<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0309</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e al ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0224/2025 - Relatrice: Marieke Ehlers)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2025 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e al ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE (2025/2042(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5 sull'attribuzione delle competenze, la sussidiarietà e la proporzionalità, l'articolo 10, paragrafo 1, sulla democrazia rappresentativa, l'articolo 10, paragrafo 2, sulla rappresentanza dei cittadini dell'UE, l'articolo 10, paragrafo 3, sul diritto dei cittadini dell'UE di partecipare alla vita democratica dell'Unione, l'articolo 11 sulla democrazia partecipativa e l'articolo 12 sul ruolo dei parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il protocollo n. 1 del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 202 del 7.6.2016, pag. 203, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_1/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e il protocollo n. 2 del TUE e del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità<FOOTNOTE><FIELD> GU C 115 del 9.5.2008, pag. 206.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli da 2 a 6 e gli articoli 15 e 122 TFUE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona<FOOTNOTE><FIELD> GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 94.</FIELD></FOOTNOTE>, del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 443 del 22.12.2017, pag. 40.</FIELD></FOOTNOTE>, del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 390 del 18.11.2019, pag. 121.</FIELD></FOOTNOTE> e del 17 gennaio 2024 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5714, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5714/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4216, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4216/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare le modifiche proposte in relazione al principio di sussidiarietà e al protocollo n. 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European Competitiveness"<FOOTNOTE><FIELD> Draghi, M., "The future of European Competitiveness" (Il futuro della competitività europea), Commissione europea, 9 settembre 2024, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059.</FIELD></FOOTNOTE> (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione finale della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", del 10 luglio 2018<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/download/8530a17b-e2b8-4cd4-a68d-597767cfbad7_en?filename=report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2018 dal titolo "I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE" (COM(2018)0703),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0224/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE, garantisce che: "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione"; che tale principio salvaguarda l'equilibrio dei poteri nell'UE; che il principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE, prevede che il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è essenziale per garantire la legittimità democratica, nonché l'impatto e l'efficacia delle normative dell'UE; che è essenziale che l'UE rispetti la diversità dei suoi Stati membri ed eviti inutili oneri normativi per gli Stati membri e i loro soggetti di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che gli articoli da 2 a 6 TFUE delineano chiaramente le competenze esclusive, concorrenti e di sostegno dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono stati menzionati esplicitamente per la prima volta nel trattato di Maastricht al fine di trovare un equilibrio tra i crescenti poteri dell'Unione europea e la sovranità degli Stati membri; che il ruolo dei parlamenti nazionali è stato rafforzato dal protocollo n. 2 dei trattati, aggiunto dal trattato di Lisbona, con l'introduzione di un sistema di allarme preventivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, sono stati presentati 577 analisi della sussidiarietà e pareri motivati da parte dei parlamenti nazionali, 3 803 contributi dei parlamenti nazionali, tre cartellini gialli e nessun cartellino arancione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, in linea con i principi sanciti dal trattato di Lisbona, in particolare il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'intero quadro istituzionale dell'UE deve compiere sforzi coerenti e costanti per garantire la partecipazione attiva dei parlamenti nazionali al processo decisionale europeo; che è opportuno rafforzare i meccanismi del cartellino giallo e del cartellino arancione previsti dal trattato di Lisbona e si dovrebbe valutare la possibilità di migliorare ulteriormente la loro efficacia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che solo la prima delle tre procedure del cartellino giallo ha portato al ritiro di una proposta di regolamento<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Consiglio, del 21 marzo 2012, sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130).