<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0307</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0226/2025 - Relatori: Thijs Reuten, Nina Carberry)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2025 sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (2024/2108(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<FOOTNOTE><FIELD> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<FOOTNOTE><FIELD> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.</FIELD></FOOTNOTE> (“accordo di recesso“),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il quadro di Windsor<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).</FIELD></FOOTNOTE> che elenca le disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la dichiarazione comune, il partenariato per la sicurezza e la difesa e l'intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione UE-Regno Unito, del 19 maggio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo del Venerdì santo del 1998 e i successivi accordi di attuazione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 21 marzo 2024, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 1º gennaio – 31 dicembre 2023 (COM(2024)0127),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 4 aprile 2025, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: 1º gennaio – 31 dicembre 2024 (COM(2025)0149),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni del 2 aprile 2025 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4388, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4388/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4389, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4389/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit<FOOTNOTE><FIELD> GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento BAR),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024,<STRING ITALIC="on"> </STRING>ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2023/657 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<FOOTNOTE><FIELD> GU L 83 del 22.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/657/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 23 novembre 2023 sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4222, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le riunioni e le posizioni dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il Libro bianco congiunto sul futuro della difesa europea per il 2030 del 19 marzo 2025 (JOIN(2025)0120),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul Libro bianco sul futuro della difesa europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3151, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3151/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Sauli Niinistö del 30 ottobre 2024 dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'azione di sicurezza per l'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dello strumento per l'industria europea della difesa (COM(2025)0122), presentata dalla Commissione il 19 marzo 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il memorandum d'intesa che istituisce un quadro per la cooperazione normativa tra l'UE e il Regno Unito sui servizi finanziari, del 27 giugno 2023, e la successiva istituzione di un forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta sociale europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti le convenzioni e i protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare i suoi strumenti fondamentali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, nota come convenzione di Montego Bay,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza emessa dal tribunale arbitrale il 28 aprile 2025 nel contesto di un arbitrato a norma dell'articolo 739 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla decisione del Regno Unito di vietare la pesca del cicerello<FOOTNOTE><FIELD> Corte permanente di arbitrato, causa 2024-45, https://pca-cpa.org/en/cases/334/.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 10 marzo 2023, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento<FOOTNOTE><FIELD> GU L 91 del 29.3.2023, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/698/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione n. 2/2023 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 28 giugno 2023, per quanto riguarda la designazione dell'istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione valutaria<FOOTNOTE><FIELD> GU L 179 del 14.7.2023, pag. 147, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1460/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 55 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 dicembre 2024 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A10-0226/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'UE e il Regno Unito, in quanto parte dello stesso continente e vincolati da prossimità geografica, valori condivisi e interessi strategici, si trovano ad affrontare sfide analoghe quali i cambiamenti climatici, un contesto di sicurezza globale critico e instabile e un ordine mondiale mutevole caratterizzato da una guerra nel continente europeo e dalla rapida erosione dell'ordine internazionale basato su regole, che hanno aumentato la pressione sulle nostre società, economie e strutture di sicurezza; che tale situazione aumenta la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di politica estera e difesa tra UE e Regno Unito; che la situazione geopolitica e le sfide globali attuali dimostrano che una più stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito è necessaria per la sicurezza, la stabilità e la prosperità dell'intero continente; che una più stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, basata sulla prevedibilità e sulla struttura garantite dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è più che mai essenziale per salvaguardare gli interessi reciproci e rafforzare la resilienza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'UE e il Regno Unito hanno recentemente dimostrato una rinnovata determinazione politica a collaborare e a continuare a essere partner forti nell'affrontare le sfide globali e le minacce alla sicurezza, compresa la minaccia rappresentata dalla Russia alla sicurezza dell'intero continente europeo e all'ordine mondiale basato su regole; che nel marzo 2025 il primo ministro britannico Starmer ha annunciato la costituzione di una "coalizione dei volenterosi" per rafforzare il sostegno coordinato all'Ucraina volto a consentirle di difendersi dall'aggressione della Russia per tutto il tempo necessario;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che le società e le economie aperte e interconnesse del Regno Unito e dell'UE sono sempre più soggette a campagne ibride sfrontate, comprendenti attacchi informatici, manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri (FIMI), sabotaggio e strumentalizzazione della migrazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che nel corso del vertice UE-Regno Unito del 19 maggio 2025 entrambe le parti hanno ribadito la loro rinnovata determinazione politica a collaborare come partner solidi e affidabili per far fronte alle sfide globali comuni che ci troviamo ad affrontare; che questa determinazione è stata più chiaramente dimostrata attraverso l'istituzione di un nuovo partenariato per la sicurezza e la difesa, nonché attraverso il loro sostegno costante e comune all'Ucraina per permetterle di difendersi dall'aggressione della Russia e per ripristinare una pace completa, giusta e duratura, anche mediante impegni rafforzati in materia di sicurezza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il multilateralismo, la difesa di un ordine internazionale fondato su regole, la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, l'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e il libero scambio sono principi fondamentali sia dell'UE che del Regno Unito; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione offre un quadro che nel corso del tempo potrebbe essere rafforzato per conseguire obiettivi strategici ed economici condivisi; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione offre la certezza giuridica necessaria per favorire gli scambi e promuovere una cooperazione agevole;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le strutture di governance istituite nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compreso il consiglio di partenariato e altri organi congiunti, hanno funzionato in modo efficace, con oltre 35 riunioni tenutesi nel 2024 per monitorare l'attuazione dell'accordo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione disciplina settori quali il commercio, l'energia, la pesca, i trasporti, la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di contrasto e il coordinamento della sicurezza sociale, fornendo un quadro diversificato e globale, e assicurando condizioni di parità nei settori che copre; che il vertice UE-Regno Unito ha affermato il rinnovato impegno delle parti a favore della cooperazione energetica UE-Regno Unito, compresi i piani finalizzati a valutare il ritorno del Regno Unito nel mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, con l'obiettivo di ridurre i costi dell'energia pulita e migliorare la competitività;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può costituire un valido incentivo per promuovere la formazione, lo sviluppo delle competenze e gli investimenti in attività immateriali, come il capitale umano, sia all'interno che all'esterno dell'UE; che è riconosciuta l'importanza di promuovere lo scambio di conoscenze e la collaborazione per migliorare le competenze delle persone, contribuendo a una forza lavoro mondiale più competitiva, sostenibile e inclusiva;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il primo accordo commerciale firmato dall'UE a includere l'accordo di Parigi come clausola essenziale; che, analogamente, l'adesione del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo rappresenta una disposizione fondamentale dell'accordo; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non riguarda servizi finanziari, migrazione, il programma Erasmus+, politica estera o difesa; che il vertice UE-Regno Unito tenutosi il 19 maggio 2025 ha stabilito misure fondamentali per colmare tali lacune;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a entrambe le parti l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sono una componente essenziale dell'architettura dei diritti umani in tutto il continente europeo; che nel gennaio 2024 l'Irlanda ha presentato un ricorso interstatale nei confronti del Regno Unito dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla legge del 2023 relativa al conflitto nordirlandese (Legacy and Reconciliation Act);</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non prevede un quadro per la cooperazione in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa; che sia l'UE che il Regno Unito hanno da allora riconosciuto esplicitamente l'importanza e il valore aggiunto della cooperazione strutturata in tali ambiti, in particolare alla luce dell'attuale contesto geopolitico; che il vertice UE-Regno Unito del 19 maggio 2025 ha portato alla firma di un partenariato per la sicurezza e la difesa, segnando un passo fondamentale verso la formalizzazione di tale cooperazione; che una cooperazione più approfondita in questi settori contribuirebbe a rafforzare la sicurezza, la resilienza e la prosperità condivisa europee per tutti i cittadini, i cui benefici sarebbero avvertiti oltre i nostri confini;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che gli Stati membri dell'UE hanno politiche militari e di sicurezza diverse, tra cui vi sono politiche di neutralità; che tali politiche dovrebbero essere rispettate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il Regno Unito e la Francia sono gli unici paesi europei in possesso di armi nucleari; che la deterrenza nucleare è di fondamentale importanza per proteggere il continente europeo; che il Parlamento ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del trattato di non proliferazione delle armi nucleari quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; che il Parlamento insiste sulla necessità di garantire che l'UE svolga un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento degli sforzi globali di non proliferazione basati su regole e dell'architettura in materia di controllo degli armamenti e disarmo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che l'accordo di recesso e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituiscono il quadro per le relazioni del Regno Unito con l'UE; che entrambi gli accordi sono stati ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale; che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono basarsi sul pieno rispetto e sull'effettiva applicazione di tali impegni internazionali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il Parlamento continua a prestare particolare attenzione alla situazione dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nell'UE; che l'autorità di controllo indipendente del Regno Unito (IMA) per l'accordo sui diritti dei cittadini ha ricevuto 79 ricorsi da parte di cittadini dello Spazio economico europeo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2023<FOOTNOTE><FIELD> IMA, "Complaints to the IMA: 1 January 2023 – 30 June 2023" (Reclami all'IMA: 1º gennaio 2023 – 30 giugno 2023).</FIELD></FOOTNOTE>; che la maggioranza delle denunce riguarda il diritto di soggiorno, in particolare in relazione ai lunghi tempi di attesa per le domande di adesione al regime per la residenza permanente dei cittadini dell’UE, i tempi di attesa altrettanto lunghi per le domande di rilascio del permesso per familiari e i lunghi riesami amministrativi del regime per la residenza permanente dei cittadini dell’UE, seguiti dalla questione della parità di trattamento; che, nel dicembre 2024, l'IMA ha registrato un tasso di rifiuto del 21 % per quanto riguarda le domande relative al regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE presentate in Irlanda del Nord, ossia il più alto del Regno Unito<FOOTNOTE><FIELD> IMA, "IMA focus on citizens' rights in Northern Ireland" (L'IMA si occupa dei diritti dei cittadini in Irlanda del Nord).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che l'UE ha una responsabilità particolare di garantire il rispetto dell'accordo del Venerdì santo e la pace in Irlanda del Nord; che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è direttamente collegata alla piena attuazione dell'accordo di recesso; che la sua piena attuazione è stata ritardata mentre l'UE e il Regno Unito stavano cercando soluzioni comuni alle sfide pratiche sorte nell'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord a seguito della Brexit;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che il quadro di Windsor, concluso nel 2023, affronta alcune delle sfide pratiche emerse nel funzionamento del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nei primi anni di attuazione e crea una maggiore certezza giuridica, aprendo pertanto la strada alla piena attuazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in Irlanda del Nord; che il quadro di Windsor copre un'ampia gamma di settori, quali la governance democratica, i diritti, le salvaguardie e la parità di opportunità, il commercio, le dogane, l'agroalimentare, i medicinali, gli aiuti di Stato, l'IVA e le accise; che l'accordo del Venerdì santo sostiene la pace e la stabilità nell'isola d'Irlanda da oltre 25 anni; che lo status unico dell'Irlanda del Nord, riconosciuto nel protocollo e nel quadro di Windsor, deve essere pienamente rispettato nei futuri negoziati UE-Regno Unito per garantire che nessun accordo metta a repentaglio tale risultato; che l'attuale governo britannico si è impegnato ad abrogare e sostituire il precedente Legacy Act del governo; che l'attuale turbolenza del commercio mondiale ha un impatto particolare sull'Irlanda del Nord a causa della sua posizione unica derivante dalla Brexit e che sia il Regno Unito sia l'UE devono essere consapevoli di tale posizione nel momento in cui formulano la politica commerciale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che la conclusione del quadro di Windsor e l'impegno del primo ministro del Regno Unito di "ripristinare" le relazioni del Regno Unito con l'UE nel luglio 2024 hanno aperto un nuovo e ambizioso capitolo nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che il vertice UE-Regno Unito tenutosi il 19 maggio 2025 ha avuto risultati positivi per entrambe le parti e ha ribadito il loro impegno politico ad approfondire il partenariato, anche attraverso un partenariato strategico; che il vertice ha consentito di compiere progressi su una serie di questioni, tra cui le misure sanitarie e fitosanitarie, la mobilità dei giovani e la cooperazione energetica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che il vertice UE-Regno Unito ha gettato le basi per un'agenda bilaterale più strutturata e orientata al futuro; che tale vertice doveva segnare l'avvio di un dialogo politico regolare e strutturato, prevedendo ulteriori riunioni in settori quali la politica estera, di sicurezze e di difesa, la mobilità, l'energia, il clima, la ricerca e la sicurezza interna; che la Commissione ha confermato che le discussioni esplorative svoltesi prima del vertice fanno parte di un processo più ampio e continuo volto ad approfondire la cooperazione in diversi settori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che gli impegni assunti durante il vertice UE-Regno Unito dovrebbero essere più che semplici dichiarazioni politiche e anche essere accompagnati da accordi e risultati concreti e giuridicamente vincolanti sia per l'UE che per il Regno Unito entro un lasso di tempo ragionevole, in particolare per i loro cittadini e le loro imprese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che l'UE e il Regno Unito devono adattarsi alle dinamiche in evoluzione della sicurezza transatlantica e devono rafforzare le proprie capacità, insieme ad altri partner accomunati dagli stessi principi, per affrontare tali sviluppi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede rispetto per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui quelli enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che tali diritti rappresentano i principi sui quali si orienta il lavoro dei gruppi consultivi interni (GCI), tra cui anche quello relativo ai capitoli dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che i GCI dell'UE hanno un ruolo cruciale nel monitorare l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che il forum della società civile, istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, costituisce una piattaforma essenziale affinché le organizzazioni della società civile, le imprese dell'UE, i sindacati e altre organizzazioni dei lavoratori possano esprimere le loro opinioni sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e svolge un ruolo fondamentale a sostegno del dialogo della Commissione con il Regno Unito;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che il 19 maggio 2025 l'UE e il Regno Unito hanno adottato un accordo politico che consentirà il pieno accesso reciproco alle rispettive acque per lo svolgimento di attività di pesca fino al 30 giugno 2038<FOOTNOTE><FIELD> Dichiarazione della Commissione, "A renewed agenda for European Union - United Kingdom cooperation Common Understanding" (Intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito), 19 maggio 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_25_1267.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che l'UE continua a essere il partner commerciale più importante per il Regno Unito; che riconoscere l'importanza della trasparenza e della stabilità negli scambi e negli investimenti internazionali apporta benefici a tutti i portatori di interessi e tutte le parti interessate; che è essenziale avere a che fare con un contesto commerciale prevedibile che promuova gli scambi e gli investimenti tra l'UE e il Regno Unito e sia propizio alla crescita e all'occupazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che, nonostante garantisca l'assenza di dazi e contingenti, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non elimina le barriere non tariffarie; che, a seguito della Brexit, le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), devono far fronte a un aumento delle dichiarazioni doganali, dei controlli di conformità e dei requisiti normativi, con conseguenti costi operativi più elevati e ritardi significativi alle frontiere; che l'inadeguatezza delle infrastrutture e la carenza di agenti doganali formati hanno ulteriormente messo a dura prova il sistema, causando perturbazioni nella tempestiva circolazione delle merci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei agevoli, efficienti e a prezzi accessibili tra l'UE e il Regno Unito sono di fondamentale importanza al fine di garantire un elevato livello di mobilità per i numerosi cittadini degli Stati membri dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito, come pure per i cittadini del Regno Unito che visitano l'UE per turismo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che, secondo la valutazione generale della Commissione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un accordo moderno e globale, che riflette gli interessi dell'UE in materia di commercio e cooperazione preservando nel contempo le linee rosse stabilite dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri durante il processo di recesso del Regno Unito; che per gli anni dal 2021 al 2024 la Commissione, nelle sue relazioni annuali di attuazione, ha stabilito che, nel complesso, i regimi commerciali per i beni e i servizi stabiliti nell'accordo hanno funzionato bene, nonostante alcuni problemi di attuazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i fornitori di servizi o gli investitori dell'Unione non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto agli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa; che il principio di non discriminazione si applica a un'ampia gamma di attività economiche, compresa la fornitura di servizi, l'istituzione di imprese e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che il Regno Unito applica il suo sistema di sponsorizzazione per i visti di lavoro ai prestatori di servizi dell'UE e che, di conseguenza, un datore di lavoro del Regno Unito che desidera assumere un lavoratore dell'UE deve ottenere una licenza dal ministero dell'Interno del Regno Unito e poi fornire un certificato di sponsorizzazione al lavoratore dell'UE, nonché pagare delle tasse affinché tale lavoratore possa richiedere un visto (con costi aggiuntivi anche a carico del lavoratore); che tali restrizioni riguardano altresì le organizzazioni intermediarie e culturali, come le fondazioni e gli istituti pubblici che prestano servizi di interesse pubblico, e che è necessaria una maggiore agevolazione a questo proposito; che ciò crea un onere aggiuntivo che può favorire gli operatori del Regno Unito;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che i mercati degli appalti pubblici britannici restano aperti ai partecipanti europei e viceversa in condizioni di parità; che entrambe le parti devono adoperarsi affinché le procedure di appalto siano eque, trasparenti e aperte alla concorrenza; che il Regno Unito e l'Unione europea hanno altresì acconsentito a mantenere gli impegni di appalto esistenti in virtù dell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che apre ulteriormente i mercati degli appalti pubblici alle aziende di altri paesi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è l'unico accordo di libero scambio concluso dall'UE che dispone l'assenza di tariffe e contingenti per tutte le merci conformi alle opportune norme di origine; che le statistiche commerciali per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'accordo dimostrano che il recesso del Regno Unito ha inciso negativamente sui flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito; che gli scambi di beni tra il Regno Unito e l'UE sono rimasti stagnanti; che l'anno 2024 ha confermato che gli scambi di beni e servizi tra l'UE e altri partner commerciali sono cresciuti in misura significativamente maggiore rispetto agli scambi con il Regno Unito in un periodo comparabile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che i controlli sanitari e fitosanitari e la reintroduzione delle formalità doganali hanno perturbato l'esportazione di merci deperibili, determinando un aumento dei rifiuti e delle perdite finanziarie nonché una minore circolazione e disponibilità di prodotti non solo tra l'UE e il Regno Unito ma anche tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che, in occasione del vertice UE-Regno Unito, il Regno Unito ha ribadito la sua posizione di non voler rientrare nell'unione doganale dell'UE, ma entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di razionalizzare le procedure doganali per ridurre i ritardi e i costi operativi e di adoperarsi per la creazione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione comprende diversi impegni pertinenti al commercio elettronico, come il divieto di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche; che la promozione della cooperazione sulle questioni normative, comprese le tecnologie emergenti, nonché i meccanismi che facilitano il trasferimento dei dati, sono essenziali per le operazioni di commercio elettronico; che sono emerse sfide pratiche nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a causa del forte aumento delle operazioni di commercio elettronico negli ultimi tempi, il che ha avuto ripercussioni sulle imprese e sui consumatori su entrambi i lati della Manica; che sia l'UE che il Regno Unito hanno firmato l'iniziativa congiunta dell'OMC sul commercio elettronico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considerando che, ai fini dell'ulteriore attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno concentrare gli sforzi di monitoraggio sul rischio di ulteriori divergenze normative; che un'ampia cooperazione in ambito normativo tra le parti è della massima importanza; che è positivo il fatto che nel corso del 2024 siano pervenute soltanto due denunce ufficiali pertinenti da parte dei portatori di interessi in merito all'attuazione dell'accordo attraverso lo strumento online della Commissione; che le istituzioni europee continuano a dialogare regolarmente con i portatori di interessi per discutere gli aspetti pratici dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considerando che la divergenza normativa tra l'UE e il Regno Unito nel settore della sanità pubblica è aumentata dopo la Brexit, creando implicazioni per i processi di autorizzazione dei medicinali, le catene di approvvigionamento transfrontaliere e l'accesso ai trattamenti critici; che tale divergenza ha già contribuito alla carenza di medicinali e all'aumento dei costi di importazione, colpendo in particolare le regioni e gli Stati membri più piccoli; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fornisce solo meccanismi limitati per la cooperazione sanitaria, evidenziando la necessità di un costante allineamento normativo, di una condivisione strutturata dei dati e di una preparazione comune alle emergenze per garantire un accesso equo a medicinali sicuri ed efficaci in entrambe le giurisdizioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considerando che l'8 maggio 2025 il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla prosperità economica ("Economic Prosperity Deal"); che questo genere di accordi può avere un impatto sulla parità di condizioni stabilita tra l'UE e il Regno Unito nel contesto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e potrebbe comportare divergenze normative rispetto alle norme dell'UE, in particolare in settori quali la sicurezza alimentare, i servizi digitali e le tutele del lavoro; che l'UE deve garantire che tale divergenza non comprometta le condizioni di parità stabilite nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non indebolisca l'integrità del mercato unico dell'UE; che, a tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione al previsto spazio sanitario e fitosanitario comune tra UE e Regno Unito;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AM.</NO.P>considerando che i consumatori dell'UE e del Regno Unito trarrebbero vantaggio da una cooperazione rafforzata tra la rete di cooperazione dell'UE per la tutela dei consumatori e l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito; che, in linea con l'articolo 211, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'UE e il Regno Unito hanno convenuto di cooperare su vari aspetti della regolamentazione del commercio digitale; che affrontare le sfide derivanti dall'esistenza di due mercati doganali distinti richiede un impegno costruttivo e una condivisione tempestiva delle informazioni tra le autorità doganali dell'UE e del Regno Unito, in particolare nell'applicazione dei nuovi obblighi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AN.</NO.P>considerando che, per quanto riguarda il processo interno di attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i colegislatori dell'UE hanno completato il necessario quadro normativo mediante l'adozione del regolamento (UE) 2023/657, del 15 marzo 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AO.</NO.P>considerando che l'UE e il Regno Unito condividono ambizioni comuni nei settori della protezione dell'ambiente, del clima e della sicurezza alimentare; che la crescente divergenza normativa in tali settori rischia di creare perturbazioni per gli scambi commerciali e di compromettere l'efficacia degli sforzi per l'ambiente e il clima, in particolare per quanto concerne l'Irlanda del Nord e l'Irlanda; che nel 2024 il governo del Regno Unito ha chiesto una "ridefinizione" delle relazioni nell'ottica di rafforzare la cooperazione strategica e l'allineamento normativo in risposta alle sfide comuni e alle priorità reciproche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AP.</NO.P>considerando che, nel contesto del vertice UE-Regno Unito, la Commissione e il Regno Unito hanno valutato in quali settori si potrebbe rafforzare la cooperazione bilaterale e si sono impegnati ad adoperarsi per la creazione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune al fine di agevolare il commercio agroalimentare; che l'UE e il Regno Unito si sono inoltre impegnati ad adoperarsi per collegare i rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione (ETS) e meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);</P></CONS><CONS><P><NO.P>AQ.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede il coordinamento della sicurezza sociale per tutelare i diritti di sicurezza sociale delle persone che circolano tra l'UE e il Regno Unito dopo il 1º gennaio 2021; che esso prevede altresì parità di condizioni per garantire una concorrenza leale mantenendo elevati livelli di protezione in una serie di ambiti, compresi i diritti sociali e del lavoro, con meccanismi vincolanti di esecuzione e risoluzione delle controversie per garantire il rispetto delle norme;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AR.</NO.P>considerando che i diritti fondamentali di organizzazione, contrattazione collettiva e azione collettiva sono sanciti dal diritto internazionale e imprescindibili per garantire uno sviluppo sostenibile e condizioni di parità, come stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AS.