<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0317</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Alessandra Moretti</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0264/2025 - Relatore: Marcin Sypniewski)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Alessandra Moretti (2025/2064(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Alessandra Moretti, ricevuta con lettera in data 27 febbraio 2025 dal servizio del Protocollo del Servizio pubblico federale belga Affari esteri, commercio estero e cooperazione allo sviluppo, recante una richiesta della Procura belga nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico, e comunicata in Aula il 10 marzo 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Alessandra Moretti il 4 giugno 2025 e visti i documenti da lei presentati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le informazioni supplementari trasmesse dal procuratore federale belga con lettera del 27 giugno 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013, 19 dicembre 2019 e 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra</STRING>/<STRING ITALIC="on">De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, <STRING ITALIC="on">Puigdemont i Casamajó e a.</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10‑0264/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 27 febbraio 2025 il procuratore federale belga ha chiesto la revoca dell'immunità di Alessandra Moretti, deputata al Parlamento europeo eletta in Italia, nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che un'indagine in corso nel contesto del cosiddetto caso Qatargate avrebbe rivelato l'esistenza di un'organizzazione criminale in seno alle istituzioni dell'Unione, in particolare al Parlamento europeo, il cui scopo era di corrompere i deputati al fine di influenzare il processo decisionale del Parlamento a favore degli interessi geopolitici di taluni paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che tale indagine tenderebbe a dimostrare che diversi vantaggi specifici sarebbero stati proposti, accettati e persino richiesti da Alessandra Moretti; che, secondo le informazioni fornite dal procuratore federale belga, presso i coimputati e altri indagati oggetto di indagine giudiziaria sarebbero stati raccolti diversi tipi di prove concernenti una serie di vantaggi specifici che Alessandra Moretti avrebbe cercato e/o ottenuto; che tali prove sarebbero corroborate dai molteplici accertamenti effettuati dai servizi di polizia; che, in cambio di tali vantaggi specifici, Alessandra Moretti avrebbe partecipato a eventi o incontri in cui avrebbe parlato a favore del Qatar dopo aver presumibilmente non solo ricevuto passivamente istruzioni, ma anche attivamente chiesto consigli su quali azioni intraprendere e cosa dire nei suoi interventi, dove e quando; che avrebbe contattato proattivamente anche altri deputati, offrendosi di sostituirli durante determinate votazioni relative al Qatar;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Alessandra Moretti è pertanto sospettata di aver commesso, tra il 1º luglio 2019 e il 10 dicembre 2022, atti illeciti qualificabili nel diritto belga come partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale e corruzione passiva, reati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 324 bis e 324 ter e degli articoli da 246 a 250 del codice penale belga;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea costituisce una disposizione speciale diretta a proteggere la libertà di espressione e l'indipendenza dei membri del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, punto 26.</FIELD></FOOTNOTE>; che le accuse riguardano comportamenti che costituiscono i reati di presunta partecipazione all'attività di un'organizzazione criminale e presunta corruzione passiva, che non possono essere considerati come opinioni o voti espressi da Alessandra Moretti nell'esercizio delle sue funzioni alla luce dell'obiettivo e della formulazione dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono pertanto alle opinioni o ai voti espressi da Alessandra Moretti nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro che non è il loro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento europeo in quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, facendo seguito alla richiesta di revoca dell’immunità di Alessandra Moretti, è stata condotta un'indagine giudiziaria approfondita, complessa e dispendiosa in termini di tempo, che ha coinvolto, tra l'altro, un gran numero di persone e ha comportato indagini svolte al di fuori del Belgio e persino dell'Unione, e che è stata sequestrata una notevole quantità di attrezzature informatiche e ne è stato analizzato il contenuto; che l'indagine in corso ha riguardato diverse persone, tra cui deputati al Parlamento europeo, non solo Alessandra Moretti; che sembra pertanto che la richiesta di revoca dell'immunità di Alessandra Moretti non nasca da un tentativo di nuocere alla sua attività politica, ma sia piuttosto il risultato della summenzionata indagine giudiziaria approfondita e complessa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato prova di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, ossia non si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di recare pregiudizio all'attività politica di Alessandra Moretti in quanto membro del Parlamento europeo;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di revocare l'immunità di Alessandra Moretti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e ad Alessandra Moretti.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>