte nel registro nazionale. Il soggetto registrato dovrebbe dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti delle fattispecie, la pubblicazione dovrebbe essere limitata a motivo di legittimi interessi quali il<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> grave</STRING></STRING> rischio che la pubblicazione esponga una persona a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare tutelati dagli articoli 1 (diritto alla dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) o 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Carta, quali rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o ad esempio segreti commerciali. L'analisi dovrebbe tenere conto dei rischi per l'integrità fisica dei dipendenti o di qualsiasi persona che lavora per il soggetto registrato o ad esso affiliata. I legittimi interessi dovrebbero comprendere anche i rischi per le persone fisiche che beneficiano delle attività del soggetto registrato. Qualsiasi decisione dell'autorità di controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi della presente direttiva e dovrebbe essere soggetta a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di registrazione. Le decisioni dell'autorità di controllo e, se del caso, dell'autorità giurisdizionale dovrebbero essere adottate tempestivamente. Per consentire al pubblico di sapere che il soggetto registrato ha rispettato l'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva qualora sia concessa una limitazione della pubblicazione, il pertinente campo di dati nel registro nazionale dovrebbe essere sostituito da una menzione indicante che la pubblicazione è stata limitata per motivi di legittimo interesse.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(47)</NO.P>Per tutelare le persone che, a seguito della pubblicazione di informazioni specifiche, possono essere esposte a una violazione dei loro diritti fondamentali, come le ritorsioni nei confronti di persone che lavorano per un soggetto registrato che opera in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo possano, su richiesta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o d'ufficio</STRING></STRING>, limitare la pubblicazione della totalità o di una parte delle informazioni iscritte nel registro nazionale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella richiesta </STRING></STRING>il soggetto registrato dovrebbe dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti delle fattispecie, la pubblicazione dovrebbe essere limitata a motivo di legittimi interessi quali il rischio che la pubblicazione esponga una persona a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare tutelati dagli articoli 1 (diritto alla dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) o 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Carta, quali rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o ad esempio segreti commerciali. L'analisi dovrebbe tenere conto dei rischi per l'integrità fisica dei dipendenti o di qualsiasi persona che lavora per il soggetto registrato o ad esso affiliata. I legittimi interessi dovrebbero comprendere anche i rischi per le persone fisiche che beneficiano delle attività del soggetto registrato. Qualsiasi decisione dell'autorità di controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi della presente direttiva e dovrebbe essere soggetta a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di registrazione. Le decisioni dell'autorità di controllo e, se del caso, dell'autorità giurisdizionale dovrebbero essere adottate tempestivamente. Per consentire al pubblico di sapere che il soggetto registrato ha rispettato l'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva qualora sia concessa una limitazione della pubblicazione, il pertinente campo di dati nel registro nazionale dovrebbe essere sostituito da una menzione indicante che la pubblicazione è stata limitata per motivi di legittimo interesse.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>Per evitare la stigmatizzazione del soggetto registrato, i dati messi a disposizione del pubblico dovrebbero essere presentati in maniera fattuale e neutrale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre</STRING></STRING>, nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma della presente direttiva, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che il semplice fatto che un soggetto sia un soggetto registrato non comporti conseguenze negative. In particolare, la pubblicazione non dovrebbe essere presentata o accompagnata da dichiarazioni o disposizioni che possano creare un clima di sfiducia nei confronti dei soggetti registrati, tale da dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o di paesi terzi dall'interagire con loro o dal fornire loro sostegno finanziario. Tra gli esempi di tali azioni stigmatizzanti vi sono le connotazioni negative attribuite ai soggetti registrati o le dichiarazioni denigratorie volte a minare la credibilità e la legittimità degli stessi, insinuando che tentano di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">influenzare illecitamente</STRING></STRING> i processi democratici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>Per evitare la stigmatizzazione del soggetto registrato, i dati messi a disposizione del pubblico dovrebbero essere presentati in maniera fattuale e neutrale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tal fine</STRING></STRING>, nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma della presente direttiva, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che il semplice fatto che un soggetto sia un soggetto registrato non comporti conseguenze negative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dirette o indirette</STRING></STRING>. In particolare, la pubblicazione non dovrebbe essere presentata o accompagnata da dichiarazioni o disposizioni che possano creare un clima di sfiducia nei confronti dei soggetti registrati, tale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da provocarne la discriminazione o</STRING></STRING> da dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o di paesi terzi dall'interagire con loro o dal fornire loro sostegno finanziario. Tra gli esempi di tali azioni stigmatizzanti vi sono le connotazioni negative attribuite ai soggetti registrati o le dichiarazioni denigratorie volte a minare la credibilità e la legittimità degli stessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o lo svolgimento delle loro attività di rappresentanza d'interessi</STRING></STRING>, insinuando che tentano di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interferire con</STRING></STRING> i processi democratici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 51</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(51)</NO.P>Se un paese terzo spende importi particolarmente elevati per la rappresentanza d'interessi o se un soggetto riceve importi particolarmente elevati di remunerazione da uno o più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi, vi sono maggiori probabilità che le attività di rappresentanza d'interessi svolte riescano a influenzare le scelte politiche di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. In questi casi le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di tali paesi terzi al fine di esercitare una vigilanza più approfondita.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(51)</NO.P>Se un paese terzo spende importi particolarmente elevati per la rappresentanza d'interessi o se un soggetto riceve importi particolarmente elevati di remunerazione da uno o più <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi, vi sono maggiori probabilità che le attività di rappresentanza d'interessi svolte riescano a influenzare le scelte politiche di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. In questi casi le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di tali paesi terzi al fine di esercitare una vigilanza più approfondita.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 52</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(52)</NO.P>Per garantire una vigilanza proporzionata della presente direttiva, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi di fornire la documentazione necessaria per indagare sull'eventuale inosservanza dell'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero poter agire di propria iniziativa o sulla base della segnalazione di un informatore o dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(52)</NO.P>Per garantire una vigilanza proporzionata della presente direttiva, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi di fornire la documentazione necessaria per indagare sull'eventuale inosservanza dell'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero poter agire di propria iniziativa o sulla base della segnalazione di un informatore o dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 53</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(53)</NO.P>Le autorità di controllo dovrebbero cooperare sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Tale cooperazione dovrebbe facilitare lo scambio rapido e sicuro delle informazioni. Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di controllo, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di fornire loro le informazioni contenute nella registrazione, comprese quelle che non sono accessibili al pubblico e, in casi specifici, la documentazione conservata dal soggetto nonché le analisi che sono state effettuate. Le autorità di controllo e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire l'attuazione della direttiva. Per comprendere meglio l'entità e la distribuzione delle attività generali di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter chiedere alle autorità di controllo dati aggregati basati sulle informazioni fornite, nell'ambito della loro registrazione, dai soggetti che svolgono la rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi. Per consentire un monitoraggio esaustivo delle modalità e delle caratteristiche delle attività di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione per conto di paesi terzi, tali dati aggregati possono includere informazioni che non sono accessibili al pubblico nei registri, compresi i dati a carattere personali, nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(53)</NO.P>Le autorità di controllo dovrebbero cooperare sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Tale cooperazione dovrebbe facilitare lo scambio rapido e sicuro delle informazioni. Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di controllo, le autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di altri Stati membri </STRING></STRING>dovrebbero poter chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di fornire loro le informazioni contenute nella registrazione, comprese quelle che non sono accessibili al pubblico e, in casi specifici, la documentazione conservata dal soggetto nonché le analisi che sono state effettuate. Le autorità di controllo e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire l'attuazione della direttiva. Per comprendere meglio l'entità e la distribuzione delle attività generali di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter chiedere alle autorità di controllo dati aggregati basati sulle informazioni fornite, nell'ambito della loro registrazione, dai soggetti che svolgono la rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi. Per consentire un monitoraggio esaustivo delle modalità e delle caratteristiche delle attività di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione per conto di paesi terzi, tali dati aggregati possono includere informazioni che non sono accessibili al pubblico nei registri, compresi i dati a carattere personali, nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 54</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(54)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per limitare ulteriormente</STRING></STRING> gli oneri amministrativi, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, nonché tra le autorità di controllo e la Commissione avvengono attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori connessi al mercato unico. È opportuno garantire l'interoperabilità del sistema IMI e dei registri nazionali conformemente al quadro europeo di interoperabilità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(54)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'uso di strumenti digitali sviluppati nel mercato interno dalla Commissione e dagli Stati membri rafforza la trasparenza e la fiducia nella fornitura di servizi a livello transfrontaliero e limita</STRING></STRING> gli oneri amministrativi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> consentendo il coordinamento</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la cooperazione e la comunicazione tra le autorità nazionali pertinenti.</STRING></STRING> La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, nonché tra le autorità di controllo e la Commissione avvengono attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori connessi al mercato unico. È<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertanto</STRING></STRING> opportuno garantire l'interoperabilità del sistema IMI e dei registri nazionali conformemente al quadro europeo di interoperabilità.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 55</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(55)</NO.P>Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti sull'ambito di applicazione della direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla nozione di soggetto di un paese terzo</STRING></STRING> e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(55)</NO.P>Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti sull'ambito di applicazione della direttiva e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 58</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(58)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno vietare la partecipazione, consapevole e deliberata, ad</STRING></STRING> attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aventi l'obiettivo o il risultato di eludere gli</STRING></STRING> obblighi previsti dalla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare gli obblighi di registrazione</STRING></STRING>. Tali attività comprendono la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i governi di paesi terzi o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(58)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Talune</STRING></STRING> attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbero risultare nell'elusione degli</STRING></STRING> obblighi previsti dalla presente direttiva. Tali attività comprendono la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i governi di paesi terzi o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché tali attività di elusione siano contrastate nell'attuazione della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 59</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(59)</NO.P>Per scoraggiare e sanzionare l'inosservanza dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva sia accompagnata da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni non dovrebbero essere di natura penale. Esse dovrebbero tenere conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione in considerazione dell'interesse pubblico in gioco, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica del soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi. Le sanzioni dovrebbero, per ciascun caso, essere effettive, proporzionate e dissuasive, nel debito rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica, le garanzie e l'accesso a mezzi di ricorso effettivi, compreso il diritto di essere ascoltati. Esse dovrebbero fare seguito a un avvertimento emesso da un'autorità di controllo, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca una violazione del divieto di elusione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(59)</NO.P>Per scoraggiare e sanzionare l'inosservanza dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva sia accompagnata da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la sospensione temporanea dell'iscrizione nel registro nazionale</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ferme restando le norme applicabili alle attività criminali e all'accertamento, alle indagini, al perseguimento, ai controlli e alle sanzioni in relazione a tali attività, stabilite in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, come quelle relative alla corruzione,</STRING></STRING> le sanzioni non dovrebbero essere di natura penale. Esse dovrebbero tenere conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione in considerazione dell'interesse pubblico in gioco, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica del soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi. Le sanzioni dovrebbero, per ciascun caso, essere effettive, proporzionate e dissuasive, nel debito rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica, le garanzie e l'accesso a mezzi di ricorso effettivi, compreso il diritto di essere ascoltati. Esse dovrebbero fare seguito a un avvertimento emesso da un'autorità di controllo, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca una violazione del divieto di elusione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 60</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(60)</NO.P>Al fine di modificare le soglie per la richiesta di ulteriori informazioni, l'elenco delle informazioni da fornire al momento della presentazione di una domanda di registrazione e l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"9 del<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(60)</NO.P>Al fine di modificare le soglie per la richiesta di ulteriori informazioni, l'elenco delle informazioni da fornire al momento della presentazione di una domanda di registrazione e l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché di stabilire le specifiche e le misure tecniche, i criteri e i mezzi minimi, come pure le condizioni tecniche relative al portale centrale di accesso pubblico</STRING></STRING>, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"9 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 63</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(63)</NO.P>In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze da parte di paesi terzi. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di influenza </STRING></STRING>apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni, gli Stati membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che paesi terzi possano sfruttare le differenze o le lacune normative.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(63)</NO.P>In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze da parte di paesi terzi. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni, gli Stati membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che paesi terzi possano sfruttare le differenze o le lacune normative.