</NO.P>considerando che la legge del Regno Unito sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma) del 2023 ha ricevuto la regia sanzione il 29 giugno 2023; che tale legge disponeva la revoca, entro la fine del 2023, di alcune normative dell'UE conservate e la rimozione dello status speciale di cui godeva l'intero diritto dell'UE conservato nell'ordinamento giuridico del Regno Unito; che la medesima legge delegava alle autorità britanniche poteri sostanziali per revocare, emendare o modificare le normative dell'UE conservate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AT.</NO.P>considerando che la libera circolazione dei lavoratori costituisce un diritto fondamentale nell'UE; che l'UE e il Regno Unito vantano una lunga tradizione in materia di mobilità dei lavoratori e degli studenti dell'istruzione e della formazione professionale; che Erasmus+ è da tempo uno strumento importante a tale riguardo; che l'accordo tra l'UE e il Regno Unito volto a promuovere l'associazione del Regno Unito al programma Erasmus+ per ampliare le opportunità formative, professionali e culturali dei giovani è accolto con favore; che migliorare la mobilità dei lavoratori tra l'UE e il Regno Unito potrebbe contribuire a risolvere la carenza di manodopera; che è necessario concludere un accordo globale di mobilità UE-Regno Unito che garantisca la tutela dei diritti dei lavoratori e la loro circolazione transfrontaliera;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AU.</NO.P>considerando che, nel periodo 2021-2027, il Regno Unito non partecipa al programma Erasmus+ né al programma Corpo europeo di solidarietà né al programma Europa creativa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AV.</NO.P>considerando che il settore culturale e quello creativo non sono contemplati nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel quale il termine "istruzione" è citato solo in riferimento alla cibersicurezza e alla necessità di educare i cittadini alle sfide correlate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AW.</NO.P>considerando che, a seguito della Brexit, i cittadini dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Ad eccezione dei cittadini irlandesi.</FIELD></FOOTNOTE> che studiano nel Regno Unito non hanno più il diritto di frequentare i corsi pagando le tasse applicate agli studenti britannici, bensì sono tenuti a pagare tasse più elevate, come previsto per gli studenti stranieri; che tale cambiamento rende proibitivo studiare nel Regno Unito e penalizza in particolare i giovani provenienti da contesti socialmente svantaggiati, in quanto non è previsto un massimale per le tasse di iscrizione applicabili agli studenti stranieri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AX.</NO.P>considerando che il programma Turing non può essere considerato un sostituto del programma Erasmus+, dal momento che finanzia solo la mobilità in uscita; che nell'ultimo anno di adesione del Regno Unito a Erasmus+ (2019-2020) la dotazione finanziaria destinata al Regno Unito è stata pari a 200 milioni di GBP, importo superiore ai 110 milioni di GBP assegnati al programma Turing per l'anno accademico 2022-2023<FOOTNOTE><FIELD> Governo del Regno Unito, "Turing Scheme funding outcomes for the 2022 to 2023 academic year" (Risultati del finanziamento del programma Turing per l'anno accademico 2022-2023).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AY.</NO.P>considerando che dal 2013 al 2016 il 52,7 % di tutti i soggiorni all'estero degli studenti del Regno Unito ha avuto luogo in uno Stato membro dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Universities UK International, "Gone International: Expanding Opportunities" (Esperienze internazionali: ampliare le opportunità) https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/31640/1/Gone%20International_expanding%20opportunities_digital.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; che sei soggiorni all'estero su dieci nell'ambito del programma Turing nell'anno accademico 2021-2022 hanno avuto luogo al di fuori dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Le tre destinazioni Erasmus+ più popolari per gli studenti del Regno Unito – Spagna, Francia e Germania – hanno registrato un drastico calo del 43 % per quanto riguarda il numero medio di studenti dell'istruzione superiore britannica che partecipano al programma Turing (The British Academy, "The Turing Scheme – Understanding impacts and implications" (Il programma Turing – Conoscerne l'impatto e le implicazioni), novembre 2023, https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/5022/The_Turing_Scheme_-_Understanding_Impacts_and_Implications.pdf).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AZ.</NO.P>considerando che il numero di studenti dell'UE nel Regno Unito è passato da 66 685 nell'anno accademico immediatamente precedente alla Brexit a 28 375 durante l'anno accademico 2023-2024<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia del Regno Unito per la raccolta di dati statistici relativi al settore dell'istruzione superiore, "UK, 2022/23 – Where students come from and go to study" (Regno Unito 2022/23 – Da dove vengono e dove vanno a studiare gli studenti), 8 agosto 2024, https://www.hesa.ac.uk/news/08-08-2024/sb269-higher-education-student-statistics/location.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BA.</NO.P>considerando che il governo del Galles ha istituito il programma di scambi internazionali di apprendimento "Taith"<FOOTNOTE><FIELD> Universities Wales, "Wales beyond borders" (Il Galles oltre i confini).</FIELD></FOOTNOTE> per offrire agli studenti opportunità di mobilità in entrata e in uscita, rivolto ai gruppi sottorappresentati e alle organizzazioni di più piccole dimensioni; che il governo scozzese ha introdotto il progetto "Test and Learn" del programma scozzese di scambio nell'ambito dell'istruzione<FOOTNOTE><FIELD> Governo scozzese, "Scottish Education Exchange Programme – Test and Learn: funded projects" (Programma scozzese di scambio nell'ambito dell'istruzione – Test and Learn: progetti finanziati), 15 gennaio 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; che il governo irlandese sta finanziando la mobilità Erasmus+ per gli studenti delle università dell'Irlanda del Nord, indipendentemente dalla loro nazionalità, iscrivendoli nelle università irlandesi per la durata del loro scambio<FOOTNOTE><FIELD> Governo irlandese, "Minister Harris announces mobility funding for Northern Ireland higher education students" (Il ministro Harris annuncia finanziamenti alla mobilità per studenti nordirlandesi dell'istruzione superiore), 27 luglio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BB.</NO.P>considerando che la strategia internazionale del Regno Unito in materia di istruzione ha fissato l'obiettivo di aumentare il numero di studenti internazionali accolti ogni anno negli istituti di istruzione superiore del Regno Unito da 400 000 a 600 000 entro il 2030<FOOTNOTE><FIELD> Governo del Regno Unito, "International Education Strategy: 2021 update" (Strategia internazionale in materia di istruzione: aggiornamento 2021), 6 febbraio 2021, https://www.gov.uk/government/publications/international-education-strategy-2021-update.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BC.</NO.P>considerando che la dichiarazione politica del 2019 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito prevedeva che "le parti convengono di esaminare le condizioni di ingresso e di soggiorno per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/dcl_1/sign?eliuri=eli%3Atreaty%3Awithd_2020%3Adcl_1%3Asign&amp;locale=it.</FIELD></FOOTNOTE>; che gli scambi di giovani sono stati considerati una delle principali priorità delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito durante la riunione del Consiglio "Affari generali" del 17 dicembre 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BD.</NO.P>considerando che gli artisti e gli operatori culturali del Regno Unito sono ormai soggetti alle norme Schengen, il che comporta difficoltà quando effettuano tournée in vari paesi europei nell'arco di un breve periodo, come ad esempio un aumento significativo dei costi e la necessità di ottenere permessi di trasporto per le attrezzature nonché visti per le esibizioni culturali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BE.</NO.P>considerando che l'accordo sugli scambi e la cooperazione applica un'eccezione culturale che esclude i servizi audiovisivi dal suo campo di applicazione, sebbene il Regno Unito e l'Unione europea abbiano molti valori in comune nei settori della cultura e dell'istruzione; che il Regno Unito è tuttora parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e che le opere audiovisive originarie del Regno Unito sono considerate "opere europee" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii), della direttiva sui servizi di media audiovisivi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BF.</NO.P>considerando che nelle conclusioni del vertice UE-Regno Unito si citano l'impegno a lavorare per un futuro programma di esperienza rivolto ai giovani e la ri-adesione del Regno Unito al programma Erasmus+, come anche gli scambi culturali e artistici e gli artisti in tournée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BG.</NO.P>considerando che, dopo la Brexit, gli sportivi e gli atleti dell'UE necessitano di un permesso di lavoro per svolgere la loro attività nel Regno Unito; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non contiene disposizioni relative allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni dilettantistiche e professionali, ai partenariati e agli scambi nel settore dello sport;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Principali conclusioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che l'UE e il Regno Unito sono paesi vicini, partner e alleati stretti che sono accomunati dagli stessi principi, condividono valori, interessi e legami storici e si trovano ad affrontare una situazione di sicurezza instabile comune in Europa e nel suo vicinato; pone l'accento sul fatto che il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito contribuisce a migliorare la competitività globale e l'autonomia strategica dell'Europa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>riconosce il ruolo significativo che il Regno Unito svolge nel garantire la pace, la sicurezza e la stabilità del continente europeo e non solo; sottolinea che le sempre più numerose minacce convenzionali e ibride richiedono un intervento internazionale deciso e coordinato al fine di garantire il nostro futuro comune;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ricorda che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito si basano sul pieno rispetto e sull'attuazione completa, tempestiva e fedele dell'accordo di recesso, compreso il quadro di Windsor, e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>accoglie con favore le conclusioni ambiziose del primo vertice UE-Regno Unito tenutosi il 19 maggio 2025 a Londra, come anche lo spirito positivo e costruttivo dimostrato da entrambe le parti; osserva che i leader hanno concluso il vertice con l'adozione di tre documenti fondamentali, vale a dire la dichiarazione comune, il partenariato in materia di sicurezza e difesa e l'intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito; accoglie con favore, in particolare, l'accordo su un nuovo partenariato strategico UE-Regno Unito, che segna il rinnovo degli impegni reciproci e il rafforzamento della cooperazione bilaterale, nonché l'accordo di tenere vertici annuali tra le due parti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>insiste sulla necessità di assicurare la coerenza geografica al fine di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità dell'Europa, nonché la resilienza della base industriale europea; sottolinea, a tale proposito, che il vertice UE-Regno Unito rappresenta una tappa fondamentale nel rilancio e nell'approfondimento del partenariato UE-Regno Unito, nonché un punto di partenza per una cooperazione più strutturata, in particolare con l'avvio del partenariato in materia di sicurezza e difesa; ritiene che le dichiarazioni politiche e le buone intenzioni debbano ora tradursi in azioni concrete e insiste sul fatto che tanto l'UE come il Regno Unito devono dare seguito ai loro impegni, in particolare per quanto riguarda le misure relative all'industria della difesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è uno degli accordi commerciali più ambiziosi e completi che l'UE ha concluso con un paese terzo; sottolinea che, sebbene tale accordo non sostituisca e non possa sostituire l'adesione all'UE e i benefici che derivano dall'accesso al mercato unico e all'unione doganale, esso presenta tuttavia un notevole potenziale per la cooperazione futura, come hanno dimostrato i vari impegni assunti a livello politico in occasione del recente vertice; accoglie con favore l'impegno comune assunto dall'UE e dal Regno Unito in occasione del vertice a riaffermare la reciproca dedizione a favore di un commercio libero, equo, sostenibile e aperto, conformemente ai loro valori comuni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>evidenzia l'importanza di attuare integralmente le disposizioni che figurano in entrambi gli accordi, nonché di valutare e affrontare quanto prima le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di evitare ritardi e problemi nell'applicazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>accoglie con favore il fatto che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione continua a progredire senza difficoltà, dal momento che tutti gli impegni previsti per il 2023 e il 2024 sono stati rispettati o sono a buon punto; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente la corretta applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda la situazione specifica dell'Irlanda del Nord che deriva dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, concluso al fine di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE; è favorevole a continuare a riconoscere la posizione unica e speciale dell'Irlanda del Nord, dal momento che tale territorio mantiene un doppio accesso al mercato unico dell'UE e al mercato interno del Regno Unito, come sottolineato in occasione del vertice; chiede l'attuazione piena, tempestiva e fedele di tutti gli elementi del quadro di Windsor al fine di garantire benefici duraturi, la certezza del diritto, stabilità a lungo termine, sostegno pratico e prevedibilità per le imprese e i cittadini dell'Irlanda del Nord, tutelare maggiormente l'economia di tutta l'isola, evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, salvaguardare l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue dimensioni e garantire scambi commerciali e una cooperazione agevoli, tutelando nel contempo l'integrità del mercato unico e dell'unione doganale; chiede che siano adottate misure volte a impedire che gli stretti legami economici tra Irlanda e Irlanda del Nord siano perturbati da modifiche dei quadri normativi o giuridici, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti ai consumatori e alle PMI che non possono trarre vantaggio dalla mobilità; ricorda che l'UE ha attuato rapidamente tutti gli aspetti del quadro di Windsor e ora si aspetta che il Regno Unito attui prontamente, pienamente e fedelmente la parte di sua competenza, al fine di garantire la stabilità a lungo termine delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che, a tal fine, il paese dovrà rendere effettivamente operativi i suoi meccanismi doganali, nonché quelli sanitari e fitosanitari, per far fronte ai problemi di circolazione delle merci dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord ed evitare perturbazioni nelle consegne, come pure una minore disponibilità di prodotti per i consumatori in Irlanda del Nord; chiede la piena attuazione dei meccanismi di condivisione delle informazioni e un monitoraggio più efficace dei nuovi processi e sistemi di consegna dei pacchi nell'ambito del quadro di Windsor e del loro impatto sull'accesso al mercato per i consumatori; osserva che una maggiore cooperazione tra le autorità e lo scambio di informazioni sul futuro centro doganale digitale dell'UE permetterebbero di migliorare l'attraversamento delle frontiere fornendo i dati e i documenti necessari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea l'importanza storica dell'accordo del Venerdì santo ed elogia tutte le parti coinvolte per aver continuato a rispettare e attuare l'accordo e i suoi valori, quale pilastro fondamentale dei processi di riconciliazione che rappresentano tuttora un esempio positivo da seguire in tutto il continente e non solo; ricorda l'impegno vincolante del Regno Unito, a norma dell'articolo 2 del quadro di Windsor, a garantire che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie e delle pari opportunità, come previsto dall'accordo del Venerdì santo; sottolinea che l'effettiva tutela di tali diritti è essenziale anche per mantenere la fiducia e la cooperazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare in settori quali l'applicazione della legge, i diritti dei lavoratori e l'accesso alla giustizia; invita la Commissione a continuare a monitorare il rispetto di tale obbligo e a dialogare con le autorità competenti del Regno Unito laddove emergano rischi di regressione dei diritti; ricorda che qualsiasi modifica delle sei direttive dell'UE in materia di parità di trattamento elencate nell'allegato 1 dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito deve trovare riscontro nel diritto dell'Irlanda del Nord al fine di garantire che i diritti non vengano ridotti; invita la Commissione a nominare un rappresentante di collegamento specifico per l'Irlanda del Nord al fine di garantire un dialogo strutturato e continuo con i rappresentanti politici e le parti interessate, in modo da creare fiducia e coordinare gli sforzi; osserva che occorre in particolare che l'UE dialoghi con l'Assemblea e l'Esecutivo dell'Irlanda del Nord in relazione alle questioni contemplate dal quadro di Windsor; chiede, a tale proposito, che i parlamenti e le assemblee delle nazioni costitutive del Regno Unito, in particolare quelli dell'Irlanda del Nord, partecipino maggiormente all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito, affinché gli interessi dei cittadini dell'Irlanda del Nord possano essere espressi al meglio; chiede che siano adottate ulteriori misure per rafforzare la rappresentanza democratica dei cittadini dell'UE per diritto di nascita che vivono nell'Irlanda del Nord; incoraggia inoltre un'adeguata consultazione delle amministrazioni delle nazioni costitutive nell'ambito delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, conformemente alle rispettive competenze; osserva che la situazione unica dell'Irlanda del Nord richiede un approccio su misura, fondato sui benefici dei programmi PEACE, che esamini la misura in cui una politica di coesione più ampia possa favorire il processo di riconciliazione; sottolinea che è deplorevole che l'autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) sia applicata all'Irlanda del Nord; invita il governo del Regno Unito a non applicare l'eTA all'Irlanda del Nord al fine di consentire ai cittadini di spostarsi liberamente in tutta l'isola d'Irlanda; pone in evidenza l'importanza di garantire che non vi siano impedimenti o restrizioni alla facoltà delle persone residenti nell'Irlanda del Nord e in Irlanda di cercare e accettare un impiego oltre confine, in linea con i principi dell'accordo del Venerdì santo; sottolinea l'importanza di proteggere i lavoratori transfrontalieri in tale contesto, compresi i loro diritti sociali e lavorativi; osserva che la Corte d'appello dell'Irlanda del Nord ha stabilito che la legge del 2023 relativa al conflitto nordirlandese (Legacy and Reconciliation Act) è incompatibile con la legislazione in materia di diritti dell'uomo e con il quadro di Windsor; prende inoltre atto del ricorso interstatale presentato dall'Irlanda contro il Regno Unito in relazione alla suddetta legge; ricorda che l'attuale governo del Regno Unito ha assunto l'impegno di abrogare e sostituire la legge sul conflitto nordirlandese varata dal precedente governo e lo invita ad agire in tal senso quanto prima; invita il governo del Regno Unito a ritirare il ricorso presentato contro la sentenza sulla legge sul conflitto nordirlandese, ad abrogare tale legge e a rispettare appieno la Corte europea dei diritti dell'uomo e tutte le relative sentenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che, conformemente all'accordo del Venerdì santo, il futuro costituzionale dell'Irlanda del Nord deve essere deciso dal popolo dell'isola d'Irlanda;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>invita entrambe le parti ad approfondire il partenariato UE-Regno Unito, ad attuare pienamente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a sfruttarne appieno il potenziale nei settori di reciproco interesse, anche mediante un allineamento settoriale volontario, meccanismi di riconoscimento reciproco e un dialogo sull'innovazione normativa, nonché a valutare di rafforzare la cooperazione doganale; accoglie con favore le conclusioni del vertice, nelle quali è stato ribadito l'impegno comune a favore di un rafforzamento della cooperazione in settori fondamentali quali l'energia, compresa la possibilità che il Regno Unito partecipi al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, le nuove tecnologie e l'agroalimentare; sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione offre un quadro lungimirante volto a promuovere la prosperità e la competitività comuni e incoraggia entrambe le parti a sfruttare il rinnovato slancio politico del vertice per compiere progressi concreti in tali settori e garantire l'attuazione rapida e completa degli impegni assunti, come indicato dalla recente intesa comune tra l'UE e il Regno Unito e dai risultati strutturati del vertice; pone l'accento sul fatto che la nuova agenda deve continuare a essere flessibile e in grado di affrontare le sfide future al fine di massimizzare le opportunità in materia di cooperazione e competitività, aumentare la protezione dei consumatori, migliorare gli scambi commerciali come pure l'accesso a beni e servizi a livello transfrontaliero e promuovere un ambiente digitale sicuro e sano per tutti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>accoglie con favore, alla luce del fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non prevede la cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza, della difesa e della cooperazione allo sviluppo, l'accordo su un partenariato in materia di sicurezza e difesa raggiunto in occasione del vertice UE-Regno Unito, che rafforza la cooperazione, si allinea al dialogo semestrale in materia di politica estera istituito in precedenza, fornisce un quadro strutturato che non è presente nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e stabilisce e dimostra il rinnovato impegno del Regno Unito a collaborare con l'UE in materia di politica estera e di sicurezza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sottolinea che un coordinamento rafforzato è fondamentale per rispondere alle crisi di portata mondiale nel contesto di un ambiente di sicurezza sempre più instabile, caratterizzato da minacce ibride, attacchi informatici e campagne di disinformazione; evidenzia che un coordinamento rafforzato è altresì essenziale per promuovere la democrazia e i diritti umani, nonché garantire la sicurezza regionale e internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>accoglie con favore il fatto che il partenariato in materia di sicurezza e difesa istituisca una cooperazione più strutturata e istituzionalizzata in materia di politica estera, sicurezza e difesa a diversi livelli di governance, conformemente alla dichiarazione politica del 2019<FOOTNOTE><FIELD> GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 178, ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/DCL(01).</FIELD></FOOTNOTE>, compreso l'accordo di tenere dialoghi sulla politica estera e di sicurezza ogni sei mesi; ritiene che tale pratica possa costituire una solida base per la cooperazione e che sia opportuno esaminarne l'eventuale istituzionalizzazione mediante uno strumento giuridicamente vincolante; sottolinea che ciò contribuirebbe a garantire la sicurezza delle nostre società e a renderle resilienti alle minacce comuni e senza precedenti per la sicurezza geopolitica, segnatamente a quella posta dalla Russia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che l'UE e il Regno Unito devono monitorare attentamente l'attuazione delle disposizioni del partenariato in materia di sicurezza e difesa e degli impegni stabiliti nell'intesa comune; riconosce che tale intesa comune prevede numerosi impegni di diversa natura; ricorda che il Parlamento deve essere informato delle fasi della sua attuazione e degli ostacoli eventualmente riscontrati; sottolinea che il Parlamento deve chiamare la Commissione a rendere pienamente conto del rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'intesa comune conclusa con il governo del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>accoglie con favore l'impegno assunto dal Regno Unito e dall'UE a valutare le possibilità di una cooperazione rafforzata reciprocamente vantaggiosa nel settore dell'industria della difesa, nel rispetto dei rispettivi quadri politici e giuridici;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quadro istituzionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>accoglie con favore l'efficace funzionamento degli organi misti istituiti in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea l'importanza di tenere informato il Parlamento circa le discussioni politiche e tecniche in corso e di coinvolgerlo con maggiore regolarità; chiede maggiore trasparenza nei lavori degli organi misti istituiti in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare nei confronti del Parlamento; chiede stabilità negli scambi commerciali e un'armonizzazione normativa tra l'UE e il Regno Unito al fine di tutelare i diritti dei consumatori, la sicurezza delle imprese e le condizioni di investimento, in particolare alla luce delle recenti perturbazioni a livello mondiale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>sottolinea che l'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito ha ripreso le sue attività nel marzo 2025 dopo le elezioni europee e del Regno Unito tenutesi nel 2024; pone l'accento sul suo ruolo nel garantire il controllo parlamentare e la supervisione dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea l'importanza dell'Assemblea parlamentare di partenariato nel promuovere legami più stretti e una cooperazione costruttiva tra i deputati al Parlamento europeo e i parlamentari del Regno Unito; invita il consiglio di partenariato a tenere conto delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare di partenariato; sottolinea che è importante che un maggior numero di membri eletti dei parlamenti e delle assemblee dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles vi partecipino in qualità di osservatori; raccomanda che si tengano riunioni tematiche con maggiore frequenza rispetto all'attuale calendario semestrale onde favorire discussioni periodiche sul commercio, la politica estera, l'energia e i diritti dei cittadini; chiede una migliore integrazione con i parlamenti nazionali e regionali al fine di rispecchiare le diverse prospettive democratiche; sottolinea il suo impegno a rafforzare ulteriormente l'Assemblea parlamentare di partenariato quale forum essenziale per il dialogo interparlamentare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione deve avere come obiettivo fondamentale la tutela degli interessi dei cittadini e che occorre integrare nel dialogo elementi di cooperazione economica e di giustizia sociale attraverso la partecipazione di gruppi di volontari, della società civile e di associazioni imprenditoriali; accoglie con favore la partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni datoriali e sindacali, nonché le organizzazioni non governative, nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea la rappresentanza equilibrata in seno al GCI dell'UE e le sue preziose raccomandazioni; sottolinea l'importanza del forum della società civile a tale proposito; invita il consiglio di partenariato a continuare a tenere conto dei diversi punti di vista della società civile e chiede all'Assemblea parlamentare di partenariato di consentire uno scambio diretto tra i propri membri e quelli del GCI in occasione di ciascuna delle proprie riunioni semestrali; invita tutte le commissioni specializzate a rafforzare il dialogo con il GCI per garantire una migliore vigilanza e trasparenza; chiede che si compiano ulteriori sforzi per garantire che un'ampia gamma di organizzazioni della società civile, come le organizzazioni giovanili, aderisca al forum della società civile nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>ribadisce l'impegno del Parlamento europeo a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ricorda che la Commissione dovrebbe fornire immediatamente al Parlamento informazioni complete in merito all'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione al fine di garantire un controllo adeguato; accoglie con favore il mantenimento di una buona cooperazione tra il Parlamento e la Commissione, nonché l'aumento dei contatti diretti, positivi e costruttivi tra i deputati al Parlamento europeo e i membri di entrambe le Camere del Parlamento nel Regno Unito; ribadisce il suo invito a coinvolgere il Parlamento in qualsiasi futura procedura di revisione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; deplora che il Parlamento non sia stato coinvolto nel vertice UE-Regno Unito ed esprime preoccupazione per il fatto che, in occasione di tale vertice, non sia stato fatto alcun riferimento al ruolo del Parlamento europeo e del parlamento del Regno Unito nel quadro istituzionale dell'agenda rinnovata per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, del partenariato strategico e del partenariato in materia di sicurezza e difesa;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scambi di merci</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fornisce una base completa e ambiziosa per le relazioni tra le parti, in particolare per gli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, garantendo nel contempo condizioni di parità per la concorrenza leale e lo sviluppo sostenibile; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rappresenta un unicum nella storia degli accordi di libero scambio conclusi dall'UE, in quanto mira principalmente a limitare le divergenze anziché a promuovere la convergenza tra i partner commerciali; rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è unico anche poiché prevede l'assenza totale di tariffe e contingenti per il commercio tra l'UE e il Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>ribadisce che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il risultato delicato di negoziati lunghi e difficili e che dovrebbe pertanto essere pienamente attuato in buona fede, così come l'accordo di recesso, in particolare il quadro di Windsor, a vantaggio reciproco di entrambe le parti; invita entrambe le parti a sfruttare appieno l'enorme potenziale dell'accordo per agevolare gli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito nella misura più ampia possibile, tenendo presente che i vantaggi dell'adesione in termini di accesso al mercato unico dell'UE e all'unione doganale, nonché di partecipazione ad