<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0328</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0559/2025)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D110122/02 – 2025/2959(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D110122/02),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 14 ottobre 2025 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 28 novembre 2025 in seno al comitato d’appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 marzo 2025 e pubblicato il 12 maggio 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 (domanda GMFF-2023-14732), EFSA Journal 2025;23(5):9381;https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9381.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)<FOOTNOTE><FIELD>–––––––––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0106);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0222).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS1131 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0288).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0289).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata MON 88302 od ottenuti a partire da essa, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0290).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87708 od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0291).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P10_TA(2025)0292).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP., con sede negli Stati Uniti, e di KWS SAAT SE &amp; Co. KGaA, con sede in Germania, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 ("barbabietola GM");</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 12 maggio 2025 l'EFSA ha emesso un parere scientifico favorevole, concludendo che la barbabietola GM è sicura quanto le sue versioni tradizionali; che tale parere non ha preso in considerazione diversi effetti ambientali, socioeconomici e cumulativi più ampi che l'EFSA ritiene esulino dalle sue competenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la barbabietola GM è stata sviluppata per conferire tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, di dicamba e di glufosinato-ammonio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA non ha incluso studi tossicologici a lungo termine né un'analisi dettagliata degli effetti cumulativi e combinatori, comprese le potenziali interazioni con i residui di pesticidi comunemente utilizzati nella coltivazione della barbabietola da zucchero;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture geneticamente modificate, compresa la barbabietola GM, è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://doi.org/10.1007/s00267-015-0589-7 e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano la barbabietola GM accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi"; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi<FOOTNOTE><FIELD> Si veda, ad esempio:https://doi.org/10.1002/ps.8105,https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.03.009.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che gravi questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla giustificava la sua classificazione come tale; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato<FOOTNOTE><FIELD> Si veda, ad esempio:https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001,https://doi.org/10.1093/ije/dyz017,https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219610 ehttps://doi.org/10.1186/s13045-019-0767-9.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il dicamba è altamente volatile, il che significa che, una volta applicato, è soggetto a volatilità e a disperdersi nell'aria, per poi essere trasportato dal vento e deposto a terra, esponendo persone, animali e piante, viti, alberi e arbusti non bersaglio a gravi danni potenziali, in particolare quando l'esposizione avviene nell'arco di diversi anni; che la deriva del dicamba e i conseguenti danni alle colture, agli alberi e alle viti circostanti sono diventati fonte di contrasti sempre più aspri che oppongono gruppi di agricoltori ad altri agricoltori e agli abitanti delle zone rurali confinanti e hanno innescato una lunga serie di contenziosi relativi alla perdita di colture e ai costi di reimpianto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che le prove sul campo a sostegno della domanda sono state condotte in condizioni geografiche e climatiche limitate, unicamente negli Stati Uniti, che non rappresentano la piena diversità delle regioni in cui è coltivata la barbabietola da zucchero, comprese quelle fortemente colpite dai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il monitoraggio e la sorveglianza indipendenti dei potenziali effetti negativi sulla biodiversità, sulla salute del suolo, sugli impollinatori e sugli organismi non bersaglio continuano a non essere sufficientemente garantiti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che nei casi di incertezza scientifica dovrebbe applicarsi il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non debbano avere effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che l'autorizzazione da parte dell'Unione della barbabietola GM non sarebbe coerente con gli impegni internazionali in materia di riduzione dei pesticidi<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio di pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>, alla luce della maggiore esposizione umana, animale e ambientale al glifosato, al dicamba e al glufosinato nei paesi che coltivano tale coltura geneticamente modificata resistente agli erbicidi, nonché dei potenziali gravi effetti associati sulla salute;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che la decisione di esecuzione della Commissione consentirebbe importazioni nell'Unione di prodotti non conformi alle norme osservate dagli agricoltori dell'Unione, determinando così per quest'ultimi una situazione di svantaggio competitivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che nelle conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture_it.</FIELD></FOOTNOTE> si invita la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, tenuto conto della sfida posta dalla divergenza di norme tra l'Unione e i suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che il Parlamento ha ripetutamente sottolineato che la Commissione non dovrebbe autorizzare gli OGM nei casi in cui gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello, al fine di affrontare il persistente deficit democratico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, poiché è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare la decisione di esecuzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare la barbabietola GM a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova circa gli effetti a lungo termine sulla biodiversità, sulla sicurezza alimentare, sui mezzi di sussistenza degli agricoltori e sulla salute degli animali, in linea con l'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per riformare la procedura decisionale sugli OGM al fine di rispondere alle obiezioni costanti del Parlamento e alla mancanza di un sostegno a maggioranza qualificata tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa tollerante agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incompatibile con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compreso il quadro Kunming-Montreal, e crea condizioni di disparità per gli agricoltori dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>