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 64</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(64)</NO.P>Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dei soggetti interessati, in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quello delle</STRING></STRING> microimprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(64)</NO.P>Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">definire i requisiti in modo chiaro e conciso, così da fornire certezza giuridica e procedure di registrazione prevedibili, e dovrebbero </STRING></STRING>cercare di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dei soggetti interessati, in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> microimprese e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 65</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(65)</NO.P>I regolamenti (UE) 2016/679<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> e (UE) 2018/1725<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per tenere il registro o i registri nazionali dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi, accedere ai dati personali in tali registri nazionali e scambiare dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, compreso l'uso dell'IMI, e della conservazione della documentazione conformemente agli obblighi in materia previsti dalla presente direttiva. Qualsiasi trattamento di dati personali per tali finalità dovrebbe rispettare, tra l'altro, i principi di minimizzazione dei dati, esattezza dei dati e limitazione della conservazione dei dati e rispettare i requisiti in materia di integrità e riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure atte a garantire la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali contenuti nei rispettivi registri nazionali, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(65)</NO.P>I regolamenti (UE) 2016/679<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> e (UE) 2018/1725<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per tenere il registro o i registri nazionali dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi, accedere ai dati personali in tali registri nazionali e scambiare dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, compreso l'uso dell'IMI, e della conservazione della documentazione conformemente agli obblighi in materia previsti dalla presente direttiva. Qualsiasi trattamento di dati personali per tali finalità dovrebbe rispettare, tra l'altro, i principi di minimizzazione dei dati, esattezza dei dati e limitazione della conservazione dei dati e rispettare i requisiti in materia di integrità e riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure atte a garantire la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali contenuti nei rispettivi registri nazionali, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 69</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(69)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(69)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 febbraio 2024.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Oggetto e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> finalità</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Oggetto e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> obiettivi</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">economiche </STRING></STRING>di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività di rappresentanza d'interessi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di natura economica </STRING></STRING>svolte per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">influenzare lo sviluppo, la formulazione e l'attuazione di politiche, norme o processi decisionali pubblici nell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scopo della</STRING></STRING> presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> conseguire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> detta trasparenza in maniera tale da evitare</STRING></STRING> di creare un clima di sfiducia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che potrebbe</STRING></STRING> dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con soggetti che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rappresentano interessi</STRING></STRING> per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo o dal fornire loro un sostegno finanziario.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La</STRING></STRING> presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mira a migliorare il funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi e</STRING></STRING> conseguire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con riferimento a tali attività, un livello comune di trasparenza e</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabilità democratica nell'Unione, senza </STRING></STRING>creare un clima di sfiducia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale da</STRING></STRING> dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con soggetti che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">svolgono attività di rappresentanza d'interessi</STRING></STRING> per conto di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo o dal fornire loro un sostegno finanziario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la conformità alla presente direttiva non comporti alcuna restrizione dei diritti fondamentali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>"attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o normative</STRING></STRING> o processi decisionali pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che in particolare potrebbe essere svolta organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie, organizzando reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>"attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, norme</STRING></STRING> o processi decisionali pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie, anche su piattaforme digitali o attraverso i social media; oppure</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>"servizio di rappresentanza d'interessi": attività di rappresentanza d'interessi svolta normalmente dietro retribuzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'</STRING></STRING>articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>"servizio di rappresentanza d'interessi": attività di rappresentanza d'interessi svolta normalmente dietro retribuzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che quindi costituisce un servizio a norma dell'</STRING></STRING>articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (TFUE)</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo":</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"promotore</STRING></STRING> di un paese terzo":</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di cui alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di cui alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quali la capacità del promotore di esercitare un'influenza decisiva o un controllo definitivo sul soggetto</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 6 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>remunerazione totale annua corrisposta da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>remunerazione totale annua corrisposta da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>"autorità responsabile del registro nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>"autorità responsabile del registro nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendente </STRING></STRING>responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza d'interessi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza d'interessi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>ad attività svolte direttamente da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, punto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>4), lettera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>a), che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>ad attività svolte direttamente da un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a), che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>consulenza a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>consulenza a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>rappresentanza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>rappresentanza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>rappresentanza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi in procedimenti giudiziari;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>rappresentanza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi in procedimenti giudiziari;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle attività di rappresentanza d'interessi svolte da organizzazioni della società civile i cui obiettivi statutari sono tutelare e promuovere l'interesse pubblico o i diritti fondamentali, compresi i diritti umani, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali, a condizione che tali attività non siano fornite a un promotore di un paese terzo sotto forma di servizio a norma dell'articolo 57 TFUE o non siano svolte da organizzazioni della società civile che agiscono in qualità di promotori di paesi terzi a norma della presente direttiva;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che divergano da</STRING></STRING> quelle stabilite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla</STRING></STRING> presente direttiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un minor rigore rispetto a</STRING></STRING> quelle