altre politiche comuni e di accompagnamento, non possono in alcun caso essere ottenuti mediante un accordo di libero scambio; riconosce tuttavia che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione presenta un notevole potenziale non sfruttato e accoglie con favore il fatto che sia ormai utilizzato come un quadro lungimirante che permette di approfondire la cooperazione in settori di reciproco interesse;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>prende atto della valutazione della Commissione secondo cui, nel complesso, i regimi relativi agli scambi di merci stabiliti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono stati efficaci e funzionano agevolmente, sebbene persistano alcune difficoltà di attuazione che devono essere risolte quanto prima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>ribadisce che l'UE e il Regno Unito dovrebbero cooperare strettamente in materia doganale, anche garantendo un efficace scambio di informazioni mediante la creazione di una banca dati comune sulle irregolarità e le frodi nel commercio elettronico e sugli operatori commerciali non stabiliti nell'UE e nel Regno Unito, per quanto riguarda le merci provenienti da paesi al di fuori dell'UE e del Regno Unito; ribadisce l'importanza di un dialogo costruttivo e di metodi di cooperazione efficaci tra le amministrazioni doganali allo scopo di semplificare, digitalizzare e accelerare le procedure di sdoganamento in ingresso e in uscita grazie a un numero sufficiente di funzionari doganali e a procedure doganali semplificate, ad esempio facilitando l'accesso a regimi di operatori affidabili e diffondendo soluzioni digitali intelligenti per razionalizzare i processi al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi e finanziari per tutte le parti interessate, in particolare per le PMI, nonché di garantire un flusso transfrontaliero ininterrotto di fattori di produzione agricoli essenziali, compresi medicinali veterinari, sementi e mangimi, segnatamente per l'Irlanda e altre regioni frontaliere che dipendono in larga misura dalla tempestività delle consegne; esorta la Commissione a cooperare attivamente con il Regno Unito per semplificare le procedure doganali attraverso lo sviluppo di regimi di operatori affidabili e l'introduzione di "corsie verdi" per le merci a basso rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>prende atto dell'evoluzione della collaborazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore del commercio elettronico dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea che, sebbene l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione preveda disposizioni importanti volte ad agevolare il commercio digitale, le procedure doganali introdotte dopo la Brexit hanno creato oneri aggiuntivi per gli operatori del commercio elettronico, in particolare a causa delle dichiarazioni doganali obbligatorie, delle ispezioni all'importazione e di requisiti complessi in materia di origine; accoglie con favore i recenti sforzi compiuti dall'UE e dal Regno Unito per razionalizzare la logistica commerciale e ridurre le restrizioni all'esportazione, e sottolinea che occorrono ulteriori sforzi per migliorare l'allineamento normativo, semplificare le procedure doganali, nonché garantire un trasferimento dei dati agevole e sicuro, al fine di sfruttare appieno il potenziale del commercio elettronico transfrontaliero e rafforzare il commercio digitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>incoraggia l'UE e il Regno Unito a valutare le possibilità di rafforzare la cooperazione per quanto riguarda le catene di approvvigionamento regionali; sottolinea che tali misure sosterrebbero una maggiore flessibilità e resilienza delle catene di approvvigionamento e contribuirebbero a far fronte agli ostacoli tariffari e non tariffari legati alle prescrizioni complesse in materia di norme di origine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea che l'attuazione del nuovo regime di importazione del Regno Unito, ossia il modello operativo di frontiera, ha comportato difficoltà in ragione dei frequenti cambiamenti nella classificazione del rischio senza un'adeguata comunicazione, di un'interpretazione incoerente delle prescrizioni in materia di importazione, dei lunghi tempi di attesa per l'esecuzione dei controlli e del mancato riconoscimento dell'UE come entità sanitaria e fitosanitaria unica; esprime preoccupazione per il fatto che le risposte fornite dal Regno Unito non hanno ancora risolto pienamente i problemi correlati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>accoglie con favore l'impegno assunto nel recente vertice UE-Regno Unito a lavorare per l'istituzione di un'area sanitaria e fitosanitaria comune mediante un accordo globale sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie tra l'UE e il Regno Unito; riconosce che gli ostacoli non tariffari e le divergenze normative attualmente rappresentano una sfida per gli scambi commerciali tra UE e il Regno Unito, in particolare a causa dell'aumento dei requisiti di conformità, della duplicazione delle procedure di certificazione e delle divergenze nelle norme sui prodotti; osserva che tali attriti interessano una gamma di settori, tra cui l'agroalimentare, i prodotti chimici, i veicoli a motore e i macchinari, e possono essere particolarmente onerosi per le PMI; incoraggia entrambe le parti a fare pieno ed efficace uso dei meccanismi di cooperazione normativa e doganale previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per affrontare tali questioni, al fine di ridurre gli attriti commerciali in vista della revisione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>accoglie con favore l'intenzione del Regno Unito di legiferare per far sì che la marcatura CE sia riconosciuta a tempo indeterminato in ulteriori regolamenti sui prodotti, il che ridurrebbe ulteriormente le sfide in materia di conformità per i fabbricanti dell'UE e agevolerebbe l'esportazione dal Regno Unito all'UE di prodotti che richiedono tale marcatura; esorta la Commissione ad avviare rapidamente i negoziati con il Regno Unito per garantire una solida armonizzazione delle valutazioni della conformità dei prodotti, in particolare nei settori altamente integrati, al fine di eliminare le prove ridondanti, ridurre i costi per le imprese e rafforzare il mercato interno; incoraggia entrambe le parti a perseguire accordi pragmatici per il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità nelle categorie di prodotti chiaramente a basso rischio, al fine di ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi superflui, specie per le PMI, salvaguardando e rafforzando ulteriormente nel contempo la sicurezza e la protezione dei consumatori; incoraggia la Commissione a basarsi su tale sviluppo e a cercare di concludere accordi di riconoscimento reciproco a livello settoriale laddove esiste già una convergenza normativa, eliminando in tal modo inutili duplicazioni delle procedure di certificazione, se del caso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>osserva che l'accordo in vista della creazione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune ridurrebbe notevolmente gli attriti commerciali e contribuirebbe a offrire stabilità e prevedibilità alle imprese eliminando la stragrande maggioranza dei requisiti di certificazione e controllo relativi alla circolazione di animali, prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali tra la Gran Bretagna e l'UE, mantenendo nel contempo elevati standard in materia di salute e protezione dei consumatori, sicurezza alimentare e benessere degli animali; sottolinea che tali vantaggi per gli agricoltori, le PMI e i consumatori dell'UE e del Regno Unito si estenderebbero anche alla circolazione di tali merci tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord; osserva che il futuro accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dovrebbe favorire l'allineamento dinamico del Regno Unito, essere soggetto a un meccanismo di risoluzione delle controversie dotato di un collegio arbitrale indipendente e accettare la Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità di ultima istanza in materia di diritto dell'UE; valuta positivamente l'intenzione di informare il Regno Unito in una fase precoce del processo decisionale dell'UE nei settori contemplati dal futuro accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie; esorta la Commissione a presentare una tabella di marcia per i negoziati sull'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie con il Regno Unito; invita inoltre entrambe le parti a intensificare il dialogo normativo sugli aspetti non sanitari e fitosanitari della regolamentazione relativa ai prodotti alimentari e a evitare divergenze in settori quali l'etichettatura e l'imballaggio; sottolinea che qualsiasi accesso del Regno Unito ai sistemi, alle banche dati o alle agenzie dell'UE nell'ambito dei programmi dell'UE pertinenti all'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie deve essere subordinato al pieno recupero dei relativi costi per il bilancio dell'UE; sottolinea che tale partecipazione deve apportare chiari vantaggi all'UE e ai suoi portatori di interessi, conformemente al principio della proporzionalità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>ribadisce l'esigenza strategica di una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito al fine di mantenere e modernizzare l'attuale ordine commerciale internazionale, equo e basato su regole, e di far fronte alle sfide economiche comuni a livello mondiale; chiede, a tale proposito, ulteriori sforzi congiunti a favore di una riforma inclusiva e globale dell'OMC, che risponda alle sfide attuali e future in un mondo profondamente interconnesso, e chiede un impegno attivo per contrastare i nuovi pericoli di frattura nell'ordine politico ed economico mondiale, come anche le misure commerciali e i dazi unilaterali e ingiustificati che hanno recentemente colpito sia l'UE sia il Regno Unito; invita pertanto entrambe le parti a continuare a sostenere i consumatori che si trovano a fare i conti con difficoltà legate al costo della vita; sottolinea che, in tale contesto, una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito è essenziale per aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento e ridurre le dipendenze strategiche; sottolinea che entrambe le parti dovrebbero intensificare gli sforzi congiunti tesi a ridurre il rischio delle catene di approvvigionamento critiche, conformemente alle priorità dell'UE in materia di sicurezza economica; incoraggia l'UE e il Regno Unito a rafforzare l'autonomia europea nel settore dei minerali grezzi critici, pur rilevando che la cooperazione in materia non rientra nelle conclusioni del vertice UE-Regno Unito; incoraggia l'avvio di dialoghi strutturati e iniziative mirate per promuovere la diversificazione, creare fiducia reciproca e aumentare l'autonomia strategica, allo scopo di favorire la crescita sostenibile e la prosperità comune; invita la Commissione a esaminare nel dettaglio l'accordo annunciato l'8 maggio 2025 tra il Regno Unito e gli Stati Uniti ("Economic Prosperity Deal"), al fine di garantire che nessuna delle relative disposizioni comprometta l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione né qualsiasi eventuale accordo tra l'UE e il Regno Unito; osserva che, sebbene il contenuto non sia ancora stato specificato, l’Economic Prosperity Deal può incidere sulla parità di condizioni stabilita tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché su qualsiasi allineamento dinamico derivante dalle conclusioni del vertice UE-Regno Unito, ad esempio sullo spazio sanitario e fitosanitario comune; accoglie con favore l'accordo sullo scambio in esenzione dai dazi relativo ai prodotti siderurgici, riconoscendo che si tratta di uno sviluppo positivo che garantisce ai settori industriali chiave la stabilità e prevedibilità di cui necessitano; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede impegni specifici per quanto riguarda il rispetto delle norme commerciali internazionali, la cooperazione nei consessi multilaterali e lo scambio di informazioni sulle misure di difesa commerciale e sugli sviluppi del commercio mondiale; accoglie con favore i risultati del vertice UE-Regno Unito, durante il quale entrambe le parti hanno ribadito la loro intenzione di rafforzare il coordinamento sulla riforma dell'OMC, sostenere un commercio trasparente e basato su regole, nonché perseguire approcci comuni alle controversie commerciali urgenti, e sottolinea che l'efficace attuazione di tali impegni è fondamentale per consolidare il partenariato UE-Regno Unito quale fonte di stabilità e prevedibilità nella governance del commercio mondiale; accoglie con favore l'adesione del Regno Unito, recentemente annunciata dal governo, all'accordo multilaterale provvisorio in materia di arbitrato d'appello dell'OMC, che garantirà il mantenimento dell'efficacia del sistema di risoluzione delle controversie, mentre sono in corso di negoziazione riforme più ampie a livello dell'OMC; sottolinea che, nell'attuale contesto di instabilità del commercio mondiale, la posizione unica dell'Irlanda del Nord deve essere tenuta in considerazione nella formulazione della politica commerciale sia dal governo del Regno Unito che dalla Commissione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>accoglie con favore la proroga, concordata il 21 dicembre 2023, delle norme di origine per i veicoli elettrici e le batterie fino al 31 dicembre 2026; sottolinea l'importanza di monitorare le norme di origine al fine di evitare l'elusione degli standard e delle regole relative alle merci provenienti da paesi con i quali il Regno Unito potrebbe avere concluso altri accordi commerciali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Servizi, commercio digitale e investimenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nei settori dei servizi e degli investimenti, del commercio digitale, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e delle PMI in generale si è svolta agevolmente, senza considerevoli problemi, fatta eccezione per l'applicazione del sistema di sponsorizzazione per i visti di lavoro del Regno Unito ai prestatori di servizi dell'UE, che rimane un ostacolo, e osserva che nel 2024 le esportazioni di servizi dal Regno Unito nell'UE hanno registrato un aumento del 19% rispetto al 2019, il che dimostra la resilienza e il potenziale del settore dei servizi; sottolinea la necessità di eliminare tali ostacoli alla mobilità a breve termine incontrati dai prestatori di servizi dell'UE, compresi quelli operanti nei settori della consulenza in ambito culturale, scientifico e agricolo, e ribadisce il vantaggio reciproco che potrebbero apportare eventuali accordi rafforzati e reciproci di mobilità professionale a breve termine; chiede che le procedure di rilascio dei visti nel Regno Unito per i professionisti e i prestatori di servizi contrattuali dell'UE siano semplificate al fine di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi; invita gli Stati membri e il Regno Unito ad accelerare i tempi e ridurre i costi per il rilascio dei permessi di lavoro, ove necessario; accoglie con favore l'impegno assunto dal Regno Unito e dalla Commissione in occasione del vertice UE-Regno Unito di istituire dialoghi dedicati all'ingresso e al soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi di lavoro, compreso il sistema di sponsorizzazione; invita entrambe le parti a valutare le opzioni per agevolare la mobilità a breve termine per i prestatori di servizi e gli imprenditori, in particolare le PMI e i liberi professionisti, mediante procedure semplificate in materia di visti e il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, nel pieno rispetto della rispettiva autonomia normativa; invita il governo del Regno Unito a esentare dal sistema di sponsorizzazione i prestatori di servizi contemplati dall'accordo; chiede che l'EU e il Regno Unito collaborino più strettamente per quanto riguarda lo scambio di servizi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>esorta il Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi tesi al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e chiede un accelerazione dei negoziati, oltre a soluzioni che agevolino la mobilità a breve termine e la prestazione di servizi transfrontalieri sui mercati dell'UE e del Regno Unito; sottolinea gli ostacoli che i cittadini dell'UE e del Regno Unito continuano a incontrare nell'accesso alle professioni regolamentate; insiste sulla necessità di procedure di riconoscimento chiare e razionalizzate, nonché del coinvolgimento degli organismi professionali e delle autorità competenti di entrambe le parti; osserva che, ad oggi, è stata ricevuta una sola raccomandazione per un eventuale accordo di riconoscimento reciproco nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in relazione alla professione di architetto; invita la Commissione e il Regno Unito ad accelerare l'attuazione dell'articolo 158 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e ad accordare priorità ad settori quali l'assistenza sanitaria, l'ingegneria e i servizi giuridici e finanziari; sottolinea l'importanza di aiutare i giovani nello sviluppo di competenze adeguate alle esigenze future agevolando le opportunità transfrontaliere di formazione e sviluppo professionale, compresi investimenti mirati nell'alfabetizzazione digitale, ecologica e finanziaria; chiede che l'UE e il Regno Unito cooperino in relazione ai programmi di mobilità e li invita a negoziare un accordo ambizioso sulla mobilità professionale, riconoscendo che l'efficacia degli accordi per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali è intrinsecamente legata alla semplificazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno temporaneo a breve termine; invita il governo del Regno Unito a continuare ad adottare tutte le misure necessarie per combattere la discriminazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri che vivono nel Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>incoraggia una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito su vari aspetti della regolamentazione del commercio digitale; apprezza pertanto l'accordo amministrativo sulla supervisione degli sforzi di valutazione e attenuazione dei rischi compiuti dai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni, firmato dall'UE e dal Regno Unito il 30 aprile 2024; ritiene che occorra promuovere la convergenza normativa e il dialogo in materia di legislazione digitale, in particolare per quanto riguarda le piattaforme online;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parità di condizioni e politica di concorrenza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>ribadisce che il Regno Unito dovrebbe prendere atto delle complicazioni che deriverebbero da inutili divergenze normative sistematiche, in particolare nei settori della protezione dei diritti sociali e dei lavoratori, dell'ambiente, dei dati personali, degli aiuti di Stato, del commercio digitale e dell'imposizione fiscale, le quali creerebbero solo ulteriori problemi per quanto concerne gli impegni in materia di parità di condizioni assunti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché per le imprese dell'UE e del Regno Unito e per gli scambi commerciali tra le due parti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>accoglie con favore la finalizzazione dell'accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra l'UE e il Regno Unito in virtù dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che consente alla Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri e all'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati di cooperare direttamente nel corso delle indagini in materia di concorrenza; osserva che si tratta del primo accordo di cooperazione in materia di concorrenza dell'UE che consente alle autorità nazionali competenti di cooperare direttamente con l'autorità garante della concorrenza di un paese terzo; chiede la rapida ratifica dell'accordo al fine di rafforzarne l'applicazione e il coordinamento a livello transfrontaliero nei procedimenti in materia di concorrenza, salvaguardando nel contempo la riservatezza mediante opportune deroghe;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>accoglie con favore gli sforzi guidati dall'UE e dal Regno Unito per chiedere una cooperazione internazionale nella gestione delle sfide e dei rischi posti dall'intelligenza artificiale (IA) al fine di promuovere una governance mondiale dell'IA fondata su valori democratici, norme condivise e solide garanzie; osserva che nel 2024 l'UE ha adottato un quadro normativo globale, basato sul rischio, mediante il regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, mentre il Regno Unito finora ha seguito un approccio normativo semplificato, senza introdurre una legislazione trasversale in materia di IA; chiede una maggiore convergenza della regolamentazione in materia di IA tra l'UE e il Regno Unito al fine di consentire a un settore dinamico di crescere in un ambiente sicuro; si rammarica, a tale proposito, del fatto che il Regno Unito non abbia sottoscritto la dichiarazione sull'intelligenza artificiale inclusiva e sostenibile per le persone e il pianeta in occasione del vertice d'azione internazionale sull'intelligenza artificiale tenutosi a Parigi l'11 febbraio 2025; sottolinea l'importanza di una cooperazione strutturata tra l'UE e il Regno Unito in materia di governance dell'IA, alla luce dell'impegno comune a promuovere sistemi di IA sicuri, trasparenti e responsabili, nonché al fine di evitare la frammentazione normativa, partecipare all'elaborazione delle norme e prendere in esame modalità di riconoscimento reciproco per la valutazione della conformità; deplora l'assenza di un impegno specifico a favore della cooperazione in materia di IA nell'intesa comune su un'agenda rinnovata per le relazioni tra l'UE e il Regno Unito, nonostante l'importanza strategica di promuovere l'allineamento transnazionale sullo sviluppo di un'IA affidabile, e ricorda che l'articolo 39 del regolamento sull'IA consente il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità stabiliti in paesi terzi a condizioni specifiche e subordinatamente a un accordo tra l'UE e il paese terzo interessato; sottolinea il rischio di un aumento delle divergenze normative, in particolare tra il regolamento dell'Unione europea sull'IA, che ha carattere vincolate, e l'approccio settoriale adottato dal Regno Unito, nonostante le priorità convergano in materia di classificazione basata sul rischio, protezione del diritto d'autore e rischi sistemici; prende atto del memorandum d'intesa sull'IA concluso tra Regno Unito e Stati Uniti, che potrebbe dare luogo a divergenze tra le norme minime dell'UE e del Regno Unito e invita la Commissione a valutare gli effetti di tale accordo e a riferire in merito al Parlamento; insiste sulla necessità di stabilire un'intesa comune sui benefici e sulle sfide dell'IA; chiede che il dialogo tecnico tra le autorità di regolamentazione sia rafforzato al fine di sostenere l'interoperabilità normativa e semplificare gli adempimenti di conformità per le imprese; prende atto delle discussioni in corso nel Regno Unito sulle modifiche alla normativa sul diritto d'autore; esprime preoccupazione per il fatto che tali progetti possano avere un impatto negativo sugli artisti e i creatori europei, in particolare per quanto riguarda la proposta di introdurre una clausola di non partecipazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>osserva che gli articoli da 103 a 107 e 109 del regolamento sull'IA modificano la legislazione dell'UE sui prodotti attualmente applicabile nel Regno Unito che riguarda l’Irlanda del Nord a norma dell'allegato 2 del quadro di Windsor; prende atto della decisione del Consiglio, del 14 aprile 2025, che stabilisce la posizione dell’Unione nel comitato misto UE-Regno Unito per quanto riguarda l’aggiunta del regolamento sull'IA all'allegato 2 del quadro di Windsor; riconosce che un maggiore allineamento normativo in settori quali la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato può contribuire a sostenere la chiarezza giuridica e la continuità del mercato; incoraggia un dialogo costante tra l'UE e il Regno Unito nel quadro del comitato misto, al fine di individuare approcci reciprocamente accettabili che sostengano elevati standard di protezione dei consumatori e la coerenza normativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riconosce l'importanza di disporre di norme rigorose in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, consentendo al contempo a ciascuna parte di mantenere la propria autonomia normativa; ritiene che vi siano rischi connessi alle potenziali divergenze normative tra l'UE e il Regno Unito; osserva che il regime di protezione dei dati del Regno Unito è rimasto sostanzialmente allineato al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</FIELD></FOOTNOTE> dell'UE, consentendo il mantenimento della decisione di adeguatezza dell'UE, che facilita i flussi di dati senza attriti, fondamentali per i servizi transfrontalieri; prende atto della riforma in corso del quadro di protezione dei dati del Regno Unito attraverso il disegno di legge sui dati (utilizzo e accesso), che introduce una serie di modifiche sostanziali alle vigenti disposizioni del GDPR del Regno Unito; ribadisce l'importanza di mantenere norme di alto livello in materia di protezione dei dati per il trasferimento e il trattamento dei dati personali tra le due parti, anche per le per le persone i cui dati personali sono trattati nel Regno Unito, in particolare quando i dati provengono dall'UE, e chiede una regolare condivisione delle informazioni tra l'UE e il Regno Unito; accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione normativa sulle questioni digitali, come nel caso dell'accordo amministrativo del 30 aprile 2024 tra la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione e l'Ufficio per le comunicazioni (Ofcom) del Regno Unito, che dà priorità allo scambio di informazioni relative alla supervisione degli sforzi di valutazione e attenuazione dei rischi da parte dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni; chiede un dialogo rafforzato nell'ambito del comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale istituito dall'accordo al fine di garantire condizioni stabili per i trasferimenti di dati e la certezza del diritto per gli operatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>ricorda che il mantenimento della libera circolazione dei dati tra l'UE e il Regno Unito è subordinato a decisioni di adeguatezza dei dati da parte della Commissione; osserva che la Commissione ha concluso che il quadro giuridico del Regno Unito continua a fornire garanzie in materia di protezione dei dati sostanzialmente equivalenti a quelle fornite dall'UE, a seguito della sua valutazione della legge del Regno Unito sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia proposto di prorogare di sei anni l'attuale decisione di adeguatezza; ritiene che tale proroga dovrebbe fornire certezza normativa, evitare inutili costi di conformità, garantire la stabilità dei flussi transfrontalieri di dati e del commercio digitale e garantire che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE continuino a essere rispettati nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea che qualsiasi accordo permanente deve rimanere subordinato al continuo allineamento, da parte del Regno Unito, alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati all'interno del nuovo quadro giuridico del Regno Unito e al mantenimento di un elevato livello di protezione dei dati personali, come richiesto dal diritto dell'UE; invita il governo del Regno Unito a garantire che qualsiasi sviluppo legislativo del Regno Unito, quale la legge del 2025 sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo non si traduca in norme di protezione dei dati meno rigorose di quelle dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>prende atto del parere n. 06/2025 del comitato europeo per la protezione dei dati, che sostiene una proroga tecnica e limitata nel tempo delle decisioni di adeguatezza del Regno Unito fino al 27 dicembre 2025, unicamente per concedere alla Commissione il tempo necessario per valutare le implicazioni della riforma una volta adottata; ricorda che, durante tale periodo, la Commissione è tenuta a monitorare tutti gli sviluppi pertinenti nel Regno Unito e a garantire che qualsiasi futura decisione di adeguatezza si basi su una valutazione completa e aggiornata del quadro di protezione dei dati del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>sottolinea l'importanza di mantenere approcci analoghi alle riforme del mercato nel settore digitale; chiede al Regno Unito di evitare politiche che si discostino dai principi fondamentali del regolamento dell'UE sui mercati digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento dell'UE sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>ricorda l'interesse comune dell'UE e del Regno Unito per la connettività digitale; raccomanda ad entrambe le parti di istituire un quadro di coordinamento della condivisione delle informazioni per il monitoraggio delle minacce alle infrastrutture critiche di connettività, compresi i cavi sottomarini e i satelliti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>ribadisce la necessità che l'UE e il Regno Unito rispettino l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione di collaborare per promuovere tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale, al fine di ridurre i costi per i consumatori dell'UE e del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il partenariato economico tra le due parti si fondi su condizioni di parità per una concorrenza aperta e leale e che il commercio e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile, compresi lo sviluppo economico e sociale e la tutela dell'ambiente; ricorda che la tutela dei diritti dei lavoratori è essenziale in questo contesto, come stabilito, tra l'altro, negli articoli 355, 386, 387, 399 e 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; constata che, a norma dell'articolo 355, entrambe le parti si impegnano a mantenere e migliorare le rispettive norme nei settori contemplati dal titolo XI; ricorda che la tutela dei diritti dei lavoratori è essenziale in questo contesto, come stabilito, tra l'altro, negli articoli 355, 386, 387, 399 e 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; constata che, a norma dell'articolo 355, entrambe le parti si impegnano a mantenere e migliorare le rispettive norme nei settori contemplati dal titolo XI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>plaude alle proposte contenute nel progetto di legge del governo del Regno Unito sui diritti in materia di lavoro (Employment Rights Bill) 2024-2025 per ampliare i diritti di contrattazione collettiva, assicurare ai lavoratori ore garantite e abrogare la legge sugli scioperi (livelli minimi di servizio) del 2023; accoglie con favore, a tale proposito, il progetto di legge sulla buona occupazione ("Good Jobs" Employment Rights Bill), introdotto dall'amministrazione decentrata dell'Irlanda del Nord a Belfast, che rispetta pienamente le norme dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>rileva che, per quanto riguarda la legge del Regno Unito sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma) del 2023, nella loro risposta ufficiale alla Commissione e in una serie di riunioni tecniche, le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione