<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0327</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato NK603</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0562/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D110123/02 – 2025/2958(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D110123/02),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj<STRING UNDERLINE="on">.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 14 ottobre 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 28 novembre 2025 in seno al comitato d’appello, durante la quale ancora una volta non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 22 maggio 2025 e pubblicato il 20 giugno 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato NK603 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (fascicolo GMFF-2023-21250). EFSA Journal 2025;23(6):9505; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9505.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)<FOOTNOTE><FIELD>–––––––––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj).Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj).Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0106).Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0222).Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS1131 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0288).Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0289).Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata MON 88302 od ottenuti a partire da essa, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0290).Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sulla decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87708 od ottenuti a partire da essa, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0291).Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0292).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la decisione di esecuzione (UE) 2015/684<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione (UE) 2015/684 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) e che rinnova i prodotti di granturco NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/684/oj).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 ("granturco geneticamente modificato"); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato NK603 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'11 marzo 2024 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il 20 giugno 2025 l'EFSA ha espresso un parere scientifico favorevole sul granturco geneticamente modificato conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in cui ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di nuovi pericoli, modifiche dell'esposizione o incertezze scientifiche che potessero modificare le conclusioni della valutazione iniziale del rischio sul granturco geneticamente modificato, adottata dall'EFSA nel 2009<FOOTNOTE><FIELD> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2009. Scientific Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms on applications (EFSA-GMO-NL-2005-22 and EFSA-GMO-RX-NK603) for the placing on the market of the genetically modified glyphosate tolerant maize NK603 for cultivation, food and feed uses and import and processing, and for renewal of the authorisation of maize NK603 as existing product (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati riguardante le domande (EFSA-GMO-NL-2005-22 e EFSA-GMO-RX-NK603) relative all'immissione in commercio del granturco geneticamente modificato NK603 resistente al glifosato destinato alla coltivazione, all'alimentazione umana e degli animali, all'importazione e alla lavorazione, nonché al rinnovo dell'autorizzazione del granturco NK603 come prodotto esistente). EFSA Journal, 7(6), 1137,https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1137.</FIELD></FOOTNOTE>; che tali pareri non hanno preso in considerazione diversi effetti ambientali, socioeconomici e cumulativi più ampi che l'EFSA ritiene esulino dalle sue competenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato è stato sviluppato per conferire resistenza al glifosato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA non hanno incluso studi tossicologici a lungo termine né un'analisi dettagliata degli effetti cumulativi e combinatori, comprese le potenziali interazioni con i residui di pesticidi comunemente utilizzati nella coltivazione del granturco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture geneticamente modificate, compreso il granturco geneticamente modificato, è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e impatto), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://doi.org/10.1007/s00267-015-0589-7, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti: i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano granturco geneticamente modificato accelererà la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi"; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio:https://doi.org/10.1002/ps.8105,https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.03.009.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le serie questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla giustificava la sua classificazione come tale; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio:https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001,https://doi.org/10.1093/ije/dyz017,https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219610 ehttps://doi.org/10.1186/s13045-019-0767-9.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il rischio di flusso di geni dal granturco verso parenti selvatici quali il teosinte, segnalato in Spagna e in Francia, solleva preoccupazioni in merito alla persistenza transgenica e agli impatti ambientali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il monitoraggio e la sorveglianza indipendenti dei potenziali effetti negativi sulla biodiversità, sulla salute del suolo, sugli impollinatori e sugli organismi non bersaglio continuano a non essere sufficientemente garantiti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che nei casi di incertezza scientifica dovrebbe applicarsi il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non debbano avere effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Unione del granturco geneticamente modificato non sarebbe coerente con gli impegni internazionali in materia di riduzione dei pesticidi<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio di pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>, alla luce della maggiore esposizione umana, animale e ambientale al glifosato, al dicamba e al glufosinato nei paesi che coltivano tale coltura geneticamente modificata resistente agli erbicidi, nonché dei potenziali effetti gravi associati sulla salute;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che la decisione di esecuzione della Commissione continuerebbe a consentire importazioni nell'Unione di prodotti non conformi alle norme osservate dagli agricoltori dell'Unione, determinando così per quest'ultimi una situazione di svantaggio competitivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che nelle conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture_it.</FIELD></FOOTNOTE> si invita la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, tenuto conto della sfida posta dalla divergenza di norme tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il Parlamento ha ripetutamente sottolineato che la Commissione non dovrebbe autorizzare gli OGM nei casi in cui gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello, al fine di affrontare il persistente deficit democratico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, poiché è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare la decisione di esecuzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a non rinnovare l'autorizzazione del granturco geneticamente modificato a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sulla biodiversità, sulla sicurezza alimentare, sui mezzi di sussistenza degli agricoltori e sulla salute degli animali, in linea con l'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per riformare la procedura decisionale sugli OGM al fine di rispondere alle obiezioni coerenti del Parlamento e alla mancanza di un sostegno a maggioranza qualificata tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incoerente con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compreso il quadro di Kunming-Montreal, e crea condizioni di disparità per gli agricoltori dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>