stabilite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella presente direttiva. Nel recepire e attuare la</STRING></STRING> presente direttiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri garantiscono la conformità alla Carta dei diritti fondamentali, tra cui i diritti alla libertà di espressione e di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazione, alla libertà di riunione e di associazione, alla libertà di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, alla protezione dei dati di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">carattere personale, a un ricorso effettivo e alla libertà d'impresa</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, includano, nei loro accordi contrattuali con subcontraenti, l'informazione secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'obbligo di trasmettere tale informazione ad eventuali altri subcontraenti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I subcontraenti che hanno ricevuto tale informazione non sono tenuti a rispettare i</STRING></STRING> requisiti di cui agli articoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, </STRING></STRING>8, 10 e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>11 per quanto riguarda l'attività di rappresentanza d'interessi svolta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambito del contratto contenente la suddetta informazione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono contraenti principali </STRING></STRING>includano, nei loro accordi contrattuali con subcontraenti, l'informazione secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'obbligo di trasmettere tale informazione ad eventuali altri subcontraenti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora tali informazioni siano state incluse, i subcontraenti ed eventuali altri subcontraenti sono esentati dai</STRING></STRING> requisiti di cui agli articoli 8, 10 e 11 per quanto riguarda l'attività di rappresentanza d'interessi svolta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma degli stessi</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente che dà in ulteriore subappalto il servizio di rappresentanza d'interessi informi il contraente principale, o se del caso il subcontraente dal quale ha ricevuto il contratto per svolgere l'attività di rappresentanza d'interessi, del fatto che l'attività di rappresentanza d'interessi è stata ulteriormente subappaltata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e garantisca che</STRING></STRING> gli accordi contrattuali includano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'informazione</STRING></STRING> secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente che dà in ulteriore subappalto il servizio di rappresentanza d'interessi informi il contraente principale, o se del caso il subcontraente dal quale ha ricevuto il contratto per svolgere l'attività di rappresentanza d'interessi, del fatto che l'attività di rappresentanza d'interessi è stata ulteriormente subappaltata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché</STRING></STRING> gli accordi contrattuali includano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni</STRING></STRING> secondo cui l'attività di rappresentanza d'interessi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente fornisca al contraente principale, o se del caso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> subcontraente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di riferimento</STRING></STRING>, le informazioni necessarie per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 10.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il subcontraente fornisca al contraente principale, o se del caso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un altro</STRING></STRING> subcontraente, le informazioni necessarie per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 10.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 7</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conservazione della documentazione</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino, per ogni attività di rappresentanza d'interessi rientrante nell'ambito di applicazione di tale articolo, la documentazione relativa a quanto segue:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identità o il nome del soggetto del paese terzo per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i contratti e gli scambi principali intervenuti con il soggetto del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni o i materiali che costituiscono una componente fondamentale dell'attività di rappresentanza d'interessi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, predispongano annualmente:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco di tutti i soggetti di paesi terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario precedente, per paese terzo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino per quattro anni la documentazione relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale possa esser ritenuto responsabile dell'inosservanza, da parte del soggetto rappresentato, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto rappresentato.</STRING></STRING> Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conferiscano al loro rappresentante legale i poteri necessari e le risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le autorità competenti degli Stati membri e ad assicurare il rispetto delle decisioni di tali autorità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conferiscano al loro rappresentante legale i poteri necessari e le risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le autorità competenti degli Stati membri e ad assicurare il rispetto delle decisioni di tali autorità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità responsabili dei registri nazionali. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendenti</STRING></STRING> responsabili dei registri nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente all'articolo 15 della presente direttiva. I registri nazionali sono tra loro interoperabili</STRING></STRING>. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 9 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Portale centrale di accesso pubblico</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce un portale centrale di accesso pubblico come sistema decentrato per l'interconnessione dei registri nazionali di cui all'articolo 9.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sistema di cui al paragrafo 1 include un portale web che funge da punto centrale di accesso elettronico pubblico alle informazioni contenute nel sistema. Il portale web fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per il trattamento dei dati personali, la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva stabilendo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le specifiche tecniche che definiscono i mezzi e i metodi di comunicazione del sistema che garantisce l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri nazionali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure tecniche su cui si basano le norme minime di sicurezza informatica applicabili alla comunicazione e alla distribuzione delle informazioni nell'ambito del sistema che garantisce l'interconnessione dei registri nazionali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri minimi per il servizio di ricerca e per la presentazione dei risultati di tali ricerche, che devono essere forniti dal portale europeo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1; nonché</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i mezzi e le condizioni tecniche per la messa a disposizione dei servizi forniti dal sistema che garantisce l'interconnessione dei registri nazionali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sistema di cui al paragrafo 1 è collegato allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, stabilito nel loro territorio si iscriva in un registro nazionale al più tardi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel momento in cui inizia</STRING></STRING> ad esercitare la rappresentanza d'interessi.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascun</STRING></STRING> soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, stabilito nel loro territorio si iscriva in un registro nazionale al più tardi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima di iniziare</STRING></STRING> ad esercitare la rappresentanza d'interessi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che non sia stabilito nell'Unione si registra nello Stato membro in cui il suo rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 8 è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo</STRING></STRING> le informazioni di cui all'allegato I.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare le informazioni di cui all'allegato I.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un periodo di tempo ragionevole</STRING></STRING>, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), punti i) e ii);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING>, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), punti i) e ii);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'autorità in questione esamina la richiesta entro cinque giorni lavorativi e cancella il soggetto registrato dal registro nazionale se ritiene che esso non possa più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dei casi,</STRING></STRING> non debba più essere iscritto nel registro di cui essa è responsabile. Contro la decisione dell'autorità responsabile del registro nazionale pertinente è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario nello Stato membro di registrazione.