che l'obiettivo della legge non è quello di ridurre il grado di tutela in materia, tra l'altro, di lavoro nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita tuttavia la Commissione a monitorare da vicino la legge per accertare la conformità alla luce dell'ampia discrezionalità di cui godono le autorità del Regno Unito circa la modifica del diritto dell'UE conservato e del ruolo dei giudici del paese nell'interpretare la normativa dell'UE conservata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>rimarca che nell'ottobre 2024 il governo britannico ha annunciato l'intenzione di istituire una nuova agenzia per il lavoro equo in seno al ministero delle Imprese e del commercio (Department for Business and Trade) al fine di sostituire gli esistenti organismi statali di applicazione per la tutela del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>invita la Commissione e l'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito a monitorare attentamente che non vi siano regressioni nel campo delle norme sul lavoro e altri sviluppi in materia di diritti dei lavoratori nel Regno Unito e di portare avanti il proprio impegno con il governo del Regno Unito per garantire la piena conformità all'accordo commerciale e di cooperazione; invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per affrontare eventuali preoccupazioni che potrebbero rendere necessaria l'applicazione del titolo XI, capo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, anche attraverso il dialogo nell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito e nei comitati specializzati, la consultazione con il gruppo consultivo interno dell'UE e, se necessario, i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'articolo 389;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>invita l'Unione europea e il Regno Unito a esaminare la possibilità di ulteriore cooperazione e scambio di prassi eccellenti nei settori dell'occupazione e della protezione sociale; riconosce le possibilità di collaborazione reciproca per migliorare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del lavoro, garantendo una concorrenza leale, una crescita sostenibile per le imprese e condizioni di lavoro eque per i lavoratori sia nell'UE che nel Regno Unito; ricorda che le parti sociali svolgono un ruolo effettivo sia ai fini del monitoraggio che dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, anche grazie alla facoltà di presentare reclami ufficiali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>plaude alla cooperazione in corso tra l'UE e il Regno Unito in seno all'OIL, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo strumento per disciplinare il lavoro tramite piattaforme digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>accoglie con favore l'attuazione parallela della legge sui mercati digitali dell'UE e della legge del Regno Unito sui mercati digitali, la concorrenza e i consumatori come passo avanti verso la promozione di mercati digitali equi e contendibili; prende atto degli obiettivi normativi condivisi e sottolinea la necessità di evitare la frammentazione attraverso una cooperazione rafforzata nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia di concorrenza; sostiene lo sviluppo di un memorandum d'intesa per facilitare il dialogo normativo, lo scambio di informazioni e il coordinamento sulle pratiche di applicazione, in particolare in relazione alle piattaforme di gatekeeper; sottolinea l'importanza di allineare gli approcci alla concorrenza nei mercati digitali per sostenere la certezza delle imprese transfrontaliere e la protezione dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente le divergenze normative nel Regno Unito, che potrebbero comportare un rischio di non conformità all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare in settori pertinenti per la parità di condizioni quali il controllo delle sovvenzioni, l'IA, la fiscalità, le norme sociali e del lavoro, le norme sull'ambiente e i cambiamenti climatici, e a individuare i casi di divergenza che possono portare a una riduzione delle norme sociali, del lavoro e di protezione ambientale per i cittadini sia dell'UE sia del Regno Unito; raccomanda la creazione di un osservatorio sulle divergenze normative tra l'UE e il Regno Unito per monitorare e segnalare le future modifiche legislative nei settori della sicurezza dei trasporti, delle norme ambientali e dei diritti dei passeggeri; sottolinea l'importanza di un dialogo normativo proattivo per evitare inutili divergenze e frammentazioni del mercato; invita la Commissione a fornire al Parlamento l'accesso ai dati ottenuti mediante la pubblicazione di relazioni annuali; sottolinea la particolare sfida che la divergenza normativa rappresenta per l'Irlanda del Nord, considerato il suo accesso duale unico sia al mercato dell'UE che a quello del Regno Unito nell'ambito del quadro di Windsor; sottolinea la necessità di meccanismi di allerta precoce su misura e di valutazioni d'impatto della nuova legislazione incentrate sull'Irlanda del Nord per garantire che le divergenze non compromettano la certezza del diritto, la continuità delle attività commerciali o il processo di pace e per ridurre la minimo il suo impatto e impedire che i disallineamenti diventino un ostacolo al commercio; chiede un maggiore impegno con le parti interessate locali e gli organismi del Nord/del Sud istituiti nell'ambito dell'accordo del Venerdì santo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Servizi finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>riconosce la necessità di un elevato livello di cooperazione e di dialogo orientato al futuro tra l'UE e il Regno Unito in materia di servizi finanziari; osserva che il forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito si è riunito soltanto tre volte dalla sua istituzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>incoraggia un dialogo orientato al futuro in seno al forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito che promuova un elevato grado di allineamento tra i rispettivi regimi normativi e contribuisca a individuare e affrontare questioni comuni in materia di stabilità finanziaria, tutela degli investitori, lotta al riciclaggio di denaro e prevenzione del finanziamento del terrorismo, al fine di agevolare gli investimenti transfrontalieri e promuovere l'innovazione nei mercati finanziari e la cooperazione nei consessi internazionali e nell'attuazione delle norme internazionali; osserva che ciò può includere la condivisione di informazioni sugli sviluppi normativi, scambi di opinioni sulle rispettive politiche, norme e processi riguardanti i regimi di riconoscimento, come l'equivalenza, e può riguardare anche le analisi dei rischi e i potenziali impatti economici delle misure proposte, nonché tematiche relative alla convergenza tecnica volontaria, che rendono i flussi commerciali più stabili ed efficienti; prende atto del potenziale del forum di promuovere un approccio coerente ove possibile e di fornire un quadro per la risoluzione delle controversie, e invita la Commissione a rafforzarlo e a fare leva su tale cooperazione; invita la Commissione a informare in modo esauriente e tempestivo il Parlamento in merito ai preparativi e all'esito delle riunioni semestrali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>ritiene che l'efficienza e la competitività dei servizi dei mercati finanziari post-negoziazione siano essenziali per garantire un'Unione del risparmio e degli investimenti ben funzionante e accoglie con favore il crescente consenso tra il Regno Unito e l'UE in materia; apprezza l'accordo politico provvisorio volto ad abbreviare il periodo di regolamento per le operazioni su valori mobiliari a un giorno dopo la negoziazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>sottolinea che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, i partecipanti al mercato del Regno Unito non godono più dell'accesso automatico al mercato unico dei servizi finanziari; sottolinea che l'UE ha concesso una decisione di equivalenza limitata nel tempo solo per uno specifico sottosettore dei servizi finanziari – le controparti centrali – mentre il quadro di equivalenza dell'UE in materia di servizi finanziari consente alle imprese di paesi terzi di accedere al mercato dell'UE, a condizione che il loro quadro normativo e di vigilanza sia considerato equivalente alle norme dell'UE; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente e in qualsiasi momento le decisioni in materia di equivalenza qualora non siano più soddisfatte le condizioni per la concessione dell'equivalenza; riconosce che è necessario garantire che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano beneficiare di una cooperazione finanziaria rafforzata tra l'Unione europea e il Regno Unito; sottolinea l'importanza di agevolare l'accesso transfrontaliero ai finanziamenti; incoraggia la Commissione a discutere ulteriori decisioni in materia di equivalenza al fine di fornire alle imprese del Regno Unito e dell'UE i vantaggi di un maggiore accesso al mercato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>accoglie con favore l'inclusione di scambi di opinioni sulle decisioni in materia di equivalenza nell'ambito di competenza del forum sulla cooperazione normativa istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; chiede una discussione e un esame periodici di tali questioni, in particolare per quanto riguarda i servizi finanziari e di investimento, nell'interesse di un aumento degli scambi e della cooperazione; invita la Commissione a valutare e adottare decisioni in materia di equivalenza in modo strategico e condizionale, garantendo che qualsiasi accesso al mercato concesso alle società di servizi finanziari del Regno Unito sia pienamente allineato alle norme dell'UE; ritiene che la valutazione dell'equivalenza dovrebbe andare oltre un rigoroso approccio settoriale e adottare piuttosto una prospettiva più ampia e lungimirante per prendere in considerazione il quadro normativo e di vigilanza complessivo del paese terzo, compresi i suoi impegni a favore della concorrenza leale, della lotta al riciclaggio di denaro, della cooperazione fiscale, della protezione degli investitori e della stabilità finanziaria, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione, preservare l'integrità del mercato unico e prevenire l'arbitraggio normativo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>ricorda che le decisioni in materia di equivalenza potrebbero andare a vantaggio delle imprese dell'UE in termini di maggiore accesso al mercato del Regno Unito, anche per quanto riguarda il settore bancario, i servizi di pagamento e di investimento e le assicurazioni, e sottolinea che una relazione finanziaria aperta e ben strutturata tra l'UE e il Regno Unito deve contribuire a promuovere un ambiente di finanziamento più competitivo per le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>prende atto, al contempo, della volontà espressa dal Regno Unito di discostarsi dalla regolamentazione dell'UE in una serie di settori; esprime preoccupazione per il fatto che tale divergenza potrebbe compromettere la parità di condizioni con l'UE; chiede un attento monitoraggio di tali sviluppi e del loro potenziale impatto sui mercati dell'UE, anche attraverso l'uso strategico delle decisioni in materia di equivalenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>riconosce che, sebbene alcune cripto-attività siano principalmente di natura speculativa, il loro utilizzo nel settore finanziario è in aumento, e chiede un approccio coordinato alla regolamentazione e alla vigilanza di tali attività per affrontare efficacemente i rischi relativi alla protezione dei consumatori, all'integrità del mercato e al riciclaggio di denaro nonché le preoccupazioni relative all'impatto ambientale; constata con apprensione che gli emittenti di stablecoin saranno autorizzati a operare nel Regno Unito in deroga al quadro normativo e di vigilanza del Regno Unito e sottolinea che, se il Regno Unito proseguisse la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti su un modello normativo permissivo, sarebbero compromessi gli sforzi dell'UE volti a garantire la coerenza normativa, una vigilanza rigorosa, la resilienza finanziaria tra le giurisdizioni e la stabilità finanziaria mondiale; chiede pertanto che il Regno Unito adotti una legislazione simile al regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; mette in guardia dai rischi sistemici che un quadro di vigilanza meno rigoroso può comportare e raccomanda di non discostarsi dalle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria sulla regolamentazione delle cripto-attività, che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria mondiale; ritiene che l'UE e il Regno Unito dovrebbero collaborare all'interno della comunità internazionale per giungere a un'intesa sui benefici e sui rischi dell'IA applicata ai servizi finanziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>sostiene e accoglie con favore il rapido sviluppo dell'euro digitale, a integrazione e non in sostituzione dei contanti; sottolinea l'elevato livello di dipendenza dell'UE da entità straniere nel settore dei pagamenti; riconosce l'urgente necessità che l'UE garantisca la sua autonomia dai prestatori di servizi di pagamento stranieri nell'ambito della sovranità digitale e finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>ritiene che la possibile introduzione di valute digitali della banca centrale sia nell'UE che nel Regno Unito possa avere un impatto economico sulle relazioni tra le due parti e sull'autonomia strategica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>sostiene fermamente la costante cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello internazionale, contrastare i regimi fiscali dannosi e attuare sanzioni; accoglie con favore l'adozione del pacchetto legislativo antiriciclaggio da parte dell'UE e il costante impegno del Regno Unito ad affrontare il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, in particolare nei territori d'oltremare e nelle dipendenze della Corona britannica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>esprime preoccupazione per l'istituzione da parte del Regno Unito di nuovi porti franchi, operanti come poli nazionali atti a promuovere il commercio e gli investimenti mondiali, i quali offrono ampie agevolazioni fiscali, regimi di deregolamentazione e sovvenzioni pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>sottolinea l'impegno di entrambe le parti a favore dell'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)/G20; si rammarica dell'ordine esecutivo emesso dal presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2025, in base al quale l'accordo fiscale globale dell'OCSE non ha valore né produce alcun effetto negli Stati Uniti; invita entrambe le parti a lavorare congiuntamente e in modo costruttivo nei consessi internazionali per salvaguardare la cooperazione fiscale multilaterale, promuovere l'attuazione globale delle norme fiscali minime del secondo pilastro e garantire la coerenza con le iniziative delle Nazioni Unite in corso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>riconosce l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per promuovere la cooperazione sulle principali sfide globali, nel rispetto delle rispettive competenze nel settore dell'imposizione diretta; accoglie pertanto con favore il primo dialogo UE-Regno Unito sulla lotta ai regimi fiscali dannosi, svoltosi il 10 ottobre 2024, quale forum di discussione sulla definizione e l'attuazione di norme internazionali per combattere i regimi fiscali dannosi; sottolinea l'importanza di mantenere lo slancio del coordinamento UE-Regno Unito in materia di riforma fiscale internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>sostiene la prosecuzione della cooperazione UE-Regno Unito nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alle pratiche fiscali dannose e alle frodi; sottolinea la necessità di monitorare attentamente la divergenza normativa del Regno Unito per prevenire l'arbitraggio normativo e rischi finanziari per l'UE e garantire condizioni di parità; incoraggia entrambe le parti, nel pieno rispetto della sovranità fiscale nazionale, a cooperare attivamente – attraverso i pertinenti consessi bilaterali e multilaterali – al fine di promuovere sistemi fiscali equi e sostenibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>accoglie con favore la piena attuazione, nel 2024, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (protocollo IVA); propone che l'UE e il Regno Unito effettuino una revisione annuale congiunta dell'attuazione e dell'efficacia del protocollo IVA, mettano a disposizione un forum di discussione sulle tendenze emergenti in materia di frodi IVA e sulle sfide nel recupero transfrontaliero dell'IVA e valutino la necessità di ulteriori misure congiunte per affrontare tali questioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>sottolinea che i partecipanti al mercato dell'UE dipendono fortemente dalle stanze di compensazione con sede nel Regno Unito, dal momento che più del 90 % dei derivati sui tassi di interesse in euro è trattato presso stanze di compensazione con sede nella City di Londra; ritiene che questa massiccia concentrazione potrebbe rappresentare un rischio strategico per la stabilità finanziaria dell'UE; ritiene che occorra trovare il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre in misura sostanziale l'eccessiva dipendenza dalle stanze di compensazione con sede nel Regno Unito e quella di offrire chiarezza ai partecipanti ai mercati finanziari dell'UE; prende atto dell'aggiornamento del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, adottato nel dicembre 2024, che mira ad affrontare tale eccessiva dipendenza mediante l'introduzione dell'obbligo di detenzione di un conto attivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la decisione della Commissione di prorogare l'equivalenza delle controparti centrali del Regno Unito per un periodo supplementare di tre anni, fino al 30 giugno 2028, rischia di ritardare lo sviluppo dell'obbligo di detenere un conto attivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>invita, nel frattempo, la Commissione a fornire una soluzione stabile e permanente per ridurre l'eccessiva dipendenza dalle controparti centrali del Regno Unito, in linea con l'obiettivo strategico dell'UE di ridurre le esposizioni eccessive alle controparti centrali di paesi terzi di notevole importanza sistemica; ricorda che il Parlamento ha sempre sottolineato la necessità di trasferire le attività di compensazione nell'UE e che l'equivalenza prolungata in un contesto di divergenza normativa mina la stabilità finanziaria, indebolisce l'autonomia del mercato dell'UE e invia segnali contrastanti ai partecipanti al mercato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>osserva che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, i fornitori di servizi britannici che operano nel settore dei servizi finanziari non beneficiano più del principio del paese di origine né del sistema di "passaporto" per poter accedere direttamente al mercato unico dell'UE, mentre l'economia globale integrata richiede una stretta cooperazione tra le autorità, anche nel settore dei servizi finanziari e di pagamento; osserva inoltre che, sebbene l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sia basato su disposizioni che garantiscono condizioni di parità, ciò non è sufficiente, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di sovvenzioni, e chiede controlli rigorosi e trasparenti sugli aiuti di Stato, accompagnati da un'applicazione efficace a livello nazionale e da un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie che contribuisca a prevenire distorsioni della concorrenza e a garantire condizioni commerciali eque;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>prende atto dell'imminente strategia del Regno Unito per la crescita e la competitività dei servizi finanziari, che mira a sbloccare gli investimenti in tutti i settori economici; invita l'UE e il Regno Unito ad allineare scrupolosamente le rispettive strategie di competitività per il settore dei servizi finanziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>esprime preoccupazione per il piano dell'autorità britannica di regolamentazione dei sistemi di pagamento di introdurre un massimale di prezzo sulle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni senza presentazione della carta tra il Regno Unito e lo Spazio economico europeo (SEE), specificamente per le banche, i fornitori di carte e di altri sistemi di pagamento dell'UE; sottolinea che due dei tre livelli alternativi di massimali di prezzo sono notevolmente inferiori rispetto al massimale di prezzo equivalente fissato per le banche del Regno Unito, il che solleva preoccupazioni in merito al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che tutte le misure normative rispettino il principio di non discriminazione; invita l'autorità britannica di regolamentazione dei sistemi di pagamento a garantire il proseguimento del lavoro avviato in materia di commissioni interbancarie, al fine di evitare un arretramento normativo e garantire un ambiente equo per i prestatori di servizi di pagamento europei;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>riconosce che, al di là del quadro giuridicamente vincolante dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è importante cooperare maggiormente nel settore dei servizi finanziari per affrontare le sfide condivise ed esplorare le possibilità di una collaborazione più ravvicinata e continua, in particolare attraverso un impegno ai massimi livelli, in modo da sfruttare i vantaggi dei sistemi finanziari interconnessi a livello mondiale, nel contesto della creazione di un'Unione del risparmio e degli investimenti e del fiorente polo per i servizi finanziari che la City di Londra rappresenta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>sottolinea che l'acuirsi delle tensioni transatlantiche rende il miglioramento delle relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito più importante che mai; invita la Commissione e il governo del Regno Unito a una stretta cooperazione nei consessi internazionali in materia di servizi finanziari al fine di trarre vantaggio dalla prospettiva europea; riconosce che è necessario garantire che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano beneficiare di una cooperazione finanziaria rafforzata tra l'Unione europea e il Regno Unito; sottolinea che le norme concordate in consessi internazionali, quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, il Consiglio per la stabilità finanziaria, il Gruppo di azione finanziaria internazionale e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dovrebbero rimanere lo scenario di riferimento per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e che gli scostamenti devono essere debitamente giustificati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>esprime preoccupazione per la decisione del Regno Unito di prorogare l'attuazione del quadro di Basilea III per le banche fino al 1º gennaio 2027; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione delle norme di Basilea III adottate dai colegislatori e invita la Commissione a continuare a monitorare l'attuazione di tali norme concordate a livello internazionale nelle principali giurisdizioni dei paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>prende atto della notevole crescita degli intermediari finanziari non bancari (non-bank financial intermediaries – NBFI) nell'UE e nel Regno Unito, nonché delle principali vulnerabilità individuate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in questo settore, in particolare per quanto riguarda la leva finanziaria e i disallineamenti di liquidità; condivide le preoccupazioni in merito alla resilienza degli NBFI, in particolare in condizioni di stress del mercato, quali espresse dal CERS e dal comitato di politica finanziaria del Regno Unito a tale riguardo, e chiede un monitoraggio e una regolamentazione rafforzati di tali entità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>ribadisce, a tale proposito, l'importanza di attuare tempestivamente le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria volte a rafforzare la resilienza dei fondi comuni monetari, in particolare eliminando le caratteristiche che possono incentivare la corsa agli sportelli; invita pertanto la Commissione a presentare rapidamente una proposta riveduta sui fondi comuni monetari, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>prende atto del piano annunciato dalle autorità del Regno Unito di introdurre un regime normativo meno severo per alcuni fondi di investimento alternativi; sottolinea che la semplificazione non dovrebbe celare un programma di deregolamentazione; è favorevole alle misure di semplificazione, a condizione che gli obiettivi strategici rimangano impregiudicati; invita pertanto le autorità del Regno Unito a cooperare a stretto contatto con l'UE per garantire che la riforma in programma non privi di sostanza la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di delega;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proprietà intellettuale, appalti pubblici e PMI</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>sottolinea che l'ampliamento della gamma di settori contemplati nella rubrica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dedicata agli appalti pubblici costituirebbe un passo significativo verso il rafforzamento della parità di condizioni; accoglie con favore la legge sugli appalti del Regno Unito del 2023, in particolare i vantaggi che offre grazie a una maggiore standardizzazione e razionalizzazione delle procedure di appalto, e sottolinea la necessità di garantire un accesso equo agli appalti pubblici; invita il governo del Regno Unito e la Commissione a migliorare l'accesso al mercato per le PMI riducendo gli oneri burocratici, creando in tal modo opportunità economiche e incentivando a coglierle; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero per le PMI e di sostenere la concorrenza leale e le opportunità economiche nel quadro della cooperazione transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>invita la Commissione ad attuare pienamente la rubrica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dedicata alle piccole e medie imprese istituendo rapidamente i punti di contatto per le piccole e medie imprese, come previsto dall'accordo, garantendo la partecipazione attiva delle organizzazioni rappresentative delle PMI; ritiene che il comitato per le PMI dovrebbe essere incaricato di individuare gli ostacoli al commercio, investimenti compresi, che colpiscono specificamente le PMI, e di proporre soluzioni mirate per ridurre i costi di conformità e gli oneri normativi, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche sui regimi di sostegno alle PMI e sulla registrazione digitale delle imprese; sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la mobilità delle imprese, ampliando l'elenco delle attività consentite in regime di esenzione dal visto a breve termine e riducendo i costi e la complessità delle procedure di rilascio dei visti per le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>chiede inoltre che nelle procedure di appalto pubblico per settori specifici siano presi in considerazione criteri di sostenibilità, ove opportuno e proporzionato; sottolinea che dovrebbero essere adottate misure per promuovere la partecipazione delle PMI, anche semplificando le procedure, riducendo la burocrazia e garantendo una pubblicazione trasparente dei bandi di gara e dei criteri; osserva che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire un accesso reciproco e non discriminatorio ai rispettivi mercati degli appalti pubblici;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambiente </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>sottolinea il crescente rischio di divergenza normativa tra l'UE e il Regno Unito nella politica ambientale, che potrebbe creare perturbazioni economiche e compromettere gli obiettivi ambientali; riconosce le sfide geopolitiche e le ambizioni ambientali comuni dell'UE e del Regno Unito; invita a rafforzare la cooperazione strategica e l'allineamento nei settori dell'ambiente, della conservazione della natura e della biodiversità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>sottolinea che l'isola d'Irlanda è un'unica unità ecologica; ricorda che le politiche ambientali del Regno Unito incidono sull'ambiente dell'intera isola d'Irlanda e quindi anche sul conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di protezione ambientale; evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione sulle questioni ambientali attraverso le istituzioni create nell'ambito dell'accordo del Venerdì santo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>rinnova i precedenti inviti a rafforzare la collaborazione bilaterale sulla regolamentazione relativa alle sostanze chimiche<FOOTNOTE><FIELD> Governo del Regno Unito e Commissione europea (2023), verbale: "Terza riunione del comitato commerciale di partenariato nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito e l'UE", 7 dicembre 2023, Londra e formato virtuale (Regno Unito paese ospitante); gruppi consultivi interni dell'UE e del Regno Unito nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, dichiarazione congiunta, 19 settembre 2024.</FIELD></FOOTNOTE>; raccomanda di chiedere il contributo del governo del Regno Unito e delle pertinenti amministrazioni decentrate nella prossima revisione del regolamento REACH<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e la convergenza normativa per agevolare un commercio transfrontaliero di sostanze chimiche sicuro e giuridicamente prevedibile, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>accoglie con favore il riconoscimento da parte del Regno Unito dell'etichettatura CE per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e le restrizioni sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; apprezza il fatto che ciò faciliti il proseguimento degli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'UE, riducendo nel contempo gli oneri di conformità per i fabbricanti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>chiede di rafforzare il ruolo dei portatori di interessi del settore economico e della società civile nei processi di attuazione, monitoraggio e consulenza relativi agli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, in linea con la dichiarazione congiunta dei gruppi consultivi interni dell'UE e del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>ricorda che, nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati a mantenere elevati livelli di protezione dell'ambiente nei settori della prevenzione e della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare; sottolinea la necessità di migliorare la pianificazione e il coordinamento al fine di adeguare le loro infrastrutture di gestione dei rifiuti e garantire una capacità sufficiente in termini di riciclaggio, riparazione, rifabbricazione e trattamento dei rifiuti secondo la gerarchia dei rifiuti, nonché di promuovere soluzioni volte a ridurre e affrontare i flussi di rifiuti residui;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>sottolinea l'importanza di uno stretto coordinamento tra l'UE e il Regno Unito in merito alla potenziale inclusione del settore dei rifiuti nel sistema ETS dell'UE, al fine di garantire l'allineamento normativo, prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e mantenere una concorrenza leale a livello transfrontaliero;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>94.