<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0316</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0263/2025 - Relatore: Ilhan Kyuchyuk)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini (2025/2063(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini, ricevuta con lettera in data 27 febbraio 2025 dal servizio del Protocollo del Servizio pubblico federale belga – Affari esteri, commercio estero e cooperazione allo sviluppo, recante una richiesta della procura federale belga nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico, e comunicata in Aula il 10 marzo 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Elisabetta Gualmini il 4 giugno 2025 e visti i documenti da lei presentati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le informazioni supplementari trasmesse dal procuratore federale belga con lettera del 27 giugno 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013, 19 dicembre 2019 e 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, <STRING ITALIC="on">Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento</STRING>, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0263/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 27 febbraio 2025 il procuratore federale belga ha chiesto la revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini, deputata al Parlamento europeo eletta in Italia, nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che un'indagine in corso nel contesto del cosiddetto caso Qatargate avrebbe rivelato l'esistenza di un'organizzazione criminale in seno alle istituzioni dell'Unione, in particolare al Parlamento europeo, il cui scopo era quello di utilizzare la sua rete di influenza all'interno delle istituzioni dell'Unione, in particolare nei confronti di deputati, assistenti e funzionari, al fine di influenzare il processo decisionale del Parlamento a favore degli interessi geopolitici di taluni paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, secondo la richiesta di revoca dell’immunità di Elisabetta Gualmini, nel corso di tale indagine sarebbe emerso che Elisabetta Gualmini potrebbe essere stata coinvolta in atti di corruzione, in quanto avrebbe accettato che la presunta organizzazione criminale esercitasse la propria influenza per ottenere la carica di vicepresidente del suo gruppo politico nell'ottobre 2022 e, in cambio, avrebbe esercitato l'influenza derivante da tale carica all'interno del suo gruppo politico per assecondare gli interessi della presunta organizzazione criminale; che il processo di nomina di un vicepresidente del gruppo politico in questione si basa, in realtà, su una procedura dettagliata e consolidata che si conclude con una decisione adottata dalla plenaria del gruppo politico in modo aperto e trasparente; che sembrerebbe che il posto di vicepresidente del gruppo politico in questione sia divenuto vacante il 12 ottobre 2022; che, a seguito di tale procedura consolidata, il 18 ottobre 2022 il gruppo politico ha nominato Elisabetta Gualmini vicepresidente; che, subito dopo la sua nomina, Elisabetta Gualmini avrebbe ringraziato il presunto membro principale dell'asserita organizzazione criminale per il sostegno e la consulenza che sarebbero stati ricevuti in tale contesto; che il presunto leader dell'asserita organizzazione criminale non ricopriva alcuna carica in seno al Parlamento a partire dal 1º luglio 2019 e, inoltre, apparteneva a un partito politico nazionale diverso da quello di Elisabetta Gualmini, ma, secondo quanto presupposto implicitamente nella richiesta, senza alcuna spiegazione ulteriore, avrebbe esercitato un'ampia influenza sull'intero processo di nomina di un vicepresidente di tale gruppo politico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la presunta organizzazione criminale, attraverso la sua asserita rete di influenza, avrebbe tentato, come suggerito nella richiesta senza tuttavia alcuna spiegazione ulteriore, di imporre Elisabetta Gualmini come presidente della riunione del suo gruppo politico del 16 novembre 2022, convenuta con l'obiettivo di definire la posizione del gruppo rispetto all'eventualità, ove ritenuto politicamente opportuno, di tenere una discussione in Aula sulla situazione politica in Qatar e di votare una risoluzione urgente a tale riguardo; che Elisabetta Gualmini avrebbe chiesto e/o accettato di ricevere istruzioni in merito al contenuto delle sue dichiarazioni durante tale riunione e avrebbe utilizzato le argomentazioni dettatele in riferimento al fatto che non sarebbe stato opportuno tenere la discussione in Aula sul Qatar e giungere ad una risoluzione sul tema; che nel corso della procedura è emerso che Elisabetta Gualmini non ha di fatto presieduto tale riunione, ruolo che è stato invece assunto da un altro vicepresidente del gruppo politico in questione, e che sembra che il ruolo di Elisabetta Gualmini in tale riunione sia rimasto limitato alla presentazione del punto all'ordine del giorno della riunione del gruppo politico relativo alla preparazione della tornata di novembre II 2022; che, inoltre, la conclusione alla quale Elisabetta Gualmini sarebbe giunta al termine della discussione svoltasi durante la riunione del gruppo politico in questione risulta in contrasto con le istruzioni che avrebbe ricevuto dalla presunta organizzazione