</P></OLD><NEW><P>L'autorità in questione esamina la richiesta entro cinque giorni lavorativi e cancella il soggetto registrato dal registro nazionale se ritiene che esso non possa più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o non debba più essere iscritto nel registro di cui essa è responsabile. Contro la decisione dell'autorità responsabile del registro nazionale pertinente è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario nello Stato membro di registrazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità responsabile di un registro nazionale da cui un soggetto è stato cancellato conservi, per i quattro anni successivi alla cancellazione del soggetto dal registro a norma del paragrafo 7, le informazioni di cui al paragrafo 4.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'iscrizione, gli aggiornamenti, le richieste di cancellazione dal registro e le richieste ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, possano essere effettuati per via elettronica e a titolo gratuito.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono, conformemente ai trattati, mantenere nei loro sistemi giuridici le misure esistenti che erano in applicazione prima del [data di entrata in vigore della presente direttiva] in base alle quali i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono tenuti a presentare, ai fini della registrazione, informazioni che non contengono dati a carattere personale, in aggiunta a quelle di cui all'allegato I, punto 1, qualora tali misure siano necessarie e giustificate da obiettivi di interesse pubblico e siano proporzionate in quanto idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza andare oltre quanto è necessario per raggiungerli.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità responsabile del registro nazionale chiede al soggetto di completare o correggere la sua domanda di registrazione. Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta da parte del soggetto in questione, l'autorità responsabile del registro nazionale inserisce nel registro la voce corrispondente oppure rifiuta di farlo e informa il soggetto in questione dei motivi per cui la domanda risulta ancora incompleta o contiene dati manifestamente errati.</P></OLD><NEW><P> 	(Non concerne la versione italiana)</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Una volta inserita una voce nel registro nazionale, il soggetto registrato riceve <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immediatamente</STRING></STRING>, o al più tardi entro cinque giorni lavorativi, dall'autorità responsabile del registro nazionale una conferma dell'avvenuta registrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, unitamente a</STRING></STRING> un EIRN unico e a una copia digitale delle informazioni inserite nel registro nazionale. L'EIRN è conforme al formato di cui all'allegato II.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Una volta inserita una voce nel registro nazionale, il soggetto registrato riceve <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING>, o al più tardi entro cinque giorni lavorativi, dall'autorità responsabile del registro nazionale una conferma dell'avvenuta registrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il soggetto registrato riceve</STRING></STRING> un EIRN unico e una copia digitale delle informazioni inserite nel registro nazionale. L'EIRN è conforme al formato di cui all'allegato II.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità responsabile del registro nazionale dello Stato membro di registrazione notifichi ogni nuova registrazione alle autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, degli Stati membri indicati nella registrazione ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera e), immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'inserimento della voce nel registro nazionale. Tale notifica ha luogo anche quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, un soggetto registrato presenta una modifica o un'aggiunta alle informazioni di cui all'allegato I, punto 2, lettera e). La notifica contiene il nome del soggetto registrato, il suo numero EIRN e un link ai registri nazionali in cui ha avuto luogo la registrazione.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)    </STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri dispongono che le autorità responsabili della tenuta dei registri nazionali nello Stato membro che riceve la notifica di cui al paragrafo 4 includano, nel registro pertinente, le informazioni indicate in tale notifica immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Le informazioni sul soggetto registrato non sono rese pubbliche se, nel registro nazionale pertinente dello Stato membro di registrazione, esse sono oggetto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una deroga alla</STRING></STRING> pubblicazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri dispongono che le autorità responsabili della tenuta dei registri nazionali nello Stato membro che riceve la notifica di cui al paragrafo 4 includano, nel registro pertinente, le informazioni indicate in tale notifica immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Le informazioni sul soggetto registrato non sono rese pubbliche se, nel registro nazionale pertinente dello Stato membro di registrazione, esse sono oggetto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'esenzione dalla</STRING></STRING> pubblicazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili su un'eventuale inosservanza, da parte di un soggetto iscritto in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 10, ad esempio l'aver fornito informazioni inesatte all'atto della registrazione, può chiedere a tale soggetto di fornire le informazioni di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 7</STRING></STRING> nella misura necessaria ad indagare su tale eventuale inosservanza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili su un'eventuale inosservanza, da parte di un soggetto iscritto in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 10, ad esempio l'aver fornito informazioni inesatte all'atto della registrazione, può chiedere a tale soggetto di fornire le informazioni di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16</STRING></STRING> nella misura necessaria ad indagare su tale eventuale inosservanza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 10 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni sulle procedure di ricorso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> amministrativo o</STRING></STRING> giurisdizionale disponibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P>Il soggetto cui è rivolta la richiesta fornisce, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> giorni lavorativi, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 8 e 9 in modo completo ed esatto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P>Il soggetto cui è rivolta la richiesta fornisce, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> giorni lavorativi, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 8 e 9 in modo completo ed esatto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12.</NO.P>Le richieste di cui ai paragrafi 8 e 9 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>12.</NO.P>Le richieste di cui ai paragrafi 8 e 9 sono soggette a procedure di ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo o</STRING></STRING> giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), e), f), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti</STRING></STRING> i) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ii)</STRING></STRING>, lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), e), f), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto</STRING></STRING> i), lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possano</STRING></STRING> chiedere, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su</STRING></STRING> istanza debitamente motivata, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una deroga alla</STRING></STRING> pubblicazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> grave</STRING></STRING> rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suoi</STRING></STRING> diritti fondamentali, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano il diritto di</STRING></STRING> chiedere, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per mezzo di un'</STRING></STRING>istanza debitamente motivata, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'esenzione dall'obbligo di</STRING></STRING> pubblicazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei diritti fondamentali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tale persona fisica</STRING></STRING>, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di concedere un'esenzione dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 o di limitare, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico possa essere presa d'ufficio dall'autorità di controllo competente o, se del caso, su richiesta di un'autorità di controllo di un altro Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che vi sia il rischio che la pubblicazione possa esporre una persona fisica a una violazione dei diritti fondamentali di tale persona fisica e che la limitazione parziale o totale dell'accesso del pubblico possa eliminare o ridurre tale rischio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Contro qualsiasi decisione adottata ai sensi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del paragrafo</STRING></STRING> 3 è esperibile un ricorso giudiziario nello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri garantiscono che qualunque procedura di ricorso, anche in via giudiziaria, sia espletata in tempi ragionevoli e che la decisione definitiva sia adottata tempestivamente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Contro qualsiasi decisione adottata ai sensi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei paragrafi</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 3 bis</STRING></STRING> è esperibile un ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo e</STRING></STRING> giudiziario nello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri garantiscono che qualunque procedura di ricorso, anche in via giudiziaria, sia espletata in tempi ragionevoli e che la decisione definitiva sia adottata tempestivamente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una decisione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 3 sia divenuta definitiva, la voce nel registro nazionale cui si riferisce la decisione indichi, a seconda dei casi, che l'accesso del pubblico è stato limitato in tutto o in parte.