</NO.P>riconosce che le attività industriali offshore e i progetti su vasta scala in materia di energie sostenibili, come i parchi eolici offshore, possono essere in conflitto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e possono altresì avere ripercussioni negative sui fondali marini e sulle zone di pesca; sottolinea la necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli obiettivi ambientali, la pesca sostenibile e la produzione di energia rinnovabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>95.</NO.P>osserva che il Regno Unito sta introducendo gradualmente regimi per la biodiversità e il clima per sostituire il sostegno diretto agli agricoltori; invita l'UE e il Regno Unito ad avviare uno scambio sulle pratiche agricole sostenibili che consentono di promuovere la biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici e che garantiscono la sicurezza alimentare e la stabilità della catena di approvvigionamento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Clima</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>96.</NO.P>rileva che l'UE e il Regno Unito condividono ambizioni comuni nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici; chiede un maggiore allineamento delle politiche climatiche per garantire la coerenza ed evitare misure contrastanti o sovrapposte, che rischiano di compromettere l'efficacia dell'azione per il clima; incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di adattamento e preparazione ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda l'impatto sanitario dell'aumento delle temperature sui gruppi vulnerabili, come le comunità a basso reddito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>97.</NO.P>prende atto dell'obiettivo condiviso indicato nell'intesa comune del 19 maggio 2025 di istituire un accordo formale sui mercati del carbonio dell'UE e del Regno Unito, che colleghi i sistemi ETS del Regno Unito e dell'UE; esorta entrambe le parti a raggiungere rapidamente una conclusione, al fine di evitare la duplicazione dei costi del carbonio per le imprese; ribadisce la posizione comune della Commissione e del Regno Unito secondo cui tale accordo deve essere allineato in modo chiaro e coerente alle norme e ai principi del quadro di Windsor;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>98.</NO.P>osserva che, senza un tempestivo allineamento dei sistemi ETS del Regno Unito e dell'UE, le esportazioni del Regno Unito verso l'UE saranno soggette al CBAM a partire da gennaio 2026; ricorda l'impegno dell'UE e del Regno Unito a creare le condizioni affinché le merci provenienti dalle rispettive giurisdizioni possano beneficiare di esenzioni reciproche dai rispettivi sistemi CBAM; sottolinea che tali esenzioni dovrebbero entrare in vigore il prima possibile dal punto di vista giuridico per evitare perturbazioni degli scambi commerciali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>99.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare il partenariato bilaterale tra l'UE e il Regno Unito per migliorare la cooperazione in materia di sviluppo delle energie rinnovabili, sicurezza energetica e resilienza della catena di approvvigionamento; chiede un dialogo più forte tra l'UE e il Regno Unito e una ricerca congiunta sull'energia neutra in termini di emissioni di carbonio per affrontare le sfide comuni e stimolare l'innovazione nella riduzione delle emissioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>100.</NO.P>prende atto dell'intenzione dell'UE e del Regno Unito di proseguire gli scambi tecnici in materia di regolamentazione per quanto concerne le nuove tecnologie energetiche, tra cui la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, l'idrogeno e il biometano, come indicato nell'intesa comune del 19 maggio 2025; incoraggia la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per migliorare l'accesso delle PMI alle tecnologie verdi e a infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, garantendo che le piccole imprese possano contribuire efficacemente alla transizione verso le tecnologie verdi e beneficiarne;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sicurezza alimentare</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>101.</NO.P>accoglie con favore l'intenzione di lavorare a un accordo globale sulle misure sanitarie e fitosanitarie tra l'UE e il Regno Unito e sottolinea che tale accordo deve mantenere elevati livelli di sicurezza alimentare, benessere degli animali e protezione dei consumatori e dell'ambiente; pone l'accento sulla necessità di coordinare i livelli massimi di residui di pesticidi (LMR) al fine di salvaguardare la salute umana e agevolare il commercio agroalimentare; sottolinea l'importanza di concludere un accordo veterinario per garantire la salute degli animali, prevenire i focolai di malattie zoonotiche e combattere la resistenza antimicrobica, in particolare alla luce dei recenti focolai e delle conseguenti restrizioni degli scambi commerciali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>102.</NO.P>osserva che l'UE e il Regno Unito applicano soglie e restrizioni differenti sulle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS); chiede una più stretta cooperazione tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e le autorità competenti del Regno Unito per il monitoraggio e la valutazione dei rischi delle PFAS; raccomanda di rafforzare il dialogo scientifico tra l'UE e il Regno Unito sui limiti negli alimenti e nei mangimi, al fine di salvaguardare la salute pubblica garantendo nel contempo il rispetto di elevati standard di sicurezza alimentare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>103.</NO.P>prende atto della legge sulla tecnologia genetica (miglioramento genetico di precisione) entrata in vigore in Inghilterra il 23 marzo 2023, che rivede le norme per il rilascio, la commercializzazione e la valutazione dei rischi di piante e animali sviluppati mediante editing genico e miglioramento genetico di precisione; esprime preoccupazione per l'incertezza derivante dalla divergenza normativa in merito allo status giuridico e alla circolazione di tali prodotti tra l'Irlanda del Nord e l'UE; sottolinea la necessità di evitare che prodotti etichettati in modo scorretto entrino nella catena alimentare dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanità pubblica</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Divergenza normativa</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>104.</NO.P>ricorda che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha segnato un cambiamento fondamentale nel panorama normativo condiviso che in precedenza sosteneva la cooperazione in materia di sanità pubblica, prodotti farmaceutici e ricerca medica; esprime inoltre preoccupazione per l'incertezza creata dalla legge del Regno Unito sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma), che abolisce la supremazia del diritto dell'UE e può portare a interpretazioni divergenti delle norme sanitarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>105.</NO.P>ricorda che l'agenzia britannica responsabile dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) autorizza ora autonomamente i medicinali nel Regno Unito, il che potrebbe comportare differenze nelle tempistiche di autorizzazione, nei criteri di approvazione e nella sorveglianza post-commercializzazione; sottolinea la necessità di monitorare l'impatto di tali divergenze sull'accesso e sulla sicurezza dei pazienti a livello transfrontaliero e chiede un monitoraggio strutturato dell'UE per valutare tali divergenze e rispondervi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>106.</NO.P>accoglie con favore il fatto che sia stato concordato lo scambio reciproco di informazioni tra l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e le autorità del Regno Unito in relazione ai rischi e alle minacce connessi alle droghe; chiede, a tale proposito, che si concluda quanto prima l'eventuale accordo operativo tra l'Agenzia dell'UE e le autorità competenti del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>107.</NO.P>deplora i diversi approcci alla regolamentazione dell'IA in ambito sanitario adottati dal Regno Unito e dall'UE, in quanto approcci divergenti potrebbero rischiare di compromettere l'interoperabilità e la cooperazione transfrontaliere nei servizi medici digitali; chiede un dialogo strutturato per valutare la convergenza delle norme e dei meccanismi di conformità per i dispositivi medici digitali e la diagnostica basata sull'IA;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione in ambito sanitario</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>108.</NO.P>sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione per salvaguardare tutti gli aspetti della sanità pubblica e consentire ai pazienti di accedere alle cure quando ciò sia giustificato dal punto di vista clinico; raccomanda che tale cooperazione dia priorità ai trattamenti per le malattie rare e pediatriche e ai trattamenti complessi, laddove le competenze siano disponibili in entrambe le parti; riconosce, a tale proposito, il successo e l'ulteriore potenziale delle reti di riferimento europee e chiede l'istituzione di un quadro di cooperazione con le rispettive reti di riferimento del Regno Unito; chiede l'intensificazione della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di regolamentazione e ricerca nel settore della sanità pubblica; sostiene tale cooperazione attraverso la partecipazione del Regno Unito al polo tematico sulla salute nell'ambito del programma Orizzonte Europa e l'eventuale coinvolgimento futuro nelle iniziative connesse all'HERA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>109.</NO.P>osserva che la divergenza normativa connessa alla Brexit e l'aumento dei costi di importazione hanno notevolmente ostacolato l'accesso dei pazienti britannici a trattamenti oncologici salvavita; sottolinea che il costo dell'importazione di nuovi farmaci antitumorali è quasi quadruplicato dopo la Brexit; sottolinea che tali ostacoli hanno comportato ritardi e negazioni di trattamenti critici, incidendo negativamente sugli esiti dei pazienti, compresi quelli dei bambini con tumori recidivanti; raccomanda al Regno Unito di affrontare tali sfide per garantire un accesso equo ai medicinali essenziali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>110.</NO.P>sottolinea l'importanza di agevolare la mobilità, la formazione e il riconoscimento reciproco delle qualifiche e della residenza dei professionisti sanitari tra l'UE e il Regno Unito, al fine di affrontare la carenza di forza lavoro e promuovere lo scambio di migliori pratiche e competenze; sottolinea l'opportunità strategica di rafforzare la cooperazione UE-Regno Unito per attrarre e trattenere talenti di livello mondiale e promuovere l'eccellenza scientifica; accoglie con favore le iniziative dell'UE volte a rendere l'Europa un polo di ricerca globale, compreso il sostegno alla ricollocazione dei ricercatori e al miglioramento delle prospettive di carriera; incoraggia lo sviluppo di programmi congiunti e di programmi di mobilità UE-Regno Unito per sostenere sia i professionisti sanitari che i ricercatori, garantendo che l'Europa rimanga un leader nell'innovazione medica e nella libertà scientifica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>111.</NO.P>osserva che, sebbene l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito includa un protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, che mantiene meccanismi per l'assistenza sanitaria reciproca, come la tessera europea di assicurazione malattia, la fine della partecipazione del Regno Unito alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/oj).</FIELD></FOOTNOTE> non è stata seguita da un accordo comparabile; osserva che ciò ha avuto un impatto disomogeneo, in particolare nell'Irlanda del Nord, dove più di 1 000 pazienti all'anno avevano precedentemente ricevuto cure nell'UE rimborsate a norma della direttiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>112.</NO.P>raccomanda l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro UE-Regno Unito sui prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, al fine di agevolare il dialogo in corso, affrontare le divergenze normative e promuovere l'allineamento in settori quali le sperimentazioni cliniche, la farmacovigilanza, la certificazione dei dispositivi medici e il commercio illecito di prodotti connessi all'assistenza sanitaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>113.</NO.P>riconosce le limitate disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di sicurezza sanitaria e si rammarica che il Regno Unito non partecipi più al comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE o al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); avverte che ciò limita le capacità di allarme rapido e le risposte coordinate alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero come le pandemie e la resistenza agli antimicrobici; raccomanda l'istituzione di un dialogo formale e regolare tra le autorità sanitarie pubbliche e le istituzioni sanitarie pubbliche dell'UE e del Regno Unito per rafforzare la fiducia e la capacità nella preparazione alle emergenze, nella risposta alle pandemie e nella sorveglianza epidemiologica transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>114.</NO.P>accoglie con favore la recente adozione di un'intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito attraverso la quale la Commissione e il Regno Unito esploreranno il potenziale per consentire lo scambio e la cooperazione in materia di sicurezza sanitaria, compresi l'individuazione, la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie emergenti, al fine di prevenire e mitigare future pandemie e crisi sanitarie, anche nel quadro delle disposizioni sulla sicurezza sanitaria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di massimizzare la cooperazione riguardo alla sicurezza sanitaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>115.</NO.P>esorta la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a sospendere la cooperazione nei casi in cui le norme di regolamentazione del Regno Unito in materia di qualità dei medicinali, farmacovigilanza o produzione non siano più considerate equivalenti alle norme dell'UE, come indicato nella direttiva 2001/83/CE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>116.</NO.P>segnala la situazione irrisolta per quanto riguarda il contratto di locazione degli ex locali dell'Agenzia europea per i medicinali a seguito del suo trasferimento ad Amsterdam e chiede che la questione sia sollevata con il Regno Unito;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Catene di approvvigionamento</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>117.</NO.P>sottolinea la maggiore complessità delle catene di approvvigionamento transfrontaliere per i medicinali a seguito della Brexit, in particolare per i prodotti che in precedenza circolavano liberamente tra l'UE e il Regno Unito; deplora che i controlli doganali e i processi normativi abbiano causato ritardi, carenze e aumenti dei costi, incidendo sulla disponibilità di medicinali nel Regno Unito, in particolare nell'Irlanda del Nord e nei piccoli Stati membri che storicamente dipendono da catene di approvvigionamento con sede nel Regno Unito, come Malta, Cipro e Irlanda;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>118.</NO.P>sottolinea che l'eventuale proroga di deroghe a determinati obblighi relativi a determinati medicinali per uso umano messi a disposizione nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta, stabiliti a norma della direttiva (UE) 2022/642<FOOTNOTE><FIELD> GU L 118 del 20.4.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/642/oj.</FIELD></FOOTNOTE> che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE, deve basarsi su prove della continua necessità e del rischio di danni ai pazienti negli Stati membri interessati, e non essere dettata da motivi di praticità amministrativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>119.</NO.P>esorta l'UE e il Regno Unito a esplorare meccanismi di cooperazione, quali un accordo di riconoscimento reciproco sulle buone pratiche di fabbricazione, basato su norme equivalenti per garantire un accesso continuo, in particolare ai medicinali critici, contrastare le carenze e rimuovere gli ostacoli concernenti le prove per lotti, la condivisione dei dati di farmacovigilanza e la logistica dell'approvvigionamento, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni nell'assistenza ai pazienti e garantire la sicurezza dei pazienti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Cooperazione internazionale e sviluppo</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>120.</NO.P>sottolinea l'assoluta necessità per entrambe le parti di rafforzare congiuntamente il loro impegno e la loro cooperazione nella governance sanitaria globale e nei programmi di sviluppo internazionali, tra cui, ma non solo, l'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea l'importanza di un'azione coordinata a tale riguardo per consentire una risposta internazionale più forte, più equa e più efficace alle emergenze sanitarie transfrontaliere;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Protezione dei consumatori</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>121.</NO.P>sottolinea che i consumatori dell'UE e del Regno Unito sono esposti a diversi rischi derivanti da prodotti non sicuri e illeciti e da tecniche di vendita manipolative online; sottolinea, a tale proposito, i problemi correlati derivanti dal commercio elettronico cui sono esposti i consumatori; ritiene che una più stretta cooperazione e lo scambio di informazioni importanti tra gli organismi di tutela dei consumatori dell'UE e del Regno Unito siano essenziali per affrontare tali problemi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>122.</NO.P>pone l'accento sul fatto che la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito deve mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti, al commercio elettronico e ai servizi digitali transfrontalieri; chiede maggiore collaborazione per contrastare la presenza di prodotti non sicuri e di pratiche commerciali sleali; pone in risalto la necessità di una convergenza normativa in materia di sicurezza dei prodotti e diritti dei consumatori digitali al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei consumatori, sostenendo in tal modo la loro fiducia nei confronti del commercio transfrontaliero; chiede che la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito impegni le due parti a dialogare e a scambiare informazioni in ambiti di interesse comune, tra cui la sicurezza dei prodotti, i diritti dei consumatori digitali e le pratiche commerciali sleali; sottolinea che l'UE e il Regno Unito devono cooperare per evitare divergenze normative che inciderebbero negativamente sulla fiducia dei consumatori o sugli scambi transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>123.</NO.P>deplora che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non includa disposizioni in materia di cooperazione relative all'applicazione della normativa sulla protezione dei consumatori e invita la Commissione a sondare la possibilità di introdurre un accordo tra la rete di cooperazione dell'UE per la tutela dei consumatori e l'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito; sottolinea che un simile accordo consentirebbe alle autorità di intervenire in modo più efficiente scambiando informazioni relative alle indagini ed esplorando azioni comuni; pone l'accento sul fatto che tale cooperazione dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in quanto così facendo si rende possibile la cooperazione con i paesi terzi per tutelare gli interessi dei consumatori; accoglie con favore la volontà di riprendere le discussioni sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema Safety Gate dell'UE e la banca dati del Regno Unito relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti, in linea con l'articolo 96, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>124.</NO.P>invita l'UE ad agevolare l'adesione del Regno Unito alla convenzione di Lugano per consentire il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze tra il Regno Unito e gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>125.</NO.P>accoglie con favore l'accordo amministrativo firmato il 30 aprile 2024 dalla Commissione e dall'Ofcom, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito per la diffusione radiotelevisiva, le telecomunicazioni e i servizi postali, al fine di vigilare sul modo in cui le grandi piattaforme online valutano e gestiscono i rischi, tra cui la protezione dei minori, la progettazione adeguata all'età e la trasparenza delle piattaforme; auspica che ciò segni l'inizio di una più stretta cooperazione nell'affrontare queste e altre sfide comuni;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Energia</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>126.</NO.P>sottolinea, nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e della volatilità dei mercati globali dell'energia, l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di energia e di sicurezza degli approvvigionamenti tra l'UE e il Regno Unito; incoraggia l'UE e il Regno Unito a collaborare per porre fine alla dipendenza energetica dalla Russia, interrompendo quanto prima le importazioni di tutti i combustibili fossili russi, compresi petrolio, gas, gas naturale liquefatto (GNL), combustibili nucleari e altri materiali nucleari; osserva che sia l'UE che il Regno Unito continuano a compiere progressi verso l'obiettivo condiviso di porre fine a qualunque legame energetico con la Russia; accoglie con favore l'istituzione del nuovo gruppo di lavoro UE-Regno Unito sulla sicurezza dell'approvvigionamento nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come raccomandato dal consiglio di partenariato del 17 marzo 2024 e successivamente attuato dal comitato specializzato per l'energia; auspica che il nuovo gruppo di lavoro UE-Regno Unito sulla sicurezza dell'approvvigionamento possa riunirsi regolarmente e sviluppare soluzioni concrete e azioni comuni in questo ambito cruciale della cooperazione bilaterale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>127.</NO.P>sottolinea l'importanza dell'integrazione tra i mercati dell'energia dell'UE e del Regno Unito, che può migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, stimolare la produzione di energia pulita e ridurre i costi energetici per entrambe le parti; ritiene che il conseguimento di elevati livelli di capacità di interconnessione fisica debba essere accompagnato da una maggiore integrazione dei mercati dell'energia all'ingrosso, così da agevolare la sicurezza energetica e gli scambi di energia tra l'UE e il Regno Unito; osserva che, malgrado la più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione, sono stati compiuti scarsi progressi nello sviluppo dei nuovi accordi sugli scambi di energia elettrica previsti dall'articolo 312 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ricorda che il Regno Unito non si avvale più degli strumenti del mercato unico dell'UE per l'accoppiamento dei mercati per lo scambio di energia elettrica, come il coupling unico del giorno prima dell'UE, con conseguenti scambi inefficienti relativi agli interconnettori che aumentano i costi all'ingrosso e, in ultima analisi, comportano aumenti nelle bollette dei consumatori, oltre a ostacolare gli investimenti negli interconnettori ibridi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>128.</NO.P>accoglie con favore il recente impegno tra l'UE e il Regno Unito e l'accordo politico volti a estendere in modo costante la cooperazione UE-Regno Unito in materia di energia e analizzare i parametri per la potenziale partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica, anche allineandosi in modo dinamico e contribuendo ai costi associati a tale settore strategico, come stabilito nell'intesa comune UE-Regno Unito; chiede negoziati immediati sull'allineamento al mercato e la loro tempestiva conclusione e sottolinea la necessità di progressi rapidi e decisivi; sottolinea che tale partecipazione ridurrebbe i prezzi dell'energia e andrebbe a vantaggio dei consumatori e delle imprese; sottolinea che tale accordo dovrebbe essere raggiunto prima della data di scadenza degli accordi attuali; sottolinea che, soprattutto alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico e dell'incertezza del commercio globale, tra i settori di evidente reciproco interesse si annoverano la cooperazione in materia di energia pulita nei mari del Nord, il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dell'UE e del Regno Unito, in modo da evitare attriti derivanti dai rispettivi CBAM, il miglioramento delle disposizioni relative agli scambi di energia elettrica e un più stretto coordinamento della pianificazione delle infrastrutture, con il conseguente rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività industriale in tutta l'Europa; invita entrambe le parti a cooperare strettamente per garantire la tempestiva definizione di un quadro attuabile, in modo da limitare l'incertezza giuridica; chiede che l'UE e il Regno Unito compiano sforzi congiunti concreti per rafforzare la cooperazione nel settore dell'energia nucleare, una fonte di energia elettrica a basse emissioni di carbonio e a prezzi accessibili, che è essenziale per raggiungere la neutralità climatica e mantenere la competitività delle industrie europee; ricorda che la cooperazione strutturata tra l'UE e il Regno Unito in settori quali gli interconnettori elettrici e le infrastrutture per le energie rinnovabili offshore può intersecarsi con programmi di finanziamento dell'UE, comprese iniziative regionali e in materia di energia; sottolinea che qualsiasi partecipazione del Regno Unito a tali quadri è subordinata a una governance adeguata, al rispetto delle norme dell'UE e a contributi finanziari sufficienti che rispecchino gli investimenti dell'UE; invita la Commissione a fornire al Parlamento informazioni complete su qualsiasi contributo finanziario che il Regno Unito dovrà fornire in tali settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>129.</NO.P>apprezza la posizione comune della Commissione e del Regno Unito, espressa in occasione del recente vertice UE-Regno Unito, secondo cui il collegamento dei mercati del carbonio contribuirebbe ad affrontare le preoccupazioni legate al commercio e alla parità di condizioni, conformemente all'articolo 392, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, esonererebbe le imprese con sede nel Regno Unito dal CBAM, ridurrebbe gli attriti commerciali e promuoverebbe l'allineamento alla fissazione del prezzo del carbonio, rafforzando in tal modo gli obiettivi condivisi di decarbonizzazione e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>130.</NO.P>riconosce che l'utilizzo di CBAM diversi nell'UE e nel Regno Unito potrebbe comportare costi aggiuntivi indesiderati per i futuri scambi transfrontalieri di energia elettrica da fonti rinnovabili, con effetti negativi per le industrie e le famiglie, e rischi specifici per l'integrità del mercato unico dell'energia elettrica sull'isola d'Irlanda; ritiene che la soluzione più efficiente e più semplice consisterebbe in un collegamento diretto tra il Regno Unito e il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), come proposto nell'intesa comune; sostiene che un collegamento completo con l'ETS dovrebbe evitare costi indesiderati ed eliminare inutili ostacoli politici alla cooperazione, in particolare nei mari del Nord; chiede tuttavia misure provvisorie, se necessario, per garantire che meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE e del Regno Unito non impongano oneri aggiuntivi agli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 2026, quando i negoziati sulla partecipazione al mercato dell'energia elettrica e sul collegamento con l'ETS potrebbero essere ancora in corso; sottolinea che qualsiasi partecipazione del Regno Unito a meccanismi o sistemi correlati all'ETS dell'UE deve essere accompagnata da un contributo finanziario equo e proporzionato che copra i costi sostenuti dall'UE per gli aspetti amministrativi e relativi ai programmi; insiste sulla necessità di salvaguardare pienamente gli interessi finanziari e climatici dell'UE in qualsiasi accordo futuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>131.</NO.P>sottolinea l'importanza di stabilire norme comuni per le infrastrutture offshore per l'energia rinnovabile e i gasdotti nella regione del Mare del Nord al fine di agevolare gli accordi commerciali tra l'UE e il Regno Unito; chiede una collaborazione continua tra l'UE e il Regno Unito sugli sforzi internazionali nel contesto delle conferenze sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>132.</NO.P>prende atto del rinnovato impegno internazionale comune a favore della realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché dell'accordo di Parigi; ribadisce la necessità che l'UE e il Regno Unito continuino a collaborare nelle conferenze internazionali sul clima, compresa la prossima COP30, partendo dai progressi compiuti e portando avanti ulteriori azioni globali per promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di metano provenienti dal settore energetico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>133.</NO.P>accoglie con favore il fatto che entrambe le parti mantengano ambizioni comparabili in materia di efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili entro il 2030, con l'obiettivo ultimo condiviso di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; si congratula con il Regno Unito per aver concluso la dismissione del carbone come risorsa per la produzione di energia elettrica il 1º ottobre 2024 ed essere stato il primo tra gli Stati del G7 e i paesi avanzati e industrializzati a conseguire tale obiettivo; sottolinea l'importanza della clausola di non regressione relativa alla protezione dell'ambiente nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla quale nessuna delle parti può discostarsi senza compromettere l'accordo nel suo complesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>134.</NO.P>è favorevole alla volontà di entrambe le parti di prendere in considerazione una maggiore cooperazione normativa e tecnologica in materia di tecnologie pulite, quali la cattura, l‘utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, e di energie rinnovabili, anche nell'ambito dell'energia eolica offshore, dell'idrogeno, del biometano e dei biocarburanti sostenibili; osserva, tuttavia, che la decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico dell'UE pone sfide inevitabili sotto il profilo formale e limita le possibilità di cooperazione bilaterale nel settore dell'energia; invita entrambe le parti a individuare nuovi modi per migliorare la qualità e la portata della loro cooperazione bilaterale in materia di tecnologie energetiche pulite e rinnovabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>135.