</FIELD></FOOTNOTE>, la seconda ha portato a una cooperazione rafforzata tra 20 Stati membri anziché a un'attuazione unanime<FOOTNOTE><FIELD> L'istituzione di una Procura europea: il cartellino giallo è stato attivato nel 2013 e la cooperazione rafforzata è stata adottata a norma dell'articolo 86 TFUE nel 2017.</FIELD></FOOTNOTE> e la terza non ha avuto alcun effetto, sebbene siano stati presentati 14 pareri motivati dai parlamenti di 11 Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/957/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il sistema di allarme preventivo ha portato solo a due procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) per valutare la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; che la CGUE ha stabilito in entrambi i casi che non vi era stata alcuna violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della Commissione e dei colegislatori può contribuire ad alleviare gli oneri normativi e a rendere il processo legislativo più efficiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che è prassi consolidata che ciascuna presidenza a rotazione del Consiglio dell'Unione europea abbia una dimensione parlamentare, nell'ambito della quale i parlamenti nazionali partecipano congiuntamente al Parlamento europeo a numerose conferenze interparlamentari su svariati temi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che i parlamenti nazionali sono coinvolti nel processo legislativo dell'UE sia in virtù delle disposizioni specifiche del protocollo n. 2 del TFUE sia attraverso il controllo democratico che esercitano sui rispettivi governi nazionali, che rappresentano gli interessi degli Stati membri in seno al Consiglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che l'articolo 122 TFUE è concepito per essere utilizzato solo in situazioni eccezionali e di crisi e non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per eludere altre procedure previste dai trattati, soprattutto in quanto ciò escluderebbe la partecipazione del Parlamento e potrebbe pertanto indebolire la fiducia dei cittadini;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il controllo sulla Commissione, in quanto organo esecutivo dell'UE, dovrebbe essere esercitato sia dal Parlamento europeo che dai parlamenti nazionali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ribadisce l'importanza fondamentale dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità per il quadro giuridico e istituzionale dell'UE; ricorda che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità dovrebbero essere elementi essenziali dell'approccio della Commissione per legiferare meglio, che si basa sui tre processi fondamentali della valutazione, della valutazione d'impatto e della consultazione delle parti interessate; ribadisce che tali principi sono essenziali per salvaguardare la ripartizione delle competenze e garantire che le azioni dell'UE siano necessarie e appropriate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che la logica alla base del principio di sussidiarietà è di garantire che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile ai cittadini, salvaguardando la capacità degli Stati membri di prendere decisioni e di agire, nonché di autorizzare l'intervento dell'UE quando gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, con l'obiettivo primario di massimizzare l'efficacia e garantire una maggiore vicinanza ai cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ricorda che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità richiedono che le misure adottate dalle istituzioni dell'UE non superino i limiti di quanto è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla legislazione dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che il concetto di "sussidiarietà attiva", elaborato dalla task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente" ("task force"), si basa sulla cooperazione costruttiva tra tutti i livelli di governance durante tutte le fasi del ciclo di vita della legislazione dell'UE a beneficio dei cittadini dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo della Commissione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione ad agire con dovuta diligenza e discrezione al momento di proporre atti legislativi che rientrano nelle competenze concorrenti; invita la Commissione a definire in modo chiaro e approfondito la base giuridica dell'azione dell'UE, garantendo il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri e un uso appropriato dei fondamenti giuridici; sottolinea che l'intero quadro istituzionale dell'UE deve compiere sforzi coerenti e costanti per garantire il coinvolgimento attivo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>prende atto con preoccupazione del fatto che la Commissione ha scelto l'articolo 122 TFUE come base giuridica per l'impiego di 800 miliardi di EUR per il piano "ReArm Europe/Prontezza per il 2030"; invita la Commissione a rivedere la base giuridica di tale iniziativa; esorta la Commissione a interpretare l'articolo 122 TFUE alla luce della