<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0315</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0254/2025 - Relatore: Gabriel Mato)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 dicembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (COM(2025)0639 – C10-0247/2025 – 2025/0322(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0254/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'EMPA</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ITA mirano a tutelare</STRING></STRING> i produttori dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> prodotti sensibili nel settore agricolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> limitando le preferenze ai</STRING></STRING> contingenti tariffari.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accordo di partenariato</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accordo interinale sugli scambi ridurranno le tutele di cui godono</STRING></STRING> i produttori dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che producono</STRING></STRING> prodotti sensibili nel settore agricolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È pertanto opportuno introdurre clausole bilaterali di salvaguardia per limitare la portata dei</STRING></STRING> contingenti tariffari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> preferenziali in caso di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l'adozione di decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolarmente</STRING></STRING> le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ITA o dell'EMPA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l'adozione di decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costantemente e in modo proattivo</STRING></STRING> le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ITA o dell'EMPA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe presentare ogni tre mesi una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo, comprensiva dei dati sui volumi e sui prezzi delle importazioni per tutti i prodotti sensibili, con un'adeguata disaggregazione regionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		21 e 82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>"grave pregiudizio", un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>"grave pregiudizio", un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un aumento del volume di oltre il 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto o una diminuzione di oltre il 5 % su base annua del prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto sono considerati elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica delle imprese, nell'intera Unione o a livello degli Stati membri, tra cui un aumento del volume superiore al 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni di un determinato prodotto a condizioni preferenziali o diminuzioni sostenute dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un grave pregiudizio per il settore e a giustificare una misura di salvaguardia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'introduzione di un obbligo di reciprocità per quanto riguarda i prodotti e le norme di produzione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione monitora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolarmente</STRING></STRING> il mercato dell'Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione monitora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costantemente e in modo proattivo</STRING></STRING> il mercato dell'Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con il sostegno degli osservatori dei mercati dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING>. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il Parlamento europeo</STRING></STRING> e l'industria dell'Unione.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli di cui all'allegato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La cooperazione e lo scambio di dati avvengono sia verticalmente tra la Commissione e gli Stati membri sia orizzontalmente tra gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 1° marzo 2026 la Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sugli indicatori, i parametri e i tipi di dati che possono essere monitorati sui mercati a livello nazionale e locale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell'Unione e, se del caso, anche la situazione in uno o più Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell'Unione e, se del caso, anche la situazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> specifica</STRING></STRING> in uno o più Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>%<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> su base annua</STRING></STRING>, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 </STRING></STRING>%<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rispetto alla media triennale</STRING></STRING>, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>% <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su base annua</STRING></STRING>, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 </STRING></STRING>% <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispetto alla media triennale</STRING></STRING>, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello stabilire gli elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio, la Commissione non si limita alle soglie quantitative di cui al presente articolo. Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell'industria, in tutta l'Unione o a livello di Stati membri, compresa una diminuzione sostenuta dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un pregiudizio al settore e possono giustificare l'apertura di un'inchiesta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un'inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un'inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prezzi,</STRING></STRING> rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione valuta tutti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli indicatori economici e</STRING></STRING> i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inclusi i prezzi,</STRING></STRING> della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		34 e 86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell'industria, in tutta l'Unione o a livello di Stati membri, compreso un aumento del volume di oltre il 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto o una diminuzione sostenuta dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un grave pregiudizio al settore e a giustificare una salvaguardia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> giorni dall'apertura dell'inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all'industria dell'Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giorni dall'apertura dell'inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all'industria dell'Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		36 e 87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può adottare</STRING></STRING> misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		64 e 88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 12 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Clausola ambientale, sanitaria e fitosanitaria</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione avvia un'inchiesta e adotta misure di salvaguardia a norma del presente regolamento qualora vi siano prove credibili del fatto che le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie non soddisfano requisiti equivalenti in materia di ambiente, benessere degli animali, salute, sicurezza alimentare o protezione del lavoro applicabili ai produttori dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di rischio documentato per la salute umana, animale o vegetale, compreso l'uso di metodi di produzione vietati nell'Unione o il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, la Commissione può sospendere immediatamente le importazioni del prodotto che beneficia di preferenze tariffarie, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Le misure adottate a norma del presente articolo sono necessarie e proporzionate e sono soggette a riesame a norma dell'articolo 12.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 15 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure antielusione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se individua l'elusione delle misure di salvaguardia attraverso modifiche delle rotte commerciali, comprese le importazioni provenienti da parti esentate dalle misure di salvaguardia, la Commissione può estendere l'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia a tali importazioni o adottare altre misure di esecuzione necessarie.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione rafforza la cooperazione doganale con gli Stati membri per verificare le norme di origine e garantire la piena tracciabilità delle importazioni di prodotti sensibili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato – punto 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>14.</NO.P>Uova</P></OLD><NEW><P><NO.P>14.</NO.P>Uova <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle categorie A e B</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato – punto 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15.</NO.P>Ovoalbumina</P></OLD><NEW><P><NO.P>15.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prodotti a base di uova: uova intere in polvere, tuorli d'uovo in polvere,</STRING></STRING> ovoalbumina <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(standard, ad alta montabilità, ad alto potere gelificante)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato – punto 23 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>23 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Agrumi: arance, limoni e mandarini</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>