</NO.P>sottolinea l'importanza di una pianificazione coordinata e di una convergenza tra l'UE e il Regno Unito in materia di procedure di rilascio delle autorizzazioni, al fine di garantire lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in particolare, dell'energia eolica offshore, delle infrastrutture elettriche e dello stoccaggio di CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, nonché di progetti di energia ibrida nei mari del Nord; ritiene che entrambe le parti debbano collaborare strettamente per trasformare il Mare del Nord in un polo energetico verde che possa tra l'altro contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, anche attraverso elevati livelli di produzione di energia eolica offshore, in linea con l'obiettivo non vincolante dell'UE di installare circa 360 GW di capacità di generazione offshore entro il 2050; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione regionale in materia di pianificazione delle reti offshore e di sviluppo di infrastrutture energetiche critiche con il Regno Unito, nonché in tutti i bacini marittimi con i paesi limitrofi, al fine di rafforzare la solidità del sistema e ridurre le probabilità di perturbazioni delle infrastrutture e di interruzioni delle forniture energetiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>136.</NO.P>ricorda che il pieno utilizzo delle risorse energetiche offshore richiederà ingenti investimenti nella capacità di rete e di interconnessione; sottolinea inoltre la necessità di sviluppare una rete magliata offshore, che comprenda interconnettori ibridi e adeguati meccanismi di ripartizione dei costi; ritiene che lo sviluppo di infrastrutture elettriche per sfruttare il potenziale energetico eolico offshore sia una priorità condivisa per l'UE e il Regno Unito; sottolinea che lo sfruttamento delle risorse rinnovabili condivise può essere mutualmente vantaggioso per l'UE e il Regno Unito e può ridurre il costo della transizione verso l'energia pulita per entrambe le parti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>137.</NO.P>accoglie con favore la partecipazione attiva del Regno Unito alla cooperazione in materia di energia nei mari del Nord (NSEC), sulla base del memorandum d'intesa firmato nel dicembre 2022; sostiene che la partecipazione del Regno Unito alla NSEC dovrebbe portare all'elaborazione di progetti comuni sostenibili che siano coerenti con l'obiettivo comune di far sì che il Mare del Nord diventi la centrale elettrica verde d'Europa, come indicato nella dichiarazione di Ostenda, firmata dal Regno Unito il 24 aprile 2023;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>138.</NO.P>osserva che il comitato specializzato per l'energia ha adottato una raccomandazione e una tabella di marcia sugli scambi di energia elettrica verso la fine del 2024, invitando sia l'UE sia il Regno Unito a intensificare i lavori tecnici necessari per attuare nuovi accordi commerciali tra le due parti, compresa una fase di convalida del concetto per il Multi-Region Loose Volume Coupling (MRLVC), il modello di scambio proposto di cui all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>139.</NO.P>prende atto dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Regno Unito, concluso il 21 dicembre 2020 nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, riguardante la cooperazione sull'uso sicuro e pacifico dell'energia nucleare e sostenuto dall'impegno di entrambe le parti a rispettare gli obblighi internazionali; sottolinea i vantaggi reciproci della cooperazione nucleare a fini civili tra l'UE e il Regno Unito in settori come quelli che si occupano di reattori di prossima generazione, gestione dei rifiuti, piccoli reattori modulari, norme sanitarie e di sicurezza, resilienza della catena di approvvigionamento e tecnologie di fusione, anche attraverso la ricerca, applicazioni mediche, mobilità dei ricercatori nucleari e accesso a infrastrutture scientifiche comuni, se del caso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>140.</NO.P>ricorda l'importanza di mantenere norme rigorose in materia di ambiente e lavoro nei progetti energetici; sottolinea la necessità di una cooperazione normativa per garantire che le iniziative energetiche promuovano una convergenza verso l'alto dei diritti dei lavoratori, della salute e della sicurezza nonché della tutela dell'ambiente;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trasporti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Osservazioni generali</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>141.</NO.P>accoglie con favore l'attuazione senza impedimenti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore dei trasporti e l'effettivo esercizio dei diritti reciprocamente riconosciuti a tale riguardo, mantenendo un'efficace connettività dei trasporti dalla sua applicazione provvisoria nel gennaio 2021;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>142.</NO.P>invita la Commissione a continuare a sorvegliare l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a rafforzare la cooperazione per integrare ulteriormente i mercati dell'UE e del Regno Unito, agevolare la mobilità transfrontaliera senza interruzioni e l'integrazione delle infrastrutture e conseguire obiettivi condivisi in materia di clima e trasporti, in piena conformità del quadro dell'accordo, sulla base della reciprocità e mantenendo condizioni di parità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>143.</NO.P>esprime preoccupazione per il crescente potenziale di divergenza normativa tra l'UE e il Regno Unito, che potrebbe creare ostacoli alla continuità delle operazioni di trasporto e ridurre i benefici della connettività; sottolinea, in particolare, la necessità di una cooperazione costante sui futuri aggiornamenti dei regolamenti sui diritti dei passeggeri, che potrebbero comportare asimmetrie nelle soglie di compensazione in caso di ritardi e nella protezione dei viaggi multimodali, rischiando di creare confusione tra i consumatori e minando la fiducia nei servizi transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>144.</NO.P>invita la Commissione e il Regno Unito a istituire un meccanismo comune di allerta rapida sulle perturbazioni dei trasporti, così da garantire lo scambio immediato di informazioni sugli incidenti che interessano i corridoi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>145.</NO.P>riconosce i vantaggi in termini di sicurezza del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), ma mette in guardia contro potenziali perturbazioni dei trasporti durante la sua introduzione nel 2025; chiede di conferire priorità alla sua rapida attuazione e alla predisposizione delle infrastrutture presso gli aeroporti, come pure nei porti quali Dover e Calais, unitamente a campagne di sensibilizzazione dei passeggeri al fine di prevenire la congestione delle frontiere; osserva che a partire dal 2 aprile 2025 i cittadini dell'UE sono tenuti a ottenere un'autorizzazione di viaggio elettronica (eTA) per entrare nel Regno Unito per soggiorni di breve durata, per un costo di circa 19 EUR, il che introduce un nuovo obbligo amministrativo per attraversare la Manica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>146.</NO.P>raccomanda una stretta collaborazione tra le parti in materia di istruzione, formazione professionale e riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori dei trasporti, al fine di contrastare la carenza di manodopera qualificata per le imprese e sostenere la mobilità dei lavoratori conformemente alle norme sociali e di sicurezza dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>147.</NO.P>sottolinea l'importanza di un trasporto merci sicuro ed efficiente tra l'UE e il Regno Unito; ricorda, a tale proposito, che i conducenti di veicoli commerciali pesanti si trovano ad affrontare sfide crescenti, anche a causa di immigrati illegali che tentano di nascondersi nei loro veicoli per attraversare illegalmente la frontiera, e che alcuni di essi sono stati aggrediti violentemente nei pressi del porto di Calais; sottolinea che non spetta alle imprese di trasporto marittimo e ai conducenti di veicoli commerciali pesanti dell'UE sostenere i costi e le conseguenze delle lacune in materia di sicurezza delle autorità di frontiera competenti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Trasporto aereo</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>148.</NO.P>osserva con soddisfazione l'agevole transizione nel settore della sicurezza aerea e la buona cooperazione e condivisione delle responsabilità tra l'Agenzia dell'UE per la sicurezza aerea e l'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda la convalida delle richieste di certificazione emesse da ciascuno degli organismi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>149.</NO.P>accoglie con favore gli accordi bilaterali firmati finora sui servizi aerei "all-cargo" e passeggeri, che garantiscono una connettività aerea continua e agevole tra l'UE e il Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>150.</NO.P>accoglie con favore le discussioni in corso in seno al comitato specializzato per il trasporto aereo circa l'impatto climatico del trasporto aereo non legato alle emissioni di CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING> e chiede un coordinamento costante nella ricerca, nel monitoraggio e nella comunicazione, al fine di evitare future discrepanze nella legislazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>151.</NO.P>accoglie con favore il ruolo del comitato specializzato per il trasporto aereo nel tenere informate entrambe le parti circa gli sforzi volti a regolamentare e incentivare i carburanti alternativi sostenibili per l'aviazione, e raccomanda di allineare le iniziative per massimizzare i benefici in termini di sostenibilità, promuovere l'innovazione e sostenere la competitività del settore dell'aviazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>152.</NO.P>prende atto del dibattito in corso tra l'UE e il Regno Unito relativo alle disposizioni sul wet lease ora che il Regno Unito è tenuto a conformarsi a restrizioni aggiuntive applicabili ai paesi terzi, e osserva le richieste del Regno Unito di razionalizzare le procedure in un contesto post-Brexit al fine di far fronte all'elevata domanda stagionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>153.</NO.P>sottolinea, tuttavia, che tali richieste devono essere prese in considerazione nel quadro delle attuali richieste di chiarimenti urgenti sulle norme e le pratiche in materia di wet lease all'interno e all'esterno dell'UE, anche per quanto riguarda la sorveglianza e l'applicazione, e di una maggiore efficienza dei servizi aerei;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>154.</NO.P>raccomanda, pertanto, alla Commissione di trasmettere ai colegislatori la proposta di revisione del regolamento sui servizi aerei<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, fornendo chiarimenti sulle norme, i meccanismi di sorveglianza e le disposizioni di applicazione in materia di wet lease all'interno e all'esterno dell'UE, al fine di affrontare eventuali problemi che potrebbero sorgere nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, anziché elaborare orientamenti su questioni sulle quali i colegislatori non hanno ancora preso una decisione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>155.</NO.P>pone l'accento sul fatto che diversi aeroporti locali e regionali dell'UE gestiscono molti collegamenti con il Regno Unito; sottolinea la necessità di garantire la disponibilità di voli di questo tipo, utilizzati dai cittadini dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito ma anche dai cittadini britannici che si recano in Europa per turismo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>156.</NO.P>riconosce che la continua crescita del traffico aereo e le crescenti pressioni sul sistema globale di gestione del traffico aereo richiedono una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito per ottimizzare le prestazioni, l'efficienza e la gestione dello spazio aereo; accoglie con favore il costante coordinamento del Regno Unito con Eurocontrol e incoraggia l'esame di ulteriori possibilità per una collaborazione reciprocamente vantaggiosa a tale riguardo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Trasporto su strada</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>157.</NO.P>sottolinea l'importanza di collegare il Regno Unito ai registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e accoglie con favore l'impegno di entrambe le parti a compiere progressi nello scambio di dati tra i registri elettronici nazionali sulle (gravi) violazioni delle norme in materia di trasporto su strada, contribuendo all'effettiva applicazione delle pertinenti norme stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita entrambe le parti a lavorare a un accordo bilaterale per agevolare ulteriormente lo scambio transfrontaliero di informazioni in linea con la direttiva (UE) 2024/3237<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, GU L, 2024/3237, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3237/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di migliorare la sicurezza stradale e, nel contempo, salvaguardare le prescrizioni in materia di protezione dei dati per i conducenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>158.</NO.P>accoglie con favore la decisione di installare la seconda versione del tachigrafo intelligente nei veicoli di nuova immatricolazione nell'UE e nel Regno Unito, al fine di garantire un livello costantemente elevato di sicurezza stradale e condizioni di parità in entrambi i territori nel trasporto di merci su strada;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Trasporto marittimo</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>159.</NO.P>prende atto delle preoccupazioni circa le potenziali fluttuazioni nelle rotte e nelle attività marittime verso i porti del Regno Unito allo scopo di evitare il costo delle emissioni marittime nell'ambito dell'ETS dell'UE ed esorta la Commissione a monitorare con attenzione le attività portuali nei porti del Regno Unito; accoglie con favore, a tale riguardo, l'intesa comune raggiunta in occasione del vertice Regno Unito-UE per l'istituzione di un collegamento funzionante tra gli ETS dell'UE e del Regno Unito, che dovrebbe includere il trasporto marittimo e quello aereo, nazionale e internazionale, sottolineando l'importanza di allineare i quadri di fissazione del prezzo del carbonio e di monitoraggio dello stesso per mantenere l'ambizione ambientale, garantire condizioni di parità e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e distorsioni nella competitività dei porti, nonché per proteggere i lavoratori e le imprese portuali dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>160.</NO.P>sostiene la decisione di esecuzione della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione (UE) 2022/1973 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare, GU L 270 del 18.10.2022, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1973/oj).</FIELD></FOOTNOTE> che, a partire dall'11 ottobre 2022, riconosce il sistema britannico per la formazione e la certificazione della gente di mare a norma della direttiva (UE) 2022/993<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/993/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, dopo aver accertato che sono stati soddisfatti tutti i requisiti in materia di formazione e certificazione della gente di mare specificati nella convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Trasporto ferroviario</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>161.</NO.P>osserva che il trasporto ferroviario rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il che riflette la dipendenza dell'UE e del Regno Unito dagli accordi bilaterali; accoglie nondimeno con favore i progressi compiuti per quanto riguarda le licenze e le certificazioni di sicurezza delle imprese ferroviarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>162.</NO.P>ricorda l'importanza strategica del tunnel sotto la Manica quale infrastruttura di collegamento fondamentale tra il Regno Unito e l'UE; osserva con preoccupazione che, nonostante i progressi bilaterali, i volumi del trasporto ferroviario di merci e passeggeri attraverso il tunnel sotto la Manica rimangono ben al di sotto delle proiezioni iniziali a causa dei costi elevati, degli ostacoli normativi che incidono sui servizi di trasporto merci e passeggeri e della limitata capacità infrastrutturale per il proseguimento del viaggio all'interno del Regno Unito, dal momento che gran parte della rete ferroviaria britannica non è in grado di accogliere i container e i carri merci europei standard;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pesca</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Attuazione della rubrica "Pesca" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>163.</NO.P>prende atto delle relazioni 2023 e 2024 della Commissione europea sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, in particolare, dei punti dedicati alla rubrica "Pesca";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>164.</NO.P>apprezza il miglioramento della cooperazione tra le parti nel quadro dei negoziati annuali sui totali ammissibili di catture (TAC), che nel 2023 e nel 2024 hanno portato alla conclusione tempestiva di un accordo che ha permesso di evitare l'applicazione di TAC provvisori, garantendo in tal modo al settore della pesca una maggiore chiarezza e prevedibilità rispetto alle possibilità di pesca relative all'anno successivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>165.</NO.P>deplora l'instabilità generata dalla Brexit nelle relazioni internazionali in materia di pesca con gli Stati costieri, che rende più difficile il raggiungimento di un equilibrio negli accordi di condivisione e lo scambio di possibilità di pesca; osserva con preoccupazione che alcuni Stati costieri stanno sfruttando tale instabilità tentando unilateralmente e ingiustamente di accrescere le proprie possibilità di pesca, a scapito di quelle dell'UE; ricorda l'importanza di rispettare i diritti di pesca storici; chiede un rafforzamento della cooperazione tra l'UE e gli Stati costieri al fine di conseguire una gestione sostenibile degli stock ittici condivisi e una maggiore stabilità e prevedibilità per quanto riguarda i contingenti di pesca, in particolare nel contesto delle consultazioni annuali e degli accordi trilaterali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>166.</NO.P>ricorda che il Regno Unito ha introdotto un sistema di licenze di pesca applicabile alle navi dell'UE perché possano accedere alle sue acque; osserva che tale sistema ha notevolmente rallentato l'effettiva attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dal momento che la parte britannica ha aggiunto numerosi prerequisiti per il rilascio di tali licenze, il che ha penalizzato in particolare le navi di lunghezza inferiore a 12 metri, che storicamente pescavano nelle acque territoriali del Regno Unito ma che hanno avuto difficoltà a dimostrare la loro presenza in tali acque; deplora profondamente che tale situazione abbia portato al mancato rilascio di licenze a numerose navi di piccole dimensioni, il che le ha costrette a trasferirsi in altre zone o a cessare le loro attività, aggravando in tal modo la situazione e gli effetti negativi causati da altri costi aggiuntivi e oneri burocratici associati alla Brexit; deplora inoltre che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione abbia reso nullo il trattato della Baia di Granville che, fino alla Brexit, disciplinava la pesca nelle acque di Jersey; ricorda inoltre che il problema del massimale globale delle licenze rilasciate da Jersey non è ancora stato completamente risolto, il che fa sì che alcuni pescatori si ritrovino in uno stato di estrema incertezza riguardo alle loro attività di pesca nelle acque delle dipendenze della Corona;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>167.</NO.P>ricorda che, conformemente all'articolo 496 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le misure di gestione e le misure tecniche che potrebbero avere ripercussioni sulle navi dell'altra parte devono essere notificate con sufficiente anticipo, in modo da permettere all'altra parte di formulare osservazioni o chiedere chiarimenti; sottolinea che tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e basate sui migliori pareri scientifici disponibili e devono tenere conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica a lungo termine; deplora che gli studi d'impatto non siano sistematicamente condotti con l'equa partecipazione delle parti interessate e in buona fede;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>168.</NO.P>deplora il fatto che il Regno Unito abbia introdotto unilateralmente numerose misure di gestione della pesca, soprattutto di natura tecnica, tra cui il divieto di alcune attività di pesca, l'introduzione di taglie minime di cattura per alcune specie, la chiusura della pesca in alcune aree marine protette (ad esempio nel Dogger Bank) e la creazione di parchi eolici, provocando una drastica limitazione dell'accesso delle navi dell'UE ai luoghi di pesca e alle risorse alieutiche del Regno Unito, in particolare nella zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche; si rammarica del fatto che tali misure, così come quelle introdotte in ambito sociale, abbiano una maggiore incidenza sulle navi dell'UE che su quelle britanniche, con ripercussioni socioeconomiche per il settore della pesca dell'Unione e, in particolare, per i pescatori artigianali; teme che questo tipo di misure possa, in ultima analisi, escludere le navi dell'UE da intere zone di pesca, mettendo in discussione i diritti di pesca dell'Unione nelle acque britanniche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>169.</NO.P>invita la Commissione a effettuare valutazioni complete e sistematiche dell'incidenza sociale, economica e ambientale di tali misure, anche nelle dipendenze della Corona, al fine di determinare se siano proporzionate e non discriminatorie e, se del caso, a reagire con fermezza e a utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie o le misure di ritorsione previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, comprese misure compensative quali la sospensione del trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca, nonché tutti gli altri mezzi politici e diplomatici a sua disposizione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>170.</NO.P>accoglie con favore, a tale proposito, la decisione finale emessa il 28 aprile 2025 dal tribunale arbitrale nel quadro della controversia tra l'UE e il Regno Unito riguardo alla decisione di chiudere la pesca del cicerello nelle acque inglesi del Mare del Nord e nelle acque scozzesi; osserva che, nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione del principio di non discriminazione e che la misura fosse scientificamente fondata; sottolinea che il tribunale ha riscontrato che il divieto di pesca del cicerello nelle acque inglesi viola il principio di proporzionalità sancito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che il Regno Unito è venuto meno all'obbligo di concedere pieno accesso alle sue acque per la pesca del cicerello; ricorda che il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale; ritiene che tale decisione costituisca un importante precedente giuridico per la salvaguardia dei diritti di pesca dell'UE e la risposta a eventuali misure analoghe adottate in futuro dal Regno Unito; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente le misure unilaterali adottate dal Regno Unito al fine di garantire il rispetto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>171.</NO.P>teme che le misure unilaterali producano un effetto a catena sulla sostenibilità economica e sociale del settore della pesca dell'UE e della sua catena del valore; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la limitazione dell'accesso alle acque del Regno Unito stia causando un trasferimento dello sforzo di pesca verso la Manica e il Mare del Nord, accrescendo la pressione sulle specie soggette e non soggette ai TAC; sottolinea che il maggiore utilizzo delle acque dell'UE comporta conseguenze in termini di sicurezza e di gestione dello spazio marittimo, ma anche di accesso alle risorse, in particolare per la pesca artigianale, il che mette in discussione la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle attività di pesca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>172.</NO.P>invita entrambe le parti a risolvere rapidamente la questione dell'aumento della pressione esercitata sulla Manica e sul Mare del Nord proponendo un piano di gestione regionale che permetta di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la gestione pluriennale della pesca; ricorda alla Commissione, a tale proposito, le norme previste dal piano pluriennale per il Mare del Nord, che riguardano anche le acque in questione, e ritiene che tali norme dovrebbero, se necessario, essere adattate al fine di risolvere eventuali discrepanze e garantire chiarezza giuridica agli operatori e agli Stati membri;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Fine del periodo di adeguamento</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>173.</NO.P>invita entrambe le parti a rispettare il principio di cui all'articolo 500 "Accesso alle acque", al fine di garantire un equilibrio reciprocamente soddisfacente tra i rispettivi interessi; ricorda che l'accesso alle acque, inclusa la zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, deve essere reciproco e proporzionato ai TAC o ai livelli medi di cattura dell'altra parte; invita la Commissione ad attuare pienamente tale articolo e a sviluppare, in seno al comitato specializzato per la pesca, gli orientamenti necessari per facilitarne l'applicazione pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>174.</NO.P>sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione introduce una clausola di revisione che prevede un riesame nel 2030 per rafforzare e codificare l'attuazione dell'accordo, tenendo presente che tale clausola non può essere utilizzata per ridurre il livello di accesso alle acque; invita, a tale proposito, la Commissione a fare il possibile per garantire un accesso maggiore, prevedibile e continuo alle acque nei prossimi anni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>175.</NO.P>sottolinea l'importanza di un accordo di pesca equo e sostenibile tra l'UE e il Regno Unito; valuta positivamente l'accordo politico raggiunto il 19 maggio 2025 tra l'UE e il Regno Unito, in particolare il rinnovo di un accesso reciproco, stabile e continuo alle acque fino al 30 giugno 2038, che offra stabilità alle comunità di pesca; si compiace del fatto che la pesca abbia avuto uno spazio importante nei recenti negoziati; incoraggia entrambe le parti a mantenere un approccio pragmatico e reciprocamente vantaggioso nei negoziati a venire;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>176.</NO.P>accoglie con favore il fatto che il comitato specializzato per la pesca abbia formalizzato l'accordo politico; invita la Commissione a essere vigile nell'attuazione di questo nuovo accordo, anche rispetto all'accesso alla zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, in particolare per le navi francesi per pesca costiera su piccola scala; sottolinea l'imperativo di un monitoraggio e di un'applicazione solidi per rispettare gli impegni condivisi, proteggere gli ecosistemi marini e garantire i mezzi di sussistenza dei pescatori dell'UE e di coloro che vivono nelle comunità costiere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>177.</NO.P>ribadisce che l'accesso reciproco e continuo alle acque e alle risorse della pesca deve essere mantenuto come elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, e deve pertanto essere trattato congiuntamente ad altre parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come il commercio, l'accesso al mercato interno per i prodotti della pesca e la cooperazione in materia di energia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>178.</NO.P>osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede una riduzione graduale del 25 % dei TAC dell'UE nelle acque del Regno Unito durante il periodo di transizione fino alla fine del 2026; sottolinea che tale riduzione ha rappresentato un enorme sacrificio per i pescatori dell'UE e ha avuto un impatto considerevole sulle attività di pesca dell'UE, portando a piani di uscita dalla flotta e alla perdita di navi; si compiace del fatto che, dopo il 2026, le possibilità di pesca saranno mantenute almeno a questo livello e non saranno messe in discussione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>179.</NO.P>si rammarica della mancanza di dati o studi sull'impatto della Brexit sul settore della pesca; invita la Commissione a valutare pienamente le ripercussioni del periodo di adeguamento sull'intera catena del valore del settore della pesca dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>180.</NO.P>sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede la possibilità di prendere in considerazione lo sviluppo di strategie pluriennali per la conservazione e la gestione dei TAC e degli stock fuori contingente; invita entrambe le parti ad adoperarsi in vista di una maggiore stabilità e prevedibilità dei contingenti di pesca e a garantire una gestione sostenibile degli stock del Mare del Nord e dell'Atlantico nordorientale per i settori della pesca di entrambe le parti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Governance e cooperazione in materia di pesca tra l'UE e il Regno Unito</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>181.</NO.P>sottolinea l'importanza di una cooperazione più stretta e più rigorosa tra l'UE e il Regno Unito, non solo in materia di gestione della pesca e delle aree marine protette, ma in generale in materia di pianificazione dello spazio marittimo, nonché di misure tecniche, di controllo, doganali e sanitarie che coinvolgano tutti gli organismi, compreso il comitato specializzato per la pesca; invita entrambe le parti a migliorare il funzionamento e la trasparenza degli organismi di governance, facendo in modo che la definizione di misure sia oggetto di una discussione preliminare e che dette misure abbiano solide considerazioni scientifiche e socioeconomiche, e non siano né discriminatorie né tali da impedire agli attori interessati di raggiungere i contingenti loro assegnati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>182.</NO.P>invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito dovesse agire in modo discriminatorio; incoraggia inoltre la Commissione, nell'ambito del comitato specializzato per la pesca, ad adeguare i vincoli doganali, sanitari e di controllo applicabili agli sbarchi delle navi di una parte sul territorio dell'altra, ad esempio istituendo un piano di controllo comune al Regno Unito e ai singoli Stati membri, a condizione che siano fornite garanzie equivalenti di tracciabilità e conformità dei prodotti ittici; insiste sulla necessità di garantire circuiti logistici sia per le importazioni che per le esportazioni, eliminando gli ostacoli legati alla mancanza di controlli sanitari e doganali in alcuni porti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>183.</NO.P>esprime crescenti preoccupazioni in merito al sempre maggior numero di infrazioni commesse da navi del Regno Unito nelle acque dell'UE; invita le autorità degli Stati membri a rafforzare le capacità di sorveglianza marittima, ad aumentare i controlli e ad applicare sanzioni adeguate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>184.