sua concezione iniziale, ossia come soluzione straordinaria e di gestione delle crisi e in linea con il principio di sussidiarietà in qualsiasi proposta futura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che qualsiasi iniziativa legislativa della Commissione che rientri nelle competenze concorrenti deve essere rigorosamente inquadrata da un'approfondita valutazione d'impatto ex ante, che dimostri in modo quantificato e motivato la necessità di un'azione efficace e la scelta degli strumenti; chiede alla Commissione di giustificare espressamente, attraverso un'analisi comparativa tra gli Stati membri, che l'armonizzazione legislativa a livello dell'UE apporta un notevole valore aggiunto e non costituisce un'estensione dissimulata delle competenze; ricorda l'intenzione della Commissione, espressa nella sua comunicazione del 2018, di integrare una griglia di valutazione nei suoi orientamenti per legiferare meglio e di utilizzarla nell'ambito delle valutazioni d'impatto, delle valutazioni e delle relazioni che accompagnano le sue proposte legislative; deplora che, finora, ciò non sia stato realizzato nella pratica; accoglie con favore, a tale proposito, la griglia di valutazione della sussidiarietà elaborata dal Comitato europeo delle regioni e incoraggia la Commissione a utilizzarla come base per le sue valutazioni della sussidiarietà; insiste sulla necessità di un controllo più rigoroso dell'uso degli articoli 122 e 352 TFUE come base giuridica e chiede una consultazione preventiva rafforzata dei parlamenti nazionali e regionali con poteri legislativi prima di proporre un atto legislativo a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>prende atto delle preoccupazioni espresse all'unanimità dalla commissione per gli affari europei del Senato francese<FOOTNOTE><FIELD> Le Sénat, Commission des affaires européenes, "Dérive normative de l'Union européenne – Rapport d'information n. 190 (2024-2025)" (Deriva normativa dell'Unione europea – Relazione informativa n. 190 (2024-2025)), 4 dicembre 2024.</FIELD></FOOTNOTE> in merito alla debole base giuridica di talune iniziative legislative dell'UE, alla crescente tendenza a privilegiare i regolamenti rispetto alle direttive e al ricorso eccessivo agli atti di esecuzione o delegati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda che l'articolo 5 del protocollo n. 2 dei trattati impone alla Commissione di fornire una valutazione dettagliata del suo rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; esorta la Commissione a effettuare, congiuntamente al Parlamento europeo, un'analisi più sistematica della sussidiarietà e della proporzionalità in sede di elaborazione delle proposte legislative; ricorda che i controlli della sussidiarietà sono essenziali per la buona governance e non dovrebbero essere ridotti a un mero esercizio burocratico; chiede una maggiore trasparenza nell'applicazione di tali principi, prevedendo che ogni proposta legislativa fornisca motivazioni dettagliate per l'intervento dell'UE, il valore aggiunto dell'azione e la proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>osserva che le risposte della Commissione ai pareri motivati dovrebbero essere esaminate attentamente, anche quando tali pareri non sono sostenuti da un gran numero di parlamenti nazionali; sottolinea l'importanza della situazione specifica dei singoli Stati membri, tenendo conto della diversità delle tradizioni giuridiche e delle differenze regionali all'interno dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che vi sono poche prove che la Commissione modifichi in modo significativo le sue proposte a seguito dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che l'attuazione della nuova legislazione dell'UE può comportare costi molto elevati per i comuni, in particolare nelle zone remote o scarsamente popolate; ritiene che sia necessario dotare i comuni di risorse finanziarie sufficienti per l'attuazione del diritto dell'UE, in modo da consentire loro di conformarsi alle nuove norme legislative dell'UE; sottolinea che tali risorse finanziarie dovrebbero corrispondere ai costi di attuazione sostenuti dai comuni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che i parlamenti nazionali hanno raramente utilizzato le procedure del cartellino giallo o del cartellino arancione; evidenzia che ciò non è dovuto a una mancanza di interesse da parte dei parlamenti nazionali; osserva che esistono diverse possibili spiegazioni per il limitato ricorso alla procedura del cartellino giallo, tra cui la mancanza di trasparenza nel processo legislativo dell'UE, la mancanza di conoscenza in relazione a tale processo e i vincoli temporali; ritiene che i parlamenti che si astengono dall'utilizzare lo strumento rendano più difficile il raggiungimento della soglia richiesta; riconosce che l'attuale procedura è troppo macchinosa e che vi sono margini di miglioramento; ricorda, in tale contesto, le sue precedenti proposte intese a estendere il termine per le procedure del cartellino giallo a 12 settimane e ad avviare una riflessione più ampia sulla possibilità di trasformare