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una decisione di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 3 bis</STRING></STRING> sia divenuta definitiva, la voce nel registro nazionale cui si riferisce la decisione indichi, a seconda dei casi, che l'accesso del pubblico è stato limitato in tutto o in parte.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>A decorrere dal 31 marzo [anno successivo al termine di recepimento] ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Stato membro pubblica una relazione basata sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti nel rispettivo registro nazionale e la trasmette alla Commissione. La relazione contiene <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soltanto</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>A decorrere dal 31 marzo [anno successivo al termine di recepimento] ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Stato membro pubblica una relazione basata sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti nel rispettivo registro nazionale e la trasmette alla Commissione. La relazione contiene:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i dati aggregati sugli importi annuali, per paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero basarsi</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettere b) e c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>i dati aggregati sugli importi annuali, per paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si basano</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettere b) e c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>i dati aggregati sugli importi annuali, per categoria di organizzazione e per ogni paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero basarsi</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera h), e punto 2, lettere b) e c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>i dati aggregati sugli importi annuali, per categoria di organizzazione e per ogni paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si basano</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera h), e punto 2, lettere b) e c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>il numero totale di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di un paese terzo attribuibili a uno specifico paese terzo. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero basarsi</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera b);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>il numero totale di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di un paese terzo attribuibili a uno specifico paese terzo. Tali dati aggregati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si basano</STRING></STRING> sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera b);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'analisi per ciascuno Stato membro di registrazione delle attività di rappresentanza d'interessi svolte in Stati membri diversi da quello di registrazione, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'allegato I, punto 2, lettera e).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro può designare un'unica autorità quale autorità nazionale competente responsabile dei registri nazionali e dello svolgimento dei compiti di controllo a norma della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Nel caso in cui designi più di un'autorità di controllo, lo Stato membro provvede affinché i compiti di ogni autorità designata siano chiaramente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">definiti</STRING></STRING> e affinché tali autorità, nell'assolvere i loro compiti, collaborino strettamente ed efficacemente. Gli Stati membri individuano l'autorità di controllo alla quale possono essere indirizzate le comunicazioni da trasmettere all'autorità pertinente del suddetto Stato membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Nel caso in cui designi più di un'autorità di controllo, lo Stato membro provvede affinché i compiti di ogni autorità designata siano chiaramente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabiliti dal diritto nazionale</STRING></STRING> e affinché tali autorità, nell'assolvere i loro compiti, collaborino strettamente ed efficacemente. Gli Stati membri individuano l'autorità di controllo alla quale possono essere indirizzate le comunicazioni da trasmettere all'autorità pertinente del suddetto Stato membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercitare le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sue</STRING></STRING> funzioni, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>autorità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di controllo sia indipendente</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di controllo che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercitare le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro</STRING></STRING> funzioni, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 siano indipendenti</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia in grado di esercitare le sue funzioni in modo indipendente, al riparo da pressioni politiche o da altre ingerenze esterne, e non solleciti né accetti istruzioni dal governo o da qualunque altro soggetto pubblico o privato;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si astenga da qualsiasi atto incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e con l'esercizio delle competenze conferite alle suddette autorità in virtù della presente direttiva.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di nomina degli organi direttivi delle autorità di controllo siano trasparenti e non discriminatorie e garantiscano il livello di indipendenza richiesto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 6 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di controllo che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia in grado di esercitare le sue funzioni in modo indipendente, imparziale e trasparente, al riparo da pressioni politiche o da altre ingerenze esterne, e non solleciti né accetti istruzioni dal governo o da qualunque altro soggetto pubblico o privato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si astenga da qualsiasi atto incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e con l'esercizio delle competenze conferite alle suddette autorità in virtù della presente direttiva;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponga delle capacità, delle conoscenze e delle competenze necessarie per assolvere efficacemente ai suoi compiti e prendere decisioni informate conformemente agli obiettivi della presente direttiva, tra cui le competenze per individuare e affrontare i rischi connessi alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare i rischi per la libertà di riunione e di associazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 dispongano di tutti i mezzi necessari per assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, tra cui risorse tecniche, finanziarie e umane sufficienti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 dispongano di tutti i mezzi necessari per assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche contribuendo, se del caso, al lavoro del gruppo consultivo di cui all'articolo 19,</STRING></STRING> tra cui risorse tecniche, finanziarie e umane sufficienti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8 bis, gli Stati membri mantengano nei loro sistemi giuridici le misure esistenti in base alle quali i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono tenuti a presentare, ai fini della registrazione, informazioni in aggiunta a quelle di cui all'allegato I, punto 1, tali Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo abbiano il potere di richiedere tali informazioni supplementari ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel loro territorio e che sono registrati in un altro Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> garantiscano che</STRING></STRING> dal semplice fatto che un soggetto è un soggetto registrato o è stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non derivino conseguenze negative, come la stigmatizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agiscano in modo non discriminatorio. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché</STRING></STRING> dal semplice fatto che un soggetto è un soggetto registrato o è stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non derivino conseguenze negative, come la stigmatizzazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafi 8 e 9, una richiesta può essere presentata solo nei casi seguenti e deve limitarsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla documentazione conservata ai sensi dell'</STRING></STRING>articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 7</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafi 8 e 9, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e all'articolo 15, paragrafo 7 bis,</STRING></STRING> una richiesta può essere presentata solo nei casi seguenti e deve limitarsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle informazioni di cui al paragrafo 3 bis del presente</STRING></STRING> articolo:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 – primo comma – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>le azioni del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di paesi terzi le cui azioni possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>le azioni del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di paesi terzi le cui azioni possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo può chiedere le informazioni seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">copie dei contratti con il promotore del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco di tutti i promotori di paesi terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario precedente, per paese terzo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino le informazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 3 bis del presente articolo per un periodo di quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino per quattro anni le informazioni di cui al paragrafo 3 bis, lettere b) e c) del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni sulle procedure di ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo o</STRING></STRING> giurisdizionale disponibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L'autorità di controllo diversa dall'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione che ritenga soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 3 può domandare all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di chiedere al soggetto registrato la documentazione conservata conformemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L'autorità di controllo diversa dall'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione che ritenga soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 3 può domandare all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di chiedere al soggetto registrato la documentazione conservata conformemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al presente</STRING></STRING> articolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Non appena riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 5 e se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione presenta una richiesta conformemente al paragrafo 3 e trasmette le informazioni ricevute all'autorità di controllo richiedente. Se nei 12 mesi precedenti ha presentato una richiesta conformemente al paragrafo 3 riguardante le stesse informazioni da parte dello stesso soggetto registrato, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasmette</STRING></STRING> tali informazioni all'autorità di controllo richiedente senza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dover</STRING></STRING> presentare una nuova richiesta.</P></OLD><NEW><P>Non appena riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 5 e se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione presenta una richiesta conformemente al paragrafo 3 e trasmette le informazioni ricevute all'autorità di controllo richiedente. Se nei 12 mesi precedenti ha presentato una richiesta conformemente al paragrafo 3 riguardante le stesse informazioni da parte dello stesso soggetto registrato, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può trasmettere</STRING></STRING> tali informazioni all'autorità di controllo richiedente senza presentare una nuova richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Le richieste di cui al paragrafo 3 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Le richieste di cui al paragrafo 3 sono soggette a procedure di ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo o</STRING></STRING> giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo cooperino<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se necessario,</STRING></STRING> con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo cooperino <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e scambino informazioni pertinenti</STRING></STRING> con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>una descrizione dei fatti, delle disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING> della presente direttiva e dei motivi per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui l'autorità notificante ne sospetta</STRING></STRING> una violazione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>una descrizione dei fatti, delle disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili</STRING></STRING> della presente direttiva e dei motivi per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospettare</STRING></STRING> una violazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può chiedere</STRING></STRING> informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede</STRING></STRING> informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano competenti a chiedere alle autorità di controllo di un altro Stato membro le informazioni seguenti, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 2:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni fornite da un soggetto registrato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualunque analisi effettuata da un'autorità di controllo sulla base delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché, quando riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5 bis, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmetta le informazioni all'autorità di controllo richiedente, a meno che non stabilisca che i requisiti di cui al paragrafo 5 bis non sono soddisfatti, nel qual caso essa fornisce una spiegazione dettagliata all'autorità di controllo richiedente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta motivata, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 18. Tali dati aggregati possono contenere dati personali ove necessario a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel trattare i dati personali ai sensi dei paragrafi da 5 bis a 5 quater, le autorità di controllo agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le sue attività di trattamento dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La cooperazione amministrativa e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, tra le autorità di controllo e con la Commissione, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2, 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> 5, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'articolo 18</STRING></STRING> della presente direttiva, sono attuati attraverso il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La cooperazione amministrativa e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, tra le autorità di controllo e con la Commissione, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2, 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 bis, 5 ter e 5 quater,</STRING></STRING> dell'articolo 11, paragrafo 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, e</STRING></STRING> dell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, della presente direttiva, sono attuati attraverso il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 18</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità di controllo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano competenti a chiedere alle autorità di controllo di un altro Stato membro le informazioni seguenti, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 17, paragrafo 2:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni fornite da un soggetto registrato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualunque analisi effettuata da un'autorità di controllo sulla base delle informazioni di cui alla lettera a).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché, quando riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmetta le informazioni all'autorità di controllo richiedente, a meno che non ritenga che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, nel qual caso fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non trasmette le informazioni in questione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 19. Tali dati aggregati possono contenere dati personali solo nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel trattare i dati personali ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, le autorità di controllo agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le sue attività di trattamento dei dati.