</NO.P>invita le parti a garantire la coerenza, la compatibilità e l'interoperabilità delle loro misure di controllo, compresi i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza e i sistemi di telecamere predisposti al fine di evitare di aggiungere oneri amministrativi o finanziari eccessivi e di non discostarsi irragionevolmente l'una dall'altra; ribadisce che entrambe le parti dovrebbero intrattenere uno stretto dialogo con i rappresentanti del settore prima di adottare tali misure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>185.</NO.P>osserva che, dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la pesca si è riunito nove volte; deplora, tuttavia, la mancanza di trasparenza e responsabilità di tale organismo; chiede che i membri della commissione per la pesca del Parlamento siano coinvolti e invitati a partecipare alle riunioni per consentire un controllo adeguato, e che i verbali e i documenti di riunione siano condivisi quanto prima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>186.</NO.P>invita l'UE e il Regno Unito a intensificare gli sforzi volti a promuovere la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche, a intensificare la cooperazione e gli scambi di buone pratiche per migliorare la selettività e ridurre l'impatto di determinate attività di pesca, nonché ad attuare pienamente l'approccio ecosistemico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>187.</NO.P>invita entrambe le parti a rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello internazionale, nel quadro dell'organizzazione regionale di gestione della pesca o con gli Stati costieri in materia di gestione condivisa degli stock ittici; mette in evidenza la necessità che l'UE e il Regno Unito intensifichino la loro cooperazione nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e sostengano le azioni necessarie per eliminarla in tutti i consessi internazionali, prestando un'attenzione particolare al rafforzamento delle norme in materia di trasparenza e tracciabilità dei prodotti ittici importati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>188.</NO.P>ricorda a entrambe le parti la necessità di una maggiore cooperazione nelle loro azioni in materia di pianificazione dello spazio marittimo, in particolare per quanto riguarda i conflitti tra i progetti di parchi eolici offshore e gli obiettivi di conservazione o con il settore della pesca; chiede un approccio equilibrato tra tutti gli interessi relativi all'uso dello spazio marittimo, che dovrebbe ponderare le dimensioni ambientale, economica e sociale, garantendo coerenza ed equità in tutti i settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>189.</NO.P>chiede che entrambe le parti si adoperino congiuntamente per promuovere la ricerca scientifica e scambiare le migliori pratiche per individuare e rimuovere le munizioni dal fondo marino;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>190.</NO.P>chiede a tutte le parti di garantire che il rilascio di licenze e autorizzazioni che consentano alle navi dell'UE di pescare nelle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona britannica abbia luogo senza ostacoli amministrativi, fiscali o finanziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>191.</NO.P>invita la Commissione, data la situazione specifica delle Isole Normanne, a facilitare la collaborazione tra le parti attraverso un migliore coordinamento tra il dialogo regionale e l'organismo quadrilaterale ("quad meeting"); invita le parti a coinvolgere i rappresentanti del settore della pesca, tutti i pertinenti portatori di interessi e le autorità locali e regionali, e a promuovere il modello di cogestione della pesca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>192.</NO.P>ricorda che la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) è stata istituita per contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit; ricorda che tale fondo di 5,4 miliardi di EUR era destinato a favorire il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, che è stato colpito in modo sproporzionato dalla Brexit; ricorda che il regolamento istitutivo della BAR imponeva alla Commissione di informare il Parlamento e il Consiglio sullo stato di avanzamento del processo di attuazione entro giugno 2024; si rammarica che finora la Commissione non abbia fornito alcuna informazione al riguardo; chiede che, entro la fine del 2025, il Parlamento e il Consiglio siano informati dello stato di avanzamento del processo di attuazione della BAR;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coordinamento della sicurezza sociale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>193.</NO.P>si compiace della valutazione della Commissione secondo cui la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore del coordinamento della sicurezza sociale è stata costruttiva, senza alcun problema sistemico o strutturale identificato nel 2023 o 2024 e con entrambe le parti impegnate a risolvere possibili problemi che potrebbero insorgere nell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; prende atto delle decisioni del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in relazione ai lavoratori distaccati e i lavoratori autonomi, adottate per precisare taluni aspetti finanziari; insiste sull'importanza di un protocollo dinamico, che si allinei alle revisioni delle disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale; chiede un impegno costante per semplificare le procedure, garantire un'interpretazione coerente tra gli Stati membri e il Regno Unito e migliorare l'accesso dei cittadini alla previdenza sociale grazie a migliori orientamenti, strumenti digitali e cooperazione amministrativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>194.</NO.P>constata che il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha svolto un lavoro tecnico su temi quali le modifiche ai documenti elettronici strutturati e ai documenti portatili, le procedure per il rimborso delle prestazioni di malattia e il recepimento delle pertinenti decisioni della commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; invita il comitato a intensificare gli sforzi e a compiere progressi tangibili per il miglioramento delle procedure, per garantire un'interpretazione uniforme negli Stati membri e nel Regno Unito e per migliorare il coordinamento dei diritti di sicurezza sociale per i lavoratori mobili e transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>195.</NO.P>sottolinea l'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose, eque e sicure per i lavoratori stagionali, in particolare in settori essenziali quali l'agricoltura, il turismo e l'edilizia; invita la Commissione a promuovere, nel contesto dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'istituzione di un apposito meccanismo per la mobilità dei lavoratori stagionali, tra cui norme comuni sulla durata dell'occupazione, l'accesso alla sicurezza sociale e la tutela dallo sfruttamento, con garanzie analoghe a quelle previste dalla direttiva 2014/36/UE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>196.</NO.P>invita la Commissione a valutare la fattibilità di creare un punto di contatto unico UE-Regno Unito per segnalare violazioni dei diritti dei lavoratori, ostacoli alla fruizione alle prestazioni sociali o questioni relative al riconoscimento dei contratti di lavoro transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>197.</NO.P>prende atto dell'importanza e del valore del modello sociale dell'UE e invita il governo del Regno Unito a estendere la clausola di non regressione all'intero acquis sociale dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Partecipazione ai programmi dell'UE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>198.</NO.P>ribadisce la sua posizione secondo cui la sezione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concernente la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE, la sana gestione finanziaria e le disposizioni finanziarie costituisce una base equa per la partecipazione del Regno Unito e contribuisce a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE; sottolinea la necessità di disposizioni trasparenti in materia di bilancio e di ripartizione dei costi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>199.</NO.P>accoglie con grande favore il fatto che, in virtù dei protocolli I e II dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Regno Unito partecipi a Orizzonte Europa e alla componente Copernicus del programma spaziale dell'UE e abbia accesso ai servizi della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento dell'UE del programma spaziale dell'UE; sottolinea i vantaggi, per l'UE e i suoi cittadini, della partecipazione di paesi terzi ai programmi dell'UE; ritiene che la partecipazione del Regno Unito a Orizzonte Europa dimostri che la scienza e l'innovazione del Regno Unito sono parte integrante dell'ecosistema europeo della scienza e dell'innovazione; ritiene reciprocamente vantaggioso che il Regno Unito sia associato al futuro 10º programma quadro per la ricerca (10º PQ) e che la portata di tale associazione debba realizzare l'obiettivo di stimolare la crescita economica nell'UE attraverso l'innovazione; ritiene pertanto essenziale trovare infine un giusto equilibrio tra i contributi offerti dal Regno Unito e i benefici che riceverebbe in cambio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>200.</NO.P>ribadisce tuttavia le sue preoccupazioni in merito alle disposizioni del protocollo I relative a un meccanismo di correzione automatica per il Regno Unito in relazione a Orizzonte Europa, che non sono state concordate nell'ambito dello stesso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; prende atto del fatto che il meccanismo di correzione per il Regno Unito si applica fino alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) ed è meno favorevole rispetto al meccanismo di correzione previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>201.</NO.P>sottolinea inoltre le difficoltà poste dagli elevati diritti per i visti e dal supplemento per l'assistenza sanitaria per i ricercatori dell'UE che beneficiano di Orizzonte Europa e desiderano esercitare il loro diritto alla mobilità trasferendosi nel Regno Unito, ed esorta il Regno Unito ad affrontare tale problema;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>202.</NO.P>continua a nutrire preoccupazione per il protocollo di associazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, modificato del 2023, in particolare per il fatto che la correzione automatica del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa nel caso in cui la sua partecipazione al programma sia "inferiore al previsto" ha comportato incoerenze con le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a cui il Parlamento ha dato la sua approvazione nel dicembre 2020; osserva che tale modifica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione mediante l'adozione di un protocollo non ha permesso al Parlamento di dare un'approvazione effettiva o svolgere un controllo efficace su una parte fondamentale dell'accordo complessivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>203.</NO.P>sottolinea che qualsiasi accordo internazionale concernente l'associazione del Regno Unito ai programmi dell'UE dovrebbe rispettare pienamente la prerogativa del Parlamento di concedere un'approvazione effettiva, in conformità alla sua risoluzione dell'8 febbraio 2024 sugli accordi di associazione per la partecipazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6341, 7.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6341/oj.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>204.</NO.P>chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i negoziati relativi alla partecipazione del Regno Unito al 10º QP, anche per quanto riguarda l'attuazione di tale programma quadro nel corso del prossimo QFP; auspica che entrambe le parti possano evitare i ritardi che hanno caratterizzato la partecipazione del Regno Unito a Orizzonte Europa e al programma Copernicus nell'ambito dell'attuale QFP, così da garantire la continuità dei finanziamenti per i principali progetti di ricerca e innovazione dell'UE che coinvolgono partner del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>205.</NO.P>osserva che l'iniziativa "Choose Europe for Science" (Scegliere l'Europa per la scienza) colloca chiaramente sia il Consiglio europeo della ricerca (CER) che le azioni Marie Skłodowska-Curie nella categoria dei programmi che aiutano l'Unione ad attrarre talenti scientifici a livello mondiale; osserva che il Regno Unito può partecipare a entrambi i programmi e sottolinea gli ottimi risultati ottenuti dal paese in entrambi i programmi; ricorda il requisito giuridico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento relativo al programma Orizzonte<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).</FIELD></FOOTNOTE> secondo cui la portata dell'associazione di specifici paesi terzi deve essere oggetto di un'analisi dei benefici per l'Unione e dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione; ritiene che la scarsità di talenti sia un fattore che limita la crescita economica dell'UE, in particolare nei settori ad alta tecnologia; chiede pertanto alla Commissione di effettuare per l'Unione un'analisi dettagliata dei benefici della partecipazione del Regno Unito al CER e alle azioni Marie Skłodowska-Curie, in particolare considerando come ciò incida sull'abilità dell'UE di attrarre talenti scientifici, e di condividere tale analisi con il Parlamento, preferibilmente in parallelo ai negoziati sulla proposta legislativa per il 10º QP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>206.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che il Regno Unito abbia notevolmente aumentato il supplemento per l'assistenza sanitaria e i costi dei visti per i ricercatori che si recano nel Regno Unito nell'ambito dei finanziamenti di Orizzonte Europa, complicando la mobilità dal punto di vista finanziario per i ricercatori dell'UE e le loro istituzioni partner del Regno Unito; sostiene l'invito a ripristinare i precedenti livelli di diritti e supplementi, come espresso dall'UE nella terza riunione del consiglio di partenariato del 16 maggio 2024; accoglierebbe con favore l'impegno a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e i relativi costi per i ricercatori dell'UE che partecipano a programmi di mobilità destinati al Regno Unito nell'ambito di Orizzonte Europa e del programma successivo, il 10º QP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>207.</NO.P>osserva che il Regno Unito ha infine deciso di non partecipare al programma Euratom di ricerca e formazione, all'impresa comune "Fusion for Energy" (F4E) o al progetto ITER sulla fusione nucleare, sebbene la sua partecipazione fosse stata prevista nella dichiarazione comune UE-Regno Unito sulla partecipazione ai programmi dell'Unione che accompagna l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; esprime preoccupazione per la continua adesione della Russia al progetto ITER; chiede che sia preservata l'eredità scientifica del Joint European Torus (toroide europeo comune), situato a Culham, nel Regno Unito, che da decenni è all'avanguardia nella ricerca europea sulla fusione nucleare; sottolinea che lo smantellamento in corso di questa struttura unica rischia di comportare la perdita irreversibile di infrastrutture e competenze scientifiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>208.</NO.P>deplora il fatto che il Regno Unito abbia scelto di non partecipare ad altri programmi dell'UE e che abbia deciso di non partecipare all'Euratom e a F4E, come inizialmente previsto nella dichiarazione comune del dicembre 2020; ritiene che la partecipazione del Regno Unito al progetto ITER debba basarsi sulla sua partecipazione a F4E; deplora la decisione di smantellare il Joint European Torus; esorta il Regno Unito a riconsiderare la sua posizione su tali questioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>209.</NO.P>mette in evidenza il programma PEACE PLUS, che subentra alle precedenti iniziative di cooperazione transfrontaliera, e sottolinea il ruolo fondamentale del programma nella promozione della pace, della riconciliazione e della prosperità socioeconomica in tutta l'Irlanda del Nord e nella regione frontaliera; osserva che il programma è finanziato mediante contributi sostanziali sia da parte dell'UE che del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>210.</NO.P>accoglie con favore l'accordo di cooperazione statistica firmato tra Eurostat e l'autorità statistica del Regno Unito, che consente lo scambio di dati statistici pertinenti per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE; ritiene che informazioni statistiche affidabili costituiscano una base importante per il processo decisionale in questo settore e per la verifica del rispetto delle disposizioni finanziarie previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istruzione, cultura, gioventù e sport</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>211.</NO.P>prende atto della forte enfasi posta sul rafforzamento dei legami interpersonali, in particolare tra le giovani generazioni, in occasione del recente vertice UE-Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>212.</NO.P>ricorda che i diritti dei cittadini sono al centro dell'accordo di recesso e che devono essere pienamente tutelati; osserva, tuttavia, che dopo la Brexit per i cittadini europei è diventato più complesso viaggiare e trasferirsi nel Regno Unito; esprime grande preoccupazione per i cambiamenti nella politica di immigrazione attualmente in discussione nel Regno Unito, nella misura in cui possono incidere sui diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito, compresi gli studenti dell'UE, e sulle tasse di iscrizione loro applicate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>213.</NO.P>sottolinea che la mobilità dei giovani è stata gravemente compromessa dalla Brexit; accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un programma di mobilità giovanile<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione di decisione del Consiglio del 18 aprile 2024 che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2024)0169).</FIELD></FOOTNOTE> e l'impegno condiviso espresso nell'intesa comune a lavorare a un programma equilibrato e reciprocamente vantaggioso di esperienze giovanili al fine di facilitare la partecipazione dei giovani dell'UE e del Regno Unito a diverse attività, quali lavoro, studio, collocamento alla pari, volontariato o semplicemente viaggi, per un periodo di tempo limitato; incoraggia entrambe le parti a procedere rapidamente e in modo ambizioso alla sua concezione e attuazione, garantendo accesso reciproco, chiarezza giuridica e un'adeguata protezione sociale dei partecipanti, quale passo fondamentale per ripristinare i legami interpersonali e la cooperazione a lungo termine; sottolinea la necessità di garantire, se del caso, retribuzioni e condizioni di lavoro dignitose per i partecipanti a qualsiasi futuro programma di esperienza per i giovani; incoraggia vivamente il Regno Unito a mostrarsi aperto alle proposte presentate dalla Commissione in tale ambito nel 2024; crede fermamente che un accordo sul tema della mobilità dei giovani debba essere una parte essenziale di ogni futura revisione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>214.</NO.P>ritiene che tale programma abbia un notevole potenziale per ispirare una nuova generazione di giovani dell'UE e del Regno Unito, promuovendo scambi leciti interpersonali radicati in valori democratici condivisi, nella comprensione culturale e nella fiducia reciproca, e che possa gettare le fondamenta per una cooperazione a lungo termine, per la coesione sociale per e reti transnazionali più forti tra i giovani; incoraggia inoltre entrambe le parti a prendere in considerazione la possibilità di agevolare la mobilità tra il Regno Unito e l'UE anche al di là del proposto programma di esperienza per i giovani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>215.</NO.P>sottolinea che la natura temporanea di tale disposizione fa di essa uno strumento di scambio culturale ed educativo, e non uno strumento di politica migratoria; osserva che il Regno Unito dispone già di programmi di mobilità per i giovani con altri paesi, ad esempio il Giappone; sottolinea che si potrebbero ottenere benefici più equi se l'UE conducesse negoziati congiunti rispetto al caso in cui gli Stati membri negoziassero individualmente accordi bilaterali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>216.</NO.P>accoglie altresì con favore la dichiarazione di intenti del vertice UE-Regno Unito in cui si esprime l'intenzione di adoperarsi per la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ dell'UE, che sarebbe reciprocamente vantaggiosa, in quanto la promozione della mobilità dei giovani, della formazione e dello sport tra l'UE e il Regno Unito sarebbe estremamente preziosa; invita la Commissione e il Regno Unito ad accelerare i negoziati al riguardo, al fine di trovare una soluzione di associazione che vada a vantaggio di entrambe le parti; sottolinea, in questo contesto, il ruolo particolare di Erasmus+ come motore dei valori europei, della diversità culturale, dell'impegno civico e dell'inclusione sociale, e il conseguente rafforzamento della resilienza dell'Europa; osserva che il programma di mobilità giovanile e la riassociazione del Regno Unito al programma Erasmus+ potrebbero essere avviati contemporaneamente, sottolineando la necessità che entrambe le iniziative siano complementari e si rafforzino reciprocamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>217.</NO.P>insiste sul fatto che tale associazione deve essere coerente con il QFP e con l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ricorda che qualsiasi potenziale partecipazione del Regno Unito a programmi dell'UE quali Erasmus+ dovrebbe essere valutata e concepita in modo da salvaguardare e promuovere pienamente gli interessi dell'UE, nonché garantire un chiaro valore aggiunto per l'UE e i suoi cittadini; invita la Commissione a fornire informazioni tempestive e dettagliate sulle condizioni finanziarie della futura partecipazione del Regno Unito a Erasmus+ e sulle eventuali incidenze finanziarie di un futuro programma di esperienza per i giovani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>218.</NO.P>deplora che gli scambi culturali risentano della Brexit; prende atto con preoccupazione delle incertezze e delle difficoltà emerse per gli studenti, gli insegnanti, gli artisti in tournée e i professionisti della cultura desiderosi di apprendere, insegnare, esibirsi e lavorare su entrambe le sponde della Manica; accoglie con favore il riferimento che viene fatto, nelle conclusioni del vertice UE-Regno Unito, agli scambi culturali e artistici nonché alle attività degli artisti in tournée; sottolinea la necessità di reciprocità nelle procedure e nelle misure esistenti o future; incoraggia la Commissione a valutare l'impatto del recesso del Regno Unito dai programmi dell'UE sugli scambi culturali ed educativi e a lavorare a soluzioni creative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>219.</NO.P>osserva che la collaborazione con i portatori di interessi nell'UE e nel Regno Unito sarà fondamentale per sostenere gli scambi culturali e affrontare gli ostacoli che incontrano i professionisti itineranti del Regno Unito; chiede un piano più concreto per risolvere i problemi che gli artisti devono affrontare; invita, a tale proposito, la Commissione a proseguire gli sforzi in vista della riassociazione del Regno Unito al programma Europa creativa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>220.</NO.P>osserva con preoccupazione che i viaggi scolastici e la mobilità dei giovani dell'UE sono ostacolati dalle nuove norme del Regno Unito in materia di ingresso; chiede pertanto di istituire un programma di viaggi di gruppi di giovani riservato ai giovani fino ai 18 anni di età;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>221.</NO.P>esprime profonda preoccupazione dinanzi al calo del numero di studenti dell'UE che studiano nelle università britanniche; sottolinea che tale situazione è chiaramente legata al recesso del Regno Unito dal programma Erasmus+ e alla fine delle norme sulla parità di trattamento per quanto riguarda le tasse universitarie e le borse di studio per gli studenti dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Ad eccezione dei cittadini irlandesi.</FIELD></FOOTNOTE>; esorta il Regno Unito e l'UE a raggiungere un accordo sulla riduzione delle tasse di iscrizione al fine di consentire a un maggior numero di cittadini dell'UE di studiare nel Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>222.</NO.P>è fermamente convinto che il Regno Unito e l'UE debbano approfondire la loro cooperazione accademica per affrontare le attuali sfide geopolitiche e rafforzare il rispettivo potere di persuasione; sottolinea, a tale proposito, il ruolo cruciale del principio di reciprocità internazionale sancito dalla carta Erasmus per l'istruzione superiore nella costruzione di partenariati stabili e a lungo termine tra gli istituti di istruzione superiore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>223.</NO.P>prende atto della creazione del programma Turing da parte del governo del Regno Unito, del programma Taith da parte del governo gallese e del progetto Test and Learn del programma scozzese di scambio nell'ambito dell'istruzione, attualmente in fase pilota; si rammarica, tuttavia, che il programma Turing copra solo la mobilità degli studenti in uscita e non possa pertanto essere considerato come pienamente sostitutivo di Erasmus+;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>224.</NO.P>osserva che le università del Regno Unito possono far parte di alleanze delle università europee, ma non possono più essere incluse nella struttura di governance di queste ultime, il che, di fatto, fa di esse dei partner di seconda classe; incoraggia la continuazione del loro partenariato attraverso l'iniziativa delle alleanze delle università europee, grazie a una nuova forma di status giuridico che consente loro di essere partner a pieno titolo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>225.</NO.P>sottolinea che il Regno Unito<FOOTNOTE><FIELD> Il sistema di istruzione superiore scozzese differisce da quello del resto del Regno Unito, motivo per cui è considerato un'entità distinta nell'ambito del processo di Bologna (Spazio europeo dell'istruzione superiore, "Regno Unito (Scozia)", https://ehea.info/page-united-kingdom-scotland.</FIELD></FOOTNOTE> continua a partecipare allo Spazio europeo dell'istruzione superiore ("processo di Bologna"); esorta il Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro lavori in vista del pieno riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche, dei diplomi, dei titoli e dei periodi di scambio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>226.</NO.P>osserva che l'UE e il Regno Unito continuano a essere mercati vitali per gli scambi culturali, per via dei legami di lunga data e delle influenze reciproche tra le loro sfere culturali; riconosce l'elevato valore economico del settore culturale del Regno Unito; chiede una nuova cooperazione permanente tra gli artisti e altri professionisti delle industrie e dei settori culturali e creativi dell'UE e del Regno Unito, e la protezione dei loro diritti del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>227.</NO.P>osserva che il programma Europa Creativa non è stato sostituito da altri programmi dedicati alla cultura e finalizzati a sostenere gli artisti nel Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>228.</NO.P>deplora l'assenza, nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di qualsiasi disposizione relativa alla cultura e ai settori culturali e creativi a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE e della fine della partecipazione del Regno Unito alla libera circolazione, il che si traduce in ostacoli amministrativi che gravano sugli artisti in tournée, in particolare gli artisti emergenti e indipendenti; osserva che gli artisti e gli operatori culturali del Regno Unito in tournée nell'UE devono conformarsi a molteplici sistemi di visti, di immigrazione e di permessi di lavoro; chiede pertanto che gli Stati membri chiariscano i requisiti relativi ai carnet ATA (ammissione temporanea); chiede l'inclusione del settore culturale nel prossimo riesame dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>229.</NO.P>chiede che si trovi una soluzione alle difficoltà che gli artisti e gli operatori culturali, in particolare quelli giovani ed emergenti, incontrano a seguito della Brexit in relazione alle tournée e alla partecipazione ai festival, quali le norme doganali e in materia di IVA per il merchandising e le norme sul trasporto internazionale; chiede al Regno Unito, agli Stati membri e alla Commissione di adoperarsi in vista di soluzioni che facilino agli artisti l'attività sulle due sponde della Manica, affrontando la questione dei visti e dei permessi di lavoro per soggiorni culturali di breve durata e armonizzando le procedure doganali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>230.</NO.P>rileva la necessità di garantire la convergenza del futuro quadro normativo digitale per i servizi audiovisivi e dei media nel Regno Unito e nell'UE al fine di fornire requisiti stabili, prevedibili e chiari per il settore culturale e creativo, e per il settore dello sport, dinanzi alle crescenti sfide a livello globale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>231.</NO.P>osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione applica un'eccezione culturale che esclude i servizi audiovisivi dal suo campo di applicazione; sottolinea la necessità di una cooperazione strategica nel settore audiovisivo per garantire la visibilità delle produzioni "Made in Europe" e la loro competitività a livello globale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>232.</NO.P>incoraggia una più stretta cooperazione tra il Regno Unito e l'UE per facilitare la partecipazione degli atleti alle competizioni sportive e agli scambi di personale sportivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>233.</NO.P>evidenzia l'impatto negativo di un riconoscimento frammentato o inesistente della mobilità degli studenti e del personale, in particolare nei settori delle arti, della cultura e dell'istruzione e formazione professionale; sottolinea che ciò ostacola gli sforzi volti ad affrontare la carenza di competenze in tutta Europa; sottolinea che le iniziative nell'ambito dell'Unione delle competenze che affrontano la carenza di competenze, le transizioni verde e digitale, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita potrebbero in parte estendersi ai paesi partner associati al programma Erasmus+; sottolinea, a questo proposito, il valore aggiunto della riassociazione del Regno Unito al programma Erasmus+ ed esorta il Regno Unito e la Commissione a proseguire il dialogo al fine di istituire un quadro efficace per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>234.</NO.P>esprime soddisfazione per il fatto che la sicurezza dei cittadini rimane fondamentale nell'ambito dell'agenda rinnovata per la cooperazione UE-Regno Unito; accoglie con favore l'impulso a una cooperazione rafforzata delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, a una maggiore cooperazione in relazione ai rischi e alle minacce legati alle droghe e a una cooperazione approfondita sulle sfide poste dalla migrazione irregolare, fornito dalla dichiarazione congiunta e dall'intesa comune adottate in occasione del vertice UE-Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>235.