il sistema di allarme preventivo in uno strumento che consenta ai parlamenti nazionali di plasmare le politiche dell'UE; ricorda, in tal senso, la sua ultima risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali, in cui ha invitato gli Stati membri a garantire che i parlamenti nazionali dispongano di risorse sufficienti per svolgere il loro ruolo costituzionale di controllo e ha raccomandato che i parlamenti nazionali utilizzino la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione (IPEX) in modo più efficace e coinvolgano i rispettivi parlamenti regionali nella messa in funzione del sistema di allarme preventivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>accoglie con favore la creazione di procedure informali per migliorare il coordinamento tra la Commissione, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, come il dialogo politico, il dialogo con i relatori e il sito web dal titolo "National Parliament opinions and Commissions replies" (Pareri dei parlamenti nazionali e risposte della Commissione)<FOOTNOTE><FIELD> https://national-parliaments-opinions.ec.europa.eu/home.</FIELD></FOOTNOTE>; esorta la Commissione a esplorare le possibilità di migliorare ulteriormente la consultazione con i parlamenti nazionali sulle questioni di sussidiarietà, ad esempio istituendo un "polo unico per la sussidiarietà" basato sulla piattaforma IPEX, in cui sarebbero raccolti e resi liberamente accessibili i pareri motivati nonché, ad esempio, i contributi, i pareri del Comitato europeo delle regioni, le risposte della Commissione e le risoluzioni del Parlamento; ritiene che un polo unico per la sussidiarietà sarebbe la sede adatta affinché gli Stati membri possano chiedere alla Commissione di proporre atti legislativi di sostegno o coordinamento in un settore di competenza esclusiva degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>accoglie con favore i recenti sforzi della Commissione volti ad ampliare e migliorare la griglia della sussidiarietà nell'ambito della sua valutazione d'impatto ex ante della legislazione dell'UE, utilizzando il pacchetto di strumenti per legiferare meglio; invita la Commissione a integrare ulteriormente il controllo della sussidiarietà nel suo ciclo programmatico, estendendo, tra l'altro, la valutazione della sussidiarietà oltre i negoziati interistituzionali, qualora le modifiche che ne derivano lo richiedano;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>prende atto delle preoccupazioni in merito al fatto che il coinvolgimento della Commissione con i parlamenti nazionali è limitato e avviene troppo tardi nel processo legislativo, il che a sua volta limita la capacità dei parlamenti nazionali di influenzare le proposte legislative; esorta la Commissione a invitare i parlamenti nazionali a fornire il proprio contributo in una fase più precoce, più specificamente quando si svolgono le consultazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ritiene che il dialogo interparlamentare formale e informale in una fase precoce del processo legislativo sia fondamentale per il corretto recepimento del principio di sussidiarietà; osserva che ciò potrebbe avvenire sotto forma di riunioni mensili o trimestrali tra i deputati al Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti nazionali, nello spirito dell'articolo 9 del protocollo n. 1;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita la Commissione a valutare sempre con attenzione se un maggiore coordinamento con le autorità nazionali possa rappresentare una soluzione migliore in determinati settori rispetto alla creazione di nuove agenzie transnazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>evidenzia il ruolo chiave dei parlamenti al centro della democrazia e la necessità di rispettare una chiara ripartizione delle competenze tra i vari livelli della democrazia liberale europea, ossia i livelli locale, regionale, nazionale ed europeo, in linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE, al fine di garantire la legittimità democratica e un processo decisionale efficiente e di rafforzare la fiducia e la cooperazione tra i parlamenti a diversi livelli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a tenere maggiormente conto dei pareri espressi dal Comitato europeo delle regioni attraverso la rete di controllo della sussidiarietà istituita per facilitare lo scambio di informazioni tra gli enti regionali e locali e l'UE sulle varie proposte legislative che, dopo la loro adozione, avranno un impatto diretto su tali organismi e sulle politiche di cui sono responsabili;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo dei parlamenti nazionali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che i parlamenti nazionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'UE e che il processo legislativo rafforzerà la validità e la legittimità democratica dell'UE e delle sue iniziative legislative; sottolinea la necessità di un controllo continuo della legislazione dell'UE e di una partecipazione più attiva dei parlamenti nazionali attraverso i meccanismi previsti dai trattati, comprese le