criminale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che, secondo la richiesta, Elisabetta Gualmini è sospettata di aver commesso, tra il 1º luglio 2019 e il 10 dicembre 2022, presunti atti illeciti qualificabili nel diritto belga come partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale e corruzione passiva, reati penali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 324 bis e 324 ter e degli articoli da 246 a 250 del codice penale belga; che sia la richiesta sia le informazioni supplementari inviate dal procuratore federale belga forniscono indicazioni solo su presunti fatti relativi al periodo compreso tra il 4 ottobre e il 2 dicembre 2022, mentre per il periodo precedente al 4 ottobre 2022 non vi è alcun elemento di prova; che vi è pertanto un'incongruenza tra il periodo in cui è stato commesso il presunto reato e la giustificazione fornita nella motivazione della richiesta di revoca dell'immunità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, da un lato, il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea costituisce una norma speciale che mira a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, punto 26.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono pertanto alle opinioni o ai voti espressi da Elisabetta Gualmini nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro che non è il loro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento europeo in quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Parlamento gode di "un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che fa seguito a una domanda di revoca dell'immunità [...], in considerazione del carattere politico che riveste una tale decisione"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che qualsiasi conclusione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini deve essere tratta sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite nel caso in esame, in particolare quelle fornite dal procuratore federale belga; che la descrizione dei presunti fatti e delle conclusioni che ne derivano nella richiesta di revoca dell'immunità, in assenza di spiegazioni più dettagliate, sembra essere incoerente, basarsi su ipotesi o insinuazioni e non rispettare i processi politici consolidati in seno al Parlamento per quanto riguarda la nomina dei vicepresidenti nei gruppi politici e la preparazione e la conclusione di posizioni interne nell'ambito di un gruppo politico; che non sembra essere stata dimostrata alcuna chiara contropartita né è stato sufficientemente dimostrato che Elisabetta Gualmini avrebbe tratto un vantaggio personale inequivocabile dai presunti fatti presentati nella richiesta;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>che, inoltre, i presunti fatti illustrati nella richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini non rispettano il contesto e il nesso inscindibile con le normali attività di un gruppo politico o con le normali attività condotte dai deputati all'interno di un gruppo politico; che i gruppi politici in seno al Parlamento sono costituiti e disciplinati dal suo regolamento, svolgono un ruolo centrale nell'organizzazione interna e nel lavoro del Parlamento in quanto istituzione e sono essenziali per la sua funzione democratica fondamentale; che, in particolare, i gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che lo scopo dell'immunità parlamentare non è di coprire le irregolarità, ma di tutelare il funzionamento democratico del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che, sulla base di quanto precede, le incongruenze per quanto riguarda il periodo in cui è stato commesso il presunto reato e la giustificazione fornita, le incertezze in merito agli elementi su cui si basa la richiesta di revoca dell'immunità di Elisabetta Gualmini e i motivi della richiesta, nonché la mancanza di prove o spiegazioni sufficienti per il presunto illecito, anche nel contesto dei processi politici stabiliti, sollevano preoccupazioni in merito al fatto che l'intenzione alla base del procedimento possa essere stata quella di danneggiare la reputazione della deputata interessata e indicano la mancanza di elementi sufficienti affinché il Parlamento possa giungere ad una base seria e fondata per revocare l'immunità di Elisabetta Gualmini;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che sembrerebbe dunque, in questo  caso, che si possa presupporre la sussistenza del <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire che vi siano "elementi concreti"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, <STRING ITALIC="on">Troszczynski</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, C-12/19 P, ECLI:EU:C:2020:725, punto 26.</FIELD></FOOTNOTE> dai quali si evince che l’intento alla base del procedimento giudiziario in questione è quello di recare pregiudizio all'attività politica di Elisabetta Gualmini e, pertanto, a quella del Parlamento nel suo complesso, compreso il suo processo decisionale politico interno espresso attraverso il lavoro consolidato e regolare di un gruppo politico;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di non revocare l'immunità di Elisabetta Gualmini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e a Elisabetta Gualmini.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>