</NO.P>apprezza l'impegno reciproco a rispettare il diritto internazionale e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) espresso dal primo ministro del Regno Unito e dalla presidente della Commissione nelle loro dichiarazioni comuni del 2 ottobre 2024 sul rafforzamento della cooperazione strategica e in occasione del vertice UE-Regno Unito; ricorda che le condizioni generali di applicazione della parte terza, stipulate all'articolo 524, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sono il rispetto che le parti nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, tra cui quelli enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella CEDU, nonché l'importanza di dare attuazione a livello nazionale ai diritti e alle libertà sanciti dalla CEDU; ribadisce che tali condizioni devono essere pienamente garantite per l'applicazione e l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>236.</NO.P>accoglie con favore gli impegni stabiliti nella dichiarazione congiunta e nell'intesa comune a favore di una più stretta collaborazione nel combattere la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità transnazionale, nonché il terrorismo e l'estremismo violento, anche online, prevedendo un'attuazione migliore, più rapida e più approfondita della terza parte dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sfruttando appieno il suo potenziale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>237.</NO.P>accoglie con favore la conclusione della Commissione, nella sua relazione di attuazione del 2024, secondo cui l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è proseguita senza difficoltà nel corso dell'ultimo anno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>238.</NO.P>apprezza, in particolare, il fatto che alla fine del 2024 tutti gli Stati membri e il Regno Unito si fossero reciprocamente concessi l'accesso alle rispettive banche dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata, conformemente all'articolo 530 dell'accordo; si compiace del fatto che, alla fine del 2024, il Regno Unito avesse effettuato 22 connessioni per quanto riguarda le impronte digitali e fosse pronto a finalizzare le rimanenti cinque; riconosce l'ambizione delle parti, espressa nell'intesa comune, di rafforzare gli scambi reciproci di dati relativi alle impronte digitali, al DNA e ai casellari giudiziari dei cittadini di paesi terzi e di valutare la possibilità di estendere lo scambio di dati alle immagini del volto ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione degli illeciti penali, sottolineando al contempo che gli scambi esistenti e quelli estesi dipendono dal mantenimento di un elevato livello di protezione dei dati e dalla garanzia che il quadro giuridico in evoluzione del Regno Unito rimanga compatibile con i requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>239.</NO.P>ricorda il vantaggio reciproco e la necessità di una solida cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie per affrontare le sfide comuni in settori come le operazioni antiterrorismo, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico e la tratta di esseri umani; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito devono formulare iniziative concrete di cooperazione in tali settori; accoglie con favore la stretta cooperazione del Regno Unito con le principali agenzie dell'UE, come Europol, Eurojust e Frontex;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>240.</NO.P>apprezza il fatto che il governo del Regno Unito abbia rafforzato la presenza dell'agenzia anticrimine nazionale del Regno Unito presso Europol e che si stia adoperando in senso più ampio verso una relazione più stretta con Europol, anche per quanto riguarda la capacità di condividere dati in tempo reale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>241.</NO.P>prende atto delle relazioni annuali 2023 e 2024 di Eurojust ed esprime soddisfazione per la partecipazione e il coinvolgimento del Regno Unito nei lavori dell'Agenzia, dato che in entrambi gli anni il Regno Unito è stato il paese terzo invitato con maggiore frequenza a partecipare a nuovi casi aperti dagli uffici nazionali presso Eurojust;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>242.</NO.P>accoglie favorevolmente la conclusione, nel 2024, di un accordo di lavoro tra Frontex e il ministero degli Interni del Regno Unito sulla base dell'impegno comune a rafforzare la sicurezza e la protezione, nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali; confida che questo accordo rafforzerà la cooperazione in materia di gestione delle frontiere e sicurezza, compreso l'impiego di personale con compiti di consulenza e coordinamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>243.</NO.P>incoraggia una più stretta cooperazione tra la rete europea sulle migrazioni e le agenzie, comprese l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e Frontex, e le rispettive autorità del Regno Unito in linea con gli impegni assunti nell'intesa comune; accoglie con favore il riferimento, contenuto nell'intesa comune, alla cooperazione nella lotta contro le droghe; incoraggia la conclusione di un accordo di lavoro sullo scambio reciproco di informazioni tra l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e le autorità del Regno Unito competenti per i rischi e le minacce connessi agli stupefacenti, al fine di agevolare i compiti dell'EUDA; ritiene che la partecipazione del Regno Unito alle riunioni tra il Comitato latino-americano per la sicurezza interna e i suoi omologhi dell'UE potrebbe essere presa in considerazione caso per caso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>244.</NO.P>prende atto delle sfide comuni che il Regno Unito e l'UE si trovano ad affrontare in termini di migrazione illegale; esprime forte sostegno all'impegno delle parti a cooperare più strettamente in sedi e processi multilaterali per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, a condividere informazioni operative sui rimpatri verso paesi terzi e ad analizzare meccanismi di deterrenza, in linea con il diritto nazionale, dell'UE e internazionale, mantenendo nel contempo il loro impegno a garantire la protezione internazionale per chi ne ha bisogno; invita la Commissione e il governo del Regno Unito a garantire che qualsiasi cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi includa misure adeguate per garantire il rispetto del quadro giuridico internazionale, come il diritto di asilo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>245.</NO.P>osserva che il nuovo progetto di legge sulla sicurezza delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, introdotto dal parlamento del Regno Unito il 30 gennaio 2025, prevede la possibilità di concludere accordi con i paesi del G7 e i principali partner europei per contrastare il traffico di migranti; apprezza il desiderio del Regno Unito di collaborare più strettamente con i singoli Stati membri, tra cui la Francia e altri membri del gruppo di Calais, sulla lotta al traffico e alla tratta di esseri umani e, più in generale, sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, inclusa la sorveglianza delle stesse;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>246.</NO.P>ricorda che il sistema di estradizione tra gli Stati membri e il Regno Unito, quale stabilito nella parte terza, titolo VII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, differisce da quello previsto dalla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo<FOOTNOTE><FIELD> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; ricorda che, nella sua recente sentenza<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024 nella causa C-202/24 [Alchaster], ECLI:EU:C:2024:649.</FIELD></FOOTNOTE>, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che la persona interessata sostiene di correre in caso di consegna al Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>247.</NO.P>ricorda che la parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione consente ampi flussi di dati tra l'UE e il Regno Unito, come lo scambio di dati sul DNA, lo scambio di dati dei codici di prenotazione e lo scambio di informazioni del casellario giudiziale; sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza che il Regno Unito garantisca che il livello di protezione sia sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'Unione per evitare di mettere a rischio le norme dell'UE e conseguentemente i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE al momento della condivisione dei dati con il Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>248.</NO.P>invita il Regno Unito e gli Stati membri ad assicurare che i diritti dei cittadini rimangano una priorità comune fondamentale nelle relazioni UE-Regno Unito, garantendo che tutti i cittadini dell'UE e del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso possano godere appieno dei loro diritti; prende atto con soddisfazione del rinnovato impegno condiviso dall'UE e dal Regno Unito a favore dell'attuazione completa, tempestiva e fedele dell'accordo di recesso in tutte le sue parti; si compiace dell'iniziativa legislativa adottata dal governo del Regno Unito per quanto riguarda la chiarezza giuridica per i cittadini dell'UE con status previsto dal regime per la residenza permanente dei cittadini dell’UE e confida che tale iniziativa assicurerà ai cittadini una transizione agevole dalla residenza temporanea a quella permanente nel corso dei prossimi due anni; segnala che l'autorità di controllo indipendente per gli accordi sui diritti dei cittadini ha identificato la condivisione dei dati tra l'UE e il Regno Unito come un ambito che può causare ritardi riguardo alle domande di adesione al regime per la residenza permanente, nei casi in cui gli Stati membri dispongano di informazioni pertinenti alla domanda; invita pertanto la Commissione e le autorità degli Stati membri ad accrescere la reattività alle richieste e a garantire un migliore scambio di informazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE e i paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) al fine di evitare ritardi e garantire una procedura di domanda agevole per i cittadini;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>249.</NO.P>pone l'accento sul coordinamento positivo e pragmatico tra l'UE e il Regno Unito in materia di politica estera e di sicurezza per garantire la stabilità e la prosperità in altre regioni del mondo e invita l'UE e il Regno Unito a rafforzare la loro cooperazione con altri partner che condividono gli stessi principi; elogia il significativo contributo del Regno Unito alla pace, alla sicurezza e alla stabilità in Europa; pone l'accento sul fatto che la pace in Europa non è possibile senza un forte partenariato tra l'UE e il Regno Unito in materia di politica estera e di sicurezza; accoglie con favore la partecipazione del Regno Unito alla comunità politica europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>250.</NO.P>accoglie con grande favore il partenariato UE-Regno Unito in materia di sicurezza e difesa quale quadro chiave per un'ampia cooperazione UE-Regno Unito nei settori della sicurezza e della difesa, che affronti congiuntamente le minacce comuni e copra settori quali la condivisione di informazioni e intelligence, la mobilità militare, le iniziative in materia di sicurezza e difesa, la sicurezza spaziale, la gestione delle crisi, la ciberdifesa, le minacce ibride, la lotta al terrorismo, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>251.</NO.P>sottolinea la minaccia esistenziale rappresentata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le minacce di quest'ultima di estendere tale aggressione ad altri paesi del continente europeo; ritiene che questa sia la minaccia più importante che il nostro continente dovrà affrontare nei prossimi anni, nonostante l'importanza di altre questioni; chiede una risposta politica commisurata che affronti in via prioritaria le lacune nelle capacità di difesa e deterrenza europee, in particolare in cooperazione con partner europei che condividono gli stessi principi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>252.</NO.P>accoglie con favore la forte cooperazione UE-Regno Unito in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, come sottolineato in occasione del vertice UE-Regno Unito; mette in evidenza il continuo allineamento dell'UE e del Regno Unito in materia di sanzioni, sostegno militare e finanziario e coordinamento diplomatico, nonché il loro impegno comune a ripristinare una pace globale, giusta e duratura, basata sui principi del diritto internazionale, della giustizia e della responsabilità; invita l'UE e il Regno Unito a mantenere una forte unità nei confronti del resto della comunità internazionale nel condannare le azioni della Russia, difendere la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina nonché a contrastare la disinformazione russa sulla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, e a proseguire gli sforzi volti a ottenere il più ampio sostegno internazionale possibile su tali questioni; elogia il contributo fondamentale del Regno Unito alla definizione di una risposta europea forte e unificata alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla convocazione della "coalizione dei volenterosi"; accoglie con favore il contributo del Regno Unito a sostegno della futura riparazione e ricostruzione dell'Ucraina, nel rispetto delle politiche militari e di sicurezza degli Stati membri, comprese le politiche di neutralità militare; invita il governo del Regno Unito e tutti gli Stati membri ad aumentare in modo significativo l'assistenza militare all'Ucraina e a revocare tutte le restrizioni a tale assistenza; raccomanda, a tale proposito, che le azioni intraprese nel quadro del regolamento SAFE<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sia dagli Stati membri che dal Regno Unito includano anche l'Ucraina e la sua tecnologia di difesa e base industriale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>253.</NO.P>elogia il fermo approccio del Regno Unito all'introduzione e al mantenimento di sanzioni sempre più severe e il suo ruolo guida nella coalizione "Invito ad agire" finalizzata a smantellare la flotta ombra russa; accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione UE-Regno Unito in materia di sanzioni nei confronti della Russia e della sua flotta ombra, come evidenziato durante il vertice UE-Regno Unito; chiede un ulteriore rafforzamento coerente e coordinato da parte dell'UE e del Regno Unito dei rispettivi regimi sanzionatori per garantire il massimo impatto e prevenire l'elusione delle sanzioni al fine di esercitare ulteriori pressioni economiche e politiche sulle autorità russe, in particolare in considerazione dell'effettivo sabotaggio del cessate il fuoco da parte di queste ultime e di eventuali negoziati di pace significativi; esorta l'UE ad allinearsi alle sanzioni del Regno Unito in relazione all'Ucraina e viceversa, in particolare imponendo sanzioni a tutte le navi cisterna della flotta ombra note e non ancora sanzionate e ai loro proprietari, nonché ai mediatori e agli assicuratori, introducendo nel contempo sanzioni nei confronti delle petroliere che violano la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e imponendo la rigorosa attuazione delle misure che vietano alle navi, indipendentemente dalla bandiera battuta, di navigare nelle acque dell'UE e del Regno Unito o di entrare in qualsiasi porto dell'UE o del Regno Unito se non rispettano le norme internazionali sui trasbordi in mare da nave a nave o hanno illegalmente disattivato i loro sistemi di identificazione automatica; esorta entrambe le parti a vietare i trasbordi da nave a nave di petrolio russo nelle proprie acque; incoraggia un'ulteriore cooperazione e condivisione delle informazioni al fine di individuare e rintracciare le navi o i comportamenti sospetti, stabilire e sostenere norme rigorose in materia di sicurezza marittima e applicazione del diritto marittimo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>254.</NO.P>invita l'UE e il Regno Unito a garantire che i beni statali russi bloccati possano essere utilizzati per sostenere la difesa, la ricostruzione e i risarcimenti dell'Ucraina attraverso la confisca o qualsiasi altro mezzo giuridico necessario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>255.</NO.P>sottolinea la necessità collettiva che i paesi europei rafforzino urgentemente le proprie capacità per garantire la propria sicurezza e difesa; evidenzia l'obiettivo del partenariato per la sicurezza e la difesa di rafforzare il contributo europeo alla NATO, riconoscendo il ruolo del Regno Unito quale alleato chiave della NATO; prende atto dell'impegno del primo ministro britannico Keir Starmer di aumentare la spesa per la difesa al 2,5 % del PIL entro aprile 2027; incoraggia gli Stati membri a valutare gli sforzi congiunti UE-Regno Unito volti a sostenere l'istituzione di una banca per la difesa, la sicurezza e la resilienza, che fungerà da istituto multilaterale di prestito concepito per fornire prestiti a lungo termine a un basso tasso di interesse in grado di sostenere le principali priorità in materia di sicurezza nazionale, quali la ricostituzione delle scorte, la modernizzazione della difesa, gli sforzi di ricostruzione in Ucraina e il riacquisto di infrastrutture critiche attualmente di proprietà di paesi terzi ostili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>256.</NO.P>invita la Commissione a valutare rapidamente qualsiasi possibilità di cooperazione rafforzata reciprocamente vantaggiosa creata dallo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE); invita la Commissione a fornire quanto prima al Parlamento informazioni complete sulle condizioni e i dettagli di qualsiasi contributo finanziario che il Regno Unito dovrà fornire; chiede che il Parlamento partecipi all'adozione dell'accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>257.</NO.P>ritiene che il ruolo di primo piano del Regno Unito nella forza di spedizione congiunta sia fondamentale per il futuro della sicurezza europea e incoraggia la prosecuzione della cooperazione politica, finanziaria, operativa e logistica tra gli Stati membri e le forze armate britanniche a tale riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>258.</NO.P>sottolinea che il Regno Unito è un attore europeo di primo piano nel settore della difesa con competenze distinte e capacità strategiche avanzate; riconosce la forza della sua base industriale della difesa, in particolare nei settori individuati dall'iniziativa dell'UE sulla prontezza per il 2030 e dalla strategia per l'industria europea della difesa quali lacune critiche in termini di capacità, tra cui la difesa aerea e missilistica integrata e multilivello, l'artiglieria avanzata, i sistemi missilistici a lungo raggio e i sistemi senza pilota; riconosce i forti legami, le complementarità e le sinergie tra la base industriale e tecnologica di difesa europea e la base industriale e tecnologica di difesa del Regno Unito nel perseguire obiettivi di sicurezza condivisi sviluppando nuovi accordi di collaborazione in settori quali la difesa balistica e ipersonica missilistica, i sistemi di sensori spaziali e le reti di allarme rapido; invita l'UE, i suoi Stati membri e il Regno Unito a compiere ulteriori sforzi per approfondire la cooperazione tra tali settori industriali e rafforzare la coerenza geografica di una base industriale comune europea della difesa, che includa anche l'Ucraina, anche nel settore dell'innovazione e della ricerca e sviluppo comuni; accoglie con favore gli sforzi degli Stati membri, del Regno Unito e delle loro industrie della difesa volti a investire nell'industria della difesa ucraina e a collaborare con essa, e li invita a intensificare tali sforzi, in particolare attraverso la creazione di joint venture e lo sviluppo di capacità di produzione sia in Ucraina che negli Stati membri; sottolinea che la forza della base industriale della difesa dell'UE può contribuire in egual misura a rafforzare la sicurezza del Regno Unito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>259.</NO.P>esorta l'UE e il Regno Unito ad adoperarsi per l'adeguata inclusione del Regno Unito nelle pertinenti iniziative dell'UE in materia di difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), il programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP), il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e i progetti di cooperazione strutturata permanente (PESCO), nonché i futuri programmi di difesa dell'UE; accoglie con favore l'annuncio del partenariato per la sicurezza e la difesa che esaminerà la possibilità di istituire un accordo amministrativo tra l'Agenzia europea per la difesa (AED) e il Regno Unito; invita l'AED e il Regno Unito a perseguire tale accordo in via prioritaria al fine di rafforzare la cooperazione pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>260.</NO.P>evidenzia i legami tra le industrie della difesa del Regno Unito e quelle degli Stati membri, comprese le joint venture critiche; riconosce che la coalizione dei droni, un'iniziativa guidata congiuntamente dal Regno Unito e dalla Lettonia, che comprende 17 Stati membri, costituisce un esempio positivo di collaborazione sullo sviluppo avanzato essenziale delle capacità; deplora che il partenariato UE-Regno Unito in materia di sicurezza e difesa non affronti pienamente la questione della massimizzazione delle sinergie e della complementarità tra le due basi industriali; invita entrambe le parti ad approfondire urgentemente la cooperazione industriale nel settore della difesa, in particolare per quanto riguarda le capacità chiave quali gli abilitanti strategici, attraverso una tabella di marcia per la cooperazione industriale nel settore della difesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>261.</NO.P>ricorda che sia l'UE che il Regno Unito si trovano ad affrontare gravi minacce ibride e ingerenze da parte di attori malintenzionati, in particolare, ma non esclusivamente, la Russia; accoglie con favore il fatto che la cooperazione per contrastare le minacce ibride, comprese la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, e la cibersicurezza siano state individuate come settori importanti di cooperazione in occasione del vertice UE-Regno Unito; elogia il dialogo informatico tenutosi tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; incoraggia sia il Regno Unito che l'UE ad approfondire la collaborazione positiva esistente e la condivisione di informazioni sulle definizioni armonizzate e sull'individuazione delle minacce, l'individuazione precoce e il coordinamento delle risposte alle campagne ibride, un approccio più comune alle strategie di deterrenza contro le minacce informatiche, lo sviluppo della ciberresilienza e della capacità informatica, nonché lo scambio di buone pratiche per garantire la sicurezza e la resilienza delle nostre società democratiche, anche nei paesi candidati all'adesione all'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>262.</NO.P>accoglie con favore l'impegno a rafforzare la cooperazione in materia di scambio di informazioni sulla conoscenza situazionale, comprese le informazioni classificate; ribadisce l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di formazione militare, condivisione di informazioni e intelligence e operazioni antiterrorismo, che sono essenziali per la sicurezza europea; deplora, tuttavia, che il partenariato per la sicurezza e la difesa non menzioni lo scambio di intelligence; accoglie con favore l'impegno congiunto a rafforzare la mobilità militare, compreso il completamento della rete TEN-T e i miglioramenti delle infrastrutture a duplice uso; sottolinea la necessità di conferire priorità alla digitalizzazione ai valichi di frontiera e nelle infrastrutture di trasporto per accelerare le procedure amministrative e porre rimedio alle differenze normative e alle inadeguatezze delle infrastrutture, che continuano a rappresentare ostacoli significativi alla rapida circolazione delle truppe e delle attrezzature; ricorda che tale cooperazione rafforzata UE-Regno Unito in materia di mobilità militare dovrebbe essere attuata anche nel quadro della NATO migliorando gli aspetti normativi, conducendo esercitazioni congiunte tra gli Stati membri e il Regno Unito e scambiando informazioni sui requisiti infrastrutturali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>263.</NO.P>accoglie con favore il maggiore coordinamento sulla sicurezza marittima quale questione fondamentale per il partenariato in materia di sicurezza e difesa, data l'urgente necessità di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche, comprese l'energia e le comunicazioni, e di garantire la libertà di navigazione; sottolinea l'importanza strategica del partenariato in materia di sicurezza e difesa per il settore del trasporto marittimo, in particolare per migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto critiche, contrastare le minacce ibride e rafforzare la cibersicurezza, anche nell'ambito delle navi marittime autonome di superficie; chiede uno stretto coordinamento in materia di protezione delle navi e degli impianti portuali attraverso l'attuazione coerente e armonizzata del codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali; sottolinea la necessità di un coordinamento costante delle risposte alla flotta ombra russa, insistendo sul fatto che lo scambio di informazioni dovrebbe essere operativo e aggiornato per consentire sia agli Stati membri che al Regno Unito di reagire tempestivamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>264.</NO.P>accoglie con favore l'impegno di entrambe le parti a rafforzare la cooperazione in settori chiave quali la sicurezza marittima nel Mar Rosso, una pace duratura e giusta in Medio Oriente, la stabilizzazione delle situazioni nel Sahel, nel Sudan e nella Repubblica democratica del Congo e nei Balcani occidentali, nonché la cooperazione nell'Artico; accoglie con favore l'impegno assunto in occasione del vertice UE-Regno Unito di approfondire la cooperazione in questi settori attraverso un dialogo più strutturato e azioni congiunte, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento sul campo; incoraggia pertanto l'UE e il Regno Unito a sfruttare appieno le consultazioni strategiche nell'ambito del partenariato strategico in materia di difesa su Russia/Ucraina, regione indo-pacifica, Balcani occidentali e minacce ibride;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>265.</NO.P>invita l'UE e il Regno Unito a rafforzare la pace e la stabilità internazionali, anche sviluppando strategie comuni per rafforzare gli sforzi delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e la gestione delle crisi; invita entrambe le parti a promuovere una cultura della pace e del dialogo quale strumento per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, nonché per sostenere i diritti delle donne e i diritti di genere; è favorevole al proseguimento dell'attuale cooperazione in tali settori; chiede una cooperazione preferenziale sistematica nelle operazioni di mantenimento della pace; deplora che la partecipazione del Regno Unito a missioni della politica di sicurezza e di difesa comune, quali Althea o Atalanta, sia cessata con la Brexit e invita la vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e le autorità del Regno Unito ad adottare misure per ripristinare la partecipazione del Regno Unito quale strumento di attuazione pratica del partenariato in materia di sicurezza e difesa; chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni inerenti allo sviluppo democratico, ai processi di riforma e alle prassi parlamentari democratiche nei paesi terzi, compresa l'osservazione elettorale; accoglie con favore la volontà comune di rafforzare la cooperazione consolare al fine di migliorare la risposta consolare alle crisi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>266.</NO.P>sottolinea l'importanza dell'ordine basato su regole, compresi il pieno rispetto del diritto internazionale, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché il multilateralismo; accoglie con favore la riconferma di un impegno comune al riguardo in occasione del vertice UE-Regno Unito e chiede di proseguire gli sforzi congiunti per sostenere e rafforzare tale ordine a fronte della crescente instabilità globale; chiede un maggiore sostegno per garantire il buon funzionamento dei consessi e delle istituzioni multinazionali e regionali, in particolare quelli interessati dai recenti cambiamenti geopolitici, ad esempio la CPI quale pietra angolare del sistema di giustizia internazionale, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>267.</NO.P>accoglie con favore il recente impegno dell'UE e del Regno Unito, stabilito nell'Intesa comune, a instaurare un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo e a rafforzare la collaborazione nella risposta internazionale alle catastrofi e nell'assistenza umanitaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>268.</NO.P>elogia il costante sostegno del Regno Unito all'integrazione euro-atlantica e alla stabilità e prosperità dei sei paesi dei Balcani occidentali, compreso il suo impegno nel processo di Berlino; chiede un'ulteriore cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel perseguimento di obiettivi politici e di sicurezza condivisi nel più ampio vicinato dell'Europa orientale, compresi la regione del Mar Nero e i Balcani occidentali, sulla base di una consapevolezza condivisa della situazione, in particolare sostenendo l'integrità territoriale, la sovranità, la stabilità e la resilienza democratica degli Stati candidati all'adesione all'UE; raccomanda di fare il punto sugli insegnamenti tratti dai 25 anni di impegno nei Balcani occidentali, con una rinnovata attenzione a garantire progressi concreti e riforme trasformative che accelereranno i progressi dei paesi verso l'adesione all'UE e contribuiranno a un futuro più sicuro per l'Europa; riconosce il ruolo congiunto UE-Regno Unito nella difesa dell'accordo di pace di Dayton e dei suoi allegati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>269.</NO.P>invita l'UE e il Regno Unito a collaborare per una pace duratura in Medio Oriente, anche sostenendo una transizione politica e la protezione di tutte le minoranze in Siria e lottando contro l'impunità di tutte le parti responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario in Siria; apprezza la cooperazione di lunga data e l'impegno dell'UE e del Regno Unito a favore di un cessate il fuoco a Gaza e chiede con urgenza il rilascio di tutti i rimanenti ostaggi, nonché l'impegno a favore di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati sovrani e democratici, che vivano fianco a fianco in condizioni di pace e sicurezza garantite, nel pieno rispetto del diritto internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>270.</NO.P>esorta l'UE e il Regno Unito ad attuare rapidamente e a consolidare il partenariato per la sicurezza e la difesa, sbloccando appieno il suo potenziale attraverso impegni e azioni concreti volti conseguirne la piena portata e i benefici, anche attraverso un quadro interistituzionale nell'ambito del consiglio di partenariato UE-Regno Unito e del dialogo sulla politica estera UE-Regno Unito; osserva che le condizioni di bilancio e normative del partenariato devono ancora essere negoziate, tenendo conto dell'importanza dell'autonomia decisionale dell'UE;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>271.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla vicepresidente della Commissione / alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>