procedure del cartellino giallo e del cartellino arancione; incoraggia i parlamenti nazionali a rafforzare la loro capacità di esaminare e contestare efficacemente l'azione dell'UE nel quadro dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esercitando un controllo più incisivo e tempestivo sulle proposte legislative e garantendo che le iniziative legislative dell'UE rispettino l'equilibrio e la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>ricorda che i parlamenti nazionali esercitano un controllo democratico sui rispettivi governi nazionali, che rappresentano gli interessi degli Stati membri in seno al Consiglio; sottolinea che alcuni Stati membri prevedono una partecipazione più attiva dei rispettivi parlamenti nazionali e/o regionali al processo legislativo europeo, ad esempio mediante l'esercizio della riserva di esame parlamentare; incoraggia tutti gli Stati membri ad attuare misure che garantiscano una partecipazione più attiva dei parlamenti nazionali nella definizione delle loro posizioni nazionali, al fine di rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni del Consiglio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>accoglie con favore i contributi della 72<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> riunione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC)<FOOTNOTE><FIELD> https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/8a8629a8930500d90193061cc8e70006/LXXII%20COSAC%20Contribution%20EN.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, che ha raccomandato di rafforzare il controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, mediante l'estensione del termine di otto settimane per la presentazione dei pareri a 10 settimane e l'abbassamento della soglia per l'attivazione del cartellino giallo a un quarto dei voti espressi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>chiede di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE migliorando la trasparenza, il dialogo e i meccanismi di cooperazione tra i parlamenti nazionali e la Commissione; sottolinea che, sebbene i parlamenti nazionali non dispongano di poteri formali diretti nei confronti della Commissione analoghi a quelli del Parlamento europeo, la loro influenza politica dovrebbe essere rafforzata per garantire una maggiore trasparenza e legittimità delle azioni della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che ai parlamenti nazionali dovrebbe essere attribuito un ruolo più positivo e proattivo, ad esempio creando un "cartellino verde", che funzionerebbe con soglie inferiori; chiede altresì che, nel contesto della prossima revisione dei trattati, l'attuale termine di otto settimane per la presentazione di pareri motivati da parte dei parlamenti nazionali a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 1 sia esteso a 12 settimane; ricorda che la Commissione ha già previsto una certa flessibilità nei termini, escludendo inoltre il periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione strutturale dei colegislatori dell'UE con i legislatori nazionali, regionali e locali; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo svolto dalla Settimana parlamentare europea e dalle riunioni interparlamentari di commissione; ritiene che l'ulteriore sviluppo di una Settimana parlamentare europea annuale allargata consentirebbe ai deputati al Parlamento europeo, ai commissari e ai ministri delle presidenze di turno del Consiglio di presentarsi dinanzi a tutti i parlamenti nazionali e, se del caso, regionali, al fine di discutere e spiegare l'agenda europea insieme ai parlamentari nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>suggerisce di avviare una discussione sull'elaborazione di una dichiarazione politica comune o di un accordo quadro tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per quanto riguarda l'organizzazione della Settimana parlamentare europea proposta, allo scopo di offrire un quadro più coerente di cooperazione a livello politico, istituzionale e amministrativo; osserva che la Settimana parlamentare europea proposta dovrebbe trarre insegnamenti dai forum esistenti e precedenti, ad esempio la settimana parlamentare organizzata dalla Conferenza del semestre europeo e dalla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea, nonché dalla Conferenza sul futuro dell'Europa; ritiene inoltre che le riunioni e i consigli delle famiglie politiche tra i gruppi politici nazionali ed europei e al loro interno nel quadro della cooperazione interparlamentare dell'UE possano apportare un valore aggiunto sotto forma di un autentico dibattito politico europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>ritiene che l'uso limitato della procedura del cartellino giallo e l'inefficacia della procedura del cartellino arancione mostrino che vi è ancora un margine di miglioramento e che tali procedure presentano dei limiti, in quanto non hanno alcun effetto vincolante sulle proposte legislative della Commissione; ritiene che sia possibile un miglior coordinamento tra i parlamenti nazionali a tale riguardo; sottolinea che una