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle organizzazioni della società civile</STRING></STRING> e delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individua le migliori pratiche al fine di tutelare i diritti fondamentali e aumentare la trasparenza;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>riferisce alla Commissione eventuali divergenze nell'applicazione della presente direttiva;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>riferisce alla Commissione eventuali divergenze nell'applicazione della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 8 bis</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta della Commissione o di almeno una delle autorità interessate, il gruppo consultivo elabora pareri in merito alle misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno per la rappresentanza d'interessi, in particolare quelle adottate dalle autorità nazionali in relazione all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 8 bis, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 6 e 8, e all'articolo 16, paragrafo 6, della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può convocare il gruppo consultivo su richiesta di uno Stato membro riguardo a un'eventuale grave inosservanza della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>I rappresentanti del Parlamento europeo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING></STRING></STRING> possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>I rappresentanti del Parlamento europeo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. I rappresentanti</STRING></STRING> degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo consultivo può invitare le organizzazioni della società civile a partecipare alle riunioni almeno una volta all'anno nell'ambito di un dialogo aperto e strutturato sull'attuazione della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri stabiliscono norme sulle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanzioni, limitate a</STRING></STRING> sanzioni amministrative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per le</STRING></STRING> violazioni delle disposizioni nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di recepimento</STRING></STRING> degli articoli 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 7</STRING></STRING>, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni amministrative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili alle</STRING></STRING> violazioni delle disposizioni nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottate ai sensi</STRING></STRING> degli articoli 6, 8, 10, 11, 14, 16 e 20 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della presente direttiva</STRING></STRING>, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di violazione grave oppure di violazioni ripetute o ricorrenti delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11, 14, dell'articolo 15, paragrafo 7 bis, e degli articoli 16 e 20 della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire di sospendere temporaneamente o di ritirare la registrazione di un soggetto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, a 1 000 EUR</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione cui si riferiscono tali misure, dell'eventuale collaborazione con le autorità nazionali competenti per far fronte alla violazione in questione e, se del caso, della capacità economica, tecnica e operativa del soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ha commesso la violazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In ogni singolo caso, le</STRING></STRING> sanzioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto, in particolare, della natura, della reiterazione e della durata della</STRING></STRING> violazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui si riferiscono tali misure e, se del caso, della capacità economica, tecnica e operativa del soggetto di cui all'</STRING></STRING>articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, paragrafo 1, che ha commesso la violazione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di imporre</STRING></STRING> sanzioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'autorità di controllo invia al soggetto interessato un avvertimento o un ammonimento in cui evidenzia il rischio di</STRING></STRING> violazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la violazione da parte del soggetto stesso delle disposizioni della presente direttiva, tranne se si tratta di una violazione dell'</STRING></STRING>articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di imporre sanzioni, l'autorità di controllo invia al soggetto interessato un avvertimento o un ammonimento in cui evidenzia il rischio di violazione o la violazione da parte del soggetto stesso delle disposizioni della presente direttiva, tranne se si tratta di una violazione dell'articolo 20.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indeterminato</STRING></STRING> a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva].</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 bis, paragrafo 4,</STRING></STRING> all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cinque anni</STRING></STRING> a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del 13 aprile 2016</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del 13 aprile 2016</STRING></STRING> "Legiferare meglio".</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'articolo 13, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuovo</STRING></STRING> punto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">xi)</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>nell'allegato, parte I, è aggiunta la seguente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuova</STRING></STRING> lettera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">K</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>nell'allegato, parte I, è aggiunta la seguente lettera:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tale valutazione esamina l'efficacia e la proporzionalità della direttiva. Essa valuta, tra l'altro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la necessità di modificare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle garanzie previste dalla direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>Se del caso, può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.</P></OLD><NEW><P>Tale valutazione esamina l'efficacia e la proporzionalità della direttiva. Essa valuta, tra l'altro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	la necessità di modificare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle garanzie previste dalla direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare quelle riguardanti la tutela dei diritti fondamentali e la prevenzione di qualsiasi forma di stigmatizzazione nel contesto del recepimento e dell'attuazione della direttiva;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'interazione tra le disposizioni della presente direttiva e quelle relative agli obblighi nazionali in materia di trasparenza, compreso l'impatto sui registri nazionali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le disposizioni antielusione e l'efficacia dei meccanismi di cooperazione transfrontaliera. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>Se del caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valutazione</STRING></STRING> può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [diciotto mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'</STRING></STRING>entrata in vigore]. Essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicano</STRING></STRING> immediatamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il testo di tali disposizioni</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [diciotto mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data di</STRING></STRING> entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della presente direttiva</STRING></STRING>]. Essi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne informano</STRING></STRING> immediatamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposizioni</STRING></STRING> adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</P></OLD><NEW><P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure</STRING></STRING> adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – lettera a – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni seguenti su ciascuno dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti</STRING></STRING> di un paese terzo per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni seguenti su ciascuno dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori</STRING></STRING> di un paese terzo per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>indirizzo presso il quale il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>indirizzo presso il quale il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">descrizione degli obiettivi principali del soggetto, del mandato e dei settori d'interesse;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iv</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P>ove disponibile, numero d'iscrizione del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P>ove disponibile, numero d'iscrizione del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>paese terzo per conto del quale agisce il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto</STRING></STRING> di un paese terzo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>paese terzo per conto del quale agisce il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotore</STRING></STRING> di un paese terzo;</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>