migliore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo porterebbe a un coinvolgimento più attivo per quanto riguarda le proposte legislative dell'UE e che la cooperazione tramite i governi nazionali in qualità di intermediari rafforzerebbe il ruolo dei parlamenti nazionali nella definizione della legislazione dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea l'importante ruolo delle comunità regionali e locali ed esorta la Commissione a esaminare in che modo il loro contributo possa essere meglio integrato nelle proposte legislative e nella valutazione della legislazione vigente dell'UE; ritiene, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe facilitare l'organizzazione di consultazioni pubbliche a livello locale e regionale al fine di rafforzare l'intervento e la partecipazione dei cittadini nell'elaborazione delle politiche dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>incoraggia le istituzioni dell'UE e i parlamenti regionali con poteri legislativi a impegnarsi in modo più attivo e interagire tra loro in maniera diretta, nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze dei parlamenti nazionali; chiede ai parlamenti nazionali di includere i pareri motivati dei parlamenti regionali con poteri legislativi nei loro pareri motivati definitivi da trasmettere ai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione quando sono in gioco competenze regionali esclusive; ribadisce che l'articolo 12 TUE e il protocollo n. 1 riconoscono ai parlamenti nazionali il diritto di ricevere informazioni direttamente dalle istituzioni dell'UE; suggerisce di estendere il diritto di essere informati anche ai parlamenti regionali con poteri legislativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita la Commissione, in linea con le raccomandazioni della relazione Draghi, ad avviare un'indagine a livello dell'UE per individuare e analizzare le ragioni alla base dell'esercizio limitato della capacità di controllo dei parlamenti nazionali in relazione alla sussidiarietà; incoraggia la Commissione ad avvalersi delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali e regionali per quanto riguarda il recepimento e l'attuazione della legislazione dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo della CGUE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea che la CGUE svolge un ruolo cruciale nell'applicazione e nell'interpretazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel quadro giuridico dell'UE; evidenzia che, sin dalla sua introduzione come principio generale, il principio di sussidiarietà non è stato oggetto di un intenso controllo giurisdizionale da parte della CGUE; osserva che gli avvocati generali mostrano nei loro pareri scarso coinvolgimento nei confronti delle argomentazioni in materia di sussidiarietà;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>avverte che l'apparente riluttanza della CGUE ad applicare la sussidiarietà potrebbe causare riluttanza da parte degli Stati membri a rivolgersi in prima battuta alla CGUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>raccomanda che la Commissione, nelle sue consultazioni con gli Stati membri, garantisca che i governi dimostrino di tenere conto delle posizioni dei parlamenti nazionali e regionali con poteri legislativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>riconosce la riluttanza percepita della CGUE ad applicare con fermezza il principio di sussidiarietà quale vincolo significativo all'azione legislativa dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>osserva che la CGUE è altresì vincolata dai principi di sussidiarietà nell'interpretazione di questioni di competenza concorrente, dal momento che l'atto di interpretazione giurisdizionale della legislazione equivale al processo legislativo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>prende atto dell'interpretazione della CGUE secondo cui il fatto di non tenere conto della particolare situazione di uno o più Stati membri nella valutazione di un'iniziativa legislativa non costituisce una violazione del principio di proporzionalità<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2015, <STRING ITALIC="on">Repubblica d'Estonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING>, C-508/13, ECLI:EU:C:2015:403.</FIELD></FOOTNOTE>; insiste sul fatto che le specificità individuali degli Stati membri sono pertinenti ai fini dell'elaborazione della legislazione per l'UE nel suo complesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>esprime preoccupazione per la sentenza della CGUE secondo cui la mancata esecuzione di una valutazione d'impatto non può essere considerata una violazione del principio di proporzionalità<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Repubblica ceca/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING>, C-482/17, ECLI:EU:C:2019:1035.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione a effettuare valutazioni d'impatto senza eccezioni e a garantire che, qualora l'ambito di applicazione della proposta legislativa subisca modifiche, la Commissione proceda a una nuova valutazione d'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea che il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è fondamentale per garantire che i cittadini abbiano fiducia nell'UE e nella sua legislazione e dovrebbe essere trasmesso più chiaramente al pubblico durante la comunicazione sulle singole iniziative legislative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>ribadisce che le valutazioni d'impatto dovrebbero basarsi su informazioni accurate, obiettive e complete; ritiene pertanto essenziale che i colegislatori dell'UE raccolgano i contributi degli enti locali e regionali che sono in grado di fornire le informazioni più precise sulle varie questioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>chiede che sia condotta un'indagine presso i parlamenti nazionali al fine di valutare quali fattori influenzano il loro ricorso alla procedura del cartellino giallo e come gli stessi percepiscono il rispetto del principio di sussidiarietà nel processo decisionale dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>ritiene opportuno condurre un'indagine tra gli organi legislativi nazionali, al fine di raccogliere i loro riscontri sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; suggerisce pertanto alla Commissione di condurre tale indagine al fine di individuare in quali settori e in quale misura gli organi legislativi nazionali debbano essere protagonisti del cambiamento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni finali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>chiede una definizione e un'applicazione più chiare e coerenti dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tenendo conto dell'approccio di sussidiarietà attiva sviluppato dalla task force e garantendo che tutte le istituzioni dell'UE applichino una visione condivisa di questi principi fondamentali nel processo legislativo; propone di avviare una discussione in merito alla creazione di un "tribunale della sussidiarietà" in vista della futura revisione dei trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>chiede che siano colmate eventuali lacune ai fini di una maggiore trasparenza nella preparazione delle proposte legislative da parte della Commissione, compreso un dialogo più tempestivo con i parlamenti nazionali, al fine di garantire che le preoccupazioni in materia di sussidiarietà siano affrontate in modo adeguato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>approva la conclusione della relazione Draghi secondo cui l'azione politica e legislativa dell'UE dovrebbe concentrarsi su settori in cui l'UE offre realmente un valore aggiunto maggiore rispetto all'azione politica nazionale o subnazionale; esorta inoltre le istituzioni dell'UE ad adottare un principio di autolimitazione nell'elaborazione delle politiche selezionando con maggiore attenzione le iniziative future e razionalizzando la legislazione esistente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>ritiene che l'attuale legislazione dell'UE dovrebbe essere valutata periodicamente in termini di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle realtà moderne; sottolinea che l'intelligenza artificiale può essere determinante per individuare incoerenze giuridiche o effetti sproporzionati, facilitando in tal modo la conformità e affrontando, se del caso, l'eventuale mancanza di proporzionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>suggerisce che tutte le attività interparlamentari sviluppate nel quadro del protocollo n. 1 del trattato di Lisbona (tra cui COSAC, IPEX, CERDP, ecc.) da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo dovrebbero essere meglio utilizzate e integrate in modo sinergico al fine di applicare meglio i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>evidenzia che i deputati al Parlamento europeo, essendo direttamente eletti dai cittadini europei, hanno poteri importanti nella definizione del programma legislativo dell'UE; si impegna ad avvalersi del diritto di iniziativa di cui all'articolo 225 TFUE per proporre l'abrogazione della legislazione al fine di ridurre gli oneri normativi, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>ribadisce che il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità faciliterà un migliore processo legislativo e ridurrà gli oneri normativi e la burocrazia; insiste sul fatto che la Commissione, prima di elaborare una proposta legislativa, dovrebbe valutare se l'effetto positivo desiderato possa essere conseguito a livello locale, regionale o nazionale e che, in caso di incertezza circa il livello di intervento più adeguato, dovrebbe esistere una presunzione relativa a favore dei livelli di governo inferiori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>sottolinea le conclusioni della task force secondo cui la Commissione e i colegislatori dovrebbero riequilibrare il loro lavoro al fine di garantire un'attuazione più efficace, piuttosto che elaborare nuove normative o modificare costantemente quelle esistenti in settori in cui l'attuale corpus legislativo è obsoleto e/o è stato sostanzialmente riveduto di recente;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>